CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FORMULA

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1 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FORMULA COMMERCIO LA POLIZZA PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE OFFRE IN PIÙ TUTELA LEGALE, PRONTO INTERVENTO ARTIGIANO E SERVIZI DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO POST-SINISTRO

2 Gentile Cliente, grazie per aver scelto formula commercio per tutelare la sua attività commerciale. formula commercio è stata progettata e realizzata per tutelare i locali in cui si svolge la sua attività e tutte le cose ivi contenute, attrezzature e merci, oltre a proteggere il suo patrimonio da richieste di risarcimento avanzate da terzi per danni involontariamente cagionati da Lei o da persone di cui Lei debba rispondere, nello svolgere l attività stessa. Questo fascicolo contiene tutti i dettagli e le norme contrattuali che riguardano la sua polizza e va conservato insieme alla sua scheda di polizza personale, che Lei deve sottoscrivere. Le consigliamo quindi di conservare entrambi i documenti in un luogo sicuro. Se dovesse smarrirli, informi al più presto il suo Agente e provvederemo a sostituirli. All interno di questo fascicolo Lei troverà tutte le possibili tutele che formula commercio può offrirle per proteggere il suo esercizio commerciale. Le tutele che Lei ha effettivamente selezionato all interno delle opzioni proposte sono specificate sulla sua scheda di polizza che contiene, tra l altro, il riferimento specifico all attività esercitata, l ubicazione della stessa, i capitali assicurati. La invitiamo a leggere con attenzione il contratto prima di sottoscriverlo: le agenzie Lloyd Italico sono a sua disposizione per i chiarimenti necessari. Per sua comodità, le consigliamo di annotare il suo numero di polizza e il numero telefonico del suo Agente negli spazi riportati qui sotto. Ricordi che il suo Agente è a sua completa disposizione per ottenere risposta a qualsiasi domanda o dubbio Lei avesse, controllare la scadenza o le tutele previste dalla sua polizza e offrire assistenza nel caso Lei ne avesse bisogno. il suo numero di polizza il suo Agente Lloyd Italico numero telefonico

3 Nota informativa precontrattuale Nota informativa predisposta ai sensi dell art. 123 del Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n. 175, in conformità delle circolari dell ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), in materia. 1) INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA Alleanza Toro S.p.A. (di seguito Società ) è una Società per azioni con sede legale in Italia. La Società è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n ed appartiene al Gruppo Generali, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi. Sede legale: Via Mazzini, Torino (Italia). Sede di Genova: via Fieschi, Genova (Italia) - Tel Indirizzo telematico: info@alleanzatoro.it Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento dell'isvap n dell 11 Giugno Società di Revisione: PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede legale in Via Monte Rosa, Milano (Italia). 2) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Legislazione applicabile Ai sensi dell art. 122 del Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n. 175, la legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. Reclami in merito al contratto o ai sinistri Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Alleanza Toro S.p.A. - Reclami Lloyd Italico - via Mazzini, Torino; telefax: ; reclami.lloyditalico@alleanzatoro.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile. Nell assicurazione della Responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO. 2 formula commercio nota informativa precontrattuale

4 Indice Il nostro impegno per la chiarezza e la trasparenza pag. 4 Norme che regolano l assicurazione in generale " 5 Norme che regolano la sezione 1 - incendio " 7 Norme che regolano la sezione 2 - furto " 16 - Condizioni di operatività della garanzia furto " 19 Norme che regolano la sezione 3 - elettronica " 23 Norme che regolano la sezione 4 - responsabilità civile " 26 Norme che regolano la sezione 5 - tutela legale - Premessa " 33 Norme che regolano la sezione 6 - assistenza " 37 - Istruzioni per la richiesta di assistenza " 40 Cosa fare in caso di sinistro " 41 Norme di liquidazione sinistri - Norme valide per le sezioni 1 - incendio; 2 - furto; 3 - elettronica " 43 - Norme valide per la sezione 5 - tutela legale " 44 Classificazione delle attività - Tabella merceologica Normativa di riferimento " 46 - Codice Civile " 50 - Codice Penale e di Procedura Penale " 55 Dizionario assicurativo " 57 indice formula commercio 3

