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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALTANO TRIBUNALE DI NOVARA La Dr.ssa Maria Gabriella Mariani, in funzione di Giudice del Lavoro. pronunziato la seguente ne a causa iscritta al n. SENTENZA ^ i ì'ssè:q 725l200s Ruolo Generale contmver sia in materia,./t_\,. i...t, w - llr,e_v.

2 'l { I CONCLUSIONI DEL RESTSTENTE: come da memoria di costituzione depositata ín data 9t1112OOS. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ':: Con ricorso al Tribunale di Novara in funzione di Giudice del Lavoro depositato in data 2.1 luglio 2005 iricorrenti esponevano: - di essere tutti dipenden* ì servizio presso la sede iscritti per la previdenza integratival relatjvo Fondo oestito - che con effetto dat 1i10l1999 I'art. 64 comma 2 delta legge j44/1ggg ha soppresso il fondo di previdenza integrativo, disponendo la contesruate cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per finanziamento del fondo; - che agli iscritti al fondo soppresso viene riconosciuto dal comma 3 det cit. art. il diritto all'importo del trattamento pensionjstico integrativo in rrase all'anzianità contrjbutiva maturata alla data del 1/10/1999j - che il comma 5 dell'art. 64 stabilisce, a decorrere dal.l/.to/1999, un contributo di solidarietà pari al 2yo,,sulle prestazioni integraùve dell'assicurazione generale obbliganr@ erogate o maturate presso I fondl,; - che il contributo di solidarietà è st"to 1.,-.applicato anche ai dipendenti ancora in servizio; in particolare, è stato calcolato su[a prestaztone pensionistica,,virtuale,,, cioè non ancora erogata ma gta quantificata sulla base delle anzianità contributive cristallizzate alla data oer , ai sensidel menzionato comma 3; - cne rn questo modo, il contributo di solidarietà ha inciso sulla retribuzjone

3 dei dipendenti ancora in servjzio, e ciò sarebbe in contrasto con la leftera della legge, in particolare con il comma 5 art. cit. che limiterebbe tale contribuzione ai soli dipendenti in quiescenza che già percepiscono effettivamente il trattamento pensionistico integrativo. Tutto ciò premesso, i ricorenti convenivano in giudizio l'lnall affinché, previa dichiarazione di non essere tenuti al pagamento del contributo di solidarietà dèl 2o/o di cui all'art.64 comma S legge , jntervenisse condanna dell'lnall alla restituzione delle somme indebitamente trattenure a tale titolo dalla retribuzione. In subordine eccepivano la incostituzionalità dell'art. 64 comma 5 legge.144l1ggg per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione. Awerso tale atto si costituiva in giudizio l,lnall contestando I'assunto attoreo e chiedendo la reiezione della domanqa. All'udienza in data 15 gennaio 2008, esaurita la discussione, Ia causa veniva decisa come da separato dispositivo di cui veniva data immediata lettura MOTIVI DELLA DECISIONE La questione essenziale da risolvere preliminarmente ai fini di una corre[a definizione della controversia è di natura interpretativa: si tratta di attribuire il giusto significato alle espressioni utilizzate dal legislatore nell'art. 64 comma 5 della legge , che, come già sottolineato, stabilisce che ilcontributo di solidarietà di cui è causa andrà applicato,'sulle prestazionintegrative dell'assicurazione generate obbtigatoria erogate o maturate presso I fondl'. In particolare, il nodo interpretativo da sciogliere si gioca tutto sulla duprrce

4 alternativa tra "erogate o maturate" prevista dalìa norma ciîata. Al riguardo, appare condivisibile la soluzione ermeneutica proposta da parte resistente secondo cui la disgiuntiva "o" non può che fare riferimento a due diverse situazioni, entrambe prese in consìderazione dal legislatore. ln tal senso depongono diverse argomentazioni. lnnanzitutto, ai sensi del comma 3 dell'art. 64 legge , "ín favore degli lscíft (n.d.r., ai fondi integrativi soppressi) è riconosciuto il dirifto all'impotlo del traftamento pensíonistico integrativo calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondí che restano a tal fine confermate... e delle anzianità contributive maturate alla data del 1'ottobre 1999': ln ottemperanz a tale disposto normativo, l'lnall ha proweduto a redigere un apposito prospetto di calcolo in cui vengono appunto quantificate le prestazioni integrative a cui hanno diritto idipendenti in base alle anzianità contributive maturate fino al 30/09/1999 (doc.1 parte res.). ll trattamento pensionistico in questione è altresì reversibile ai superstiti. Da quanto esposto, risulta che idipendenti INAIL ancora in servizio hanno acquisito un vero e proprio diritto al trattamenîo pensionistico integrativo, e non una mera asoettativa o diritto "virtuale", come sostenuto dai ricorrenti. La cessazione dal servizio va qualificata t"r, condicio iuris pet la "ot" matedal erogazione della pensione integrativa, e non quale coelemento essenziale per la nascita del diritto a pensione. Quest' ultimo, come ()$servato, è già stato riconosciuto dal comma 3 deli'art.64; per tornare alle $Ípressioni utilizzate dal legislatore, è già stato mafurafo.

