Prestiti Personali Extrabanca

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONNESSO AD UN FINANZIAMENTO Prestiti Personali Extrabanca Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota Informativa b) Condizioni di Assicurazione c) Glossario d) Modulo di Adesione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale Via G. B. Cassinis, Milano Tel (20 linee) Fax Capitale Sociale int. Ver. Reg. Impr. di Milano Codice Fiscale e Partita IVA R.E.A. n Iscriz. Albo Imprese di Ass. n Iscriz. Albo Gruppi Ass. n. ord. 031 Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Società con unico Socio Impresa autorizzata con D.M. n del 2/11/87 pubbl. su G.U. n. 263 del 10/11/1987 Chiara Assicurazioni S.p.A. Facente parte del Gruppo Helvetia - Sede Legale: Via G. B.Cassinis, MILANO (MI); Cap. Soc. Euro ,00 i.v. CF. P.IVA e Reg. Imprese Milano , Numero REA della CCIAA di Milano , Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di Assicurazione al n Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Provvedimento ISVAP N del 26 Ottobre 2006 G.U. N. 256 del 3 novembre Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia Una Società del Gruppo

2 La tua Assicurazione svizzera. INFORMATIVA PER L ACCESSO ALL HOME INSURANCE: ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013 Gentile Cliente, la informazione che, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010 come modificato dal Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la Sua posizione assicurativa con Helvetia Vita S.p.A., per i contratti stipulati dal 01 Settembre 2013, accedendo via web ad un apposita area riservata. Per poter accedere alla suddetta area, denominata My Helvetia, sarà sufficiente connettersi alla home page del sito internet della Compagnia all indirizzo e selezionare il link denominato My Helvetia Accedi alle informazioni sulle tue polizze. Le informazioni contenute in My Helvetia sono aggiornate e la relativa data è riportata nell area stessa. L'accesso è consentito gratuitamente ad ogni Cliente mediante l utilizzo delle credenziali identificative personali richieste sulla base delle istruzioni presenti all interno dell area medesima in fase di registrazione. Per qualunque chiarimento potrà contattare Helvetia Vita S.p.A. al numero HELVETIA VITA S.p.A. Mod. V/52 Ed. 03/2012 Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale Via G. B. Cassinis, Milano Tel (20 linee) Fax Capitale Sociale int. Ver. Reg. Impr. di Milano Codice Fiscale e Partita IVA R.E.A. n Iscriz. Albo Imprese di Ass. n Iscriz. Albo Gruppi Ass. n. ord. 031 Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Società con unico Socio Impresa autorizzata con D.M. n del 2/11/87 pubbl. su G.U. n. 263 del 10/11/1987

3 INFORMATIVA PER L ACCESSO ALL AREA CLIENTI: ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013 Gentile Cliente, la informiamo che, come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la Sua posizione assicurativa con Chiara Assicurazioni S.p.A., per i contratti stipulati dal 01 settembre 2013, accedendo via web ad un apposita area riservata, c.d. Area Clienti. Per poter accedere alla suddetta Area Clienti occorre che richieda preventivamente le sue credenziali identificative personali di accesso seguendo i seguenti veloci passaggi: 1. Acceda al sito selezioni il link Area Clienti e clicchi sulla voce Registrazione Nuovo Utente ; 2. Inserisca i dati anagrafici che le vengono richiesti; 3. Inserisca il numero identificativo di una polizza che ha sottoscritto con Chiara Assicurazioni; 4. Inserisca un suo indirizzo di posta elettronica (presti molta attenzione all inserimento di questa informazione perché a quell indirizzo sarà inviata la password che le permetterà di accedere all Area Clienti ); 5. Stampi e custodisca la user-id o codice utente che il sistema le assegnerà; 6. Acceda alla casella di posta elettronica precedentemente indicata, prenda nota e custodisca la password di accesso che le è stata comunicata via dalla Compagnia; 7. Entri nuovamente nell Area Clienti del sito inserendo negli appositi campi le proprie credenziali, ovvero user-id e password, per avere accesso immediato alla consultazione della propria posizione assicurativa. Dal secondo accesso in poi le sarà sufficiente inserire user-id e password. Le informazioni contenute nell Area Clienti sono aggiornate e la relativa data di aggiornamento è riportata nell Area stessa. Il servizio è totalmente gratuito e l accesso all Area Clienti è possibile da qualsiasi postazione connessa ad internet tramite le proprie credenziali di accesso rilasciate dalla Compagnia, seguendo le istruzioni sopra riportate. Per qualunque chiarimento, potrà contattare Chiara Assicurazioni S.p.A. al seguente numero verde: CHIARA ASSICURAZIONI S.P.A. Una Società del Gruppo Chiara Assicurazioni S.p.A. Facente parte del Gruppo Helvetia - Sede Legale: Via G. B.Cassinis, MILANO (MI); Cap. Soc. Euro ,00 i.v. CF. P.IVA e Reg. Imprese Milano , Numero REA della CCIAA di Milano , Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di Assicurazione al n Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Provvedimento ISVAP N del 26 Ottobre 2006 G.U. N. 256 del 3 novembre Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia

4 Prestiti Personali Extrabanca Prestiti Personali Extrabanca NI_APPR006_02 NOTA INFORMATIVA (La presente Nota Informativa è aggiornata alla data del 30/05/2014) La presente copertura assicurativa prevede l offerta congiunta e inscindibile delle seguenti garanzie: Garanzia assicurativa Assicurazione temporanea in caso di Decesso Assicurazione per Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia Assicurazione per Inabilità totale temporanea da Infortunio o Malattia Assicurazione per Disoccupazione Compagnia d assicurazione Helvetia Vita S.p.A. Chiara Assicurazioni S.p.A. NOTA INFORMATIVA GARANZIE IN CASO DI DECESSO O INVALIDITA TOTALE E PERMANENTE DERIVANTE DA INFORTUNIO O MALATTIA DELL ASSICURATO La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (oggi IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Premesso che non è prevista la possibilità di aderire soltanto alla garanzia a copertura del rischio di decesso o invalidità totale e permanente derivante da infortunio o malattia quale descritta nella presente Nota Informativa, tali garanzie sono prestate da Helvetia Vita S.p.A. (di seguito Helvetia Vita), appartenente al Gruppo Assicurativo Helvetia, con sede legale e direzione generale a Milano in Via G.B. Cassinis, 21. Helvetia Vita è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto ministeriale n del 2 Novembre 1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 Novembre 1987 ed è iscritta all Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n , mentre il Gruppo Assicurativo Helvetia è iscritto all Albo dei Gruppi di Imprese di Assicurazione n Altre informazioni relative a Helvetia Vita: - Recapito telefonico: ; - Numero di fax: / ; - Sito internet: - Indirizzo di posta elettronica: direzione.vita@helvetia.it 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto della Società, all ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro , di cui Euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale ed Euro si riferiscono alle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione vita, alla stessa data, è pari a 153,36% ed è stato calcolato come rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile (Euro ) e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (Euro ). B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte 3.1. Durata Il contratto è stipulato per l intera durata del Contratto di Finanziamento (di seguito Finanziamento ), da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 61 mesi, in ragione dell arrotondamento per eccesso previsto in relazione alla durata del contratto. La durata del contratto è, infatti, espressa in mesi interi, arrotondando per eccesso le eventuali frazioni di mese, senza possibilità di rinnovo. I suddetti limiti sono validi a condizione che l Assicurato alla data di decorrenza non superi i 65 anni assicurativi e alla scadenza abbia un età assicurativa non superiore a 70 anni. Pagina 1 di 10

5 Pagina 2 di 10 Prestiti Personali Extrabanca NI_APPR006_ Prestazioni assicurative Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: 1) una prestazione assicurativa in caso di decesso dell Assicurato; 2) una prestazione in caso di invalidità totale e permanente dell Assicurato derivante da infortunio o malattia dell'assicurato stesso. In caso di decesso o di invalidità totale e permanente dell Assicurato verificatesi prima della scadenza contrattuale, la Compagnia si impegna a corrispondere, al Contraente, un importo pari al capitale assicurato in vigore al momento dell evento. Il capitale assicurato corrisponde al debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento del finanziamento iniziale (quindi senza ricomprendere le quote interessi). L importo del capitale assicurato iniziale deve coincidere con il Capitale erogato al momento della stipula del contratto di Finanziamento, fermo il limite massimo di Euro per ogni Assicurato. È assicurabile la persona fisica che: sia intestatario di un contratto di finanziamento stipulato con il Contraente che eroga il Finanziamento; e abbia alla decorrenza del contratto di assicurazione un età non inferiore a 18 anni (anagrafici) né superiore a 65 anni (assicurativi), fermo restando che l età dell Assicurato alla scadenza contrattuale non potrà essere superiore ai 70 anni (assicurativi). Inoltre, se l Assicurando ha, al momento della decorrenza del contratto, un età assicurativa: non superiore a 60 anni (assicurativi), dovrà sottoscrivere la Dichiarazione di buono stato di salute presente sul Modulo di Adesione; superiore a 60 anni (assicurativi) fermi i limiti massimi di assicurabilità o, avendo un età assicurativa non superiore a 60 anni, non sia in grado di sottoscrivere la suddetta Dichiarazione di buono stato di salute, l Assicurato stesso dovrà fornire a Helvetia Vita, con efficacia anche nei confronti di Chiara Assicurazioni, il Questionario anamnestico e il rapporto di Visita Medica (laddove richiesto). Il Rapporto di Visita Medica dovrà essere compilato dal medico curante e debitamente firmato dall Assicurato, senza che sia omessa alcuna risposta. Le spese relative agli accertamenti sanitari eventualmente richiesti da Helvetia Vita saranno a totale carico del Contraente. In tal caso, l adesione potrà essere perfezionata solo dopo che le Compagnie avranno dato il proprio consenso. L assunzione del rischio viene fatta sulla base: delle dichiarazioni rese dall Assicurato alle Compagnie e riportate nel Modulo di Adesione; dell eventuale compilazione del Questionario anamnestico e del Rapporto di Visita Medica e relativa documentazione medica aggiuntiva completa pervenuta; della verifica da parte di Helvetia Vita del cumulo delle prestazioni assicurate attive presso Helvetia Vita in capo all Assicurato, al momento della valutazione, ed aventi ad oggetto il rischio decesso e/o invalidità totale e permanente da infortunio o malattia dell Assicurato. Le suddette prestazioni non potranno in alcun caso cumularsi tra loro pertanto con riferimento a ciascun Assicurato verrà liquidata alternativamente solo la prestazione inerente al primo dei due eventi che si verifica. Resta inteso che il decesso dell Assicurato che intervenga prima che venga riconosciuta l invalidità già precedentemente denunciata ad Helvetia Vita equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità. Le limitazioni e le esclusioni delle suddette coperture sono disciplinate dagli artt. 2.3, 2.4, 3.4 e 3.5 delle Condizioni di Assicurazione. Si evidenzia la necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla sottoscrizione della Dichiarazione di buono stato di salute e dell eventuale Questionario Anamnestico e si raccomanda la necessità di rispondere in maniera precisa, veritiera e completa alle domande in essi previste. Qualora non si verifichino gli eventi sopracitati nel corso del periodo di copertura della relativa posizione assicurativa, questa si intenderà estinta ed il relativo premio acquisito dalla Compagnia. Per maggiori informazioni si rinvia agli artt. 2.1 e 3.1 delle Condizioni di Assicurazione. 4. Premi Le presenti garanzie assicurative vengono prestate, relativamente a ciascun Assicurato, a fronte del pagamento ad opera del Contraente di un premio unico, il cui ammontare viene determinato in funzione della durata del contratto, dell età computabile dell Assicurato al momento dell adesione e del capitale assicurato (pari all importo del Finanziamento richiesto). Nel caso in cui l Assicurato non possa sottoscrivere la Dichiarazione di buono stato di salute e/o qualora dalla compilazione del Questionario Anamnestico laddove richiesto si evidenzino criticità sullo stato di salute dell Assicurato stesso, Helvetia Vita si riserva la facoltà di rifiutare l assunzione del rischio. Il pagamento del premio avviene tramite bonifico bancario ad opera del Contraente direttamente sul conto corrente acceso da Helvetia Vita presso il Contraente stesso.

