Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ARTIGIANE. Settore: AZIENDE ARTIGIANE DI PARRUCCHIERI, BARBIERI ED ESTETICA

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1 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ARTIGIANE Settore: AZIENDE ARTIGIANE DI PARRUCCHIERI, BARBIERI ED ESTETICA Addì, 8 aprile 2008, in Roma, presso la Sala Convegni di via XX settembre 89, le sotto indicate Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, a seguito delle trattative nazionali intraprese nel settembre 2007 e delle pre-intese intervenute il , si sono incontrate per sottoscrivere il presente testo di accordo di seguito nominato CCNL per i dipendenti da Aziende Artigiane, settore all atto della stipula sono presenti: per le associazioni dei datori di lavoro: - Confederazione Nazionale Autonoma Artigiani Piccoli e Medi Imprenditori (CAPIMED), rappresentata dal presidente nazionale Giuseppe Liberto e dai signori Pasquale Borsellino, Francesco Montalbano, Agostino Tortorici, Daniele Scalise, Pasquale Gammardella, Sebastiano Pangallo; - Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori (FENAPI), rappresentata dal presidente nazionale Carmelo Satta, assistito dai responsabili nazionali di federazione signori Franco Walter Bratta e Concetto Parisi, e di categoria i signori Stefano Todini e Maurizio Borin; Vincenzo Staffilano; per le associazioni dei lavoratori: - Unione Sindacati Autonomi Europei (USAE), rappresentata dal segretario generale, Adamo Bonazzi, assistito dai segretari confederali, dai coordinatori regionali e dai rappresentanti dei coordinamenti di categoria della Federazione Italiana Nazionale Artigianato (USAE-FINART), della Federazione Italiana Lavoratori Terziario e Servizi (USAE-FILTES) signori: Antonia Spina, Leopoldo Guidi, Raimondo Leotta e Dino Parodi, Salvatore Orifici, Emilio Bordolani, Stefano Castagnola, Antonio Cascone, Serafino Dall aglio, Luigi Iazzetta, Celestino Di Raimo e Rolando Scotillo; - Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego (USPPI), rappresentata dal segretario generale Ottavio Mirabelli, assistito dai responsabili delle categorie Daniele Monaco, USPPI-FENSPA e Roberto D Arpino, USPPI FIDAS; - Confederazione Europea dei Lavoratori (CEL), rappresentata dal segretario generale Enrico Fidanza, assistito dai coordinatori confederali Paolo Delledonne e Antonio Sanges. Le sottoscritte Organizzazioni stipulano e riconoscono come valido strumento di governo e regolarizzazione dei rapporti di lavoro dipendente per il settore delle aziende artigiane Alimentari il presente CCNL composto da una premessa, da XXXV titoli, 167 articoli, 5 allegati di cui 1 tabella. Roma lì, martedì 8 aprile 2008 CAPIMED FENAPI USAE USPPI CEL

2 Titolo I VALIDITA E SFERA DI APPLICAZIONE Art. 1 Validità. Il presente CCNL disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato, nelle aziende artigiane di parrucchieri, barbieri ed estetica, salve le decorrenze particolari stabilite dai singoli istituti, il presente contratto entra in vigore il 1 gennaio 2007 e sarà valido fino al 31 dicembre 2010 per la materia normativa e fino al 31 dicembre 2008 per la materia retributiva. Esso si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti stipulanti con lettera raccomandata r/r, 6 mesi prima della scadenza del contratto stesso. Art. 2 - Sfera di applicazione e limiti dimensionali. 1) Sfera di applicazione. A titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi per analogia, il presente CCNL regola i rapporti di lavoro tra tutte le aziende artigiane aderenti e operanti nel campo dell acconciatura maschile e femminile e dell estetica e i loro dipendenti a tempo determinato e indeterminato. 2) Limiti dimensionali. Le Parti, richiamando la normativa vigente, art. 4, legge n. 443/85, definiscono i seguenti limiti dimensionali per le imprese rientranti nelle previsioni del presente CCNL: - 15 unità, compresi gli apprendisti in numero inferiore a 6-20 unità, a condizione che le unità oltre le 15 siano apprendisti Art. 3 - Definizione di impresa artigiana. Le Parti, richiamando la normativa vigente, art. 4, legge n. 443/85, definiscono i seguenti limiti dimensionali per le imprese rientranti nelle previsioni del presente CCNL: - aziende con lavorazioni non in serie - 15 dipendenti con apprendisti in numero minore a 6-20 dipendenti a condizione che almeno 15 unità non siano apprendisti; - aziende con lavorazioni in serie - 8 dipendenti con apprendisti in numero minore a 6-10 dipendenti a condizione che almeno 7 unità non siano apprendisti. Titolo II ASSUNZIONE Art. 4 - Modalità di assunzione. L assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore. L assunzione può essere sia a tempo indeterminato che determinato, della avvenuta assunzione deve essere data esclusiva comunicazione ai sensi della legge n. 296 (Comunicazioni obbligatorie). L assunzione sia a tempo indeterminato che determinato dovrà risultare da atto scritto e contenente le seguenti indicazioni:

