COMUNE DI ARCO PROVINCIA DI TRENTO. Regolamento per l applicazione del contributo di concessione

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1 COMUNE DI ARCO PROVINCIA DI TRENTO Regolamento per l applicazione del contributo di concessione Approvato con: Deliberazione del Consiglio comunale n. 64 di data 26 giugno 2002 ed entrato in vigore il 28/07/2002 Testo coordinato di cui alle deliberazioni: - del Consiglio comunale n. 17 di data 23 marzo 2007 Modifiche articoli 2, 5 e 9 - del Consiglio comunale n. 82 di data 20 dicembre 2007 Modifiche articolo 8 - del Consiglio comunale n. 12 di data 23 marzo 2010 Modifiche articoli 2 e 10 - del Consiglio comunale n. 15 di data 26 marzo 2013 Adeguamento alla L.P. 1/2008 Allegato C) alla deliberazione del Consiglio comunale n. 15 di data 26 marzo 2013 IL SEGRETARIO GENERALE F.to dott. Rolando Mora

2 Indice Pag. ART. 1- AMBITO DI APPLICAZIONE...3 ART. 2 - CONTRIBUTO DI CONCESSIONE...3 ART. 3 - URBANIZZAZIONE DELLE AREE...4 ART. 4 - PIANI ATTUATIVI...6 ART: 5 - ESENZIONI TOTALI O PARZIALI...7 ART. 6 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE...7 ART. 7 - DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI...8 Pag. 2 di 8 - Regolamento per l applicazione del contributo di concessione

3 ART. 1- AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento si applica per la determinazione e la riscossione del contributo di concessione previsto dall art. 115 della legge provinciale 1 marzo 2008 n. 1 e s.m. per il rilascio delle concessioni edilizie e la presentazione di S.C.I.A. nel Comune di Arco, relativamente a: a) costruzione di nuovi edifici e relative pertinenze; b) aumenti di volume e di superficie utile di edifici esistenti; c) interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e demolizione con ricostruzione, che prevedono un aumento delle unità immobiliari, ferma restando la distinzione per categorie tipologiche - funzionali, anche in assenza di incremento di volume o di superficie utile; d) mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, con o senza opere, che comporti il passaggio da una categoria funzionale ad un'altra con maggior carico urbanistico. 2. Per quanto non espressamente previsto all interno del presente regolamento si fa riferimento agli art e 119 della L.P. 1 /2008 e dal Capo XII art del D.P.G.P n /leg. ART. 2 - CONTRIBUTO DI CONCESSIONE 1. Il rilascio della concessione edilizia e la presentazione di S.C.I.A. sono subordinati alla corresponsione da parte del concessionario di un contributo determinato dal Comune e commisurato all incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, alle spese di urbanizzazione secondaria ed al costo di costruzione. 2. Le spese di urbanizzazione ed il costo di costruzione incidono nella misura di un terzo ciascuno rispetto al complessivo contributo di concessione. 3. Con deliberazione del Consiglio comunale è fissata la misura percentuale del contributo di concessione, contenuta tra il 5 ed il 20 per cento del costo medio di costruzione, stabilito con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell art. 115 della legge e dall art. 48 del D.P.G.P n /Leg. 4. Il contributo di concessione è fissato per ciascuna categoria nelle percentuali di seguito indicate: cat. A1 a) - edilizia residenziale ordinaria: rientrano in questa categoria le costruzioni destinate a residenza ordinaria secondo quanto previsto dall articolo 57 della Legge provinciale 1/2008 (comprese le prime e le seconde case ad esclusione di quelle di cui alla seguente categoria A2). - 8% del costo di costruzione; cat. A1 b) edifici tradizionali esistenti destinati originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali di cui all'articolo 61 della legge urbanistica provinciale - 8% del costo di costruzione; cat. A2 edilizia residenziale da destinare ad alloggi per il tempo libero e vacanze: rientrano in questa categoria tutte le costruzioni destinate ad alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè occupate saltuariamente per vacanze, ferie, fine Pag. 3 di 8 - Regolamento per l applicazione del contributo di concessione

