Il Regime delle spese nel fallimento:considerazioni sull art.146 del D.P.R n.115.

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1 Il Regime delle spese nel fallimento:considerazioni sull art.146 del D.P.R n.115. Importanti novità, in tema di spese della procedura fallimentare, sono riportate dal D.P.R n.115, intitolato Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) pubblicato sulla G.U. n. 139, 15 giugno 2002, Supplemento Ordinario. In particolare, con espresso riguardo alle spese di giustizia relative alla procedura fallimentare, è opportuno richiamare l art.3 dello stesso Decreto che testualmente recita: ART. 3 (R) (Definizioni) 1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: a) "magistrato" è il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile; b) "magistrato professionale" è il magistrato che ha uno stabile rapporto di servizio con l'amministrazione; c) "magistrato onorario" è il giudice di pace, il giudice onorario di tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato; d) "giudice popolare" è il componente non togato nei collegi di assise; e) "esperto" è il componente privato dell'ufficio giudiziario minorile, dell'ufficio giudiziario di sorveglianza, dell'ufficio giudiziario agrario; f) "ufficio giudiziario" è l'ufficio del magistrato competente secondo le norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura penale e civile; g) "ufficio" è l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario; h) "ufficio finanziario" è l'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente secondo l'organizzazione interna; i) "funzionario addetto all'ufficio" è la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna; l) "ufficiale giudiziario" è la persona che svolge la funzione secondo l'organizzazione interna degli uffici notificazioni e protesti (UNEP); m) "notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario", ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari, è la trasmissione della notizia di un atto o la trasmissione di copia di un atto; n) "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge; o) "processo" è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale; p) "processo penale" è il procedimento o processo penale e penale militare; Pag. 1 di 6

2 q) "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico; r) "annotazione" è l'attività su supporto cartaceo o informatico per riportare il dato nei registri; s) "prenotazione a debito" è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero; t) "anticipazione" è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile; u) "sanzione pecuniaria processuale" è la somma dovuta sulla base delle norme del codice di procedura civile del codice di procedura penale, recuperabile nelle forme previste per le spese; v) "sanzione amministrativa pecuniaria" è la sanzione pecuniaria, anche derivante da conversione della sanzione interdittiva, dovuta dalle persone giuridiche, dalle società e dalle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; z) "concessionario" è il soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n Dal tenore della disposizione testé citata si rileva, innanzitutto, la definizione di magistrato, alla lett.a), la quale comprende senz altro sia il Giudice Delegato alla procedura che il Tribunale in composizione Collegiale. Ulteriore definizione discende dalla lettera n) della citata norma secondo la quale "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge. Dalla definizione sopra citata, oltre alle figure di perito e consulente tecnico a cui è fatto esplicito riferimento, si evince pure la figura del Curatore Fallimentare quale altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge. Il pratico riscontro di quest ultima affermazione discende direttamente dalla dottrina che univocamente attribuisce al Curatore la natura di ausiliario, in senso lato, del Giudice Delegato nello svolgimento delle specifiche funzioni a lui attribuite dalla Legge Fallimentare. La disposizione qui esaminata, a riprova di quanto sopra argomentato, non è insensibile alla materia fallimentare. Con apposita statuizione prevede infatti all art.146: PARTE IV PROCESSI PARTICOLARI Titolo I Procedura fallimentare ART. 146 (L) (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese) Pag. 2 di 6

3 1. Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; c) il contributo unificato; d) i diritti di copia. 3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge; c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato; d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo. 5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero. Dal tenore della norma riportata dall art.146 si evince in maniera chiara ed inequivocabile che la possibilità di anticipazione di spese da parte del Campione Fallimentare, prima identificate unicamente dall Istituto della Prenotazione a Debito, é oggi espressamente integrata dalla possibilità, da parte della Procedura, di richiedere l anticipazione da parte dell Erario, pur se nei casi e con le modalità espressamente ed analiticamente riportate dal suddetto art.146, di ulteriori spese. Si osserva subito che già in passato la prassi fallimentare riconosceva la prenotazione a debito delle spese di pubblicità dei provvedimenti dell autorità giudiziaria (valgano per tutti gli esempi delle spese di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e della sua trascrizione presso i registri immobiliari e presso i pubblici registri di beni mobili registrati), ma non, ed in questo sta la novità del provvedimento normativo, le spese e competenze degli ausiliari riconducibili al Curatore, ai suoi collaboratori e coadiutori, nonché ai periti e consulenti tecnici nominati nel corso della procedura. Tale assunto è tanto più confermato dalla novella del successivo articolo 147 il quale, intitolato Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento, pone le spese della procedura a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa, o, in alternativa, a carico del fallito persona fisica nel caso in cui con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento. A corredo delle suddette disposizioni la Circolare del Dipartimento per gli affari di Giustizia ha previsto le modalità applicative di tale ricorso all erario tramite il superamento della Pag. 3 di 6

