Coordinamento Provinciale FLP di REGGIO CALABRIA
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- Ferdinando Venturi
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1 Coordinamento Provinciale FLP di REGGIO CALABRIA Cap V.le Pio XI, seconda trav. privata, 6 Tel cell Fax sito internet: antonino.sergi@ .it ASSENZE PER MALATTIE La presente guida vuole essere un ausilio per fare il punto su alcuni aspetti relativi alle assenze per malattie, con un esposizione sintetica e di facile consultazione. A tal fine si limitano i riferimenti normativi richiamando, per gli approfondimenti, i rispettivi CCNL e tutte le disposizioni legislative vigenti, oltre alle circolari applicative MINISTERI: Art. 21 Ccnl come integrato dal C. integrativo al Ccnl e al Ccnl AGENZIE FISCALI: Art. 49 CCNL 28/5/2004, art. 16 CCNL 10/4/2008 e art. 6 CCNL 8/6/2006. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 MESI (c.d. periodo di comporto) con il seguente trattamento economico: INTERA RETRIBUZIONE per i primi 9 mesi 90% per i successivi 3 mesi - 50% per i successivi 6 mesi In caso di infortunio (o malattia derivante da causa di servizio),il trattamento economico intero spetta per 36 mesi e indipendentemente dalla durata della singola assenza (che può essere anche inferiore a 15 giorni). Come si computa il periodo di comporto: Si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei TRE ANNI PRECEDENTI la data di inizio dell episodio morboso in corso. Criteri e modalità di computo delle assenze: Il dipendente ammalato fino al venerdì, che produca nuovo certificato di malattia il lunedì, si PRESUME malato anche il sabato e la domenica.
2 Le verifiche da effettuare: - Se i giorni di malattia rientrano nei 18 mesi; - Se sussiste la decurtazione economica superando i 9 mesi. PROCEDURA: Si parte dalla data che precede l inizio dell evento morboso in corso risalendo indietro di tre anni (Esempio: ultima malattia dal 20/09/2014, per 20 giorni, si verificano a ritroso gli ultimi tre anni dal 19/09/2014 fino al 19/09/2011). SI CONSIDERANO I GIORNI DI ASSENZA PER: Infermità dipendente da causa di servizio. Intera retribuzione comprensiva del salario accessorio; Ricovero ospedaliero, in day hospital, in day suegery; Per tali giornate e per quelli di convalescenza spetta l intera retribuzione. Visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici effettuati in regime di malattia. (Circ. 2/14 Dip. Funzione Pubblica). SI ESCLUDONI I GIORNI DI ASSENZA PER: Terapia salvavita. Intera retribuzione con esclusione del salario accessorio; Cure termali per mutilati o invalidi di guerra o invalidi per servizio la cui infermità sia ascrivibile alla categoria dalla prima alla quinta della tab. A) di cui al D.Lgs 834/81. Intera retribuzione con esclusione del salario accessorio. Progetti di recupero o terapeutici per i dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche o per portatori di handicap (anche non grave); retribuzione come per le malattie; Congedo per cure agli invalidi. Essendo di recente istituzione: Art. 7, D.lgs 119/2011, si riporta l intero articolato: Art. 7 - Congedo per cure per gli invalidi 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. 2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta. 3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza puo' essere prodotta anche attestazione cumulativa.
3 4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n Dal sopra riportato articolo si pone l attenzione: - Rientrano nella fattispecie tutte quelle prestazioni terapeutiche che, diverse da mere somministrazioni di farmaci o accertamenti semplici sia pure finalizzati a cure (qual, ad es. esami ematologici e similari), richiedano l intervento di struttura sanitaria specializzata o di personale sanitario che somministri la cura; - I 30 giorni comprendono anche i giorni festivi se ricadenti in un periodo continuativo; - Segue il regime economico della malattia (intera retribuzione per i primi 9 mesi; 90% per i successivi 3 mesi; 50% i rimanenti 6 mesi), con decurtazione dell indennità di amministrazione per i primi 10 giorni, se il certificato medico è pari o superiori a 15 giorni, per l intero periodo se il certificato è da 1 a 14 giorni. Infortunio sul lavoro certificato dall INAIL; conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. Intera retribuzione con esclusione del salario accessorio. Malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione con esclusione del salario accessorio per tutto il periodo di conservazione del posto (18 mesi + altri 18). A questo punto si aggiungono i giorni relativi all ultimo certificato, nel nostro esempio, 20 il risultato è la c.d. SOMMA ECONOMICA che permette l individuazione sia del limite dei 18 mesi che di quello economico. INCIDENZA DELLE ASSENZE PER MALATTIA SULL INDENNITÀ D AMMINISTRAZIONE È necessario, a questo punto, chiarire che: A) L indennità di amministrazione deve essere decurtata limitatamente ai primi 10 giorni del periodo di assenza pari o superiori a 15 giorni; B) Decurtata per l intero periodo (da 1 a 14 giorni) come risulta dal certificato medico o da più certificati consecutivi, ancorché relativi a differenti patologie. In entrambi i casi NON è DECURTABILE se conseguenza di: Ricovero ospedaliero, in day hospital, in day suegery e successiva convalescenza post ricovero, intendendosi quest ultima comprensiva della convalescenza domiciliare purché prescritta dalla struttura ospedaliera che ha effettuato il ricovero o dal medico di famiglia; RICOVERO DOMICILIARE, certificato dall ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero, (istituto introdotto
