Viale Trastevere, 41/A ROMA. Via Napoleone III, ROMA. Esposto: Richiesta d'interpretazione autentica della legge n. 62/2000.

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1 Roma, 22 gennaio, Al Capo dell'ufficio Legislativo Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere, 41/A ROMA e p. c. - Al Capo di Gabinetto del Ministro P.I. e p. c. - Alla Direzione Generale Scuola Media Non Statale Via Napoleone III, ROMA Esposto: Richiesta d'interpretazione autentica della legge n. 62/2000. La legge n. 62 sulla parità scolastica, promulgata nello scorso mese di marzo, è stata accolta come un importante passo in avanti verso la realizzazione del Dettato Costituzionale (art. 33) nel settore dell'istruzione e dell'insegnamento. Il diritto alla libertà di scelta dell'indirizzo educativo da parte degli studenti e dei genitori viene enunciato con l'inserimento delle scuole non statali paritarie nel sistema nazionale d'istruzione. Tuttavia, tale diritto non viene garantito agli studenti meno abbienti per la mancanza di un adeguato sostegno economico pubblico, atto a compensare il maggior onere di spesa privato costituito dalla retta scolastica da corrispondere alla scuola non statale. In effetti, una certa sovvenzione è prevista, ma viene destinata soltanto all'istruzione materna ed elementare, mentre nulla è concesso alle scuole secondarie di primo e secondo grado, nemmeno per quella parte che esse assolvono nel servizio scolastico obbligatorio, che dovrebbe essere gratuito, ovvero a carico dello Stato (art. 34 Cost.). In questo settore, si direbbe che la legge si limiti ad enunciare l'art. 33 senza poterlo realizzare nella sua pienezza, venendo meno ai provvedimenti indicati nell'art. 34. Inoltre, lo spirito della norma è stato stravolto dalle interpretazioni che il Ministero della Pubblica Istruzione ha recentemente esplicitato in merito, dopo aver accolto circa 850 domande di parità. Le scuole e gli alunni che hanno aderito alla legge, nella auspicata realizzazione della parità, ora si vedono discriminati ulteriormente da una serie di limitazioni e disposizioni penalizzanti. Non solo vengono applicati gli stessi vincoli posti alle scuole legalmente riconosciute (tranne quelli dell'art. 7 - legge 425/97), ma vengono inseriti altri divieti, fortemente condizionanti. In tal modo viene vanificano completamente lo scopo della nuova norma, che doveva essere quello di garantire agli studenti la libertà di scelta della scuola (statale o non statale) e di assicurare ai medesimi un pari trattamento, sia giuridico che scolastico. Con la presente relazione, si vuole analizzare in particolare l'interpretazione data dal Ministero della Pubblica Istruzione alla seguente norma:

2 Legge 62/2000 ART. 1 Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione. Comma 4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:. f. l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; Circolare Ministeriale n. 163/ Requisiti richiesti in relazione alle nuove norme della parità - indicare il corso o i corsi completi organicamente costituiti e l'eventuale istituzione di uno o più nuovi corsi completi, inizianti dalla prima classe e con prospettive di sviluppo graduale L'orientamento esegetico espresso dal Ministero: a) Il riconoscimento della parità può essere concesso solo a corsi completi, interamente costituiti e funzionanti. Per "corso" s'intende "sezione". Questa condizione è tassativa e inderogabile; di conseguenza non possono accedere alla parità eventuali classi collaterali, le quali, se dovessero formarsi, potranno funzionare come classi private o, tutt'al più, come classi legalmente riconosciute (!). b) Accanto al primo corso completo (sez. A) già paritario, possono essere istituiti nuovi corsi completi (sez. B, C, ecc.), inizianti (sempre) dalla prima classe e con prospettive di sviluppo graduale. In tal caso, le classi prime e quelle successive possono accedere alla parità fin dal primo anno di funzionamento "sub condizione" di effettivo completamento dei rispettivi corsi. c) Lo status di scuola "paritaria" comprende quello di scuola "legalmente riconosciuta". Questa interpretazione conduce alle seguenti allarmanti deduzioni: 1) La parità viene concessa solo se il corso è completo (per corso s'intende sezione). Nella stessa scuola paritaria, ogni corso completo viene distintamente considerato ed è destinatario di un separato provvedimento di parità; così ci sarà il decreto di parità per il corso A, quello per il corso B, ecc. La parità non viene assegnata alla scuola, ma ai corsi completi che essa riesce a formare; di conseguenza, le scuole paritarie verranno strutturate in modo da avere un numero di aule uguale a cinque o multiplo di cinque: ogni corso completo ne occuperà cinque. Le altre in eccedenza resterebbero vuote non essendoci le classi collaterali