4 coesistenza del decreto del magistrato e dell ordine del funzionario: nella sostanza si ricorrerà all ordine del funzionario nel caso in cui la quantificazione dell importo da liquidare non presenti alcun elemento di discrezionalità (per esempio le indennità dei giudici onorari e degli esperti) e, invece, al decreto del magistrato necessario allorché la quantificazione comporti questioni valutative come nel caso di liquidazione dei compensi agli ausiliari. Il silenzio della legge in merito al recupero delle spese a seguito della chiusura del fallimento ex art.118 L.Fall. nn.1 e 4 ( assenza di domande di insinuazione al passivo, inutilità di prosecuzione della procedura per insufficienza dell attivo), lungi dal rappresentare un vuoto normativo o il venir meno del diritto del Curatore e/o degli ausiliari a percepire i rispettivi compensi, comporta invece il rinvio all art.146 e, pertanto, le relative spese dovranno rispettivamente essere prenotate a debito o anticipate dall Erario secondo i casi ricorrenti. E infatti indubbio che il Curatore venga nominato in sede di declaratoria di fallimento e che alla sua attività, benché ridotta, debba corrispondere un compenso; del pari, e a rigor di logica a maggior ragione, i compensi dovuti agli ausiliari del magistrato dovranno essere corrisposti, previa anticipazione all erario, poiché l incarico loro conferito, in re ipsa, comporta una certa utilità per la Curatela: se così non fosse il G.D. non avrebbe conferito l incarico. A nulla pertanto vale l assunto che la prestazione dell ausiliario non abbia portato alcuna attività patrimoniale alla massa dei creditori stante l utilità della prestazione riconosciuta a monte a mezzo del conferimento di incarico fatte salve le rare ipotesi di fondate ed acclarate contestazioni relative allo svolgimento dell incarico stesso. A livello attuativo permangono, in prima battuta, alcuni problemi interpretativi per quanto attiene la disciplina transitoria dei compensi relativi, rispettivamente a a) incarichi in corso; b) incarichi compiuti ed in attesa della relativa liquidazione; c) incarichi per i quali sia stato emesso il decreto di liquidazione ma per i quali non siano state corrisposte le somme liquidate. Infatti il testo unico, prevedendo all art.302 l entrata in vigore dal 01 Luglio 2002, non affronta espressamente la questione di cui sopra. Sorgono pertanto dubbi sull applicabilità del T.U. alla casistica appena adesso enucleata. In realtà ciò rappresenta soltanto un falso problema in quanto il diritto al compenso sussiste fin dal momento del conferimento dell incarico facendosi discendere tale assunto dalla disciplina civilistica relativa al mandato; ora, poiché è indubbio che tale forma contrattuale abbia natura onerosa, il diritto al compenso sorge al momento dell effettuazione della prestazione: diventa invece liquido ed esigibile, sotto forma di titolo esecutivo, a seguito del decreto di liquidazione da parte del giudice. Con espresso riferimento alla questione in esame, pertanto, è il dispositivo del ricorso all Erario, da concretizzarsi mediante l emissione di idoneo decreto del magistrato ( o tramite ordine del funzionario se i relativi importi sono stati già oggetto di Pag. 4 di 6

