TITOLO I PRESTAZIONI MUTUALISTICHE ED ASSISTENZIALI
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- Cornelia Marra
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1 1 La Società di Mutuo Soccorso 8. Formulario 8.2 Formulario N.2 Regolamento della SMS TITOLO I PRESTAZIONI MUTUALISTICHE ED ASSISTENZIALI Art. 1 In riferimento agli articoli... dello Statuto, all'atto della domanda, l'aspirante socio deve versare anche in due rate e non oltre due mesi dalla data di accettazione della domanda, la quota di iscrizione di L.... e la quota sociale di L..... Il contributo annuale è fissato in ragione di L.... da pagarsi anche in dodici rate mensili. La prima rata mensile dovrà essere versata anticipatamente all'atto della accettazione della domanda a socio. I contributi verranno versati dai soci con il sistema deciso di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. Art. 2 I soci iscritti alla Società di Mutuo Soccorso hanno diritto a tutti i servizi previsti dall'articolo... dello Statuto Sociale della Società di Mutuo Soccorso. I soci iscritti alla Società di Mutuo Soccorso hanno diritto a tutte le prestazioni previste dal presente regolamento, a partire dal 60 giorno dalla data di accettazione a socio ; usufruiranno inoltre di tutte le prestazioni che il Consiglio deciderà collegialmente. Art. 3 Per le prestazioni nei casi malattia e infortunio il sussidio giornaliero corrisposto sarà di L.... per i primi... giorni consecutivi e di L.... dal... al 365 giorno. In caso di malattia la corresponsione del sussidio giornaliero,
2 2 decorre dal sesto giorno successivo all'inizio della malattia come risultante dal certificato medico e dal primo giorno in caso di ricovero ospedaliero. Nel caso di infortunio e malattia contemporanei, verrà corrisposta un solo sussidio (il primo contratto). Art. 4 Il certificato attestante la malattia o l'infortunio deve essere consegnato alla sede della Società di Mutuo Soccorso entro e non oltre il terzo giorno dalla data di inizio della malattia o dell'infortunio. Nel caso che il certificato attestante la malattia o l'infortunio non giunga nei termini stabiliti dal comma precedente, i termini sopra indicati per la decorrenza della corresponsione del sussidio giornaliero saranno conteggiati dal quarto giorno successivo all'arrivo del certificato alla sede della Società di Mutuo Soccorso. Il socio che denuncia una malattia o infortunio, deve trovarsi nella propria residenza tutti i giorni obbligatoriamente dalle ore 09 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18, salvo deroghe che possono essere concesse dal Consiglio di Amministrazione della Società di Mutuo Soccorso. In ottemperanza di quanto sopra, il Consiglio ha facoltà di far effettuare controlli domiciliari e telefonici che in ogni caso saranno effettuati settimanalmente. Nel caso che il socio non venga trovato nella propria residenza, il sussidio verrà corrisposto dal giorno di apertura della pratica (fermi restando i giorni di franchigia quando previsti) fino al giorno dell'ultimo controllo risultato positivo. Il socio che denuncerà una malattia o infortunio, sarà obbligato a comunicare il luogo dove avviene il decorso della malattia ed il corrispondente recapito telefonico. E comunque permesso il decorso della malattia in altro luogo se è provata l'intrasportabilità del malato.
