1- LA GARANZIA COSTITUZIONALE E LEGISALTIVA DELLA LIBERTA' (ART 2)

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1 A-COSTITUZIONE: DEFINIZIONE E STRUTTURA 1- Caratteristiche 2- Struttura 1- LA GARANZIA COSTITUZIONALE E LEGISALTIVA DELLA LIBERTA' (ART 2) I- le diverse qualificazioni di liberà 1- libertà negativa 2- libertà positiva II- definizione II- Testo a fattispecie aperta III- Inviolabilità dei diritti 2-IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (ART 3) I- Definizione II- Eguaglianza formale III- Eguaglianza sostanziale 3- LA LIBERTA' RELIGIOSA (ART 19) I- Definizione II- Stato laico e stato confessionale III- Rapporti tra stato italiano e chiesa cattolica 4- LA CONDIZIONE DELLO STRANIERO - CENNI (ART 10) I- Definizione II- Influenza della normativa internazionale III- Diritto di asilo C-LA DISCIPLINA DEI DIRTTI 1- LA LIBERTA' PERSONALE (ART 13) I-Definizione II- Inviolabilità

2 III- Limitazioni alla libertà personale IV- Misure limitative della libertà personale e garanzie A) Mezzi di ricerca della prova B)- Misure limitative della libertà personale 2- DIRITTO AL GISUTO PROCESSO (ART 24 e ART 111) I-Definizione II-Accesso al gratuito patrocinio III- Il giusto processo (art111) D- DIRITTI SOCIALI 1- DIRITTO ALL'ISTRUZIONE I- Definizione II- Libertà di insegnamento III- Diritto allo studio 2- DIRITTO AL LAVORO(ARTT 4, 35-40) I- Lavoro come valore costituzionale II- Apprendistato e libertà di emigrazione III- Retribuzione IV- Tutela della donna e del minore V- Assistenza e previdenza sociali VI- Diritto di sciopero 3- DIRITTO ALLA SALUTE (ART 32) I -Definizione

3 A-COSTITUZIONE: CARATTERISTICHE E STRUTTURA La Costituzione: E' la fonte prima dell'ordinamento: specifica la forma, la struttura, e i valori che condizionano l'organizzazione e il funzionamento dello stato e della vita sociale. E' rigida: Per garantirne la continuità nel tempo, il legislatore costituente ha previsto un procedimento, detto revisione, molto complesso, togliendo la possibilità al Parlamento di modificarla con legge ordinaria, nel qual caso si sarebbe in presenza di una costituzione flessibile. La costituzione italiana entra in vigore il 1 gennaio Si compone di 139 articoli (ma 5 sono stati abrogati) divisi in 4 sezioni.. principi fondamentali (articoli 1-12). Prima parte : diritti e doveri dei cittadini (articoli 13-54). Seconda parte: Ordinamento della repubblica (articoli ). Disposizioni transitorie e finali (articoli I-XVIII) B- PRINCIPI FONDAMENTALI I principi condensati nei primi 12 articoli vengono definiti come fondamentali. Questi principi sono più forti degli altri. Il loro carattere di supremazia si manifesta soprattutto nell'impossibilità di modifica degli stessi in sede di revisione costituzionale. Tutti i principi supremi infatti, oppongono resistenza ad una ipotetica revisione. Questi 12 articoli rappresentano il nucleo forte della Costituzione italiana. 1- LA GARANZIA COSTITUZIONALE E LEGISALTIVA DELLA LIBERTA' (ART 2) I - le diverse qualificazioni di libertà Uno degli aspetti fondamentali delle costituzioni moderne è la garanzia della persona nei confronti del potere politico, in modo tale che l'individuo possa essere tutelato dalle interferenze e dalle violenze dell'autorità pubblica. La libertà dal potere statale è definita come negativa: comporta non solo la garanzia (la possibilità) di fare o non fare qualcosa, ma anche quella di non subire interferenze dell'autorità nella propria sfera di libertà: libertà di opinione e di espressione, di credo religioso, di movimento, dagli arresti immotivati. In senso ampio si può pensare alla esigenza di tutelate l'essenza della personalità umana. Tale esigenza di tutela affonda le sue radici nella storia europea del XIII- XIX secolo, periodo in cui cresce tra la popolazione l'insofferenza per i poteri pressoché assoluti del monarca e la discrezionalità dei giudici nell'emettere sentenze. Questa insofferenza è ben rappresentata dalla Rivoluzione Francese. Nella seconda metà del XX secolo si afferma progressivamente una concezione di libertà positiva che comporta il ruolo attivo dello stato a favore della

