Il ricorso in cassazione consegnato dal contribuente

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1 Il ricorso in cassazione consegnato dal contribuente di Angelo Buscema Pubblicato il 13 giugno 2009 in base alle regole generali la notifica del ricorso in cassazione deve essere eseguita direttamente all Agenzia delle Entrate, presso la sede centrale dell ente in Roma In base alle regole generali, deducibili dal combinato disposto degli articoli 163 e 144 del cpc, la notifica del ricorso in cassazione deve essere eseguita direttamente all Agenzia delle Entrate, in persona del suo direttore pro tempore, presso la sede centrale dell ente in Roma (a meno che, nella specifica controversia, l Agenzia abbia già fatto ricorso in secondo grado al patrocinio dell Avvocatura dello Stato). Il ricorso per Cassazione può essere proposto anche nei confronti dell ufficio periferico dell Agenzia e, ovviamente, ad esso notificato. Le norme che regolano il processo tributario vanno interpretate nel senso di limitare, per quanto più possibile, le ipotesi di inammissibilità dei rimedi giurisdizionali. Pertanto il ricorso per cassazione é validamente proposto e notificato anche nei confronti dell ufficio periferico anziché nei confronti del Direttore generale dell Agenzia delle Entrate, parte nel giudizio d appello (Sentenza Cassazione SSUU n. 3118).Il ricorso in cassazione consegnato dal contribuente (e non notificato) al Front Office dell Ufficio delle Entrate è inammissibile, a nulla rilevando l intervenuta costituzione in giudizio dell Agenzia (Sent. n del 19 maggio 2009 della Corte 1

2 Cass., Sez. tributaria). Tale modalità di introduzione del giudizio non è sicuramente equipollente ad una notificazione (che è atto dell ufficiale giudiziario), costituente l unica modalità di introduzione del giudizio di cassazione, cui anche a prescindere dal fatto che la consegna ad un dipendente non equivale a consegna a mani proprie comunque non si applica il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 (Cass. n. 3419/05), dettato esclusivamente per il giudizio dinanzi alle commissioni tributaria. La consegna diretta o la spedizione «a mezzo posta» costituiscono una caratteristica propria del solo processo davanti alle Commissioni tributarie, del tutto estranea al ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. V, , n. 3569). Il ricorso in cassazione del contribuente deve essere dichiarato inammissibile, ex officio, qualora spedito alla controparte a mezzo del servizio postale, dichiaratamente «così come disposto dall art. 22 D. Lgs. 546 del 31 dicembre 1992», e non notificato alla stessa, quindi perché proposto senza 1 osservanza delle forme notificatorie proprie del ricorso in Cassazione (Corte di Cassazione sentenza n del 30 maggio 2008). Per la disciplina delle modalità di notificazione del ricorso per cassazione in materia tributaria bisogna fare riferimento, in via esclusiva, alle regole del codice di procedura civile, dovendosi escludere l applicabilità delle norme del decreto legislativo sul contenzioso tributario (Corte di cassazione sentenza n del 22 febbraio 2005). L articolo 62 del decreto legislativo n. 546 del 1992 prevede che al ricorso per cassazione avverso le sentenze della commissione tributaria regionale e al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto. La norma appena richiamata, nel porsi in una prospettiva specularmente 2

3 opposta rispetto a quella di cui al precedente articolo 1 che, invece, prevede che nei giudizi davanti alle commissioni tributarie si applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile determina, relativamente al giudizio di legittimità, la immediata e integrale applicabilità delle sole norme recate dal codice di rito civile, con esclusione della disciplina di cui al decreto sul contenzioso tributario. Di conseguenza, con riferimento alle modalità di notificazione dell atto introduttivo del giudizio, va affermata la esclusiva applicabilità delle regole del c.p.c.. La ratio di tale conclusione è stata posta nella considerazione che a differenza di quanto accade per il giudizio davanti alle commissioni di merito, per il quale sono dettate regole particolari e derogatorie rispetto all ordinario giudizio civile e in virtù delle quali sono ammesse forme particolari per la notifica degli atti introduttivi del giudizio lo stesso non accade per l impugnazione davanti al giudice di legittimità. Relativamente al ricorso per cassazione, infatti, non esistono, né nel decreto n. 546 del 1992 né altrove, disposizioni peculiari in ordine alle modalità di proposizione dell impugnazione di una sentenza di una commissione tributaria regionale. Questo, da un lato, comporta la piena e incondizionata applicabilità delle regole dettate dal codice di rito civile per la presentazione di qualsiasi ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte, dall altro, esclude la necessità di una qualunque verifica di compatibilità di queste ultime con il sistema delineato dal decreto 546, appunto perché il medesimo non reca alcuna disposizione al proposito. Si può ribadire l esistenza di regole ben differenziate per i gradi di merito rispetto a quello di legittimità in ordine alle modalità di notificazione dell atto introduttivo del 3

4 giudizio. Infatti, mentre davanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali è ammesso anche l utilizzo di forme semplificate di notificazione del ricorso (in particolare, la consegna diretta e la spedizione dell atto a mezzo del servizio postale), lo stesso non accade con riguardo al giudizio di legittimità, ove non sono ammissibili le forme di notificazione predette che costituiscono una prerogativa del solo processo che si svolga dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria. Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, invero, l introduzione della controversia deve avvenire in piena aderenza alle norme del codice di procedura civile, che impongono, in nome dell interesse pubblico connesso alla garanzia di raggiungimento delle sue particolari finalità, che si utilizzi lo strumento della notificazione, da eseguirsi, necessariamente, da parte di un organo pubblico (ufficiale giudiziario o aiutante), il quale dia conto, con apposita relazione in calce all atto, del modo in cui egli, seguendo le regole dettate dal codice di rito, ha operato la trasmissione al destinatario dello specifico atto processuale. Qualora l atto d impugnazione sia stato notificato ai sensi dell art. 140 cod. proc. civ., al fine del rispetto del termine di impugnazione, è sufficiente che il ricorso stesso sia stato consegnato all ufficiale giudiziario entro il predetto termine (Corte di Cassazione 7640 / 2009). I messi notificatori previsti per le notificazioni in materia finanziaria (articolo 60 comma 1 lettera a) del dpr n. 600/73 ed articolo 20 dpr n. 603/73), così come i messi autorizzati dall amministrazione finanziaria di cui all articolo 16, comma 4, del dlgs n. 546/92, non possono eseguire notifiche nei procedimenti avanti agli organi giudiziari in senso proprio, poiché sono assimilabili ai messi comunali e non ai messi 4

