Polizza R.C. Capofamiglia Gratuita per gli iscritti Fiba Cisl

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1 Polizza ammanchi di cassa MASSIMALE ANNUO Premio annuo 115,00 dal 01/01/10 al 31/12/10(dal 01/04/10 al 31/12/10 95,00 dal 01/07/10 al 31/12/10 63,00 dal 01/10/10 al 31/12/10 31,50) MASSIMALE ANNUO Premio annuo 135,00 dal 01/01/10 al 31/12/10(dal 01/04/10 al 31/12/10 111,00 dal 01/07/10 al 31/12/10 74,00 dal 01/10/10 al 31/12/10 37,00) Polizza professionale base Massimale ,00 con il limite di ,00 Premio 20,00 Polizza professionale base + negoziazione titoli Massimale ,00 Premio annuo 86,00 Polizza professionale base + fidi + negoziazione titoli Massimale ,00 Premio 50,00 Massimale ,00 Premio 100,00 Massimale ,00 Premio 200,00 Polizza R.C. Capofamiglia Gratuita per gli iscritti Fiba Cisl Polizze extra professionali Aumento massimale R.C. Capofamiglia vedi pag. 18 R.C. Fabbricato vedi pag. 18 Incendio e garanzie accessorie dell abitazione vedi pag. 19 Furto e Rapinadell abitazione vedi pag. 24 Polizza Infortuni vedi pag. 28 Modulistica vedi pag. 29 e 30 1

2 POLIZZE RELA BROKER SRL POLIZZA R.C. AMMANCHI DI CASSA OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società assicuratrice si obbliga a rifondere agli Assicurati le somme relative a deficienze di cassa per contanti o valori, anche determinate da errate operazioni contabili relative alla gestione del bancomat, riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti, verificatesi dopo la stipulazione della polizza e delle singole adesioni, che abbiano comportato a carico dell Assicurato stesso il rimborso ai sensi di quanto previsto dal CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO in essere e/o interveniente per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle Aziende di Credito e Finanziarie e/o similari disposizioni contenute in contratti di eventuali altri Istituti di Credito. L assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell Assicurato. Con l esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone. La garanzia vale esclusivamente per le richieste di risarcimento nell ambito del territorio italiano. ESCLUSIONE DOLO ASSICURATO La garanzia prestata con la presente polizza non sarà operante per i rimborsi conseguenti ad ammanchi o perdite dovute a fatto penalmente perseguibile, a infedeltà e dolo dell Assicurato. ALTRE ESCLUSIONI L assicurazione non comprende i danni: a) da furto rapina ed estorsione; b) da ammanchi derivanti dal malfunzionamento del bancomat; c) da ammanchi relativi a banconote risultate false; d) da perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l Istituto di appartenenza che non siano ammanchi di cassa ; e) da smarrimento, danneggiamento e distruzione di valori che non siano ammanchi di cassa ; f) da sanzioni di natura fiscale, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere; g) da eventi di qualsiasi natura, avvenuti antecedentemente l adesione alla presente polizza. MASSIMALE PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO E FRANCHIGIA La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato per: MASSIMALE 6.000,00 115,00 PREMIO LORDO 63,00 Che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia e assicurativo.relativamente alla garanzia Gestione Bancomat il massimo risarcimento e assicurativo è di Per le adesioni avvenute nei primi tre mesi di validità della copertura, a decorrere dall 1 gennaio 2010 e fino alla scadenza della polizza ( ) Per le adesioni con copertura dall 1 luglio 2010 e fino alla scadenza della polizza ( ) A partire dal 1 ottobre 2010 al 31 dicembre 2010 FRANCHIGIA La garanzia assicurativa è prestata con una franchigia assoluta a carico di ogni Assicurato di 80,00 (ottanta) per i primi due sinistri. Al terzo sinistro da parte del medesimo Assicurato nello stesso anno assicurativo, la suddetta franchigia sarà elevata a 155,00 (centocinquantacinque). MASSIMALE PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO E FRANCHIGIA La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato per: MASSIMALE ,00 135,00 PREMIO LORDO 74,00 Che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia e assicurativo.relativamente alla garanzia Gestione Bancomat il massimo risarcimento e assicurativo è di Per le adesioni avvenute nei primi tre mesi di validità della copertura, a decorrere dall 1 gennaio 2010 e fino alla scadenza della polizza ( ) Per le adesioni con copertura dall 1 luglio 10 e fino alla scadenza della polizza ( ) 37,00 A partire dal 1 ottobre 2010 al 31 dicembre 2010 FRANCHIGIA La garanzia assicurativa è prestata con una franchigia assoluta a carico di ogni Assicurato di 100,00 (cento) per il primo sinistro e 200 per il secondo sinistro e i successivi. 2