5 Il nostro impegno per la chiarezza e la trasparenza Noi di Lloyd Italico vogliamo essere il più chiari e trasparenti possibile con i nostri Clienti. Per questo motivo non troverà paragrafi scritti in caratteri piccoli su questo documento. Tuttavia, qualunque tipo di contratto assicurativo contiene inevitabilmente alcuni termini tecnici e legali, che hanno l'obiettivo di evitare fraintendimenti ed equivoci. Sappiamo che non tutti i nostri Clienti possono avere familiarità con alcuni termini tecnici: per questo motivo abbiamo cercato di ridurre al minimo indispensabile il gergo assicurativo e abbiamo elencato nel dizionario assicurativo, in fondo a questo fascicolo, il significato delle espressioni tecniche più comuni. Nel caso in cui Lei non fosse certo del significato di un termine utilizzato in questa polizza, le consigliamo di: - controllare il dizionario assicurativo, che contiene definizioni in linguaggio non tecnico; - se necessario, contattare il suo Agente di fiducia che farà del suo meglio per assisterla. In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle assicurazioni. 4 formula commercio il nostro impegno per la chiarezza e la trasparenza

6 Norme che regolano l assicurazione in generale L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio deve essere pagato all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società ed è interamente dovuto per l'annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art del Codice Civile. Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto proprio e/o di terzi gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'art del Codice Civile. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 1. ASSICURAZIONE PER CONTO PROPRIO E/O DI TERZI 2. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. MODIFICHE DELLA ASSICURAZIONE 3. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato contenute nell'allegata scheda di polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In caso di aggravamento del rischio, il Contraente o l Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art del Codice Civile. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E SUO AGGRAVAMENTO 4. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell'art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Dopo ogni sinistro o caso assicurativo, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ovvero fino al 15 giorno dalla definizione del caso assicurativo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. La facoltà di recesso può essere esercitata dalla Società anche limitatamente alla sola Sezione colpita da sinistro. DIMINUZIONE DEL RISCHIO 5. RECESSO IN CASO DI SINISTRO O CASO ASSICURATIVO 6. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata almeno due mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente. norme che regolano l assicurazione in generale PROROGA DELLA ASSICURAZIONE 7. formula commercio 5

7 8. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali presenti e/o futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato da parte della Società RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ALTRE ASSICURAZIONI COMPETENZA DELL AUTORITÀ GIUDIZIARIA Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il Contraente o l Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, così come previsto dall'art del Codice Civile. Qualora la somma degli indennizzi calcolati secondo ogni contratto autonomamente considerato - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Tutte le eventuali controversie derivanti dal presente contratto, ad eccezione di quelle relative alla valutazione del danno demandate ai periti per l arbitraggio previsto dagli artt. 62 e 63 delle condizioni di polizza, sono demandate all Autorità Giudiziaria ordinaria. 6 formula commercio norme che regolano l assicurazione in generale

8 Norme che regolano la sezione 1 - incendio La Società si obbliga a indennizzare, con i limiti, scoperti e franchigie, eventualmente previsti dall art. 16, i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da: a) Incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio non causati da ordigni esplosivi; b) Caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate nonché da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; c) Urto di veicoli stradali, non appartenenti o in uso al Contraente o all Assicurato o alle persone delle quali deve rispondere, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza; d) Danni conseguenziali La Società indennizza altresì: le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza; i guasti alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l incendio; e inoltre: i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori; i danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; i danni da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento; i danni da colaggio o fuoriuscita di liquidi; purché conseguenti agli eventi di cui alle lettere a), b) e c), che abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste nell'ambito di 20 metri da esse. RISCHI ASSICURATI E LORO SPECIFICHE DELIMITAZIONI 12. La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi alle singole garanzie, i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, di invasione, atti di terrorismo e sabotaggio, atti dolosi compresi quelli vandalici, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) causati con dolo del Contraente o dell Assicurato, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante; d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche; e) inondazioni, alluvioni, allagamenti; f) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale; h) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l assicurazione; i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o norme che regolano la sezione 1 - incendio ESCLUSIONI 13. formula commercio 7

