COMUNE DI MONTEMARCIANO PROVINCIA DI ANCONA I.U.C. IMPOSTA UNICA COMUNALE
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- Marta Martinelli
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1 I.U.C. IMPOSTA UNICA COMUNALE La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità) ha istituito la I.U.C., Imposta Unica Comunale, che è formata da tre componenti: IMU (Imposta Municipale Propria), TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) e TARI (Tassa sulla raccolta e Smaltimento dei Rifiuti). L istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l applicazione dell IMU prevista dall art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. Legge 214/2011) integrato dalle modificazioni apportate dall art. 1 della Legge 147/2013 ai commi 707 e seguenti. Sia L IMU che la TASI sono in autodeterminazione da parte dei contribuenti interessati. Il Comune ha provveduto all aggiornamento del programma di calcolo on-line sul sito istituzionale del Comune di Montemarciano, sia per l IMU che per la TASI. COMPONENTE IMU ISTRUZIONI PAGAMENTO ANNO 2015 CHI DEVE PAGARE L I.M.U. Sono soggetti all IMU, proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso nell anno, i possessori di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato ed a qualsiasi uso destinati ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. Sono altresì soggetti all'imposta i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, i titolari di concessioni su aree demaniali e i titolari di contratti di leasing. ESENZIONI Ai fini del pagamento dell' IMU 2015 sono previste le seguenti esenzioni: L'abitazione principale ed eventuali pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, fino ad un massimo di tre, una per ogni diversa categoria catastale. Sono escluse dall'esenzione le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008). La casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'abitazione iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché Pagina 1 di 7
2 dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica I fabbricati rurali ad uso strumentale con riconoscimento della ruralità attestata dall'agenzia delle Entrate - Servizi Catastali con apposita annotazione riscontrabile dalla visura catastale. I fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. CITTADINI ITALIANI ISCRITTI ALL AIRE Dal 1 gennaio 2015, per i cittadini italiani, già pensionati nel Paese estero di residenza e iscritti all AIRE, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare, collocata nel territorio italiano, posseduta da tali cittadini a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d uso. Questa disposizione comporta per tale immobile l esenzione dall IMU e l assoggettamento dello stesso alla TASI, nella misura di 1/3. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE: - Fabbricati: la base imponibile è data dalla rendita catastale dell immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per: per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7-140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5-80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5-65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5) - 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1 La base imponibile e' ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. - Aree edificabili: Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili é quello venale in comune commercio al 1^ gennaio di ogni anno, come stabilito nel comma 5^ dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/92, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nei casi in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall Amministrazione Comunale che possono essere periodicamente modificati. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, anche a carattere abusivo, la base imponibile IMU. é data dal valore venale dell'area da qualificare edificabile, sino al momento della data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero, ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato, é Pagina 2 di 7