6 Prestiti Personali Extrabanca NI_APPR006_02 In caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), per i quali la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, l oggetto del bonifico bancario effettuato dal Contraente per il pagamento dei premi dovrà contenere come causale il numero di polizza, la ragione sociale del Contraente, il codice CIG, l eventuale CUP ed il nome del prodotto. È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate. Il caricamento applicato al premio unico è pari al 10% del premio stesso. Sul presente prodotto non è previsto il riconoscimento di alcuna provvigione. In caso di estinzione anticipata del Finanziamento rispetto alla data di scadenza o di trasferimento del Finanziamento ad altro Istituto Bancario, il Contraente, con un espressa richiesta ad Helvetia Vita, ha la facoltà di far terminare la garanzia assicurativa: in tal caso il contratto si risolverà a decorrere dalla data di estinzione del Finanziamento ed Helvetia Vita rimborserà al Contraente stesso la quota parte di premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto. In caso di rinegoziazione (ivi comprese le estinzioni parziali anticipate) del Finanziamento, non si procederà ad alcuna restituzione di premio e il contratto resterà in vigore fino alla data di scadenza originaria del Finanziamento e la prestazione assicurata continuerà ad essere operante secondo il piano di ammortamento iniziale. Per maggiori dettagli sui criteri e le modalità di rimborso si rinvia all art.1.8 delle Condizioni di Assicurazione. C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E SUL REGIME FISCALE 5. Costi gravanti direttamente sul Contraente Costi gravanti sul premio Relativamente alla componente di premio relativa alla garanzia in caso di Decesso o Invalidità totale e permanente prestata da Helvetia Vita, sono previsti i costi indicati nella tabella di seguito riportata. Spese di Emissione Spese per accertamenti sanitari Caricamento del premio unico Non previste. Il Contraente può eliminare il periodo di carenza esibendo documentazione attestante l effettivo stato di salute dell Assicurato. In tal caso, il costo degli eventuali accertamenti sanitari è a totale carico del Contraente e non è quantificabile a priori in quanto dipende dalla tariffa applicata dalla struttura medica liberamente prescelta da parte del Contraente e/o dell Assicurato. Quota parte dei caricamenti percepita in 10% del premio. media dall Intermediario 6. Sconti In relazione al presente contratto non sono previsti sconti. 7. Regime fiscale Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta. 0,00% Detraibilità fiscale dei premi Il trattamento fiscale applicabile ai premi versati per le assicurazioni per il caso di decesso o di invalidità totale e permanente derivante da infortunio o malattia dipende dal regime fiscale del Contraente. Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dalla Compagnia in caso di decesso o di invalidità totale e permanente derivante da infortunio o malattia dell Assicurato sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale. *** Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore e all'interpretazione prevalente delle medesime alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diversa e/o ulteriore modifica normativa di carattere fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del presente contratto. È opportuno verificare comunque la normativa vigente al momento della dichiarazione dei redditi. Pagina 3 di 10

7 Prestiti Personali Extrabanca NI_APPR006_02 D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. Modalità di perfezionamento del contratto La modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative sono disciplinate all'articolo 1.5 delle Condizioni di Assicurazione. 9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi In ragione del fatto che il presente contratto prevede il pagamento del premio in un unica soluzione, non è configurabile un ipotesi di risoluzione per sospensione del pagamento dei premi. 10. Riscatto e riduzione La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto e non riconosce un valore di riduzione. 11. Revoca della proposta Non prevista in quanto la sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte dell Assicurato comporta la conclusione del contratto, a condizione che il Contraente abbia provveduto al pagamento del premio pattuito. 12. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte dell Assicurato dandone comunicazione alle Compagnie tramite raccomandata A/R. In tal caso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, Helvetia Vita rimborsa al Contraente il premio corrisposto per le presenti garanzie, quantificato nel Modulo di Adesione. L esercizio del diritto di recesso libera il Contraente ed Helvetia Vita da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. 13. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione In caso di decesso o in caso di invalidità totale e permanente dell Assicurato derivante da infortunio o malattia, il Contraente deve dare avviso scritto ad Helvetia Vita a mezzo lettera raccomandata A/R, allegando la documentazione descritta agli artt. 2.5 e 3.10 delle Condizioni di Assicurazione. A tal fine è possibile utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro allegato alle Condizioni di Assicurazione. Helvetia Vita esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione necessaria. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui Helvetia Vita è entrata in possesso della documentazione completa. Si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (prescrizione). Qualora il Contraente ometta di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 14. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l applicazione di una diversa legislazione; al verificarsi dell esigenza la Compagnia proporrà quella da applicare, fermo restando che su tale designazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano. 15. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un altra lingua. 16. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione della liquidazione della prestazione assicurativa devono essere inoltrati per iscritto a: Helvetia Vita S.p.A. Ufficio Reclami, Via G.B. Cassinis Milano; Fax: Indirizzo di posta elettronica: reclami@helvetia.it. Possono essere presentati all IVASS (Via del Quirinale Roma Italia, oppure ai fax / ): i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Pagina 4 di 10

8 Prestiti Personali Extrabanca NI_APPR006_02 I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza. In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le Parti potranno utilmente adire l'autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto. 17. Informativa in corso di contratto Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative Helvetia Vita rimanda al proprio sito internet Comunicazioni del Contraente all impresa Ai sensi dell'articolo 1926 del Codice Civile, il Contraente è tenuto, unitamente all'assicurato se persona diversa, a dare immediata comunicazione alla Compagnia qualora nel corso della durata contrattuale intervengano modifiche delle attività lavorative svolte, anche saltuariamente, dall Assicurato (con particolare rilevanza per quelle elencate agli articoli 2.4 e 3.5 delle Condizioni di Assicurazione con riferimento a ciascuna garanzia assicurativa prevista dal contratto). La suddetta comunicazione dovrà essere inviata per iscritto alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A/R inviata al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A. Operations Vita Previdenza e Collettive Via G. B. Cassinis, Milano. 19. Conflitto di interessi Alla data di redazione della presente Nota informativa non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di altre Compagnie del Gruppo. In ogni caso, qualora in futuro dovessero presentarsi situazioni di conflitto di interessi, Helvetia Vita si impegna ad operare in modo da non recare alcun pregiudizio agli Assicurati ed ottenere il migliore risultato possibile per gli stessi, indipendentemente da tali conflitti con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni poste in essere. In particolare, si segnala che Helvetia Vita è dotata di procedure interne che prevedono il monitoraggio e la gestione di potenziali situazioni di conflitti di interesse che potrebbero insorgere con l Assicurato. *** Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. L Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabio Bastia Pagina 5 di 10