3 - località alla quale è destinato; - data di decorrenza dell'assunzione; - durata del rapporto di lavoro, orario di lavoro e sua distribuzione settimanale; - livello professionale cui viene assegnato; - periodo di prova eventualmente pattuito; - qualifica; - retribuzione; - numero di matricola; - tutte le altre condizioni eventualmente concordate. Art. 5 - Documenti per l assunzione. Per l assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti: - numero di codice fiscale; - certificato del titolo di studio e/o documento equipollente allo stesso; - certificato di disponibilità all impiego o certificato iscrizione liste collocamento; - documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano in possesso; - eventuale attestazione sanitaria per quelle qualifiche ove questa è richiesta dalla vigente normativa; - documenti e dichiarazioni necessari per l applicazione delle leggi previdenziali e fiscali; - accettazione della lettera di assunzione; - dichiarazione di accettazione della normativa del presente CCNL; - altri documenti e certificati che la ditta riterrà opportuno richiedere; - autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per lo svolgimento degli adempimenti di legge; - permesso di soggiorno (per lavoratori extracomunitari); - le documentazioni richieste possono essere sostituite, ai sensi della normativa vigente, da dichiarazioni scritte che il lavoratore neo-assunto autocertifica. Titolo III - LAVORO PART-TIME Art. 6 Definizione. Per lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto. In attuazione dei rinvii disposti dal D.lgs n. 276 le Parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale. A) Il rapporto a tempo parziale può essere di tipo: - orizzontale, come riduzione dell'orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno; - verticale, come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno; - misto, come combinazione del tempo parziale orizzontale e verticale. L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o indeterminato deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore, risultante da atto scritto; tale requisito è necessario anche per il passaggio del rapporto part-time a quello a tempo pieno e viceversa (in questo ultimo caso l'accordo deve essere convalidato dalla Direzione provinciale del Lavoro). Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le Parti all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro al tempo pieno e

4 l'azienda, per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale, potrà assumere altro personale fino al termine del periodo concordato con il lavoratore sostituito. Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati l'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell'anno (part-time verticale o misto) nonché, in caso di nuova assunzione con contratto a tempo parziale, gli altri elementi previsti dall'art. 3 del presente CCNL. Art. 7 - Minimo orario. L orario minimo contrattuale per i lavoratori assunti con contratto part-time è fissato in 18 ore settimanali. L orario minimo giornaliero è fissato in 3 ore. Titolo IV APPRENDISTATO Art. 8 - Campo d azione. La disciplina dell'apprendistato è regolata dal D.lgs. n. 276/03 e dalla legge di conversione n. 80/05, DL n. 35/05, art. 13, comma 13 bis) e dalle disposizioni del presente contratto. La durata dei periodi di apprendistato è definita nella tabella appresso riportata. Al fine del conseguimento di qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore annue retribuite. Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l'uno e l'altro periodo interruzioni superiori a 12 mesi. La durata dell'addestramento o del tirocinio sarà di 6 mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di addestramento professionale regionali o da Enti e Istituti riconosciuti dalle Regioni, sempre che i suddetti titoli siano dell'indirizzo didattico specifico rispetto alla attività esplicata nell'apprendimento. Le percentuali da calcolare sulla paga base nazionale, per determinare la retribuzione dell'apprendista, sono quelle appresso riportate nella tabella seguente: livello 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno /anzianità 3 65% 80% 90% 90% 4 65% 80% 90% 90% 5 65% 80% 90% % 80% Ovvero i minimi retributivi saranno i seguenti: livello 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno /anzianità 3 825, , , ,00