3 3 Art. 5 Ogni primo certificato rimesso dal socio alla Società di Mutuo Soccorso deve contenere una diagnosi medica precisa attestante la prevista durata della malattia o dei postumi dell'infortunio. L'assistenza prestata in caso di malattia o di infortunio cesserà ugualmente allo scadere del 365 giorno, successivo all'inizio degli stessi. E' facoltà della Società di Mutuo Soccorso esercitare controlli diretti ad accertare l'effettivo impedimento del socio. E' facoltà altresì della Società di Mutuo Soccorso chiedere che i certificati medici presentati dal socio siano vagliati criticamente da un medico legale fiduciario della Società di Mutuo Soccorso eventualmente in contraddittorio con il medico di fiducia del socio, salvo l'ipotesi, in caso di disaccordo, del ricorso alla procedura arbitrale nei modi e termini previsti dallo statuto. Nella ipotesi di dolo è facoltà della Società di Mutuo Soccorso escludere il socio e promuovere contro lo stesso, nell'interesse della Società di Mutuo Soccorso e della collettività, azione giudiziaria, occorrendo anche in sede penale. Nell'ipotesi che il socio sia affetto da malattie che possono rendere necessario il trasferimento in altra sede o città per particolari cure o terapie, questi dovrà presentare domanda alla Società di Mutuo Soccorso, corredata da motivati certificati medici, che a giudizio discrezionale della Società di Mutuo Soccorso potranno essere vagliati da un fiduciario, fermo il principio del contraddittorio con il medico del socio e fatto salvo il diritto del ricorso alla sopra descritta procedura arbitrale. Il socio che, dopo aver denunciato una malattia, sia intento a svolgere una qualunque attività, sarà escluso dalla Società di Mutuo Soccorso che si riserva il diritto di ottenere la restituzione di quanto erogato al socio, oltre al diritto di promuovere azione giudiziaria, occorrendo anche penale. Il socio che venga dichiarato affetto da malattia a carattere cronico può:
4 4 a) avanzare richiesta di esclusione da socio. b) continuare a dare la propria adesione alla Società di Mutuo Soccorso usufruendo di tutte le forme di assistenza contemplate dallo Statuto e dal regolamento, accettando però, successivamente al 365 giorno, la esclusione dell'assistenza per quella forma di malattia a carattere cronico riconosciutagli. La esclusione della malattia riconosciuta a carattere cronico non comporta alcuna riduzione nei contributi mensili. Art. 6 Non compete la diaria giornaliera al socio che: a) non si attenga alle prescrizioni mediche, b) prolunghi ad arte o simuli una malattia ed ottenga dalla cassa della Società di Mutuo Soccorso, in qualunque modo, indennità e sussidi ai quali non ha diritto o falsifichi certificati medici, c) rifiuti di sottoporsi alla visita del medico di fiducia, della Società di Mutuo Soccorso, d) contragga la malattia fuori dal suo comune di residenza e non sia documentata da ricovero ospedaliero, e) venga a trovarsi nella impossibilità di lavorare in seguito ad incidente provocato da rissa, ubriachezza, o comunque da una esplicita negligenza o imperizia, f) si allontani durante il decorso della malattia o dell'infortunio dal proprio domicilio di residenza o abituale, salvo necessità di cure specialistiche in ospedali, case di cura e previa documentazione degli enti di ricovero nonché previo controllo del medico della Società di Mutuo Soccorso se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, g) non sia in regola con i contributi mensili, h) non ottemperi a quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento.
