Il diritto al risarcimento del danno lamentato dal danneggiato nei confronti degli eredi del defunto si prescrive in due anni dalla data della morte -

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1 Il diritto al risarcimento del danno lamentato dal danneggiato nei confronti degli eredi del defunto si prescrive in due anni dalla data della morte - Nel seguente orientamento, la Cassazione osserva in primo luogo che, ove in uno scontro tra due veicoli deceda il conducente a cui carico si configuri il fatto illecito, il conseguente diritto al risarcimento del danno lamentato dal danneggiato nei confronti degli eredi del defunto si prescrive in due anni dalla data della morte, senza che incida su tale effetto estintivo la pendenza di un procedimento penale a carico dell'altro conducente. Nella fattispecie, deve ribadirsi - in conformita a una giurisprudenza decisamente maggioritaria - che qualora in uno scontro fra due veicoli rimanga ferita (o, come nella specie, perda la vita) una persona trasportata a bordo di uno di essi e deceda il conducente dello stesso veicolo, il diritto al risarcimento del danno vantato dal trasportato (o dai suoi eredi) nei confronti degli eredi del defunto e del responsabile civile si prescrive in due anni dalla data dell'incidente perche, conseguendo l'estinzione del reato ipso iure al decesso del reo, e nella stessa data che deve ritenersi estinto il reato di lesioni colpose (o di omicidio colposo) a costui ascrivibile e deve farsi decorrere, quindi il termine di prescrizione, senza che possa influire l'azione penale nei confronti dell'altro conducente del pari coinvolto nell'incidente. (in termini, ad esempio, Cass. 1 febbraio 1995, n. 1134; Cass. 3 maggio 1993, n. 5101). CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n del 13/07/2004 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITTORIA Paolo - Presidente Dott. MAZZA Fabio - Consigliere Dott. MALZONE Ennio - Consigliere Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere Dott. CALABRESE Donato - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: Riunione Adriatica di Sicurta s.p.a., incorporante la Lavoro & Sicurta s.p.a., in persona dei legali rappresentanti Dott.ri Andrea Cerretti e Giorgio Riva, elettivamente domiciliati in Roma, via Panama n. 88, presso l'avv. Giorgio Spadafora, che li difende giusta delega in atti; - ricorrente - contro Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, i persona del Dirigente Generale dott. Pasquale Acconcia, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv.ti Marcello Britti, Andrea Rossi e Cristofaro Tarantino, che lo difendono giusta delega in atti; - controricorrente - e contro ZURIGO s.a. in persona del direttore procuratore della societa ing. Franco Foglizzo, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Vasari n. 5, presso l'avv. Raoul Rudel, che lo difende giusta delega in atti; - controricorrente - e contro RACITI Carmela; PORCELLO Maria Rosa; PORCELLO Lucia; BAGLIERI Giovanni, PICIONE Antonino; FARINA Milena; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 88/00 del 20 dicembre 1999, deliberata il 5

2 gennaio 2000 e pubblicata il 12 febbraio 2000 (R.G. 335/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 aprile 2004 dal Relatore Cons. Dr. Mario Finocchiaro; Udito l'avv. Spadafora per la ricorrente, l'avv. Tarantino per l'inail e l'avv. Rudel per la ZURIGO; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del 2^ motivo e rigetto nel resto. Svolgimento del processo Con atto gennaio 1990 RACITI Carmela, POR-CELLO Maria Rosa e PORCELLO Lucia, rispettivamente moglie e figlie di PORCELLO Benedetto, deceduto, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Ragusa BAGLIERI Giovanni, PIGIONE Antonino, FARINA Milena in qualita di erede di TODARO Giuseppe nonche le compagnie di assicurazioni Danubio s.p.a. e Impresa Lavoro & Sicurta s.p.a. Esponevano gli attori che il loro congiunto PORCELLO Benedetto aveva perso la vita, unitamente a TODARO Giuseppe, in occasione del sinistro stradale verificatosi il 23 gennaio 1981 tra l'autotreno con rimorchio guidato dal TODARO, assicurato presso la Impresa Lavoro & Sicurta s.p.a., e a bordo del quale si trovava il PORCELLO, e il rimorchio dell'autotreno ove era a bordo BAGLIERI Giuseppe, assicurato presso la Danubio s.p.a.. Precisavano, ancora, le attrici, da un lato, che con sentenza irrevocabile, il BAGLIERI era stato riconosciuto responsabile di omicidio colposo, ritenuto il concorso di colpa del TODARO nella misura del 50%, dall'altro, che l'autotreno ove si trovava il BAGLIERI era di proprieta