5 4 780,00 960, , , ,50 888,00 999, ,50 840, Per quanto si riferisce alla assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, valgono le norme di legge. Per quanto non previsto nel presente contratto si applica quanto disposto dal D.lgs. n. 276/03. Art. 9 - Rapporto numerico. Il numero massimo di apprendisti per ogni azienda non potrà superare la proporzione di 1 apprendista per ogni dipendente con contratto di lavoro subordinato. Per l età di assunzione degli apprendisti si applica la normativa vigente. Il periodo di prova per gli apprendisti è fissato in 30 giorni lavorativi, compiuto il periodo di prova l assunzione diventa definitiva fino al termine dell apprendistato. Art. 10 Adempimenti. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, nei modi e termini di legge agli enti preposti, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. Il datore di lavoro è tenuto inoltre a comunicare, agli uffici competenti, i nominativi degli apprendisti che per qualsiasi motivo cessano il rapporto di lavoro entro 5 giorni dalla cessazione stessa. Titolo V - CONTRATTO DI INSERIMENTO Art. 11 Definizione. Il contratto di inserimento è lo strumento giuridico e negoziale, ai sensi dell art. 54, D.lgs. n. 276/03, mediante il quale si facilita l inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro. Art. 12 Beneficiari. Possono essere assunti con contratto di inserimento le seguenti categorie: - disoccupati di lunga durata, con più di 12 mesi di disoccupazione e con una età compresa tra 29 e 32 anni; - lavoratori espulsi dal mondo del lavoro con più di 50 anni; - lavoratori che, per qualsiasi motivo, abbiano avuto una interruzione della propria attività lavorativa per un periodo maggiore di 24 mesi; - donne disoccupate residenti nelle aree dichiarate, con apposito decreto ministeriale, di maggiore disoccupazione femminile; - portatori di handicap. Art Aziende eleggibili.

6 Sono autorizzate ad assumere con contratti di inserimento tutte le aziende, applicanti il presente CCNL, che rispondano al requisito di legge di aver mantenuto in servizio, con trasformazione del contratto di inserimento in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno il 60% dei contratti scaduti nei 18 mesi precedenti. Art Progetto formativo. Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure: - sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e dell allegato progetto formativo; - progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di legge, indicante: la durata del progetto stesso, la mansione e la qualifica professionale di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture assicurative che l azienda riconoscerà al lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo e la retribuzione garantita; - la certificazione da parte dell Ente Bilaterale del suddetto progetto formativo. Art Durata del progetto. La durata del contratto di inserimento è, a secondo dei progetti e del livello professionale di approdo, ricompresa tra un minimo di 9 mesi e uno massimo di 18. La durata del progetto formativo non può, per alcun motivo, essere modificata estendendone il periodo. In qualsiasi momento l azienda può, viceversa, passare il lavoratore nel ruolo a tempo indeterminato. Art Deroghe per i portatori di handicap. Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di inserimento, previa certificazione da parte dell Ente Bilaterale, può prevedere una durata massima di 36 mesi. In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni. Art Norme contrattuali. Ai lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente CCNL con la sola esclusione del Titolo riguardante il trattamento di malattia e infortunio. Il limite minimo di copertura è comunque fissato in 50 giorni di calendario. Art Modelli formativi. I modelli formativi, fermo restando l obbligo di rispondere ai requisiti di legge, potranno essere formulati secondo quanto deliberato dall Ente Bilaterale promosso dal presente contratto e utilizzando i modelli di

