Valutazione Uil sul Decreto Legge n.78 relativo agli enti locali a cura del Servizio Politiche Contrattuali Pubblico Impiego

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1 Valutazione Uil sul Decreto Legge n.78 relativo agli enti locali a cura del Servizio Politiche Contrattuali Pubblico Impiego E stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n.140 del Suppl. Ordinario n.32 il decreto enti locali Si trattano tante problematiche (disposizioni sulla pubblica amministrazione, la fiscalità, i bilanci, i dipendenti pubblici e gli esuberi delle province) in un decreto legge che reca il nome di Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, uscito, dopo molti annunci e una lunga attesa più lunga del previsto con le nuove. In sintesi le disposizioni attengono a: Patto di stabilità. Sono stati rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno dei Comuni per gli anni , con l obiettivo di dedicare maggior cura al territorio e al mantenimento di livelli di servizi. Le relative disponibilità per Comuni, Province e Città metropolitane ammontano a 100 milioni di euro in più nel triennio La sanzione della riduzione delle risorse spettanti dal Fondo di solidarietà, si applica in misura pari al 20% dello sforamento, anziché pari al 100%. Personale. Viene sancito il principio per il trasferimento dei dipendenti delle province: Il personale delle province che alla data del 31 dicembre 2014 si trova in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione, è trasferito, previo consenso dell interessato, presso l amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa. I Comuni potranno assumere il personale collocato in mobilità obbligatoria dalle Province, anche se non hanno rispettato il Patto di stabilità e i tempi medi dei pagamenti. Il personale delle province che, alla data del 31 dicembre 2014, si trova in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione, viene trasferito con il consenso dell interessato, presso l amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria della relativa spesa. Polizia provinciale. L articolo 5 prevede che il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale, transiti nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, anche in deroga ai vincoli di spesa del personale e delle assunzioni. Ogni aspettativa in materia di ricollocazione del personale delle Province è andata delusa, in particolare per due categorie di lavoratori: la polizia provinciale e gli addetti ai Centri per l Impiego. Eppure, per costoro, lo Stato aveva formalmente assunto l impegno di dettare apposita disciplina, sottraendoli dalla gestione ordinaria dei soprannumeri condotta prioritariamente su base regionale e nel contesto degli osservatori istituiti in ogni Regione. L accordo sancito in Conferenza Unificata l 11 settembre 2014, al punto 11 prevede: Nel rispetto del più generale principio di coerenza dell ordinamento, si conviene che lo Stato e le Regioni, per le funzioni che rientrino nell ambito di applicazione di disegni di legge delega o di deleghe già in atto relativi a riforme di settori organici di cui all Allegato l del presente Accordo, sospendono l adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell entrata in vigore delle riforme in discussione. Fino a tale data, le predette funzioni, nel rispetto del principio di continuità amministrativa, continuano ad essere esercitate dagli enti di area vasta o dalle città metropolitane a queste subentrate. E, all allegato 1, sono richiamati: a) il disegno di legge recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (AS 1428), limitatamente 1

2 all articolo 2 in materia di riforma dei servizi per l impiego (oggi Legge 183/2014); b) il disegno di legge recante Riorganizzazione della Pubblica Amministrazione (AS 1577) limitatamente all articolo 7, comma I, lettera a), in materia di riforma delle forze di polizia (approvato in prima lettura la Senato il 30 aprile 2015 ed attualmente in discussione in Commissione alla Camera dei Deputati atto C.3098). Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel gennaio 2015, regolamentando le modalità di compilazione degli elenchi del personale soprannumerario delle Province in sede di osservatori regionali, espressamente prevede: Sono esclusi dai predetti elenchi, in quanto interessati a percorsi diversi, i dipendenti, anch essi individuati nominativamente, che: - svolgono i compiti di polizia provinciale. Per questo personale saranno definiti specifici percorsi di ricollocazione a valle degli interventi di razionalizzazione e potenziamento dell efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio svolgono le funzioni presso i centri per l impiego. Il personale sarà ricollocato in sede di attuazione del riordino delle funzioni in materia di servizi per l impiego e politiche attive del lavoro (art. 1, comma 4, della legge 183/2014). Ebbene, il decreto legge ed i decreti legislativi emanati in attuazione della Legge 183/2014, che avrebbero dovuto individuare i percorsi di ricollocamento di tali dipendenti, non danno risposte e, per la polizia provinciale, contraddicono chiaramente quanto in precedenza formalmente sancito. Esaminando nel dettaglio la norma: l art. 5 del D. L. 78/2015 contiene le misure in materia di polizia provinciale e prevede che il personale appartenente ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale, di cui all articolo 12 della legge 7 marzo 1986 n. 65, transita nei ruoli dei Comuni per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale. Tale ricollocazione, però, deve avvenire: a) in relazione al riordino delle funzioni di cui all articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56; b) fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle Regioni, per quanto di propria competenza; c) secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; d) nei limiti della relativa dotazione organica dei Comuni e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Da una prima interpretazione è evidente che la ricollocazione del personale della polizia provinciale nei Comuni, per le funzioni di polizia municipale, non comporta alcun trasferimento di competenze dalle Province ai Comuni, posto che la norma fa espressamente salvo quanto previsto dal comma 89 della Legge Delrio sul riordino delle funzioni non fondamentali da parte delle Regioni (nel caso specifico, in particolare, la vigilanza ittico-venatoria). Inoltre viene ribadito il principio secondo il quale la ricollocazione deve avvenire secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione, che doveva essere pubblicato entro il 2 marzo scorso, ma non ancora emanato e che dovrà indicare i criteri per la mobilità del personale e alla gestione della piattaforma informatica. L art. 5 dispone infine che, fino al completo assorbimento del personale della polizia provinciale, è fatto divieto agli enti locali di reclutare personale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Tale disposizione sembra così derogare a quanto previsto dal comma 424 della Legge 190/2014, che prevede la sanzione della nullità delle assunzioni da parte di Regioni ed enti locali che non siano limitate all immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico, collocati nelle proprie 2

3 graduatorie vigenti, o alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie delle Province, limitatamente agli anni Per la polizia provinciale, invece, si fa riferimento al completo assorbimento del personale ; manca l indicazione di qualsiasi modalità di verifica numerica e territoriale. Una disciplina specifica potrebbe essere contenuta del decreto ministeriale di prossima emanazione. Svanisce invece ogni riferimento alla riforma delle forze di polizia e al disegno di legge di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, contenuto nell accordo in Conferenza Unificata e nella Circolare Ministeriale 1/2015. I servizi per l impiego L art. 15 del D. L. 78/2015 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali debba stipulare, con ogni Regione, una convenzione per regolare i relativi rapporti ed obblighi nella gestione dei servizi per l impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione. Le parti possono prevedere la partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 70 milioni di euro annui (a carico del fondo di rotazione di cui all articolo 9 del D. L. 148/1993), ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l impiego. Si tratta, dunque, di una previsione solo eventuale e non obbligatoria della convenzione. Poi entro il 20 luglio 2015, il Ministero provvede, a carico del fondo di rotazione di cui all articolo 9 del D. L. 148/1993, con una anticipazione rispetto a quanto erogabile ad attribuire a ciascuna Regione la relativa quota annua. Viene infine abrogata la previsione dell art. 1, comma 429, della Legge 190/2014 di concedere anticipazioni, fino ad un massimo di 60 milioni, a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l accesso al fondo sociale europeo, allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro del personale addetto ai servizi per l impiego. La norma lascia irrisolti vari aspetti relativi alla gestione dei servizi per l impiego. Innanzitutto la stipula della convenzione tra Ministero e Regione sembra essere obbligatoria ai sensi del comma 2 dell art. 15 il quale però non prevede alcun termine entro il quale la convenzione debba essere sottoscritta. La convenzione dovrebbe attuare il piano di rafforzamento dei servizi per l impiego, previsto dal comma 1, anche per legittimare l utilizzo dei finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, per di più tale piano dovrebbe essere definito con accordo in Conferenza Unificata ma anche in questo caso non si prevede un termine per definire l intesa. Per il personale provinciale addetto ai servizi per l impiego non è prevista alcuna ricollocazione presso la Regione in effetti manca ogni riferimento al riordino delle funzioni previsto dalla Legge 56/2014, alla disciplina del personale soprannumerario delle Province. Risulta pertanto urgente avviare un immediato confronto con la Regioni nella definizione dei contenuti della convenzione anche per consentire l immediato utilizzo dell anticipazione di risorse prevista dal comma 5; Ci chiediamo se è ancora possibile confidare nella coerenza normativa e dare certezza nell erogazione dei servizi e, per migliaia di persone, sul loro futuro lavorativo. Compensazione Imu-Tasi. Vengono compensate le riduzioni del gettito con un contributo di 530 milioni di euro, poi, entro il 10 luglio, il Ministero dell economia e dell Interno, in base ai gettiti 2014 Imu e Tasi, secondo una metodologia adottata dalla Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali calcoleranno la quota riservata a ciascun ente. Accise. Non si procede all aumento delle accise sui carburanti nonostante la postilla inserita nella legge di stabilità 2015 che prevedeva la possibilità di aumento di accise sulla benzina qualora l Unione europea si fosse pronunciata contro il meccanismo dell inversione contabile (Reverse charge). 3

4 Debiti PA. Si danno ulteriori 2 miliardi di euro a Regioni e Province autonome per saldare i debiti certi, liquidi ed esigibili purché maturati entro il 31 dicembre L importo è ulteriormente incrementato dalle eventuali risorse disponibili e non utilizzate per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario nazionale. Ai Comuni sono riservati 850 milioni di euro per liquidare i conti aperti, certi, liquidi ed esigibili. Emilia Romagna zona franca I territori dell Emilia Romagna colpiti dall alluvione del 17 gennaio 2014 e i Comuni colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 costituiranno una zona franca alla quale saranno erogati consistenti agevolazioni fiscali. Ne beneficeranno le microimprese insistenti nella zona franca che hanno avuto un reddito lordo 2014 inferiore a euro e un numero di addetti non superiore a 5 unità. Le agevolazioni, concesse per i periodi di imposta 2015 e 2016, consistono nell esenzione dalle imposte sui redditi (fino a euro di reddito) e dall Irap (fino a euro) delle attività prodotte nelle ZFU (zone franche urbane) e dall Imu per gli immobili siti nella zona franca. In verità questo decreto non porta nè riduzione della spesa corrente nè tantomeno del debito, infatti l art. 6 prevede un anticipazione di liquidità fino all importo massimo di 40milioni di euro per l anno 2015, la cui restituzione (comma 3) è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall anno 2019, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione ; fondi, questi, che sono semplicemente strumenti finanziari che il Governo ha messo a disposizione per tutti quei Comuni italiani impegnati nel ripristino della legalità. In sostanza questi provvedimenti rappresentano una boccata d ossigeno per le casse comunali, ma non risolvono i problemi degli EELL. Tra l altro è scomparso l art. 8 dedicato espressamente ai comuni calabresi. Vi è poi l autorizzazione (comma 7 art. 6), ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Quelli che si pensa debbano costituire lo staff del sindaco. In definitiva questo decreto più che alleggerire il debito degli EELL ne determina un aggravamento trattandosi di somme da restituire. GLI ASPETTI FINANZIARI La legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) si è sovrapposta alla legge di riordino (Legge 56/2014) dimezzando la dotazione finanziaria della voce personale con preciso riferimento alle sole funzioni fondamentali e imponendo alle Province un pesante contributo alla