9 Prestiti Personali Extrabanca NI_APPR006_02 NOTA INFORMATIVA GARANZIE INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA, DISOCCUPAZIONE La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS (già ISVAP). Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Premesso che non è prevista la possibilità di aderire soltanto alle garanzie descritte nella presente Nota Informativa, tali garanzie sono prestate da Chiara Assicurazioni S.p.A. (di seguito Chiara Assicurazioni), Compagnia di assicurazioni che fa parte del Gruppo Helvetia, iscritto all Albo dei Gruppi di imprese di assicurazione al n Sede legale in Via G. B. Cassinis, Milano. Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di assicurazione al n Numero di telefono: numero di fax: sito internet: infochiaraassicurazioni@chiaraassicurazioni.it Chiara Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n 2470 del 26 ottobre 2006, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n 256 del 3 novembre Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il Patrimonio Netto dell Impresa ammonta a 18,408 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta a 12,411 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 3,687 milioni di euro. L indice di solvibilità dell Impresa, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari 1,61. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è stipulato per l intera durata del Contratto di Finanziamento (di seguito Finanziamento ), da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 61 mesi, in ragione dell arrotondamento per eccesso previsto in relazione alla durata del contratto. La durata del contratto è, infatti, espressa in mesi interi, arrotondando per eccesso le eventuali frazioni di mese, senza possibilità di rinnovo. AVVERTENZA: l assicurazione cessa alla scadenza contrattuale stabilita senza obbligo di preventiva disdetta. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all art. 1.6 delle Condizioni di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: a) Inabilità totale e temporanea da Infortunio o da Malattia (solo qualora l Assicurato al momento del sinistro sia Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico, Lavoratore Dipendente di Ente Privato con contratto a tempo determinato); b) Disoccupazione (solo qualora l Assicurato al momento del sinistro sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato con contratto a tempo indeterminato). La finalità della Polizza è quella di garantire al Beneficiario delle prestazioni, nei limiti previsti dalla stessa Polizza, il rimborso, per ogni mese di durata del sinistro, di una somma pari alla rata mensile (comprensiva di capitali ed interessi) in scadenza alla data del sinistro, secondo il Piano di Ammortamento Iniziale del finanziamento. Si rinvia agli artt. 5.1 e 6.1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni. AVVERTENZA: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative che possono Pagina 6 di 10

10 Prestiti Personali Extrabanca NI_APPR006_02 dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo; si rinvia agli artt. 5.2, 5.3, 6.2 e 6.3 delle Condizioni di Assicurazione per aspetti di maggior dettaglio. AVVERTENZA: il contratto prevede la presenza di franchigie e massimali; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 4.2, 5.2 e 6.2 delle Condizioni di Assicurazione. Per franchigia assoluta si intende quella parte di danno che resta sempre a carico dell'assicurato; può essere espressa in importo fisso o in percentuale sulla somma assicurata, si distingue dalla franchigia relativa che rappresenta un limite, superato il quale il danno è risarcito per intero. Il massimale è l'importo massimo entro il quale la Compagnia di assicurazione è impegnata ad offrire la prestazione di indennizzo. A titolo esemplificativo: Franchigia assoluta In merito alla garanzia Inabilità totale e temporanea al lavoro da malattia o da infortunio, è prevista ad esempio una franchigia assoluta di 30 gg. Il primo indennizzo, pari a una rata mensile, sarà liquidato solo se saranno trascorsi 30 giorni consecutivi di Inabilità totale e temporanea dal termine del Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. Gli indennizzi successivi saranno liquidati al termine di ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità totale temporanea. GIORNI DI INABILITÀ TOTALE E TEMPORANEA AL LAVORO (1) FRANCHIGIA (2) SURPLUS GIORNI DI INABILITÀ RISPETTO ALLA FRANCHIGIA 3= (1)-(2) SURPLUS GIORNI ESPRESSO IN MESI INTERI PRESTAZIONE EROGABILE 20 giorni 30 giorni giorni 30 giorni giorni 30 giorni rata mensile Massimale Con riferimento alla garanzia Disoccupazione, il numero massimo di pagamenti mensili è di 6 indennizzi per ciascun sinistro e di 18 indennizzi nel corso della durata dell Assicurazione. Per singolo sinistro GIORNATE DI DISOCCUPAZIONE PRESTAZIONE EROGATA rate mensili rate mensili Per durata di assicurazione TOTALE SINISTRI 4 PREST.NE SINISTRO N.1 6 rate mensili PREST.NE SINISTRO N.2 6 rate mensili PREST.NE SINISTRO N.3 4 rate mensili PREST.NE MASSIMA EROGABILE SINISTRO N.4 2 rate mensili TOTALE RATE MENSILI EROGATE 18 rate mensili L indennizzo in caso di Inabilità Totale Temporanea e Disoccupazione non potrà superare la somma di euro 1.500,00 mensili. RATA MENSILE FINANZIAMENTO PRESTAZIONE EROGATA AVVERTENZA: è previsto un limite massimo di età assicurabile. Pagina 7 di 10

