C O M U N E D I L E N D I N A R A Provincia di Rovigo

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1 C O M U N E D I L E N D I N A R A Provincia di Rovigo Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari Indice: Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 Definizioni Art. 3 Principi del trattamento Art. 4 - Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico Art. 5 - Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuale dalla legge o dal Garante Art. 6 - Ulteriori finalità di interesse pubblico Art. 7 - Individuazione dei Responsabili del trattamento di dati sensibili e giudiziari Art. 8 - Rapporti con altri soggetti e/o privati, perseguenti finalità di rilevante interesse pubblico Art. 9 - Disposizioni organizzative attuative correlate all applicazione del D.gs. n. 196/2003 Art Verifiche e controlli Art Norme di integrazione del Regolamento Art Entrata in vigore, rinvio dinamico e variazioni del Regolamento. * * * * APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N 10 DEL 25 GENNAIO 2006 * ESECUTIVO IN DATA 07 FEBBRAIO 2006

2 ART. 1 Oggetto del Regolamento 1. II presente Regolamento, in attuazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. Codice della privacy), disciplina i casi in cui il trattamento dei dati è autorizzato in quanto collegato strettamente ad attività e funzioni che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico. 2. Il Regolamento disciplina altresì i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili per ciascuna delle attività e funzioni di competenza del Comune, relativamente ad informazioni acquisite dall Amministrazione o ad essa direttamente rese o trasmesse, riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo criteri coerenti con la normativa nazionale e locale in materia di tutela dei dati personali. ART. 2 Definizioni 1. A fini del presente Regolamento si intendono: a. trattamento, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l organizzazione, la conservazione, la consultazione, l elaborazione, la modificazione, la selezione, l estrazione, il raffronto, l utilizzo, l interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; b. dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; c. dati identificativi, i dati personali che permettono l identificazione diretta dell'interessato; d. dati sensibili, i dati personali idonei a rivelare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; e. dati giudiziari, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli art. 60 e 61 del codice di procedura penale; f. comunicazione, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; g. diffusione, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; h. per tipi di dati, le categorie di dati, individuati sotto il profilo gestionale e operativo, normalmente utilizzati per lo svolgimento dell attività amministrativa e comunque riferibili al novero dei dati sensibili; i. per operazioni eseguibili, le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati sensibili individuati dall Ente; j. per rilevanti finalità di interesse pubblico, le finalità individuate dalla legge o dal Garante, connesse alle attività istituzionali dell Ente, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici

3 e soddisfare bisogni della comunità locale, comportanti la possibilità di trattamento semplificato dei dati sensibili. ART. 3 Principi del trattamento 1. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente Regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato. 2. Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 3. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal Comune sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del D.Lgs. n. 196/2003). 4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2003). ART. 4 Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico 1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico tutte quelle svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti a esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti all organizzazione dell Amministrazione e allo sviluppo dell attività amministrativa, nei suoi vari profili. 2. Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, dal D.Lgs. n. 196/2003, da altre leggi e dal Garante, in base a quanto previsto dall art. 20 del medesimo decreto legislativo. ART. 5 Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuale dalla legge o dal Garante 1. A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate nei modi di cui all articolo precedente, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali il Comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili e giudiziari sono trattabili e quali operazioni su di essi possano essere realizzate.

