Oggetto delle comunicazioni 1. Rapporti di lavoro incluse escluse
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1 Settore Servizi alla Persona e alla Comunità Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione - Direzione - Via Finelli 9/A Bologna Tel. (051) Fax (051) PROVINCIA DI BOLOGNA Dott.ssa Patrizia Paganini patrizia.paganini@nts.provincia.bologna.it PG del 01/03/07 fasc /3/ Ai Direttori del Personale delle Amministrazioni in indirizzo Oggetto: Nuove disposizioni per le comunicazioni obbligatorie di assunzione (Legge Finanziaria 2007) ulteriori integrazioni In data 14 febbraio 2007 il Ministero del Lavoro ha emesso la nota 4746, ad integrazione della precedete 440 del 04 gennaio 2007, in tema di adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Il Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione della Provincia di Bologna aveva già provveduto a redigere e diffondere propria documentazione in data 29 dicembre 2006 e 05 gennaio Con la presente si vuole fare il punto su tutte le disposizioni prodotte e sopra esposte. Soggetti obbligati 1. Datori di lavoro privati: qualsiasi persona fisica e giuridica che instauri un rapporto di lavoro indicato dalla normativa. Nel caso di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa, si tratterà del committente; nel caso di contratto di agenzia e rappresentanza, del preponente; nel caso di associazione in partecipazione, dell associante. Nei casi dei tirocini ed altre figure assimilate, ove non si configuri un rapporto di lavoro, si intende il soggetto ospitante. 2. Enti pubblici economici: si tratta di enti che operano nel campo della produzione di beni e di servizi con attività prettamente economica. In tali casi, il rapporto di lavoro è di natura privatistica e per tali Enti valgono le regole dei datori di lavoro privato. 3. Pubbliche Amministrazioni: sono tutte quelle indicate dall art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 (tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.)
2 Oggetto delle comunicazioni 1. Rapporti di lavoro a. Rapporto di lavoro subordinato. L obbligo di comunicazione riguarda tutte le forme di lavoro dipendente. In esse sono ricomprese il rapporto di lavoro nautico e aeronautico, il rapporto di lavoro sportivo, il rapporto di lavoro dei dirigenti, il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. L obbligo non sussiste, però, per quelle categorie di pubblico impiego il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge e non da fonte contrattuale (magistrati, avvocati dello Stato, personale militare e delle forze di polizia, personale della carriera diplomatica e prefettizia, professori e ricercatori universitari, ecc.) b. Lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa anche nella modalità a progetto. In relazione alla finalità della novella normativa, occorre tener presente in tali casi gli elementi caratterizzanti le tipologie di lavoro cosiddetto parasubordinato e in particolar modo il coordinamento della prestazione, che consiste nel collegamento funzionale dell attività del lavoratore con la struttura del committente/datore. Sono, pertanto, incluse nell obbligo di comunicazione le seguenti tipologie: i. Contratto di lavoro a progetto ii. Contratto di agenzia e rappresentanza commerciale iii. iv. Collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche amministrazioni Collaborazione occasionale (cd. Mini co.co.co.), nella quale mancando la continuità sussiste, però, il coordinamento con il committente v. Prestazione sportiva se svolta in forma di co.co.co vi. Prestazioni rientranti nel mondo dello spettacolo per cui vige l obbligo di assicurazione ENPALS. Sono, invece, escluse dall obbligo di comunicazione i seguenti rapporti: vii. Esercizio di professione intellettuale per cui è necessaria l iscrizione in appositi albi viii. Nomine dei componenti di organi di amministrazione e controllo di società ix. Partecipazione a collegi e commissioni x. Prestazioni di lavoro accessorio previste all art. 70 D.Lgs. 276/03 xi. Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ex art. 74 D.Lgs. 276/03 e D.L. 269/03 convertito in L. 326/03 (Nel primo caso si tratta di prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado, in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, senza corresponsione di compensi, in attività agricole. Nel secondo caso, invece, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni, con imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali; aventi carattere di aiuto senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa). c. Socio lavoratore di cooperativa. Le società cooperative sono tenute a comunicare ai servizi competenti i rapporti di lavoro instaurati, sia nella forma subordinata che le collaborazioni. d. Associazione in partecipazione. Ad esclusione dei lavoratori iscritti ad albi professionali, gli obblighi in esame riguardano quei rapporti caratterizzati dall apporto di lavoro