4 settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi, ai sensi dell art. 57 comma 2 lettera a) della L.P. 1/ % del costo di costruzione; cat. A3 - edilizia residenziale di lusso: rientrano in questa categoria gli edifici classificati di lusso ai sensi del D.M % del costo di costruzione. cat. A4 a) - edilizia alberghiera: rientrano in questa categoria gli esercizi alberghieri della L.P , n.7, quali alberghi, alberghi garnì, residenze turistico alberghiere, villaggi alberghieri 8% del costo di costruzione; cat. A4 b) - edilizia extra-alberghiera: rientrano in questa categoria gli esercizi extra-alberghieri della L.P , n.7, quali esercizi di affittacamere, esercizi rurali, case e appartamenti per vacanze, ostelli per la gioventù, case per ferie e i rifugi alpini ed escursionistici di cui alla legge provinciale 15 marzo 1993, n % del costo di costruzione 8% del costo di costruzione qualora trattasi di bed and breakfast; cat. B1 - complessi ricettivi turistici all aperto: rientrano i campeggi e in generale tutti quei complessi ricettivi all aperto che ospitano turisti dotati di mezzi di pernottamento e di soggiorno mobili autonomo 10% del costo di costruzione cat. B2 - strutture ricettive permanenti: attività che operano una quota di ricettività in allestimenti o mezzi di pernottamento fissi o mobili 10% del costo di costruzione cat. C1 - manufatti per attività agricole, industriali, artigianali e di trasporto ed impianti di risalita: rientrano le attività agricole industriali destinate alla trasformazione, conservazione e/o valorizzazione dei prodotti del suolo e dell allevamento quali caseifici, cantine, oleifici, ecc., nonché allevamenti industriali; rientrano altresì gli edifici realizzati ex novo da destinare ad esercizi agrituristici, le attività industriali, artigianali, commerciali all ingrosso, di trasporto e di impianti di risalita rientrano altresì le costruzioni e gli impianti destinati a strutture sanitarie ed assistenziali operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l amministrazione pubblica 10% del costo di costruzione cat. C2 - manufatti commerciali, direzionali e destinati alla prestazione di servizi: rientrano pubblici esercizi, bar, ristoranti, negozi, centri commerciali, uffici, studi professionali, banche, magazzini e altre attività di servizio o assimilabili. Rientrano in tale categoria anche i maneggi, le strutture sportive, le scuole e i parcheggi non di pertinenza. 10% del costo di costruzione. ART. 3 - URBANIZZAZIONE DELLE AREE 1. Il rilascio della concessione edilizia e la presentazione della S.C.I.A. sono subordinate alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria o dell impegno Pag. 4 di 8 - Regolamento per l applicazione del contributo di concessione