7 contratto di inserimento elaborati dall Ente Bilaterale delegando allo stesso alcune delle funzioni che la normativa mette in carico all azienda. Art Ente Bilaterale. L Ente Bilaterale svolgerà la funzione in merito alla applicazione del contratto di inserimento, di assistenza e supervisione per i contratti dell art. 21. Art Rimando alla normativa. Per tutto quanto qui non previsto le Parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere e stabiliscono di delegare la gestione corrente per l attuale vigenza quadriennale all Ente Bilaterale. Titolo VI TELELAVORO Articolo 21. Compatibilmente con l'attività svolta dalle aziende che applicano il presente accordo e rispettando il vincolo della segretezza e le disposizioni aziendali, il dipendente a propria richiesta può instaurare un rapporto di lavoro a domicilio denominato tele-lavoro. Il rapporto è caratterizzato dal fatto che la prestazione viene resa presso il domicilio del lavoratore, con attrezzature fornite dal datore di lavoro, il quale le cede in comodato d'uso e ne è l'unico proprietario. In caso di cessazione del rapporto di lavoro dovranno essere rese disponibili entro 12 ore dalla cessazione e non potranno mai essere trattenute a pagamento di spettanze di lavoro. Con l'instaurazione del tele-lavoro vengono azionati automaticamente gli artt. 2051, 2105 e 2125 CC. Il rapporto denominato tele-lavoro deve risultare da atto scritto ed è compatibile con il part-time e con tutta la parte normativa del presente accordo. Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia (legge n. 877/73). La retribuzione dei dipendenti impegnati nel tele-lavoro sarà ridotta del 30% rispetto alla paga base nazionale, poiché non sostengono spese per la produzione del reddito, non recandosi presso l'azienda per rendere la prestazione lavorativa. Titolo VII - LAVORATORI STUDENTI Articolo 22. In attuazione dell'art. 10, legge n. 300/70, per le imprese con un minimo di 8 dipendenti, si conviene: a) Lavoratori studenti universitari. A tali lavoratori sarà concesso 1 giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto.

8 Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuito sono elevati a 4. Ai lavoratori che nel corso dell'anno devono sostenere esami potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti sino ad un massimo di 20 giorni l'anno. b) Lavoratori studenti di scuole superiori e di scuole professionali. A tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami di diploma. Ai lavoratori predetti possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni nel corso dell'anno. Ai lavoratori che nel corso dell'anno devono sostenere gli esami di diploma potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo di 30 giorni. L'azienda potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo. Nell'arco di ogni anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati dell azienda, ma compatibilmente con l'esigenza del regolare svolgimento dell attività produttiva. I permessi retribuiti di cui al presente articolo non rientrano nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi della legge n. 402/96. Titolo VIII - GLI ISTITUTI DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO Art. 23 Premessa. Nel presente Titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla Riforma Biagi (D.lgs n. 276) con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa all impresa e migliore occupabilità dei lavoratori inoccupati e disoccupati. Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le Parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL. Art Richiami normativi. Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.lgs n. 276, in particolare: - per la somministrazione di lavoro: artt. 27, 28, 29, 30 - per il lavoro intermittente: artt. 31 e 32 - per il lavoro ripartito: art. 33 Art Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e ss., D.lgs n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato della impresa, che assume le vesti negoziali di utilizzatore. Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 368, e può essere concluso quindi ogniqualvolta l impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a

9 motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all ordinaria attività dell'impresa stessa. In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi: - punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; - per l'esecuzione di una opera o di un servizio, definiti o predeterminati che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; - per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza; - per l esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale. Art Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dell Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività: (a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet ed extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati; (b) per servizi di pulizia, custodia, portineria; (c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; (d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; (e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale; (f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; (g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del , recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; (h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa. Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà essere stipulato per le lavorazioni e/o attività che saranno dettagliate dall Ente bilaterale, mediante gli strumenti operativi individuati dal presente CCNL. Art Obblighi di informazione. L'impresa utilizzatrice comunica alle RSU e, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL a livello territoriale: (a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 21 e 22 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e

10 necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi 5 giorni successivi; (b) ogni 12 mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1 marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all Ente bilaterale. Art Diritti dei lavoratori somministrati. Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 21 e 22 presso l impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro. Con riferimento alle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti o collegati all'andamento economico della impresa la contrattazione di 2 livello dovrà prevedere la quantificazione e le modalità di corresponsione per le categorie di lavoratori somministrati presenti in azienda. In mancanza di previsione ai lavoratori somministrati verrà riconosciuto, in frazione annua, lo stesso trattamento previsto per i lavoratori a tempo indeterminato occupati in azienda. I lavoratori somministrati hanno diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell impresa utilizzatrice. Con riferimento al godimento dei permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali il lavoratore somministrato che ne fa richiesta durante l esecuzione del contratto di somministrazione conserva il posto presso l impresa utilizzatrice fino alla scadenza del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 30, legge n I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico della impresa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. Art Lavoro intermittente. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato nelle seguenti ipotesi: (a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate per i casi di svolgimento del lavoro straordinario come evidenziati nel successivo art. 65; (b) in via sperimentale per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni d età ovvero da lavoratori con più di 45 anni d età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento; (c) per prestazioni da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali e in altri periodi che saranno individuati dalle Parti entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL. Successivamente l aggiornamento dei periodi e/o la loro modifica-abrogazione sarà competenza dell Ente bilaterale. Ai fini della stipula dei contratti di lavoro intermittente di cui al precedente comma 1), lett. c) si intende:

