lavoratori in servizio al giorno 11 gennaio 2012 aggiornamento quinquennale di 6 ore entro 11/01/2017

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1 FORMAZIOME

2 lavoratori in servizio al giorno 11 gennaio ingresso nel settore formati secondo 16ore-MICS 1 aggiornamento quinquennale di 6 ore entro 11/01/2017 successivi aggiornamenti quinquennali di 6 ore dalla data di conclusione del corso 1 moduli integrati per costruire in sicurezza (progetto Formedil) lavoratori in servizio al giorno 11 gennaio 2012 formazione anteriore a 11 gennaio 2007 aggiornamento di 6 ore entro 11 gennaio 2013 successivi aggiornamenti quinquennali di 6 ore dalla data di conclusione dei corsi lavoratori in servizio al giorno 11 gennaio 2012 formazione dopo 11 gennaio 2007 e fino 11 gennaio 2012 aggiornamento quinquennale di 6 ore entro 11/01/2017 successivi aggiornamenti quinquennali di 6 ore dalla data di conclusione dei corsi lavoratori in servizio al giorno 11 gennaio 2012 formazione con corsi documentati, progettati e pianificati al 11/01/2012, nel rispetto della vecchia normativa e contratto, da 11/01/12 fino a 11/01/13 aggiornamento quinquennale di 6 ore dalla conclusione del corso successivi aggiornamenti quinquennali

3 lavoratori assunti dopo 11 gennaio 2012 formazione secondo 16ore-MICS 1 aggiornamento quinquennale 6 ore dalla conclusione della formazione specifica successivi aggiornamenti quinquennali di 6 ore dalla data di conclusione dei corsi

4 Preposti è prescritta la stessa formazione dei lavoratori più una formazione aggiuntiva di 8 ore preposti in servizio al 11 gennaio 2012 formazione anteriore a 11 gennaio 2007 aggiornamento 6 ore entro 11 gennaio 2013 formazione aggiuntiva di 8 ore entro 11 luglio 2013 successivi aggiornamenti quinquennali 6 ore dalla conclusione della formazione aggiuntiva per il primo aggiornamento, poi da corsi successivi preposti in servizio al 11 gennaio 2012 formazione dopo 11 gennaio 2007 fino 11 gennaio 2012 formazione aggiuntiva di 8 ore entro 11 luglio 2013 aggiornamento di 6 ore entro 11 gennaio 2017 successivi aggiornamenti quinquennali 6 ore da conclusione corsi preposti in servizio al 11 gennaio 2012 formazione con corsi documentati, progettati e pianificati al 11/01/2012, nel rispetto della vecchia normativa e contratto, da 11/01/12 fino a 11/01/13 formazione aggiuntiva di 8 ore entro 11 luglio 2013 aggiornamento quinquennale 6 ore da conclusione corso di formazione aggiuntiva successivi aggiornamenti quinquennali 6 ore da conclusione corso primo aggiornamento inizialmente, poi da corsi precedenti

5 preposto nuova assunzione formazione 16 ore più 8 ore contestualmente all assunzione oppure, ove ciò non sia possibile, entro 60 giorni aggiornamento 6 ore - quinquennale da data conclusione corso successivi aggiornamenti quinquennali di 6 ore preposto nuovo incarico 1 formazione aggiuntiva 8 ore prima o contestualmente all incarico oppure, ove ciò non sia possibile, entro 60 giorni aggiornamento 6 ore - quinquennale da data conclusione corso successivi aggiornamenti quinquennali di 6 ore 1 si considera che sia già in possesso della formazione da lavoratore