finanza pubblica nel triennio , con la giustificazione che dal 1/1/2015 esse non gestiscono più tutte le loro funzioni. Così nel silenzio generale il Governo Renzi ha violato la legge 56/2014 in quanto le risorse che vanno riversate allo Stato sarebbero dovute andare agli Enti che dovranno gestire dette funzioni in luogo delle Province. Come ha rilevato la Corte dei Conti (Delibera 17/SEZAUT/2015) i tagli di spesa corrente disposti dalla legge di stabilità 2015, e le anticipazioni rispetto all effettivo trasferimento dei fattori di determinazione della spesa per il personale eccedentario (Legge 190/2014) producono un effetto distorsivo nella gestione finanziaria di questi enti. I tagli imposti dalla legge di stabilità si aggiungono a quelli già previsti anche per il 2015 dal D. L. 66/2014 e sono intervenuti ancor prima che fosse possibile conoscere la distribuzione delle competenze fra Province, Città metropolitane ed altri enti. 4

5 Infine la riduzione della spesa per il personale è riferita a quella sostenuta alla data di entrata in vigore della Legge 56/2014, cioè all 8 aprile 2014, con una conseguente determinazione ope legis della quota di personale cd. soprannumerario. Non è poi secondario ricordare che l intero processo di riordino doveva essere condotto dagli attori istituzionalmente preposti (Regioni ed Enti locali) sulla base della correlazione fra funzioni e risorse; della garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato; dell attribuzione agli enti subentranti delle risorse prima spettanti alle Province per le funzioni oggetto di riordino, con la garanzia dell attiva partecipazione in ogni fase delle rappresentanze sindacali, secondo le vigenti disposizioni. Abbiamo sostenuto nel convegno del 10 giugno che i problemi restano appesi a dichiarazioni ancora di semplici intenti. Noi pretendiamo una risposta immediata e soluzioni che possano portare a compimento l intero processo. Altrimenti si abbia il coraggio di alzare bandiera bianca e si annulli o si rinviino le scadenze di una legge che ha messo in crisi il sistema. In alternativa abbiamo proposto che si prendano tutte le leggi che sono in discussione o che sono state approvate e si cominci da capo magari reiserendole in una sola e abrogando tutte le norme in contrasto. L idea sarebbe di costruire un Testo Unico. (vedi la relazione tenuta dal sottoscritto) Intanto il quadro finanziario di riferimento per la predisposizione dei bilanci 2015 sconta la riduzione di spesa corrente di 1 miliardo di euro, stabilito dall art. 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, modificato dall art. 4, comma 5-ter del decreto legge mille proroghe, convertito con legge 27 febbraio 2015, n. 11, che va a sommarsi alla riduzione di risorse ex art. 16, comma 7, del D. L. n. 95/2012 incrementate di ulteriori 50 milioni (da a 1.250), al contributo alla finanza pubblica stabilito dall art. 47, comma 1 del D. L. n. 66/2014 complessivi 576,7 milioni (di cui 510 per spese correnti) e all ulteriore contributo alla finanza pubblica di 60 milioni di cui all art. 19 del D. L. n. 66/2014. Rinegoziazione dei mutui. Dal decreto legge si attendevano misure di mitigazione degli effetti dei tagli, più volte annunciate in sede ministeriale. Attese in gran parte deluse per molte amministrazioni, soprattutto le più virtuose e quelle con minore indebitamento con la Cassa Depositi e Prestiti, che non trarranno alcun vantaggio dalle operazioni di rinegoziazione di mutui, per le quali l art. 7 del D. L. 78/2015 si limita a disporre che gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all articolo 1, commi 430 e 537 della legge 190/2014, anche nel corso dell esercizio provvisorio, fermo restando l obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione e che, per l anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione. L art. 1, comma 10, del D. L. 78/2010 si preoccupa invece di stabilire, con legge (anziché con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell interno, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore SOSE Spa, e tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard come previsto dall art. 1, comma 418, della Legge 190/2014, quasi ad impedire ogni ipotesi, seppur velleitaria, di ricorsi al TAR), l ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna Provincia e Città metropolitana deve conseguire per l anno 2015 e del corrispondente versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. 5

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