COMUNE DI UBOLDO. REGOLAMENTO ENERGETICO COMUNALE Allegato del Regolamento Edilizio
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1 COMUNE DI UBOLDO REGOLAMENTO ENERGETICO COMUNALE Allegato del Regolamento Edilizio Febbraio 2012 (Parti sottolineate e in grassetto: aggiunte dell ASL) Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del Comune di Uboldo Regolamento Energetico - Allegato del Regolamento Edilizio Febbraio 2012
2 INDICE Sezione I Norme e requisiti relativi all utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e al risparmio energetico...3 Articolo 1 Applicabilità Articolo 2 - Orientamento dell edificio...3 Articolo 3 - Isolamento termico dell involucro degli edifici....3 Articolo 4 - Prestazione dei serramenti Articolo 5 - Fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale Articolo 6 - Materiali eco-sostenibili....3 Articolo 7 - Isolamento acustico Articolo 8 - Illuminazione naturale...4 Sezione II - Efficienza energetica degli impianti...4 Articolo 9 - Sistemi di produzione calore Articolo 10 - Impianti centralizzati di produzione calore...4 Articolo 12 - Impianti di climatizzazione estiva...4 Sezione III - Utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili...5 Articolo 13 - Fonti rinnovabili per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria...5 Articolo 14 - Fonti rinnovabili per la copertura del fabbisogno di energia elettrica Articolo 15 - Integrazione degli impianti solari termici e fotovoltaici negli edifici...5 Sezione IV - Azioni per la sostenibilità ambientale...5 Articolo 16 - Utilizzi di acqua...5 Articolo 17 - Riduzione del consumo di acqua potabile...5 Sezione V Installazioni facoltative per il risparmio energetico, l efficienza energetica e la sostenibilità ambientale Articolo 18 Recupero acque piovane...6 Articolo 19 Sistemi solari passivi...6 Articolo 20 Tetti verdi..6 Sezione VI Clausole finali Articolo 21 Applicazione del Fattore di Perequazione Ambientale Fa 8 Articolo 22 Clausola di salvaguardia...8 Comune di Uboldo Regolamento Energetico - Allegato del Regolamento Edilizio Febbraio
3 Sezione I Norme e requisiti relativi all utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e al risparmio energetico Articolo 1 Applicabilità 1. Le disposizioni riportate nel presente allegato energetico si applicano a tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d uso dell art.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di: a) progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati; b) opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, compresi le installazioni di nuovi impianti in edifici esistenti; c) interventi di ampliamento in edifici esistenti che comportano un incremento della volumetria superiore al 20% del volume esistente. 2. Sono, invece, escluse dall applicazione delle presenti disposizioni le seguenti categorie di edifici e di impianti: a) gli immobili ricadenti nell ambito della disciplina della parte seconda e dell art. 136, comma 1, lettere b. e c. del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante il codice di beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) i fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq; d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile. 3. L impedimento tecnico a soddisfare i requisiti obbligatori previsti dagli articoli seguenti deve essere dettagliatamente dimostrato, certificato e motivato con relazione tecnica a firma di professionista abilitato. Articolo 2 - Orientamento dell edificio 1. L orientamento delle nuove costruzioni deve essere tale da massimizzare il risparmio energetico e l efficienza energetica, facendo riferimento alla DGR VIII/8745 del 22/12/2008 di Regione Lombardia. Articolo 3 - Isolamento termico dell involucro degli edifici 1. Per gli edifici per i quali tale regolamento energetico è applicabile, i requisiti minimi di isolamento degli edifici, si fa riferimento alla DGR VIII/8745 del 22/12/2008 di Regione Lombardia e al Dlgs 197/2005 e s.m.i. Articolo 4 - Prestazione dei serramenti 1. Per gli edifici per i quali tale regolamento energetico è applicabile, i requisiti minimi per le prestazioni dei serramenti si fa riferimento alla DGR VIII/8745 del 22/12/2008 di Regione Lombardia e al Dlgs 197/2005 e s.m.i. 2. Tutte le caratteristiche fisico-tecniche-prestazionali dei componenti trasparenti impiegate nella costruzione dovranno essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dalla UE, dovranno quindi presentare la marcatura CE. Articolo 5 - Fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale 1. Per gli edifici per i quali tale regolamento energetico è applicabile, i requisiti minimi del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale si fa riferimento alla DGR VIII/8745 del 22/12/2008 di Regione Lombardia e al D.lgs. 197/2005 e s.m.i. Articolo 6 - Materiali eco-sostenibili Comune di Uboldo Regolamento Energetico - Allegato del Regolamento Edilizio Febbraio