4 persona. Si sostanzia in una serie di pretese di intervento dello stato nel campo dell'assistenza, della previdenza, della sanità, della cultura. Di qui l'elaborazione della categoria dei diritti sociali, consistenti prevalentemente in pretese di una prestazione da parte dello stato. II- Definizione La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la su personalità,e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. L'articolo 2 dimostra come il fulcro della disciplina costituzionale sia l'uomo di cui si riconoscono diritti inviolabili. La costituzione si preoccupa di garantire in modo completo la sfera complessiva della libertà individuale. L'articolo 2 funge da base per una serie di disposizioni che riguardano singoli diritti di libertà ( Es: la libertà religiosa fissata dall'articolo 19 della costituzione deriva direttamente dall'articolo 2 ) Si è a lungo dibattuto se l'elencazione dei singoli diritti contenuta nel testo costituzionale sia una lista chiusa ovvero una lista aperta La Corte Costituzionale propendeva nella sua giurisprudenza più risalente a favore dell'esistenza di una lista chiusa => i diritti garantiti nell'ordinamento italiano sono solo quelli specificati nel testo costituzionale. In seguito la Corte ha manifestato un orientamento estensivo ammettendo diritti connessi o conseguenti a quelli espressamente contemplati in costituzione, per cui si parla per esempio di diritto alla vita (sentenza 38/1973), di un diritto all'identità sessuale (sentenza 98/1979), di un diritto al decoro e all'intimità (38/1973). In pratica è possibile ampliare la lista dei diritti che non si esauriscono in quelli che trovano spazio nel dettato costituzionale. SI parla a questo proposito di nuovi diritti (es: diritto all'ambiente) III- Inviolabilità dei diritti L'art 2 tratta di diritti inviolabili. Che cosa sono i diritti inviolabili? Il concetto di inviolabilità equivale a quello di intangibilità: i diritti non solo non possono essere violati dallo stato, o per meglio dire sai suoi organi, ma non possono essere violati neppure da soggetti privati in quanto si tratta di situazioni giuridiche tutelabili verso i terzi. I diritti di libertà non sono tuttavia sottratti a limiti. Bisogna ricordare che la singola persona si colloca all'interno della società che è composta da più individui. Per cui la libertà di ciascun individuo deve essere compatibile con la libertà di ogni altro individuo. Si dice che il concetto di libertà sia un concetto relativo, perché la pienezza della libertà individuale trova un limite nelle molteplici altre sfere di libertà individuali esistenti. La mia libertà finisce dove inizia la vostra -> è il precetto della convivenza civile all'interno della società. Di fatti l'articolo 2 pone anche specifici doveri in capo ad ogni individuo che limitano la sfera complessiva della libertà economica ( concorso alle spese