11 Prestiti Personali Extrabanca NI_APPR006_02 Più precisamente l età dell Assicurato alla data di decorrenza del contratto deve essere almeno pari a 18 anni (età anagrafica) e comunque non superiore a 65 anni (età assicurativa). L età a scadenza del contratto non può essere superiore a 70 anni (età assicurativa). Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione. 4. Periodi di carenza contrattuali AVVERTENZA: il contratto prevede, con riferimento ad alcune coperture assicurative, periodi di carenza. PRESTAZIONE PERIODO DI CARENZA ASSICURATIVA Inabilità totale temporanea 60 giorni (per malattia) Disoccupazione 90 giorni Si rinvia per maggiori dettagli alle Condizioni di Assicurazione, e più precisamente: - all art. 5.1 con riferimento alla Garanzia per Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia; - all art. 6.1 con riferimento alla Garanzia Disoccupazione. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c. Si rinvia all art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli. AVVERTENZA: si raccomanda all Assicurato di leggere le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relativamente alla sottoscrizione della Dichiarazione di buono stato di salute. Si evidenzia la necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla sottoscrizione della Dichiarazione di buono stato di salute e dell eventuale Questionario Anamnestico e si raccomanda di rispondere in maniera precisa, veritiera e completa alle domande in essi previste. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Con riferimento alle coperture previste dal contratto, Chiara Assicurazioni non richiede all Assicurato alcuna forma di comunicazione in merito a circostanze rilevanti che in corso di contratto determinino la variazione del rischio. Chiara Assicurazioni, per la determinazione dell eventuale prestazione assicurata, terrà esclusivamente conto della professione esercitata dall Assicurato al momento del sinistro. Si rinvia all art. 4.1 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli. 7. Premi Le presenti garanzie assicurative vengono prestate, relativamente a ciascun Assicurato, a fronte del pagamento ad opera del Contraente di un premio unico, il cui ammontare viene determinato in funzione del Capitale assicurato (pari all importo del Finanziamento richiesto). Il pagamento del premio avviene tramite bonifico bancario ad opera del Contraente direttamente sul conto corrente acceso da Chiara Assicurazioni presso il Contraente stesso. Di seguito si riportano i costi applicati da Chiara Assicurazioni alla componente di premio relativa alla garanzia Inabilità totale e temporanea da Infortunio o Malattia ed alla garanzia Disoccupazione, espressi in valore percentuale sul premio (imponibile) di tariffa. VOCE Spese di emissione ALIQUOTA DEL PREMIO (IMPONIBILE) DI TARIFFA Non previste Caricamento 15,00% Quota percepita dall Intermediario 0,0% Pagina 8 di 10

12 Prestiti Personali Extrabanca NI_APPR006_02 AVVERTENZA: In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento Chiara Assicurazioni restituisce al Contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In caso di rinegoziazione (ivi comprese le estinzioni parziali anticipate) del Finanziamento, l assicurazione resterà in vigore fino alla scadenza originaria del Finanziamento e le prestazioni continueranno ad essere operanti secondo il piano di ammortamento originale. Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all art. 1.8 delle Condizioni di Assicurazione. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il presente contratto non prevede alcun meccanismo di adeguamento del premio o delle somme assicurate. 9. Rivalse La polizza non prevede in nessun caso la presenza di rivalse. 10. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte dell Assicurato dandone comunicazione alla Compagnia tramite raccomandata A/R. In tal caso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, Chiara Assicurazioni rimborsa al Contraente il premio corrisposto per garanzie, quantificato nel Modulo di Adesione. L esercizio del diritto di recesso libera il Contraente e Chiara Assicurazioni da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all art. 1.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dall Assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere ai sensi e per gli effetti di cui all Art c.c., secondo comma. 12. Legge applicabile al contratto In base all art.180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana. Le Parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e fatta salva in ogni caso la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 13. Regime fiscale Imposta sui premi I premi relativi alle prestazioni assicurative danni (inabilità totale e temporanea da infortunio o malattia, Perdita d Impiego), al momento della stipulazione del presente contratto, sono soggetti ad una aliquota d imposta pari al 2,5% del premio imponibile. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: l insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. La presente polizza prevede determinate modalità e termini per la denuncia dei sinistri. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art c.c. Si rinvia agli artt. 4.3, 5.4, 5.5, 6.4 e 6.5 delle Condizioni di Assicurazione per conoscere le modalità ed i termini per la denuncia del sinistro nonché tutta l ulteriore documentazione che l Assicurato o i suoi aventi causa sono tenuti a presentare con riferimento alle diverse coperture assicurative. Si specifica che, in casi eccezionali e di particolare difficoltà valutativa, la Compagnia potrà richiedere ulteriori documenti strettamente necessari ai fini dell espletamento della richiesta di liquidazione. 15. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativamente alle presenti Pagina 9 di 10

13 garanzie devono essere inoltrati per iscritto a: Chiara Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami Via G. B. Cassinis, Milano Tel Fax Indirizzo Prestiti Personali Extrabanca NI_APPR006_02 Possono essere presentati all IVASS (Via del Quirinale Roma Italia, oppure ai fax / ): i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza. In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le Parti potranno utilmente adire l'autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto. 16. Arbitrato La risoluzione di eventuali controversie tra le Parti aventi ad oggetto aspetti disciplinati dal contratto di assicurazione può essere demandata ad un organo arbitrale. AVVERTENZA: è possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Si rinvia al sito internet della Compagnia per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. *** Chiara Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A. Il Direttore Generale Rosalba Granieri Pagina 10 di 10