4 1. Per la realizzazione degli edifici è consigliato l utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita. 2. L impiego di materiali eco-sostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici. 3. Tutte le caratteristiche fisico-tecniche-prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione dovranno essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dalla UE, dovranno quindi presentare la marcatura CE. Articolo 7 - Isolamento acustico 1. Per gli edifici nuovi e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, in relazione ai requisiti acustici definiti dalla normativa nazionale e regionale vigente, per quanto riguarda i rumori esterni, i rumori provenienti da altre unità abitative, dalle parti comuni, i rumori di calpestio e da impianti, è prescritta l adozione di soluzioni tecnologiche che rispettino i valori di isolamento prescritti dalla normativa in materia. 2. È obbligatorio consegnare, contestualmente al titolo abilitativo rilasciato dal comune, la relazione completa riguardante il clima acustico. 3. I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento degli alloggi, devono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori da traffico o da altra fonte esterna, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni. Senza l effetto di altre fonti di rumore, nell alloggio non deve rilevarsi un livello sonoro maggiore di 70 db quando al piano superiore venga messa in funzione la macchina normalizzata generatrice di calpestio. Articolo 8 - Illuminazione naturale 1. L illuminazione naturale negli spazi chiusi di fruizione dell utenza per attività principale deve essere tale da assicurare le condizioni ambientali di benessere visivo, riducendo quanto possibile il ricorso a fonti di illuminazione artificiale. Sezione II - Efficienza energetica degli impianti Articolo 9 - Sistemi di produzione calore 1. Per gli edifici per i quali tale regolamento energetico è applicabile, i requisiti minimi per le prestazioni dei sistemi di produzione di calore si fa riferimento alla DGR VIII/8745 del 22/12/2008 di Regione Lombardia e al Dlgs 197/2005 e s.m.i.. Articolo 10 - Impianti centralizzati di produzione calore 1. Negli edifici di nuova costruzione organizzati: a. con più di quattro unità abitative accessibili da parti comuni; b. con tipologia a schiera che superano le quattro unità abitative monofamiliari; nei casi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale ed in caso di sostituzione dell impianto di riscaldamento centralizzato o di sostituzione di caldaie singole con un impianto centralizzato, è obbligatorio l'impiego di impianti di riscaldamento centralizzati dotati di un sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi e sistemi di regolazione del calore installati su ogni radiatore. 2. È vietata la sostituzione di impianti di riscaldamento centralizzati con caldaie singole. 3. è vietata l installazione di impianti di riscaldamento alimentati a gasolio. Comune di Uboldo Regolamento Energetico - Allegato del Regolamento Edilizio Febbraio
5 Articolo 11 - Efficienza degli impianti elettrici - Illuminazione artificiale 1. I valori di illuminamento da prevedere in funzione delle diverse attività sono quelli previsti dalla normativa vigente. L illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e di collegamento deve assicurare condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti. 2. Illuminazione interna agli edifici. a. Negli edifici a destinazione industriale e/o artigianale (classe E8), in quelli delle classi E1(3) e da E2 a E7 e nelle parti comuni interne dei nuovi edifici a destinazione residenziale (classe E1 (1 e 2)) è obbligatoria l installazione di dispositivi che permettano di ottimizzare i consumi di energia dovuti all'illuminazione mantenendo o migliorando il livello di benessere visivo fornito rispetto ai riferimenti di legge. b. per le parti comuni interne utilizzate in modo non continuativo (vani scala, passaggi alle autorimesse e alle cantine, ecc.) di edifici a destinazione residenziale (classe E1): installazione di interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza; parzializzazione degli impianti con interruttori locali ove funzionale; c. per gli edifici delle classi E1(3) e da E2 ae7: installazione di interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti interni utilizzati in modo non continuativo; c. per edifici ad uso industriale o artigianale (classe E8) installazione di interruttori azionati da sensori di presenza per l'illuminazione di magazzini e aree interne utilizzate in modo non continuativo; l'impianto di illuminazione deve essere progettato in modo da razionalizzare i consumi rispetto alle esigenze, progettando e posizionando i corpi illuminanti il più possibile in prossimità dei punti di utilizzo, compatibilmente con le esigenze produttive. 3. Illuminazione esterna agli edifici. a. In tutti i nuovi edifici a destinazione industriale e/o artigianale (classe E8), in quelli delle classi E1(3) e da E2 a E7 e nelle parti comuni esterne degli edifici a destinazione residenziale (classe E1) per l'illuminazione esterna e l'illuminazione pubblicitaria: è obbligatoria l installazione di interruttori crepuscolari; è obbligatorio utilizzare lampade di classe A (secondo quanto stabilito dalla direttiva UE 98/11/CE) o migliore; i corpi illuminanti devono rispettare la normativa vigente sull inquinamento luminoso. 