5 pubbliche ex art 53, 1 c) o personale ( es: servizio militare obbligatorio ex art52, 2 c). 2- IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (ART 3) I- Definizione Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Pese. L'uguaglianza è una precondizione delle libertà. L'art. 3 contiene una duplice affermazione: Comma 1: l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, il divieto di regimi giuridici discriminatori ( => eguaglianza formale) e il richiamo alla dignità sociale. Comma 2: il proposito di assicurare una effettiva eguaglianza sostanziale di fatto, che consenta un pieno godimento dei diritti (=> eguaglianza sostanziale). II- Eguaglianza formale L'eguaglianza formale è il principio che deriva dal costituzionalismo liberale: uno degli obiettivi che si poneva il movimento politico che contestava il regime dello stato assoluto era l'affermazione della eguaglianza giuridica di tutti i soggetti che da sudditi potevano diventare cittadini. Tale obiettivo è ben rappresentano dall' Art 1 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino francese del 1789: gli uomini nascono liberi e eguali in diritto. Questo tipo di visione dell'eguaglianza era ben diverso dal regime delle libertà riconosciute dal sovrano o dal re: infatti in base al ceto di appartenenza, il sovrano riconosceva libertà e diritti diversi ( per esempio le tasse non erano pagate dai nobili). Le libertà in questo caso erano per definizione giuridicamente diseguali. Il nuovo concetto di libertà invece è generalizzata, offerta a tutta la nazione, sulla base di un' unica fonte normativa ovvero la costituzione. L'eguaglianza formale è quindi il presupposto per l'uniformazione del regime delle libertà individuali a favore di tutti i soggetti dell'ordinamento. Così come formulata nell'art 3, l'eguaglianza formale sarebbe riservata ai soli cittadini e non anche all'uomo in quanto tale. In realtà è intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale del (46/1977 e 54/ 1979) che ha esteso il principio di eguaglianza anche a stranieri e apolidi. L'affermazione dell'eguaglianza formale non va tuttavia interpretata come intesa ad ottenere comunque ed ad ogni costo una situazione di parità di

6 trattamento, ma sta ad indicare il principio di eguaglianza di regimi giuridici per situazioni eguali, mentre può ammettersi una disciplina differenziata per situazioni diverse (discriminazione positiva, affirmative action, discrimination positive). L'eguaglianza formale trova specificazione in alcune altre disposizioni: eguaglianza dei coniugi ( art. 29) libertà delle confessioni religiose (art.8) eguaglianza dei lavoratori e delle lavoratrici quanto a retribuzione, a parità di lavoro ( art 37) eguaglianza tra sessi nell'accesso ai pubblici uffici (art 51). Dall' articolo 3 deriva un generale divieto di trattamenti differenziati sulla base di particolari situazioni. Il divieto di normative discriminatorie è comprensibile anche pensando alla disciplina normativa in passato vigente in Italia (es: divieto di voto alle donne nelle elezioni politiche, rimosso nel 1946; legislazione discriminatoria nei confronti degli ebrei introdotta nel 1938 e abrogata nel 1944) Infine sono ammesse alcune deroghe al principio formale di eguaglianza in certe ipotesi in cui prevalgono valori diversi (es: sottrarre i parlamentati alla responsabilità civile, penale, amministrativa per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni per dare la precedenza al mandato politico art 68 e 122, 4 c) III- Eguaglianza sostanziale Il passaggio dal profilo formale a quello sostanziale mostra la consapevolezza del legislatore dell'incidenza che hanno le situazioni sociali ed economiche effettivamente esistenti sulla possibilità di un pieno sviluppo della persona e sul grado di reale utilità di un ricorso al principio formale di eguaglianza in situazioni obiettivamente precarie. In tali situazioni la semplice eguaglianza davanti alla legge fissata dal comma 1, non sarebbe di alcun aiuto a persone sostanzialmente emarginate. Il comma 2 chiede al legislatore di adottare misure dirette a porre i cittadini in una situazione omogenea ( pari opportunità) tale da consentire una effettiva titolarità dei diritti costituzionalmente previsti Il principio fissato dal comma 2 si sostanzia in altre disposizioni della costituzione: promozione delle condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro ( art4), garanzia dei mezzi ai non abbienti per l'esercizio del diritto di difesa in giudizio (art 24), borse di studio ai meritevoli non abbienti (art 34), retribuzione sufficiente a una vita dignitosa (art 36), interventi di assistenza e previdenza sociale (art 38) 3- LA LIBERTA' RELIGIOSA (ARTT 8, 19, 20) I- Definizione Art 8: Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico

7 italiano (...) Art 19: Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Art 20: Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività L' art 19 afferma la libertà di professare una fede religiosa sia in forma individuale sia in forma associata. La libertà comprende quella di propaganda ( quindi la possibilità di svolgere proselitismo) e quella di esercitare il culto religioso in privato e in pubblico, con il limite che non si tratti di riti contrari al buon costume. Il successivo articolo 20 si riferisce specificamente al regime delle associazioni o istituzioni con finalità religiose o di culto per affermare che la legge non può imporre limitazioni in ragione delle loro finalità, né possono essere disposte imposizioni fiscali per la loro costituzione. In pratica, la libertà religiosa non deve essere pregiudicata da interventi pubblici che rendano difficoltosa la pratica religiosa. Il diritto di libertà religiosa investe particolarmente quella che viene definita l'area della libertà di coscienza, cioè il libero sentire che viene tutelato dal legislatore, e in virtù della quale si è ammessa in Italia l'obiezione di coscienza al servizio militare, nonché nei confronti dei medici in relazione all'aborto. II- Stato laico e stato confessionale Lo stato che riconosce la libertà di religione del singolo e quella delle confessioni religiose in generale, non attribuendo ad alcuna di esse la qualifica di religione di stato è definito laico. Lo stato che riconosce una religione come religione ufficiale è definito confessionale. L'Italia, prima della costituzione del 1948, era uno stato confessionale, in cui la religione cattolica era religione di stato, mentre gli altri culti erano tollerati conformemente alle leggi III- Rapporti tra stato italiano e chiesa cattolica I rapporti tra stato italiano e chiesa cattolica sono regolati da un atto analogo a quello di un trattato internazionale che si chiama concordato. Il presupposto del concordato è il reciproco riconoscimento della indipendenza e sovranità delle due entità nei rispettivi ordinamenti. I rapporti fra stato italiano e confessioni diverse da quella cattolica sono disciplinati dalla legge dello stato sulla base di intese stabilite fra stato e rappresentanza delle confessioni. Cioè a differenza della religione cattolica che si basa su un rapporto fra due entità sovrane, le intese comportano un rapporto fra stato italiano e semplici associazioni.

8 4- LA CONDIZIONE DELLO STRANIERO - CENNI (ART 4) I- Definizione L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impeditone suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. II- Influenza della normativa internazionale Il legislatore italiano deve tenere conto dei principi di diritto internazionale nel disciplinare le modalità d'accesso ed espulsione dello straniero dal territorio e il complesso delle condizioni necessarie per assicurare allo stesso una permanenza dignitosa. Si impone quindi al legislatore italiano di tenere conto di alcuni indirizzi desumibili dai principi di diritto internazionale accolti e consolidati nella comunità internazionale.(per esempio: Principio di non discriminazione per motivi inerenti alla razza ) ESPULSIONE: In merito al provvedimento di espulsione è opinione comune che, salvo che l'espulsione si renda necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale, essa non può negare il diritto dello straniero di far valere le ragioni contrarie alla sua espulsione, di far esaminare il caso dall' autorità competente e di farsi rappresentare a tale scopo davanti a tale autorità (Protocollo n /, CEDU) Si sancisce inoltre il divieto di espulsioni collettive ( Art 4, protocollo addizionale CEDU), nonché il divieto per lo stato di espellere, respingere o estradare una persona verso un altro stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta alla tortura ( ART 3, conv N.U contro la tortura ) DIRITTO DI DIFESA: Gli stati devono mettere a disposizione degli stranieri adeguati mezzi giurisdizionali evitando che nei loro confronti possa realizzarsi un diniego di giustizia. II- Diritto di asilo La materia è regolata dalla legge 1990/39. In particolare si è introdotta la nozione di rifugiato politico, per cui l'ordinamento italiano riconosce lo status di rifugiato politico a colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue

9 opinioni politiche si trova fuori del paese di cui è cittadino" E necessario fornire prove di essere vittima di una persecuzione personale perpetrata dalle autorità dello stato di cittadinanza o di provenienza. C-LA DISCIPLINA DEI DIRTTI Enucleati nella Parte Prima della costituzione 1- LA LIBERTA' PERSONALE (ART 13) I-Definizione La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e,se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocarti e restano privi di ogni effetto. E' punita ogni violazione fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i miti massimi della carcerazione preventiva. II- Inviolabilità L'articolo 13 offre una tutela alla libertà personale, intesa come libertà da limitazioni imposte da comportamenti restrittivi assunti indebitamente da un qualsiasi soggetto pubblico o provato: sono quindi vietate le detenzioni e qualsiasi forma di restrizione, come pure le ispezioni e perquisizioni se non sulla base di un atto motivato dell'autorità giudiziaria. Nel dichiarare che la libertà è inviolabile il legislatore indica che il diritto alla propria libertà è tale non soltanto nei confronti delle autorità amministrative, ma anche nei confronti di qualsiasi soggetto privato o pubblico, che si comporti in modo da pregiudicarlo. III- Limitazioni alla libertà personale La costituzione prevede che in alcune circostanze si possano adottare misure limitative della libertà personale, ma in questo caso il legislatore deve specificare analiticamente casi e modi, cioè le ipotesi di intervento e i procedimenti da seguirsi. Occorre inoltre sempre un atto del giudice o del pubblico ministero per disporre interventi limitativi. Tuttavia la costituzione riconosce ipotesi in cui l'intervento preliminare del