4 2. La Giunta Comunale provvede a quanto indicato dal comma precedente mediante deliberazione da affiggere all Albo comunale per 30 giorni, nella quale devono essere precisate le rilevanti finalità di interesse pubblico stabilite dalla legge o dal Garante. 3. Se necessario, l aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili e giudiziari assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del D.Lgs. n. 196/2003 e per le operazioni su di essi eseguibili viene effettuato ogni anno dalla Giunta Comunale, con proprio provvedimento, in coincidenza con l aggiornamento del Documento programmatico per la sicurezza (DPS). 4. L aggiornamento può aversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili. 5. Nell informativa resa ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ai soggetti che conferiscono dati al Comune, anche identificativi, per lo svolgimento di un attività istituzionale, sono fornite tutte le indicazioni inerenti alla normativa sugli obblighi e compiti che rendono indispensabile utilizzare dati sensibili e giudiziari, la corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati. 6. Previa istanza a cui deve essere dato riscontro entro 20 giorni, i cittadini hanno diritto di conoscere con quali modalità sono utilizzate le predette informazioni che li riguardano. 7. In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003, le tabelle allegate, che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 35, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel D.Lgs. n. 196/2003 (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112). ART 6 Ulteriori finalità di interesse pubblico 1. Qualora si ravvisi la sussistenza di una finalità di rilevante interesse pubblico non espressamente prevista da una disposizione di legge, il Responsabile per il trattamento dei dati deve richiedere al Garante, ai sensi dell art. 20, comma 3 del D.Lgs. n. 196/2003, l autorizzazione al trattamento dei dati. 2. Il successivo trattamento dovrà essere effettuato nel rispetto del provvedimento di autorizzazione e delle prescritte misure e limitazioni stabilite a garanzia dell interessato. L autorizzazione deve intendersi respinta se la decisione non viene comunicata al Comune entro quarantacinque giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta. 3. Qualora si ravvisi la sussistenza di una finalità di rilevante interesse pubblico espressamente prevista da una disposizione di legge ma non disciplinata dal presente regolamento relativamente ai tipi di dati trattabili e di operazioni esigibili, il Responsabile per il trattamento dei dati deve segnalare al Sindaco ed al Segretario Generale la necessaria integrazione dei prospetti schematici di cui all articolo precedente, secondo la procedura sancita dai comma 1 e 2 del medesimo articolo. ART. 7 Individuazione dei Responsabili del trattamento di dati sensibili e giudiziari 1. Per tutte le finalità indicate negli articoli precedenti, i Responsabili di servizio, individuati con provvedimento del Sindaco, sono autorizzati a trattare tutti i dati sensibili e giudiziari concernenti le materie di propria competenza, purché:

5 a) i dati siano strettamente pertinenti alle finalità da perseguire e siano necessari per il raggiungimento dell obiettivo finale previsto dalla norma/autorizzazione di riferimento; b) l obiettivo finale non sia raggiungibile con ulteriori modalità, diverse dall utilizzo dei dati sensibili e giudiziari; c) nel caso in cui il trattamento dei dati sensibili sia, direttamente o indirettamente, idoneo a rivelare gli stessi a terzi, gli interessati devono essere correttamente informati ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003; d) nell informativa di cui all art. 13 si faccia espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale il trattamento è effettuato; e) i dati trattati vengano monitorati annualmente, escludendo dal trattamento quelli che si rivelano superflui o superati per il perseguimento delle finalità; f) i dati trattati con mezzi elettronici o automatizzati siano sottoposti ad idonea tecnica di cifratura o mediante l utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi idonei, in modo di renderli non consultabili da estranei; tale tecnica deve essere utilizzata anche per il trattamento non automatizzato dei dati concernenti lo stato di salute e la vita sessuale, dati per i quali deve essere effettuata una conservazione separata dagli altri dati personali sensibili; g) il trattamento si limiti solo alla raccolta, conservazione, utilizzazione diretta e comunicazione dei dati ai soli soggetti istituzionalmente preposti a collaborare con il Comune per il perseguimento delle sue finalità; h) sia esclusa ogni forma di diffusione generalizzata dei dati, se non in forma aggregata ed in modo tale da rendere impossibile ricondurre il dato al singolo soggetto titolare del medesimo; tale diffusione in forma aggregata, inoltre, deve ritenersi autorizzata solo ed esclusivamente per finalità di studio, ricerca, statistica e simili, perseguite da soggetti pubblici o associazioni non aventi scopi di lucro. ART. 8 Rapporti con altri soggetti e/o privati, perseguenti finalità di rilevante interesse pubblico 1. I dati sensibili possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati nelle seguenti ipotesi: a) quando la comunicazione è prevista da un espressa norma di legge statale o regionale o da altra fonte equiparata, da precisare nel provvedimento di comunicazione; b) quando la richiesta della comunicazione è avanzata da altro soggetto pubblico od esercente un pubblico servizio per il perseguimento di finalità che per legge o per il proprio ordinamento sono considerate di rilevante interesse pubblico; in tale caso il richiedente deve indicare, per iscritto, la finalità perseguita e la disposizione di legge o del proprio ordinamento che attribuisce alla medesima il carattere di rilevante interesse pubblico; c) quando la richiesta è avanzata da un soggetto privato per fare valere, innanzi all autorità giudiziaria (penale, civile, amministrativa), un proprio diritto, purché sia dichiarata l esistenza di un procedimento in corso o l intenzione di attivarlo; d) nel caso di ordine di esibizione e/o comunicazione dell autorità giudiziaria o dell autorità di polizia e pubblica sicurezza. 2. L istanza di comunicazione deve essere approvata con apposito provvedimento del Responsabile di servizio che ha in gestione i dati richiesti. ART. 9 Disposizioni organizzative attuative correlate all applicazione del D.Lgs. n. 196/2003