4 dal comma 2 dell art. 16 del CCNL 10/4/2008 Agenzie Fiscali; dall art. 28, comma 5 del CCNL del 14/9/2007 Ministeri) Terapie salvavita; Infortunio sul lavoro riconosciuti dall INAIL; Infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio. SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO, 18 MESI NEL TRIENNIO: Al dipendente può essere concesso, in casi particolarmente gravi e previa sua espressa richiesta, un ulteriore periodo di 18 mesi SENZA RETRIBUZIONE e con INTERRUZIONE dell anzianità di servizio a tutti gli effetti, salvo il caso di assenza per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio (retribuzione per intero, anche per questo secondo periodo, senza interruzione dell anzianità di servizio e delle ferie). COMPITI DELL AMMINISTRAZIONE: Avvisa il dipendente che sta per concludersi il primo periodo di 18 mesi e alla scadenza verrà invitato a visita medica al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psicofisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro; Invita il dipendente che volesse avvalersi degli ulteriori 18 mesi a produrre la relativa istanza entro e non oltre 15 giorni debitamente documentata. L istanza con la relativa documentazione sarà trasmessa alla Commissione Medica, la quale può dichiarare il lavoratore: - INIDONEO AL SERVIZIO IN MODO ASSOLUTO E PERMANENTE; in questo caso si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro, previa comunicazione al dipendente entro 30 giorni dal ricevimento del verbale della C.M., salva la corresponsione dell indennità sostitutiva di preavviso. Si riporta l Art. 8, DPR 171/11, Risoluzione per inidoneità permanente 1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all'articolo 1 comma 1, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l' indennità sostitutiva del preavviso. - Che NON SUSSSISTONO CAUSE DI ASSOLUTA E PERMANENTE INIDONEITÀ, in questo caso, se richiesto, si può procedere alla concessione di ulteriori 18 mesi; Il dipendente può chiedere l interruzione e il rientro in servizio anticipatamente, previa visita di idoneità presso la Commissione Medica. - Nel caso di inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente, il trattamento giuridico e economico è disciplinato dai primi quattro commi dell art. 7, DPR 171/11, che per la loro l importanza, si riportano:
5 Art. 7 - Trattamento giuridico ed economico 1. Nel caso di inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l'amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione. 2. Nel caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti, l'amministrazione può adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l'esito dell'accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nell'area contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione. 3. Se non sono disponibili nella dotazione organica posti corrispondenti ad un profilo di professionalità adeguata in base alle risultanze dell'accertamento medico, l'amministrazione colloca il dipendente in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. 4. Se il dipendente è adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'area ed alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico. FASCE DI REPERIBILITÀ: Obbligo di reperibilità dalle ore 9.00 alle ore e dalle ore alle ore di tutti i giorni non lavorativi anche festivi. Soggetti esclusi dall obbligo del rispetto delle fasce orarie: - patologie gravi, quali quelle oncologiche che richiedono terapie salvavita; - infortuni sul lavoro; - malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; - stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. LE ASSENZE ALLE VISITE FISCALI PER MALATTIA Per assenza deve intendersi non solo l'allontanamento fisico dall'abitazione ma anche il rifiuto di sottoporsi a visita o il non permettere la visita stessa con un comportamento negligente. In generale sono da ritenersi casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo per: mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono. non aver sentito il campanello durante il riposo o per altri motivi. malfunzionamento del citofono o del campanello. mancata o incompleta comunicazione del domicilio o del luogo di reperibilità. espletamento di incombenze facilmente effettuabili in orari diversi. Motivi giustificativi dell'assenza. È prevista la non applicabilità della sanzione nei casi in cui l'assenza risulti dovuta ai seguenti giustificati motivi: "cause di forza maggiore, concomitanza di visite, prestazioni ed accertamenti specialistici anche presso un medico scelto dal lavoratore e lontano dalla propria abitazione, sempreché il lavoratore dimostri che non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità; nel caso di situazione che abbia reso imprescindibile e indifferibile la presenza personale dell'ammalato altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti il suo nucleo familiare". Per quanto concerne la seconda previsione di cause giustificative dell'assenza è opportuno