di PICIONE Antonino. Tutto cio premesso le attrici chiedevano il risarcimento dei danni tutti patiti - patrimoniali e non patrimoniali - in conseguenza della morte del loro congiunto. Costituitesi in giudizio le Compagnie assicurative resistevano alle avverse pretese. La Danubio Assicurazioni s.p.a., in particolare, faceva presente di avere versato l'intero massimale di polizza, pari a lire cento milioni in apposito libretto di risparmio presso il Banco di Roma, dopo avere ricevuto sia dalla INAIL che dalla Cassa Svizzera comunicazione che intendevano esercitare azione di rivalsa per le prestazioni previdenziali erogate e da erogare in favore degli eredi TODARO e PORCELLO. La Lavoro & Sicurta s.p.a., per suo conto, eccepiva la non operativita della garanzia assicurativa, ai sensi dell'art. 4, lett. a) l. n. 990 del 1969 nel testo anteriore alla riforma del 1992, perche PORCELLO Benedetto, in quanto secondo autista, indispensabile alla circolazione del veicolo, non poteva essere considerato terzo. In via subordinata la Lavoro & Sicurta, comunque, faceva presente di essere disposta a pagare quando dovuto secondo gli accertamenti giudiziali, tenuto conto della percentuale di colpa del TODARO in ordine al verificarsi del sinistro e delle prestazioni a cura dell'inail. Con atto depositato il 7 novembre 1990 interveniva volontariamente in giudizio l'inail, sede di Milazzo, esercitando azione di rivalsa ai sensi dell'art c.c. chiedendo, pertanto, la condanna delle compagnie di assicurazioni convenute nonche di BAGLIERI Giovanni, PICIONE Antonino e FARINA Milena al pagamento delle rendite erogate, oltre miglioramenti e interessi di legge. Eccepita in corso di causa dalle compagnie di assicurazione la prescrizione della pretesa dell'inail e svoltasi la istruttoria del caso, il tribunale adito con sentenza 6-16 novembre 1996 cosi provvedeva: condanna in solido le Compagnie Danubio Assicurazioni e Lavoro & Sicurta, BAGLIERI Giovanni, PICIONE Antonino e FARINA Milena a corrispondere, a titolo di danno morale, la somma di lire 30 milioni a RACITI Carmela, a PORCELLO Maria Rosa e PORCELLO Lucia la somma di lire 20 milioni ciascuna maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla domanda al saldo e detratta la somma di lire 8 milioni ove versata quale provvisionale gia riconosciuta, dichiarando le compagnie tenute al pagamento suddetto anche oltre l'ammontare dei massimali di polizza rispettivamente pari a lire 100 e 150 milioni; condanna in solido, le Compagnie Danubio Assicurazioni e Lavoro & Sicurta, BAGLIERI Giovanni e PICIONI Antonino a corrispondere a titolo di rivalsa all'inail la complessiva somma di lire

3 , e FARINA Milena a corrispondere, in solido con i primi, la somma di lire , dichiarando le menzionate compagnie tenute nella differenza tra quanto da esse in concreto pagato agli eredi di PORCELLO Benedetto e l'importo dei rispettivi massimali, rivalutati a decorrere dal 30 novembre 1981 e maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla domanda INAIL al saldo. Gravata tale pronunzia in via principale dalla Lavoro & Sicurta e, in via incidentale, dalla Zurigo Assicurazioni, gia Danubio Assicurazioni nonche dall'inail, la Corte di appello di Catania con sentenza 5 gennaio - 12 febbraio 2000 in parziale riforma della decisione dei primi giudici cosi provvedeva: dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda proposta da RACITI Carmela, PORCELLO Maria Rosa e PORCELLO Lucia contro la Danubio Assicurazioni, cui e succeduta la Zurigo Assicurazioni; rigetta l'appello principale proposto dalla Lavoro e Sicurta e gli appelli incidentali della Zurigo Assicurazioni e dell'inail confermando tutti gli altri capi della sentenza impugnata. Per la Cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 marzo 2001 e illustrato da memoria, la Riunione Adriatica di Sicurta, incorporante della Lavoro & Sicurta, affidato a 4 motivi. Resistono, con distinti controricorso sia l'inail che la Zurigo Assicurazioni s.p.a.. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art c.c. oltre che dei principi che disciplinano la prescrizione e dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c), vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 3^ c.p.c.)" la ricorrente Riunione Adriatica di Sicurta s.p.a. censura la sentenza dei giudici di appello nella parte in cui questa ha affermato che con riguardo alla domanda proposta dall'inail il termine di prescrizione per la relativa azione e quello quinquennale, previsto per il reato di omicidio colposo, decorrente dal 23 gennaio 1981, data del decesso del TODARO e del PORCELLO, e che coincide con la data del sinistro e non quello biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie. Si osserva, infatti, che ove in uno scontro tra due veicoli deceda il conducente a cui carico si configuri il fatto illecito il conseguente diritto al risarcimento del danno lamentato dal danneggiato nei confronti degli eredi del defunto si prescrive in due anni dalla data della morte, senza che incida su tale effetto estintivo, nel senso di escluderlo o di spostarne la data, la pendenza di un procedimento penale a carico dell'altro conducente. 