CIRCOLARE SETTIMANALE NUMERO 7 DEL 21 FEBBRAIO 2014

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1 CIRCOLARE SETTIMANALE NUMERO 7 DEL 21 FEBBRAIO 2014 LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA Pagina 3 LE SCHEDE INFORMATIVE LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2013 ENTRO IL 28 FEBBRAIO Entro il prossimo i soggetti IRES che nel 2013 hanno corrisposto utili o proventi ad essi equiparati, devono rilasciare ai soggetti che li hanno percepiti l apposito modello di certificazione chiamato CUPE. Pagina 5 I CONTRIBUTI ENASARCO 2014 Gli agenti ed i rappresentanti di commercio, che operano sul territorio nazionale, sono tenuti all'iscrizione all'enasarco e alla relativa contribuzione. Nella presente scheda, analizziamo le regole per il versamento dei contributi Enasarco per il Pagina 8 IL CONCETTO DI RESIDENZA FISCALE Alla base della tassazione Irpef sta il concetto di "residenza fiscale", richiamato dall'art. 2 del Tuir. Ai fini della corretta applicazione delle imposte sui redditi è utile pertanto riepilogare tale concetto, con particolare riguardo ai casi di trasferimento della residenza all'estero, e ancor in quelli in cui il trasferimento è verso i Paesi a fiscalità privilegiata. Pagina 11 AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE MEDIAZIONE TRIBUTARIA: LE NOVITÀ DAL 2 MARZO 2014 La Legge di Stabilità 2014 ha apportato significative modifiche alla disciplina della mediazione tributaria. Sono regolamentate dalle nuove disposizioni le istanze presentate avverso gli atti notificati al contribuente a partire dal 2 marzo Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, attraverso una serie di domande e risposte, analizziamo le novità, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate nella recente Circolare n. 1/E del 12 febbraio Pagina 14 PRASSI DELLA SETTIMANA LE CIRCOLARI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell Agenzia in ordine cronologico Pagina 20 LE RISOLUZIONI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell Agenzia in ordine cronologico Pagina 20 I COMUNICATI STAMPA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell Agenzia in ordine cronologico

2 Pagina 21 SCADENZARIO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL AL Pagina 23 Riproduzione riservata Pag. 2

3 LA SETTIMANA IN BREVE Con il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate prot /2013 pubblicato il 19 febbraio sul sito dell Agenzia delle Entrate, è stato modificato il provvedimento del 18 dicembre 2013 che annunciava l applicazione automatica da parte degli intermediari finanziari di una ritenuta del 20% sui redditi da investimenti e attività estere di natura finanziaria. Nel provvedimento si afferma che, tenendo conto delle difficoltà riscontrate dagli intermediari e dai contribuenti, l attuazione della misura viene rinviata al 1 luglio 2014 e c h e le somme eventualmente già trattenute sui bonifici dal 1 febbraio ad oggi saranno restituite ai correntisti. Si specifica che comunque tale invio non comporta perdita di gettito fiscale in quanto la tassazione resta da applicare in sede di dichiarazione dei redditi. Il Decreto Destinazione Italia, ovvero il D.L. n.145/2013, dopo l approvazione definitiva da parte del Senato, è stato convertito in legge. Tra le misure previste dal decreto il contenimento delle tariffe energetiche, risorse per la connettività ed il telelavoro nelle PMI, l Expo 2015 e l internazionalizzazione. Dal punto di vista fiscale, spicca la possibilità di compensazione delle cartelle esattoriali con i crediti verso la pubblica amministrazione. Infine, si ricordano 50 milioni di euro in voucher per l acquisto di libri scontati da parte degli studenti. Il Senato ha approvato il 20 febbraio un emendamento al decreto Salvaroma che sposterebbe il termine per sanare le cartelle esattoriali dal 28 febbraio al 31 marzo Era stata la legge di Stabilità 2014, n. 147/2013 ad introdurre la possibilità di chiudere i conti con Equitalia in caso di cartelle esattoriali esecutive iscritte a ruolo entro il 31 ottobre 2013, evitando le quote di interessi su imposte, sanzioni e aggio. Un altro emendamento allo stesso decreto n. 1215, attualmente al vaglio della Camera, ha anche ampliato l'applicazione della sanatoria ai debiti tributari notificati da altri agenti di riscossione locali. Sul sito internet dell'agenzia delle Dogane è disponibile una nuova applicazione per le gestione e l'invio guidati dei modelli "Intrastat ". Si tratta del pacchetto informatico Intr@web che consente la compilazione, il controllo formale e l'invio degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di beni intracomunitari e delle prestazioni di servizi rese e ricevute in ambito Ue che, come noto, devono essere trasmessi entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, mensile o trimestrale. L invio telematico avviene attraverso il collegamento diretto al sistema informatico doganale. Le istruzioni per l accesso alla procedura sono consultabili nella pagina Servizio Telematico Doganale - E.D.I Sono state approvate le specifiche tecniche che dovranno essere utilizzate per la trasmissione telematica dei modelli dichiarativi 770 ordinario e semplificato, Unico Sc, Unico Sp, Riproduzione riservata Pag. 3

