COMUNE DI BRIGNANO GERA D ADDA Provincia di Bergamo

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1 COMUNE DI BRIGNANO GERA D ADDA Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ACQUEDOTTO COMUNALE Approvato con delibera C.C.n. 131 in data Art. 1 Destinazione ed uso delle acque Il servizio dell acquedotto comunale e la relativa distribuzione dell acqua potabile, nelle zone servite dall acquedotto stesso, sono assunte dal Comune, in economia, ai sensi delle vigenti norme di legge sull assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni. Il comune anche specificato nel presente Regolamento come Ente erogatore si assume di fornire, entro il territorio comunale e nel limite di portata degli impianti, l acqua potabile occorrente al servizio pubblico, eccezione fatta per quelle zone previste nel P.R.G. per le quali non vige alcun obbligo da parte del Comune di provvedere integralmente o parzialmente ai pubblici servizi. Le acque potabili sono destinate alla alimentazione idrica ed all uso pubblico del Comune di Brignano G.A. mediante attingimento dalle fontane pubbliche e mediante concessioni precarie alle condizioni del presente regolamento. E in facoltà del Comune di concedere per altri usi l acqua potabile che viene erogata prioritariamente per uso potabile domestico. Le acque non potabili sono destinate agli usi per i quali è richiesta la possibilità e possono in via eccezionale essere concesse, sempre in via precaria, ad uso particolare. Art. 2 DOMANDA DI CONCESSIONE La concessione dell acqua viene data in seguito a regolare domanda in carta da bollo competente, indirizzata al Sindaco. In tale domanda corredata da una copia del progetto regolarmente approvato dall Ufficio Tecnico Comunale, devono essere indicati : il nome, il cognome, la paternità ed il domicilio del richiedente- la frazione, la via ed il numero civico dello stabile al quale l acqua è destinata; l uso dell acqua, il numero delle famiglie quando la richiesta è fatta per suo domestico. Per usi promiscui o diversi dovrà essere indicato il numero dei negozi, dei magazzini, o la cubatura, vuoto per pieno, del fabbricato non destinato a civile abitazione. Il fatto stesso della richiesta comporta l obbligo, per il richiedente, a sottostare senza riserve od eccezioni, alle condizioni del presente Regolamento, alle tariffe vigenti, nonché a tutte quelle norme tecniche od 1

2 amministrative, che venissero successivamente emanate dall Amministrazione Comunale. Nel caso la domanda venga accettata, l erogazione dell acqua sarà eseguita con misuratore e con un assegnazione di portata che verrà indicata nel contratto. Le utenze relative alle nuove costruzioni di fabbricati, destinate quindi alla continuità delle fornitura, verranno concesse con utenza e tariffa provvisoria, per la durata del cantiere, ma con opere di presa già dimensionate secondo il fabbisogno del fabbricato ultimato. Resta inteso che il costruttore o chi per esso, ad ultimazione dei lavori, dovrà chiedere all ente erogatore la trasformazione dell utenza da provvisoria in definitiva. Ogni casa, di regola, deve avere una propria presa d acqua potabile. Potranno tuttavia effettuarsi concessioni con unica presa a case continue di un unica proprietà. La concessione della presa unica decade ogni qualvolta si interrompe la continuità della proprietà; in questo caso si renderà necessario istituire tante prese quanti sono i fabbricati non continui. Agli utenti è vietato di cedere ad altri, anche in parte, sia gratuitamente che dietro compenso, l uso dell acqua ad essi concessa, indipendentemente della cessione dell immobile che ne è dotato. E riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, consigliate da ragioni di pubblico interesse, comunque non in contrasto con normativa vigente. Art. 3 Facoltà di accogliere e respingere le domande di concessione E in facoltà del Comune di accogliere ed anche respingere la domanda di concessione, come pure di subordinare la concessione a condizioni particolari. Art. 4 Polizza di concessione La concessione dell acqua verrà compilata su apposita polizza predisposta dal Comune. 2