11 - per fine settimana il periodo che va dall apertura ordinaria del venerdì alla chiusura ordinaria della domenica; - per ferie estive il periodo che va dall ultimo lunedì di maggio al primo sabato di ottobre; - per vacanze natalizie il periodo che va dal sabato precedente all 8 dicembre al sabato successivo al 6 gennaio; - per vacanze pasquali il periodo che va dal venerdì che precede la domenica delle Palme al martedì successivo alla Pasqua. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo indeterminato, ma anche a termine secondo le disposizioni di cui al D.lgs n Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, a livello territoriale, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1 marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all Ente bilaterale. Art Diritti e doveri del lavoratore intermittente. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro. Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è altresì stabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, la stessa è prevista nella misura pari al 25% della retribuzione mensile, calcolata ai sensi dell art. 125 del CCNL. In ogni caso si tiene conto di quanto previsto dal DM del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea impossibilità di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente è tenuto a informare il datore di lavoro secondo le modalità previste dall art. 102 del presente CCNL, nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Se il lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, nelle ipotesi di cui al precedente comma 2), è ricompreso nella fattispecie della assenza ingiustificata. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico della impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre. Art Lavoro ripartito. Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa, per cui ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ripartito sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro. I lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, informando

12 preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale. Nelle aziende dotate di rilevazione automatica delle presenze non vi è obbligo di preventiva informazione. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro. Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale, salvo che il datore di lavoro chieda al lavoratore superstite, che si renda disponibile, di adempiere l'obbligazione lavorativa, in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi del presente CCNL. In caso di licenziamento per motivi disciplinari di uno dei lavoratori coobbligati il lavoratore superstite potrà, entro 7 giorni dall evento, proporre al datore di lavoro un candidato alla sostituzione del lavoratore licenziato. In caso di mancato superamento del periodo di prova da parte del sostituto anche il rapporto di lavoro del lavoratore superstite si estingue ai sensi dell art. 41, comma 5), D.lgs n Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e le Organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito. Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1 marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all Ente bilaterale. Art. 32 Soglie numeriche. I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso una impresa utilizzatrice che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 21 e 22, non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti: lavoratori dipendenti contratti flessibili da 0 a 5-1 contratti flessibili, da 6 a 9-2 contratti flessibili, da 10 a 12-3 contratti flessibili, da 13 a 18-5 contratti flessibili, da 19 a 22-6 contratti flessibili. La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nella impresa ai sensi dei precedenti artt. 27 e 28 è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto dell'attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero. Art Gestione delle controversie. In caso di controversie tra azienda e lavoratore sui contenuti o sulla applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente Titolo le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle Parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le associazioni firmatarie e i loro assistiti, quanto segue: (a) per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all Ente Bilaterale e successiva attivazione della Commissione di conciliazione istituita, come da norma, da 3 arbitri, 1 datoriale, 1 delle associazioni dei lavoratori e 1 - con funzioni di presidente nominato dal locale UPLMO; (b) per controversie sulla applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell attore della vertenza della copia degli atti all Ente Bilaterale, ai fini di consentirne un attività di statisticazione e valutazione giurisprudenziali. Titolo IX - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Art. 34 Declaratoria.