6 dirigenti in servizio al 11 gennaio 2012 formazione pregressa conforme art. 3 DM 1997 (dopo il 14/08/2003) o con modulo A per RSPP o ASPP aggiornamento quinquennale 6 ore entro 11 gennaio 2017 successivi aggiornamenti quinquennali 6 ore nessuna formazione pregressa dirigenti in servizio al 11 gennaio 2012 formazione entro 11 luglio 2013 a meno di accordi aziendali, nel qual caso entro 11 gennaio 2013 aggiornamento quinquennale 6 ore da conclusione corso successivi aggiornamenti quinquennali dirigenti neoassunti o incaricati dopo 11/01/2012 formazione di 16 ore prima o contestualmente all assunzione o all incarico, oppure, se ciò non fosse possibile, entro 60 giorni aggiornamento quinquennale di 6 ore da conclusione corso successivi aggiornamenti quinquennali di 6 ore dalla conclusione dei corsi precedenti

7 datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione formato ai sensi del D.M. 16 gennaio 1997 aggiornamento quinquennale 14 ore entro 11 gennaio 2017 aggiornamenti quinquennali successivi 14 ore dalla conclusione dei corsi datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione esonerato dall obbligo di formazione avendo deciso di svolgere i compiti del servizio entro il 31 dicembre 1996, con comunicazione a ASL ed Ispettorato del lavoro aggiornamento di 14 ore entro 11 gennaio 2014 aggiornamenti quinquennali successivi 14 ore dalla conclusione corsi dei datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione formazione come responsabile del servizio di prevenzione e protezione aggiornamento quinquennale 14 ore entro 11 gennaio 2017 aggiornamenti quinquennali successivi 14 ore dalla conclusione dei corsi datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione formato ai sensi del D.M. 16 gennaio 1997 dopo 11 gennaio 2012 ed entro 11 luglio 2012 aggiornamento quinquennale 14 ore entro 11 gennaio 2017 aggiornamenti quinquennali successivi 14 ore dalla conclusione dei corsi

8 datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione in nuova attività percorso formativo di 48 ore entro 90 giorni dall inizio della nuova attività aggiornamento quinquennale 14 ore dalla conclusione della formazione successivi aggiornamenti quinquennali 14 ore dalla conclusione dei corsi la dimostrazione della formazione pregressa può avvenire sulla scorta di attestati rilasciati dall ente formatore, dalla stessa impresa, da verbali con firma dei partecipanti, dalla presentazione delle materie trattate, da registri con firma dei docenti, dalla dimostrazione della durata delle lezioni la formazione aggiuntiva del preposto costituisce credito formativo permanente fino a quando la posizione del preposto rimane analoga nell ambito dell organizzazione aziendale o di riferimento l aggiornamento può essere soddisfatto in unica occasione o anche distribuito nell arco temporale di riferimento, ossia nel quinquennio per quanto attiene la formazione di dirigenti e preposti l applicazione dell accordo della Conferenza permanente è facoltativa, ossia non deve essere seguito obbligatoriamente, costituendo tuttavia un principio di prova in ordine alle previsioni normative. Il datore di lavoro può ottemperare all obbligo di garantire adeguata e specifica formazione anche per mezzo di attività formativa realizzata in modo differente purché di non minore efficacia

9 VERIFICHE

10 Caso 1 attrezzature messe in servizio dopo il 23 maggio 2012 Prima verifica IL DATORE DI LAVORO CHE METTE IN SERVIZIO UN'ATTREZZATURA DOPO IL 23 MAGGIO 2012 INVIA COMUNICAZIONE ALL'INAIL SECONDO LE PERIODICITA' DELL'ALLEGATO VII, IL DATORE DI LAVORO RICHIEDE AL DIPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'INAIL LA PRIMA VERIFICA ALMENO 60 GG. PRIMA DELLA SCADENZA L INAIL (ANCHE MEDIANTE SOGGETTO ABILITATO INDICATO DAL DATORE DI LAVORO) DEVE INTERVENIRE ENTRO 60 GIORNI DALLA RICHIESTA SI LA VERIFICA VIENE ESEGUITA NO VERIFICA CONCLUSA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL DATORE DI LAVORO SI RIVOLGE AL ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE SOGGETTO ABILITATO NUOVA EVENTUALE VERIFICA CONCLUSA VERIFICA CONCLUSA INTERRUZIONE DEI TERMINI PER CAUSE DIPENDENTI DALL'IMPRESA E RIAVVIO DELLA RICHIESTA DI PRIMA VERIFICA