5 formale alla realizzazione o adeguamento delle stesse da parte del richiedente la concessione, ovvero dell impegno da parte dell Amministrazione comunale alla realizzazione delle medesime entro i successivi tre anni. L idoneità delle opere di urbanizzazione primaria è accertata dall Area Tecnica comunale, coadiuvata dalla Polizia Municipale per gli aspetti viabilistici. La Giunta comunale decide, sulla scorta delle specifiche situazioni che si vengono a prospettare, quali opere urbanizzative realizzare direttamente e quali invece dovranno essere realizzate direttamente dal richiedente la concessione edilizia. 2. Nel caso in cui le opere di urbanizzazione primaria siano realizzate o adeguate dal richiedente il titolo autorizzatorio e siano ritenute di interesse comunale, valgono le seguenti disposizioni: a) il richiedente deve presentare al Comune il relativo progetto ed attuarlo contestualmente all edificio oggetto della concessione edilizia o s.c.i.a; b) la direzione dei lavori delle opere di urbanizzazione dovrà essere affidata ad un tecnico idoneo e di gradimento dell amministrazione; peraltro i funzionari dell area tecnica comunale dovranno garantire la super visione durante la realizzazione delle opere urbanizzative avendo la facoltà di procedere in ogni momento alla verifica della corrispondenza e della regolarità dei lavori rispetto al progetto autorizzato; c) il costo delle opere di urbanizzazione dovrà essere calcolato con riferimento alle voci dell elenco prezzi approvato dalla Giunta Provinciale di Trento a cui andrà applicato il ribasso medio relativo all aggiudicazione di lavori pubblici similari in corso di realizzazione nel contesto del territorio provinciale; d) le opere di urbanizzazione primaria passeranno in proprietà del Comune, a collaudo effettuato da parte dell Amministrazione comunale; e) l interessato deve stipulare apposita convenzione e costituire, prima del rilascio della concessione edilizia, una cauzione fidejussoria presso un istituto di credito, pari al costo dei lavori; f) il contributo di concessione è ridotto della parte relativa alle spese di urbanizzazione primaria o del minor costo delle opere realizzate; g) le aree necessarie per la realizzazione e l adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria devono essere cedute gratuitamente al Comune; risultano altresì a carico del richiedente la concessione edilizia gli oneri tecnico progettuali (stesura degli elaborati tecnici, direzione lavori, assistenza, contabilità, collaudo, stesura del tipo di frazionamento) e quant altro necessario per dare ultimati i lavori, ivi incluse le spese notarili, di intavolazione, di registrazione, i diritti di segreteria, ecc.; h) qualora la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria avvenga a cura del concessionario, e le opere possano essere utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi, prima del rilascio della concessione edilizia può essere stipulata apposita convenzione con il Comune per consentire un tale utilizzo e conseguentemente determinare in misura anche maggiore ad un terzo la riduzione del contributo di urbanizzazione. 3. Nel caso in cui le opere di urbanizzazione primaria siano eseguite direttamente dall Amministrazione comunale, valgono le seguenti disposizioni: Pag. 5 di 8 - Regolamento per l applicazione del contributo di concessione

6 a) il Comune deve adottare una delibera con cui si impegna ad effettuare le opere entro i successivi tre anni; b) la delibera deve stabilire il costo presunto delle opere di urbanizzazione primaria e convertirlo in euro per ogni metro cubo o metro quadrato edificabile (il rapporto fra il costo complessivo delle opere, comprensivo del costo di eventuali espropri ed acquisizioni, ed il volume o la superficie degli edifici, esistenti e realizzabili ai sensi degli strumenti urbanistici, che fruiranno delle opere medesime); c) il richiedente la concessione edilizia deve versare la sua quota parte del costo presunto delle opere di urbanizzazione primaria (l importo stabilito dalla delibera moltiplicato per il volume o la superficie dell edificio oggetto della concessione). Eseguite le opere di urbanizzazione primaria, sarà fatto il conguaglio sulla base della contabilità finale dei lavori; d) il contributo di concessione è ridotto della parte relativa all incidenza delle spese di urbanizzazione primaria o del minor costo della quota parte versata; e) qualora richiedenti la concessione edilizia abbiano stabilito accordi in merito al pagamento delle opere di urbanizzazione primaria, la quota parte può essere ripartita secondo quanto essi hanno pattuito e documentato al Comune. 4. Nel caso in cui il Comune sia dotato di programma pluriennale di attuazione, l urbanizzazione delle aree è definita nel programma medesimo. ART. 4 - PIANI ATTUATIVI 1. L incidenza del contributo di concessione per le costruzioni previste da un piano attuativo, ove la convenzione preveda l assunzione da parte del proprietario dell onere di realizzare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dell eventuale cessione delle aree necessarie, è ridotto delle quote commisurate alle spese di urbanizzazione. 2. Il Consiglio comunale con la deliberazione di autorizzazione del piano può determinare un aumento, fino ad un massimo del 30 per cento, dell incidenza del contributo di concessione, in relazione alla natura dell insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona, nonché allo stato delle opere di urbanizzazione. 3. Ai sensi dell art. 44, comma 4, della legge, qualora il Comune intenda realizzare in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, gli oneri relativi possono essere sostituiti, in sede di convenzione, dal contributo per le opere di urbanizzazione, eventualmente aumentato fino ad un massimo del 30 per cento. In tal caso il contributo corrispondente è versato al Comune prima del rilascio della concessione edilizia o della presentazione della s.c.i.a., con le modalità stabilite dalla convenzione. 4. Ai sensi dell art. 50 comma 4 della legge, l eventuale edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione è subordinata alla redazione di un piano di lottizzazione integrativo ed al pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione in misura doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento del rilascio delle relative concessioni edilizie. Pag. 6 di 8 - Regolamento per l applicazione del contributo di concessione