3 2) Non è ammessa la parità alla prima classe di un primo corso (sez. A) in formazione, con progetto di sviluppo graduale (mentre, nello stesso caso, è consentita la concessione del riconoscimento legale). Però, è ammessa la parità se si tratta della prima classe di un secondo corso (B) in formazione. Quindi, una scuola non statale che inizia la propria attività dalla prima classe con progetto di sviluppo graduale, per ottenere la parità deve attendere il completamento del corso, ossia cinque anni, durante i quali è costretta a funzionare come scuola privata, pur essendo dotata di tutti i requisiti di una scuola paritaria. In tal caso, gli alunni, pur frequentando corsi regolari, non avrebbero alcun riconoscimento giuridico e sarebbero costretti ogni anno a presentarsi come candidati privatisti presso un'altra scuola statale o paritaria, per conseguire il titolo legale di studio. Certamente, questa circostanza non favorirebbe le iscrizioni e la scuola privata "aspirante paritaria", di fatto, sarebbe impossibilitata a formare le classi e a completare il corso. E' invece prevista la concessione della parità, fin dal primo anno, ad un nuovo corso B che inizia dalla prima classe con progetto di sviluppo graduale. Però, se il corso B non dovesse giungere a completamento, le rispettive classi già attivate, rimaste orfane, perdono la parità ed i loro alunni vengono declassati a "privatisti". 3) Non è prevista la possibilità di ottenere la parità "in itinere di conversione" da un tipo di istituto, già legalmente riconosciuto e completamente funzionante, ad un altro: bisogna attendere che tale passaggio sia completato (cinque anni). Ciò è, invece, possibile se si resta nel regime del riconoscimento legale. 4) Se accanto ad un corso A completo e paritario, si dovesse formare, ad esempio, una classe terza B collaterale, questa potrà funzionare come classe privata, cioè priva di legittimità giuridica o, tutt'al più come classe legalmente riconosciuta. Ma quest'ultima ipotesi, secondo l'opinione dello scrivente, non trova riscontro. (vedi anche il punto 6) Pertanto, nello stesso istituto, gli alunni frequentanti la classe terza A avranno la pagella, mentre gli alunni della terza B dovranno sostenere gli esami d'idoneità presso un'altra scuola statale o paritaria. Riusciranno i genitori degli alunni delle rispettive classi a capire la differenza fra la sez. A e la sez. B (che, magari, hanno anche gli stessi professori) e ad accettare il diverso trattamento? Poi, il Ministero ci indicherà il criterio di assegnazione degli alunni alla sez. A o alla sez. B, cioè degli alunni privilegiati e dei derelitti (vedi, in merito, anche il successivo punto 6). 5) Gli alunni provenienti dagli esami d'idoneità sostenuti in sede, se avranno l'infelice idea di iscriversi nello stesso istituto paritario, per l'anno scolastico successivo, correranno il rischio di formare una classe collaterale e di trovarsi nella posizione di alunni frequentanti privatisti, almeno che questi non vadano ad iscriversi altrove, ovvero presso un'altra scuola statale o paritaria che abbia la possibilità di accoglierli in classi appartenenti a corsi completi. Di conseguenza, gli alunni risultati idonei verranno assurdamente incoraggiati, se non costretti, a cambiare scuola, cioè a frequentare una scuola diversa da quella che ha verificato la loro preparazione e certificato la loro idoneità. 6) Accanto ad un corso completo e paritario possono funzionare singole classi collaterali le quali, non potendo accedere alla parità, possono ottenere, avendo i necessari requisiti, il beneficio del riconoscimento legale ed essere assoggettate alle relative norme.