3 comunque utilizzato. In caso di non utilizzo, il fabbricato s'intende ultimato dalla data di ultimazione dei lavori indicata denuncia di variazione e/o nuova costruzione (DOCFA) presentata all Agenzia del Territorio. - Terreni agricoli: la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25% e moltiplicato per: - 75 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per tutti gli altri soggetti. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro e fino a euro ; b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro e fino a euro ; c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro e fino a euro ; ALIQUOTE DELL'IMPOSTA: L IMU si applica al valore degli immobili determinato come esposto in precedenza. Il valore degli immobili va rapportato alla quota ed ai mesi di possesso tenendo presente che il mese nel quale il possesso è stato di almeno 15 giorni va computato per intero. Le aliquote IMU per l anno 2015 sono le seguenti: - 4 per mille: ALIQUOTA PER L ABITAZIONE PRINCIPALE (solo categorie catastali A1 A8 A9) E LE RELATIVE PERTINENZE Per abitazione principale si intende quella nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L aliquota agevolata è applicabile, oltre che per l abitazione principale, anche per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 (nella misura massima di una per ciascuna categoria e anche se classificate in catasto unitamente all unità ad uso abitativo). In pratica saranno al massimo agevolabili fino a 3 pertinenze ma limitatamente a: una solamente per la categoria C/2 ( es. cantina, solaio o magazzino), una per la categoria catastale C/6 (es. garage, autorimessa) ed una per la categoria catastale C/7 (es. tettoie, posto auto) - 7,6 per mille: ALIQUOTA PER I FABBRICATI DI CATEGORIA C/1-C/2-C/3-A/10 UTILIZZATI: a) da persone fisiche che intraprendono una nuova attività di lavoro autonomo o d impresa. Per nuova attività s intende quella esercitata da un soggetto che nei tre anni antecedenti la data di apertura della Partita IVA non abbia esercitato altra attività artistica professionale o di impresa, anche familiare o in forma associata; b) da società di persone nelle quali tutti i soci abbiano i medesimi requisiti dei soggetti di cui al precedente punto a). Pagina 3 di 7
4 Attenzione: a maggior chiarimento circa l applicazione della suddetta aliquota, si precisa che la P.IVA deve essere stata aperta successivamente al 1^ gennaio del terzo anno antecedente ciascun anno d imposta e che nei tre anni antecedenti la data di apertura della Partita IVA il soggetto utilizzatore non abbia esercitato altra attività artistica professionale o di impresa, anche familiare o in forma associata; L applicazione dell aliquota del 7,6 per mille è vincolata alla presentazione, da parte del soggetto passivo, all Ufficio Tributi del Comune di Montemarciano, entro il dell anno d imposta, espressa dichiarazione redatta su modulistica predisposta dall Ente. - 9,6 per mille: ALIQUOTA PER I FABBRICATI DI CATEGORIA A/10-C/1-C/2-C/3-C/4-D/1-D/2- D/3-D/6-D/7-D/8 posseduti e utilizzati direttamente nell attività dai soggetti passivi d imposta. - 10,6 per mille: ALIQUOTA PER TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI, PER LE AREE FABBRICABILI E PER I TERRENI AGRICOLI, ad eccezione degli immobili come sopra individuati per i quali si applica l aliquota del 9,6 per mille. - 10,6 per mille: ALIQUOTA PER TUTTI I FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO PER LA PARTE ECCEDENTE LA RENDITA CATASTALE DI 500,00 EURO L unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale viene assimilata ad abitazione principale del soggetto passivo d imposta limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto, non eccedente il valore di 500,00 euro. Il soggetto passivo provvede al pagamento della TASI ( Tassa sui Servizi Indivisibili) per la parte della rendita catastale fino a 500,00 euro; sulla parte della rendita catastale eccedente i 500,00 euro il contribuente dovrà versare l IMU determinata sulla base dell aliquota del 10,6 per mille. Il soggetto passivo al fine di beneficiare della suddetta equiparazione deve avere concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore o figlio) una propria unità immobiliare ed il comodatario deve avere la residenza anagrafica nell immobile oggetto di comodato. L assimilazione di cui sopra, in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, può essere applicata ad una sola unità immobiliare (e relative pertinenze previste dalla legge). I Contribuenti in possesso dei sopra citati requisiti, entro il 31 dicembre di ciascun anno di competenza, a pena di decadenza, dovranno presentare al Comune di Montemarciano, apposito Modello di autodichiarazione, che permetta all Ufficio Tributi la verifica dei pagamenti effettuati. DETRAZIONI PER L ABITAZIONE PRINCIPALE (solo categorie catastali A1 A8 A9) E PERTINENZE: - Detrazione base di 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica. Pagina 4 di 7
