Polizia, incidente stradale in servizio

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1 Segreteria Nazionale Via Farini, Roma Tel Fax: CORTE DEI CONTI SEDE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Sentenza Fax n. 84 del 18 gennaio 2011 CORTE DEI CONTI SEDE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Un Agente Scelto della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Roma, durante l espletamento del servizio di volante, in qualità di autista, riceveva una segnalazione dalla locale sala operativa, in merito ad una presenza di una autovettura il cui conducente era in possesso di un fucile. Durante il tragitto, la volante veniva in collisione con altra autovettura privata. L incidente comportava lesioni personali per il conducente della vettura privata e per il Capo equipaggio, oltre al danneggiamento della volante che veniva quantificato in Euro 7.033,07.- La Questura di Roma, interessava la Procura Regionale, rappresentando che l incidente è stata dovuta per responsabilità dello stesso, per non aver mantenuto una distanza di sicurezza tale da evitare l impatto con il veicolo che precedeva. La Corte dei Conti (Lazio), con Sentenza depositata il 18 Gennaio 2011, respingeva il ricorso della Procura, non dando luogo pertanto al risarcimento dell Agente Scelto, per le spese relative all incidente occorso. Sent. N.84/2011 composta dai seguenti magistrati: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Salvatore NOTTOLA Andrea LUPI Pina M. A. LA CAVA Presidente Consigliere Consigliere relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio di responsabilità iscritto al n /R del registro di segreteria e promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di, visto l atto di citazione datato 20 giugno 2008 e depositato il 24 giugno 2008, che risulta notificato al convenuto in data 31 luglio 2008;

2 udito, nella pubblica udienza del 6 luglio 2009, con l assistenza del Segretario, sig.ra Ernestina Barbone, il relatore Consigliere Pina M. A. La Cava e il P.M. nella persona del Vice Procuratore Generale Guido Patti, non rappresentata parte convenuta; esaminati gli atti e i documenti di causa; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue; F A T T O Con l atto di citazione in epigrafe la Procura Regionale ha invitato il sig., nella sua qualità di Agente Scelto di P.S., a comparire di fronte a questa Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio per ivi sentirsi condannare al pagamento in favore dell Erario della somma di Euro 5000,00 o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giudizio, a titolo di danno erariale causato in occasione di un incidente automobilistico nel quale è rimasto coinvolto e danneggiato un automezzo della Polizia di Stato alla cui guida si trovava appunto il convenuto. Circa i fatti storici, dagli atti si evince, in particolare, che in data 8 luglio 2003 in Roma il suddetto, in qualità di autista, era alla guida del veicolo della Polizia, targata Polizia D4626, con a bordo l Assistente di Polizia in servizio di capo pattuglia sulla volante che aveva ricevuto una urgente segnalazione di intervento dalla locale S.O. (Sede Operativa) di un veicolo (una Lancia Thema) presente all incrocio di vl. Kennedy con via M. Calò, il cui conducente era in possesso di un fucile di precisione. L autovettura della Polizia, allertata per la segnalazione veniva in collisione, nonostante le cautele adottate dal guidatore, con un autovettura privata (una Renault Clio con alla guida il sig. ) che la precedeva nella stessa direzione nella corsia centrale di Via Appia (riservata alle autovetture che dovevano proseguire diritto) con conseguente impatto tra la parte posteriore del veicolo antagonista e quella anteriore del veicolo erariale. Il conducente dell autovettura antagonista, infatti, aveva effettuato improvvisamente una frenata all altezza di via Appia Pignatelli (essendosi accorto di dover girare a sinistra e rilevando che l impianto semaforico di quella direzione segnalava la luce rossa). La collisione comportò lesioni personali per il conducente dell autovettura privata e per il passeggero del mezzo di Polizia, oltre ai danni di tale automezzo per un importo complessivo di Euro 7.033,07, documentato dalle fatture in atti. Con la nota di denuncia del 9 agosto 2006 indirizzata alla Procura Regionale, la Questura di Roma, nel rappresentare che per il suddetto incidente all autista è stata notificata, in data 31 maggio 2006, la lettera di contestazione di responsabilità, ha, tra l altro, prodotto la relazione dell incidente redatta dal Corpo di Polizia Municipale di Roma (prot. n. 1208/2003/I), dalla quale si evince che è stata contestata l infrazione per mancanza di distanza di sicurezza, nonché la dichiarazione al Dirigente il Reparto Volanti dell 8 luglio 2003, che, sulla base della relazione dell autista e del passeggero del veicolo della Polizia, a conclusione della relativa procedura escludeva la responsabilità amministrativa per dolo o colpa grave del conducente nella produzione del danno erariale. A fondamento della domanda la P.R. richiama, oltre alla normativa di riferimento, la dinamica dell incidente secondo la ricostruzione in atti e, in particolare, il verbale di contravvenzione n elevata, come dianzi indicato, al conducente del veicolo erariale per violazione dell art. 149, comma 1, del Codice della Strada (d. lgs. 2