4 Unico Enc, Irap, Consolidato nazionale mondiale. Sono in corso di ultimazione anche le specifiche per la trasmissione del modello 730/2014 e Unico Persone fisiche Secondo quanto dichiarato con il comunicato stampa dell'agenzia delle entrate del , le versioni definitive delle istruzioni tecniche per l'invio telematico dei modelli dichiarativi delle persone fisiche saranno approvate entro il 10 marzo. In ogni caso sono disponibili sul sito internet dell Agenzia le bozze aggiornate per consentire agli operatori del settore di recepire le principali modifiche rispetto allo scorso anno. Il processo tributario telematico diventa operativo. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del è stato, infatti, pubblicato il Decreto Mef n. 163 del , che disciplina l uso degli strumenti informatici e telematici nell ambito del processo tributario. Tali strumenti contribuiranno, attraverso la dematerializzazione dei flussi documentali, al miglioramento del servizio di giustizia tributaria nel suo complesso, con una notevole riduzione dei costi diretti e indiretti per tutti gli operatori di settore. Le successive regole tecnico-operative dell informatizzazione del processo tributario saranno adottate con uno o più decreti direttoriali, il primo dei quali individuerà anche le commissioni tributarie presso le quali troverà applicazione la nuova modalità. I l 14 febbraio 2014 è entrato in vigore il decreto interministeriale 24 dicembre 2013, che introduce modifiche operative a quanto già stabilito dal decreto del 10 gennaio 2013 in merito alla sperimentazione della nuova social card. Quattro sono i punti su cui è intervenuto l'ultimo decreto: i requisiti economici per usufruire della carta acquisti (in particolare come rispettare la soglia dei 600 euro mensili a fronte di eventuali altri trattamenti economici - come le erogazioni una tantum -di cui beneficia il nucleo familiare destinatario della social card); la definizione di nucleo familiare (sono escluse dal computo del nucleo le persone a carico ai fini Irpef non conviventi diverse dal coniuge e dai figli); le modalità con cui chiedere la correzione dei risultati delle verifiche dei requisiti; i tempi e le modalità del monitoraggio dei progetti personalizzati di presa in carico al fine di superare la condizione di povertà. La distribuzione delle social card dovrebbe avvenire entro la fine del mese. INFORMAZIONE FISCALE Riproduzione riservata Pag. 4

5 OGGETTO: La certificazione degli utili corrisposti nel 2013 entro il 28 febbraio Entro il prossimo i soggetti IRES che nel 2013 hanno corrisposto utili o proventi ad essi equiparati, devono rilasciare ai soggetti che li hanno percepiti, l apposito modello di certificazione chiamato CUPE. Coloro che ricevono la certificazione dovranno conservarla e utilizzare i dati in essa contenuti per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi UNICO 2014 o 730/2014. Nella tabella che segue forniamo una sintesi dell'adempimento in esame. MODELLO CUPE 2014 OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE L a certificazione CUPE 1 deve essere rilasciata ai soggetti residenti in Italia, percettori di utili societari e di proventi equiparati derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (residenti o non), corrisposti nel L'obbligo di certificazione riguarda la corresponsione di: utili: per la partecipazione in soggetti Ires, residenti o non residenti, in qualunque forma corrisposti; distribuzioni di riserve di capitale che sono considerate utili e riserve di utili (art. 47, c. 1 Tuir); esclusi: gli utili e altri proventi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva; gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell ambito delle gestioni individuali di portafoglio (art. 7 D. Lgs. 461/1997). di proventi equiparati agli utili: proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni 2 ; proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza 3 esclusi quelli con apporto di solo lavoro; remunerazione dei finanziamenti eccedenti, di cui all'art. 98 del tuir (in vigore fino al ) direttamente erogati dal socio o da sue parti correlate, riqualificati come utili. La certificazione non è dovuta per i proventi già assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva. Il modello CUPE può essere rilasciato anche ai soggetti non residenti in Italia, se hanno percepito utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva, affinché possano ottenere, nel Paese di residenza, il credito d'imposta per quanto già versato in Italia. Se l'italia e lo Stato di residenza del percettore è in vigore una convenzione fiscale, l'eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità previste dalla convenzione. 1 Prevista dall art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n Art. 44 comma 2 lettera a) Tuir. 3 Art. 44 comma 1 lettera f) Tuir. Riproduzione riservata Pag. 5