6 1. La Giunta adotta specifiche disposizioni organizzative per i vari settori dell Amministrazione, volte a regolamentare i profili operativi del trattamento di dati sensibili e giudiziari nel rispetto dei criteri dettati dalle norme del Codice della privacy e dalla regolamentazione dell Ente. 2. Le disposizioni organizzative di cui al comma 1 devono essere coerenti con i provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni/modificazioni e con i Codici deontologici di settore, nonché con le disposizioni concernenti le misure minime di sicurezza e devono essere adottate con particolare riguardo per: a) la corretta gestione del rapporto tra amministrazione e cittadini; b) la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali; c) la definizione di adeguate garanzie per le operazioni afferenti ai dati sensibili e giudiziari. 3. Le disposizioni organizzative sono adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico ed organizzativo, nonché all evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati personali. ART. 10 Verifiche e controlli 1. I Responsabili dei Servizi provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili e giudiziari nelle articolazioni organizzative cui sono preposti, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla comunicazione delle stesse. 2. I Responsabili dei Servizi presentano, su richiesta del Sindaco o della Giunta Comunale, rapporti specifici in ordine all applicazione della normativa in materia di trattamento di dati sensibili e giudiziari e dal presente Regolamento, nonché relazioni inerenti l attuazione delle disposizioni organizzative adottate ai sensi del precedente art. 8. ART. 11 Norme di integrazione del Regolamento 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento si applicano le norme della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2000, n. 445, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, dei relativi codici deontologici, dello Statuto e dei regolamenti comunali. 2. La presente disciplina costituisce integrazione del Regolamento comunale per la tutela della riservatezza rispetto al trattamento dei dati personali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del ART. 12 Entrata in vigore, rinvio dinamico e variazioni del Regolamento. 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l espletamento della pubblicazione all Albo pretorio comunale per quindici (15) giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione. 2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del testo, si applica la normativa sopra ordinata.

7 3. Le modifiche saranno apportate entro sei (6) mesi dall entrata in vigore delle norme di cui all articolo precedente o dalla comunicazione di circolari interpretative in materia di protezione dei dati personali. INDICE DEI TRATTAMENTI N scheda * * * Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Comune Personale / Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Comune - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile per il personale e all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché da riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa Servizi demografici / Anagrafe - gestione dell'anagrafe della popolazione residente e dell'anagrafe della popolazione residente all'estero (AIRE) 4 Servizi demografici / Stato civile - Attività di gestione dei registri di stato civile 5 Servizi demografici / Elettorale - attività relativa all'elettorato attivo e passivo Servizi demografici / Elettorale - attività relativa alla tenuta degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio Servizi demografici / Elettorale - attività relativa alla tenuta dell'elenco dei giudici popolari Servizi demografici / Leva - attività relativa alla tenuta del registro degli obiettori di coscienza Servizi demografici / Leva - attività relativa alla tenuta delle liste di leva e dei registri matricolari 10 Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza domiciliare Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale Servizi sociali - Attività relativa alle richieste di ricovero o inserimento in Istituti, Case di cura, Case di riposo, ecc Servizi sociali - Attività ricreative per la promozione del benessere della persona e della comunità, per il sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione del disagio sociale Servizi sociali - Attività relativa alla valutazione dei requisiti necessari per la concessione di contributi, ricoveri in istituti convenzionati o soggiorno estivo (per soggetti audiolesi, non vedenti, pluriminorati o gravi disabili o con disagi psicosociali) Servizi sociali - Attività relativa all'integrazione sociale ed all'istruzione del portatore di handicap e di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale (centro diurno, centro socio educativo, ludoteca, ecc.) Servizi sociali - Attività di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in materia di servizio pubblico di trasporto Servizi sociali - Attività relativa alla prevenzione ed al sostegno alle persone tossicodipendenti ed alle loro famiglie tramite centri di ascolto (per sostegno) e