2. Il motivo non puo trovare accoglimento. La sentenza impugnata nella parte de qua, infatti, ancorche erroneamente motivata in diritto, ha un dispositivo conforme a diritto e, pertanto, non e soggetta a cassazione, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c In termini opposti, rispetto a quanto ritenuto dai giudici del merito, in particolare, deve ribadirsi - in conformita a una giurisprudenza decisamente maggioritaria di questa Corte regolatrice - che qualora in uno scontro fra due veicoli rimanga ferita (o, come nella specie, perda la vita) una persona trasportata a bordo di uno di essi e deceda il conducente dello stesso veicolo, il diritto al risarcimento del danno vantato dal trasportato (o dai suoi eredi) nei confronti degli eredi del defunto e del responsabile civile si prescrive in due anni dalla data dell'incidente perche, conseguendo l'estinzione del reato ipso iure al decesso del reo, e nella stessa data che deve ritenersi estinto il reato di lesioni colpose (o di omicidio colposo) a costui ascrivibile e deve farsi decorrere, quindi il termine di prescrizione, senza che possa influire l'azione penale nei confronti dell'altro conducente del pari coinvolto nell'incidente e rimasto in vita come puntualmente si e verificato nella specie con riguardo al BAGLIERI, riconosciuto responsabile, in sede penale, di omicidio colposo (in termini, ad esempio, Cass. 1^ febbraio 1995, n. 1134; Cass. 3 maggio 1993, n. 5101). Pacifico quanto precede e non controverso, in linea di fatto, che il TODARO, conducente del veicolo sul quale era trasportato il PORCELLO, e deceduto in occasione del sinistro, e evidente che il termine di

4 prescrizione applicabile e quello biennale, decorrente dal 23 gennaio 1981, data del decesso del TODARO e del PORCELLO Dagli accertamenti sopra fatti, peraltro - come sopra anticipato - non puo derivare la cassazione della sentenza gravata, nella parte de qua. I giudici del merito, in particolare, hanno accertato - in linea di fatto - che "l'inail ha interrotto i termini di prescrizione con le diffide del 30 novembre 1981, 19 agosto 1982, 13 giugno 1983, 25 gennaio 1985, 27 novembre 1986, 26 febbraio 1988, 2 giugno 1989, 4 marzo 1991, 5 dicembre 1992, 18 febbraio 1994, 12 settembre 1994 e 20 luglio 1995 (e che) l'intervento volontario nel processo con atto depositato il 7 novembre 1990 deve ritenersi tempestivo". Certo quanto sopra, tenuto presente che tali proposizioni della sentenza gravata non risultano in alcun modo censurate dalla parte ricorrente, considerato - ancora - che la prima diffida e stata trasmessa dall'inail prima del decorso di un biennio dal fatto (23 gennaio 1981), e che le successive, ancora, sono state tutte inviate prima della scadenza di un biennio dalla precedente, e palese che, anche facendo (correttamente) applicazione della diversa prescrizione biennale (anziche di quella quinquennale, invocata dalla sentenza gravata) deve escludersi che la pretesa dell'inail sia prescritta. Cosi corretta la motivazione, la sentenza impugnata, in conclusione, non puo essere cassata, nella parte de qua, atteso che il suo dispositivo (quanto al rigetto dell'eccezione di prescrizione) e conforme a diritto. 3. Con il secondo motivo la ricorrente lamentando "violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della l. 25 dicembre 1969, n. 900 e dell'art c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c); vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)" censura la sentenza gravata nella parte in cui ha affermato "in base al principio della solidarieta di cui all'art c.c., sussistente la copertura assicurativa della s.p.a. Lavoro & Sicurta per gli eredi del conducente TODARO Giuseppe e, quindi, per l'inail che agisce in rivalsa". Si osserva, infatti, che il TODARO, in quanto conducente dell'autotreno assicurato dalla Lavoro & Sicurta s.p.a. era escluso dal novero degli assicurati e, pertanto, come non avevano azione, nei confronti dell'assicuratore il TODARO e i suoi familiari cosi non era legittimato all'azione di rivalsa ex art c.c. l'inail (quanto alle prestazioni erogate in favore degli eredi del TODARO). 