beneficiario per cui si ritiene che la somma posta in liquidazione con il presente provvedimento costituisce credito certo, esigibile e liquidabile
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1 8605 beneficiario per cui si ritiene che la somma posta in liquidazione con il presente provvedimento costituisce credito certo, esigibile e liquidabile DETERMINA 1. di approvare, ai sensi dell art. 8 - comma 5 - della l.r.11 febbraio 1999 n. 10, il progetto denominato Ragazzi in città 2 presentato dal Comune di SAN SEVERO, relativo alla prima annualità del secondo piano triennale dell ambito territoriale della provincia di Foggia; 2. di impegnare la somma di Euro ,01 in favore del Comune di SAN SEVERO con onere gravante sul cap del bilancio fondi statali a destinazione vincolata residui di stanziamento 2001; 3. di liquidare e contestualmente pagare al comune di SAN SEVERO la somma di Euro ,01, al netto della compartecipazione del Comune per euro ,99, nell ambito delle risorse assegnate alla Regione Puglia ai sensi della legge 28 agosto 1997 n. 285 e nei limiti della quota attribuita all ambito territoriale della provincia di Foggia con deliberazione di Giunta Regionale n. 1876/2001, a discarico dell impegno assunto con il presente provvedimento; 4. di autorizzare il Settore Ragioneria all emissione del conseguente mandato di pagamento; 5. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione 11 dicembre 2001 n. 1876, la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; 6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è consentito il ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all Ufficio II.PP.A.B. - Assistenza alla persona del Settore. Il presente atto, redatto in duplice esemplare, è composto di 3 pagine e diventa esecutivo con l apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria. Di Carlo DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SET- TORE SERVIZI SOCIALI 18 giugno 2004, n. 183 Legge regionale 4 maggio 1999, n art Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2001, n come rettificata con D.G.R. n. 657 del Approvazione dei progetti dei Comuni per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n art. 39, co. 2, lettere 1 bis) ed 1 ter) di sostegno delle persone con handicap grave. - Approvazione graduatoria anno Provincia di Taranto. IL DIRIGENTE DEL SETTORE Il giorno 18 giugno 2004, in Bari, nella sede del Settore: -visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 4, 2 comma; -vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5; - richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28 luglio 1998, n. 3261; - richiamata la deliberazione della Giunta Regionale del 28 gennaio 2003, n. 11 di nomina del Dirigente del Settore Servizi Sociali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del 28 gennaio 2003, n. 10; - richiamate le disposizioni di cui all atto dirigenziale n del 03/03/2003 in materia di attribuzione dei procedimenti amministrativi;
2 8606 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del viste le risultanze del procedimento amministrativo concernente l approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento presentati per l anno 2002 dai Comuni della Provincia di Taranto ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale dell 11 dicembre 2001, n come rettificata con D.G.R. n. 657 del ; - valutata e condivisa la proposta del Dirigente dell Ufficio II.PP.A.B. - Assistenza alla Persona, responsabile del procedimento amministrativo a livello centrale, di approvare la predetta graduatoria formulata in conformità ai criteri e alle modalità di accesso ai contributi approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione 11 dicembre 2001, n come rettificata con D.G.R. n. 657 del ; - richiamato l art. 13 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 che dispone: a) i finanziamenti statali a destinazione vincolata di cui al cap sono finalizzati al sostegno delle persone con handicap grave, in attuazione delle misure previste dall art. 39, comma 2, lettere 1 bis) ed 1 ter) della legge 5 febbraio 1992, n b) La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità di erogazione dei fondi assegnati ai sensi dell art. 3, comma 1, della legge 21 maggio 1998, n. 162 ; - considerato che la Giunta regionale con la richiamata deliberazione 1871/01 ha, fra l altro, stabilito i seguenti criteri e modalità di erogazione dei fondi annualmente assegnati alla Regione ai sensi dell art. 3, comma 1 della Legge 21 maggio 1998, n. 162, per il sostegno alle persone con handicap grave: A - Le risorse statali assegnate alla Regione ai sensi dell art. 3 comma 1 della legge n. 162/1998 sono ripartite su base provinciale in ragione del numero dei portatori di handicap grave residenti nei Comuni, accertati dalle Aziende USL competenti per territorio, ovvero, in mancanza, in ragione della popolazione residente; B - I progetti ammissibili al finanziamento C - sono classificati secondo graduatorie provinciali annuali tenendo conto, nell ambito dell ordine di priorità degli interventi di cui al successivo punto C, del reddito familiare del soggetto destinatario dell intervento e del concorso comunale alle spese di realizzazione dell iniziativa. A tal fine il reddito familiare è calcolato detraendo dall ammontare lordo imponibile di tutti i componenti il nucleo familiare, la somma di L per ogni familiare a carico - per le famiglie con due o più portatori di handicap grave il reddito è calcolato al 50%; Tenuto conto delle intervenute disposizioni di cui all art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del relativo regolamento di attuazione che destinano specifici finanziamenti agli interventi per la realizzazione di nuove strutture destinate al mantenimento e all assistenza di soggetti con handicap grave privi di familiari, l intero fondo di cui all art. 3, comma 1 della legge n. 162 del 1998 è utilizzato per finanziare progetti annuali che i Comuni devono presentare alla Regione per la realizzazione di interventi a favore delle persone con handicap grave, secondo il seguente ordine prioritario: 1) interventi di sostegno a persone con handicap di particolare gravità, di cui all art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, e alle loro famiglie, come prestazioni integrative di altri interventi realizzati o in corso di realizzazione, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all art. 9 della legge n. 104/92 e all art. 12, comma 2, lett. f, della legge regionale 18 marzo 1997 n. 10; 2) Interventi di aiuto finalizzati a garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali alla vita, non superabili mediante ausili tecnici, gestiti in forma