9 14. CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI) distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione; j) alle cose in locazione finanziaria già coperte da apposita assicurazione. Le seguenti condizioni particolari sono prestate con gli eventuali limiti, scoperti e franchigie previsti dall art. 16. A) Interruzione di attività operante se non assicurata la forma a percentuale: la Società in caso di sinistro, che provochi l interruzione totale o parziale dell attività assicurata pagherà un supplemento di indennizzo fino al massimo di e 155 giornaliere per un massimo di 30 giornate lavorative, esclusi i primi 3 giorni. La liquidazione del danno verrà effettuata tenendo conto delle spese straordinarie documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute per il proseguimento dell attività. L indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell attività che sarebbero state comunque sostenute dall Assicurato in assenza di sinistro. B) Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, sfilate di moda: l'assicurazione vale relativamente agli eventi garantiti dall art. 12 lettera a) per le merci, oggetto dell attività descritta in polizza, anche durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e sfilate di moda. L'assicurazione non vale per gioielli ed oggetti preziosi. Agli effetti della presente estensione si precisa che i capitali eventualmente previsti alla partita Ricorso Terzi sono ridotti del 50%. C) Merci c/o terzi: l'assicurazione copre i danni materiali e diretti da incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio anche quando le merci assicurate si trovino presso terzi a cui sono state affidate in custodia per lavorazione, confezionamento e imballaggio. D) Merci trasportate: l'assicurazione vale per i danni materiali e diretti a seguito di incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio, subiti dalle merci assicurate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing, condotti dall Assicurato o da uno degli addetti. Resta inteso che: la garanzia decorre dal momento in cui le merci lasciano il luogo di deposito indicato nel documento di trasporto, prosegue durante l'ordinario corso del viaggio e termina nel momento in cui le merci sono consegnate al destinatario; la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. E) Assicurazione parziale (con deroga del 15% alla regola proporzionale): se dalle stime fatte con le norme dell'articolo 17 risulta che i valori di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro di oltre il 15% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. F) Anticipo sugli indennizzi: a richiesta del Contraente, l'assicurato ha diritto a ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società pari al 50% dell'ammontare presumibile dell'indennizzo a condizione che: il Contraente o l Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall art. 57, Obblighi in caso di sinistro, e che ne faccia esplicita richiesta; non esistano dubbi sulla risarcibilità del danno; l'indennizzo presumibile non sia inferiore a e ; non esistano impedimenti (vincoli, interessi di terzi, ipoteche); siano trascorsi almeno 60 giorni dal verificarsi del sinistro e almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque superare e qualunque sia l'entità del danno stimato. 8 formula commercio norme che regolano la sezione 1 - incendio

10 G) Costo di ricostruzione (Fabbricato/Rischio Locativo): l'assicurazione è prestata al "costo di ricostruzione". Per costo di ricostruzione si intende la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell'area. H) Costo di rimpiazzo (attrezzatura-cose particolari): l'assicurazione è prestata al "costo di rimpiazzo. Per costo di rimpiazzo si intende la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento economico e per qualità. I) Coesistenza-Merci di categoria diversa: il premio dell'assicurazione è convenuto in base alla dichiarazione riportata in scheda di polizza che l attività commerciale esercitata corrisponde a quella descritta. Agli effetti di quanto sopra non si tiene conto dell eventuale esistenza di merci ascrivibili ad altra voce della tabella merceologica di cui all art. 69, purché il valore complessivo di tali merci, se di categoria più grave, non superi il 25% del valore di tutte le merci coesistenti. Resta fermo che, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, di aggravamento o di diminuzione di rischio, restano applicabili le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 delle Norme che regolano l assicurazione in generale. Le seguenti garanzie aggiuntive sono prestate con gli eventuali limiti, scoperti e franchigie previsti dall art. 16. A) Rischio Locativo Se il fabbricato è di proprietà di terzi e l Assicurato ha inteso limitare l assicurazione al solo Rischio Locativo, la Società risponde esclusivamente delle somme che l Assicurato sia tenuto a pagare, nei casi di sua responsabilità a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione da incendio ed altri eventi garantiti in polizza, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all art. 14 lettera E), qualora la somma assicurata alla relativa partita risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza. B) Ricorso Terzi La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute. L'assicurazione è estesa ai danni: 1) derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso; 2) ai veicoli dei dipendenti dell Assicurato e ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi mezzi trasportate. L'assicurazione non comprende i danni: a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l Assicurato non sia una persona fisica, il Legale Rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali rispetto l Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi delle normative di legge vigente, nonché gli Amministratori delle medesime. norme che regolano la sezione 1 - incendio GARANZIE AGGIUNTIVE OPERANTI SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA, ANCHE A PARZIALE DEROGA DELL ART. 13 ESCLUSIONI 15. formula commercio 9