6 TERMINE E MODALITA' DI CONSEGNA DATI DA INSERIRE Entro il di ogni anno, con riferimento agli utili corrisposti nell anno precedente. Il modello CUPE potrà essere rilasciato oltre che in forma cartacea anche in formato elettronico, purché sia garantita al percettore la possibilità di riceverlo, di averlo a disposizione e di stamparlo. Dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione, dove devono essere riportati il codice fiscale e l indirizzo d e l soggetto che emette la certificazione. N e l c a m p o codice del soggetto che rilascia la certificazione va indicato, in corrispondenza alla tipologia del soggetto emittente, il relativo codice, rappresentato dalle lettere A,B,C,D,E,F,G. I codici più ricorrenti sono: A se la certificazione è rilasciata dalla società o ente che ha emesso i titoli, per gli utili o per i proventi equiparati dalla stessa corrisposti. La stessa codifica deve essere utilizzata in caso di interessi riqualificati ai sensi dell art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007); G se la certificazione è rilasciata da una persona fisica o da un soggetto di cui all art. 5 del TUIR in relazione a proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza in cui l apporto sia costituito solo da capitale ovvero da capitale, opere e servizi. Sezione I dati relativi al soggetto emittente dove va riportato: il codice fiscale oppure, per i soggetti non residenti, il codice di identificazione rilasciato dall'autorità fiscale o in mancanza quello rilasciato dall'autorità amministrativa del Paese di residenza; il nome/cognome o la denominazione; i l codice dello Stato estero secondo la tabella allegata alle istruzioni ministeriali del modello; domicilio fiscale del soggetto emittente qualora sia residente. Sezione II dati relativi all intermediario non residente da compilare a cura degli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell applicazione dell art. 27-ter, comma 8, del D.p.r. 600/1973. In particolare: punto 8 il codice Abi; punto 9 il codice identificativo internazionale Bic/Swift; punto 10 il codice fiscale italiano se attribuito o il codice identificativo attribuito da un'autorità amministrativa del Paese di residenza; punto 11 la denominazione della società o dell'ente; punto 12 il codice dello Stato estero secondo la tabella allegata alle istruzioni ministeriali del modello. Sezione III dati relativi al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati dove devono essere riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che ha percepito gli utili/proventi equiparati. Se quest ultimo è non residente, i seguenti punti devono essere così compilati: Riproduzione riservata Pag. 6

7 punti 20 e 22, località di residenza estera e indirizzo; punto 23, codice dello Stato estero di residenza secondo la tabella allegata alle istruzioni ministeriali del modello CUPE; punto 24, codice di identificazione rilasciato dall Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un Autorità amministrativa. Sezione IV dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati, dove riportare i dati relativi agli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (residenti e non) esclusi gli utili assoggettati a ritenuta d'imposta o ad imposta sostitutiva. Bisognerà pertanto compilare la casella corrispondente alla forma di percezione delle somme, indicandone anche l'importo. Annotazioni, per l indicazione da parte del soggetto che rilascia la certificazione di eventuali ulteriori informazioni utili al percettore, per la successiva compilazione della propria dichiarazione dei redditi, quali le modalità di calcolo degli utili corrisposti, delle ritenute o imposte sostitutive applicate. Riproduzione riservata Pag. 7

8 INFORMAZIONE FISCALE OGGETTO: I contributi Enasarco 2014 G l i agenti e i rappresentanti di commercio, che operano sul territorio nazionale, sono tenuti all'iscrizione all'enasarco e alla relativa contribuzione. I contributi all'enasarco si calcolano su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente. Pertanto il riferimento al trimestre segue il principio di competenza (il periodo di maturazione delle provvigioni), mentre resta ininfluente il momento del pagamento. Se l'attività di agenzia è esercitata in forma societaria, in presenza di due o più agenti illimitatamente responsabili, il contributo: è dovuto per ciascuno di essi; è suddiviso tra tali soci sulla base delle quote sociali o, se diverse, in misura corrispondente alle quote di ripartizione degli utili previste dall atto costitutivo. In mancanza i contributi sono ripartiti in misura paritetica. L'eventuale modifica della quota di partecipazione societaria ai fini contributivi ha effetto dal trimestre successivo a quello della comunicazione all'enasarco. Per gli agenti che svolgono l attività in forma di ditta individuale ovvero di società di persone (snc/sas) i contributi sono dovuti nel rispetto di un minimale contributivo e di un massimale provvigionale annuo. Invece, per gli agenti che svolgono l attività in forma di società di capitali (spa / srl) non è previsto alcun minimale / massimale. ALIQUOTE 2014 CALCOLO CONTRIBUTI ENASARCO PER IL 2014 Le aliquote contributive sono diverse a seconda che l agente svolga l attività in forma: di ditta individuale / società di persone. In questo caso l'aliquota 2014 (quindi per le provvigioni maturate a partire dall' ) è fissata, nel rispetto dei minimali e massimali, nella misura del 14,20% e va ripartita al 50% tra agente e casa mandante: Casa mandante (preponente) 7,10% 14,20% Agente 7,10% di società di capitali. In questo caso si applica un aliquota differenziata per scaglioni, così ripartita tra casa mandante e agente: SCAGLIONI ALIQUOTA 2014 A CARICO DELLA CASA MANDANTE A CARICO DELL'AGENTE Fino a ,00 3,2% 2,6% 0,6% Riproduzione riservata Pag. 8