3 DECORRENZA Dall per le adesioni pervenute entro il e dal giorno successivo all effettuazione del bonifico per le adesioni successive al PER ASSICURARSI OCCORRE Fare un bonifico sul c/c intestato RELA Broker Srl presso Banca Genova San Giorgio Sede, Via Ceccardi, Genova (CIN O ABI CAB 01400) ( IBAN: IT 70 O ) per l importo di: Indicare nel bonifico i seguenti dati: nome, cognome, azienda di appartenenza e filiale o ufficio di assegnazione specificando convenzione FIBA polizza rischio cassieri; Compilare il modulo di adesione alla polizza allegato al presente opuscolo (allegato 1); Inviare copia del bonifico e del modulo di adesione: Alla RELA Broker Srl piazza della Vittoria 12/ Genova (oppure tramite fax 010/ /543036) Alla Fiba/Cisl Rovigo Viale Tre Martiri 87/A Rovigo (oppure tramite fax 0425/399229) IN CASO DI SINISTRO Compilare l apposito modulo di denuncia allegato al presente opuscolo (allegato 2) e allegare la documentazione richiesta; Inoltrare il tutto alla RELA Broker Srl piazza della Vittoria 12/ Genova a mezzo Raccomandata A.R. al più presto e comunque non oltre 30 giorni dalla rifusione dell ammanco. Si raccomanda di seguire scrupolosamente quanto sopra indicato al fine di garantire in tempi rapidi la liquidazione dei sinistri. POLIZZA RISCHI PROFESSIONALI E PATRIMONIALI B.1. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE GARANZIE DI BASE PERDITE PATRIMONIALI La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di perdite patrimoniali, cagionate a terzi, compreso l Istituto di Credito di appartenenza, a seguito di errori materiali involontariamente commessi in relazione all espletamento ed all adempimento di compiti d ufficio o di incarichi svolti nella loro qualità di dipendenti. L assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore. L assicurazione non comprende i danni derivanti da: ammanchi di cassa; operazioni relative alla gestione del bancomat; fatti dolosi; l attività di consulenza, il mancato raggiungimento del risultato o l insuccesso di iniziative prese a qualunque scopo; smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore; incendio, furto, rapina, sottrazione di cose; attività connessa alla gestione del personale; azioni commesse per creare illecito profitto a chiunque; danni da inquinamento; danni da interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi. Si intendono comunque esclusi i rischi conseguenti alla concessione di mutui e prestiti in genere, nonché alla concessione di fidi, negoziazione titoli e alla gestione del bancomat. A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi nelle operazioni di tesoreria, nelle operazioni con l estero, nelle operazioni di bonifico, nei ritardati pagamenti di utenze e tributi (IVA, IRPEF, ILOR, INPS e altre imposte), negli errori di pagamento di titoli trafugati (assegni, travelcheque, eurocheque), nel taglio cedole, nel ritardato incasso di certificati di deposito, nei mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, nel ritardo degli storni e segnalazioni di impagato degli assegni, nel pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario, in seguito a presentazione di documenti contraffatti. DANNI La Società si obbliga a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell attività di conduzione dei locali e delle attrezzature in uso agli Assicurati. B.2. GESTIONE DELLA VERTENZA DI DANNO SPESE LEGALI La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato. 3

4 GARANZIE OPZIONALI B.3. CONDIZIONE AGGIUNTIVA In deroga alla garanzia di cui al punto B.1. che precede sono compresi nelle garanzie di polizza anche i danni conseguenti alla concessione di fidi, prestiti, mutui, estimatori, pegni purché derivanti da errori che riguardino gli aspetti formali e/o documentali delle pratiche, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: raccolta e conservazione delle garanzie, erogazione con documentazione incompleta, errori documentali nelle fidejussioni. B.4. CONDIZIONE AGGIUNTIVA In deroga alla garanzia di cui al punto B.1. che precede sono compresi nella garanzia di polizza i rischi conseguenti alla negoziazione titoli. FRANCHIGIA SCOPERTO Per ciascun sinistro si applica uno scoperto del 10%, con il minimo di 150,00. COSTO E MASSIMALI Sono possibili diverse combinazioni e diverse coperture (vedi tabella seguente). PER ASSICURARSI OCCORRE Fare un bonifico sul c/c intestato RELA Broker Srl presso Banca Genova San Giorgio Sede Via Ceccardi, Genova (CIN O ABI CAB 01400) ( IBAN: IT 70 O ) per l importo previsto dalla combinazione prescelta; Indicare nel bonifico i seguenti dati: nome, cognome, azienda di appartenenza e filiale o ufficio di assegnazione specificando convenzione FIBA polizza rischi professionali; Compilare il modulo di adesione alla polizza allegato al presente opuscolo (allegato 1); Inviare copia del bonifico e del modulo di adesione: Alla RELA Broker Srl piazza della Vittoria 12/ Genova (oppure tramite fax 010/ /543036) Alla Fiba/Cisl Rovigo Viale Tre Martiri 87/A Rovigo (oppure tramite fax 0425/399229) IN CASO DI SINISTRO Compilare l apposito modulo di denuncia allegato al presente opuscolo (allegato 2) e allegare la documentazione richiesta; Inoltrare il tutto alla RELA Broker Srl piazza della Vittoria 12/ Genova a mezzo Raccomandata A.R. al più presto e comunque non oltre 30 giorni da quello in cui l Assicurato ha ricevuto la richiesta contenente la motivazione dell addebito notificato. VALIDITA DELLA L assicurazione vale per: I sinistri verificatisi e denunciati nel corso di validità del contratto. Le richieste di risarcimento pervenute entro un anno dalla data del sinistro e purchè si riferiscano a sinistri verificatisi nel corso di validità del contratto. Limitatamente alle sanzioni amministrative ed interessi di mora, il periodo di prescrizione viene elevato a due anni dalla data del sinistro. Si raccomanda di seguire scrupolosamente quanto sopra indicato al fine di garantire in tempi rapidi la liquidazione dei sinistri. Tutte le polizze sopra descritte hanno scadenza al 31 dicembre