3 e. Da ultimo, come criterio generale, è totalmente escluso l ambito del volontariato, del lavoro autonomo, sia occasionale che professionale, e ogni forma imprenditoriale (lavoratori agricoli autonomi, familiari che collaborano nell azienda di famiglia, agenti o rappresentanti di commercio costituiti in società o in autonoma struttura imprenditoriale). 2. Tirocini ed altre esperienze L obbligo di comunicazione viene esteso anche ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata, previsti dall art. 18 della Legge 196/97 e dal Regolamento di attuazione (DM n. 142/98) nonché dalle leggi regionali in materia di occupazione e mercato del lavoro. La nota ministeriale del 14 febbraio 07 chiarisce, in tale ambito, alcune delle problematiche sorte in precedenza, disponendo che l obbligo di comunicazione sia da escludere per i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentatori, per realizzare momenti di alternanza studio-lavoro. Questo purché sussistano le seguenti condizioni: Promozione da parte di università e istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici; di istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale; di centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la regione o la provincia; Destinatari: studenti universitari, di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso; Svolgimento all interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione. Sussiste, invece, obbligo di comunicazione per i tirocini promossi dai centri per l impiego e da altri soggetti operanti nel campo delle politiche del lavoro, che abbiano la finalità di favorire l inserimento lavorativo, a favore di soggetti: - inoccupati - disoccupati - svantaggiati - disabili. Le altre esperienze lavorative assimilate riportate nella nota ministeriale sono: - borse lavoro - lavori socialmente utili - borse post dottorato di ricerca. Sono escluse dall obbligo di comunicazione preventiva le esperienze di pratica professionale, comunicate ai rispettivi ordini, e finalizzati a futura attività libero professionale. Da ultimo, il Ministero consente al soggetto promotore di effettuare la comunicazione obbligatoria in vece del soggetto ospitante, fermo restando che l obbligo continua a rimanere in capo all ospitante. Termine per le comunicazioni Si ribadisce che il termine per l invio della comunicazione di assunzione scade alle ore 24:00 del giorno precedente l inizio del rapporto di lavoro, intendendo per quest ultimo la data da cui decorre l obbligo della prestazione lavorativa e della remunerazione. Si ricorda che se l ultimo giorno utile per la comunicazione cade in un giorno festivo, non vale la regola della proroga automatica al giorno successivo. In tali casi la comunicazione può esser fatta in un giorno precedente non festivo o nello stesso giorno festivo con strumenti che ne
4 attestino la data certa di trasmissione (consegna diretta allo sportello del servizio competente, raccomandata a/r, fax procedura informatica di validazione temporale) Vengono confermate le due ipotesi derogatorie: - assunzione d urgenza per esigenze produttive: il giorno antecedente si invierà la comunicazione sintetica provvisoria, entro i cinque giorni successivi quella completa. In tali casi, il datore può non disporre di tutti i dati, non essendo quindi nelle condizioni di effettuare una comunicazione completa, ma non può rinviare l assunzione. - assunzione per cause di forza maggiore: vista la natura imprevedibile di tale evenienza, il datore di lavoro può comunicare l assunzione, senza l obbligo di una preventiva comunicazione, il primo giorno utile successivo e comunque non oltre il quinto giorno. È il caso delle supplenze temporanee al personale docente e al personale amministrativo tecnico ausiliario negli istituti scolastici. Destinatari delle comunicazioni La comunicazione deve essere inviata al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, indicata nel contratto individuale. Vi sono però alcuni casi particolari: - edilizia: la comunicazione andrà inviata al servizio competente del luogo dove è fissata l apertura del cantiere e non occorre comunicare eventuali spostamenti del cantiere. - Gente di mare: presso gli uffici di collocamento della gente di mare territorialmente competenti in base al luogo ove si verifica l imbarco. - Agricoli: presso la circoscrizione del fondo o a discrezione del datore di lavoro qualora il fondo insista su più circoscrizioni. - Rapporti di lavoro autonomi o svolti su più sedi: si tiene a riferimento la sede presso il quale si realizza il coordinamento anche temporale della prestazione lavorativa (art. 62, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 276/03). Contenuti della comunicazioni Oltre