9 Oltre ,00 e fino a ,00 Oltre ,00 e fino a ,00 1,6% 1,3% 0,3% 0,8% 0,65% 0,15% MASSIMALI E MINIMALI 2014 Oltre ,00 0,3% 0,2% 0,1% Per gli agenti che esercitano l'attività in forma individuale e in società di persone (snc/sas) i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali, che ogni anno sono rivalutati secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Per i massimali provvigionali la rivalutazione decorre dal Per il 2014 il massimale provvigionale è il seguente: AGENTE MONOMANDATARIO (IMPEGNATO PER ATTO SCRITTO AD ESERCITARE L ATTIVITÀ PER UNA SOLA CASA MANDANTE) ,00 AGENTE PLURIMANDATARIO ,00 Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo. Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione. Il minimale contributivo, invece, è il seguente: AGENTE MONOMANDATARIO (IMPEGNATO PER ATTO SCRITTO AD ESERCITARE L ATTIVITÀ PER UNA SOLA CASA MANDANTE). 834 AGENTE PLURIMANDATARIO. 417 Si ricorda che per determinare i minimali contributivi vanno considerati i seguenti principi: di produttività. Il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni, sia pure in misura minima, nel corso dell'anno. In tal caso, e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. L integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l entità dei contributi e l importo minimale da versare) è interamente a carico della casa mandante, che può eventualmente recuperarla dai contributi dovuti nei trimestri successivi. Se il rapporto di agenzia è rimasto improduttivo per tutto l'anno, il minimale contributivo non è dovuto; di frazionabilità. Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali. Pertanto, nell'ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, il minimale contributivo va calcolato per singolo trimestre. Il versamento va effettuato moltiplicando tale importo per il numero di Riproduzione riservata Pag. 9

10 trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (principio di produttività). MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO Prima di procedere con il versamento dei contributi è necessario inviare telematicamente un'apposita distinta, t r a m i t e i l s i t o I n t e r n e t A tal fine la casa mandante deve registrarsi e richiedere l abilitazione ai servizi telematici. Sulla distinta online va inserita la provvigione maturata da ciascun agente. Il sistema calcola in automatico il corretto contributo da versare, tenendo conto di minimali e massimali. Le distinte vanno compilate anche dopo il raggiungimento del massimale contributivo senza che ciò determini ulteriori versamenti. La casa mandate è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell agente, nei confronti del quale trattiene la parte di contributi a suo carico all atto della liquidazione delle relative competenze. Fino al il versamento dei contributi andava effettuato mediante addebito automatico sul c/c bancario della casa mandante tramite RID (Rapporti Interbancari Diretti). A decorrere dall tale forma di pagamento è stata sostituita in via automatica dal sistema Sepa Direct Debit (SDD), per i c/c bancari sui quali è già attivo l'addebito automatico. Il versamento può essere effettuato anche tramite bollettino bancario (MAV). Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2014, le scadenze sono le seguenti: 1 TRIMESTRE Gennaio-Febbraio-Marzo TRIMESTRE Aprile-Maggio-Giugno TRIMESTRE Luglio-Agosto-Settembre TRIMESTRE Ottobre-Novembre-Dicembre Riproduzione riservata Pag. 10

11 INFORMAZIONE FISCALE OGGETTO: Il concetto di residenza fiscale In base al principio di tassazione mondiale (c.d. worldwide principle) un soggetto residente nello Stato italiano è tassato ai fini Irpef non solo per il reddito prodotto in Italia, ma anche per quello ovunque prodotto. Mentre un soggetto che risulta non residente nello Stato italiano, è tassato in Italia solo per i redditi prodotti in Italia. Capire il concetto di residenza dal punto di vista fiscale è pertanto fondamentale ai fini della corretta tassazione dei redditi. In considerazione dei molti casi di residenze fittizie (soprattutto quelle che riguardano i Paesi a fiscalità privilegiata), si riepilogano in questa tabella i concetti fondamentali per capire quando un soggetto è considerato residente, e i criteri stabiliti dall'ocse per evitare la doppia imposizione dovuta alla doppia residenza. LA RESIDENZA FISCALE I DUE PRINCIPI DI TASSAZIONE PREVISTI DAL TUIR L'art. 2 comma 1 del tuir stabilisce: per i residenti, il principi della tassazione dei redditi ovunque prodotti (c.s. worldwide principle); per i non residenti, la tassazione limitatamente ai redditi prodotti nello Stato italiano. IL CONCETTO DI RESIDENZA FISCALE L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE Dal punto di vista delle imposte sui redditi, sono considerati residenti (art. 2 comma 2 del tuir) i soggetti che per la maggior parte del periodo d'imposta realizzano almeno una di queste tre condizioni: iscrizione nelle anagrafi comunali della popolazione residente; domicilio (secondo l'art. 43 comma 1 del c.c.) nel territorio dello Stato; residenza (secondo l'art. 43 comma 2 del c.c.) nel territorio dello Stato. É sufficiente il verificarsi di una delle tre condizioni sopra elencate, perché il soggetto sia considerato fiscalmente residente nel territorio dello Stato. È inoltre necessario che questa condizione si protragga (in modo anche non continuativo) per la maggior parte del periodo d'imposta, pertanto per 183 o 184 giorni, a seconda che l'anno duri 365 o 366 giorni (c.d. anno bisestile 4 ). L'anagrafe della popolazione residente è il registro in cui sono annotate le persone che vivono in un determinato comune italiano, in un determinato momento. Come indicato al paragrafo precedente, l'iscrizione all'anagrafe comunale della popolazione residente fa presumere la residenza fiscale in 4 L'ultimo anno bisestile è stato il 2012, il prossimo sarà il Riproduzione riservata Pag. 11