13 I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 7 livelli, alla quale corrispondono 7 livelli retributivi con valori minimi tabellari mensili. I valori minimi tabellari mensili sono quelli appresso riportati. L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie verrà effettuato sulla base della declaratoria e dei profili sotto enunciati. I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in esse considerate e hanno valore esemplificativo minimo. Resta fermo che l'assegnazione dei lavori alle diverse categorie deve essere effettuata in base alle mansioni dagli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle Parti. Livello 1S (Quadro). Appartengono ai Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge del maggio 1995 n. 190, prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi della impresa nell'ambito delle strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi: (a) abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa; (b) siano preposti, in condizione di autonomia decisionale, a responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca e alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi della impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. Livello 1. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative e autonomia operativa e ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad esse delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale e di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda. Livello 2. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e/o funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica. Livello 3. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti. Esemplificazioni: acconciatura maschile e femminile ed estetica, addetti: - al taglio della barba intera con la forbice in tutte le forme; - al taglio dei capelli in qualunque forgia; - al taglio scolpito al rasoio con acconciatura ad aree calda nelle varie forge;

14 - al massaggio normale e/o drenante con mezzi meccanici; - all'acconciatura a ferro; - alle permanenti su capelli corti o lunghi con diversi sistemi in uso; - alla tintura e/o colorazione e/o decolorazione la cui miscela da loro preparata deve corrispondere alle necessità occorrenti a quella determinata qualità fisica dei capelli; - alle mèches, pettinatura fantasia eseguite sui capelli di diversa lunghezza; - alle acconciature complesse, da modello, disegno, stampe, fotografie; - all'ondulazione a ferro marçel e a fon sui capelli lunghi e/o corti; - al lavaggio dei capelli e trattamento igienizzante della cute; - alla preparazione di toupé e parrucche e loro applicazione previa adattamento al cuoio capelluto; - alla pettinatura su manichini con possesso di cognizioni storiche; - allo svolgimento autonomo di tutti i trattamenti della estetica specializzata; - all'uso delle apparecchiature per l'estetica; - al trucco specializzato (esempio teatrale ed esecutivo); - altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta esemplificazione. Livello 4. Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche. Esemplificazioni: acconciatura maschile e femminile ed estetica, addetti: - al taglio di capelli con perfezione; - al taglio della barba con sole forbici, con perfezione; - alla rasatura della barba con perfezione; - al taglio dei capelli con il rasoio; - al massaggio normale della cute, alle frizioni; - alla permanente sui capelli lunghi e/o corti, secondo i più semplici in uso; - alle acconciature prese da modello, disegno, stampe e fotografie; - alle ondulazioni a ferro (marçel) e all'acqua; - all'applicazione di tinture e decolorazioni, mèches; - alla pettinatura fantasia su capelli lunghi e/o corti; - alla messa in piega e ricci piatti su capelli lunghi o corti; - alla pulizia profonda, trattamento massaggio completo del viso; - all'applicazione con massaggio-maschere; - al trucco da giorno e da sera; - all'uso delle apparecchiature elettroniche idonee ad ogni trattamento; - altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta esemplificazione. Livello 5. Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori che richiedono il possesso di conoscenze teorico-pratiche. Esemplificazioni: acconciatura maschile e femminile ed estetica, addetti: - al taglio semplice dei capelli; - alla frizione; - alla rasatura della barba; - alla pettinatura ad area calda; - alla permanente;

15 - alla tinture e decolorazioni, mèches; - alle ondulazioni a ferro e all'acqua su capelli lunghi e/o corti; - alla messa in piega - piega fissa su capelli lunghi e/o corti; - al lavaggio dei capelli; - al taglio e sfumatura dei capelli; - alla depilazione; - alla pulizia e trattamenti del viso; - al manicure e pedicure estetico; - al trucco di base con l'applicazione di prodotti specifici a gradi di difficoltà semplice; - al massaggio del corpo; - all'uso elementare delle attrezzature elettroniche; - altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta esemplificazione. Livello 6. Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori che richiedono possesso di semplici conoscenze pratiche. Riepilogo delle categorie nei rispettivi livelli e classificazione qualifiche: 1S - (Quadro) 1 - impiegato dirigente 2 - impiegato con mansioni di responsabilità operaio specializzato 3 - impiegato provetto 4 - impiegato operaio specializzato 5 - impiegato operaio qualificato 6 - impiegato operaio Art Distinzione tra Quadri, Impiegati e Operai. All interno dell art. 34 le mansioni previste dal presente CCNL sono suddivise, come da legge, in profili per Quadri, Impiegati e Operai. La distinzione è resa mediante l indicazione per ogni gruppo della categoria di appartenenza. Titolo X QUADRI Art. 36 Declaratoria. Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi della azienda nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti. Art Orario di lavoro. L'orario di lavoro dei Quadri con contratto di lavoro sino a 40 ore mensili si articolerà in giornate lavorative di minimo 5 ore.