5 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA : SCADENZE DI PAGAMENTO: prima rata in acconto o unica soluzione: 16 giugno 2015 seconda rata a saldo 16 dicembre 2015 Le somme dovute a titolo di IMU, sia quelle spettanti al Comune sia la quota riservata allo Stato, debbono essere pagate tramite modello F24 o tramite apposito bollettino postale. Non si effettua il versamento qualora l'imposta complessivamente dovuta sia di importo uguale o inferiore a 5,00. ATTENZIONE: l imposta IMU su tutti gli immobili va interamente versata al Comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale D (immobili produttivi) Per gli immobili del gruppo catastale D (immobili produttivi) : - l imposta corrispondente all aliquota di base del 7,6 per mille va versata a favore dello Stato utilizzando il codice tributo sotto riportato; - l imposta relativa alla maggiorazione di aliquota stabilita dal Comune, pari al 2 o 3 per mille (9,6 / 10,6 7,6), va versata a favore del Comune utilizzando il codice tributo sotto riportato. CODICI DA UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO: Nel modello F24 occorre utilizzare la SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI indicando fra l altro: - il codice catastale del comune dove si trova l immobile (Montemarciano = F560) - i codici relativi al tributo da versare individuati tra i seguenti: 3912 = IMU imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze COMUNE 3914 = IMU imposta municipale propria per i terreni - quota COMUNE 3916 = IMU imposta municipale propria per aree fabbricabili - quota COMUNE 3918 = IMU imposta municipale propria per altri fabbricati - quota COMUNE 3925 = IMU imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo gruppo catastale D quota STATO 3930 = IMU imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo gruppo catastale D quota COMUNE DICHIARAZIONE IMU: Per le variazioni intervenute nel corso dell anno 2015, per i casi previsti, i soggetti passivi devono presentare la Dichiarazione IMU entro il 30 giugno Restano valide quelle già presentate, qualora non siano intervenute successive variazioni che comportino l obbligo dichiarativo da parte del soggetto passivo d imposta. Pagina 5 di 7
6 I.U.C. IMPOSTA UNICA COMUNALE VERSAMENTO COMPONENTE TASI La componente TASI è la quota della I.U.C. dovuta per il finanziamento dei servizi indivisibili ( pubblica illuminazione, manutenzione strade, sicurezza, protezione civile, verde pubblico, ecc.) introdotta dalla legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014). Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell Imposta Municipale Propria ( I.M.U.), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. ALIQUOTE: Si applica l aliquota del 2,3 per mille per: L'abitazione principale ed eventuali pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, fino ad un massimo di tre, una per ogni diversa categoria catastale. Sono escluse dalla TASI le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, in quanto soggette al pagamento dell IMU. Le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto, non eccedente il valore di 500,00 euro. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni. La casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'abitazione iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Pagina 6 di 7
7 CITTADINI ITALIANI ISCRITTI ALL AIRE Dal 1 gennaio 2015, per i cittadini italiani, già pensionati nel Paese estero di residenza e iscritti all AIRE, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare, collocata nel territorio italiano, posseduta da tali cittadini a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d uso. Questa disposizione comporta per tale immobile l esenzione dall IMU e l assoggettamento dello stesso alla TASI nella misura del 2,3 per mille, ridotta a 1/3. Si applica l aliquota dello 0 (zero) per mille per: Tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 10,6 per mille; Tutti i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10-C/1-C/2-C/3-C/4-D/1-D/2-D/3-D/6-D/7-D/8, posseduti e utilizzati direttamente nell attività dai soggetti passivi d imposta assoggettati ad aliquota IMU del 9,6 per mille; Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU del 4 per mille; Fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; I fabbricati di categoria C/1-C/2-C/3-A/10 utilizzati: a. da persone fisiche che intraprendono una nuova attività di lavoro autonomo o d impresa. Per nuova attività s intende quella esercitata da un soggetto che nei tre anni antecedenti la data di apertura della Partita IVA non abbia esercitato altra attività artistica professionale o di impresa, anche familiare o in forma associata; b. da società di persone nelle quali tutti i soci abbiano i medesimi requisiti dei soggetti di cui al precedente punto a). Codice Tributo da indicare sul modello di pagamento: 3958 tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze SCADENZE DI PAGAMENTO: prima rata in acconto o unica soluzione: 16 giugno 2015 seconda rata a saldo 16 dicembre 2015 Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell IMU Pagina 7 di 7
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