3 Art. 5 Precarietà della concessione La concessione s intenderà sempre accordata in via precaria con la possibilità quindi di revoca in qualunque tempo, senza obbligo di preavviso o diffida, nonché di rimborso spese, danni od altro. Art. 6 Inizio e termine delle concessioni La concessione può decorrere da qualunque giorno dell anno; essa però scadrà sempre alla fine dell anno solare e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. Qualora l utente intenda disdire il contratto, rappresentato dalla polizza di concessione deve tempestivamente comunicare, almeno due mesi prima, la data di cessazione, sottoscrivendo in Comune apposito modulario. L utente dovrà riconsegnare in buono stato il contatore e gli accessori di proprietà del Comune. Il contratto non disdetto si intende confermato per tutto l anno solare successivo a quello in corso. Art. 7 Concessionario -Responsabilità La concessione precaria come detto all art. 9 è fatta al proprietario dello stabile, il quale risponde verso il Comune del pagamento delle somme dovute, delle eventuali manomissioni e di qualsiasi altra irregolarità constatate nell impianto. Art. 8 Responsabilità derivata dalla concessione La concessione è fatta a rischio e pericolo dell utente ed aventi causa. Il Comune non potrà essere chiamato responsabile per qualunque fatto o danno derivabili dalla concessione sotto ogni riguardo, compresa la quantità d acqua. Così in nessun caso esso risponderà dei danni, anche se causati a terzi, per allagamenti di locali o per altro. 3

4 Art. 9 Criteri di sommministrazione e titolari dell utenza L acqua verrà somministrata agli stabili situati in fregio alle strade già provviste di condutture di distribuzione e viene accordata ai soli proprietari dello stabile. L acqua verrà erogata all utente nel quantitativo accordato, mediante presa dalla condotta stradale da eseguire nel punto più vicino al fabbricato da servire. Le portate assegnate alle singole utenze s intendono in relazione al getto normale dei pozzi ed alla disponibilità dei serbatoi. Le erogazioni saranno fatte esclusivamente a contatore. Nel caso di un fabbricato sia costituito da più unità immobiliari appartenenti a proprietari diversi con sovrapposizione delle porzioni di proprietà (divisione orizzontale in fabbricato condomino) verrà concessa un unica utenza per tutto lo stabile con unico misuratore generale installato in sede pubblica. L utenza verrà intestata all Amministrazione del Condominio o ad un legale rappresentante di esso. E facoltà dell Amministrazione del Condominio l installazione e l esercizio di ogni singola porzione di proprietà di contatore divisionabili per la suddivisione interna dei consumi alla quale l Ente erogatore resta completamente estraneo. 4

5 Art.10 Divieto di derivare acqua Nessuno può derivare acqua dagli acquedotti comunali né acque provenienti da pubbliche fontane senza averne ottenuta regolare concessione dal Comune. Art.11 Gestione degli impianti Il Comune provvede a sua cura e spese alla gestione degli impianti sia per uso pubblico sia per uso privato fino alle opere di presa degli utenti, contatore compreso. Art.12 Presa stradale Le opere di derivazione dalla conduttura stradale e relativi accessori fino allo apparecchio misuratore compreso, costituiscono la presa. Deve intendersi che le opere di presa dell Ente Erogatore giungano sino al contatore o all incontro della proprietà privata e comunque mai in nessun caso prolungato oltre. Tali opere sono di esclusiva competenza dell Ente Erogatore stesso il quale comunica il preventivo di spesa al richiedente e dà corso alla esecuzione dell opera soltanto dopo che il medesimo avrà provveduto al versamento del corrispondente importo. Qualora l allacciamento alle condutture stradali richieda un prolungamento delle tubazioni, l utente sarà chiamato a concorrere nella spesa con un contributo che verrà di volta in volta conteggiato. La scelta, fornitura e posa in opera dei tubi ed apparecchiature per la presa d acqua fino al contatore, questo compreso, nonché lo stabilire il percorso e il luogo d installazione del misuratore, ed infine lo stabilire, per necessità tecniche, modifiche agli impianti già eseguiti, spettano esclusivamente al Comune che le eseguirà o farà eseguire a spese del richiedente. Tutti i materiali impiegati nelle opere di cui sopra rimangono di libera disponibilità dell Ente erogatore. L erogazione dell acqua per conto dell utente si intende fatta a partire dal misuratore generale installato sulle opere di presa. Una volta eseguita una presa, qualsiasi modifica venisse chiesta ed ottenuta dall utente dovrà essere posta a suo esclusivo carico. 5

