FABBRICAZIONE IN OFFICINA

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1 CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA E MONTAGGIO Rev. aprile 2012

2 INDICE 1. CONDIZIONI GENERALI 1.0 DEFINIZIONI 1.1 OBBLIGHI DEL FORNITORE 1.2 LEGISLAZIONE ANTIMAFIA E DISCIPLINA SUBAPPALTI 1.3 LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E GESTIONE AMBIENTALE NEL SITO 1.4 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 1.5 INFORMAZIONI FORNITE DA ENEL 1.6 CONFLITTI DI INTERESSE 1.7 CODICE ETICO 1.8 CLAUSOLA CONTRO LA CORRUZIONE 1.9 ASSICURAZIONI 1.10 PRETESE DI TERZI 1.11 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE 1.12 VARIAZIONI AL PROGETTO ED ALLA FORNITURA 1.13 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI ED ALTRE FORME DI ASSOCIAZIONE D'IMPRESE 1.14 PROGRAMMAZIONE TEMPORALE E CONTROLLO ESPLETAMENTO FORNITURA 1.15 CEDIBILITÀ DEI CREDITI (FACTORING) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 2. PROGETTAZIONE 3. SUBCOMMESSE 3.0 GENERALITÀ 3.1 SUBAPPALTI 3.2 SUBFORNITURE 3.3 RESPONSABILITÀ 4. FABBRICAZIONE IN OFFICINA 4.0 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 4.1 PIANI E PROGRAMMI DI OFFICINA 4.2 SORVEGLIANZA 4.3 APPRONTAMENTO IN OFFICINA 5. TRASPORTO AL CANTIERE 5.0 GENERALITÀ 5.1 APPRONTAMENTO AL TRASPORTO 5.2 TRASPORTO 5.3 DEPOSITO IN MAGAZZINO 5.4 SCARICO IN CANTIERE/CENTRALE 6. ATTIVITÀ DI CANTIERE 6.0 GENERALITÀ 6.1 PIANI E PROGRAMMI DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE 6.2 MONTAGGIO APPRONTAMENTO AL PRIMO AVVIAMENTO 6.3 PROVE DI FUNZIONAMENTO COLLAUDO 7. PROGRAMMA CRONOLOGICO Pag. 2 di 39

3 7.1 ESECUZIONE DEL LAVORO IN PARTITE 7.2 TERMINI CONTRATTUALI 7.3 SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI 7.4 CAUSE DI FORZA MAGGIORE 7.5 DIVIETO AL FORNITORE DI SOSPENDERE O RALLENTARE I LAVORI 8. GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E GESTIONE AMBIENTALE NEL CANTIERE 9. PREZZI CONTRATTUALI E CONTABILIZZAZIONE 9.1 PREZZI CONTRATTUALI 9.2 CONTABILIZZAZIONE 10. GARANZIE 10.1 GARANZIE SULLE PRESTAZIONI 10.2 GARANZIE SUL MACCHINARIO 11. PENALI 11.1 PENALI PER RITARDO 11.2 PENALI PER MANCATO CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI GARANTITE 11.3 AMMONTARE MASSIMO DELLE PENALI 11.4 PENALI COME UNICO RIMEDIO 12. SOSPENSIONI 12.1 SOSPENSIONE DISCREZIONALE 12.2 SOSPENSIONE DEI LAVORI 13. SCIOGLIMENTO DELL'ORDINE 13.1 RECESSO UNILATERALE 13.2 RECESSO PER FALLIMENTO DEL FORNITORE 13.3 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO 14. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE 14.1 DANNI INDIRETTI O CONSEQUENZIALI 14.2 MASSIMA RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE 15. CONTROVERSIE 15.1 RISERVE Pag. 3 di 39

4 1. CONDIZIONI GENERALI 1.0 DEFINIZIONI Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire: ENEL (nel seguito denominato anche Committente ): società del Gruppo Enel che sottoscrive il Contratto di fornitura FORNITORE: la persona fisica o giuridica aggiudicataria del Contratto di fornitura e che, con il perfezionamento del suddetto Contratto, si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto del Contratto, secondo le condizioni, modalità e termini ivi previsti CONTRATTO DI FORNITURA 1 (nel seguito denominato anche Contratto o Ordine ): l'accordo scritto tra Enel ed il Fornitore per l'esecuzione della fornitura, redatto sotto forma di corrispondenza commerciale, comprendente, di norma, i seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante ed essenziale: Lettera d'ordine: documento, sottoscritto da procuratore Enel munito dei necessari poteri, in cui sono precisati, tra l'altro, l'oggetto, le condizioni ed i termini del contratto di fornitura; Lettera di Accettazione: documento sottoscritto dal legale rappresentante del Fornitore con il quale lo stesso accetta il contratto di fornitura integralmente ed incondizionatamente; Elenco Prezzi e relative Norme di Misurazione e Contabilizzazione (ove previsto): documento che contiene, a fronte dei singoli beni/prestazioni oggetto della fornitura, i relativi corrispettivi (prezzi) e le norme di misurazione e contabilizzazione delle quantità a cui deve essere applicato il relativo prezzo di elenco; Documenti relativi alla Sicurezza: documenti contenenti le informazioni, regole e prescrizioni in materia di sicurezza applicabili al contratto di fornitura. Condizioni Particolari o Condizioni Particolari di Fornitura e Montaggio: documento, nel seguito denominato Condizioni Particolari, contenente le condizioni specifiche del sito e/o della commessa che regolano il contratto di fornitura; Condizioni Generali di Fornitura e Montaggio (nel seguito denominate anche CGFM ): il presente documento contenente le condizioni generali che regolano il contratto di fornitura; Specifiche Tecniche: documenti contenenti le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico relative alla fornitura oggetto del Contratto. Nel caso di non conformità o divergenza tra i suddetti documenti costituenti il contratto di fornitura, il contenuto di ognuno di essi ha valore prevalente su quello dei successivi secondo l Ordine nel quale i documenti stessi sono stati sopra elencati. 1 Operativamente il Contratto di fornitura potrà assumere denominazioni diverse, a seconda della tipologia contrattuale prescelta ( Accordo Quadro, Contratto Aperto, Contratto Chiuso, ecc.) Pag. 4 di 39