5 ln aodlicazione dell'art.12 disp. leg. gen, secondo cui "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal signiflcato proprio delle parole secondo la connessione di esse"' si deve pensare che il legislatore, facendo riferimento alle prestazioni "erogate o maturate" abbia inteso contemplare disgiuntamente dle situazione diverse: quella delle prestazioni integrative già in corso di erogazione' e quella del diritto a pensione maturato ma non ancora esigibile' ln secondo luogo, va fatta applicazione dì un altro canone ermeneutico' anch'esso previsto dall'art 12 disp. leg gen unitamente a quello letterale: Ia ricostruzione dell'intenzione del legislatore si vuole, in sostanza' che il significato fatto palese dalla interpretazìone letterale collimi con la voluntas /egls effettiva. Nella ricostruzione di tale volontà effettiva, assumono rilievo diversi parametri. In primo luogo, la ricerca della raúio della norma' Nel caso di specie, va evidenziata la finalità dell'intervento legislativo in esame: la soppressione dei Fondi pensione risponde all'esigenza dr un alleggerimento del carico finanziario degli lstituti erogatori' in un'ottica di risanamento della finanza pubblica. ll comma 4 delì'art 64 stabilisce che "g/i oneri relativí aitraftamenti pensionistici ditettí ed ai superstiti in essere' e agll impofti di pensione calcolati aí sensi del comma 3' restano a carico del bilancío dei tispettivi Enti (.. )" Ola, proprio al fine di ridurre tali oneri lo stesso articolo prevede, al successivo comma 5, che "a decorrere dalla medesima data... è appticato un contributo di sotidarietà pari al 2 per cento

6 calcolato sulle prestazioni integrative dell'assicurazione ge nerate obbligatoria erogate o maturate presso ifondi" lî' altre parole' il previsto contributo dì solidarietà risponde all'esigenza di uno sgravio degli oneri che ancora gravano sul bilancio degli Enti A riprova di ciò, appare pértinente il richiamo fatto da parte resistente' alla "scheda di lettura" del servìzio studi del Senato e della Camera dei Deputati (doc.1 note aut.) dove si legge che la previsione del contributo di solidarietà "è intesa ad evitare i disavanzi di bilancìo ( ) che deriverebbero dalla soooressionedellacontrìbuzionerelativaaifondi";eaidocumentìdelle commissioni parlamentari in sede referente (doc 2 note aut ) da cuì si trae che i dubbi relativì all'art. 64 in esame riguardassero "la scelta di assoggettare i dipendenti al contributo di solidarietà ( ) non soltanto per rl periodo di servizio ancora da svolgere, ma anche per il periodo successivo al collocamento in quiescenza"; in sostanza, in sede di lavori parlamentari si dava per certo I'obbligo per i dipendenti in servizio di pagare il contributo di solidarietà, mentre il dubbio riguardava ìdipendenîi in quiescenza ln altri termini, ilavori parlamentarì confermano I'interpretazione proposta dall' INAIL, ed evidenziano come ìa stessa sia in linea con le finalità avute di miradailegìslatore.infatti'ne,otticadiuna eggerimentodeg ioneridì bilancio, appare equo assoggettare al contributo di solidarietà altresì i dipendenti ancora in servizio che abbiano soltanto maturato il diritto al trattamento pensionistico e in propozione allo stesso' e che attraverso tale (:ontrìbuzionesiassicuranoiifuturogodimentode apensioneintegrativa'