4. Tali prescrizioni si applicano anche agli edifici esistenti di cui alle categorie precedenti in occasione di interventi di modifica, rifacimento, manutenzione ordinaria (limitatamente alla sostizione della lampadina) o straordinaria dell impianto di illuminazione esterna o di illuminazione pubblicitaria o di sue parti. Articolo 12 - Impianti di climatizzazione estiva 1. I nuovi edifici devono essere realizzati con tutti gli accorgimenti per limitare l uso della climatizzazione estiva. 2. L installazione degli impianti di climatizzazione è consentita purché: a. la potenza dell impianto sia calcolata sulla base di un calcolo di dimensionamento analitico eseguito da un tecnico abilitato; b. nei nuovi edifici si privilegino soluzioni di impianto centralizzate; c. siano installati rispettando le norme del regolamento edilizio. 3. Sono consentite soluzioni tecniche derogatorie del presente articolo previo parere dell UTC. Comune di Uboldo Regolamento Energetico - Allegato del Regolamento Edilizio Febbraio
6 Sezione III - Utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili Articolo 13 - Fonti rinnovabili per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria 1. Per gli edifici per i quali tale regolamento energetico è applicabile, i requisiti minimi per l installazione di fonti rinnovabili si fa riferimento alla DGR VIII/8745 del 22/12/2008 di Regione Lombardia e al D.Lgs. 197/2005 e s.m.i. Articolo 14 - Fonti rinnovabili per la copertura del fabbisogno di energia elettrica 1. Per gli edifici per i quali tale regolamento energetico è applicabile, i requisiti minimi per l installazione di fonti rinnovabili si fa riferimento alla DGR VIII/8745 del 22/12/2008 di Regione Lombardia e al D.Lgs. 197/2005 e s.m.i. Articolo 15 - Integrazione degli impianti solari termici e fotovoltaici negli edifici 1. È obbligatorio semi-integrare o integrare gli impianti solari termici e fotovoltaici agli elementi costruttivi degli edifici. 2. Ove ciò risultasse non tecnicamente possibile la realizzazione è subordinata al parere dell UTC. Sezione IV - Azioni per la sostenibilità ambientale Articolo 16 - Utilizzi di acqua 1. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è obbligatoria l installazione di contabilizzatori individuali di acqua potabile (uno per unità immobiliare). 2. La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l applicazione di contatori volumetrici regolarmente omologati CE. Articolo 17 - Riduzione del consumo di acqua potabile 1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è obbligatoria l adozione di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua quali: frangigetto, erogatori con riduttori di portata. 2. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è obbligatorio installare apparecchiature per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici; le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri. 3. Per gli edifici esistenti il presente articolo si applica nel caso di rifacimento dell impianto idrico-sanitario. 4. E fatto salvo quanto previsto dall Art. 6 del Regolamento Regionale n. 2 del 24/03/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Sezione V Installazioni facoltative per il risparmio energetico, l efficienza energetica e la sostenibilità ambientale Articolo 18 - Recupero acque piovane 1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, è permessa l installazione di sistemi per il riutilizzo delle acque piovane per scopi non potabili quali alimentazione delle cassette degli sciacquoni di wc Comune di Uboldo Regolamento Energetico - Allegato del Regolamento Edilizio Febbraio
7 (non si esclude l alimentazione delle cassette di scarico con le acque piovane, purché vengano garantite adeguate soluzioni tecniche che evitino il rischio, seppur minimo, di reflusso delle stesse con conseguenti possibili interferenze e contaminazioni con le condotte delle acque destinate al consumo umano, dando altresì garanzie progettuali, che il sistema di recupero di dette acque possa essere gestito nel tempo (ad esempio tramite semplici operazioni di sanificazione, soluzioni impiantistiche che consentano interventi agevoli di manutenzione, ecc.), fissando eventualmente parametri di qualità chimico-microbiologici da garantire), irrigazione del verde pertinenziale, pulizia dei cortili e dei passaggi e per altri scopi non potabili. Si ritiene che nulla osti all utilizzo delle acque meteoriche anche per il lavaggio auto, purché, essendo la pratica potenzialmente associata con l uso di sostanze chimiche inquinanti, vi sia la certezza che le acque reflue vengano convogliate in recapito fognario compatibile. A tal fine le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate. 2. Negli edifici ove si recuperasse l acqua piovana è obbligatoria l installazione di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche di dimensioni adeguate all alimentazione delle utenze non potabili identificate. 3. La cisterna deve essere dotata di un sistema di filtratura per l acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato al pozzo perdente per gli scarichi su strada per smaltire l eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. I punti di presa d acqua dell impianto idrico così formato devono essere dotate di dicitura acqua non potabile, secondo la normativa vigente. 