5 I documenti sopra indicati possono essere modificati esclusivamente mediante espresso accordo scritto tra le parti Impianti di cantiere Tutti gli impianti, macchinari, attrezzature, mezzi d'opera, anche speciali, di qualsiasi tipo e natura, richiesti per l'esecuzione e la manutenzione di quanto oggetto della fornitura fino all'ultimo verbale di Termine di Ultimazione Opere provvisionali Tutte le opere accessorie, anche speciali, di qualsiasi tipo e natura, richieste per consentire l'esecuzione e la manutenzione di quanto oggetto della fornitura fino all'ultimo verbale di Termine di Ultimazione Piano di Controllo Qualità PCQ Il Piano di Controllo Qualità (PCQ) è il documento che precisa, in forma organica e correlata alle sequenze di fabbricazione o costruzione di un prodotto, la estensione delle attività di ispezione e prova previste, richiamandone le modalità esecutive. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto indicato nelle Condizioni Particolari e/o nelle Specifiche Tecniche. 1.1 OBBLIGHI DEL FORNITORE Con l accettazione del Contratto, il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto stesso (allegati inclusi) e si impegna a garantire ad Enel che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche disponibili, a regola d'arte e avvalendosi di personale qualificato e idoneo all espletamento delle attività di cui al Contratto stesso. Il Fornitore si obbliga inoltre a: - eseguire la fornitura nel completo rispetto del Contratto e di tutte le disposizioni di legge applicabili, regolamenti, norme anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti in ciascun momento della sua esecuzione, assumendo a proprio carico tutti i relativi obblighi ed oneri; - ultimare la fornitura garantendo che la stessa sia conforme a tutte le disposizioni di legge e normative anche tecniche applicabili e vigenti all'atto della sua consegna definitiva; - eseguire la fornitura senza interferire o recare intralci o interruzioni allo svolgimento dell attività lavorativa di Enel e/o di terzi in atto negli edifici e/o immobili di pertinenza di Enel stessa; - dare immediata comunicazione ad Enel di ogni circostanza che in qualunque modo interferisca o possa interferire con l esecuzione della fornitura oggetto del Contratto; - adottare, nell'esecuzione della fornitura, ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati ad Enel e/o a terzi, ivi compresi Pag. 5 di 39

6 quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell esecuzione del Contratto (ad esempio, subappaltatori); - manlevare e comunque tenere indenne Enel da qualsiasi responsabilità, da ogni onere che ne dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi, in qualunque modo connesse con l esecuzione del Contratto; - curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per l'esecuzione del Contratto, ad eccezione di quelli che sono eventualmente previsti a carico di Enel nella documentazione contrattuale e di quelli che la legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura del Committente, per i quali, comunque, il Fornitore deve fornire, se richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione; - avvalersi di personale regolarmente assunto, a corrispondere ai propri dipendenti tutti i trattamenti retributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e contributivi, previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro applicabili; - comunicare tempestivamente ad Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari; - rispettare integralmente tutte le applicabili disposizioni dei legge vigenti in materia di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori; - indicare, nelle bolle di consegna del materiale trasportato nei cantieri, il numero di targa degli automezzi adibiti al trasporto ed il nominativo del proprietario degli automezzi stessi; - fornire a tutto il personale impiegato nell esecuzione delle attività in cantiere oggetto del Contratto il tesserino di riconoscimento che deve riportare il nome del Fornitore/Appaltatore, la data di assunzione del lavoratore e, in caso di subappalto, anche gli estremi dell autorizzazione al subappalto stesso; nel caso di lavoratori autonomi, il tesserino dovrà contenere anche l indicazione del Committente. L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore ai fini dell esecuzione della fornitura oggetto del Contratto è solo indicativa e non esaustiva: conseguentemente, non vale in alcun modo a limitare la responsabilità del Fornitore stesso in caso di inesatta esecuzione della fornitura oggetto del Contratto. Resta fermo, pertanto, che il fornitore assume su di sé gli ulteriori obblighi ed oneri non indicati nei documenti contrattuali, ma necessari ai fini dell esecuzione della fornitura o, comunque, opportuni per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni assunte, anche qualora relative ad eventuali subappalti/subforniture e prestazioni di terzi. 1.2 LEGISLAZIONE ANTIMAFIA E DISCIPLINA SUBAPPALTI Il Fornitore, nell esecuzione del Contratto, deve espletare, ove previsto, tutti gli adempimenti che le leggi in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso prevedono a suo carico. Ove non diversamente stabilito nella Lettera d Ordine o nelle Condizioni Particolari, il subappalto è ammesso nel rispetto della legislazione vigente in materia (a seconda Pag. 6 di 39