5 determinazione da parte del giudice), il momento a cui si deve far riferimento ai fini dell efficacia del T.U. Si scioglie così ogni possibile dubbio circa la portata dell efficacia del T.U. nei confronti della casistica sopra spiegata restando, comunque, il decreto dispositivo un atto relativamente discrezionale del magistrato (ma non del funzionario nei casi sopra previsti). Restano invece fuori dalla portata della norma i compensi liquidati e non corrisposti ai consulenti in seno a procedure fallimentari che hanno già trovato il loro epilogo nel decreto di chiusura: considerando remota e temeraria l eventualità dell istanza del consulente per la riapertura della procedura si farà, in questi casi, ricorso alla diffusa prassi compensativa che suole affidare nuovi incarichi al consulente al fine di riparare al torto subìto. E infatti notorio che il nesso sinallagmatico del mandato giudiziale si fonda su elementi patrimoniali e non patrimoniali: alla determinazione dei compensi sulla base delle tariffe giudiziali, di gran lunga inferiori a quelle professionali, supplisce la rilevante portata di visibilità professionale che discenderebbe dall assunzione degli incarichi de quo; nel caso di specie, essendo la componente patrimoniale del tutto annullata, assume piena rilevanza l aspetto pubblicistico e l impegno, sotteso e mai esplicitato, di futuri mandati maggiormente remunerativi. L innovazione normativa rende senz altro giustizia alla prassi generalmente adottata dai Tribunali Fallimentari fino ad oggi, sicuramente poco rispettosa del lavoro del Curatore e degli ausiliari della procedura (rectius del Magistrato) in generale, dal momento che, prima del novellato del D.P.R n.115, alle predette figure professionali non veniva né liquidato né tantomeno riconosciuto alcun compenso in assenza di un attivo fallimentare realizzato tale da coprire in via preventiva le spese di campione. Non si scorgono particolari scritti sull argomento ad eccezione delle laconiche considerazioni riportate in dottrina e dalla prassi sul ruolo pubblicistico degli ausiliari e, di conseguenza, sulla rilevante portata di visibilità professionale che discenderebbe dall assunzione degli incarichi de quo; è pur sempre vero che quel ruolo pubblicistico, esercitato nell ambito di un attività professionalmente svolta, deve necessariamente prevedere un compenso, sia pure sulla base di specifiche tariffe ad hoc che riducono notevolmente le competenze del professionista espressamente previste dalle tariffe professionali di categoria. E forse in questo senso che l innovazione del dettato normativo in vigore dal interviene: compensi sì ragguagliati a tariffe ridotte (con possibile graduazione di minimi e massimi discrezionalmente liquidati sulla scorta dell effettivo impegno partitamente prestato), ma assicurati con certezza a chi svolge con assiduità e con assunzione di gravose responsabilità un ruolo di vitale importanza per le procedure fallimentari. Con riguardo alle procedure di nuova dichiarazione, facendo espresso riferimento all estensione della norma sul gratuito patrocinio anche all ambito civilistico (e fallimentare), é d uopo menzionare inoltre l art.144 DPR 115 che così recita: Pag. 5 di 6

6 ART. 144 (L) (Processo in cui è parte un fallimento) 1. Nel processo in cui è par te un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è dis ponibile il denaro neces s ar io per le s pes e, il fallimento s i considera ammes s o al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle nor me pr evis te dalla pr es ente par te del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio. Risulta pertanto definitivamente confermata l ammissione automatica al gratuito patrocinio della curatela mediante decreto del G.D. che attesti l indisponibilità finanziaria della procedura. Ultima nota di riscontro va indirizzata all Organo emanante: un ringraziamento al Presidente Ciampi, così attento alle esigenze di noi operatori professionali, la cui sensibilità scaturisce certamente dal diretto riscontro dell importanza dei ruoli ricoperti e dell efficienza nell eseguirli, soprattutto in vista dell emananda riforma delle procedure concorsuali nonché alla luce del Regolamento (CE) N.1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, entrato in vigore il , relativo alle procedure di insolvenza, che richiederanno in modo sempre più pressante l esigenza di Curatori quali operatori professionali specializzati e sensibilmente attenti alle mutevoli esigenze che il divenire della materia necessariamente comporta. Dott. Pietro Bruno Dottore Commercialista in Trapani 1 1 Cfr: 1) D.P.R n.115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) (G.U. n. 139, 15 giugno 2002, Supplemento Ordinario); 2) Circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Pag. 6 di 6

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