4. Sono comunque fatte salve le disposizioni del Regolamento Regionale n. 4/ Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne. Articolo 19 - Sistemi solari passivi 1. Sia nelle nuove costruzioni che nell esistente le serre e i sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell energia solare non sono computati ai fini volumetrici. Le serre possono essere applicate sui balconi o integrate nell organismo edilizio, purché rispettino tutte le seguenti condizioni: a. siano approvate preventivamente dall UTC, sentito il parere vincolante della Commissione Paesaggistica; b. dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovrà allegare al progetto, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell energia solare e/o la funzione di spazio intermedio; c. siano integrate nelle facciate esposte nell angolo compreso tra sud/est e sud/ovest; d. i locali retrostanti mantengano il previsto rapporto aerante; e. sia dotata di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo; f. il progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende la differenza tra l energia dispersa in assenza della serra e quella dispersa in presenza della serra; g. la struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l ingombro della struttura di supporto. Articolo 20 - Tetti verdi 1. un tetto verde è la copertura di un edificio effettuata con materiale vegetale, di tipo estensivo o intensivo, composto almeno delle seguenti parti (a partire dal supporto del tetto): una membrana di tenuta stagna; uno strato di drenaggio e filtraggio; Comune di Uboldo Regolamento Energetico - Allegato del Regolamento Edilizio Febbraio
8 un substrato di crescita; uno strato vegetale. 2. Per gli edifici di nuova costruzione con copertura piana, è facoltativa, se la superficie non è già occupata da impianti solari asserviti all edificio sottostante ed è libera per almeno il 50% dell area complessiva della copertura stessa, la realizzazione di tetti verdi, con lo scopo di ridurre gli effetti ambientali in estate dovuti all insolazione sulle superficie orizzontali. 3. per l applicazione di tali sistemi occorre dimostrare, attraverso calcoli energetici che il progettista dovrà allegare al progetto, la loro funzione di maggiore isolamento termico e di riduzione dei consumi di energia per la climatizzazione invernale ed estiva, nonché la capacità della struttura del tetto e dell edificio di sopportarne adeguatamente il peso nelle condizioni di utilizzo più pesanti (es.: tetto bagnato e/o con copertura nevosa). 4. Per lo sfruttamento di questa tecnologia, deve essere garantito l accesso per la manutenzione. 5. Dovranno essere rispettate le disposizioni concernenti la previsione dei rischi di caduta dall alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile (dispositivi di ancoraggio e di accesso alla copertura) di cui al Decreto n. 119 del della D.G. Sanità della Regione Lombardia (identificativo atto n. 1368) già richiamati nella circolare Regionale n. 4/SAN del Sezione VI Clausole finali Articolo 21 Applicazione del Fattore di perequazione ambientale Fa 1. questo allegato energetico del regolamento edilizio detta le norme minime applicabili ad edifici di nuova costruzione e/o ristrutturati, come dal art è prevista l applicazione del fattore di perequazione ambientale Fa come descritto nell art. 52 del Piano delle Regole del vigente PGT: a) qualora le caratteristiche costruttive dell edificio e gli impianti installati la facciano ricadere nelle classi energetiche A si riconosce un fattore di perequazione ambientale Fa di 1,05; b) qualora vengano installate le componenti facoltative di cui al presente allegato energetico del regolamento edilizio, si riconoscono fattori di perequazione ambientale Fa come segue: b.1) installazione di tetti verdi: Fa 1,03 b.2) installazione di sistemi solari passivi: Fa 1,03 b.3) installazione di sistemi per il recupero e il riutilizzo delle acque piovane: Fa 1,03 3. i fattori di perequazione ambientale Fa definiti alle lettere a), b.1), b.2), b.3) sono cumulabili. 4. qualora venissero installati due dei sistemi di cui alle lettere b.1), b.2), b.3) in uno stesso edificio, si riconosce un fattore di perequazione ambientale Fa pari a 1,065, cumulabile con il fattore di perequazione ambientale Fa di cui alla lettera a), per un totale massimo di Fa pari a 1,145, come prescritto dall art. 52 del Piano delle Regole del vigente PGT. 5. qualora venissero installati tutti i sistemi di cui alle lettere b.1), b.2), b.3) in uno stesso edificio, si riconosce un fattore di perequazione ambientale Fa pari a 1,10, cumulabile con il fattore di perequazione ambientale Fa di cui alla lettera a), per un totale massimo di Fa pari a 1,15, come prescritto dall art. 52 del Piano delle Regole del vigente PGT. Articolo 22 Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni delle normative superiori, regionali e statali, vigenti ed emanande, prevalgono sui contenuti del presente regolamento. 2. Le disposizioni dell art. 20 entrano in vigore successivamente all approvazione della specifica variante al Piano delle Regole del PGT. Comune di Uboldo Regolamento Energetico - Allegato del Regolamento Edilizio Febbraio
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