7 dei casi, in Italia e/o nel paese nel quale l impianto viene realizzato) e nei limiti ivi previsti. Eventuali inadempienze del Fornitore e/o di suoi subfornitori agli obblighi posti a loro carico costituiranno causa di risoluzione del Contratto. Si precisa inoltre che l eventuale affidamento a terzi dell esecuzione di parte delle forniture/attività oggetto del Contratto non esclude né limita gli obblighi e gli oneri assunti dal Fornitore. Il Fornitore, infatti, è responsabile nei confronti di Enel dell esatta esecuzione di tutte le forniture/attività oggetto del Contratto, nonché del risarcimento dei danni a chiunque cagionati anche in occasione dell esecuzione di parte delle suddette forniture/attività ad opera di terzi incaricati dal Fornitore stesso. In caso di inesatta esecuzione delle forniture/attività oggetto del Contratto, anche per fatto imputabile al subappaltatore o, comunque, al soggetto incaricato dal Fornitore e/o di mancato risarcimento del danno a chiunque cagionato (dal Fornitore, subappaltatore o soggetto dal Fornitore comunque incaricato ai fini dell esecuzione delle forniture/attività oggetto del Contratto), Enel ha facoltà di risolvere il Contratto. 1.3 LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E GESTIONE AMBIENTALE NEL SITO Per quanto concerne leggi e normative applicabili in materia di sicurezza sul lavoro e gestione ambientale nel sito, si rimanda a quanto indicato nelle Condizioni Particolari. 1.4 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI Qualsiasi comunicazione tra Enel ed il Fornitore concernente il Contratto si intende validamente eseguita solo se effettuata per iscritto al domicilio legale o speciale delle parti, quale risulta dal Contratto. In caso di variazione del domicilio legale, il Fornitore ha l'onere di informare Enel per iscritto. In mancanza di tale informazione, le comunicazioni si intenderanno regolarmente trasmesse se inviate all indirizzo indicato nel Contratto. Il Fornitore ha inoltre l obbligo di comunicare tempestivamente ad Enel qualsiasi modifica dei propri dati anagrafici (quali, ad esempio: Partita IVA, indirizzo, denominazione aziendale, ecc.) o variazioni dell assetto proprietario/societario. La mancata comunicazione di tali dati potrà comportare la sospensione dei pagamenti delle fatture riportanti i dati non aggiornati. A partire dal primo termine di Inizio Montaggio, Enel ed il Fornitore effettueranno qualsiasi comunicazione inerente le attività di montaggio presso i rispettivi uffici di cantiere/centrale indicati dalle parti ed eletti a tutti gli effetti del Contratto, domicilio speciale. Tali comunicazioni hanno luogo a mezzo di ordini di servizio o note impresa apposti sul giornale dei lavori. Nel caso in cui il Fornitore non presenti per iscritto le sue osservazioni entro dieci giorni dalla ricezione delle comunicazioni, ovvero dalla firma del giornale dei lavori, le predette comunicazioni si considerano integralmente accettate ed il Fornitore medesimo decade dal diritto di avanzare riserve. Pag. 7 di 39

8 Sulle osservazioni eventualmente presentate dal Fornitore, Enel deve comunicare le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla data della loro ricezione. In caso contrario, le osservazioni del Fornitore si intendono integralmente accettate. Le comunicazioni verso Enel concernenti il Contratto dovranno riportare, ben visibili ed integralmente, i seguenti riferimenti: - nelle risposte a comunicazioni Enel, dovranno essere chiaramente indicati il riferimento, il numero di protocollo e/o progressivo e la data delle comunicazioni Enel a cui si riferiscono; - la corrispondenza dovrà tassativamente riportare nell oggetto le seguenti informazioni: nome dell impianto, numero ed oggetto dell Ordine, argomento della comunicazione. 1.5 INFORMAZIONI FORNITE DA ENEL Enel si impegna a fornire tutti i dati necessari all esecuzione della fornitura e delle connesse attività oggetto del Contratto. Qualora i dati forniti da Enel risultassero insufficienti od incompleti, Il Fornitore si impegna a richiedere comunque in tempo utile eventuali dati mancanti, in modo che in nessun caso possa essere opposta ad Enel la mancanza di tempestive informazioni. 1.6 CONFLITTI DI INTERESSE Nell esecuzione del Contratto, il Fornitore si obbliga ad avere esclusivo riguardo agli interessi di Enel garantendo che non sussistono situazioni che possano dar luogo all insorgere di qualsivoglia conflitto d interessi in relazione all attività da eseguire. Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l insorgere di conflitti di interesse. Qualora si determinasse una qualunque situazione idonea a generare un qualunque conflitto di interessi ferma restando la facoltà di Enel di risolvere il Contratto il Fornitore si impegna a darne prontamente comunicazione scritta ad Enel e ad attenersi alle ragionevoli istruzioni di quest ultima, che saranno dettate previa consultazione e valutazione delle esigenze motivatamente rappresentate dal Fornitore. 1.7 CODICE ETICO Il Gruppo Enel nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione e nel Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (consultabili presso l indirizzo sezione Azienda"). Enel auspica che i suoi fornitori si riferiscano a principi equivalenti nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti. Il Fornitore dichiara di prendere atto degli impegni assunti da Enel nel Codice Etico e nel Mod. 231/01 e dichiara di impegnarsi al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne; di parità di trattamento, di divieto di discriminazione, abusi e molestie; di libertà sindacale, di associazione e di rappresentanza, di lavoro forzato, di sicurezza e tutela ambientale, di condizioni igienico sanitarie nonché al rispetto della legislazione applicabile (condizioni Pag. 8 di 39