5 PROSPETTO MASSIMALI E PREMI - DECORRENZA 01/01/10 SCADENZA 31/12/10 SOLO POLIZZA CASSIERI SOLO POLIZZA CASSIERI B.1) + B.1) + B.1) + B.1) + B.1) + B.2) B.2) B.2) e B.2) e B.2) + + CONDIZIONI AGGIUNTIVE B.3) CONDIZIONI AGGIUNTIVE B.3) + B.1) + CONDIZIONI CONDIZIONE - B.4) + - B.4) + CONDIZIONI AGGIUNTIVE AGGIUNTIVA R.C. AMMANCHI DI CASSA R.C. AMMANCHI DI CASSA AGGIUNTIVE B.2) B.3) - B.4) B.4) Cassa Cassa B.3) - B.4) I IPOTESI II IPOTESI III IPOTESI IV IPOTESI V IPOTESI IV IPOTESI BIS V IPOTESI BIS VI IPOTESI 6,000 e 10,000 e 75,000,00 per anno assicurativo 50,000,00 per con il limite di anno 25,000,00 per sinistro 75,000,00 per anno assicurativo con il limite di 25,000,00 per sinistro 75,000,00 per anno assicurativo con il limite di 25,000,00 per sinistro 1) 2) 200,000,00 ANNUALE ANNUALE ANNUALE ANNUALE ANNUALE ANNUALE ANNUALE ANNUALE ANNUALE ANNUALE 115,00 135,00 20,00 50,00 86,00 140,00 160,00 190,00 210,00 1) 100,00 2) 200,00 5

6 PROSPETTO MASSIMALI E PREMI - DECORRENZA 01/04/10 SCADENZA 31/12/10 SOLO POLIZZA CASSIERI SOLO POLIZZA CASSIERI B.1) + B.2) B.1) + B.2) + CONDIZIONI AGGIUNTIVE B.3) - B.4) B.1) + B.2) + CONDIZIONE AGGIUNTIVA B.4) B.1) + B.2) e CONDIZIONI AGGIUNTIVE B.3) - B.4) + R.C. AMMANCHI DI CASSA Cassa B.1) + B.2) e CONDIZIONI AGGIUNTIVE B.3) - B.4) + R.C. AMMANCHI DI CASSA Cassa B.1) + B.2) + CONDIZIONI AGGIUNTIVE B.3) - B.4) I IPOTESI II IPOTESI III IPOTESI IV IPOTESI V IPOTESI IV IPOTESI BIS V IPOTESI BIS VI IPOTESI 6,000 e 10,000 e 75,000,00 per anno assicurativo 50,000,00 per con il limite di anno 25,000,00 per sinistro 75,000,00 per anno assicurativo con il limite di 25,000,00 per sinistro 75,000,00 per anno assicurativo con il limite di 25,000,00 per sinistro 1) 2) 200,000,00 9 MESI 9 MESI 9 MESI 9 MESI 9 MESI 9 MESI 9 MESI 9 MESI 9 MESI 9 MESI 95,00 111,00 20,00 50,00 86,00 116,00 132,00 156,00 173,00 1) 100,00 2) 200,00 6

7 PROSPETTO MASSIMALI E PREMI - DECORRENZA 01/07/10 SCADENZA 31/12/10 SOLO POLIZZA CASSIERI SOLO POLIZZA CASSIERI B.1) + B.2) B.1) + B.2) + CONDIZIONI AGGIUNTIVE B.3) - B.4) B.1) + B.2) + CONDIZIONE AGGIUNTIVA B.4) B.1) + B.2) e CONDIZIONI AGGIUNTIVE B.3) - B.4) + R.C. AMMANCHI DI CASSA Cassa B.1) + B.2) e CONDIZIONI AGGIUNTIVE B.3) - B.4) + R.C. AMMANCHI DI CASSA Cassa B.1) + B.2) + CONDIZIONI AGGIUNTIVE B.3) - B.4) I IPOTESI II IPOTESI III IPOTESI IV IPOTESI V IPOTESI IV IPOTESI BIS V IPOTESI BIS VI IPOTESI 6,000 e 10,000 e 75,000,00 per anno assicurativo 50,000,00 per con il limite di anno 25,000,00 per sinistro 75,000,00 per anno assicurativo con il limite di 25,000,00 per sinistro 75,000,00 per anno assicurativo con il limite di 25,000,00 per sinistro 1) 2) 200,000,00 II SEMESTRE II SEMESTRE II SEMESTRE II SEMESTRE II SEMESTRE II SEMESTRE II SEMESTRE II SEMESTRE II SEMESTRE II SEMESTRE 63,00 74,00 11,00 28,00 47,00 77,00 88,00 105,00 115,00 1) 55,00 2) 110,00 7