11 L Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. Il Contraente o l Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art del Codice Civile. C) Interruzione di attività - forma percentuale La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'esercizio commerciale dell'impresa assicurata, indennizza le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. La Società in nessun caso sarà tenuta a pagare, per singolo sinistro, somma maggiore del 15% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza che abbia colpito le partite 1 e/o 2. D) Fenomeno elettrico La Società risponde dei danni materiali e diretti a seguito di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti ed alle apparecchiature elettriche nonché loro componenti elettroniche. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto. La Società non risponde dei danni: a) ad apparecchiature elettroniche (assicurabili nell apposita Sezione Elettronica ); b) causati da usura o da carenza di manutenzione; c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione; d) verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; e) dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore; f) dovuti a difetti noti al Contraente o all Assicurato all'atto della stipula della polizza; g) ad elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine. E) Lastre e insegne La Società risponde dei danni materiali e diretti dovuti a cause accidentali, per: a) rottura di lastre piane e curve - fisse nella loro installazione o scorrevoli su guide - di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro; b) rottura di iscrizioni, decorazioni ed insegne poste sia all interno che all esterno dei locali, purché stabilmente ancorate al fabbricato. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto. Sono esclusi i danni: che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano impiego di operai; dovuti a vizio di costruzione o difettosa installazione nonché a rigature, segnature o scheggiature; alle vetrinette esterne; dovuti a precipitazioni ed eventi atmosferici, se non espressamente richiamati in scheda di polizza; da eventi sociopolitici se non espressamente richiamati in scheda di polizza. F) Acqua e liquidi condotti in genere La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere a seguito di rottura accidentale di impianti idri- 10 formula commercio norme che regolano la sezione 1 - incendio

12 ci, igienici e tecnici, esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime. La Società risponde inoltre delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione purché assicurata la partita Fabbricato. La Società non risponde dei danni dovuti a: umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature; gelo; colaggio o accidentale messa in funzione di impianti automatici di estinzione. G) Danni indiretti Onorario periti: in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente a quanto previsto nelle Norme di liquidazione sinistri e la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. Spese ricostruzione cose particolari: la Società indennizza le spese (costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche) sostenute dall Assicurato per il rifacimento di cose particolari distrutte o danneggiate. L'indennizzo sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro. H) Cose all'aperto Relativamente alle sole voci attrezzatura e merci le garanzie sono operanti anche se tali cose si trovano all'aperto, purché nell'ambito dell'esercizio e in area completamente recintata. In particolare, per le attività inerenti la ristorazione-bar, la copertura vale per la sola attrezzatura incluse le strutture anche mobili, quali ad esempio dehors e gazebo, in area adiacente o antistante l esercizio assicurato. I) Eventi sociopolitici La Società risponde: 1. dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; 2. degli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, escluse le insegne - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovino le cose assicurate, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dall art. 16. La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. La Società non risponde dei danni: di inondazione o frana; di rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni; norme che regolano la sezione 1 - incendio formula commercio 11

13 causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno (se non assicurata la partita a questo titolo). L) Merci in refrigerazione La Società indennizza i danni materiali e diretti alle merci refrigerate, causati da: mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti ad eventi garantiti in polizza o ad accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso. La garanzia, ha effetto se la mancata od anormale produzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore. La garanzia comprende i danni conseguenti ad Eventi sociopolitici e Precipitazioni e fenomeni atmosferici - anche a deroga dell esclusione di cui all art. 15 lettera I) - sempreché queste garanzie siano state validamente richiamate in scheda di polizza. M) Precipitazioni e fenomeni atmosferici in genere La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non. La Società non risponde: 1) dei danni da bagnamento verificatisi all'interno dei fabbricati, a meno che non siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza delle precipitazioni e fenomeni atmosferici in genere; 2) dei danni causati, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, da: inondazioni, alluvioni, allagamenti; mareggiate e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; cedimento o franamento del terreno; gelo e sovraccarico di neve; 3) dei danni subiti da: alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e simili installazioni esterne; cose all aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione, a meno che non sia stata richiamata la specifica garanzia in scheda di polizza - restano comunque esclusi i danni verificatisi per effetto di grandine; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non al sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; serramenti, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; 12 formula commercio norme che regolano la sezione 1 - incendio