3 8607 indiretta, anche mediante piani personalizzati; 3) Rimborso parziale di spese dì assistenza documentate e sostenute dal portatore handicap grave nell ambito di programmi previamente concordati con il Comune. Il Comune titolare del progetto finanziato assicura costante vigilanza e controllo delle prestazioni erogate e sulla loro efficacia. I progetti, approvati con deliberazione della Giunta municipale, devono contenere: a) il programma degli interventi da realizzare; b) il piano di spesa analitico distinto per ciascun intervento; c) l indicazione del concorso comunale alle spese per la realizzazione delle iniziative; d) la certificazione sanitaria attestante la situazione di particolare gravità, di cui all art. 3, comma 3 della legge 104/92, di ciascun soggetto destinatario dell intervento; e) relazione contenente la descrizione degli altri interventi socio-assistenziali in atto e delle condizioni socio economiche del destinatario dell intervento, con indicazione dell ammontare complessivo del reddito familiare. La ripartizione delle risorse, le graduatorie provinciali annuali ed i progetti comunali sono approvati e finanziati dalla Regione, in relazione alle disponibilità di ciascun esercizio finanziario, con atto del dirigente del Settore Servizi Sociali ; - preso atto che il presente provvedimento non comporta gli adempimenti contabili di cui agli artt della L.R. n. 28/2001 trattandosi di approvazione della graduatoria provinciale dei progetti da finanziare con successive determinazioni ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2001, n DETERMINA 1) di approvare la graduatoria dei progetti dei Comuni della provincia di Taranto per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 39, comma 2, lettere 1 bis) ed 1 ter) di sostegno delle persone con handicap grave formulata secondo l ordine prioritario stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2001, n come rettificata con deliberazione n. 657 del distinta per interventi di cui alla lettera C punti della medesima deliberazione, di cui al tabulato A allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 2) di riservarsi di provvedere al finanziamento dei progetti con successivi atti compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio; 3) di dare atto che i progetti ritenuti totalmente non ammissibili sono elencati a margine del predetto allegato con l indicazione della motivazione di esclusione; 4) di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione 11 dicembre 2001, n. 1871, la pubblicazione del presente provvedimento nel bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all Ufficio II.PP.A.B. - Assistenza alla Persona. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il presente provvedimento, si compone di n. 08 pagine, compreso gli allegati, è immediatamente esecutivo. Di Carlo
4 8608 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del
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6 8610 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del
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8 8612 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SET- TORE SERVIZI SOCIALI 18 giugno 2004, n. 184 Legge regionale 4 maggio 1999, n art Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2001, n come rettificata con D.G.R. n. 657 del Approvazione dei progetti dei Comuni per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n art. 39, co. 2, lettere 1 bis) ed 1 ter) di sostegno delle persone con handicap grave. - Approvazione graduatoria anno Provincia di Lecce. IL DIRIGENTE DEL SETTORE Il giorno 18 giugno 2004 in Bari, nella sede del Settore: -visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 4, 2 comma; -vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5; - richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28 luglio 1998, n. 3261; - richiamata la deliberazione della Giunta Regionale del 28 gennaio 2003, n. 11 di nomina del Dirigente del Settore Servizi Sociali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del 28 gennaio 2003, n. 10; - richiamate le disposizioni di cui all atto dirigenziale n del 03/03/2003 in materia di attribuzione dei procedimenti amministrativi; - viste le risultanze del procedimento amministrativo concernente l approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento presentati per l anno 2002 dai Comuni della Provincia di Lecce ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale dell 11 dicembre 2001, n come rettificata con D.G.R. n. 657 del ; - valutata e condivisa la proposta del Dirigente dell Ufficio II.PP.A.B. - Assistenza alla Persona, responsabile del procedimento amministrativo a livello centrale, di approvare la predetta graduatoria formulata in conformità ai criteri e alle modalità di accesso ai contributi approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione 11 dicembre 2001, n come rettificata con D.G.R. n. 657 del ; - richiamato l art. 13 