8 PROSPETTO MASSIMALI E PREMI - DECORRENZA 01/10/10 SCADENZA 31/12/10 SOLO POLIZZA CASSIERI SOLO POLIZZA CASSIERI B.1) + B.2) B.1) + B.2) + CONDIZIONI AGGIUNTIVE B.3) - B.4) B.1) + B.2) + CONDIZIONE AGGIUNTIVA B.4) B.1) + B.2) e CONDIZIONI AGGIUNTIVE B.3) - B.4) + R.C. AMMANCHI DI CASSA Cassa B.1) + B.2) e CONDIZIONI AGGIUNTIVE B.3) - B.4) + R.C. AMMANCHI DI CASSA Cassa B.1) + B.2) + CONDIZIONI AGGIUNTIVE B.3) - B.4) I IPOTESI II IPOTESI III IPOTESI IV IPOTESI V IPOTESI IV IPOTESI BIS V IPOTESI BIS VI IPOTESI 6,000 e 10,000 e 75,000,00 per anno assicurativo 50,000,00 per con il limite di anno 25,000,00 per sinistro 75,000,00 per anno assicurativo con il limite di 25,000,00 per sinistro 75,000,00 per anno assicurativo con il limite di 25,000,00 per sinistro 1) 2) 200,000,00 31,50 37,00 5,50 14,00 23,50 38,50 44,00 52,50 57,50 1) 27,50 2) 55,00 8

9 ALLEGATO 7B Regolamento ISVAP N. 5/2006 INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE Ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo ha l obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L inosservanza dell obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. PARTE I Informazioni generali relative all intermediario che entra in contatto con il contraente: - BOZZANO RAFFAELE Iscrizione al RUI n. B Sezione B 01/02/ PALENZONA FRANCESCO LORENZO Iscrizione al RUI n. E Sezione E 01/02/ SIMONCELLI FABRIZIO Iscrizione al RUI n. E Sezione E 16/04/ SENOFONTE ULDERICA Iscrizione al RUI n. E Sezione E 01/02/ VIGNALI MARIA SANDRA Iscrizione al RUI n. B Sezione B 01/02/2007 Società per conto della quale viene svolta l attività: RELA BROKER SRL Iscrizione al RUI n. B Sezione B 01/02/2007 (ex Albo Broker 1340/s) Sede Legale e operativa: P.zza della Vittoria 12/15 Genova Tel. 010/ Fax 010/ Sito internet: rela@relabroker.it Sedi operative: Roma, Via Leone XIII, Tel. 06/ Fax 06/ ; Alessandria, Via Dante, 37/9 Tel. 0131/ Fax 0131/ GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE CONTROLLATI VISIONANDO IL REGISTRO UNICO DEGLI intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell ISVAP - Autorità competente alla vigilanza sull attività svolta : ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo Via del Quirinale, ROMA PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d interessi Informativa su eventuali partecipazioni, dirette od indirette, superiori al 10% del Capitale Sociale o dei diritti di voto. L Intermediario e la Società: RELA BROKER SRL - NON DETENGONO PARTECIPAZIONI in alcuna Impresa di Assicurazione; - NON SONO CONTROLLATI né sono partecipati da alcuna Impresa di Assicurazione. Informativa riguardo il contratto proposto. Con riferimento ai contratti proposti, l intermediario propone contratti SENZA OBBLIGHI CONTRATTUALI che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il Contraente ha diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l intermediario ha o potrebbe avere rapporti d affari. PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente Ai sensi dell Art.117 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 i premi pagati dal Contraente all intermediario e le somme destinate ai risarcimenti od ai pagamenti dovuti dalle imprese regolati per il tramite dell intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell intermediario stesso. L attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l Intermediario deve rispondere a norma di legge. Il Contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all Autorità Giudiziaria, di proporre reclamo all ISVAP Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale ROMA. Il Contraente ha facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o ISVAP Via Quirinale, Roma Tel.: / per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall esercizio dell attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto. L intermediario, ai sensi dell Art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e sussistendo l accordo con l Impresa di assicurazione indicata in polizza (o con l Agenzia che la rappresenta sul territorio) è autorizzato all incasso dei premi relativi ai contratti intermediati. Pertanto il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del Contraente. L intermediario RELA BROKER s.r.l. Piazza della Vittoria, 12/ GENOVA CF/PIVA Albo Broker B

