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1 Collegio Regionale dei Costruttori Edili Siciliani Palermo, Via A. Volta, 44 Tel.: 091/333114/ Fax: 091/ C.F info@ancesicilia.it La Rassegna Stampa è consultabile nel sito:
2 11 novembre 2015 LA SICILIA Pagina 1 di 1
3 11 novembre 2015 LA SICILIA Pagina 1 di 1
4 11 novembre 2015 GIORNALE DI SICILIA Pagina 1 di 1
5 11 novembre 2015 LA REPUBBLICA Pagina 1 di 2
6 11 novembre 2015 LA REPUBBLICA Pagina 2 di 2
7 11 novembre 2015 IL SOLE 24 ORE Pagina 1 di 1
8 11 novembre 2015 ITALIA OGGI Pagina 1 di 1
9 11 novembre 2015 ITALIA OGGI Pagina 1 di 1
10 11 novembre 2015 IL SOLE 24 ORE Pagina 1 di 1
11 11 novembre 2015 IL SOLE 24 ORE Pagina 1 di 1
12 11 novembre 2015 IL SOLE 24 ORE Pagina 1 di 1
13 11 novembre 2015 EDILIZIA E TERRITORIO Pagina 1 di 2 Lavori Pubblici Offerte anomale, illegittima l'esclusione dalla gara senza una valutazione completa dei costi Giovanni La Banca e Antonella Russo Ai fini della verifica dell'anomali dell'offerta, questa deve essere valutata nella globalità dei servizi e delle prestazioni a questi riferibili, non rilevando che lo svolgimento di un servizio di non rilevante entità, rispetto al complesso di quelli offerti, sia offerto sottocosto, in quanto compensabile con quanto ricavato dallo svolgimento degli altri servizi (Tar Friuli Venezia Giulia, sezione 1, sentenza 27 ottobre 2015, n. 471). Il costo del lavoro negli appalti Ai sensi dell'articolo 86 del Dlgs 163/2006, i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell'offerta sotto tale profilo, con la conseguenza che l'eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo non legittima ex se un giudizio di anomalia, potendo essere accertato quando risulti puntualmente e rigorosamente giustificato. Con particolare riguardo alla questione del costo del lavoro, un'offerta non può essere ritenuta senz'altro anomala e comportante l'automatica esclusione dalla gara per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, giacché queste ultime non costituiscono parametri inderogabili, ma solo indici del giudizio di congruità. Pertanto, ai fini del giudizio di anomalia dell'offerta - è necessario che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di contrattazione collettiva. La verifica dell'anomalia dell'offerta nei contratti esclusi L'esclusione dalla gara che si fonda esclusivamente sulla incongruità dei costi del lavoro e sulla sostanziale inaffidabilità dell'offerta della società è illegittima, non essendo stata invece effettuata la necessaria valutazione complessiva della eventuale anomalia dell'offerta, verificando cioè, anche alla luce della giustificazioni, osservazioni e controdeduzioni fornite dalla società interessata, se le discordanze concernenti i costi del lavoro, ancorché in assoluto di per sé non giustificabili, potessero in concreto trovare giustificazioni o compensazioni in altri voci dell'offerta proposta. Né può sostenersi, nell'ipotesi di appalto escluso dall'applicazione della normativa del Codice dei contratti pubblici, che non poteva trovare ingresso la procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta. Invero, sebbene, ai sensi degli articoli 17 e 27 del Dlgs 163/2006, la procedura riguardante la verifica dell'anomalia dell'offerta non sia obbligatoria quando questa ha per oggetto contratti esclusi, tuttavia la stessa è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, la cui determinazione è sindacabile in sede giurisdizionale se microscopicamente irragionevole. Rilievo peculiare assume, in tal senso, la determinazione dell'amministrazione all'interno della lex specialis: se dall'esame di quest'ultima emerge che l'amministrazione appaltante aveva effettivamente previsto lo svolgimento della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta (con ciò autovincolandosi), ciò rappresenta un passaggio necessario dell'iter procedurale concorsuale.
14 11 novembre 2015 EDILIZIA E TERRITORIO Pagina 2 di 2 Trattasi di un ampio potere discrezionale esercitabile della Pa, in relazione al quale il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni solo sotto il profilo della logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell'istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un'inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione Il ritardo nella valutazione dell'anomalia Il Comune non può prorogare, in modo abnorme ed eccessivo, i tempi di decisione sull'anomalia, palesandosi, in tal caso, un'evidente violazione dell'articolo 27 del Dlgs 163/2006 nonché dell'articolo 1 della legge 241/1990, dei principi di economicità ed efficacia, dell'articolo 97 della Costituzione e del principio di necessaria concentrazione e continuità delle operazioni di gara, nonché dell'articolo 23 della legge 62/2005, dei principi comunitari di concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e dei principi generali sulla proroga. Tuttavia, sebbene sia auspicabile, anche in omaggio ai principi di economicità e speditezza dell'azione amministrazione, che i procedimenti di gara si concludano in tempi ragionevolmente brevi, la eccessiva durata di un procedimento di gara non costituisce di per sé un vizio di illegittimità del provvedimento finale dello stesso. Salvo che l'eccessiva durata non si accompagni ad altri elementi di fatto indizianti di altre violazioni dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, correttezza e di rispetto della par condicio, che nel caso di specie non sono stati neppure dedotti. In tal senso non può essere apprezzabile la circostanza che la durata del procedimento di gara avrebbe favorito' le proroghe dell'originario affidamento e la conseguente successiva aggiudicazione in suo favore anche dell'appalto, qualora si tratti di mere affermazioni di principio, sfornite allo stato del benché minimo supporto probatorio, e che in ogni caso, lungi dall'incidere direttamente sulla legittimità del provvedimento impugnato, potrebbe eventualmente dar luogo a responsabilità dei soggetti che tali comportamenti avrebbero posto in essere con le asserite finalità sviate. Il risarcimento in forma specifica Dall'eventuale annullamento della valutazione dell'anomalia dell'offerta discende l'obbligo per il Comune di stipulare il contratto con la ditta ricorrente, non residuando alcuna discrezionalità, se non per eventuali sopravvenienze normative e fattuali che incidessero sulla gara. Il risarcimento in forma specifica e quindi l'affidamento della gara per oltre a rispondere all'interesse pubblico, in quanto le esigenze del servizio permangono tuttora, permette il risarcimento completo dei danni subiti dalla ricorrente. In tale ottica, la richiesta di risarcimento del danno in forma specifica, tramite nuova aggiudicazione e subentro nel rapporto contrattuale, non può non essere considerata assorbente della richiesta declaratoria di inefficacia del contratto, eventualmente concluso in esito all'aggiudicazione poi ritenuta illegittima, essendo tale richiesta implicita in quella di risarcimento. Ai fini della nuova aggiudicazione in favore della ditta vincitrice in sede di annullamento giurisdizionale, a nulla rileva che si tratti di contratto ad avanzato stato di esecuzione, ove non si ravvisino né siano stati prospettati elementi dai quali possa dedursi che sarebbe comunque conforme all'interesse generale e della stazione appaltante garantire la continuità del servizio in corso. Ciò in quanto la prima forma di restaurazione del danno, ove possibile, è quella in forma specifica e, soltanto nei casi di conclamata impossibilità o non rispondenza della stessa all'interesse pubblico, per la complessità dell'appalto o per il prossimo esaurimento della durata, si deve accedere alla minore tutela risarcitoria per equivalente.
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