6 premettere che il concetto di "nucleo familiare", espresso nella circostanza, ha un significato più sociale che giuridico o anagrafico. Pertanto, sono da considerare compresi in esso non solo i familiari che risultino a carico o, comunque, conviventi, ma anche gli altri c.d. "stretti congiunti", quali gli ascendenti, i discendenti, i fratelli o le sorelle. Per esempio è legittimo considerare giustificato motivo di assenza non solo lo stato di necessità o di forza maggiore, bensì anche una seria e valida ragione socialmente apprezzabile, afferma la Cassazione (6 aprile 2006 n. 8012): l onere della dimostrazione di questa ragione grava sempre sul lavoratore dipendente. Assenza ingiustificata alla visita fiscale. È prevista una specifica sanzione economica a carico del dipendente, ferma restando la possibilità di applicare sanzioni disciplinari in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento. Sanzione economica: decadimento del diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo. Sanzione disciplinare: dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione. NON SI PROCEDE ALLA VISITA FISCALE NEI SEGUENTI CASI: Patologie gravi che richiedono terapia salvavita (sono ricomprese non solo le assenze per l'effettuazione della terapia, ma anche quelle derivanti da infermità con nesso causale con la terapia stessa es. postumi della terapia); Infortunio sul lavoro, se riconosciuto con determinazione dell'inail; Malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, se almeno riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio; Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità "riconosciuta". La patologia invalidante deve essere riconosciuta da un giudizio medico legale emesso secondo le normative vigenti (non è richiesto alcun grado minimo di invalidità) e il certificato medico deve contenere in maniera esplicita il nesso causale tra invalidità riconosciuta e malattia in atto che ha determinato la prognosi clinica; Qualora il dipendente sia ricoverato presso un ospedale, o si rechi al pronto soccorso, o a seguito di un infortunio, o a seguito di un ricovero ospedaliero, qualora il periodo di riposo o di convalescenza sia stato ordinato dall'ospedale stesso (e non, successivamente, dal medico curante: in questo caso non risulta nessun legame ufficiale con il periodo di ricovero o con il precedente infortunio). Nei confronti dei dipendenti per i quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato: la visita fiscale non può essere richiesta per due volte per lo stesso evento morboso. (Decreto 18 dicembre 2009, n. 206, c. 2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. - Corte di cassazione sez. lav. 19 gennaio 1999, n Pres. Sommella - Est. Miani Canevari - PM. Buonajuto-)
7 Ogni prolungamento della malattia può invece prevedere una successiva visita medica di controllo. CURE TERMALI In base alle vigenti disposizioni, di norma, le prestazioni termali devono essere effettuate nell ambito del periodo feriale spettante a ciascun lavoratore. Tuttavia è possibile fruire, in via eccezionale, anche al di fuori delle ferie: esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell'unità sanitaria locale un tempestivo trattamento termale, come previsto dall art. 16, c. V, L. 30/12/91, n TRATTAMENTO ECONOMICO: ricorrendo le suddette condizioni i giorni per le cure termali saranno assoggettati al trattamento giuridico ed economico delle assenze per malattia, con le conseguenti decurtazioni economiche per i primi 10 giorni e saranno conteggiate nel periodo di comporto. PROCEDURA: per assentarsi per cure termali fuori delle ferie il dipendente ha l onere di: - Presentare il certificato redatto da un medico specialista dell ASL (non è sufficiente quello del medico di base) provvisto di idonea motivazione circa l effettività delle esigenze terapeutiche rispetto ad affezioni per la cui risoluzione sia giudicato determinante un tempestivo trattamento termale (pertanto non può essere in funzione meramente preventiva), III c., art. 13, D.L. 463/83, ccm L. 638/83; - Iniziare la terapia entro 30 giorni dalla richiesta del medico specialista, art. 1, c. VIII, D.L. 25/11/89, conv. L. 8/90); - Effettuare il ciclo termale per un periodo non superiore a 15 giorni, IV c., art. 13, D.L. 463/83, ccm L. 638/83; - Rispettare, tra il periodo di cure termali ed eventuali ferie, un intervallo di almeno 15 giorni, V c., art. 13, D.L. 463/83, ccm L. 638/83; - Presentare al rientro in servizio l attestato di effettuazione delle predette cure rilasciato dalla struttura termale, con indicazioni anche in ordine agli orari. In materia, si richiama anche l Orientamento Applicativo, RAL521del 05/06/11, emesso dall ARAN. A completamento si allega l utile tavola sinottica predisposta dalla Direzione Regionale della Liguria, Ufficio Risorse Umane, che, eccezion fatta per i riferimenti contrattuali, è valida anche per il Comparto Ministeri. IL COORD. TERRITORIALE Antonino Sergi
A) Previsione generica comune a tutte le assenze per malattia (art. 21 CCNL del 21/2/1995 + art. 6 CCNL del 16/5/2001):
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