6 Art.13 Impianti interni Ogni impianto privato di distribuzione d acqua, da costruirsi a cura e spese dell utente, dovrà esser dotato di rubinetto d arresto di valvola di ritegno e rubinetto di scarico a valle del contatore subito all inizio della proprietà privata, dove visibile e di facile accesso, nel modo che, occorrendo per qualsiasi motivo sospendere il deflusso, l utente stesso possa agevolmente manovrare il rubinetto senza ricorrere all intervento dell Ente Erogatore per la chiusura della presa stradale. Se, ciò nonostante si rendesse necessario l intervento del personale comunale l utente potrà farne richiesta, versando l importo della spesa secondo quanto risultante, adottando i prezzi unitari previsti dal capitolato generale per i lavori di manutenzione della rete di distribuzione acqua. Il misuratore verrà sempre installato in suolo pubblico (marciapiede o sede stradale) in modo che sia sempre facilmente accessibile al personale addetto alle letture ed alle ispezioni di controllo. La tubazione susseguente all apparecchio misuratore sino alla prima diramazione, dovrà essere di diametro non inferiore a quello in arrivo all apparecchio misuratore. Per quanto concerne le utenze già esistenti il cui misuratore trovasi installato ancora all interno della proprietà privata, fino a quando questo non verrà trasportato sul suolo pubblico, l Ente erogatore si riserva, in ogni tempo, libero accesso all interno della proprietà privata medesima per il proprio personale al fine di effettuare le verifiche i rilievi dei consumi, il controllo dello stato degli impianti e dell' uso dell' acqua. Qualora l utente abbia ad opporsi, sarà passibile di sospensione della fornitura senza pregiudizio degli ulteriori provvedimenti. All Ente erogatore compete la ordinaria manutenzione del solo apparecchio di misura relativo all utenza, in qualsiasi voglia lungo esso sia installato e della intera presa stradale sino all incontro della proprietà privata. I richiedenti di nuove utenze o modifiche ad utenze preesistenti, relative alla alimentazione degli impianti idrici muniti di apparecchiature di sollevamento dell acqua o di distribuzione per Servizio antincendio, dovranno all atto della domanda produrre all Ufficio addetto uno schema dell impianto di distribuzione per l approvazione da parte del Comune che si riserva la facoltà di prescriverne eventuali riforme, di rifiutare l erogazione o di sospenderla a quelle installazioni che non rispondessero alle direttive sopra indicate. Tutto quanto fa parte dell impianto dopo la presa dovrà essere atto a sopportare la pressione dell acqua nelle diverse località, pressione che può raggiungere e superare le 15 atmosfere. 6

7 Art.14 Servitù di acquedotto Nel caso in cui l Amministrazione per servizio all utente dovesse posare tubazioni su proprietà di terzi o comunque non comunali, il richiedente dovrà far pervenire il relativo nulla-osta per servitù dell acquedotto compilato nelle debite forme e secondo le modalità prescritte dall Amministrazione stessa. Art.15 Manomissione della presa, apparecchi, misuratori e sigilli E fatto assoluto divieto agli utenti di manomettere le opere di presa, gli apparecchi di misura installati ed i relativi sigilli. Senza pregiudizio per la facoltà dell Ente erogatore di sospendere immediatamente il deflusso dell acqua e a prescindere dalle eventuali sanzioni penali, l utente è tenuto a rifondere i danni e le spese risentite dall Ente per effetto della manomissione delle opere di presa e degli apparecchi di misura. Resterà inoltre comminata all utente un ammenda di L quando si riscontri la rottura dei sigilli. Allorchè la manomissione dei misuratori abbia impedito o alterato la segnalazione del consumo effettuato verrà addebitato l intera portata del contatore tenendo sospeso il deflusso fino all integrale pagamento delle somme dovute, ciò senza pregiudizio delle eventuali sanzioni penali e dell eventuale rifusione dei danni verso il Comune. Nel caso di proprietà suddivisa i comproprietari saranno solidalmente responsabili della rifusione all Ente dei danni derivati dalla manomissione degli impianti e degli apparecchi di misura. Art.16 Verifica dell apparecchio misuratore Qualora le indicazioni dei misuratori diano luogo a dubbi sulla loro attendibilità, l utente potrà domandarne la verifica. Nel caso di arresto nel funzionamento del contatore, la determinazione del consumo per il tempo immediatamente anteriore alla data della verifica sarà fatta servendosi dei consumi effettuati dall utente nel corrispondente trimestre dell anno precedente. Se non fosse possibile un raffronto dei consumi con periodi precedenti ( nuovo esercizio) il conguaglio verrà effettuato in base all errore constatato, oppure, nel caso di mancata segnalazione del misuratore, con la media dei consumi rilevati e successivi alla constatazione del guasto. 7