9 normative, retributive, contributive, assicurative, fiscali), e ciò per tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell esecuzione del contratto. In tale ambito, Enel si riserva la facoltà di effettuare qualsiasi attività di controllo e monitoraggio tendente a verificare il rispetto delle obbligazioni di cui sopra sia da parte del Fornitore che di suoi eventuali subappaltatori o soggetti comunque dallo stesso incaricati per l esecuzione del Contratto, e di risolvere immediatamente il Contratto stesso in caso di accertate violazioni delle suddette obbligazioni. 1.8 CLAUSOLA CONTRO LA CORRUZIONE Enel aderisce al Global Compact e in osservanza del decimo principio del GC intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, Enel proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. La controparte, con apposita dichiarazione da presentare congiuntamente ai documenti richiesti per il perfezionamento dell Ordine, prende atto degli impegni assunti da Enel e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente Contratto nell'interesse di Enel e/o a beneficio dei suoi dipendenti. In caso di violazioni agli obblighi di cui al presente articolo, Enel si riserva di risolvere il Contratto e richiedere al Fornitore il risarcimento dei danni. 1.9 ASSICURAZIONI Se non diversamente indicato nella Lettera d Ordine o nelle Condizioni Particolari, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. Pertanto, prima di dare inizio a qualsiasi attività in cantiere, ivi compresa l installazione degli impianti di cantiere e la costruzione delle opere provvisionali, il Fornitore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a stipulare idonea assicurazione per tutta la durata delle sue attività in cantiere e per un importo adeguato. Si precisa comunque che quando, in relazione all opera che Enel intende realizzare, sia prevista la presenza, anche in tempi successivi, di più imprese appaltatrici/fornitrici nell ambito di un medesimo cantiere, Enel potrà provvedere, anche per conto dei vari Appaltatori/Fornitori, alla copertura assicurativa di tutti i rischi connessi con la realizzazione dell opera, stipulando, con primaria compagnia assicuratrice un apposita polizza all risk secondo quanto indicato nelle Condizioni Particolari, a cui si rimanda per i dettagli. Pag. 9 di 39

10 1.10 PRETESE DI TERZI Fermo restando quanto previsto all'articolo 1.9, il Fornitore è responsabile di tutti gli eventi verificatisi in cantiere, causati da personale proprio e/o dei propri subfornitori / subappaltatori, che abbiano recato danno a terzi. Il Fornitore è obbligato a tenere indenne Enel contro ogni pretesa che fosse fatta valere da terzi per tali eventi nei confronti di Enel stessa PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE Qualora quanto oggetto dell'ordine venga realizzato su licenza, il Fornitore si impegna all'utilizzo della licenza stessa con modalità tali da consentire la realizzazione di un macchinario equivalente a quello costruito dalla Licenziante. Il Fornitore si impegna, su richiesta di Enel, a comunicare per iscritto i limiti e le modalità di utilizzo della licenza. Il Fornitore garantisce in ogni tempo Enel contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione di quanto forma oggetto dell'ordine. Il Fornitore è altresì obbligato ad ottenere le cessioni, licenze ed autorizzazioni necessarie, come pure a sopportare tutte le spese eventuali per diritti, rivendicazioni ed indennità relative, avendo lo stesso di ciò tenuto debito conto nell'accettare l'ordine. Il Fornitore si obbliga pertanto a provvedere alla difesa in giudizio e quant'altro del caso, fornendo eventualmente, su richiesta di Enel, ogni elemento utile alla difesa di quest'ultima, salvo sempre il diritto di Enel di esigere dal Fornitore l'indennizzo dei danni e delle spese che Enel stessa fosse stata costretta per tali motivi a sostenere. Quelle parti della fornitura di cui fosse imposta ad Enel la sostituzione o modifica a seguito di contestazione in relazione al contenuto del presente articolo, devono essere al più presto sostituite o modificate dal Fornitore, senza peraltro che per questo motivo si abbia a peggiorare la qualità della fornitura, le caratteristiche di funzionamento e le garanzie VARIAZIONI AL PROGETTO ED ALLA FORNITURA Variazioni apportate da Enel Il Fornitore si impegna ad eseguire le eventuali varianti che gli venissero richieste da Enel durante l'espletamento dell'ordine. La descrizione e le caratteristiche delle varianti nonché le condizioni contrattuali devono essere concordate per iscritto, di norma prima della esecuzione delle varianti medesime. Le eventuali variazioni di prezzo sono valutate secondo le modalità stabilite nell'art In caso di mancato accordo permane l'obbligo del Fornitore di eseguire le variazioni in questione e le nuove condizioni sono, in questo caso, stabilite da Enel, fermo Pag. 10 di 39

11 restando il diritto del Fornitore di avanzare specifiche riserve nei termini e con le modalità dell'art Variazioni apportate dal Fornitore Il Fornitore non può, senza preventiva autorizzazione scritta di Enel, apportare alla fornitura varianti di qualsiasi natura o entità sia alle prescrizioni contrattuali sia ai documenti approvati da Enel. In caso di autorizzazione da parte di Enel le variazioni sono trattate in conformità a quanto previsto al par In deroga ai successivi articoli 7.2 e 7.3, le variazioni apportate dal Fornitore per modifiche di progetto, per non conformità originate da cause non imputabili ad Enel, o a seguito di richieste da parte del Fornitore di deroghe alle prescrizioni contrattuali, non danno diritto al Fornitore allo spostamento dei termini contrattuali o a sospensioni Non conformità e modifiche di progetto Per quanto concerne la definizione e le modalità operative di gestione di non conformità e modifiche di progetto, si rimanda a quanto indicato nelle Condizioni Particolari e/o nelle Specifiche Tecniche RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI ED ALTRE FORME DI ASSOCIAZIONE D IMPRESE Raggruppamenti Temporanei d Imprese (RTI) Nel caso in cui l'ordine venga affidato ad un Raggruppamento Temporaneo d'imprese, il Fornitore deve inviare ad Enel un documento organizzativo del Raggruppamento ove siano descritti: compiti, funzioni e responsabilità tecniche di ciascuna impresa raggruppata, con particolare riferimento al coordinamento tecnico tra le imprese ed alla rappresentanza verso Enel; organigramma di commessa; modalità di gestione e controllo delle interfacce interne ed esterne; modalità di fatturazione, specificando la possibilità o meno per le imprese mandanti di fatturare direttamente ad Enel. L'Impresa mandataria deve farsi carico del coordinamento generale delle attività connesse all'ordine, sia di propria competenza sia di competenza delle mandanti, e relative alle varie fasi di sviluppo della fornitura, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: progettazione; approvvigionamento; fabbricazione; trasporto; montaggio; coordinamento delle misure e delle azioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro; messa in servizio e collaudi finali Pag. 11 di 39