7 ART. 5 - ESENZIONI TOTALI O PARZIALI 1. Per quanto riguarda i casi di esenzione totale o parziale dal pagamento del contributo di concessione si fa riferimento agli articoli 117 e 118 della legge ed articoli 57 e 58 del D.P.G.P n /leg.. 2. I parcheggi comprensivi dei relativi spazi di accesso e manovra, collegati con un rapporto di funzionalità con gli immobili di cui costituiscono pertinenza, sono esenti dal pagamento del contributo di concessione nel limite del soddisfacimento delle dotazioni di standard definite dal piano regolatore generale. I parcheggi realizzati in eccedenza agli standard richiesti rimangono assoggettati al pagamento del contributo di concessione dovuto per la categoria C2. 3. Nel caso di presentazione di domanda di concessione edilizia, la richiesta di esenzione deve essere presentata contestualmente al deposito della stessa. Il rilascio del relativo titolo avverrà successivamente alla sottoscrizione della convenzione prevista dall art. 117, comma 4, della legge. Nel caso di presentazione di s.c.i.a. la richiesta di esenzione e la stipula della convenzione dovranno avvenire prima della presentazione della s.c.i.a.. 4. Non si dà luogo alla sottoscrizione di convenzioni relative ad esenzioni totali o parziali qualora l importo del contributo in esenzione sia inferiore a 300,00 euro. 5. Non sono assoggettati al pagamento del contributo di concessione gli interventi da eseguire su immobili di proprietà di persone fisiche o giuridiche che saranno oggetto di accordi finalizzati all acquisizione al patrimonio comunale o interventi da eseguire su proprietà comunali realizzati da privati, enti od associazioni. ART. 6 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 1. Qualora la concessione ad edificare sia rilasciata per la demolizione di volumi esistenti e contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul medesimo lotto, si applicano gli articolo 47, 54 e 55 del D.P.G.P n /Leg., purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il volume esistente da demolire non risulti dismesso rispetto alla sua originaria destinazione d uso. Un volume può dirsi dismesso quando, a causa dell abbandono dell utilizzo del medesimo, sia subentrato un degrado strutturale e funzionale tale da rendere impossibile, a meno dell esecuzione di consistenti opere di adeguamento strutturale e/o tecnologico, il mantenimento della destinazione d uso per cui è stato realizzato; b) la realizzazione della nuova costruzione non richieda un aumento significativo della dotazione delle opere di urbanizzazione. In tal caso, prima del rilascio della concessione, dovrà essere accertata da parte del Comune la cubatura esistente e la categoria di appartenenza. Nel caso le condizioni sopra riportate non siano soddisfatte, l intervento è considerato quale nuova edificazione e pertanto il contributo di concessione dovrà essere versato per intero. Pag. 7 di 8 - Regolamento per l applicazione del contributo di concessione

8 ART. 7 - DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI 1. I proventi delle concessioni, ai sensi dell art. 119 della legge, sono introitati nel bilancio del Comune e sono destinati alla realizzazione ed alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all acquisizione di aree ed immobili per l edilizia abitativa, nonché nel limite massimo del trenta per cento a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale ed alla realizzazione ed alla manutenzione straordinaria di viabilità minore (marciapiedi e piste ciclabili) nelle aree urbanizzate del territorio comunale. Pag. 8 di 8 - Regolamento per l applicazione del contributo di concessione

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