ai dati anagrafici indicati nei modelli (C/ASS), si ricorda che tra i dati da comunicare obbligatoriamente ci sono quelli riguardanti il trattamento economico. Normalmente è sufficiente l indicazione del CCNL applicato dal datore di lavoro e il relativo inquadramento nel livello retributivo spettante in base alla qualifica professionale attribuita. Se nessun CCNL è applicato, il datore di lavoro è tenuto a comunicare l importo della retribuzione lorda giornaliera pattuita. Nell ipotesi di lavoro autonomo (o più precisamente parasubordinato, inteso nelle forme coordinate e continuative, anche nella modalità a progetto), dovrà indicare, invece, il corrispettivo lordo complessivo concordato tra le parti. La data di cessazione è da indicare, ovviamente, nei casi di contratti a termine. Se tale data è incerta occorre indicare comunque una data presunta di cessazione. La comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro va effettuata solo nel caso di lavoro a tempo indeterminato o nel caso di risoluzione anticipata del contratto a termine. In questo caso, il termine per l invio scade il quinto giorno dalla cessazione. La comunicazione relativa alle trasformazioni/proroghe del rapporto di lavoro va effettuata nei casi di: a) trasformazione da tirocinio a lavoro subordinato b) proroga del termine c) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato d) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno e) trasformazione da apprendistato a tempo indeterminato
5 f) trasformazione da CFL a tempo indeterminato g) trasferimento del lavoratore h) distacco del lavoratore i) modifica della ragione sociale del datore di lavoro j) trasferimento d azienda o ramo di essa k) trasformazione del contratto di inserimento. Si ricorda che nel caso di trasformazione da tirocinio a lavoro subordinato, affinché si parli di trasformazione è necessario che l assunzione avvenga prima della scadenza del tirocinio o alla scadenza senza soluzione di continuità. Si ricorda, inoltre, che la comunicazione di trasformazione/proroga del rapporto di lavoro sarà obbligatoria, a stretto rigore giuridico, solo dopo l entrata in vigore del decreto interministeriale che istituirà il modello unificato. Comunicazione unica Fino all emanazione del Decreto Interministeriale, dovranno ancora essere effettuate con le modalità precedenti: - la comunicazione all INAIL nonché all IPSEMA per i lavoratori marittimi - la comunicazione all INPS da parte dei datori di lavorato agricoli - la comunicazione allo Sportello Unico della Prefettura dell assunzione e della cessazione dei rapporti con i cittadini extra comunitari. È stato abrogato l obbligo di comunicazione entro 48 ore alla Questura da parte del datore che assume un cittadino extra comunitario alle proprie dipendenze. Si ricorda inoltre che presso l Amministrazione Provinciale di Bologna è in uso già da tempo un sistema per l invio in forma telematica delle comunicazioni obbligatorie, denominato SARE, che può venire messo a disposizione a quanti ne faranno richiesta. A tale proposito si sottolinea che l utilizzo da parte dei datori di lavoro pubblici e privati dei sistemi informatici messi a disposizione dai servizi competenti sarà reso obbligatorio dall entrata in vigore di un apposito decreto ministeriale, così come previsto dall art della Legge Finanziaria. In fase di prima applicazione, sono state impartite istruzioni ai Centri per l Impiego provinciali riguardo alla possibilità di accettare tali comunicazioni anche al di fuori della regolare modulistica prevista (modello C/Ass, scaricabile dal sito ma con l indicazione obbligatoria di tutte le informazioni richieste e con la possibilità di verifica di una data certa di trasmissione. saluti Si resta naturalmente a disposizione per ulteriori informazioni e si porgono i più cordiali Bologna, lì 01/03/2007 La Dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione Dott.ssa Patrizia Paganini
6 Referenti per il sistema SARE: - Natali tel. 051/ Martignani tel. 051/ Informazioni sulla normativa: - Ufficio consulenza giuridico-amministrativa sul lavoro Ursino tel. 051/ Marchetti tel. 051/ Call Center tel Elenco Centri per l impiego: 1) CENTRO PER L IMPIEGO DI BOLOGNA Via Todaro, 8/a Bologna Tel ) CENTRO PER L IMPIEGO DI IMOLA Tel. 0542/ Via Boccaccio, Imola (Bo) 3) CENTRO PER L IMPIEGO DI MINERBIO Tel. 051/ Via Europa, Minerbio (Bo) 4) CENTRO PER L IMPIEGO DI PORRETTA TERME Tel. 0534/22095 Via Marconi, Porretta Terme (Bo) 5) CENTRO PER L IMPIEGO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO Tel. 051/ Via Modena, 66/b San Giovanni in Persiceto (Bo) 6) CENTRO PER L IMPIEGO DI SAN LAZZARO DI SAVENA Tel. 051/ Via Emilia, San Lazzaro di Savena (Bo) 7) CENTRO PER L IMPIEGO DI ZOLA PREDOSA Tel. 051/ Via Braschi, Zola Predosa (Bo)
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