12 invio di tutta l eventuale documentazione certificativa, con particolare riferimento a quella necessaria per il perfezionamento di pratiche autorizzative presso Organi di Controllo (quali Vigili del Fuoco, Autorità Portuale, ecc.). L Impresa mandataria deve, inoltre, garantire unicità di interfaccia con Enel e l'omogeneità dei prodotti da approvvigionare. Qualora richiesto da Enel, l Impresa mandataria è tenuta a predisporre un Piano della Qualità del RTI che descriva, tra l altro, le modalità adottate per rendere operativo ed effettivo il suddetto coordinamento generale e siano definiti i canali di comunicazione ed interfaccia con Enel e le altre imprese costituenti il RTI. Le imprese costituenti il RTI, mandanti o mandatarie, dal momento che svolgeranno attività in cantiere con proprio personale, avranno l obbligo di assolvere agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente nel sito specifico in materia di sicurezza sul lavoro. L impresa mandataria ha inoltre la responsabilità di garantire che le altre imprese del Raggruppamento adempiano a tali obblighi. In caso di dichiarazione di stato di insolvenza o stato di bancarotta o richiesta di fallimento dell impresa mandataria, ovvero nei casi previsti dalla normativa italiana antimafia (ove applicabile), Enel ha la facoltà di proseguire le attività oggetto dell Ordine con altra Impresa, purché in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, che si sia costituita mandataria e sia di gradimento di Enel, ovvero di recedere dal Contratto. In caso di dichiarazione di stato di insolvenza o stato di bancarotta o richiesta di fallimento di una delle Imprese mandanti, ovvero nei casi previsti dalla normativa italiana antimafia (ove applicabile), l Impresa mandataria, ove non indichi altra Impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all esecuzione delle attività dell Ordine direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché in possesso dei prescritti requisiti di idoneità. Resta inteso che le Imprese facenti parte del raggruppamento si devono ritenere responsabili solidalmente con l impresa mandataria e pertanto per la prosecuzione delle attività si intenderanno obbligate in sostituzione della mandataria impedita Altre forme d associazione d imprese (Consorzi, Consorzi Internazionali, Joint Venture, ecc.) Qualora l Ordine venga affidato ad altre forme di associazione d imprese (Consorzi, Consorzi Internazionali, Joint Venture, ecc.), le imprese associate sono tenute al rigoroso rispetto della legislazione vigente in materia nel paese in cui l associazione è stata costituita ed a quanto eventualmente prescritto da Enel. Il Fornitore deve comunque inviare ad Enel un documento organizzativo dell associazione ove siano descritti: compiti, funzioni e responsabilità tecniche di ciascuna impresa associata, con particolare riferimento al coordinamento tecnico tra le imprese ed alla rappresentanza verso Enel; organigramma di commessa; modalità di gestione e controllo delle interfacce interne ed esterne. Le imprese associate, dal momento che svolgeranno attività in cantiere con proprio personale, avranno l obbligo di assolvere agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente nel sito specifico in materia di sicurezza sul lavoro PROGRAMMAZIONE TEMPORALE E CONTROLLO ESPLETAMENTO FORNITURA Pag. 12 di 39

13 Programmazione temporale della fornitura Il Fornitore, prima dell inizio delle attività connesse alla realizzazione di quanto forma oggetto della fornitura deve predisporre il programma temporale di dettaglio della fornitura (indicato anche con l abbreviazione PTDF ) nel rispetto del Programma Cronologico Contrattuale di cui all art. 7, e comprendente le fasi di progettazione, approvvigionamento, fabbricazione in officina e spedizione in cantiere/centrale Controllo avanzamento fornitura Il Fornitore è tenuto a predisporre e consegnare ad Enel appositi rapporti mensili d avanzamento per consentire la verifica dello stato di esecuzione e di avanzamento della fornitura. Il Fornitore dovrà, a seguito di semplice richiesta scritta di Enel, permettere in qualsiasi momento l ingresso nei propri uffici e nelle proprie officine ed in quelle dei suoi subfornitori, di ispettori e controllori incaricati da Enel e ad ogni ispettore incaricato da pubbliche autorità del Paese di fabbricazione dei beni. Nel corso delle sopra richiamate ispezioni, il Fornitore dovrà fornire ai sopra richiamati ispettori tutta l assistenza necessaria per eseguire l ispezione e tutti i documenti, anche tecnici, che fossero richiesti dagli incaricati e necessari alle suddette verifiche. Enel avrà anche il diritto di essere continuamente presente negli uffici del Fornitore e dei subfornitori per partecipare e seguire tutte le fasi di progettazione e di realizzazione della fornitura CEDIBILITÀ DEI CREDITI (FACTORING) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO Ove non espressamente consentita da Enel, è esclusa la cedibilità, da parte del Fornitore, dei crediti derivanti dal Contratto. È, altresì, esclusa la possibilità per il Fornitore di conferire a terzi mandati all'incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio credito. Si intende comunque consentita da Enel con la sottoscrizione del Contratto la cessione, da parte del Fornitore, in favore di Enel Factor S.p.A., dei crediti derivanti dal Contratto stesso. È vietata, da parte del Fornitore, la cessione anche parziale del Contratto. 2. PROGETTAZIONE Il Fornitore è tenuto a predisporre e ad inoltrare ad Enel il piano e programma di progettazione della fornitura (indicato anche con l abbreviazione PPPF ) redatto secondo le prescrizioni e nei tempi richiesti da Enel. Per dettagli in merito alle modalità operative di redazione e gestione del piano e programma di progettazione della fornitura, si rimanda a quanto indicato nelle Condizioni Particolari e/o nelle Specifiche Tecniche. Pag. 13 di 39