10 SS EE RR VV I ZZ I AA SS SS I CC UU RR AA TT I VV I!"#$%& INFORMATIVA Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell art. 13 Decreto Legislativo n.196 In conformità dell art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - in qualità di Titolare - La informa sull uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice) 1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali. In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri. Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri. 2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato. In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l espletamento delle attività indicate nel presente punto. 3. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati. La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati: a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*); b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari. 4. Comunicazione dei dati personali a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); Ai sensi dell art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Per l esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi alla Rela Broker srl CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Preso atto dell informativa ricevuta, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196: acconsento al trattamento da parte del Titolare, nonché degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice, nonché alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali. al trasferimento degli stessi dati all estero (Paesi UE e Paesi extra UE); acconsento ( ) ( ) (ove l'interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola NON alla parola acconsento ). Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. NOTA : Data / Firma da apporre su scheda adesione 10

11 Spett. RELA Broker Srl piazza della Vittoria 12/ Genova (oppure fax 010/ /543036) Spett. Fiba/Cisl Rovigo Viale Tre Martiri 87/A Rovigo (oppure fax 0425/399229) SCHEDA DI ADESIONE ALLE POLIZZE RELA Broker Srl / FIBA Cisl Veneto (per evitare errate interpretazioni si prega compilare in stampatello o con macchina per scrivere) Aderisco con la presente, in qualità di assicurato, alle polizze sotto indicate, stipulate dalla FIBA/CISL Veneto per gli iscritti e fornisco qui di seguito i dati personali richiesti : COGNOME NOME CODICE FISCALE LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENTE IN VIA C.A.P. CITTA RECAPITO TEL. UFFICIO IN SERVIZIO PRESSO L AZIENDA UFFICIO/DIPENDENZA CITTA TIPO DI PRESCELTA (barrare la casella relativa alla scelta effettuata) SOLO POLIZZA RISCHIO DI CASSA MAX SOLO POLIZZA RISCHIO DI CASSA MAX R.C. IPOTESI I (copertura base / ,00 con il limite di ,00 ) R.C. IPOTESI II (copertura base / ,00 e + rischi da negoziazione titoli + danni conseguenti all erogazione di fidi, prestiti, mutui) R.C. IPOTESI III (copertura base / ,00 e + rischi da negoziazione titoli) R.C. IPOTESI IV (copertura base / ,00 con il limite di ,00 + rischi da negoziazione titoli + danni conseguenti all erogazione di fidi, prestiti, mutui + Ammanchi di Cassa 6.000) R.C. IPOTESI IV BIS ( Coperture rischi professionali come per Ipotesi IV + Ammanchi di Cassa ) R.C. IPOTESI V (copertura base / ,00 e + rischi da negoziazione titoli + danni conseguenti all erogazione di fidi, prestiti, mutui + Ammanchi di Cassa 6.000) R.C. IPOTESI V BIS ( Coperture rischi professionali come per Ipotesi V + Ammanchi di cassa ) R.C. IPOTESI VI (copertura base / ,00 o ,00 e + rischi da negoziazione titoli + danni conseguenti all erogazione di fidi, prestiti, mutui) PREMIO RELATIVO ALLE GARANZIE RICHIESTE: vedi tabelle Importo versato. a favore RELA Broker Srl. c/c c/o Banca Genova San Giorgio Sede Genova, via Ceccardi,1 (CIN O ABI CAB 01400) ( IBAN: IT 70 O ). Prendo atto che la copertura assicurativa avrà effetto dalle ore del giorno di adesione, a seguito della mia comunicazione alla RELA Broker Srl - piazza della Vittoria 12/ Genova, a mezzo posta o tramite fax n. 010/ oppure 010/ e contestuale bonifico da effettuare a favore della stessa. Data, Firma AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") Con riferimento ai dati sensibili già a disposizione o che potranno essere acquisiti in futuro dalla Rela Broker s.r.l. dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. e ai sensi degli artt. 23,26 e 43 dello stesso D.Lgs do il consenso a che i dati che mi riguardano vengano utilizzati esclusivamente per gli usi interni dell'organizzazione sindacale, della società di assicurazione e della società di brokeraggio resi pubblici solo in modo aggregato. Ove l interessato non intenda dare il proprio consenso al trattamento deve premettere la parola NON alla parola ACCONSENTO. ACCONSENTO data firma leggibile 11