14 lastre di cemento-amianto o materiali simili e manufatti di materia plastica, per effetto di grandine. N) Grandine su lastre di cemento-amianto-fibrocemento L'assicurazione vale, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 15 lett. M), per i danni materiali e diretti subiti dalle lastre di cemento-amianto o materiali similari e manufatti di materia plastica, per effetto di grandine. O) Sovraccarico di neve L'assicurazione vale, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 15 lett. M), per i danni materiali e diretti alle cose assicurate derivanti da accumulo di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve. La Società non risponde dei danni causati: da valanghe e slavine; da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; ai fabbricati, non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, ed al loro contenuto; ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto e delle pareti in seguito al sovraccarico di neve. P) Assicurazione a "Primo Rischio Relativo" valida per la sola garanzia Contenuto L'assicurazione è prestata senza applicazione di alcuna riduzione proporzionale purché il valore esistente alla partita contenuto non sia superiore a quello dichiarato in polizza; altrimenti - fermo il limite massimo di indennizzo rappresentato dalla somma assicurata - l'ammontare del danno verrà ridotto nella proporzione esistente tra il valore dichiarato e il valore effettivamente esistente fermo quanto previsto dall'art. 14 lett. E). Relativamente alle garanzie sottospecificate si conviene che, ferme le somme assicurate per ciascuna partita riportata in scheda di polizza, in caso di sinistro saranno applicati i seguenti ulteriori limiti di indennizzo, scoperti e franchigie: LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE 16. GARANZIE LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO SCOPERTO FRANCHIGIA E ANNUALITÀ ASSICURATIVA Quadri e oggetti d arte facenti parte dell arredamento Valori: - denaro, carte valori e titoli di credito in genere - bollati e postali (esclusivamente per tabaccherie) - fustelle (esclusivamente per farmacie) Cose all'aperto Fenomeno elettrico e per singolo oggetto La somma assicurata per attrezzature e arredi con il limite di: e e e % 10% - e 260 e 260 norme che regolano la sezione 1 - incendio formula commercio 13

15 GARANZIE LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO SCOPERTO FRANCHIGIA E ANNUALITÀ ASSICURATIVA Acqua e liquidi condotti in genere: - Danni materiali e diretti La somma assicurata per fabbricato e contenuto con il limite di: e % e Spese di ricerca e riparazione del guasto Eventi socio-politici Merci in refrigerazione Precipitazioni e fenomeni atmosferici in genere e % della somma assicurata per ciascuna partita 70% della somma assicurata per ciascuna partita 10% 10% con il minimo di e 250 e 150 e 260 e 260 Grandine su lastre di cemento amianto Lastre e Insegne - lastre di cristallo e/o vetro - Insegne di qualunque tipo e Fino alla concorrenza della somma assicurata con un massimo di e per ciascuna lastra o insegna e 260 lastre e 150 insegne e Onorario periti 2% dell'indennizzo con il massimo di: e Ricostruzione cose particolari Spese di demolizione e sgombero Partecipazione esposizioni, fiere, mostre, sfilate Sovraccarico neve Merci c/o terzi Merci trasportate e % dell'indennizzo 30% della somma assicurata alla voce merci, con il max di e % della somma assicurata per ciascuna partita 10% della somma assicurata per le merci 10% della somma assicurata per le merci con il massimo di e e VALORE DELLE COSE ASSICURATE L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: Fabbricato - Rischio Locativo. Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato (o porzione) assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area. Contenuto attrezzatura: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico e per qualità; merci: il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. 14 formula commercio norme che regolano la sezione 1 - incendio

16 Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'ammontare del danno si determina: a) per il fabbricato o rischio locativo stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; b) per il contenuto attrezzatura - stimando l'importo totale delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate) decurtato del valore ricavabile dai residui; merci - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario; c) per i titoli di credito, per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società rimborserà le spese incontrate con la procedura stabilita dalla legge per l ammortamento stesso e la sostituzione dei titoli sottratti o distrutti. In particolare per gli effetti cambiari rimane stabilito che l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria. Per quanto riguarda: i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento; i titoli per i quali pur essendo ammessa, la procedura di ammortamento non fosse esperibile; i documenti rappresentativi di credito e le carte valore; la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora i titoli sottratti o distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile. DETERMINAZIONE DEL DANNO 18. norme che regolano la sezione 1 - incendio formula commercio 15