14 3. SUBCOMMESSE 3.0 GENERALITÀ Ove previsto, il Fornitore, entro i termini indicati nelle Specifiche Tecniche (ST) o, qualora non specificato, entro trenta (30) giorni dalla data di assegnazione del Contratto, deve presentare a Enel il "Piano e programma della subcommittenza", contenente l'elenco delle subcommesse alle quali intende ricorrere. Nessuna richiesta di subcommessa può essere presentata prima di detto documento. Per dettagli in merito alle modalità operative di redazione e gestione del "Piano e programma della subcommittenza", si rimanda a quanto indicato nelle Condizioni Particolari. 3.1 SUBAPPALTI Fatto salvo quanto eventualmente previsto nella Lettera d Ordine o nelle Condizioni Particolari, qualora il Fornitore intenda affidare in subappalto parte dei lavori, deve inoltrare preventiva richiesta scritta ad Enel nei tempi e nei modi previsti nei documenti contrattuali. L affidamento in subappalto di parte dei lavori da parte del Fornitore senza preventiva richiesta ad Enel, potrà costituire causa di risoluzione del Contratto. 3.2 SUBFORNITURE Generalità Il Fornitore deve comunicare ad Enel, per i materiali e/o apparecchiature e/o componenti indicati nel "Piano e Programma della Subcommittenza" (ove previsto) di cui al precedente art. 3.0, l'elenco dei subfornitori proposti, inviando contestualmente la documentazione necessaria per comprovare l'idoneità degli stessi a fornire i materiali e/o apparecchiature e/o componenti secondo i disposti contrattuali. Per dettagli in merito alle modalità operative di richiesta e rilascio delle autorizzazioni alla subfornitura, si rimanda a quanto indicato nelle Condizioni Particolari Subforniture Casi particolari Nel caso di particolari materiali, apparecchiature e componenti per cui Enel abbia indicato al Fornitore, già in fase di gara, un elenco di subfornitori ritenuti idonei ed in grado di fornire prodotti rispondenti alle pertinenti prescrizioni tecniche definite dai documenti contrattuali, il Fornitore potrà utilizzare un subfornitore compreso in tale elenco dandone semplicemente informativa ad Enel. L approvvigionamento dei suddetti prodotti da altri subfornitori, non compresi nel novero di quelli indicati da Enel, è consentito previa formale richiesta e rilascio della relativa autorizzazione scritta da parte di Enel. Unitamente alla richiesta, il Fornitore deve inoltrare ad Enel la documentazione necessaria per comprovare l idoneità del subfornitore proposto a fornire i prodotti interessati, completa di referenze circa il loro funzionamento ed esercizio negli impianti di produzione dell energia elettrica o circa altra utilizzazione. Pag. 14 di 39

15 Per le modalità e le tempistiche relative al rilascio dell'autorizzazione alla subfornitura o al diniego della stessa, si rimanda a quanto indicato nelle Condizioni Particolari. 3.3 RESPONSABILITÀ La conoscenza da parte di Enel del "Piano e Programma della Subcommitenza" nonché il rilascio delle autorizzazioni alle subcommesse non apportano alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali del Fornitore che rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Enel medesima e dei terzi, della fornitura affidatagli. Qualora, durante l'esecuzione della fornitura ed in qualsiasi momento, Enel e/o il Fornitore accertino che il subappaltatore/subfornitore è inadempiente, il Fornitore stesso deve prendere immediate misure per la risoluzione della relativa subcommessa e, per i subappalti, per l'allontanamento dai cantieri del subappaltatore medesimo salvo il caso in cui il Fornitore provveda direttamente, previa autorizzazione di Enel, alla eliminazione delle carenze riscontrate. La risoluzione del subappalto/subfornitura non dà alcun diritto al Fornitore di pretendere da Enel indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattuali. 4. FABBRICAZIONE IN OFFICINA 4.0 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ Al fine di gestire lo sviluppo delle attività e dei lavori, consentendo anche di ottenere tutti i necessari elementi per redigere i piani di controllo della qualità i ed i piani esecutivi e successivamente, valutare in dettaglio, in ogni momento, la situazione di avanzamento dei lavori, il Fornitore deve operare con un sistema di pianificazione e controllo delle fasi di approvvigionamento e fabbricazione in officina. Il Fornitore deve pertanto attuare un sistema di project management compatibile con il sistema in uso presso Enel, in accordo a quanto indicato nelle Condizioni Particolari e/o nelle Specifiche Tecniche Attività del Fornitore in paesi al di fuori della Comunità Europea Il Fornitore si adoprerà per l ottenimento dei visti per il personale di Enel interessato a presenziare all attività svolta dal Fornitore in Paesi per i quali vige l obbligo di visto. 4.1 PIANI E PROGRAMMI DI OFFICINA Piani di Controllo Qualità Il Fornitore, prima di dare corso alla fabbricazione in officina di quanto forma oggetto dell'ordine, deve predisporre, per le produzioni che non siano di serie, i "Piani di Controllo Qualità" (PCQ) secondo le modalità e nei tempi stabiliti nelle Condizioni Particolari e/o nelle Specifiche Tecniche. 4.2 SORVEGLIANZA Enel ha il diritto di controllare e verificare l esatto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte e di tutte le disposizioni Pag. 15 di 39