12 RACCOMANDATA A.R. Spett. RELA Broker Srl piazza della Vittoria 12/ Genova Fiba Cisl Rovigo Fax 0425/ DENUNCIA DI SINISTRO POLIZZE RELA Broker Srl / FIBA Cisl Veneto (per evitare errate interpretazioni si prega compilare in stampatello o con macchina per scrivere) COGNOME NOME RESIDENTE IN VIA C.A.P. CITTA RECAPITO TEL. UFFICIO IN SERVIZIO PRESSO L AZIENDA UFFICIO/DIPENDENZA CITTA TIPO DI EVENTO VERIFICATOSI AMMANCO DI CASSA R.C. PROFESSIONALE BREVE DESCRIZIONE DEL SINISTRO VERIFICATOSI: ALLEGATI (indispensabili per l istruzione della pratica di rimborso) 1. Dichiarazione dell Istituto ove si evidenzi che l ammanco è stato reintegrato 2. Copia del bonifico effettuato per adesione alla polizza 3. Fotocopia modulo di adesione 4. Coordinate bancarie dell Assicurato 5. In caso di ammanco di cassa, allegare fotocopia della chiusura ove si evidenzi la differenza riscontrata. N.B.: La Società, prima del pagamento del sinistro, ha facoltà di chiedere il rapporto ispettivo redatto dall Istituto di Credito in caso di ammanco e/o di raccogliere tutte le informazioni necessarie. Inoltre, per differenze di cassa superiori a 516,00 (cinquecentosedici) è obbligatorio indicare i presunti motivi che hanno determinato l ammanco. COORDINATE BANCARIE DELL ASSICURATO C/c n. Banca Agenzia/Filiale Cod. ABI Cod.CAB CIN IBAN: Data, Firma AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") Con riferimento ai dati sensibili già a disposizione o che potranno essere acquisiti in futuro dalla Rela Broker s.r.l. dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. e ai sensi degli artt. 23,26 e 43 dello stesso D.Lgs do il consenso a che i dati che mi riguardano vengano utilizzati esclusivamente per gli usi interni dell'organizzazione sindacale, della società di assicurazione e della società di brokeraggio resi pubblici solo in modo aggregato. Ove l interessato non intenda dare il proprio consenso al trattamento deve premettere la parola NON alla parola ACCONSENTO. ACCONSENTO data firma leggibile 12

13 POLIZZA R.C. CAPOFAMIGLIA Costo: GRATUITA A TUTTI GLI ISCRITTI Assicura: La Società assicura il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l aderente al Sindacato, il coniuge convivente, i figli minorenni, altri familiari o persone con lui conviventi, in seguito definiti Assicurati, siano tenuti pagare a terzi quali civilmente responsabili per danni verificatisi in relazione a: RC FAMIGLIA Fatti della vita privata Alla pratica di sports in genere, escluse competizioni di carattere agonistico Alla conduzione delle abitazioni costituenti dimora abituale o saltuaria, ivi compresa l antenna televisiva; per i danni da spargimento d acqua la garanzia è prestata con una franchigia assoluta di EUR 259,00. Alla proprietà detenzione ed uso di armi da fuoco a scopo non venatorio, per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili. Alla proprietà ed all uso di velocipedi, animali da sella e di cani con applicazione su ogni sinistro cagionato dai cani di una franchigia assoluta di EUR 51,00. Relativamente alla proprietà ed uso di cani la stessa ha efficacia se l Assicurato è in regola con il disposto dell Ordinanza Ministeriale del 9/9/2003 e successive integrazioni. All impiego di collaboratori familiari nello svolgimento delle proprie mansioni. Sono esclusi i danni fisici subiti dagli stessi. Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione i danni: a) Cagionati dolosamente; b) Derivanti dalla proprietà di fabbricati; c) Derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria di fabbricati; d) Derivanti dalla proprietà, uso o guida di veicoli a motore, natanti, aeromobili, apparecchi per il volo; e) Derivanti dalla partecipazione a gare e competizioni; f) Derivanti dalla pratica del modellismo e del parapendio; g) Alle cose che gli Assicurati detengano a qualsiasi titolo; h) Da furto, nonché i danni a cose altrui da incendio, scoppio ed esplosione di cose di proprietà degli Assicurati o da loro detenute avvenuti all interno delle dimore indicate in scheda di polizza e relative pertinenze; i) Inerenti ad attività professionali; j) Derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici; k) Da inquinamento; l) Derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardati avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi. Non sono considerati terzi: Gli Assicurati I loro ascendenti o discendenti. 13

14 Massimale ,00 unico e assicurativo. Decorrenza: nei confronti dei singoli Assicurati già iscritti alla Fiba/Cisl la copertura assicurativa ha effetto immediato, nel caso di iscrizione in corso d anno, dalle ore del giorno successivo all iscrizione alla Fiba/Cisl. Per assicurarsi: non occorre fare nulla; è sufficiente essere iscritti alla FIBA - CISL. In caso di sinistro: In caso di sinistro deve essere fatta denuncia scritta indirizzata all Intermediario cui è assegnato il contratto, entro 10 giorni dal momento in cui l Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. L Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità. 14