17 Norme che regolano la sezione 2 - furto 19. RISCHI ASSICURATI E LORO SPECIFICHE DELIMITAZIONI La Società assicura, sino alla concorrenza delle somme indicate in scheda di polizza alle rispettive partite e con i limiti, scoperti e franchigie eventualmente previsti all art. 26, l indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dall Assicurato in conseguenza della perdita o del danneggiamento del contenuto pertinente all attività commerciale riportata in scheda di polizza, causata da: A. Furto all interno dei locali assicurati, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: a) violandone le difese esterne di protezione e chiusura (inclusi muri, soffitti e pavimenti) mediante: 1) rottura, scasso, sfondamento; 2) grimaldelli o arnesi similari; 3) uso di chiavi false; b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o con impiego di agilità personale, attraverso aperture verso l esterno situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno; c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi; d) con uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso, mediante furto, rapina, estorsione. Tale copertura è operante per 48 ore a partire dal momento in cui l Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi come previsto dai punti a1), a2). B. Rapina o estorsione avvenute all'interno dei locali dell'esercizio, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi. C. Furto commesso dai dipendenti esclusivamente secondo le modalità previste ai punti a) e b), sempre che il dipendente abbia commesso il furto a locali chiusi ed in ore diverse da quelle in cui adempie le sue mansioni. D. Furto con destrezza, limitatamente alle merci, intendendosi per tale il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano vicine al derubato, sia con altrettanta agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente o normalmente vigilante. Tale garanzia è operante a condizione che il furto sia constatato e denunciato entro il giorno successivo a quello di avvenimento. L'assicurazione non vale per: merci c/o terzi di cui all articolo 21 lettera B); merci a esposizioni, fiere, mostre e sfilate di moda di cui all articolo 21 lettera G); merci trasportate di cui all articolo 22 lettera I); cose all'aperto di cui all articolo 22 lettera J). 16 formula commercio norme che regolano la sezione 2 - furto

18 E. Guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati: alle cose assicurate; ai fabbricati contenenti le cose assicurate; agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali. Il furto di fissi ed infissi viene equiparato al guasto. F. Atti vandalici cagionati dai ladri ai locali ed alle cose assicurate, commessi dagli autori del furto o della rapina o estorsione consumati e/o tentati. La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi alle singole garanzie, i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) commessi e/o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell Assicurato, degli Amministratori, del Legale Rappresentante o dei soci a responsabilità illimitata; d) commessi e/o agevolati con dolo o colpa grave: da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; da persone delle quali il Contraente o l Assicurato deve rispondere ad eccezione di quanto disciplinato all art. 19 lettera C; da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; da persone legate al Contraente o all Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3), anche se non coabitanti; e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45 giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valori bollati e postali, fustelle, la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno; f) indiretti, quali: i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso delle cose sottratte o danneggiate o di altri eventuali pregiudizi; g) causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro; h) alle cose in locazione finanziaria, se già coperte da apposita assicurazione. Le seguenti condizioni particolari sono previste con gli eventuali limiti, scoperti e franchigie previsti dall art. 26. A. Vetrinette esterne: l'assicurazione vale per i danni materiali e diretti arrecati da furto della merce contenuta nelle vetrinette esterne ad uso esposizione. È ammesso che le vetrinette siano protette da vetro solo se antisfondamento. B. Merci c/o terzi: l'assicurazione vale anche quando le merci si trovano presso terzi a cui sono state affidate in custodia per lavorazione, confezionamento e imballaggio purché i mezzi di protezione e chiusura siano conformi a quanto previsto dagli artt. 23, 24.A e 24.B, 25. C. Primo rischio assoluto: l'assicurazione è prestata senza applicare alcuna riduzione proporzionale nei casi previsti dall'art del Codice Civile. D. Rapina commessa sui clienti: l'assicurazione vale anche quando la rapina viene commessa sui clienti, compresa la sottrazione di valori e preziosi, avvenuta nei locali dell'esercizio assicurato. E. Spese sanitarie: l'assicurazione rimborsa le spese sanitarie rese necessarie in conseguenza di infortunio dovuto allo scippo o alla rapina in relazione all attività assicurata, subito dall Assicurato, suo familiare o suo dipendente. norme che regolano la sezione 2 - furto ESCLUSIONI 20. CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI) 21. formula commercio 17