10 giudice non può essere soddisfatta e quindi l'autorità di polizia dovrà intervenire tempestivamente. In questo caso, l'intervento del giudice dovrà avvenire successivamente all'adozione della misura restrittiva della libertà personale ( comma 3) => FLAGRANZA DI REATO. IV- Misure limitative della libertà personale e garanzie In relazione agli istituti della ispezione, perquisizione e della detenzione, emerge la sensibilità del legislatore per il profilo della loro incidenza sui diritti di libertà tutelati dalla costituzione. Il che si traduce in un concreto rafforzamento della dimensione garantistica, a cominciare dalla stessa necessità del decreto motivato dell'autorità giudiziaria quale presupposto per l'esercizio dei corrispettivi poteri. A) Mezzi di ricerca della prova ISPEZIONE: E' l'attività diretta ad accertare sulle persone, nei luoghi o nelle cose le tracce e gli effetti materiali del reato ( art 244 cpc). Come si manifestano le garanzie fissate dal comma 2 in caso di necessaria ispezione? a)- ispezione personale: avvertimento all'interessato della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia e esigenza che l'ispezione, da compiersi personalmente ad opera dell'autorità procedente, ovvero anche per mezzo di un medico, venga eseguita nel rispetto della dignità, oltreché, se possibile, del pudore della persona che deve soggiacervi b)- ispezione di luoghi o cose: prima dell'inizio delle operazioni, deve essere consegnato alla persona titolare dei luoghi o delle cose, il decreto che autorizzi l'ispezione, a condizione che la persona sia presente PERQUISIZIONE: Attività diretta a ricercare il corpo del reato o cose pertinenti al reato sulle persone o nei luoghi. (es: arma del delitto). Anche in questo caso la perquisizione può essere personale ovvero di locali. Le garanzie per la persona perquisita o per la persona titolare del luogo da perquisirsi sono analoghe a quelle per l'ispezione. Consegna del decreto e dell'avviso circa la facoltà di assistenza nel corso delle operazioni. DEROGHE (Comma 3): esistono particolari forme di perquisizione consentite agli organi di polizia da leggi speciali, qualora siano in atto operazioni dirette alla prevenzione o alla repressione di determinati delitti, e si verifichino situazioni di necessità o urgenza tali da non permettere un tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria. Nel caso di operazioni che riguardano il traffico di sostanze stupefacenti, gli agenti possono procedere di regola a perquisizioni qualora abbiano il