14 Prestiti Personali Extrabanca NI_APPR006_02 Prestiti Personali Extrabanca GLOSSARIO (Il presente Glossario è aggiornato alla data del 13/12/2013) Nel presente Fascicolo informativo, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato: Assicurato: la persona fisica per conto della quale è stipulata la Polizza ed è stato pagato il premio; in termini generali, l Assicurato è il soggetto esposto al rischio. Nelle assicurazioni sulla vita, è la persona dal cui decesso o dalla cui sopravvivenza dipende l obbligo per l assicuratore di pagare un capitale o una rendita; nelle altre tipologie di assicurazione è la persona fisica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Beneficiario: soggetto a cui deve essere corrisposto/a l indennizzo/la prestazione da parte dell assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nella presente polizza coincide con il Contraente. Capitale Iniziale Assicurato: rappresenta il massimale per il quale sono assicurate le garanzie della copertura Protezione del Debito Residuo del Finanziamento alla data di decorrenza della copertura. Dal suo importo dipende l entità del premio, insieme ad altri fattori quali l età dell Assicurato e la durata del contratto. Collettive: le assicurazioni collettive sono forme contrattuali utilizzate per assicurare una pluralità di soggetti. Contraente: Extrabanca S.p.A., che ha stipulato un contratto di Finanziamento (di seguito Finanziamento ) con l Assicurato. Con la sottoscrizione della polizza il Contraente assume in proprio gli obblighi nascenti dall Assicurazione. Contratto di assicurazione: contratto con il quale l impresa di assicurazione, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare il Beneficiario della polizza dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l Assicurato trasferisce all impresa di assicurazione un rischio al quale egli è esposto. Costi: oneri economici posti a carico della Contraente. (Data di) Decorrenza dell Assicurazione: le ore 24:00 del giorno di erogazione della somma oggetto del Contratto di Finanziamento, sempre che sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione. Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace. Disoccupazione: lo stato dell Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente di un Ente Privato con contratto a tempo indeterminato, qualora egli: a) abbia cessato, non volontariamente, la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno; e b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia o nelle liste di mobilità regionali; e c) non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro. Ente Privato: Ogni soggetto giuridico che non sia parte della Pubblica Amministrazione. Ente Pubblico: Ogni soggetto giuridico che sia parte della Pubblica Amministrazione. Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla garanzia assicurativa prestata dalla compagnia di assicurazione. Età computabile (o assicurativa): età in anni interi determinata trascurando le frazioni d anno fino a sei mesi ed arrotondando ad un anno intero le frazioni d anno superiori a sei mesi. Finanziamento (contratto di): il contratto di Finanziamento con il quale il Contraente concede in prestito all Assicurato una somma predeterminata di importo massimo pari a Euro ,00, che dovrà Pagina 1 di 3

15 Prestiti Personali Extrabanca NI_APPR006_02 essere restituita dall Assicurato al Contraente secondo un piano di ammortamento predeterminato e di durata compresa tra 6 e 61 mesi e al quale si riferiscono le Assicurazioni oggetto della presente Polizza. Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia: la perdita totale, in via temporanea, della capacità dell Assicurato di attendere alla propria normale attività lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia. Indennizzo: la somma dovuta da Chiara Assicurazioni S.p.A. o da Helvetia Vita S.p.A., in base alle garanzie assicurative di cui alla presente Polizza, a seguito del verificarsi di un Sinistro. L importo della somma assicurata è destinato, a seconda della garanzia attivata, alla riduzione o all estinzione del debito residuo in linea capitale del Contratto. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli Infortuni: a) l'asfissia non di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze nocive; c) l'annegamento; d) l'assideramento o il congelamento; e) i colpi di sole o di calore; f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; g) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza. Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia: la perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo. Si considera totale l Invalidità Totale e Permanente di grado percentuale pari o superiore al 60%. Istituto di Cura: ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all erogazione dell assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori. Lavoratore Autonomo: la persona fisica che abbia presentato ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (così come definito nelle definizioni di Lavoratore Dipendente di seguito riportate) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, e continui a svolgere al momento della sottoscrizione della presente Polizza e durante la vigenza del Contratto le attività, o una delle attività, generative dei redditi di cui sopra. Sono inoltre considerati Lavoratori Autonomi i Lavoratori a Progetto. Lavoratore Dipendente a tempo indeterminato: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti coloro che godono di redditi di cui all'art. 47, comma 1, D.P.R n. 917, lettere: a) (lavoratori soci di cooperative), c) (borse, assegni o sussidi a fini di studio o di addestramento), d) (remunerazioni dei sacerdoti), g) (indennità parlamentari ed assimilate). Lavoratore Dipendente a tempo determinato: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato. È equiparato a Lavoratore Dipendente a tempo determinato il Lavoratore Dipendente con contratto a tempo indeterminato che, alla data del Sinistro, abbia un anzianità di servizio inferiore a 12 mesi o che abbia un obbligo di prestazione inferiore a 16 ore settimanali. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti coloro che godono di redditi di cui all'art. 47, comma 1, D.P.R n. 917, lettere: a) (lavoratori soci di cooperative), c) (borse, assegni o sussidi a fini di studio o di addestramento), d) (remunerazioni dei sacerdoti), g) (indennità parlamentari ed assimilate). Pagina 2 di 3

16 Prestiti Personali Extrabanca NI_APPR006_02 Liquidazione: pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Morte (o Decesso): il decesso dell Assicurato accaduto per qualsiasi causa. Normale Attività Lavorativa: l attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall Assicurato con carattere di abitualità e prevalenza immediatamente prima del Sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque produttiva di reddito tale da non modificare le possibilità economiche dell Assicurato. (Periodo di) Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza dell Assicurazione, durante il quale l Assicurazione non ha effetto. Periodo di Franchigia Assoluta: periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea, oppure per Disoccupazione, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, non viene riconosciuto alcun Indennizzo. Periodo di Riqualificazione: periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Disoccupazione o di Inabilità Totale Temporanea, liquidabile ai sensi di Polizza, durante il quale l Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro rispettivamente per Disoccupazione o Inabilità Totale Temporanea. Piano di ammortamento: modello finanziario che riporta, per ogni periodo di rimborso, l importo della rata dovuta, distinta tra quota capitale e quota interesse, il debito estinto ed il debito residuo. Polizza: documento cartaceo che prova l esistenza del contratto di assicurazione. Premio: la somma in denaro, comprensiva di eventuali imposte, dovuta dal Contraente alle Compagnie in base alla Polizza ed in relazione ad ogni singolo Assicurato. Premio unico: importo che la Contraente corrisponde in soluzione unica alle Compagnie. Prestazione in caso di Decesso: somma dovuta da Helvetia Vita in base alla garanzia assicurativa di cui al presente contratto, a seguito del verificarsi del decesso dell Assicurato. Prestazione in caso di Invalidità totale e permanente derivante da infortunio o malattia: somma dovuta da Helvetia Vita in base alle garanzie assicurative di cui al presente contratto, a seguito del verificarsi dell invalidità totale e permanente dell Assicurato. Pubblica Amministrazione: ogni amministrazione dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Sinistro: l evento dannoso coperto dall Assicurazione. Società/Imprese/Compagnia: Helvetia Vita S.p.A. per la garanzia in caso di Decesso e per la garanzia Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia e Chiara Assicurazioni S.p.A. per le garanzie Inabilità Totale Temporanea e Disoccupazione. Pagina 3 di 3