8 centri documentali (per prevenzione) Servizi sociali - Attività relativa ai servizi di sostegno e sostituzione al nucleo familiare e alle pratiche di affido e di adozione dei minori Servizi sociali - Attività relativa ai trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) ed all'assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.) Servizi sociali - Attività relative alla concessione di benefici economici, ivi comprese le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e le esenzioni di carattere tributario Istruzione e cultura - Attività relativa alla gestione degli asili nido comunali e dei servizi per l'infanzia e delle scuole materne elementari e medie 22 Istruzione e cultura - Attività di formazione ed in favore del diritto allo studio 23 Istruzione e cultura - Gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione 24 Polizia municipale - Attività relativa all'infortunistica stradale 25 Polizia municipale - Gestione delle procedure sanzionatorie 26 Polizia municipale - Attività di polizia annonaria, commerciale ed amministrativa 27 Polizia municipale - Attività di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e sanità, nonché di polizia mortuaria 28 Polizia municipale - Attività relativa al rilascio di permessi per invalidi Rilascio delle licenze per il commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato e la pubblica sicurezza Avvocatura - Attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio dell'amministrazione nonché alla consulenza e copertura assicurativa in caso di responsabilità civile verso terzi dell'amministrazione Politiche del lavoro - Gestione delle attività relative all'incontro domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla formazione professionale Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori civici, nonché dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende e istituzioni Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e documentazione dell'attività istituzionale degli organi comunali 34 Attività del difensore civico comunale 35 Attività riguardante gli istituti di democrazia diretta

9 Allegati allo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dei comuni - Schede da n. 1 a n. 35 Scheda n. 1 Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Comune Codice civile (artt ); d.p.r , n. 1124; l , n. 300; l , n. 19; d.lg , n. 626; l , n. 68; legge , n. 53; d.lg , n. 267; d.lg n. 165; d.lg , n. 151; l , n. 64; d.p.r , n. 445; d.lg , n. 277; l , n. 164; CCNL; Contratto collettivo decentrato di ogni singolo ente; Regolamenti comunali Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (art. 112, d.lg. n. 196/2003) θ Origine X razziale X etnica θ Convinzioni X religiose X filosofiche θ Convinzioni X politiche X sindacali X d'altro genere θ Stato di salute θ Vita sessuale X patologie attuali X patologie pregresse X terapie in corso X relativi ai familiari del dipendente X (soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso) θ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) X Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi Elaborazione: X in forma X con modalità

10 cartacea informatizzate Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): X interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate) Interconnessione e raffronti di dati: Particolari forme di elaborazione X con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa): amministrazioni certificanti ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 θ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare l'eventuale base normativa): a) alle organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega; b) agli enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro; c) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (d.lg. n. 165/2001); d) uffici competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle "categorie protette"; e) strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (art. 5, l. n. 300/1970 e CCNL); f) enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata (per definire il trattamento retributivo del dipendente); g) Ministero economia e finanze nel caso in cui l'ente svolga funzioni di centro assistenza fiscale (ai sensi dell'art. 17 del d.m , n. 164 e nel rispetto dell'art. 12 bis del d.p.r , n. 600); h) all'ispels (ax art. 70 d.lg. n. 626/1994) Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, avviato a qualunque titolo (compreso quelli a tempo determinato, part-time e di consulenza) nell'ente ovvero in aziende o istituzioni collegate o vigilate, a partire dai procedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione. I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti strutture del Comune per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze; vengono inoltre effettuati trattamenti a fini statistici e di controllo di gestione. I dati sulle convinzioni religiose possono rendersi necessari per la concessione di permessi per quelle festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose; quelli sulle opinioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza o in relazione a particolari preferenze alimentari, laddove è previsto un servizio di mensa; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici nei soli casi previsti dalla legge. I dati pervengono su iniziativa dei dipendenti e/o previa richiesta da parte del Comune. I dati vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali disciplinati dalla legge (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, attività di