3 n. 285/1992) per non aver mantenuto una distanza di sicurezza tale da evitare la collisione con il veicolo che precedeva. Ciò riveste, per l attore, carattere di grave colpevolezza per violazione di precise disposizioni del nuovo codice della strada e atteso che, per l art. 177, comma 2, dello stesso codice della strada, l esonero per gli autoveicoli di servizio dall obbligo di rispettare i divieti è possibile solo nel caso di utilizzo di segnalazioni visive ed acustiche e nel rispetto comunque di regole di comune prudenza e diligenza, ritenuto imprescindibile secondo la giurisprudenza di questa Corte richiamata nell atto. Rappresenta, inoltre, l attore che è stata preventivamente espletata la procedura relativa all invito a dedurre (del 31 ottobre 2007, notificato in data 27 dicembre 2007), al quale il convenuto non ha dato alcun riscontro. Circa il danno, poi, ammontante a complessivi Euro 7.033,07 (corrispondente alla somma impiegata dal Ministero dell Interno per la rimessa in pristino dell autovettura, secondo le fatture in atti), il suddetto ha ritenuto che debba essere posto a carico del convenuto il minore importo di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di cui è causa, atteso che la restante parte debba essere posta a carico dell amministrazione, salvo diverso avviso della Sezione, tenuto conto che l incidente si è verificato durante un intervento di emergenza segnalato dalla locale Sala Operativa. Risulta, inoltre, che il Presidente di questa Sezione, ritenuto di far ricorso -come richiesto anche dalla Procura atteso l importo di danno prospettato nell atto di citazione- al procedimento per ingiunzione previsto dall art. 55 del T.U. n. 1214/1934, e dagli artt. 49, 50 e 51 del Regolamento di procedura, approvato con R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, aveva determinato, con atto del 16 luglio 2008, in Euro 1.500,00 la somma da pagarsi all Erario da parte del convenuto, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre alle spese di giudizio, assegnando il termine del 15 gennaio 2009 per il deposito della dichiarazione di accettazione dell addebito prescritta dall art. 50 del citato Regolamento e fissando, contestualmente, la trattazione della causa in caso di mancata accettazione. Decorso inutilmente tale termine, il giudizio è stato, quindi, discusso all odierna pubblica udienza nella quale il Procuratore Regionale ha confermato l addebito mosso al convenuto e la richiesta di integrale condanna, nei termini formulati con l atto di citazione. Non si è costituito in giudizio il convenuto. D I R I T T O Premesso che, nel caso di specie, secondo quanto riportato in narrativa, risultano incontestabilmente acclarati sia la condotta del convenuto e l esistenza del danno arrecato, che il rapporto di causalità fra condotta ed evento causativo di danno, giova rilevare preliminarmente che, per configurare nella fattispecie la responsabilità amministrativa di cui si discute, deve essere accertata anche la presenza dell elemento soggettivo, e cioè l esistenza almeno della colpa grave dell agente, come richiede, con una prescrizione che riveste il carattere della generalità, l art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, come modificata dal decreto-legge n. 543/1996, convertito in legge n. 639/1996. Devesi, infatti, ritenere che tale norma assorba ogni altra disposizione speciale che, in precedenza, limitava, derogativamente, la responsabilità alla suddetta colpa grave solo per alcune categorie di personale, come ad esempio anche la norma (art. 1 della legge n. 1833/1962) prevista per i dipendenti dello Stato addetti alla conduzione di autoveicoli. Ciò posto, per il caso concreto, rileva il Collegio che nel comportamento tenuto dall Agente scelto di P.S., consistito nell incidente provocato dallo stesso, che era alla guida di un autoveicolo erariale, per non aver mantenuto la dovuta distanza di sicurezza da un autovettura privata che lo precedeva, non appare configurabile, contrariamente alla generalità dei casi in analoghe circostanze, l elevato grado di colpevolezza necessario per ravvisare una sua responsabilità amministrativa. 3