11 Caso 1bis attrezzature messe in servizio dopo il 23 maggio 2012 Verifiche successive alla prima SECONDO LE PERIODICITA' DELL'ALLEGATO VII, IL DATORE DI LAVORO RICHIEDE ALLA ASL LA VERIFICA PERIODICA ALMENO 30 GG. PRIMA SCADENZA ASL (ANCHE MEDIANTE SOGGETTO ABILITATO) DEVE INTERVENIRE ENTRO 30 GG. DALLA RICHIESTA SI LA VERIFICA VIENE ESEGUITA NO VERIFICA CONCLUSA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER ACQUISIZIONE NUOVA DOCUMEN- TAZIONE EVENTUALE IL DATORE DI LAVORO SI RIVOLGE AL SOGGETTO ABILITATO VERIFICA CONCLUSA VERIFICA CONCLUSA INTERRUZIONE DEI TERMINI PER CAUSE DIPENDENTI DALL'IMPRESA E RIAVVIO DELLA RICHIESTA DI PRIMA VERIFICA

12 Caso 2 carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme autosollevanti su colonne, ascensori e montacarichi da cantiere, già in servizio prima del 23 maggio 2012 Prima verifica IL D. L. RICHIEDE ALL'INAIL LA PRIMA VERIFICA ENTRO 60 GG DALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ALLEGATO VII. TALE RICHIESTA COSTITUISCE ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'INAIL PER AVERE LA MATRICOLA suggerimento CONSIDERATO CHE NON E INDICATA LA DATA DI INIZIO DEL PERIODO PREVISTO DALL ALLEGATO VII SI CONSIGLIA DI PROVVEDERE ALLA RICHIESTA DELLA PRIMA VERIFICA CON SOLLECITUDINE INAIL (ANCHE MEDIANTE SOGGETTO ABILITATO INDICATO DAL DATORE DI LAVORO) DEVE INTERVENIRE ENTRO 60 GG. DALLA RICHIESTA SI LA VERIFICA VIENE ESEGUITA NO VERIFICA CONCLUSA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL DATORE DI LAVORO SI RIVOLGE AL ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE SOGGETTO ABILITATO NUOVA EVENTUALE VERIFICA CONCLUSA VERIFICA CONCLUSA INTERRUZIONE DEI TERMINI PER CAUSE DIPENDENTI DALL'IMPRESA E RIAVVIO DELLA RICHIESTA DI PRIMA VERIFICA

13 Caso 2bis carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme auto sollevanti su colonne, ascensori e montacarichi da cantiere, già in servizio prima del 23 maggio 2012 Verifiche successive SECONDO LE PERIODICITA' DELL'ALLEGATO VII, IL DATORE DI LAVORO RICHIEDE ALLA ASL LA VERIFICA PERIODICA ALMENO 30 GG. PRIMA SCADENZA ASL (ANCHE MEDIANTE SOGGETTO ABILITATO) DEVE INTERVENIRE ENTRO 30 GG. DALLA RICHIESTA SI LA VERIFICA VIENE ESEGUITA NO VERIFICA CONCLUSA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL DATORE DI LAVORO SI RIVOLGE ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE AL SOGGETTO ABILITATO NUOVA EVENTUALE VERIFICA CONCLUSA VERIFICA CONCLUSA INTERRUZIONE DEI TERMINI PER CAUSE DIPENDENTI DALL'IMPRESA E RIAVVIO DELLA RICHIESTA DI PRIMA VERIFICA