12 Italia. Questo significa che finché il soggetto non viene cancellato dall'anagrafe dei residenti, deve essere assoggettato alle imposte sul reddito in Italia, salvo eventuali pattuizioni delle Convenzioni internazionali. Tuttavia la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, non è di per sé requisito sufficiente per escludere la tassazione in Italia, in quanto se il soggetto ha fissato la residenza in Italia o il proprio domicilio, per la maggior parte del periodo d'imposta, tali circostanze sono elementi idonei a determinare la residenza in Italia. Se l'amministrazione finanziaria vuole contestare la residenza all'estero del contribuente, in quanto ritenuta fittizia, deve fornire la prova dimostrando la sussistenza in Italia della residenza o del domicilio del contribuente. Si ricorda, inoltre, che in caso di trasferimento della residenza all'estero per un periodo superiore a 12 mesi è obbligatoria l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). IL DOMICILIO Il domicilio è definito dal codice civile come il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43 comma 1 del codice civile). Il domicilio spesso coincide con la residenza, ma può capitare che sia diverso. La differenza fondamentale tra domicilio e residenza è che il primo non si riferisce ad una condizione di fatto, e prescinde dalla reale e continuativa presenza fisica del soggetto: semplicemente richiama la volontà del soggetto di stabilire e conservare in un determinato luogo la sede principale dei suoi interessi. Quest'ultima locuzione "affari ed interessi" comprende la generalità dei rapporti del soggetto, quindi sia quelli di tipo familiare e sociale sia quelli di natura economica. Come indicato prima anche il domicilio è una condizione che fa presumere la residenza fiscale in Italia, e quindi la tassazione in Italia dei redditi ovunque prodotti. LA RESIDENZA ANAGRAFICA LE "RULES" CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI La residenza è definita dal codice civile come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, pertanto a differenza del domicilio, la residenza fa riferimento ad una situazione di fatto. La residenza si fonda su due elementi importanti: quello oggettivo della permanenza della persona in un determinato luogo; quello soggettivo dell'intenzione di porre nel luogo stabile dimora. L'intenzione è desumibile dalla condotta della persona Anche la residenza anagrafica rappresenta una presunzione di residenza anche ai fini fiscali. Può accadere che un soggetto risulti residente in più di uno Stato, in applicazione delle varie leggi nazionali, in tal caso se gli stati utilizzano il criterio di tassazione "world wide", cioè tassano i redditi dei propri residenti ovunque essi siano prodotti, si verifica il problema della doppia imposizione internazionale per doppia residenza. Per risolvere la questione intervengono le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, in particolare il modello di convenzione OCSE, che all'art. 4 fissa alcuni criteri chiamati "tie breaker rules", volti a determinare lo stato in cui il contribuente debba essere Riproduzione riservata Pag. 12

13 considerato residente. In sostanza il soggetto si ritiene residente: nel solo Stato in cui possiede un'abitazione permanente (ossia quella in cui il soggetto ha la disponibilità continuativa e non occasionale); se il soggetto possiede abitazioni permanenti in entrambi gli Stati, allora si ritiene residente nello Stato in cui le relazioni personali ed economiche sono più strette (il c.d. centro degli interessi vitali); se non è possibile individuare l'abitazione permanente e nemmeno il centro degli interessi vitali, allora si ritiene che il soggetto risieda nello Stato in cui soggiorna abitualmente; se non è possibile individuare né l'abitazione permanente né il centro degli interessi vitali, né lo Stato in cui il soggetto soggiorna abitualmente, allora si ritiene che risieda nello Stato in cui ha la nazionalità; infine, se nessuno dei criteri sopra elencati può essere utilizzato, allora saranno le autorità competenti degli stati contraenti a risolvere la questione di comune accordo. RESIDENZA IN UN PAESE A FISCALITÀ PRIVILEGIATA È prevista una regola particolare per i soggetti che si sono cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e si sono trasferiti in paesi a fiscalità privilegiata (caratterizzato da bassi o addirittura nulli livelli di tassazione): in tal caso la legge prevede che si considerino comunque residenti in Italia, salvo prova contraria. In questo caso, poiché la probabilità di residenza fittizia è molto alta, l'onere della prova è ribaltato a favore del fisco: è il contribuente che deve provare l'effettivo e stabile trasferimento all'estero della residenza. Il contribuente potrà utilizzare come prova a suo favore: la disponibilità di un'abitazione permanente nel Paese estero; la stipulazione di contratti di locazione/acquisto di immobili nel Paese estero adeguati ai bisogni della propria persona/famiglia; pagamenti di canoni per utenze nel Paese estero; assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia; attività di lavoro nel Paese estero; iscrizione dei figli in istituti scolastici del Paese estero; movimentazioni di denaro o di altre attività finanziarie nel Paese estero; possesso nel Paese estero di beni anche mobiliari; iscrizione nelle liste elettorali del Paese estero. Per individuare quali sono i Paesi a fiscalità privilegiata si deve fare riferimento all'elenco contenuto nei DDMM e Riproduzione riservata Pag. 13