11 aggiornamento e formazione). Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000. Scheda n. 2 Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Comune - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile e all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché da riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa D.P.R , n. 1124; l , n. 336; legge , n. 104; l , n. 68; d.p.r , n. 461; l , n. 335; l , n. 152; legge regionale; regolamento comunale in materia di organizzazione del personale Concessione, liquidazione modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, emolumenti (art. 68 d.lg. n. 196/2003) Stato di salute X patologie attuali X patologie pregresse X terapie in corso Raccolta: Elaborazione: X presso gli interessati X in forma cartacea X presso terzi X con modalità informatizzate Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate) Particolari forme di elaborazione Interconnessione e raffronti di dati: X con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa): amministrazioni certificanti ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare l'eventuale base normativa): a) INAIL (per verificare la liquidazione in caso di equo indennizzo ai sensi del d.p.r. n. 1124/1965);

12 b) comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente (per conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del d.p.r. n. 461/2001); c) Inpdap (in caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ai fini dell'erogazione del relativo trattamento di pensione e del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ai sensi della l. n. 335/1995 e della l. n. 152/1968) I dati vengono acquisiti dall'interessato e da terzi previa richiesta dell'interessato (in particolare dalla Commissione medico ospedaliera territorialmente competente per l'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio e dal Comitato di verifica per le cause di servizio in caso di richiesta di riconoscimento di invalidità dipendente da causa di servizio e/o equo indennizzo). In caso di richiesta di pensione privilegiata, i dati vengono trasmessi all'inpdap per l'erogazione del trattamento pensionistico. Uguale trasmissione si ha nell'ipotesi di richiesta di riconoscimento alla contribuzione figurativa di cui all'art. 80, l. n. 388/2000. Esperita l'istruttoria, la determinazione dirigenziale relativa al riconoscimento dell'invalidità viene comunicata all'inps o alle Regioni (per gli accertamenti connessi alla liquidazione ai sensi dell'art. 130 d.lg. n. 112/1998). Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000.

13 Scheda n. 3 Servizi demografici / Anagrafe - Gestione dell'anagrafe della popolazione residente e dell'anagrafe della popolazione residente all'estero (AIRE) Codice civile (artt ); l , n. 1228; d.p.r , n. 223; l , n. 470; d.p.r , n. 323; l , n. 127; legge , n. 459; l n. 286; l , n. 164; d.p.r , n. 104 Tenuta delle anagrafi della popolazione residente in Italia e di cittadini italiani residenti all'estero (art. 62, d.lg. n. 196/2003) θ Origine X razziale (iscrizioni avvenute negli anni ) θ Convinzioni X religiose (iscrizioni avvenute negli anni ) θ Stato di salute: θ Vita sessuale: X patologie pregresse X (soltanto in caso di rettificazione di attribuzione di sesso) θ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) X Raccolta: Elaborazione: X presso gli interessati X in forma cartacea X presso terzi X con modalità informatizzate

14 Indipendentemente dall'alto numero di dati contenuti negli archivi anagrafici, quelli di carattere "sensibile" concernono solo le informazioni sull'origine razziale, in quanto tali idonei a rivelare le convinzioni religiose, inseriti negli anni in virtù delle "leggi razziali"; questi dati, che sono idonei a rivelare in taluni casi anche le convinzioni religiose, non sono comunque resi noti (art. 3, r.d.l. n. 25/1944); le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. Possono essere altresì presenti dati sulle patologie pregresse, in considerazione del fatto che fino al 1968 le schede anagrafiche riportavano le cause di decesso. Scheda n. 4 Servizi demografici / Stato civile - Attività di gestione dei registri di stato civile Codice civile (artt. 84 e ss.; artt. 106 e ss.; ); l , n. 164; d.p.r , n. 396; d.p.r , n. 285 Tenuta degli atti e dei registri dello stato civile (art. 62, d.lg. n. 196/2003) θ Origine X razziale (iscrizioni avvenute negli anni ) θ Convinzioni X religiose (iscrizioni avvenute negli anni ) θ Stato di salute: X patologie attuali X patologie pregresse θ Vita sessuale X (soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso) θ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) X Raccolta: Elaborazione: X presso gli interessati X in forma cartacea X presso terzi X con modalità informatizzate Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): X comunicazioni (come di seguito individuate) Particolari forme di elaborazione