16 Art Formazione e aggiornamento. Al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi e di migliorare la gamma dei servizi offerti, le aziende favoriranno l'accesso a specifici corsi di formazione per le materie di diretta competenza dei Quadri. Art Assegnazione della qualifica. L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo di oltre 180 giorni di calendario. Art Polizza assicurativa. Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Art Indennità di funzione. A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro l azienda corrisponderà mensilmente ai lavoratori interessati una indennità di funzione pari ad E 90,00 lordi per 14 mensilità. Per ciò che attiene al livello 2, le parti firmatarie del presente accordo si impegneranno a perseguire l obiettivo di caratterizzarlo per i seguenti aspetti: - valutazione delle prestazioni in relazione al conseguimento di obiettivi prefissati, concordati e correlati alle funzioni assegnate; - verifica periodica delle potenzialità professionali per una migliore utilizzazione; - definizione e revisione periodica di bilanci di carriera; - verifica periodica di qualità, quantità e tempestività dei flussi informativi; - modalità d esercizio della formazione continua; - incentivazione della mobilità professionale e di carriera. Art Orario flessibile. Le Imprese potranno, senza alcun onere aggiuntivo, richiedere ai Quadri di fornire sino ad un massimo di 12 settimane annue di orario flessibile. Per orario flessibile si intende la possibilità di lavorare con un orario di 48 ore settimanali e poi, in un periodo di minore carico di lavoro, da effettuare, per uguale numero di settimane, un orario di 32 ore settimanali. Nel caso di applicazione dell orario flessibile la retribuzione rimarrà invariata sia per il periodo di maggiore prestazione lavorativa sia per quello con minore prestazione.

17 L Impresa che intenda effettuare l orario flessibile per i Quadri dovrà darne comunicazione scritta agli interessati con un preavviso di almeno 30 giorni, copia della comunicazione andrà inviata al CST competente che provvederà, nel rispetto delle norme sulla privacy, a trasmettere all Ente Bilaterale i dati per la statisticazione dell utilizzo del presente strumento. Art Orario annuale. I Quadri che non hanno responsabilità di coordinamento e controllo di altri lavoratori e che non sono direttamente a contatto con la clientela, ovvero collegati con l orario di apertura al pubblico, potranno determinare l articolazione della loro prestazione lavorativa su base annua. Tale libera articolazione dell orario annua dovrà rispettare 3 criteri per essere valida: (a) numero totale annuo di ore lavorate pari a quello contrattuale; (b) comunicazione scritta della articolazione dell orario da parte del Quadro entro il 30 novembre per il piano orario dell anno successivo; (c) accettazione da parte dell azienda; decorsi 7 giorni dalla comunicazione, si intenderà accettata la proposta con la formula del silenzio-assenso; (d) per le donne Quadro con figli minori in età scolare si deroga al punto c). Il Quadro dovrà inviare copia della comunicazione al CST competente che provvederà, nel rispetto delle norme sulla privacy, a trasmettere all Ente Bilaterale i dati per la statisticazione dell utilizzo del presente strumento. Titolo XI - PERIODO DI PROVA Art Periodo di prova. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - Quadri: giorni livello 1: giorni livello 2: giorni livello 3: giorni 90 - livello 4: giorni 60 - livello 5: giorni 45 - livelli 6 e 7: giorni 30 I giorni indicati per i relativi livelli devono intendersi di calendario. Durante il periodo di prova la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento, da ambedue le Parti, senza preavviso e senza diritto al TFR ad eccezione dei ratei di ferie e 13a mensilità. Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta, l assunzione del lavoratore si intenderà confermata e il periodo stesso sarà computato nell anzianità di servizio. Art Sospensione del periodo di prova.