14 Caso 3 attrezzature di lavoro di cui all allegato VII messe in servizio prima del 23 maggio 2012 (escluso caso 2) e mai assoggettate a prima verifica Prima verifica IL D.L. CHE HA IN SERVIZIO UNA ATTREZZATURA INVIA COMUNICA- ZIONE ALL' INAIL INDICANDO L EVENTUALE NUMERO DI MATRICOLA ASSEGNATO DAL- L ISPESL IL D.L. AVORO RICHIEDE ALL 'INAIL LA PRIMA VERIFICA ENTRO 60 GG. DALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE STABILITO DALL'ALLEGATO VII suggerimento CONSIDERATO CHE NON E INDICATA LA DATA DI INIZIO DEL PERIODO PREVISTO DALL ALLEGATO VII SI CONSIGLIA DI PROVVEDERE ALLA RICHIESTA DELLA PRIMA VERIFICA CON SOLLECITUDINE, INSIEME ALLA COMUNICAZIONE INAIL (ANCHE MEDIANTE SOGGETTO ABILITATO INDICATO DAL DATORE DI LAVORO) DEVE INTERVENIRE ENTRO 60 GG DALLA RICHIESTA SI LA VERIFICA VIENE ESEGUITA NO VERIFICA CONCLUSA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL DATORE DI LAVORO SI RIVOLGE AL ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE SOGGETTO ABILITATO NUOVA EVENTUALE VERIFICA CONCLUSA VERIFICA CONCLUSA INTERRUZIONE DEI TERMINI PER CAUSE DIPENDENTI DALL'IMPRESA E RIAVVIO DELLA RICHIESTA DI PRIMA VERIFICA

15 Caso 3bis attrezzature di lavoro di cui all allegato VII messe in servizio prima del 23 maggio 2012 (escluso caso 2) e mai assoggettate a prima verifica Verifiche successive alla prima SECONDO LE PERIODICITA' DELL'ALLEGATO VII, IL DATORE DI LAVORO RICHIEDE ALLA ASL LA VERIFICA PERIODICA ALMENO 30 GG. PRIMA DELLA SCADENZA ASL (ANCHE MEDIANTE SOGGETTO ABILITATO INDICATO DAL DATORE DI LAVORO) DEVE INTERVENIRE ENTRO 30 GG. DALLA RICHIESTA SI LA VERIFICA VIENE ESEGUITA NO VERIFICA CONCLUSA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL DATORE DI LAVORO SI RIVOLGE ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE AL SOGGETTO ABILITATO NUOVA EVENTUALE VERIFICA CONCLUSA VERIFICA CONCLUSA INTERRUZIONE DEI TERMINI PER CAUSE DIPENDENTI DALL'IMPRESA E RIAVVIO DELLA RICHIESTA DI PRIMA VERIFICA

16 Caso 4 attrezzature di lavoro di cui all allegato VII messe in servizio prima del 23 maggio 2012 assoggettate esclusivamente alla prima verifica Verifiche periodiche successive alla prima IL DATORE DI LAVORO RICHIEDE ALLA ASL LA VERIFICA PERIODICA ENTRO 30 GG. DALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ALLEGATO VII suggerimento SALVO CHE IL PERIODO TRASCORSO DALLA PRIMA VERIFICA SIA INFERIORE A QUELLO INDICATO DALL ALLEGATO VII LA RICHIESTA DI VERIFICA PERIODICA DEVE ESSERE INVIATA SUBITO ALL ASL ASL (ANCHE MEDIANTE SOGGETTO ABILITATO INDICATO DAL DATORE DI LAVORO) DEVE INTERVENIRE ENTRO 30 GG. DALLA RICHIESTA SI LA VERIFICA VIENE ESEGUITA NO VERIFICA CONCLUSA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL DATORE DI LAVORO SI RIVOLGE AL ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE SOGGETTO ABILITATO NUOVA EVENTUALE VERIFICA CONCLUSA VERIFICA CONCLUSA INTERRUZIONE DEI TERMINI PER CAUSE DIPENDENTI DALL'IMPRESA E RIAVVIO DELLA RICHIESTA DI PRIMA VERIFICA