8 Qualora nelle opere di presa stradali, cioè fino all incrocio della proprietà privata, si verificasse una dispersione d acqua registrata dal misuratore, dovuta a cause d usura degli impianti od incidentali, escluse comunque manomissione arbitrarie, l Ente erogatore provvederà al diffalco dei maggiori consumi registrati dal misuratore. Ogni e qualsiasi dispersione che si verifichi nell impianto di proprietà ed in manutenzione privata, cioè dal confine di proprietà o dal contatore ai punti d erogazione, sarà a completo ed esclusivo carico dell utente. Art.17 Destinazione dell acqua Modificazione fornitura E fatto divieto di usare le acque per stabile e per usi non specificati in polizza di concessione e per un numero di famiglie diverso da quello indicato nella polizza stessa. Chiunque volesse variare l uso dell acqua deve darne avviso al Comune ed ottenere anticipatamente l approvazione, che deve essere riportata sulla polizza di concessione con tutte le condizioni che il Comune vorrà stabilire. I canoni verranno modificati in relazione alla variazione. Nel caso di modificazione in aumento della somministrazione valgono le norme stabilite come per le richieste di nuove utenze. L acqua fornita deve essere consumata nello stabile per il quale è stata concessa, con divieto in ogni modo all utente di farsi a sua volta concedente dell acqua per altri stabili. Art.18 Obbligo dell utente in caso di incendio In caso d incendio gli utenti devono tenere chiuso tutti i rubinetti in modo che l acqua resti a disposizione per funzionamento idranti. Art.19 Scarico acque seconde Il concessionario d acqua sarà tenuto a provvedere a sue spese, per lo scarico delle acque seconde, in modo da impedire assolutamente il deflusso nelle pubbliche vie o strade ed ogni nocivo ristagno o inquinamento a danno dell igiene, di terzi o del pubblico, restando pertanto il Comune esonerato da ogni onere e responsabilità a riguardo di tali scarichi. Sino a quando l utente non avrà provveduto al razionale scarico delle acque di rifiuto potrà essere sospesa la erogazione dell acqua. L utente fino a quando non potrà smaltire le acque seconde a mezzo della fognatura potrà usufruire di esse, sempre nella osti nei riguardi della pubblica igiene. Art.20 Trapasso della concessione 8

9 Quando la proprietà dell immobile servito d acqua potabile venga a cambiare per compravendita, successione o qualsiasi altra causa, è fatto obbligo al proprietario cessante ed al nuovo proprietario di denunciare prontamente all Ente erogatore il cambiamento avvenuto, con l avvertenza che l Ente non accorderà la continuazione della somministrazione dell acqua potabile al nuovo proprietario se non sarà stato eseguito il pagamento dei consumi sotto il nome del titolare precedente e non sarà sottoscritta la nuova polizza di concessione. Art.21 Irregolarità di trapasso La mancata osservanza alle norme di cui all articolo precedente da facoltà al Comune di sospendere la fornitura dell acqua. Art.22 Spese e tasse Tutte le spese riguardanti tasse e bolli relativi alla polizza di concessione, a trasporti, cessazioni o variazioni di qualsiasi natura, saranno a carico degli utenti interessati. Art.23 Deficienza di fornitura Il Comune non assume responsabilità alcuna verso gli utenti per limitazioni o interruzioni di deflusso o per diminuzioni di carico dovute a qualsiasi causa. Esplicitamente l Amministrazione si riserva, in eccezionali circostanze di magra oppure ogni qualvolta si rende necessaria per l esecuzione di lavori o di ispezioni agli impianti ed alla rete di distribuzione, di sospendere il deflusso dell acqua. In nessun caso gli utenti potranno prendere indennità o sgravi o rimborsi per i danni subiti od accampare alcun diritto a qualsiasi titolo. Così pure l Ente erogatore non assume alcuna responsabilità verso gli utenti per gli eventuali danni causati per mancanza totale o parziale d acqua o di pressione da qualsiasi causa derivanti. Art.24 Consumo d acqua al giorno E facoltà del Comune di limitare in ogni tempo il consumo d acqua giornaliero per ogni utente. 9

