Cass /2012. Liquidazione danno biologico - Applicabilità Tabelle Tribunale Milano

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1 Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali; che tale uniformità di trattamento è garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. VI sez. Civile - sentenza n del 08/11/2012) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 / 6

2 SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente - Dott. AMENDOLA Adelaide - rel. Consigliere - Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere - Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso proposto da: 2 / 6

3 C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FAMAGOSTA 2, presso lo studio dell'avvocato <...>, rappresentato e difeso dall'avvocato <...>, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro AMBRA ASSICURAZIONI SPA IN LCA (OMISSIS) in persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALEPARIOLI 79/H, presso lo studio dell'avvocato <...>, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - e contro CE.GA., G.M.C., FONDIARIA SAI SPA; - intimati - avverso la sentenza n. 69/2010 della CORTE D'APPELLO di CATANIA del , depositata il 18/01/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA; udito per la controricorrente l'avvocato <...> (per delega avv. <...> ) che si riporta al controricorso; E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta. Svolgimento del processo e motivi della decisione È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti. 'Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti, osserva: 3 / 6

4 1. C.G. convenne innanzi al Tribunale di Catania Ce.Ga., G.M.C., Ambra Assicurazioni s.p.a. in l.c.a. e S.A.I., quale impresa designata dal F.G.V.S., per essere risarcito dei danni subiti in un incidente verificatosi in datal9 marzo Si costituì in giudizio Ambra Ass.ni s.p.a., contestando le avverse pretese. Con sentenza del 29 ottobre 2002 il giudice adito condannò i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro ,60. Proposto gravame, la Corte d'appello ha determinato in Euro ,66, la somma dovuta a C.G. a titolo di risarcimento. 2. Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte C.G., formulando due motivi e notificando l'atto a Ambra Assicurazioni s.p.a. in l.c.a., a Ce.Ga., a G.M.C. e a Fondiaria SAI s.p.a.. Solo la prima ha notificato controricorso, mentre nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati. 3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall'art. 360 bis cod. proc. civ.. Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi accolto. Queste le ragioni. 4. Con il primo motivo l'impugnante denuncia vizi motivazionali nonché violazione degli artt. 2043, 2056, 2059 e 1226 cod. civ., in punto di liquidazione del danno biologico. Secondo il 4 / 6

5 ricorrente la Corte territoriale avrebbe omesso di esplicitare le ragioni che l'avevano indotta a quantificare in Euro ,00 tale voce di pregiudizio; erroneamente non avrebbe liquidato il danno biologico in base alle tabelle milanesi, in violazione del principio di uniformità pecuniaria del risarcimento del danno alla persona, sancito dall'art. 3 della Costituzione; non avrebbe, in ogni caso, né personalizzato né attualizzato i criteri adottati, in spregio alla consolidata giurisprudenza di legittimità. Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta vizi motivazionali nonché violazione delle medesime norme, con riferimento alla liquidazione del danno morale, apoditticamente determinato in un terzo del danno biologico. 5. Le critiche sono fondate. La Corte territoriale ha fissato nella misura del 30% i postumi invalidanti a carattere permanente derivati dal sinistro; quindi, considerato un valore punto, riferito all'epoca dell'incidente, di lire e l'età della vittima, ha liquidato il danno biologico in lire (pari a x 30 x 0,7), specificamente disattendendo, in nome della congruità di una valutazione equitativa asseritamente personalizzata, la richiesta di applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. 6. Ora, siffatto metodo di quantificazione è oscuro, non avendo il decidente chiarito i criteri seguiti per la determinazione del valore punto, né specificato se il relativo importo fosse stato o meno aggiornato al momento della liquidazione. A ciò aggiungasi che, negando l'applicazione delle tabelle milanesi, la Corte ha illegittimamente frustrato l'aspettativa della parte all'applicazione di una regola equitativa uniforme a quella utilizzata per casi analoghi, e ciò tanto più che il diniego risulta motivato con una pretesa personalizzazione della valutazione che tuttavia, per la sua assoluta astrattezza e apoditticità, si risolve in una mera formula di stile. Si ricorda, in proposito, che questa Corte ha già avuto modo di affermare che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali; che tale uniformità di trattamento è garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (confr. Cass. civ. 7 giugno 2011, n ; Cass. civ. 30 giugno 2011, n ). 5 / 6

6 Agli esposti criteri dovrà dunque attenersi il giudice di merito, procedendo a nuova liquidazione del danno biologico e del danno morale subito da C.G. '. Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, alla quale la resistente non ha del resto neppure replicato. Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione. 6 / 6

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