4. Il motivo e fondato e meritevole di accoglimento. Giusta la letterale formulazione dell'art. 4, l. 990 del 1969, nel testo in vigore al momento in cui si e verificato il sinistro per cui e controversia "non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria stipulati a norma della presente legge (id est della l. 24 dicembre 1969, n. 990)... tutti coloro la cui responsabilita deve essere coperta dall'assicurazione". Certo che al momento del sinistro il TODARO era alla guida del veicolo assicurato presso la Lavoro & Sicurta e che, quindi, il contratto di assicurazione copriva appunto, oltre alla responsabilita del proprietario del veicolo, anche quella del suo conducente, e di palmare evidenza che come non erano legittimati a pretendere, nei confronti della Lavoro & Sicurta il risarcimento dai danni conseguenti al sinistro gli eredi del TODARO, analogamente tale legittimazione deve essere esclusa in capo all'inail in sede di azione ex art c.c.. Irrilevante, al fine di superare il chiaro, e non equivoco, disposto normativo e quanto si legge in sentenza (nonche nelle difese dell'inail) e, in particolare, il rilievo che a norma dell'art c.c, se il fatto dannoso e imputabile a piu persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno, per cui "la copertura assicurativa della s.p.a. Lavoro & Sicurta deve ritenersi sussistente anche per gli eredi del conducente TODARO Giuseppe (e, quindi, per l'inail che agisce in rivalsa)". Gli eredi del TODARO (e, quindi, via di rivalsa, l'inail) senza ombra di dubbio potevano agire, per il risarcimento dei danni loro derivati dal sinistro per cui e controversia, nei confronti del conducente dell'altro veicolo rimasto coinvolto nel sinistro, nonche del proprietario di questo e della sua compagnia di assicurazione, i quali tutti - in applicazione dell'art c.c., nonche dell'art. 18, legge n. 990 del rispondevano dei danni stessi in via solidale ma non certamente - per la intima

5 contraddizione della proposizione - contro se stessi per il ristoro degli stessi danni. Essendo inconcepibile che taluno possa rivestire - contemporaneamente - la posizione di "danneggiato" avente diritto al risarcimento e di "danneggiante" legittimato a pretendere il risarcimento e evidente che come gli eredi TODARO non potevano ritenersi solidalmente responsabili - con gli altri soggetti che devono rispondere del sinistro - dei danni che essi stessi avevano patito, cosi gli stessi non avevano titolo ad agire, per il risarcimento dei danni nei confronti della Lavoro & Sicurta (assicuratrice, in ultima analisi, della loro responsabilita verso terzi) dei danni in questione. Quanto precede, del resto, trova non equivoca conferma nella stessa formulazione letterale dell'art. 1916, comma 1, c.c., da cui totalmente prescinde la sentenza in questa sede gravata. Se, in particolare, "l'assicuratore che ha pagato l'indennita e surrogato fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili", come deve escludersi che l'inail possa agire, ex art c.c. nei confronti del proprio assicurato cui ha pagato l'indennita nella specie: il TODARO e i suoi eredi, cosi e insostenibile l'assunto, fatto proprio dalla sentenza gravata, secondo cui l'inail avrebbe titolo ad agire nei confronti dell'assicuratore della responsabilita del TODARO, certo essendo - a tacere da ogni altra considerazione - che questo non puo considerarsi "terzo responsabile". 5. Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando "violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 legge 24 dicembre 1969, n. 990, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c; vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)" denunzia la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto coperti da assicurazione i danni patiti dagli eredi di PORCELLO Benedetto, senza considerare che il PORCELLO, in quanto secondo autista dell'autotreno condotto dal TODARO, non era - non diversamente da questi - non coperto dalla assicurazione obbligatoria a norma del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 4 l. n. 990 del Il motivo non coglie nel segno. Ancorche da parte di questa Corte si sia affermato che a norma dell'art. 4, lett. a), l. 24 dicembre 1969, n. 990, nella formulazione precedente la modifica apportata dall'art. 28, l. 19 febbraio 1992 n. 142, il secondo componente dell'equipaggio di un autocarro con rimorchio, la cui presenza sul veicolo era obbligatoria ai sensi dell'art. 124, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 