4 Sulla vicenda non solo risulta evidente dalle circostanze dell incidente, come evidenziate in narrativa, che l autovettura privata, che precedeva il mezzo della P.S. in circolazione per servizio d istituto, si bloccò improvvisamente al semaforo che segnalava la luce rossa per la direzione da intraprendere (evidentemente per una decisione estemporanea di girare a sinistra e, quindi, in un arco temporale certamente esiguo per consentire manovre corrette e idonee ad informare i guidatori dei veicoli interessati nello stesso senso di circolazione), ma soprattutto emerge con chiarezza dalla documentazione dell incidente prodotta in atti che la pattuglia a bordo del veicolo di P.S. in questione aveva ricevuto dalla locale Sede Operativa una segnalazione di servizio urgente, che richiedeva certamente una rapidità di intervento trattandosi di raggiungere e seguire altro veicolo privato in circolazione con a bordo una persona armata e, quindi, potenzialmente pericolosa per la incolumità pubblica. Emerge, inoltre, che l autista, qui convenuto, aveva comunque adottato la cautela della segnalazione luminosa quale avviso dell urgenza di circolazione, anche se poi rivelatasi insufficiente ad evitare l impatto. Sul punto c è la incontestata dichiarazione dell Assistente di Polizia, a fronte della comprensibile non memoria di tale particolare da parte del guidatore del veicolo privato, presumibilmente distratto dalla necessità di cambio di percorso. Pertanto, pur nella innegabile violazione di una rigorosa norma stradale (segnatamente il citato art. 149, comma 1, del codice della strada) che impone ai veicoli che marciano nella stessa direzione di mantenere una distanza tale da consentire in ogni caso l arresto tempestivo.. al fine di evitare la collisione con i veicoli che precedono, le descritte circostanze e modalità di servizio sono idonee a far inquadrare la fattispecie nella ipotesi derogatoria di cui all art. 177, comma 2, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che consente ai conducenti degli autoveicoli di servizio di polizia di non osservare le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento ove le esigenze di servizio lo richiedano. Certamente il rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza, comunque richiesto anche alla categoria di soggetti di appartenenza del convenuto (ai sensi dello stesso art. 177, comma 2, d. lgs. n. 285/1992), avrebbe imposto allo stesso una maggiore attenzione per non accostarsi troppo al veicolo che precedeva. A degradare, tuttavia, tale mancanza di comune prudenza, per non farla assurgere a colpa grave, vale in ogni caso la circostanza dell utilizzazione del dispositivo luminoso attivato in quel contesto di urgenza per l assolvimento del compito d istituto. Infatti, giova ricordare al riguardo che, secondo la nota giurisprudenza di questa Corte, dalla quale la Sezione non ha motivo di discostarsi, ad affermare la sussistenza del più elevato grado di colpa non è, comunque, sufficiente la sola inosservanza delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma occorre che il comportamento risulti improntato a profonda imprudenza, spericolatezza e spregiudicatezza. Ora, nel caso di specie, tali estreme connotazioni del comportamento non sono del tutto rinvenibili, sia perché non può escludersi che all impatto abbia concorso il comportamento del conducente privato, sia tenuto conto dell attivazione da parte del convenuto degli appositi segnalatori luminosi, volti in qualche modo a garantire un pur minimo grado di sicurezza per l incolumità dei terzi, rendendoli edotti di un possibile pericolo derivante dalla marcia della vettura di servizio in violazione delle comuni regole della circolazione stradale. Tutto ciò costituisce, per il Collegio, elemento idoneo per escludere, atteso anche il concorso dell urgenza dell intervento di servizio, la condotta gravemente colposa del convenuto e per respingere, conseguentemente, la domanda attrice, rilevando semmai la presenza di una colpa lieve del convenuto medesimo. Tale ultima considerazione e la prevalente circostanza della non costituzione in giudizio del convenuto, consentono a questo Giudice di non far luogo ad addebito di spese nel presente giudizio. 4

5 P. Q. M. la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, RESPINGE la domanda attrice nei confronti del sig.. Non si procede alla liquidazione delle spese di giudizio. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 6 luglio L ESTENSORE F.to Pina M. A LA CAVA IL PRESIDENTE F.to Salvatore NOTTOLA Depositata in Segreteria il 18 gennaio 2011 P. IL DIRIGENTE IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIUDIZI DI RESPONSABILITA F.to Francesco Maffei 5

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