16 impartite da Enel stessa, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte del Fornitore medesimo di tutte le attività necessarie per l esecuzione a regola d arte della fornitura, nei termini ed alle condizioni previste dal Contratto. Qualora, in base all esito dei suddetti controlli/verifiche, Enel dovesse accertare, in qualunque modo ed a suo insindacabile giudizio, la sussistenza di inadempimenti anche consistenti in errori o imprecisioni nell esatta esecuzione di quanto oggetto del Contratto, il Fornitore dovrà porvi rimedio a sue spese e senza che ciò possa in alcun modo influire sul prescritto programma cronologico, ferma restando la facoltà di Enel di risolvere il Contratto. Salva diversa pattuizione contrattuale, il personale di Enel e/o terzi all'uopo autorizzati, possono accedere alle officine al fine di seguire le fasi di fabbricazione, le prove e i collaudi ed essere informati sui cicli di lavorazione: resta inteso che tali eventuali accessi, nonché l eventuale formulazione di osservazioni, non costituiscono in alcun modo ingerenza e/o limitazione dell autonomia nello svolgimento, da parte del Fornitore, delle attività oggetto del Contratto. La mancata formulazione da parte di Enel di contestazioni in merito all esecuzione della fornitura anche a seguito dell'attività di sorveglianza e verifica di cui sopra, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità del Fornitore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti in qualunque modo accertati anche successivamente. 4.3 APPRONTAMENTO IN OFFICINA Il Fornitore deve dare comunicazione ad Enel dell'avvenuto approntamento in officina di ogni singola partita o di parti di esse, intendendo con ciò che le singole partite, o le parti stesse, sono pronte per la spedizione essendo già avvenute le prescritte prove e collaudi. Enel si riserva il diritto di far controllare da propri incaricati l'avvenuto approntamento in officina. Il Fornitore, nel rispetto dei termini contrattuali, può effettuare la spedizione delle parti di fornitura relative ad ogni singola partita solo ad esito positivo della propria ispezione finale su dette parti e solo dopo esplicita autorizzazione di Enel. Il termine di approntamento in officina di una intera partita, definito all'art. 7.2, deve essere certificato da un'ispezione finale eseguita dal Fornitore stesso; Enel si riserva di partecipare alle singole ispezioni finali. 5. TRASPORTO AL CANTIERE 5.0 GENERALITÀ Il Fornitore, con congruo anticipo rispetto alla data di spedizione della prima fornitura, deve consegnare ad Enel il "Piano e Programma di Trasporto", ove sono indicati i termini di approntamento al trasporto delle singole parti, o di tutta la fornitura relativa alla partita, nonché i termini di spedizione. Il Fornitore deve comunicare ad Enel le singole parti della fornitura pronte per la spedizione. Pag. 16 di 39

17 5.1 APPRONTAMENTO AL TRASPORTO Quanto fa parte della fornitura deve essere opportunamente imballato ed approntato per la spedizione secondo la tecnica più aggiornata e con la cura che la natura del materiale ed i prevedibili rischi del trasporto consigliano. Il Fornitore deve anche tener conto, all'atto dell'imballaggio, di temporanee esposizioni ad agenti atmosferici, sia durante il trasporto che a destinazione. Per ulteriori dettagli, si rimanda a quanto indicato nelle Condizioni Particolari e/o nelle Specifiche Tecniche. 5.2 TRASPORTO Trasporto eseguito dal Fornitore Il nominativo del trasportatore prescelto dal Fornitore deve essere comunicato ad Enel. Il Fornitore dichiara di aver ispezionato e, quindi, di essersene reso edotto, le vie di comunicazione e l accesso al cantiere/centrale, di aver tenuto conto delle eventuali limitazioni alle dimensioni dei manufatti e di avervi apportato le modifiche del caso, se necessario, senza che questo costituisca né motivo di spostamento dei termini contrattuali né onere aggiuntivo per Enel. Il Fornitore deve provvedere ad una adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi relativi al trasporto Trasporto eseguito da Enel (ove richiesto) Se non diversamente previsto nella Lettera d Ordine o nelle Condizioni Particolari, sei (6) mesi prima rispetto all'inizio dell'effettuazione del trasporto, il Fornitore deve comunicare ad Enel i dati e le informazioni necessarie per consentire ad Enel medesima di affidare il trasporto stesso ad uno o più Trasportatori. Enel provvederà inoltre a stipulare una adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi relativi al trasporto. Si precisa che ogni eventuale contestazione avanzata dal Fornitore al Trasportatore, deve essere comunicata tempestivamente anche ad Enel. 5.3 DEPOSITO IN MAGAZZINO Enel si riserva il diritto di ritardare la spedizione di tutto o di parte della fornitura. In tal caso il Fornitore si impegna a trattenere la fornitura presso di sé o presso terzi e conservarla, in accordo alle procedure predisposte dal Fornitore, fino a quando viene dato benestare per la spedizione, provvedendo ad adeguate assicurazioni a copertura di tutti i rischi relativi al magazzinaggio. Ciò senza onere per Enel per i primi 3 mesi; oltre i suddetti 3 mesi, se non già previsto nell'ordine, Enel concorda con il Fornitore il relativo compenso. 5.4 SCARICO IN CANTIERE/CENTRALE Il Fornitore deve effettuare in contraddittorio con Enel, all'atto dell arrivo in cantiere dei materiali, una ispezione, il cui esito deve essere documentato, al fine di accertare l'assenza di danneggiamenti, la presenza della documentazione prescritta, ivi incluse Pag. 17 di 39