14 SAPERE PER FARE MEDIAZIONE TRIBUTARIA: LE NOVITA DAL 2 MARZO 2014 INTRODUZIONE La Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) ha apportato significative modifiche alla disciplina della mediazione tributaria di cui all articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992. In particolare, per effetto di tali modifiche: l a presentazione del reclamo (istanza di mediazione o, semplicemente, istanza) è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso; la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all atto impugnato sono sospesi ex lege in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte; si applicano le disposizioni sui termini processuali, quali ad esempio le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale di cui alla Legge 7 ottobre 1969, n. 742, anche al termine di 90 giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione; la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi. Sono regolamentate dalle nuove disposizioni le istanze presentate avverso gli atti notificati al contribuente a partire dal 2 marzo Al contrario, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni con riferimento alle istanze presentate avverso atti notificati fino al 1 marzo Analizziamo le modifiche apportate all istituto dalla Legge di Stabilità 2014, alla luce anche dei chiarimenti forniti dalla Circolare n. 1/E del 12 febbraio INDICE DELLE DOMANDE 1. Cos è l istituto della mediazione tributaria? 2. Che modifiche ha introdotto la Legge di Stabilità 2014 alla mediazione tributaria? 3. Quando entrano in vigore le novità apportate alla mediazione tributaria dalla Legge di Stabilità 2014? 4. Cosa si intende per procedibilità del ricorso a seguito di istanza di mediazione? 5. La presentazione dell istanza di reclamo comporta la sospensione dell atto? 6. Cosa comporta la sospensione dell atto a seguito di istanza di reclamo? Riproduzione riservata Pag. 14

15 7. La mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali? 8. Se l istanza non viene accolta, da quando decorrono i termini per la costituzione in giudizio delle parti? DOMANDE E RISPOSTE D.1 COS È L ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA? R.1 La mediazione tributaria è un istituto introdotto dall art. 39, comma 9, del D.L. n. 98/2011, che ha inserito l art. 17-bis nel D.Lgs. n. 546/1992. Si tratta di uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza e quindi dell esito ragionevolmente pronosticabile del giudizio. La mediazione tributaria può essere applicata solo per le controversie di valore non superiore a relative a tutti gli atti impugnabili, individuati dall art. 19 del D.lgs. n. 546/1992, emessi dall Agenzia delle entrate e notificati a partire dal 1 aprile Rientrano fra quelli per i quali è obbligatorio presentare istanza di mediazione anche gli atti emessi a partire dal 1 dicembre 2012 dagli Uffici provinciali - Territorio dell Agenzia. La mediazione può riguardare le controversie relative a: avviso di accertamento; avviso di liquidazione; provvedimento che irroga le sanzioni; ruolo; rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti; diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; ogni altro atto emanato dall Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie; silenzio rifiuto alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori (art. 21, c. 2, del D.lgs. n. 546 del 1992). Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall importo del tributo contestato dal contribuente con l impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. D.2 CHE MODIFICHE HA INTRODOTTO LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 ALLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA? R.2 L articolo 1, comma 611, lett. a), della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha apportato significative modifiche alla disciplina della mediazione tributaria di cui all articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992. Riproduzione riservata Pag. 15

16 In particolare, per effetto di tali modifiche: l a presentazione del reclamo (istanza di mediazione o, semplicemente, istanza) è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso; la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all atto impugnato sono sospesi ex lege in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte; si applicano le disposizioni sui termini processuali, quali ad esempio le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale di cui alla Legge 7 ottobre 1969, n. 742, anche al termine di 90 giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione; la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi. D.3 QUANDO ENTRANO IN VIGORE LE NOVITÀ APPORTATE ALLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2014? R.3 Le modifiche all istituto della mediazione tributaria si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all entrata in vigore della presente legge (art. 1, comma 611, lett. b), Legge n. 147/2013), ossia dal 2 marzo Si intendono gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere dal 2 marzo Sono, pertanto, regolamentate dalle nuove disposizioni le istanze presentate avverso gli atti notificati al contribuente a partire dal 2 marzo Al contrario, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni con riferimento alle istanze presentate avverso atti notificati fino al 1 marzo La nuova disciplina è, inoltre, applicabile alle istanze riguardanti il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori qualora, alla data del 2 marzo 2014, non sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso. Al contrario, le novità non si applicano alle istanze relative ai rifiuti taciti per i quali, alla data del 2 marzo 2014, sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell istanza di rimborso. Si ricorda che l istituto della mediazione tributaria non si applica alle controversie riguardanti i rifiuti taciti per i quali, alla data del 31 marzo 2012, era già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso. D.4 COSA SI INTENDE PER PROCEDIBILITÀ DEL RICORSO A SEGUITO DI ISTANZA DI MEDIAZIONE? R.4 Una delle principali novità introdotte dalla Legge di Stabilità in merito alla mediazione tributaria è che la presentazione del reclamo è ora condizione di procedibilità del ricorso. La presentazione dell istanza, infatti, non è più condizione di ammissibilità del ricorso, ma rileva come condizione di procedibilità dello stesso. Riproduzione riservata Pag. 16