4 In questa stravagante ipotesi, dovrà essere nominato un commissario governativo per i relativi scrutini di fine anno. Lo stesso commissario governativo farà il "notaio" per gli esami d'idoneità, ma solo per i candidati destinati alle classi collaterali nell'anno scolastico successivo, le quali, a loro volta, potranno ottenere il riconoscimento legale accanto al corso paritario"a". E' evidente che il regime della parità non può essere considerato come complemento del riconoscimento legale, né può coesistere con quest'ultimo: si tratta di due provvedimenti di concessione governativa (amministrativa) che traggono origine da normative ben distinte: legge n. 86 del 19/01/1942 e legge n. 62 del 10/03/2000. Il provvedimento della parità non si aggiunge a quello del riconoscimento legale, ma lo sostituisce; tant'è vero che la stessa legge prevede il superamento del "riconoscimento legale" entro tre anni, per ricondurre tutte le scuole non statali allo status di paritarie o non paritarie. Il riconoscimento legale, quindi, deve essere considerato un provvedimento a termine, ormai del tutto transitorio e non conciliabile per natura giuridica e per normativa di funzionamento a quello della parità. 7) Le classi quinte possono essere paritarie solo se fanno parte di corsi completi; cioè una V/B deve avere il supporto di altre quattro classi funzionanti (I/B - II/B - III/B e IV/B): corso B completo. Invece, in una scuola legalmente riconosciuta la stessa V/B deve avere il supporto solo di altre due classi collaterali (ad esempio: III/B e IV/B) in base all'art. 2 della legge 425/97. Inoltre: 8) Le classi quinte delle scuole paritarie vengono aggregate alle quinte classi delle scuole statali per la formazione delle commissioni per gli esami di Stato. Si tratta della stessa disposizione valida per le scuole legalmente riconosciute. 9) I candidati privatisti non sono ammessi agli esami di Stato presso le scuole paritarie, così come non lo sono presso le scuole legalmente riconosciute. 10) Le scuole paritarie non devono presentare la programmazione per gli esami d'idoneità; ma, il numero dei candidati "accoglibili" viene calcolato in base al numero indicato dal certificato igienico-sanitario per la classe a cui sono destinati, diminuito del numero degli alunni interni frequentanti nell'anno scolastico successivo, relativamente alle sole classi dei corsi completi. Non sono previste le classi collaterali. Non occorre commento. Contraddittorio Appare evidente che il legislatore non intendeva attuare il Dettato Costituzionale della parità creando un simile ginepraio di limitazioni e condizioni, che discriminano ulteriormente gli alunni delle scuole non statali rispetto a quelli delle scuole statali: discriminazioni che conferiscono alla legge n. 62/2000 il marchio d'incostituzionalità per disparità di trattamento. A nostro parere, le incongruenze sopra descritte derivano principalmente da un distorto significato attribuito al concetto di "corso".