10 Qualora poi il Comune avesse motivo di dubitare che questo consumo venga superato, si varrà di facoltà insindacabili di limitarlo mediante applicazione di apposito rubinetto misuratore e se del caso con lente idrometrica o di altro dispositivo atto a dare la portata in 24 ore corrispondente al consumo prestabilito. Art.25 Utenze provvisorie Quando sia evidente la durata temporanea del consumo dell acqua (cantieri mobili per manufatti vari, fiere, banchi o chioschi stagionali ecc..) la concessione può in tali casi speciali essere fatta in via provvisoria. In tal caso in sede di preventivo al richiedente dell utenza verranno addebitati per una metà del loro valore quei materiali che, alla cessazione dell utenza stessa, potranno essere recuperati mentre la parte residua resta a carico dell Ente erogatore il quale rimane proprietario del materiale di consumo. Il pagamento dei consumi per questa forma speciale, di utenza viene effettuato mediante anticipazione dell importo presunto per il periodo di un anno computabile in base alla portata di erogazione ed alla tariffa per dette utenze, salvo successiva liquidazione. Alla cessazione dell utenza verrà effettuato l eventuale rimborso o conguaglio. Verrà inoltre fatto versare al richiedente un deposito cauzionale di L rimborsabile alla cessazione dell utenza. Art. 26 Apparecchi vietati E assolutamente vietato che negli impianti vengano messi in opera serbatoi o recipienti in cui l acqua possa comunicare con la tubazione del carico, od apparecchi che anche per tempi brevissimi possano dare forti erogazioni istantanee. Sono pure vietati allacciamenti di qualunque genere tra le tubazioni dell acqua potabile e quelle di fogne o di acqua pluviale. Art.27 Visite d ispezione Il Comune avrà sempre il diritto di ispezionare a mezzo dei suoi incaricati anche senza preavviso ed in qualsiasi momento, gli impianti interni agli stabili. Art.28 Obbligo dell utente della denuncia dei guasti Ogni utente è tenuto a segnalare al Comune gli eventuali guasti che si riscontrassero nelle prese. Art.29 Violazioni delle norme regolamentari 10

11 L utente che violasse le norme regolamentari o comunque arrecasse danni agli impianti al servizio od alle proprietà del Comune sarà punito con multe di L ed in caso di recidiva di L e se del caso, con la sospensione del servizio e della rescissione del contratto, salvo ogni altra regione od azione in sede civile e penale. Art.30 Concessioni speciali Il Comune potrà concedere l acqua a condizioni da convenire caso per caso, che dovranno essere indicate nella polizza di concessione, per usi industriali o particolari (officine, alberghi, frigoriferi, abbeveramento bestiame, ecc.) per usi provvisori quando sia evidente la durata temporanea del consumo di cqua (costruzioni murarie, cantieri per lavaggio sabbia e ghiaia, ecc.) per servizi di pubblica utilità o di enti di beneficienza ed in casi presentanti caratteri particolari. Il Comune può anche concedere l acqua inquinabile di alcuni pozzi non utilizzata quale potabile e l acqua di scarico di fontanile e di lavatoi ecc. per usi particolari (per industrie, per irrigazioni, ecc.) per i quali non si richiede la potabilità. La concessione è sempre fatta alle condizioni che il Comune vorrà stabilire volta per volta a suo giudizio insindacabile ed al titolo precario con la possibilità di revoca in qualunque tempo senza obbligo di preavviso o diffida, nonché rimborso spese od altro. Art.31 Concessioni per bocche d incendio Il Comune può concedere l acqua per la estinzione degli incendi al canone dell art. 34. La bocca d incendio suggellata con piombatura potrà aprirsi solo in caso d incendio con l obbligo dell utente di avvertire l Amministrazione Comunale entro 24 ore dalla rottura dei sigilli, pena la multa di L per ogni giorno di tardata denuncia oltre al risarcimento dei danni computabili come consumo diretto e continuo dell idrante il cui sigillo sia stato manomesso. Verrà applicata la tariffe unitaria massima in vigore. Art.32 Allacciamento ed impianti privati Gli utenti che disponessero d impianti privati di acqua per uno scopo qualsiasi non potranno allacciarli alla rete dell acqua potabile del Comune salvo speciale concessione e secondo le norme che verranno di volta in volta stabilite. In ogni caso però per l eventuale collegamento fra i due impianti sarà obbligatoria la posa di un rubinetto a tre vie con maschio a due vie in modo da 11