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 che dispone: a) i finanziamenti statali a destinazione vincolata di cui al cap sono finalizzati al sostegno delle persone con handicap grave, in attuazione delle misure previste dall art. 39, comma 2, lettere 1 bis) ed 1 ter) della legge 5 febbraio 1992, n b) La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità di erogazione dei fondi assegnati ai sensi dell art. 3, comma 1, della legge 21 maggio 1998, n. 162 ; - considerato che la Giunta regionale con la richiamata deliberazione 1871/01 ha, fra l altro, stabilito i seguenti criteri e modalità di erogazione dei fondi annualmente assegnati alla Regione ai sensi dell art. 3, comma i della Legge 21 maggio 1998, n. 162, per il sostegno alle persone con handicap grave: A - Le risorse statali assegnate alla Regione ai sensi dell art. 3 comma 1 della legge n. 162/1998 sono ripartite su base provinciale in ragione del numero dei portatori di handicap grave residenti nei Comuni, accertati dalle Aziende USL competenti per territorio, ovvero, in mancanza, in ragione della popolazione residente; B - I progetti ammissibili al o sono classificati secondo graduatorie provinciali annuali tenendo conto, nell ambito dell ordine di priorità degli interventi di cui al successivo punto C, del reddito familiare del soggetto destinatario dell intervento e del concorso comunale alle spese di realizzazione dell iniziativa. A tal fine il reddito familiare è calcolato detraendo dall ammontare lordo imponibile di tutti i componenti il nucleo
9 8613 C - familiare, la somma di per ogni familiare a carico - per le famiglie con due o più portatori di handicap grave il reddito è calcolato al 50%; Tenuto conto delle intervenute disposizioni di cui all art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del relativo regolamento di attuazione che destinano specifici finanziamenti agli interventi per la realizzazione di nuove strutture destinate al mantenimento e all assistenza, di soggetti con handicap grave privi di familiari, l intero fondo di cui all art. 3, comma 1 della legge n. 162 del 1998 è utilizzato per finanziare progetti annuali che i Comuni devono presentare alla Regione per la realizzazione di interventi a favore delle persone con handicap grave, secondo il seguente ordine prioritario: 1) interventi di sostegno a persone con handicap di particolare gravità, di cui all art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, e alle loro famiglie, come prestazioni integrative di altri interventi realizzati o in corso di realizzazione, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all art. 9 della legge n. 104/92 e all art. 12, comma 2, lett. f, della legge regionale 18 marzo 1997 n. 10; 2) interventi di aiuto finalizzati a garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali alla vita, non superabili mediante ausili tecnici, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizza i; 3) Rimborso parziale di spese di assistenza documentate e sostenute dal portatore handicap grave nell ambito di programmi previamente concordati con H Comune. Il Comune titolare del progetto finanziato assicura costante vigilanza e controllo delle prestazioni erogate e sulla loro efficacia. I progetti, approvati con deliberazione della Giunta municipale, devono contenere: a) il programma degli interventi da realizzare; b) il piano di spesa analitico distinto per ciascun intervento; c) l indicazione del concorso comunale alle spese per la realizzazione delle iniziative; d) la certificazione sanitaria attestante la situazione di particolare gravità, di cui all art. 3, comma 3 della legge 104/92, di ciascun soggetto destinatario dell intervento; e) relazione contenente la descrizione degli altri interventi socio-assistenziali in atto e delle condizioni socio economiche del destinatario dell intervento, con indicazione dell ammontare complessivo del reddito familiare. La ripartizione delle risorse, le graduatorie provinciali annuali ed i progetti comunali sono approvati e finanziati dalla Regione, in relazione alle disponibilità di ciascun esercizio finanziario, con atto del dirigente del Settore Servizi Sociali ; - preso atto che il presente provvedimento non comporta gli adempimenti contabili di cui agli artt della L.R. n. 28/2001 trattandosi di approvazione della graduatoria provinciale dei progetti da finanziare con successive determinazioni ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2001, n DETERMINA 1) di approvare la graduatoria dei progetti dei Comuni della provincia di Lecce per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 39, comma 2, lettere 1 bis) ed 1 ter) di sostegno delle persone con handicap grave formulata secondo l ordine prioritario stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2001, n come rettificata con deliberazione n. 657 del distinta per interventi di cui alla lettera C punti della medesima deliberazione, di cui al tabulato A allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
10 8614 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del ) di riservarsi di provvedere al finanziamento dei progetti con successivi atti compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio; 3) di dare atto che i progetti ritenuti totalmente non ammissibili sono elencati a margine del predetto allegato con l indicazione della motivazione di esclusione; 4) di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione 11 dicembre 2001, n. 1871, la pubblicazione del presente provvedimento nel bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all Ufficio II.PP.A.B. - Assistenza alla Persona. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il presente provvedimento, si compone di n. 19 pagine, compreso gli allegati, è immediatamente esecutivo. Di Carlo
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