17 per le operazioni di verifica devono essere messi a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, ed i mezzi necessari per l esecuzione delle operazioni, esclusi gli apparecchi di misurazione la documentazione concernente le verifiche nonché le denunce devono essere tenute presso il luogo ove l attrezzatura viene utilizzata (è consigliabile tenere in cantiere le fotocopie) carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto (senza marchio CE) deve essere attestata dal datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata la conformità dell attrezzatura ai requisiti di sicurezza di cui all allegato V al decreti 81/2008 e s.m.i. Detta attestazione deve essere allegata alla richiesta di verifica con l ultima circolare sull argomento è stato inviato l allegato 1 di cui si raccomandava attenta lettura in quanto necessario per la scelta del soggetto abilitato a cui affidare la verifica nel caso che INAIL o ASL non intervenissero Soggetto Abilitato n. GRUPPO SC GRUPPO SP GRUPPO GVR a b c d e a b c d e f a1 a2 a3 a4 a5 a6 b x x x x x x x x x x x x x x x x x x Soggetto Abilitato n. GRUPPO SC GRUPPO SP GRUPPO GVR a b c d e a b c d e f a1 a2 a3 a4 a5 a6 b x x x x x x x x x x x

18 Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattorl a forza centrifuga a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 Kg b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portala superiore a 200 Kg c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg cl) Carrelli semoventi a braccio telescopico e) idroestrattori a forza centrifuga Gruppo SP - Sollevamento persone a) Scale aeree ad inclinazione variabile b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano cl) Ponti sospesi e relativi argani e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne f) Ascensori e montacarichi Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento a) Attrezzature a pressione 1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0.5 bar 2. Generatori di vapore d'acqua 3. Generatori di acqua surriscaldata 4 Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi

19 5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido Q gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kw 6. Forni per le industrie chimiche e affini b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 39 del 25 febbraio Nel caso in cui una attrezzatura di lavoro di cui all allegato VII del d. lgs. n. 81/08 e s.m.i. debba essere spostata mentre si è ancora in attesa di verifica, il datore di lavoro dovrà stessa attrezzatura, spostamento delle attrezzature di lavoro: comunicare lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale è stata inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare la nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si utilizzerà l attrezzatura stessa, se, naturalmente, la nuova installazione avviene in zona differente rispetto a quella dalla quale viene spostata. attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività: la periodicità delle verifiche non si interrompe durante l inattività dell attrezzatura. Pertanto, qualora durante il periodo di inattività trascorressero i termini previsti dall allegato VII, alla riattivazione dell attrezzatura il datore di lavoro dovrà richiedere la verifica prima del suo riutilizzo attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso: la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso, fermo restando gli obblighi del datore di lavoro di effettuare le verifiche. attrezzature di lavoro in esercizio da oltre 20 anni devono essere oggetto di indagine supplementare, effettuata secondo le norme tecniche. Dal testo del decreto parrebbe che l indagine debba riguardare le gru mobili, le gru trasferibili ed i ponti sviluppabili su carro.

20 ALLEGATO VII VERIFICHE DI ATTREZZATURE Attrezzatura Scale aeree ad inclinazione variabile Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Ponti sospesi e relativi argani Intervento/periodicità Verifica annuale Verifica annuale Verifica biennale Verifica biennale Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Verifica biennale Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm. Carrelli semoventi a braccio telescopico Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente Verifica triennale Verifica annuale Verifica annuale Verifica biennale Verifica annuale Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o Verifica annuale trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni Verifica biennale Verifiche annuali Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con Verifiche annuali modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con Verifiche biennali modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

21 Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con Verifiche biennali modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con Verifiche triennali modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 C Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 C Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento Verifica quinquennale utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kw

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