17 Ciò significa che, in caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di 90 giorni dal ricevimento dell istanza, l Agenzia delle entrate, in sede di costituzione in giudizio, può eccepire l improcedibilità del ricorso stesso ed il presidente, se rileva l improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione. In sostanza, solo dopo il compimento di 90 giorni dal ricevimento dell istanza da parte dell Ufficio decorrono i termini previsti per il compimento degli atti processuali (deposito del ricorso, delle controdeduzioni, di memorie e documenti, ecc.) e per l adozione dei provvedimenti giudiziali. A seguito di presentazione dell istanza, quindi, inizia la procedura di mediazione che deve concludersi entro 90 giorni dalla ricezione della stessa da parte dell Ufficio. Se, entro tale termine, l Ufficio non adotta un provvedimento di accoglimento totale o non formalizza un accordo di mediazione, l istanza produce gli effetti del ricorso ed il contribuente, se intende costituirsi, deve farlo nei successivi 30 giorni. Il ricorso depositato dal contribuente in Commissione tributaria prima del decorso del predetto termine di 90 giorni è improcedibile. D.5 LA PRESENTAZIONE DELL ISTANZA DI RECLAMO COMPORTA LA SOSPENSIONE DELL ATTO? R.5 Sì. La presentazione dell istanza di reclamo comporta, ai sensi del comma 9-bis dell articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, la sospensione ex lege dell esecuzione dell atto impugnato per 90 giorni. Nel caso in cui il contribuente si costituisca in giudizio prima dello scadere del termine di 90 giorni, la sospensione viene meno. Se il contribuente, costituitosi prematuramente, chiede la sospensione dell esecuzione dell atto impugnato ai sensi dell articolo 47 del D.Lgs. n. 546/1992 ed il Presidente fissa la trattazione dell istanza di sospensione anteriormente al decorso dei 90 giorni, l Ufficio, con memoria, deduce preliminarmente che, a fronte di un ricorso improcedibile, non può essere svolta alcuna attività processuale, neppure cautelare, e chiede il rinvio della trattazione. D.6 COSA COMPORTA LA SOSPENSIONE DELL ATTO A SEGUITO DI ISTANZA DI RECLAMO? R.6 A seguito della ricezione dell istanza, scatta la sospensione della riscossione delle somme. L Ufficio, cioè, durante il procedimento di mediazione: non procede all affidamento del carico, qualora l atto impugnato sia un accertamento esecutivo o una successiva intimazione di pagamento; comunica all Agente della riscossione la sospensione della riscossione se l atto impugnato è un ruolo; non procede all iscrizione a ruolo negli altri casi. Riproduzione riservata Pag. 17

18 D.7 LA MEDIAZIONE PRODUCE EFFETTI ANCHE SUI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI? R.7 Sì. Già con la Circolare n. 9/E/2012, al punto 1.4, l Agenzia delle Entrate aveva chiarito che: La mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, in quanto la loro base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Si tratta, in particolare, dei casi in cui la mediazione riguardi avvisi di accertamento o iscrizioni a ruolo conseguenti a liquidazione o controllo formale delle dichiarazioni. In tal caso, il valore della lite va, ovviamente, determinato al netto dei contributi accertati. L atto di mediazione deve quindi indicare anche i contributi ricalcolati sulla base del reddito imponibile determinato nell atto stesso. Ora, l art. 1, comma 611, della Legge di Stabilità 2014 ha inserito, al comma 8 dell articolo 17-bis del D.lgs. n. 546/1992, il seguente periodo: L esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. Il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali rileva ai fini del perfezionamento della mediazione. Esso va effettuato tramite modello F24 con le seguenti causali contributo da inserire nella sezione INPS: APMF, per la gestione artigiani; CPMF, per la gestione commercianti; LPMF, per la gestione separata liberi professionisti. In caso di pagamento rateale, anche i contributi sono rateizzati e le singole rate sono versate tramite modello F24 con le causali indicate. D.8 SE L ISTANZA NON VIENE ACCOLTA, DA QUANDO DECORRONO I TERMINI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI? R.8 Per le istanze presentate avverso gli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014, se il procedimento di mediazione non si conclude con un accoglimento totale o con la formalizzazione di un accordo da parte dell Ufficio, i termini per la costituzione in giudizio delle parti decorrono, in ogni caso, dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell istanza da parte dell Ufficio. Diversamente da quanto stabilito dalla previgente disciplina, la notifica del provvedimento dell Ufficio che respinge o accoglie parzialmente l istanza non rileva più ai fini della decorrenza dei termini per la costituzione in giudizio delle parti. Inoltre, ora il termine di 90 giorni deve essere computato applicando le disposizioni sui termini processuali e, quindi, diversamente da quanto previsto dalla previgente disciplina, tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre, di cui alla Legge n. 742/1969. Riproduzione riservata Pag. 18

19 Relativamente alle istanze presentate, invece, avverso gli atti notificati prima del 2 marzo 2014, continua ad applicarsi la previgente disciplina. Quindi, i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente iniziano a decorrere: dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell istanza da parte dell Ufficio, qualora non sia stato notificato il provvedimento di accoglimento della stessa ovvero non sia stato formalizzato l accordo di mediazione; dalla notificazione, prima del decorso dei predetti 90 giorni, del provvedimento con il quale l Ufficio respinge o accoglie parzialmente l istanza. Riproduzione riservata Pag. 19