15 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare l'eventuale base normativa): a) ad ASL (per l'aggiornamento del registro delle cause di morte) Indipendentemente dall'alto numero di dati contenuti negli archivi anagrafici, quelli di carattere "sensibile" sono quelli concernenti l'origine razziale, in quanto tali idonei a rivelare le convinzioni religiose, inseriti negli anni in virtù delle "leggi razziali"; questi dati, che sono idonei a rivelare in taluni casi anche le convinzioni religiose, non sono comunque resi noti (art. 3, r.d.l. n. 25/1944); ulteriori informazioni sull'origine razziale o etnica possono essere desunte dagli atti relativi alle adozioni internazionali. Altri dati sensibili contenuti in tali archivi possono essere raccolti anche da terzi e comunicati all'autorità giudiziaria per le cause di interdizione e decesso, alla ASL per l'aggiornamento del registro delle cause di morte. Vengono altresì trattati dati di carattere giudiziario; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. Scheda n. 5 Servizi demografici / Elettorale - Attività relativa all'elettorato attivo e passivo D.P.R , n. 223; l , n. 104; d.lgs , n. 267 Tenuta delle liste elettorali e gestione delle consultazioni elettorali (art. 62, d.lg. n. 196/2003) θ Convinzioni θ Convinzioni X religiose X politiche θ Stato di salute: X patologie attuali (per permettere ai soggetti disabili di esercitare il proprio diritto di voto) θ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) X Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi Elaborazione: X in forma cartacea X con modalità informatizzate Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): X comunicazioni (come di seguito individuate) Particolari forme di elaborazione Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare l'eventuale base normativa):

16 Commissione elettorale circondariale (per l'eventuale cancellazione dagli elenchi per la revisione semestrale delle liste elettorali dei cittadini che non siano possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del d.p.r. n. 223/1967) Diffusione (specificare ed indicare l'eventuale base normativa): in caso di acquisto o riacquisto del diritto elettorale per cessazione di cause ostative, la deliberazione della Commissione elettorale comunale, unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, viene depositata nella Segreteria del Comune (o presso l'ufficio elettorale) nei primi cinque giorni del mese successivo ed ogni cittadino può prenderne visione (art. 32, comma 6, del d.p.r. n. 223/1967). Sono inoltre depositati per dieci giorni nell'ufficio Elettorale gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione: tali atti possono riguardare provvedimenti dell'autorità giudiziaria adottati nei confronti di minori che non vengono proposti per l'iscrizione (art. 18, comma 2, del d.p.r. n. 223/1967). Il procedimento finalizzato all'iscrizione nelle liste elettorali di chi abbia acquistato la residenza nel Comune inizia con la comunicazione, da parte dell'ufficio Anagrafe, dell'avvenuta iscrizione di un cittadino nel registro della popolazione residente o nell'aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero), ovvero con la rilevazione periodica dei cittadini che compiranno la maggiore età nel semestre successivo. L'eventuale esistenza di cause ostative di carattere giudiziario viene comunicata dal Comune di precedente residenza, che trasmette il fascicolo personale del cittadino trasferito o, per i residenti che acquisteranno la maggiore età, viene accertata attraverso la certificazione appositamente richiesta al Casellario giudiziale. I predetti dati vengono altresì comunicati alla Commissione elettorale circondariale al fine di aggiornare gli elenchi per la revisione semestrale delle liste elettorali. Coloro che non sono mai stati iscritti nelle liste elettorali o ne sono stati cancellati per cause ostative vengono iscritti o reiscritti d'ufficio al termine del periodo di incapacità. Per coloro che sono già iscritti nelle liste elettorali, le comunicazioni riguardanti provvedimenti che possono determinare la perdita del diritto elettorale pervengono dall'autorità giudiziaria, dalla Questura o dall'ufficio Territoriale del Governo. I dati sulla salute sono trattati al fine di permettere ai soggetti disabili di esercitare il proprio diritto di voto; mentre quelli religiosi rilevano in quanto nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci; non possono ricoprire cariche elettive (art. 60 d.lg. n. 267/2000).