17 Prestiti Personali Extrabanca CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 30/05/2014) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE ART DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni rese dal Contraente e da ogni Assicurato devono essere esatte, complete e veritiere. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In particolare, in questi casi le Compagnie si riservano: di contestare la validità della copertura, ai sensi dell articolo 1892 del Codice Civile, quando esiste dolo o colpa grave; di recedere dal contratto e, se è già avvenuto l evento assicurato, di ridurre le somme da liquidare, ai sensi dell articolo 1893 del Codice Civile, quando non esiste dolo o colpa grave. L inesatta indicazione dei dati anagrafici di ogni Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base ai dati corretti, delle rispettive somme dovute. ART. 1.2 REQUISITI DI ASSICURABILITÀ E MODALITÀ ASSUNTIVE È assicurabile la persona fisica che: sia intestatario di un contratto di finanziamento stipulato con il Contraente che eroga il Finanziamento; e abbia alla decorrenza del contratto di assicurazione un età non inferiore a 18 anni (anagrafici) né superiore a 65 anni (assicurativi), fermo restando che l età dell Assicurato alla scadenza contrattuale non potrà essere superiore ai 70 anni (assicurativi). Inoltre, se l Assicurando ha, al momento della decorrenza del contratto, un età assicurativa: non superiore a 60 anni (assicurativi), dovrà sottoscrivere la Dichiarazione di buono stato di salute presente sul Modulo di Adesione; superiore a 60 anni (assicurativi) fermi i limiti massimi di assicurabilità o, avendo un età assicurativa non superiore a 60 anni, non sia in grado di sottoscrivere la suddetta Dichiarazione di buono stato di salute, l Assicurato stesso dovrà fornire a Helvetia Vita, con efficacia anche nei confronti di Chiara Assicurazioni, il Questionario anamnestico e il rapporto di Visita Medica (laddove richiesto). Il Rapporto di Visita Medica dovrà essere compilato dal medico curante e debitamente firmato dall Assicurato, senza che sia omessa alcuna risposta. Le spese relative agli accertamenti sanitari eventualmente richiesti da Helvetia Vita saranno a totale carico del Contraente. In tal caso, l adesione potrà essere perfezionata solo dopo che le Compagnie avranno dato il proprio consenso. Nel caso in cui l Assicurato non possa sottoscrivere la Dichiarazione di buono stato di salute o qualora dalla compilazione del Questionario Anamnestico laddove richiesto si evidenzino criticità sullo stato di salute dell Assicurato stesso, le Compagnie si riservano la facoltà di rifiutare l assunzione del rischio. L assunzione del rischio viene fatta sulla base: delle dichiarazioni rese dall Assicurato alle Compagnie e riportate nel Modulo di Adesione; dell eventuale compilazione del Questionario anamnestico e del Rapporto di Visita Medica e relativa documentazione medica aggiuntiva completa pervenuta; della verifica da parte di Helvetia Vita del cumulo delle prestazioni assicurate attive presso Helvetia Vita in capo all Assicurato, al momento della valutazione, ed aventi ad oggetto il rischio decesso e/o Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia dell Assicurato. ART. 1.3 PRESTAZIONI ASSICURATE L assicurazione include: la copertura Protezione del Debito Residuo del Finanziamento. Helvetia Vita si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabilite negli articoli successivi, a corrispondere una prestazione al Contraente qualora si verifichi l evento assicurato, che consiste: nel Decesso dell Assicurato; o nell Invalidità Totale e Permanente dell Assicurato derivante da infortunio o malattia; Le suddette prestazioni non potranno in alcun caso cumularsi tra loro pertanto con riferimento a Pagina 1 di 24

18 ciascun Assicurato verrà liquidata alternativamente solo la prestazione inerente al primo dei due eventi che si verifica. Resta inteso che il decesso dell Assicurato che intervenga prima che venga riconosciuta l invalidità già precedentemente denunciata ad Helvetia Vita equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità. la copertura Protezione della Rata del Finanziamento. Chiara Assicurazioni si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabilite negli articoli successivi, a corrispondere, al Contraente, una prestazione qualora si verifichi l evento assicurato, che consiste: nell Inabilità Totale Temporanea al lavoro causata da Infortunio o Malattia, solo qualora l Assicurato sia: Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Lavoratore Dipendente di Ente Privato con contratto a tempo determinato; nella Disoccupazione, solo qualora l Assicurato sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato con contratto a tempo indeterminato. Si precisa che ai fini della determinazione delle prestazioni assicurate, le Compagnie faranno riferimento in ogni momento al Piano di Ammortamento Iniziale del Finanziamento, inteso come il piano di ammortamento in essere alla data di decorrenza dell assicurazione. La garanzia in caso di Decesso e la garanzia in caso di Invalidità Totale e Permanente da infortunio o Malattia sono prestate da Helvetia Vita. Le garanzie Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia e Disoccupazione sono prestate da Chiara Assicurazioni. ART. 1.4 MASSIMALI ASSICURABILI L importo del Capitale Assicurato Iniziale deve coincidere con il Capitale erogato al momento della stipula del contratto di Finanziamento, fermo il limite massimo di Euro per ogni Assicurato, considerando anche il cumulo delle prestazioni assicurate, di cui al precedente art Qualora dal controllo dei cumuli il capitale risultasse superiore a Euro sarà necessaria una preventiva condivisione tra le Compagnie ed il Contraente per stabilire gli accertamenti sanitari necessari ai fini dell assunzione del contratto. ART. 1.5 CONCLUSIONE E DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE L assicurazione decorre, a condizione che sia stato pagato il Premio da parte del Contraente, dalle ore 24:00 del giorno di erogazione della somma oggetto del Contratto di Finanziamento, sempre che sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione ad opera dell Assicurato (fermi restando i periodi di carenza di cui all art. 2.3 per il caso di decesso e 3.4 per il caso di invalidità totale e permanente, all Art. 5.1 per il caso di Inabilità Totale Temporanea e all Art. 6.1 per il caso di Disoccupazione). Le garanzie assicurative relative alla copertura Protezione del Debito Residuo del Finanziamento vengono prestate, relativamente a ciascun Assicurato, a fronte del pagamento ad opera del Contraente di un premio unico, il cui ammontare viene determinato in funzione della durata del contratto, dell età computabile dell Assicurato al momento dell adesione e del capitale assicurato (pari all importo del Finanziamento richiesto). Le garanzie assicurative relative alla copertura Protezione della Rata del Finanziamento vengono prestate, relativamente a ciascun Assicurato, a fronte del pagamento ad opera del Contraente di un premio unico, il cui ammontare viene determinato in funzione del capitale assicurato. ART. 1.6 DURATA DELL ASSICURAZIONE La durata dell assicurazione, cioè l arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari a quella prevista dal Piano di Ammortamento del Contratto di Finanziamento, espressa in mesi interi, espressa in mesi interi, arrotondando per eccesso le eventuali frazioni di mese, senza possibilità di rinnovo. Eventuali estensioni della durata del finanziamento in epoche successive alla data di scadenza inizialmente fissata non modificheranno la durata dell assicurazione che resterà in vigore fino alla scadenza contrattuale e le prestazioni assicurate continueranno ad essere operanti secondo il Piano di Ammortamento Iniziale del finanziamento, come previsto precedente art La durata minima del contratto di assicurazioni è pari a 6 mesi. La durata massima è fissata in 61 mesi, in ragione dell arrotondamento per eccesso previsto in relazione alla durata del contratto e fermi i limiti di età dell Assicurato di cui al precedente art Pagina 2 di 24