11 fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti Operazioni relative ai delitti di associazione di tipo mafioso qualora vi sia il fondato sospetto di rinvenire denaro o valori costituenti il prezzo o il profitto di tale delitto, nonché armi o esplosivi. Operazioni relative all'anti-terrorismo o alla ricerca di latitanti, qualora vi sia il fondato sospetto che possano essere rinvenute armi o esplosivi ovvero che in un certo luogo possa trovarsi un evaso o un latitante. In tutti questi casi, al fine di dare garanzia alla persona la cui libertà sia stata violata, si rende necessaria la convalida delle operazioni da parte del giudice, tramite apposito decreto, affinché le prove raccolte nell'ambito di queste operazioni possano poi essere usate nel corso del processo. La convalida deve avvenire entro 48 ore dalla notizia dell'avvenuta perquisizione. SEQUESTRO: Comporta un vincolo di indisponibilità sulle cose che ne sono oggetto e può servire a procurare una prova del reato o a impedire la commissione di reati. Anche in questo caso il sequestro dovrà essere accompagnato da un decreto motivato del giudice. SANZIONI: Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria non rispetti questi adempimenti posti a garanzia dell'individuo=> sanzioni. Gli elementi di prova acquisiti a seguito di un'ispezione ovvero di una perquisizione irregolare sono illegittimamente acquisiti e non possono venire utilizzati nel corso del processo, con l'unica eccezione del corpo del reato (Corpo del reato: cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, ovvero cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto, il prezzo.) =>Teoria dei frutti dell'albero avvelenato. B)- Misure limitative della libertà personale In alcune circostanze una persona può essere sottoposta a misure che limitano fisicamente la sua libertà di muoversi e di spostarsi. DETENZIONE: E' la conseguenza di una sentenza passata in giudicato cioè per la quale non è più possibile esperire mezzi di impugnazione. La pena detentiva è conseguenza della violazione di un precetto contenuto in una norma penale ed è inflitta al termine del processo. La costituzione vieta le pene che comportano trattamenti contrai al senso di umanità e afferma che le stesse devono tendere alla rieducazione del condannato (art 27 ) In generale le pene previste nel codice penale sono: -ergastolo (detenzione perpetua) che oggi può essere ridotta a detenzione temporanea dopo 26 anni, a particolari condizioni -reclusione e arresto -pene pecuniarie: multa e ammenda

12 - forme di detenzione domiciliare - la pena di morte è vietata MISURE CAUTELARI: Sia nella fase delle indagini che del processo, quando su riscontrino gravi indizi di colpevolezza e risulti il pericolo di inquinamento delle prove o il pericolo di fuga o di commissione di gravi delitti, la persona indagata o imputata può essere sottoposta a misure cautelari personali, che comportano anche la detenzione in carcere. Il giudice adotta la misura detentiva in seguito a richiesta del pubblico ministero. I termini complessivi sono di 2 anni quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, e di 4 anni quando il delitto è punito con l'ergastolo o con pena superiore al massimo a sei anni Esempio di misura cautelare è la CUSTODIA CAUTELARE, cioè una carcerazione preventiva, provvisoria e urgente, adottata dal giudice prima della pronuncia definitiva sulla colpevolezza nel casi in cui vi siano gravi indizi di colpevolezza in relazione a reati gravi. Gli aspetti negativi sono legati alla inevitabile opinabilità nella determinazione del giudice e la oggettiva lunga durata della misura cautelare connessa alla durata dei processi penali in Italia. Contro provvedimenti cautelari illegittimi è previsto il ricorso in cassazione nonché il riesame ad opera del Tribunale delle libertà, una sezione del tribunale penale. Inoltre è prevista una riparazione monetaria. DEROGHE (ART 3): Nel caso di immediato intervento delle forze di polizia, non si può pretendere un preventivo intervento dell'autorità giudiziaria. Si riconosce quindi la possibilità di procedere all'adozione di misure limitative della libertà personale che devono essere comunicate tempestivamente all'autorità giudiziaria e al PM che procede alla convalida entro le 48 ore successive. Ciò avviene nei casi di Flagranza di Reato, cioè quando: qualcuno viene sorpresi mentre sta commettendo un reato ovvero immediatamente dopo, mentre sta fuggendo, ovvero quando è sorpreso con cose o tracce del reato. 2- DIRITTO AL GISUTO PROCESSO (ART 24 e ART 111) I- Definizione Art 24: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con apposti istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Art 111: La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla

13 legge Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata si un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore, sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. II-Accesso al gratuito patrocinio Alla proclamazione del diritto di difesa, la costituzione fa seguire l'affermazione dell'impegno dello stato ad assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi. Il soggetto ammesso al gratuito patrocinio sceglie quale difensore un avvocato il cui compenso è a carico dello Stato. Presso ogni consiglio dell'ordine è presente un elenco degli avvocati idonei ad essere nominati difensori di colui che sia ammesso al gratuito patrocinio. Hanno diritto di accedere al gratuito patrocinio coloro che abbiano un reddito non superiore a , 16 euro annui. III- Il giusto processo (art 111) Questo articolo definisce i diritti della persona indagata o imputata in un processo penale e stabilisce le modalità attraverso cui giungere ad irrogare le pene. In particolare, nel 1999 si è modificato il testo dell'articolo 111 introducendo il principio del giusto processo, che si articola in una serie di garanzie a tutela di una persona accusata di un reato durante la celebrazione del processo penale. Un processo può definirsi giusto quando: Il giudice è imparziale ed è garantita una situazione di parità tra le parti coinvolte (PM, accusato) Il processo abbia una ragionevole durata L'accusato è informato nel più breve tempo possibile della natura o dei motivi dell'accusa elevata a suo carico => informazione di garanzia (avviso di garanzia) l' accusato sia difeso da un difensore a sua scelta e se non ha i mezzi per retribuire il difensore, abbia accesso al gratuito patrocinio. Il processo si basi sul contraddittorio delle parti. L' accusato dispone del tempo necessario per preparare la sua difesa L'accusato può farsi assistere da un interprete qualora non conosca la lingua usata in udienza

14 D- DIRITTI SOCIALI 1- DIRITTO ALL'ISTRUZIONE (Art 33 e 34) I- Definizione Art 33: L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato ( ). Art 34: La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso Lo stato si preoccupa di organizzare un proprio sistema educativo, riconoscendo anche quello privato, e di garantire la posizione dei soggetti che fanno ricerca, insegnano, apprendono. L'art 33 afferma il principio della libertà dell'arte e della scienza e il loro insegnamento, e disciplina la istruzione statale e quella privata. L'art 34 prevede l'accesso di qualsiasi soggetti alla scuola, l'istruzione inferiore obbligatoria, il criterio del merito per l'accesso agli studi con assistenza finanziaria dello stato. II- Libertà di insegnamento si riconosce al docente la garanzia da ingerenze e condizionamenti esterni, nel rispetto dei programmi che devono essere svolti in vista della formazione dei soggetti. L'insegnamento ha quindi una evidente funzione sociale. Il docente è libero si seguire le proprie convinzioni ideologiche, religiose e politiche, con il limite del rispetto della coscienza e personalità degli allievi, al fine di evitare di trasformare l'insegnamento in indottrinamento. III- Diritto allo studio Il sistema educativo pubblico comprende la scuola elementare e la scuola media che costituiscono la scuola dell'obbligo che assicura un livello minimo di istruzione. La frequenza è obbligatoria. Si prevede poi un'istruzione superiore e un'istruzione universitaria. Per quanto riguarda l'accesso all'università si prevedono interventi statali, regionali e di singole università in materia di diritto allo studio, che si concretizzano in borse di studio, esenzione dal pagamento delle tasse universitarie, corsi per studenti lavoratori, corsi di insegnamento a distanza.

15 2- DIRITTO AL LAVORO (ARTT 4, 35-40) I- Lavoro come valore costituzionale Art 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società Il diritto al lavoro assume una grande importanza anche in relazione all' articolo 1 della costituzione che afferma come l'intero ordinamento repubblicano si fonda sul lavoro. Il legislatore costituente ha voluto affermare come tutti i cittadini debbano partecipare allo sviluppo materiale e culturale del paese tramite il proprio impegno lavorativo. II- Apprendistato e libertà di emigrazione Art 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. (...) Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero L'art 35 ribadisce come la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Il comma 2 impegna la repubblica alla formazione ed elevazione professionale. Ciò vale in particolare per i giovani tramite L'apprendistato con formazione ad opera delle regioni. Infine si afferma come la repubblica riconosce la libertà di emigrazione e tutela il lavoratore italiano all'estero. La disposizione e connessa con i fenomeni migratori di massa di italiani per cercare lavoro. Lo stato non può impedire ai cittadini di lasciare l'italia per cercare lavoro all'estero e al contempo si obbliga ad assistere lavoratori e imprese all'estero tramite rappresentanze diplomatiche e consolati e tramite iniziative di sostegno economico III- Retribuzione Art 36: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. L'art 36 prevede il diritto a una retribuzione giusta. Due sono i criteri fissati: quello della proporzionalità, per cui la retribuzione deve essere equivalente alla quantità e qualità del lavoro svolto quello della sufficienza che impone una misura minima di livello