per avvicendarsi all'altro conducente nella conduzione di detto mezzo, non poteva esser risarcito per i danni derivatigli dalla circolazione del medesimo (Cass. 27 ottobre 2003, n ), ritiene il Collegio tale principio non possa essere ulteriormente ribadito. Alla luce delle considerazioni che seguono. Giusta la originaria formulazione dell'art. 124, comma 1, D.P.R. n. 393 del 1959 "agli autobus, agli autotreni ed agli autoarticolati devono essere sempre adibiti due conducenti che possano avvicendarsi alla guida". Diversamente, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 7 della l. 1^ febbraio 1974, n. 62, si e previsto che "agli autotreni, agli autosnodati ed agli autoarticolati devono essere adibiti fin dall'inizio del viaggio due conducenti che possano avvicendarsi alla guida, ovvero un solo conducente, da sostituire con un altro conducente a partire dal 450^ chilometro percorso, quando...". Puo - pertanto - concludersi che in forza dell'art. 124 del codice stradale del 1959, nel testo in vigore al momento del sinistro, nessuna norma prescriveva come necessaria, ai fini della legittimita della circolazione del veicolo condotto dal TODARO, la presenza di un secondo autista (accanto al TODARO) essendo sufficiente che fosse garantita la sua sostituzione dopo un percorso di 450 chilometri. Correttamente, pertanto, i giudici del merito hanno affermato, da una parte, che la presenza del PORCELLO nella cabina di pilotaggio, al momento del sinistro, non violava alcuna disposizione normativa (ne era legittima solo previa autorizzazione), dall'altra, che lo stesso PORCELLO doveva qualificarsi "trasportato". In altri termini, non essendo piu prevista - a seguito della novella del la obbligatoria presenza, a bordo di alcune categorie di autoveicoli, di due conducenti "che possano avvicendarsi alla guida", cio non puo che significare, da un lato, che anche i detti autoveicoli, come le altre vetture, possono procedere con un solo conducente, dall'altro, che non e piu configurabile la figura del "secondo" componente dell'equipaggio e nulla, quindi, si oppone, perche i benefici dell'assicurazione obbligatoria

6 si estendano al "trasportato" (al momento del sinistro) sul veicolo, ancorche in previsione della sua assunzione, di li a qualche ora, della qualita di conducente di quello stesso veicolo. In buona sostanza la situazione non e diversa da quella che si realizza allorche rimanga coinvolta in un sinistro stradale una vettura occupata da piu persone maggiorenni, tutte abilitate alla guida. In una tale evenienza coloro che al momento del sinistro si trovano a bordo della vettura in veste di "trasportati" senza ombra di dubbio possono invocare - a differenza del conducente - i benefici della assicurazione della responsabilita civile del veicolo e l'assicuratore, pertanto, non puo opporre, per negare il diritto dei danneggiati al risarcimento, che, in realta, le parti si erano accordate nel senso di alternarsi nella guida o che in caso di stanchezza o di impedimento del conducente anche i trasportati muniti di abilitazione alla guida avrebbero "sostituito" il conducente. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, non puo tacersi che Cass. 27 ottobre 2003, n ha ritenuto (con riguardo a sinistro verificatosi il 4 febbraio 1988) che l'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 990 del 1969 nella formulazione precedente la modifica apportata dall'art. 28 l. 19 febbraio 1992 n secondo cui "tutti coloro la cui responsabilita deve esser coperta dall'assicurazione" non erano considerati terzi e percio non avevano diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria -facesse riferimento anche al "secondo autista" per la "logica considerazione che nessuno puo essere considerato terzo nei confronti del proprio patrimonio". Il rilievo non coglie nel segno. Pacifico, infatti, che i terzi danneggiati da un sinistro stradale verificatosi per fatto del conducente di uno dei veicoli indicati dall'art. 124 del vecchio codice della strada non erano (e non sono) legittimati ad agire, oltre che nei confronti del conducente, del proprietario del veicolo e dell'assicuratore della responsabilita civile di questo, anche contro il "secondo" conducente e evidente che detto "secondo" autista non poteva considerarsi - anche nel vigore del vecchio art. 4 della l. n. 990 del "persona la cui responsabilita deve esser coperta dall'assicurazione". In altri termini essendo responsabile del sinistro esclusivamente il "conducente" del veicolo e non anche il suo "secondo" che al momento dell'incidente puo completamente disinteressarsi della manovre di guida (eventualmente riposando), e evidente che la pretesa della attuale ricorrente, allorche assume di non essere tenuta al risarcimento dei danni patiti dagli eredi del PORCELLO, perche questi era il "secondo" autista del veicolo sul quale era "trasportato" al momento del sinistro, deve essere disattesa. 