12 rendere impossibile l approvvigionamento promiscuo o la comunicazione fra due sorgenti di alimentazione. Art.33 Obbligatorietà dell uso dell acqua Il Comune in ossequianza alle disposizioni del regolamento locale d igiene, potrà determinare l obbligatorietà dell uso dell acqua potabile per determinati proprietari di stabili, di esercizi pubblici e di opifici. Art.34 Tariffe e consumi Le tariffe per la fornitura di acqua e relative quote di servizio per utenza sono determinate con deliberazione del Consiglio Comunale, da assoggettarsi alle superiore approvazioni di legge ed in conformità dei criteri di calcolo fissati ed approvati dal C.I.P.E. In tale tariffa è compresa la manutenzione del contatore. Per le utenze provvisorie previste nel precedente art. 25 verrà adottato il sistema tariffario vigente, partendo dalla tariffa base. Per le utenze di impianti antincendio (senza erogazione se non in caso di emergenza) il canone fisso annuo è di L per ogni bocca. Art.35 Reclami Ogni reclamo di qualsiasi natura o genere per essere preso in considerazione, dovrà essere fatto per iscritto al Comune. Art.36 Modalità di pagamento dei consumi I periodi di rilevazione di consumi varieranno secondo la classificazione dell uso cui è destinata l acqua erogata. I consumi di acqua potabile classificati come uso domestico verranno rilevati ogni anno, mentre i consumi classificati come uso non domestico o industriale potranno venire rilevati ogni sei mesi. Le letture al contatore verranno riportate su apposito registro del quale gli interessati possano prenderne visione presso il Comune. Il pagamento dell acqua consumata sarà fatta dall utente a presentazione delle bollette dei consumi da parte dell Amministrazione dell Ente erogatore e riferentesi al precedente. Entro 15 giorni dalla data di emissione della effettuare il pagamento. bolletta l utente dovrà 12

13 Mancando l utente ai pagamenti alle stabilite scadenze verranno applicati gli interessi di mora del 6% sull importo della cifra scaduta. Gli eventuali reclami in corso danno diritto all utente di tenere in sospensione i pagamenti. Art.37 Sospensione del servizio per ritardato e mancato pagamento Perdurando la mora nel pagamento, oltre i 15 giorni del termine di cui al precedente articolo, l Amministrazione avrà la facoltà di sospendere, senza obbligo di preavviso e senza pregiudizio di ogni successiva azione di rivalsa per danni e spese, il servizio. La somministrazione sospesa per mancato pagamento dei consumi non verrà riattivato se prima l utente non avrà pagato l intero importo degli arretrati. Art.38 Rispetto agli impianti pubblici Denuncia all Autorità giudiziaria di chi reca danno all acquedotto Chiunque arbitrariamente derivi acqua degli acquedotti comunali senza la prescritta concessione del Comune o in qualunque modo rechi danno o nocimento ai manufatti, alle condotte ed accessori di proprietà comunale, sarà senz altro denunciato all Autorità Giudiziaria per il procedimento penale. Sarà pure denunciato all Autorità Giudiziaria chiunque tenti di immettere o immetta nei manufatti o nelle condotte dell acquedotto qualsiasi materia estranea o tenti di produrre o produca in qualsiasi modo l inquinamento dell acqua. Art.39 Manomissione spreco di acqua alle fontanelle e lavatoi pubblici Chiunque manometta idranti, saracinesche, tenti di rendere continuo il deflusso delle fontanelle pubbliche, apra o lasci aperto senza scopo i rubinetti dei lavatoi alimentati dagli acquedotti in modo da erogare acqua inutilmente, è punito con multa da L a discrezione del Comune. Per le controversie commesse dai minori, l Ente erogatore si avvarrà delle norme di legge in merito vigenti regolanti la patria potestà. Art.40 Uso delle fontanelle pubbliche Alle fontanelle pubbliche si deve soltanto attingere acqua. E vietata quindi ogni altra operazione. 13

14 Art.41 Modifiche del Regolamento Il Comune si riserva di modificare il presente Regolamento. Tali modifiche approvate dalle competenti Autorità s intendono obbligatorie anche per coloro che sono già investiti della concessione d acqua salvo che essi non dichiarino per iscritto al Comune di volere rescindere la concessione a datare dall anno successivo dalla loro comunicazione. Art.42 Applicazione e validità del Regolamento Con l approvazione del presente regolamento cesseranno di aver effetto tutti i precedenti regolamenti, norme, discipline e atti in merito emanati. Art.43 Adozione del Regolamento Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione da parte delle competenti Autorità ed a seguito delle pubblicazioni di rito. Art.44 Disposizione transitoria Tutte le concessioni per l uso dell acqua potabile in vigore alla data della approvazione del presente Regolamento si intenderanno confermate alle condizioni dello stesso. 14

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