15 SERVIZI ASSICURATIVI P.zza della Vittoria, 12 GENOVA VENETO DENUNCIA DI SINISTRO R.C. CAPOFAMIGLIA (PER EVITARE ERRATE INTERPRETAZIONI SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO O CON MACCHINA PER SCRIVERE) ASSICURATO (Cognome e Nome) CODICE FISCALE: DOMICILIATO IN CAP CITTÀ PROV. DIPENDENTE DELLA BANCA TELEF.UFFICIO AGENZIA/Filiale RESPONSABILE SIG. SINDACATO DI APPARTENENZA REGIONE Descrizione DOCUMENTI PER L ISTRUZIONE DELLA PRATICA DI RIMBORSO : 1.DENUNCIA DI SINISTRO DEBITAMENTE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE 2.FOTOCOPIA TESSERA SINDACALE O DICHIARAZIONE DEL SINDACATO 3.EVENTUALE RICHIESTA DANNI DEL DANNEGGIATO 4.EVENTUALE PREVENTIVO E/O FATTURA DEL DANNO PROVOCATO 5.L ASSICURATO DEVE DICHIARARE SE E IN POSSESSO DI ALTRA COPERTURA ASSICURATIVA PER LO STESSO RISCHIO IMPORTANTE la denuncia di sinistro deve essere inviata a ½ posta e/o via fax a : RELA BROKER s.r.l. - PIAZZA DELLA VITTORIA, 12/ GENOVA FAX 010/ / Telefono 010/ (r.a.) - rela@relabroker.it LE INFORMAZIONI RELATIVE AI SINISTRI VERRANNO FORNITE TELEFONANDO DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE 15,00 ORE 18,00 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") Con riferimento ai dati sensibili già a disposizione o che potranno essere acquisiti in futuro dalla Rela Brokers.r.l. dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 della Legge e do il consenso a che i dati che mi riguardano vengano utilizzati esclusivamente per gli usi interni dell'organizzazione sindacale e della società di assicurazione e resi pubblici solo in modo aggregato. data firma leggibile 15

16 POLIZZE EXTRA PROFESSIONALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Abitazione: l intera costruzione edile o la parte di essa adibita a dimora dell Assicurato/Contraente, eccettuato il terreno, compresi la tinteggiatura, i serramenti, l impianto idrico, igienico, elettrico (non sono considerati tali l impianto di allarme e i lampadari), telefonico, di riscaldamento, di condizionamento, purchè stabilmente installati ed ogni altro impianto od installazione considerati fissi per natura e destinazione. Sono comprese le tappezzerie, le moquettes ed ogni altro rivestimento interno. Appartamento: unità immobiliare costituita da locali comunicanti, facente parte di maggior fabbricato contenente altre abitazioni, ciascuna con proprio ingresso interno ma con accesso comune dall esterno. Appartamento in contesto plurifamiliare: unità immobiliare costituita da locali comunicanti, con accesso esterno di uso esclusivo, facente parte di maggior fabbricato contenente altre abitazioni, ciascuna con proprio accesso dall esterno. Villa: abitazione il cui accesso dall esterno del fabbricato sia di uso esclusivo, nonché l abitazione, anche se servita da accesso comune dall esterno, inserita in un fabbricato non contiguo ad altri e composto di due soli appartamenti. Pertinenze: dipendenze (cantina, soffitta e box), recinzioni, cancellate, alberi ed altre cose destinate, in modo durevole, a servizio o ad ornamento dell abitazione. Dimora abituale: i locali costituenti la residenza anagrafica dell Assicurato. Contenuto dell abitazione: tutto quanto contenuto nell abitazione in locali intercomunicanti, ad uso personale, domestico e sportivo, impianti di allarme e lampadari; è esclusa la tinteggiatura nonché tappezzerie, moquettes ed ogni altro rivestimento interno. Contenuto delle dipendenze: arredi, attrezzi, compresi quello ad uso sportivo, ciclomotori, biciclette, provviste alimentari, riposti in cantina, soffitta e box di pertinenza dell abitazione. Piani attici: piani abitabili sopraelevati di proporzioni ridotte rispetto a quelle degli altri piani e con una o più pareti arretrate rispetto alle facciate sottostanti. Cristalli antisfondamento: quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo non inferiore a mm. 6, oppure quelli costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6. Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni. Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore. Oggetti personali: quelli portati indosso o in mano da persona. Documenti personali: patenti di guida, carte di identità, passaporti, porto d armi, tessere personali per abbonamenti auto-filo-tranviari e ferroviari, tesserini di codice fiscale, carte di credito, carte nominative di erogazione di servizi. Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per gli altri. Scasso: forzamento, rottura o rimozione di serrature o di mezzi di chiusura e/o protezione dei locali, tali da causarne l impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni. Non equivale a scasso la rottura di solo vetro non avente caratteristiche antisfondamento. Rapina: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa. Scippo: furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso a persona. Incendio: combustione con fiamma al di fuori di focolare appropriato. Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna. Esplosione: deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione. Danni diretti: danni materiali che i beni subiscono direttamente dall azione di uno o più eventi per i quali è prestata l assicurazione. Intermediario: l agenzia di assicurazione o mediatore di assicurazione (broker) abilitati alla vendita e alla gestione della polizza. Società: l impresa assicuratrice. 16

17 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. Art. 2 Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione i danni determinati da: - fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; - trasmutazione del nucleo dell atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti. Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art Cod. Civ.). I premi devono essere pagati all Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art. 4 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art Cod. Civ.). Art. 6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato (art Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 Clausola arbitrale Mancando l accordo sulla liquidazione dei danni, la controversia è deferita a due periti, nominati dalle Parti uno per ciascuna; tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, anche su istanza di una sola delle Parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del perito da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo perito. Art. 8 Disdetta in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. Se il recesso viene esercitato dalla Società, la stessa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell imposta relativa al periodo di rischio non corso. Art. 9 - Assicurazione presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma degli indennizzi escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno e così successivamente. Art. 11 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 12 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 17