20 PRASSI DELLA SETTIMANA LE CIRCOLARI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Circolare n. 2/E del 21 Febbraio 2014 L'Agenzia fornisce chiarimenti sulle novità fiscali relative al settore immobiliare, a seguito della riforma dell imposizione indiretta relativa agli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari. Le novità sono state introdotte dal Dlgs n. 23/2011, come modificato dal D.L. n. 104/2013 e dalla Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), e si applicano dal 1 gennaio di quest anno per gli atti pubblici formati o autenticati a partire dalla stessa data. LE RISOLUZIONI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione n. 20/E del 14 Febbraio 2014 L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito al regime tributario applicabile ai negozi convenzionali di risoluzione di precedenti atti di donazione di immobili. In particolare, viene precisato che l'atto di risoluzione per "mutuo consenso" relativo ad una precedente donazione, per il quale non è previsto alcun corrispettivo, deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con applicazione dell'imposta in misura fissa. Sono, inoltre, dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Per quanto concerne le imposte dirette, il periodo dei cinque anni rilevante ai fini della tassazione della plusvalenza (articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir) deve essere determinato a partire dalla data di acquisto dell'immobile da parte dell'originario donante. La plusvalenza (articolo 68, comma 1, del Tuir) è costituita dalla differenza fra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta ed il costo sostenuto Riproduzione riservata Pag. 20

21 dall'originario donante. Risoluzione n. 21/E del 18 Febbraio 2014 L Agenzia scioglie alcuni dubbi interpretativi sulla procedura di liquidazione dell Iva di gruppo, chiarendo che il credito IVA chiesto a rimborso dalle società prima del 2008 e prima dell adesione alla speciale procedura, se rifiutato dall ufficio con provvedimento di diniego successivo a tale data per mancanza dei presupposti, non può essere riportato nelle proprie liquidazioni periodiche e, conseguentemente, trasferito al gruppo. Risoluzione n. 22/E del 18 Febbraio 2014 L Agenzia chiarisce che i tecnici e gli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini NON sono tenuti a c o r r i s p o n d e r e l a tassa sulle concessioni governative per ottenere l iscrizione nell elenco nazionale degli assaggiatori tenuto presso il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Tale iscrizione, infatti, non abilita all esercizio di alcuna attività professionale. Risoluzione n. 23/E del 19 Febbraio 2014 L Agenzia precisa che lo scambio dei punti maturati nell ambito di un operazione a premi con punti che permetteranno di ottenere premi dal catalogo di una diversa operazione non configura il riconoscimento di un premio e, quindi, il valore dei punti assegnati non deve essere assoggettato a tassazione. I COMUNICATI STAMPA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Comunicato stampa del 17 Febbraio 2014 L'Agenzia rende noto che è stato siglato nuovamente l accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) ai fini dei controlli fiscali sulle società sportive professionistiche di basket, sul loro equilibrio finanziario e sul rispetto degli obblighi fiscali. In particolare, la FIP trasmette alle Entrate l elenco nominativo delle società sportive professionistiche, completo di denominazione societaria e codice fiscale/partiva Iva. L Agenzia si impegna a comunicare alla FIP entro il 3 giugno Riproduzione riservata Pag. 21

22 Comunicato stampa del 17 Febbraio i risultati dei riscontri fiscali. Il protocollo è valido fino al 28 febbraio L'Agenzia comunica che sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali relative al periodo d imposta 2013, in particolare dei modelli 770 ordinario e 770 semplificato, Unico Sc, Unico Sp, Unico Enc, Irap, Consolidato nazionale mondiale. Comunicato stampa del 21 Febbraio 2014 L'Agenzia informa che è stata pubblicata la Circolare n. 21/E/2014 contenente chiarimenti sulle novità fiscali relative all imposizione indiretta nel settore immobiliare in vigore dal 1 gennaio Riproduzione riservata Pag. 22

23 SCADENZARIO LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL AL Martedì 25 Febbraio 2014 Presentazione elenchi INTRASTAT delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente. Consegna, da parte dei sostituti d imposta, della certificazione degli utili e dei proventi ad essi equiparati corrisposti e delle ritenute effettuate nel Consegna, da parte dei sostituti d imposta, del modello CUD e della certificazione dei compensi e delle ritenute effettuate nel Presentazione della Comunicazione dati Iva 2014 relativa all anno Comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli intermediari finanziari, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. Dichiarazione mensile e versamento dell Iva relativa a g l i acquisti intracomunitari registrati nel mese di gennaio 2014 per gli enti non commerciali (modello Intra 12). Registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell'anno precedente. Contestualmente alla denuncia, deve essere presentare l'attestazione di pagamento dell'imposta di registro (Mod. F23). Per i contribuenti soggetti agli studi di settore, comunicazione delle cause che giustificano le anomalie o gli scostamenti relativi alla dichiarazione mod. UNICO Riproduzione riservata Pag. 23

24 Per le imprese di assicurazione, scade il termine per il versamento dell imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Gennaio 2014, nonché degli eventuali conguagli di imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Dicembre Invio della comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black-list". Comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri IVA nel mese precedente (Gennaio 2014). Presentazione della denuncia mensile relativa ai premi ed accessori incassati nel mese precedente da parte delle imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi. Comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti nell'anno precedente da parte delle tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita. Conguaglio, da parte dei sostituti d'imposta, tra le ritenute operate e l'irpef dovuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e determinazione delle addizionali regionale e comunale all'irpef. (salvo proroga dell ultim ora) Per i debitori di carichi inclusi in ruoli emessi dalle Agenzie Fiscali, da Uffici Statali, Regioni, Province e Comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, nonché per i contribuenti destinatari di avvisi di esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, scade il termine per avvalersi della possibilità di estinguere i ruoli mediante il pagamento, in unica soluzione, di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, e dell'aggio dovuto Riproduzione riservata Pag. 24

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