7. Con il quarto motivo, denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (art. 360 n. 3 c.p.c.); vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)" parte ricorrente censura la sentenza gravata nella parte in cui la corte di appello di Catania ha rigettato "l'ultimo motivo di appello, concernente l'obbligazione accessoria eccedente il massimale sul semplicistico e lapidario rilievo che l'odierna ricorrente non aveva 'indicato l'importo erroneamente eccedente la rivalutazione monetaria, talche essendo stata la societa assicuratrice condannata nell'ambito del massimale di polizza rivalutato sulla base degli indici ISTAT, la relativa doglianza non puo essere condivisa ". Assume la societa ricorrente che il giudice di appello, alla luce di alcuni principi acquisiti nella giurisprudenza della Suprema Corte, non ha adottato una congrua, sufficiente e logica motivazione. 8. Il rilievo e inammissibile. Ritenuto che entrambe le societa assicuratrici avevano gestito la lite in modo non corretto, cercando di procrastinare nel tempo il pagamento di quanto dovuto e che, pertanto, le stesse dovevano rispondere di mala gestio, i giudici d'appello hanno, testualmente affermato: - "correttamente le due imprese assicuratrici sono state condannate dal tribunale di Ragusa oltre il limite del massimale delle polizze stipulate per la r(espossabilita ) c(icivile) a(utomobilistica)": - "su tale questione la Lavoro & Sicurta s.p.a., appellante in via principale, ha genericamente sostenuto che i giudici di primo grado avrebbero dovuto tenere conto (salva la eventuale incidenza della svalutazione e degli interessi) del massimale previsto in polizza, pari a lire per sinistro con il limite di lire per persona, ma non ha indicato l'importo erroneamente eccedente la

7 rivalutazione monetaria". Pacifico quanto sopra e di palmare evidenza che nella specie i giudici del merito hanno rigettato la censura dell'appellante principale (cioe della Lavoro & Sicurta ) sul punto specifico unicamente perche ne hanno ritenuta la inammissibilita per genericita, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c.. Certo quanto sopra e evidente la assoluta non pertinenza, al fine del decidere, sia dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969 di cui si lamenta la violazione o la erronea applicazione da parte dei giudici del merito, sia di tutte le altre considerazioni svolte nel motivo, quanto al dovere del tribunale di indicare i necessari elementi per la determinazione della rivalutazione. Avendo, in particolare, la corte di appello interpretato la censura della Lavoro & Sicurta nel senso che questa si doleva di essere stata condannata a un importo "maggiore" di quello risultante dal massimale di polizza "rivalutato" secondo gli indici ISTAT e avendo la Corte affermato che per poter esaminare, nel merito, una tale deduzione era onere dell'appellante indicare alternativamente, o l'errore in cui erano incorsi i giudici di secondo grado in sede di interpretazione dell'atto di appello, o quale era la somma risultante per effetto della rivalutazione monetaria del massimale assicurativo e perche questa era superiore a quella in concreto liquidata. Certo, per contro, che il ricorrente si e limitato a formulare una serie di argomentazioni in alcun modo pertinenti con la statuizione impugnata e evidente, come anticipato, la inammissibilita della censura in esame. La stessa, infatti, lungi dal censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata involge questioni diverse da quelle decise e, pertanto, e inammissibile. 9. Accolto il secondo motivo, in conclusione, gli altri devono essere rigettati e cassata, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata, la causa deve essere rimessa, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Messina, che provvedere, altresi, sulle spese di questo giudizio di legittimita. P.Q.M. LA CORTE accoglie per quanto di ragione il ricorso; cassa il relazione al profilo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimita, alla Corte di Appello di Messina. Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 29 aprile Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2004 ( da )

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