17 Scheda n. 6 Servizi demografici / Elettorale - Attività relativa alla tenuta degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio D.P.R , n. 223; l , n. 53 (presidenti); l , n. 120 (scrutatori) Svolgimento delle consultazioni elettorali; richieste di referendum, relative consultazioni e verifica della regolarità (art. 65, comma 1, d.lg. n. 196/2003) θ Stato di salute: X patologie attuali θ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) X Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi Elaborazione: X in forma cartacea X con modalità informatizzate I dati vengono forniti dall'interessato; la commissione elettorale comunale procede ad un'estrazione pubblica dei componenti del seggio; vengono confrontati con le liste di leva per la verifica del diritto al voto; vengono stampate le notifiche per gli scrutatori e redatti i verbali delle nomine. I dati sulla salute si riferiscono esclusivamente a quelli rinvenibili nei certificati medici che gli scrutatori sono tenuti a presentare in caso di indisponibilità per motivi di salute.

18 Scheda n. 7 Servizi demografici / Elettorale - Attività relativa alla tenuta dell'elenco dei giudici popolari L , n. 287 Attività dirette alla tenuta degli elenchi dei giudici popolari (art. 65, comma 1, lett. a), d.lg. n. 196/2003) Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) X Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi Elaborazione: X in forma cartacea X con modalità informatizzate Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): X comunicazioni (come di seguito individuate) Particolari forme di elaborazione Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare l'eventuale base normativa): a) al Tribunale competente per territorio (per effettuare la verifica delle condizioni richieste dalla legge)

19 I dati vengono forniti dall'interessato, che presenta una domanda contenente il titolo di studio e la professione, oppure vengono estratti casualmente dalle liste elettorali; vengono controllati i requisiti prescritti dalla legge e richieste le certificazioni necessarie anche a terzi. Viene quindi formato l'elenco provvisorio che è trasmesso al Tribunale; quest'ultimo procede ad una verifica sui carichi pendenti e restituisce l'elenco al Comune per la pubblicazione e la formazione dell'elenco definitivo. Scheda n. 8 Servizi demografici / Leva - Attività relativa alla tenuta del registro degli obiettori di coscienza L , n. 230 Volontariato ed obiezione di coscienza (art. 70, comma 2, d.lg. n. 196/2003) θ Convinzioni X religiose, X filosofiche, X d'altro genere θ Stato di salute: X patologie attuali X patologie pregresse θ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) X Raccolta: X presso gli interessati Elaborazione: X in forma cartacea X con modalità informatizzate Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate) Interconnessione e raffronti di dati: Particolari forme di elaborazione X con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa): con le amministrazioni certificanti ai sensi del d.p.r. n. 445/2000

20 θ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare l'eventuale base normativa): a) al distretto militare di appartenenza dell'obiettore; b) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (in caso di mancata idoneità al servizio); c) soggetti esterni autorizzati ad inglobare gli obiettori di coscienza nel proprio organico. Il procedimento inizia con una lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la comunicazione del nome dell'obiettore; viene quindi costituito il fascicolo contenente la modulistica compilata dall'obiettore, allegando il certificato medico di idoneità; vengono gestite le richieste di congedi, di permessi e le certificazioni mediche di malattia. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000. Scheda n. 9 Servizi demografici / Leva - Attività relativa alla tenuta delle liste di leva e dei registri matricolari D.P.R , n. 237; l , n. 191; d.lg , n. 267 Attività relative alla leva militare (art. 73, comma 2, lett. e), d.lg. n. 196/2003) θ Stato di salute: X patologie attuali X patologie pregresse X terapie in corso θ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) X Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi Elaborazione: X in forma cartacea X con modalità informatizzate Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate) Interconnessione e raffronti di dati: Particolari forme di elaborazione X con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa): amministrazioni certificanti ai sensi del d.p.r. n. 445/2000