7 Non è condivisibile, invece, I'argomentazione sostenuta dal Tribunale dì Roma nella sentenza 15646/2002 prodotta da parte ricorrente secondo cui ìl riferimento nell'art. 64 comma 5 alle prestazioni "maturate" si spiegherebbe con riferimento aì divieti di cumulo tra redditi da lavoro e pensioni, anche integrative, previsti dalla legge. Si dice, in sostanza, che se la pensione integraîiva subisse delle decurtazioni dovute al divieto di cumulo, il prelievo del contributo dì solidarietà sulìa pensione proseguirebbe invariato: a tale eventualità avrebbe inteso riferirsil legislatore nell'usare Iespresslone "prestazioni inîegrative mafurate". lnnanzitutto, una tale interpretazione non appare atmonizzarci con le finaliîà della legge come sopra evidenziate e un richiamo a tale opzione ermeneutica appare, invero, una forzatura rispetto alle più lineari soluzioni sopra esposte; inoltre, essa può dirsi superata dalla legge che ha esteso in larga misura il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro dipendente od autonomo, comprendendo altresì, secondo I'interpretazione che appare preferibile, anche i trattamenti pensionistici integrativi. lnfatti, i limiti posti alta libera cumulabilità dall'aft-44 legge riguardano le "pensioni di anzianítà a carico dell'assicurazí,gne generale obbligatoría e delle forme sostitutive, esc/uslve ed esoneratíve della medesima". Vengono' quindi, lasciate fuori le forme pensionistiche integrative. Venendo. infine. alla sollevata questione di incostituzionalità, questa deve considerarsi manifestamente infondata. I ricorrenti lamentano un contrasto tra l'art.64 comma 5legge e gli

8 -! I artt. 3 e 53 della Costituzione. Essi affermano' In sottan:l' ohl reddito da lavoro già soggetto all'lrpef, gli stessi si trovorobbafs glll$,aú da una duplice imposìzione, a differenza di altri lavoratori con reddlio analoqp, esoressione della medesima capacità contributiva. Ciò determinerebbe una disparità di trattamento e una violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art 53 Cost. Inoltre, non avendo il legislatore limitato Ia trattenuta alle sole pensioni che superino un certo importo, tale da garantire comunque ìl soddisfacimento delle esigenze di vita del lavoratore, ne risulterebbe altresi violato I'art. 38 Cost. che al comma 2 garantìsce ai lavoratori "mezzi adeguali alle loro esìgenze di vita". Sotto il profìlo del prjncipio di uguaglianza, ancor prima della considerazione della natura previdenziale del contributo di solidarietà che impedisce la confìgurazione di un doppio fibuto, giova sottolineare che nessuna disparità di trattamento può verificarsi a fronte di situazioni diverse: ìnfatti, idipendenti pubblici titolari di una pensione integrativa si trovano in una situazione giustappunto differente rispetto ai dipendenti pubblici tìtolari della sola pensione obbligatoria: evidentemente, i primi si trovano in una situazione di privilegio avendo diritto ad un trattamento pensionistico maggiore di quello erogato dalla soìa AGO, il che giustifica ì'ìmposizione di un onere maggiore Si tratta, dunque, di una diversìtà ditrattamento pienamente giustificata dal a non omogeneità delle situazioni e per questo ìncensurabile sotto il profìlo del principio di uguaglianza e di ragionevolezza. Quanto all'asserito contraslo con I'art.38 Cost.' va notato anche in questo

9 caso che si è di fronte a situazioni ben diverse: itrattamenti pensionistici obbligatori sono per natura destinatial soddisfacimento dei bisogni essenziali dei lavoratori e proprio per non elidere questa fondamentale funzione il Iegislatore ha previsto dei limiti quantitativi e temporali alla contribuzione di solidarietà; viceversa, itrattamenti pensionistici integrativi hanno natura aggiuntiva e complementar e sono destinati a crpare una situazione di privilegio nei confronti dei loro fruitori; ciò giustifica la decisione del legislatore di gravare con il contributo di solidarietà indistintamente senza alcuna limitazione tutti idipendenti titolari di un trattamento pensionistico integrativo. Anzi, una tale scelta sembra conforme ad un altro principio costituzionale, il dovere di solidarietà previsto dall'art.2 Cost., in quanto, come già sostenuto da altri Tribunali nelle sentenze prodotte da parte resistente,,'appare ragionevole la previsione di un contributo tsso e cosfanfe a carico dei destinatari di forme di previdenza integrative, in ragione de a necessita di contemperare la tutela dei trattamenti previdenziali con le concrete e contingenti disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi neceasari a far fronte ai relativi impegni di spesa, secondo i principi sotidaristici enunciati dall'art.2 Cost.' Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Le difficoltà interpretative e i contrastanti orientamenti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese di causa. P.Q.M.

10 ll Giudice del Lavoro, vislo I'art.429 cod. civ., definitivamenîe pronunciando con sent nza psr lsggg prowisoriamèntesecutiva: Respìnge il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese digiudizio. Novara, 15 gennaio ]I- CANCELL!E ll Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Gabriella Mariani ó*",.1 lr-t-u.- Sentenza redatta dall'uditore giudlziario dott.ssa Simona Gambacorta' l f,llr.t.!ta defositata 1;1 1:rncellenia ir eì tji:l,t,:î08 nèposi'.eta e Pubblica l: il u i íiiil,:::il,r a^uarr r'r{u au Mèrié C{ne16 rfvart,h.a,"on an,,-,[r, Cn u,rià ;bìnit,ilevari n

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