16 retributivo da assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza dignitosa IV- Tutela della donna e del minore Art 37: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione Donne e minori sono soggetti tradizionale sottoposti a discriminazioni rispetto al lavoratore maschio adulto. Viene fissato il principio della assoluta parità tra i lavoratori anche in relazione all'art 3 (principio di eguaglianza divieto di discriminazione in ragione del sesso) e viene stabilità l'eguaglianza in tema di retribuzione. La costituzione sottolinea come, in ragione della peculiare posizione della donna in seno alla famiglia, le condizioni di lavoro non devono compromettere la sua essenziale funzione famigliare e occorre assicurare alla madre e al bambino una adeguata protezione. La disposizione ha una evidente funzione protettiva e assistenziale con riferimento alla funzione famigliare e alla maternità. In particolare ne derivano: divieto di licenziare la donna a causa di matrimonio o gravidanza diritto a ricevere una retribuzione nei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro V- Assistenza e previdenza sociali Art 38: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. L'art 38 prefigura un sistema di sicurezza sociale, concetto che implica l'esigenza di assicurare a tutti la rimozione degli ostacoli limitativi in via di fatto della libertà e dell'uguaglianza. Si distingue tra: Assistenza sociale: riguarda una serie di diritti sociali garantiti dallo stato ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi per vivere. Comporta assistenza sanitaria,economica, sociale, riabilitativa. Previdenza sociale: riguarda l'assicurazione ai lavoratori come prevenzione dai rischi professionali ( infortuni sul lavoro, malattie professionali, disoccupazione involontaria) e non professionale (malattia, invalidità, vecchiaia, morte) che incidono sulla capacità di lavorare e sulla connessa capacità di guadagno.

17 Vige il principio di automaticità, per cui l'obbligo di prestazioni a favore del soggetto protetto sorge come diretta conseguenza dello svolgimento di una attività lavorativa (per esempio in caso di infortunio). Nella maggior parte dei casi tuttavia si richiede il versamento effettivo di contributi per un certo periodo di tempo. In Italia gli organi che si occupano di previdenza sociale sono l' INPS ( Istituto nazionale della previdenza sociale) e l'inali (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) IV- Diritto di sciopero Consiste nella sospensione temporanea dell'attività lavorativa da parte del lavoratore e nel conseguentemente venire meno del datore di lavoro di erogare lo stipendio. E' valutato dalla costituzione come espressione della libertà della persona e non può essere impedita con leggi dello stato o con espedienti del lavoratore, l'astensione dall'attività lavorativa. Il legislatore ha tuttavia fissato una serie di limiti per i servizi essenziali. E'escluso lo sciopero per i magistrati e la polizia. Si limita questo diritto per chi svolge servizi essenziali e che realizzano interessi dei cittadini legati a diritti costituzionali (es salute, istruzione, trasporto cc..) => in questo caso lo sciopero deve essere preceduto da preavviso e si devono garantire le prestazioni indispensabili. La forma classica dello sciopero e quella diretta a fini contrattuali nei confronti del datore di lavoro, con l'obiettivo di conseguire un miglioramento economico o contrattuale. Tuttavia può essere anche politico che è diretto non tanto nei confronti del datore di lavoro ma del governo e del parlamento al fine di condizionarne l'attività. 3- DIRITTO ALLA SALUTE (ART 32) I -Definizione La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Il diritto è fra i pochi espressamente definiti come fondamentali, cioè essenziale per la persona. Riguarda l'intera popolazione senza distinzioni, secondo modalità che assicurano l'eguaglianza dei cittadini Gli interventi assistenziali sono svolti dal sistema sanitario nazionale. Il legislatore prevede trattamenti sanitari obbligatori, qualora siano necessari per garantire la protezione della popolazione da epidemie o da malattie infettive, anche a coloro che si oppongano per tutelare l'incolumità dell'intera società.

18 Tuttavia si incontra sempre il limite del rispetto della persona umana, per cui in caso di rifiuto di un soggetto a sottoporsi ad un certo trattamento, sarà necessario un provvedimento del sindaco in qualità di autorità sanitaria.

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