5 5 TITOLO II CONTRIBUTI A SOCI PER PRESTAZIONI SANITARIE Art. 7 A giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, possono essere concessi contributi infruttiferi a fondo perduto fino ad un massimo di L.... a quei soci che abbiano necessità di prestazioni chirurgiche ed ospedaliere di particolare importanza per se stessi o per congiunti di 1 grado. TITOLO III CASO DI INVALIDITA' Art. 8 La prestazione vale per gli infortuni che il socio subisce nell'esercizio delle occupazioni professionali e purché il socio non svolga ulteriori attività anche a tempo perso e senza remunerazione. La Società di Mutuo Soccorso in caso di invalidità totale permanente si impegna ad erogare un sussidio fino ad un massimale di L.... Tale prestazione ed entro i limiti della stessa, è subordinata alla denuncia dell'infortunio alla Società di Mutuo Soccorso con la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata da certificato medico trasmesso entro tre giorni dall'infortunio o dal momento in cui il socio ne ha avuto la possibilità. Se non viene adempiuto all'obbligo della denuncia o degli altri obblighi sopra indicati, il socio o i suoi aventi diritto perderanno il diritto alla indennità stessa. Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società di Mutuo Soccorso liquida per tale titolo
6 6 una indennità calcolata sulla somma massima di L.... riferita all'invalidità permanente totale e quindi al 100%. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso. In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze del grado di invalidità permanente, il socio ed il legale rappresentante della Società di Mutuo Soccorso si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata ad un collegio di tre medici. La decisione del collegio è presa a maggioranza di voti. La proposta di convocare il collegio deve partire dal socio o dagli aventi diritto entro... giorni da quello in cui è comunicata la decisione della Società di Mutuo Soccorso. La richiesta deve essere fatta per iscritto con la indicazione del nome del medico designato, dopo di che la Società di Mutuo Soccorso comunica al socio, entro... giorni, il nome del medico che essa a sua volta designa. Nominato il terzo medico, la Società di Mutuo Soccorso convoca l'assicurato. Il Collegio medico risiede nel luogo scelto dalla Società di Mutuo Soccorso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese, le spese e competenze del terzo medico faranno carico per intero alla parte soccombente. E' data facoltà al collegio medico di rinviare ove ne riscontri l'opportunità l'accertamento definitivo della invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro... anni, nel qual caso il Collegio può stabilire di concedere all'infortunato un acconto. La decisione del collegio medico è obbligatoria per le parti anche se uno dei medici rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale. La Società di Mutuo Soccorso corrisponderà la indennità solo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche patologiche preesistenti o
7 7 sopravvenute. E' a carico di chi domanda la indennità provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto ad ottenere la liquidazione dell indennità o del sussidio. TITOLO IV CASO DECESSO DEL SOCIO Art. 9 In caso di decesso la Società di Mutuo Soccorso si obbliga a corrispondere la somma di L.... agli eredi legittimi o testamentari. Verificatosi il decesso del socio, i beneficiari devono darne immediata notizia alla Società di Mutuo Soccorso e, in ogni caso, non oltre... mesi dalla data dell'evento, pena la decadenza del beneficio. Devono produrre inoltre i seguenti documenti: certificato di morte, la relazione del medico curante sull'origine e sul decorso della malattia o infortunio che ha causato il decesso. Una volta constatata la regolarità dei documenti prodotti, verrà effettuato il pagamento della somma dalla Società di Mutuo Soccorso. Le prestazioni saranno eseguite solo se il socio risulterà in regola con il pagamento dei contributi relativi al mese precedente il decesso e dopo il deposito, da parte degli aventi diritto, di tutta la documentazione necessaria. Sono considerati in regola con i contributi, anche i soci che al momento del decesso abbiano in corso una pratica aperta di malattia o infortunio.