19 L assicurazione cessa prima della scadenza contrattuale nel caso in cui si verifichi il primo dei seguenti eventi: il decesso dell Assicurato; la liquidazione della prestazione per Invalidità Totale e Permanente derivante da Infortunio o Malattia; l estinzione anticipata del contratto di finanziamento o il suo trasferimento; il recesso dal contratto di finanziamento ex D.lgs.141/2010; il recesso, ad opera del Contraente, dalla posizione assicurata. ART. 1.7 PAGAMENTO DEL PREMIO Con riferimento alla quota parte di premio afferente alle coperture Vita il pagamento del premio avviene tramite bonifico bancario ad opera del Contraente direttamente sul conto corrente acceso da Helvetia Vita S.p.A. presso il Contraente stesso. In caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), per i quali la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, l oggetto del bonifico bancario effettuato dal Contraente per il pagamento dei premi dovrà contenere come causale il numero di polizza, la ragione sociale del Contraente, il codice CIG, l eventuale CUP ed il nome del prodotto. Con riferimento alla quota parte di premio afferente alle coperture Danni il pagamento del premio avviene tramite bonifico bancario ad opera del Contraente direttamente sul conto corrente acceso da Chiara Assicurazioni presso il Contraente stesso. ART. 1.8 ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del finanziamento, le Società restituiranno, ciascuna per la quota di competenza ed al netto delle eventuali imposte, la parte di premio pagato corrispondente al periodo di garanzia non goduto. In particolare: In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento, il contratto di assicurazione si risolve automaticamente a decorrere dalle ore 24 del giorno di estinzione o trasferimento del contratto di Finanziamento. In tal caso: Chiara Assicurazioni rimborsa la parte di premio non usufruita a decorrere dal giorno di estinzione o trasferimento del finanziamento al netto delle eventuali imposte governative in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della garanzia, secondo il seguente algoritmo: R = P/N x T Dove: R = rimborso P = Premio Imponibile (comprensivo di costi e provvigioni) N = durata contrattuale della copertura, espressa in mesi T = intervallo di tempo intercorrente tra la data di estinzione del finanziamento e la scadenza contrattuale della copertura, espresso in mesi Helvetia Vita rimborsa la parte di premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto, a decorrere dal giorno di estinzione o trasferimento del finanziamento, calcolata secondo il seguente algoritmo: Rimborso = Frazione / Durata x Premio Dove: Rimborso = parte di premio rimborsato Frazione = tempo trascorso tra la data di estinzione del finanziamento e la scadenza contrattuale, espresso in anni e frazione di anno Durata = durata contrattuale Premio = Premio unico versato Gli importi sopra determinati saranno accreditati dalle Compagnie sul conto corrente debitamente indicato dal Contraente in occasione della comunicazione di estinzione anticipata o trasferimento del contratto di finanziamento. In caso di rinegoziazione (ivi comprese le estinzioni parziali anticipate) del Finanziamento, non si procederà ad alcuna restituzione di premio e il contratto resterà in vigore fino alla data di scadenza originaria del Finanziamento e la prestazione assicurata continuerà ad essere operante secondo il piano di ammortamento originale. Pagina 3 di 24

20 ART. 1.9 DIRITTO DI RECESSO Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte dell Assicurato dandone comunicazione alle Compagnie tramite raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A. Operations Vita Previdenza e Collettive Via G.B. Cassinis, Milano; e a Chiara Assicurazioni S.p.A. Via G.B. Cassinis, Milano. Le Compagnie rimborseranno al Contraente il rispettivo premio pagato al netto dell eventuale imposta. Le Compagnie sono tenute al rimborso del premio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L esercizio del diritto di recesso libera il Contraente e le Compagnie da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risultante dal timbro postale di invio della lettera raccomandata. ART MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche all assicurazione devono essere provate per iscritto. ART FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni da parte del Contraente alle Compagnie, con riferimento alla presente assicurazione, dovranno essere fatte per mezzo di raccomandata A/R, telegramma o telefax. Eventuali comunicazioni da parte delle Compagnie al Contraente saranno indirizzate all indirizzo della sede legale del Contraente stesso. ART IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana. ART RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE Le Compagnie rinunciano al diritto di surrogazione di cui all art del Codice Civile nei confronti del responsabile dell infortunio. ART CESSIONE DEI DIRITTI Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare il capitale assicurato. Tali atti diventano efficaci solo quando le Compagnie ne facciano annotazione sull originale di polizza o su appendice, che diviene parte integrante della polizza stessa. ART PRESCRIZIONE Con riferimento alle coperture in caso di Decesso e Invalidità Totale e Permanente derivante da Infortunio o Malattia, si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal presente contratto si estinguono dopo dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (prescrizione). Qualora gli aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni. I diritti derivanti dalle altre coperture si prescrivono, invece, nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere ai sensi e per gli effetti di cui all Art del Codice Civile, secondo comma. Pagina 4 di 24

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