5 di conciliazione o a quelli del giudice di pace, categorie queste ultime che dipendono dall amministrazione giudiziaria. I principi di diritto individuati per l attività di notificazione da parte dei messi comunali non possono che estendersi anche a quella dei messi speciali notificatori dell amministrazione finanziaria. Pertanto, la notifica del ricorso in cassazione eseguita dal messo notificatore è inesistente (e non soltanto nulla) e determina l inammissibilità del ricorso (Cassazione sentenza n del 11 novembre 2005). In buona sostanza, i messi speciali degli uffici finanziari hanno potere di effettuare validamente notifiche, ove debitamente autorizzati ai sensi dell articolo 16, comma 4, citato, nell ambito del procedimento speciale dinanzi alle commissioni tributarie, ma sono privi di qualunque potere notificatorio nell ambito del procedimento per cassazione, disciplinato integralmente dalle norme processuali comuni. Di conseguenza, sussiste la nullità assoluta ed insanabile (inesistenza) dell atto e soprattutto l inammissibilità del ricorso. Giova rammentare che, in precedenza, la stessa sezione tributaria della suprema Corte ha affermato, con sentenza n del 10/09/2004, che la notifica del ricorso per cassazione dell amministrazione finanziaria avverso la sentenza della commissione tributaria regionale, eseguita da messo autorizzato dall Amministrazione stessa è nulla, in quanto non eseguita dall ufficiale giudiziario ai sensi dell articolo 137 Cpc (norma applicabile al giudizio di cassazione in materia tributaria, per effetto dell integrale rinvio alle norme codicistiche operato dall articolo 92 del D.lg. 546/92); essa, tuttavia, non è inesistente, atteso che il messo è abilitato ad effettuare, ai sensi dell articolo 16 del D.lg. 546/92, sia in primo grado che nel giudizio d appello, le notificazioni degli atti dell amministrazione finanziaria, 5

6 e tale sua peculiare competenza consente che la notificazione da lui eseguita nel giudizio di cassazione non possa ritenersi che esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione del processo tributario e sia incompatibile con il modulo legale che disciplina, in tale giudizio, la sequenza degli atti processuali. Il vizio di siffatta notificazione, pertanto, è sanato per raggiungimento dello scopo con effetto ex tunc dalla costituzione in giudizio del soggetto intimato. In conclusione, dall esame della giurisprudenza del giudice di legittimità si evince che i messi dell A.F. a differenza di quelli incardinati nell organizzazione giudiziaria non possono svolgere l attività di notifica nell ambito del processo comune e specialmente nell ambito del giudizio di cassazione. In conseguenza della violazione di tali regole resta una diversità di posizione sul regime della nullità che è assoluta ed insanabile secondo la sentenze n del 7 novembre 2005 ed invece suscettibile di sanatoria secondo la sentenza n del 10 settembre Giova ricordare che secondo la circolare n. 201 del 11/08/2001 del Dipartimento delle Entrare sussiste la necessità per gli uffici della notifica del ricorso per cassazione tramite l ufficiale giudiziario. La nullità della notificazione del ricorso per cassazione è sanata dalla costituzione in giudizio della parte intimata, con efficacia ex tunc a differenza dell ipotesi di omissione o inesistenza giuridica della notificazione con la conseguenza, fra l altro, che tale efficacia sanante non è esclusa per il fatto che il controricorso risulti notificato oltre il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza, di cui all articolo 327 c.p.c. (Cassazione, sezione 5, sentenza n del 01/04/2004). Angelo Buscema 6

7 13 Giugno 2009 ***************************** ALLEGATO Sent. n del 19 maggio 2009 (ud. del 23 aprile 2009) della Corte Cass., Sez. tributaria Fatto e Diritto Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall art. 380-bis, nei termini che di seguito si trascrivono: La N.P. piccola soc. coop. a r.l. propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, riformando la pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso della società contro un avviso di recupero di credito d imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 7. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) e dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono: Il ricorso risulta consegnato dal contribuente (e non notificato) al Front Office dell Ufficio delle Entrate di Aversa. Tale modalità di introduzione del giudizio non è sicuramente equipollente ad una notificazione (che è atto dell ufficiale giudiziario), costituente l unica modalità di introduzione del giudizio di cassazione, cui anche a prescindere dal fatto che la consegna ad un dipendente non equivale a consegna a mani proprie comunque non si applica il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 (Cass. n. 3419/05), dettato esclusivamente per il giudizio dinanzi alle commissioni tributaria. 7

8 Deve dunque ritenersi che la notificazione sia del tutto inesistente, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, a nulla rilevando l intervenuta costituzione in giudizio dell Agenzia ; che le parti non hanno presentao memorie, essendosi limitato il ricorrente ad inviare un fax nel quale insiste per l ammissibilità del ricorso; che il collegio condivide la proposta del relatore; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; che appare equo disporre la compensazione delle spese tra le parti, non avendo il controricorrente rilevato la causa di inammissibilità. spese. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le 8

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