21 X Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare l'eventuale base normativa): a) Distretto militare di appartenenza (per le procedure di arruolamento); b) altri comuni e distretti militari (per l'aggiornamento dei ruoli matricolari) Il procedimento inizia con la formazione della lista di leva del Comune stesso e la successiva comunicazione dei soggetti iscritti nelle liste di leva al Distretto militare, quindi vengono costituite le liste di leva ed i registri dei ruoli matricolari. L'Ufficio leva riceve dal distretto militare, le comunicazioni relative agli iscritti di leva dichiarati renitenti, rivedibili e riformati dalle competenti autorità militari al fine di effettuare le pertinenti annotazioni sulla lista di leva e sui registri dei ruoli matricolari, nonché per procedere all'adozione di determinazioni ministeriali concernenti i nominativi dei soggetti dichiarati espulsi dall'esercito, cancellati dai ruoli matricolari, ecc.. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000. I dati vengono comunicati al Distretto militare di appartenenza al fine di consentire l'effettuazione delle procedure di arruolamento. Scheda n. 10 Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza domiciliare D.lg , n. 130; l , n. 328; art. 406 c.c.; regolamenti comunali Interventi di carattere socio-assistenziale, anche di rilievo sanitario, in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto (art. 73, comma 1, lett. b), d.lg. n. 196/2003) θ Stato di salute: X patologie attuali X patologie pregresse X terapie in corso X relativi ai familiari interessato θ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) X Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi Elaborazione: X in forma cartacea X con modalità informatizzate Altre operazioni pertinenti e non eccedentiθ rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): comunicazioni (come di seguito individuate)

22 Particolari forme di elaborazione Comunicazione ai seguenti soggettiθ per le seguenti finalità (specificare ed indicare l'eventuale base normativa): a) alle ASL, Aziende ospedaliere e Regioni (per comunicare l'evoluzione della situazione, i controlli e le verifiche periodiche, il monitoraggio dell'attività); b) alle cooperative sociali e ad altri enti (cui vengono affidate le attività di assistenza); I dati vengono forniti direttamente dagli interessati, i quali presentano apposita domanda al Comune ovvero da terzi (Polizia municipale e Forze di polizia; INPS, ASL, azienda ospedaliera, IPAB, medici di base; scuola dell'infanzia e Istituti di istruzione). Il Comune comunica le informazioni alle ASL, alle Aziende ospedaliere, alle Regioni, nonché alle cooperative sociali ed ad altri enti che effettuano i singoli interventi di sostegno e assistenza. I dati vengono trasmessi anche all'autorità giudiziaria per l'eventuale adozione un provvedimento di interdizione, di inabilitazione o la nomina di un amministratore di sostegno. Scheda n. 11 Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psicosociale Codice civile (art. 403); d.p.r , n. 616; l , n. 104; l , n. 328 Integrazione sociale ed istruzione del portatore di handicap (art. 86, comma 1, lett. c), d.lg. n. 196/2003) θ Stato di salute: X patologie attuali X patologie pregresse X terapie in corso X relativi ai familiari dell'interessato θ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) X Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi Elaborazione: X in forma cartacea X con modalità informatizzate Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): X comunicazioni (come di seguito individuate)

23 Particolari forme di elaborazione Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare l'eventuale base normativa): a) circoscrizioni, istituti scolastici, enti convenzionati (per l'erogazione dei servizi) b) centro servizi regionali (per lo scambio delle informazioni a fini di monitoraggio e rendicontazione) I dati vengono forniti dall'interessato o da terzi (ASL, Scuole dell'infanzia e Istituti di istruzione). Le informazioni necessarie sono comunicate agli enti convenzionati che effettuano l'intervento ed agli istituti scolastici, nonché alle regioni a fini di rendicontazione e monitoraggio dell'attività; sono, inoltre, comunicati alla ASL competente per il riconoscimento del grado di invalidità. Scheda n. 12 Servizi sociali - Attività relativa alle richieste di ricovero o inserimento in Istituti, Case di cura, Case di riposo, ecc. Codice civile (art. 403); d.p.r , n. 616; l , n. 328; leggi regionali Interventi, anche di carattere sanitario, in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci (art. 73, comma 1, d.lg. n. 196/2003) θ Origine X razziale X etnica θ Convinzioni X religiose, X filosofiche, θ Stato di salute: θ Dati di carattere giudiziario X patologie attuali X patologie pregresse X d'altro genere X terapie in corso (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) X X anamnesi familiare

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