8 8 TITOLO V PRESTAZIONI MUTUALISTICHE SPECIFICHE (per particolari categorie di soci) RITIRO PATENTE GUIDA A SOCI AUTISTI PROFESSIONALI Art. 10 Nel caso in cui a seguito di incidente stradale si determini il ritiro della patente di guida, sia preventivo che successivo al giudizio definitivo e sempreché il socio venga prosciolto o assolto dall'eventuale reato di fuga od omissione di soccorso, la Società di Mutuo Soccorso corrisponderà al socio una indennità di L.... giornaliere fino ad un massimo di 365 giorni. La prestazione verrà liquidata dalla Società di Mutuo Soccorso all'atto della presentazione della documentazione richiesta, mese per mese. Il socio è tenuto ad informare di persona o con lettera raccomandata dell'avvenuto ritiro della patente entro e non oltre il terzo giorno dalla notifica del provvedimento, allegando i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'autorità competente ed i motivi di essa, questo anche per le notizie successive. La copertura avrà inizio alle ore ventiquattro dello stesso giorno purché il socio sia in regola con il versamento dei contributi mensili. La Società di Mutuo Soccorso si avvarrà del proprio ufficio legale per tutte le vertenze conseguenti a questa prestazione. In caso di malattia o infortunio durante il ritiro della patente, il socio ha a disposizione un unico sussidio fino ad un massimo di 365 giorni. Non ha diritto alle prestazioni: a) il socio che guidi un veicolo con patente diversa da quella prescritta o non ottemperi agli obblighi prescritti in patente,
9 9 b) il socio che partecipi a corse o gare e relative prove anche non ufficiali, c) il socio che si opponga al diritto della Società di Mutuo Soccorso di fare ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente, in suo favore, d) il socio che all atto dell incidente sia risultato in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze inebrianti o stupefacenti, e) se la patente viene sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dal socio. REGOLAMENTO DEL FONDO MUTUALISTICO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA FINE RAPPORTO Art Viene costituito un fondo con lo scopo di corrispondere una indennità di fine rapporto di lavoro a favore dell'iscritto o degli aventi diritto in caso di morte dello stesso, al momento della cessazione del rapporto lavorativo. 2. Tutti coloro che sono soci della Società di Mutuo Soccorso possono, qualora lo desiderino, iscriversi al fondo. Ciascun socio della Società di Mutuo Soccorso potrà essere iscritto a domanda al fondo e gli effetti della iscrizione decorreranno dal momento in cui il socio sarà ammesso. 3. Le deliberazioni relative alla liquidazione del fondo debbono essere prese con le modalità di cui allo statuto. 4. Le indennità di fine rapporto fino al momento della loro liquidazione non sono disponibili all'iscritto, non possono essere cedute, alienate, vincolate, in tutto o in parte dai singoli titolari. 5. L'ammontare dell'indennità è corrisposta direttamente agli aventi diritto o a persona munita di regolare procura.
10 10 6. Non si procede al pagamento se non è provata l'esistenza in vita di alcun beneficiario. 7. Tutte le imposte e le tasse relative all'indennità di fine lavoro sono a carico esclusivo degli aventi diritto. 8. All'iscritto al fondo, che cessa di versare le contribuzioni fissate dal Consiglio di Amministrazione della Società di Mutuo Soccorso, il fondo stesso restituirà l'ammontare dei contributi effettivamente versati dall'iscritto, decurtando dal riscosso, a titolo di contributo spese di amministrazione, una somma pari alle percentuali delle somme versate, qui di seguito riportate: Fino a 12 mesi decurtazione 90% Fino a 24 mesi decurtazione 50% Fino a 36 mesi decurtazione 25% Fino a 48 mesi restituzione del capitale versato Fino a 60 mesi restituzione capitale versato più l interesse legale corrente. Tali decurtazioni non saranno effettuate a chi sarà dimissionario per effettiva cessata attività lavorativa o per decesso. 9. L'ammontare del contributo mensile che ciascun partecipante al fondo dovrà versare è stabilito dalla Società di Mutuo Soccorso, nei modi e termini di cui allo Statuto e Regolamento. 10. La delibera di cui sopra dovrà essere adottata entro il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello cui al contributo si riferisce. I fondi possono essere investiti su delibera dell'assemblea dei soci della Società di Mutuo Soccorso: a) in titoli di stato garantiti dallo Stato, b) in cartelle di credito fondiario o agrario, c) in obbligazioni dell'imi, del CREDIOP ecc. o comunque garantito dallo Stato, d) in contributo ai partecipanti del fondo da erogarsi secondo le modalità di cui al successivo capitolo, e) in costruzioni o acquisti di beni immobili, entro la metà del
11 11 patrimonio, f) in depositi fruttiferi presso Istituti di Credito di diritto pubblico,
12 12 g) in titoli azionari di società di provata solidità economica, che comunque diano concreti frutti. MODALITA' DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ADERENTI AL FONDO Art. 12 Ai soci della Società di Mutuo Soccorso partecipanti al fondo per la liquidazione della indennità di fine rapporto da almeno due anni potranno essere concessi, a loro richiesta, prestiti in denaro da utilizzarsi esclusivamente per comprovate necessità familiari. La restituzione del contributo dovrà avvenire in rate mensili. Il contributo non sarà cedibile al socio che già ne abbia altro in corso.
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