18 le istruzioni di conservazione e la rispondenza dei materiali ricevuti alla suddetta documentazione. Se non diversamente stabilito nella Lettera d Ordine o nelle Condizioni Particolari di Fornitura, lo scarico in cantiere di quanto fa parte della fornitura verrà eseguito a cura e spese del Fornitore e sotto la sua esclusiva responsabilità; il Fornitore, sotto la sua direzione e responsabilità, può avvalersi dei mezzi di sollevamento di Enel, ove esistenti e previa autorizzazione di Enel stessa. 6. ATTIVITÀ DI CANTIERE 6.0 GENERALITÀ Si precisa che, a seconda della natura del Contratto, la dicitura attività di cantiere può comprendere anche attività da svolgersi all interno di impianti Enel in esercizio Rappresentanza di Enel Enel ha diritto di controllare e verificare, tramite propri rappresentanti, la perfetta osservanza da parte del Fornitore di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni impartite da Enel stessa, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte del Fornitore medesimo di tutte le attività di cantiere necessarie per l'espletamento del Contratto. Il personale Enel, all'uopo autorizzato, può pertanto accedere in ogni momento ai cantieri e nei luoghi ove si svolgono i lavori al fine di attuare i controlli e le verifiche di cui al presente comma. I controlli e le verifiche, eseguiti dal personale Enel, non liberano il Fornitore dagli obblighi e responsabilità inerenti al corretto espletamento del Contratto, né da quelli derivante da leggi, regolamenti e norme in vigore. Parimenti, tali controlli e verifiche non possono essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi d'opera, macchinari e materiali, in quanto a tali funzioni è preposto il Fornitore in via esclusiva Direttore dei lavori Ferma restando l'applicazione degli articoli e concernenti, rispettivamente, la rappresentanza di Enel e del Fornitore nei cantieri, Enel affida a persona qualificata l'incarico di direttore dei lavori, ove previsto, ai sensi delle leggi vigenti. Pag. 18 di 39

19 6.0.2 Rappresentanza del Fornitore Il Fornitore, prima dell'inizio dei montaggi in cantiere, designa un proprio rappresentante, idoneo alla direzione dei cantieri, ed un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato, a tutti gli effetti, a farne le veci. Al rappresentante del Fornitore ed al suo sostituto competono tutte le responsabilità che, secondo la legislazione applicabile, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa dei lavori. Essi devono soddisfare i requisiti previsti da tale legislazione, essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza tecnica. Il rappresentante del Fornitore od il suo sostituto devono essere reperibili in ogni momento per tutta la durata dei lavori in modo che nessuna attività subisca ritardi per effetto di loro assenza Personale dipendente dal Fornitore Generalità Il Fornitore deve provvedere all esecuzione dei lavori con personale di provate capacità ed adeguato, sia qualitativamente che numericamente, alle necessità connesse all'esecuzione delle attività di cantiere entro i termini previsti dal programma cronologico (anche se modificato in conformità all art. 7.3) e, più in generale, nel rispetto degli oneri ed obblighi derivanti dal Contratto. Si precisa che il Fornitore non ha diritto a compensi addizionali di sorta qualora, nel corso dei lavori, debba modificare le sue previsioni iniziali relative alla mano d'opera, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Il Fornitore è tenuto ad impiegare personale (incluso il proprio rappresentante preposto al cantiere od il suo sostituto) di gradimento di Enel, ed è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione nel rispetto della legislazione applicabile e senza oneri per Enel stessa di quei dipendenti per i quali Enel avanzasse apposita richiesta opportunamente motivata. In ogni caso, il Fornitore è l unico responsabile dell operato del personale da lui dipendente e/o, comunque, a qualunque titolo impiegato nell esecuzione del Contratto Disciplina nei cantieri Il Fornitore deve mantenere la disciplina ed il buon ordine nei cantieri ed è obbligato a fare osservare dal proprio personale di cantiere tutte le disposizioni previste dalla legislazione applicabile, nonché quelle emanate da Enel, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare. Il Fornitore rimane comunque responsabile, in ogni caso, dell'operato del personale da lui dipendente Trattamento economico del personale Il Fornitore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive adeguate e comunque non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili e/o dalla legislazione vigente nel periodo di Pag. 19 di 39

20 tempo e nelle località in cui si svolgono le attività di cantiere, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, regolamenti e norme in vigore Tutela del personale e relative provvidenze Il Fornitore è tenuto ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del personale dipendente comunque addetto all'attività di cantiere Prova degli adempimenti Il Fornitore, ove Enel lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente par , restando inteso che la mancata richiesta da parte di Enel non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità Personale dei subappaltatori/subfornitori Il Fornitore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente par , anche da parte degli eventuali subappaltatori/subfornitori nei confronti del loro personale dipendente Prestazioni a consuntivo Durante il periodo di attività in cantiere, Enel può richiedere con congruo preavviso al Fornitore l'esecuzione di alcune prestazioni aggiuntive compensandole in base ai dati di consuntivo secondo quanto stabilito nell'art Il Fornitore è tenuto a mettere tempestivamente a disposizione di Enel la propria organizzazione al fine di provvedere all esecuzione di tali prestazioni. L'esecuzione di prestazioni di cui al primo comma non dà diritto, di regola, allo spostamento dei termini contrattuali, né a compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze Organizzazione e gestione dei cantieri Impianti di cantiere e opere provvisionali Il Fornitore, tenuto conto dell'entità e della natura dell'attività di cantiere e delle condizioni ambientali di cui all'art , deve provvedere alla progettazione, installazione, costruzione e manutenzione dei più adeguati ed efficienti impianti di cantiere e opere provvisionali necessari allo svolgimento dei lavori ed al loro compimento a perfetta regola d'arte, in accordo alle disposizioni contrattuali. Si precisa che il Fornitore non ha diritto a compensi addizionali di sorta qualora nel corso dei lavori debba modificare, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, o sostituire, gli impianti di cantiere e/o le opere provvisionali rispetto alle sue previsioni iniziali. Il Fornitore deve curare che i cantieri siano mantenuti in piena efficienza per tutta la durata dei lavori anche nel caso di sospensione, e fino alla data di ripiegamento; in particolare il Fornitore non può allontanare dai cantieri macchinari e attrezzature senza preventivo benestare di Enel. Pag. 20 di 39

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