18 SEZIONE 1) B) AUMENTO MASSIMALE RESPONSABILITA CIVILE FAMIGLIA La garanzia di cui alla presente Sezione si intende prestata per ogni Assicurato che aderisce a : MASSIMALE EUR ,00 in eccesso a EUR ,00 assicurati con RC Famiglia e che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia e assicurativo PREMIO LORDO EUR 10,00 per le adesioni avvenute fino alla scadenza della polizza; SEZIONE 2) RESPONSABILITA CIVILE FABBRICATI MASSIMALE R C FABBRICATO - PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato per : MASSIMALE EUR ,00 unico che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e assicurativo PREMIO LORDO EUR 10,00 per le adesioni avvenute fino alla scadenza della polizza. RC FABBRICATI Proprietà delle abitazioni Danni cagionati a terzi, in dipendenza della proprietà delle abitazioni indicate in polizza e relative pertinenze; sono considerati tali, in caso di abitazione in fabbricato plurifamiliare, anche le quote delle parti del fabbricato costituenti proprietà comune. Si intendono esclusi i danni cagionati da fuoriuscita di acqua se determinati da occlusioni o gelo di impianti idrici, igienici e di riscaldamento, nonché i danni cagionati da trabocco di fognatura, da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali. IN CASO DI SINISTRO Denuncia del danno ed obblighi relativi In caso di sinistro deve essere fatta denuncia scritta indirizzata all Intermediario cui è assegnato il contratto, entro 10 giorni dal momento in cui il Contraente ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità. Gestione delle vertenze La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile fino a quando ne ha interesse; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale sino a esaurimento del grado di giudizio in corso all atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 18

19 SEZIONE 3) INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE CAPITALE ASSICURATO - PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO La garanzia di cui alla presente Sezione si intende prestata per ogni Assicurato che aderisce a: OPZIONE 1 CAPITALE ASSICURATO EUR ,00 che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e assicurativo PREMIO LORDO EUR 50,00 per le adesioni avvenute nei primi sei mesi di validità della copertura e fino alla scadenza della polizza; EUR 30,00 per le adesioni avvenute successivamente il 01/07/2010 e fino alla scadenza della polizza. OPZIONE 2 CAPITALE ASSICURATO EUR ,00 che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e assicurativo PREMIO LORDO EUR 75,00 per le adesioni avvenute nei primi sei mesi di validità della copertura e fino alla scadenza della polizza; EUR 40,00 per le adesioni avvenute successivamente il 01/07/2010 e fino alla scadenza della polizza. OPZIONE 3 CAPITALE ASSICURATO EUR ,00 che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e assicurativo PREMIO LORDO EUR 125,00 per le adesioni avvenute nei primi sei mesi di validità della copertura e fino alla scadenza della polizza; EUR 65,00 per le adesioni avvenute successivamente il 01/07/2010 e fino alla scadenza della polizza. Abitazione in proprietà e/o locazione Contenuto dell abitazione Ricorso Terzi da Incendio 19

20 E assicurato nell ambito delle somme indicate in Scheda il risarcimento dei danni materiali diretti subiti dall abitazione e dal suo contenuto, provocati da: Incendio compresi i guasti per impedirne la propagazione. Fumo sviluppatosi da incendio anche di beni diversi da quelli assicurati. Scoppio di impianti o bombole di gas adibiti ad uso domestico, di apparecchi e di impianti di riscaldamento, condizionamento d aria, di apparecchi a vapore e per acqua calda e di tubi catodici TV compresi i danni al televisore. Esplosione di gas ad uso domestico, anche se in bombole, o di vapori infiammabili sviluppatisi da combustibili ad uso riscaldamento. Implosione per tale intendendosi il cedimento - non determinato da usura, corrosione, o difetti di materiale o carenza di manutenzione - di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna. Azione del fulmine, correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici dall indennizzo di ciascun sinistro viene dedotta la cifra fissa indicata nella Scheda. Caduta di aeromobili loro parti o cose da essi trasportate. Bang sonico determinato da superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono. Urto di veicoli stradali anche di proprietà del Contraente. Caduta di antenne radio-televisive compresi i danni subiti dalle antenne. L assicurazione comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti provocati da: Fuoriuscita d acqua in seguito a guasto o rottura accidentali degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento; non sono compresi i danni causati da: guasto o rottura di tubature mobili o di condutture e dei relativi raccordi che collegano l impianto idrico con apparecchi elettrodomestici, guasto o rottura provocati dal gelo; guasto o rottura di condutture completamente interrate trabocchi di fognatura. Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di 258,00. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore di 1.033,00. Acqua condotta La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi. La Società non risponde: a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito di fognature; b) dei danni derivanti dal gelo; c) dei danni provocati da colaggio o rottura degli impianti di estinzione; d) delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione. Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di 155,00. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore di 1.033,00. 20

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione; '(),1,=,21, Nel testo che segue si intendono per: 9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 3ROL]]D: il documento che prova l assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

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