5 Prendiamo ad esempio un istituto tecnico commerciale: il corso è di cinque anni; cioè, è articolato in cinque livelli intermedi di istruzione della durata di un anno scolastico, al termine dei quali gli alunni vengono sottoposti all'esame di Stato. Il corso è completo quando sono presenti tutti e cinque i livelli. In ogni livello possono essere attivate una o più classi, a seconda del numero delle iscrizioni e delle disponibilità di accoglimento della scuola. Fa eccezione il corso che, con progetto di sviluppo graduale, inizia dalla prima classe. In tal caso, la norma tende ad agevolare tale processo, nel pubblico interesse, concedendo il riconoscimento legale fin dal primo anno di funzionamento. Fra l'altro, la lettera f del comma 4, relativa alla concessione della parità ai "nuovi corsi completi ad iniziare dalla prima classe", non specifica che il corso in questione debba essere il secondo (B) o il terzo (C); quindi, potrebbe benissimo riferirsi anche al primo corso (A), come sarebbe più logico pensare, in analogia alla procedura seguita per il riconoscimento legale. Il decreto di riconoscimento legale, infatti, è sempre rilasciato all'intero corso, anche se questo è in formazione graduale. Per contro, può verificarsi che in una scuola siano già funzionanti le seguenti classi: una classe prima A, due seconde A e B, una terza A, due quarte A e B, una quinta A: in tutto sette classi. Non si può negare che il corso sia completamente formato in quanto sono rappresentati i cinque livelli di studio previsti dall'ordinamento. Per tutte e sette le classi la scuola mette a disposizione le stesse strutture e gli stessi insegnamenti, nell'ambito delle varie cattedre; quindi, offre lo stesso servizio didattico con gli stessi requisiti. Tutti gli alunni delle sette classi fanno parte dello stesso corso e non devono avere trattamenti diversi. Nell'anno scolastico successivo, il numero delle classi può variare, ma se sono funzionanti i cinque livelli di istruzione il corso resta completo. In conclusione, la diatriba nasce dalla contestazione del concetto di corso: per lo scrivente, un corso è completo quando ad ogni livello è funzionante almeno una classe; mentre, per il Ministero un "corso" è completo quando ad ogni livello è funzionante solo (e non più) di una classe. Questa interpretazione ministeriale, che appare estremamente limitativa ed improduttiva, è emersa, per la prima volta, in occasione dell'applicazione degli artt. 2 e 7 della legge 425/97, per cui "corso" coincide con "sezione" e "corso completo" coincide con "tutte le classi di una sola sezione"; in tal modo, vengono a scomparire le classi collaterali e, quindi, viene a cadere lo stesso concetto di sezione visto che ogni corso, dovendo essere completo, è autonomamente chiuso sia in senso verticale secondo l'ordinamento (cinque livelli) che in senso trasversale (una sola classe per ogni livello). In tema di riconoscimento legale, invece, dalla legge 86/42 alla C.M. 377/87 fino alle ultime disposizioni, si è sempre fatto riferimento al corso base ed alle classi collaterali; queste ultime, pur essendo soggette annualmente alla prescritta notifica e all'autorizzazione provveditoriale, sono sempre state aggregate al corso base e, quindi, al medesimo decreto ministeriale di riconoscimento. I corsi legalmente riconosciuti, pertanto, risultano trasversalmente aperti alle eventuali classi collaterali, mentre quelli paritari restano "chiusi" alle sole cinque classi verticali. Insomma, si avverte la volontà, sia da parte "governativa" che della pubblica amministrazione, d'interpretare la legge sulla parità in modo astrusamente restrittivo, tanto da farla diventare legge sulla disparità. E' una sorta di "marcia indietro" forse dovuta ad un ripensamento di natura "politica" in merito all'attuazione dell'art. 33 della Costituzione; ma, in tal caso, non possiamo fare a meno di esprimere il nostro disappunto e la nostra amarezza.

6 Per quanto sopra esposto, sembra legittimo e ragionevole a questa Federazione sollecitare Codesto Ufficio Legislativo a procedere al riesame della legge sulla parità, dando ad essa una più equilibrata interpretazione nello spirito del Dettato Costituzionale, prima che venga emanata la relativa normativa; anche con lo scopo di evitare un probabile contenzioso generalizzato da parte degli interessati. IL SEGRETARIO NAZIONALE Prof. Giovanni Piccardo

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