19 22. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (VALIDE SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA) F. Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all Assicurato: qualora il furto, la rapina o l'estorsione siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati nella scheda di polizza o nell'area in uso all Assicurato, la Società corrisponderà all'assicurato l 85% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 15% rimanente a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. G. Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, sfilate di moda: l'assicurazione vale, secondo le norme che regolano l Assicurazione Furto art. 19 lett. A comma a), b) e c), per le merci, oggetto dell attività descritta in polizza, anche durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e sfilate di moda. L assicurazione non vale per gioielli ed oggetti preziosi. H. Coesistenza-Merci di categoria diversa: il premio dell'assicurazione è convenuto in base alla dichiarazione riportata in scheda di polizza che l attività commerciale esercitata corrisponde a quella descritta. Agli effetti di quanto sopra non si tiene conto dell eventuale esistenza di merci ascrivibili ad altra voce della tabella merceologica di cui all art. 69, purché il valore complessivo di tali merci, se di categoria più grave, non superi il 25% del valore di tutte le merci coesistenti. Resta fermo che, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, di aggravamento o di diminuzione di rischio, restano applicabili le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 delle Norme che regolano l assicurazione in generale. Le seguenti prestazioni aggiuntive sono prestate con gli eventuali limiti, scoperti e franchigie previsti dall art. 26. I. Merci trasportate: l'assicurazione vale per i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina, delle merci oggetto dell attività dell esercizio commerciale e dallo stesso acquistate, prodotte, riparate e commercializzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall Assicurato o da suoi addetti. Resta inteso che: la garanzia decorre dal momento in cui le merci lasciano il luogo di deposito indicato nel documento di trasporto, prosegue durante l'ordinario corso del viaggio e termina nel momento in cui le merci sono consegnate al destinatario; l'assicurazione vale anche durante eventuali soste intermedie, limitatamente ai periodi dalle ore 6 alle ore 22, purché i veicoli siano lasciati chiusi a chiave, con i vetri completamente alzati con antifurto attivo e inserito; la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. J. Cose all'aperto: relativamente alle sole voci attrezzatura e merci le garanzie sono operanti anche per le cose che si trovano all'aperto, purché nell'ambito dell'esercizio e in area completamente recintata da griglie o reti metalliche alte almeno 1,50 metri e con porte/ cancelli chiusi a chiave. In particolare, per le attività inerenti la ristorazione-bar, la copertura vale per la sola attrezzatura incluse le strutture anche mobili, quali ad esempio dehors e gazebo, in area adiacente o antistante l esercizio assicurato. L'assicurazione non vale per il contenuto delle vetrinette esterne. K. Rapina e furto di valori trasportati (Portavalori): l'assicurazione vale fino a concorrenza dell importo assicurato per i danni materiali e diretti subiti dall Assicurato in conseguenza di danneggiamento, distruzione o perdita dei valori di pertinenza dell esercizio commerciale, durante il trasporto degli stessi, a causa di: furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; 18 formula commercio norme che regolano la sezione 2 - furto

20 furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi; furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; rapina; commessi sulla persona dell Assicurato, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti al trasporto di valori, mentre al di fuori dei locali detengono i valori stessi, durante il trasporto nella tratta abituale percorsa tra esercizio commerciale, abitazione, banche e/o uffici postali o altri fornitori, purché: - avvenuti entro i confini della provincia ove ubicata l'attività assicurata o di provincia ad essa limitrofa; - il portavalori sia di età compresa tra i 18 ed i 70 anni ed esente da minorazioni fisiche che lo rendano inadatto all'effettuazione del trasporto dei valori assicurati. Condizioni di operatività della garanzia furto La garanzia furto all interno dei locali assicurati è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato e non. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato ad un solo piano terreno e la linea di gronda del tetto sia posta a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiosi o particolare agilità personale) il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari o con lucernari protetti da inferriate o in vetrocemento armato totalmente fisso. Qualora in caso di sinistro venga accertato che il fabbricato contenente le cose assicurate non abbia le caratteristiche costruttive sopraindicate e descritte, la Società corrisponderà all Assicurato l 80% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il rimanente 20% a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. L assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: 1) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi mediante: serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza; lucchetti di sicurezza; robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno; 2) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm2. Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopraindicati. Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l indennità verrà determinata ai sensi dell art. 10 delle Norme che regolano l Assicurazione in generale senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall importo così calcolato. norme che regolano la sezione 2 - furto CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 23. MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI (TIPO ANIA 24/A) MIGLIORATIVI DELLO STANDARD 24.A formula commercio 19

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