18 Per i lavoratori assunti nei livelli 4, 5, 6 e 7 l eventuale malattia/ infortunio interromperà il computo dei giorni per il periodo di prova. Titolo XII - ORARIO DI LAVORO Art Orario di lavoro settimanale. La durata normale del lavoro effettiva è fissata in 40 ore settimanali. Al datore di lavoro è consentito chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore in misura non superiore alle 2 ore giornaliere e alle 12 settimanali. Per lavoro effettivo si intende lavoro che richiede una applicazione assidua e continuativa. Art Esposizione orario di lavoro. Gli orari di lavoro praticati nell azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile a tutti i dipendenti e devono essere comunicati, da parte dell azienda o del CST, all Ispettorato del Lavoro. Titolo XIII - LAVORO STRAORDINARIO Art Lavoro straordinario. Il lavoro straordinario è quello eccedente l orario normale di lavoro giornaliero o settimanale contrattuale. Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni d opera straordinarie e a carattere individuale nei limiti di 180 ore annue. Le maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria eccedente la normale retribuzione sono: tipologia Operai Intermedi Impiegati, lavoro oltre le 40 ore diurno (45%), lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) (50%), lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore) (60%), lavoro eseguito nelle festività (50%), lavoro notturno (dalle ore 22 alle 6) non compreso in turni (40%), lavoro oltre le 40 ore settimanali feriali notturno (50%), lavoro a turni notturno (30%), lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle ore 22 (45%), lavoro notturno festivo (50%), lavoro domenicale con riposo compensativo (10%). Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili tra loro. Art Lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si intende quello prestato dal lavoratore part-time fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno. Ai sensi del comma 4), art. 5, legge n. 863/84, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, nella misura di 60 ore annue, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative: - compilazione degli inventari e cali merce, periodo di vendita prenatalizio o di analoghe brevi necessità di intensificazione della attività lavorativa aziendale;

19 - particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 25%. Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di fatto, esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito. Essa è compresa in ogni caso nella quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR ai sensi e per gli effetti del comma 2), art CC. Ferma restando l'applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti. Saranno valide altresì intese a livello aziendale o di unità che, alla luce di ulteriori specifiche esigenze organizzative, similari a quelle di cui sopra, prevedano quantità superiori a quelle indicate al comma 2) del presente articolo. Art Registro lavoro supplementare. Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate a cura della azienda su apposito registro. Le Organizzazioni sindacali regionali o provinciali firmatarie del presente CCNL potranno consultarlo o presso la sede dell azienda oppure presso la sede del CST competente territorialmente. Il registro di cui al presente articolo può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la gestione del personale informatizzata. Art Registro lavoro straordinario. Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura della azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali e provinciali, presso la sede del CST competente territorialmente. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità informatizzata presso il CST. La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari. Art Lavoro ordinario notturno. Le ore di lavoro ordinario prestato di notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata del 15%. Titolo XIV - RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITA, FERIE, PERMESSI

20 Art Riposo settimanale. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia. Il giorno di riposo, generalmente, coincide con la domenica, ma può cadere anche in giorno diverso e attuato per turno oppure per esigenze tecniche, per i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, la compilazione dell inventario e del bilancio annuale, solo per gli impiegati. Art Festività nazionali. Le festività che dovranno essere retribuite sono le seguenti: festività nazionali: - 25 aprile (ricorrenza della Liberazione) - 1 maggio (festa del Lavoro) - 2 giugno (festa della Repubblica) festività infrasettimanali: - 1 gennaio (Capodanno) - 6 gennaio (Epifania) - lunedì dopo Pasqua - 15 agosto (Assunzione) - 1 novembre (Ognissanti) - 8 dicembre (Immacolata Concezione) - 25 dicembre (Natale) - 26 dicembre (S. Stefano) - S. Patrono del Comune dove ha sede l impresa Le ore di lavoro prestate, nei giorni festivi sopraindicati, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo. Le giornate del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), del 2 novembre (commemorazione dei Morti) e del 4 novembre (anniversario della Vittoria) saranno retribuite come festive. Art. 55 Ferie. Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giornate. Le ferie sono irrinunciabili. Le ferie non potranno essere frazionate in più di 3 periodi. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore durante il periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute. Le ferie non potranno avere inizio né di domenica, né di giorno antecedente la domenica, né tanto meno nel giorno festivo e in quello antecedente il giorno festivo ad eccezione dei turni aventi inizio il 1 o il 16 giorno del mese.

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