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1 CAPITOLO SECONDO L ETÀ DELLA MONARCHIA ( a.c.) 1. I poteri del rex Il senatus I comitia curiata I collegi sacerdotali I «mores» ed il «diritto» Gli inizi della repressione pubblica dei reati La monarchia etrusca Segue: L ordinamento centuriato Le tribù territoriali. Nell età monarchica, che si svolge nell arco di circa due secoli e mezzo 753 a.c a.c.), tre risultano essere gli organi fondamentali della vita politica: il rex, il consiglio degli anziani (Senatus) e l assemblea di tutti i membri della comunità (Comitia). 1. I POTERI DEL REX Il rex era posto al vertice dell ordinamento e assumeva, senza alcun limite di tempo (potere vitalizio), la titolarità del comando supremo. Il potere del rex, oltre all «agire laico» (rapporti con la comunità), investiva anche l «agire religioso» (rapporti con la divinità). In particolare, il rex aveva: a) il compito di guidare l esercito cittadino e di difendere militarmente lo Stato: l imperium militiae; b) il compito di amministrare la comunità cittadina attraverso tutte quelle iniziative relative alla vita stessa della civitas: l imperium domi; c) il compito fondamentale di mediare tra gli uomini e gli dei. a) L imperium militiae Copriva un ambito ben più vasto della mera guida dell esercito. Per la gestione di tutti i poteri il rex si avvaleva: del Magister Populi: (per popolo si intendeva l organizzazione bellica dei cittadini). Nel caso in cui il rex era trattenuto in città per doveri religiosi e civili, questi lo sostituiva anche nel supremo comando militare; del Magister Equitum: si trattava di un ausiliario di minore importanza rispetto al Magister Populi al quale veniva delegato il comando dei contingenti di cavalleria; dei Quaestores Parricidii: con il compito di reprimere i crimini più gravi.
2 22 Parte Prima - L età monarchica b) L imperium domi Esso conviveva con gli istituti dell autodifesa e della vendetta privata che costituivano le uniche regole per dirimere i conflitti tra i privati. Si ricordi, inoltre, che vigevano inoltre alcune leggi sovraordinate al re e che lo stesso re doveva rispettare, tali leggi erano votate dai comizi ed approvate dal Senato. c) Il potere di mediazione divina Nell ambito dei tre poteri enunciati era forse quello più importante. L importanza del potere religioso sarebbe testimoniata anche dal fatto che, ad avvenuta instaurazione del regime repubblicano, sopravvisse la figura del «rex sacrorum», personaggio privo di potere militare e politico ma, parimenti prestigioso per il suo esclusivo potere religioso. 2. IL SENATUS L ordinamento antico prevedeva due organismi assembleari: il senatus e i comizi curiati, il cui funzionamento era rimesso all esclusivo apprezzamento del rex per la convocazione sia dell una sia dell altra assemblea. La presenza del senato, sin dalle origini della comunità cittadina, si riallaccia molto probabilmente al ruolo che gli anziani del villaggio dovevano assolvere nei pagi il senato, dunque, non rappresentava l assemblea dei capi delle gentes. Quanto poi al numero dei senatori, esso sarebbe aumentato da cento a centocinquanta per poi arrivare al numero di trecento sotto la sovranità di Tarquinio Prisco quando, tra l altro, Roma subirà un ulteriore incremento sociale ed economico. Altra importante prerogativa del senato era la ratifica delle delibere popolari mediante la sua auctoritas. La principale funzione del senato, comunque, consisteva nell attività di consulenza e di ausilio al rex. 3. I COMITIA CURIATA A) Origine Il più antico organo di Roma antica, da cui viene desunta l esistenza della nozione di «popolo», è il comizio curiato (comitium curatium), assemblea che raccoglieva appunto tutto il popolo. Il termine «populus» deriva: secondo alcuni, da una radice indo-germanica che indica una moltitudine armata; secondo altri, da una radice mediterranea importata dagli Etruschi equivalente a «crescere». L etimologia più probabile della parola «curia» è co-viria (riunione di uomini).
3 Capitolo Secondo - L età della monarchia ( a.c.) Secondo la tradizione, Romolo, dopo la fondazione di Roma, avrebbe diviso la cittadinanza in tre tribù (Ramnes, Tìties, Lùceres) ed ogni tribù in 10 curie, unità a carattere militare e religioso. Le curiae funzionavano come distretti di leva, fornendo all esercito una centuria peditum (ossia 100 soldati) e decuria equitum (10 cavalieri), nonché come unità di voto. L origine di questa ripartizione, e quindi dei comizi curiati non risale, secondo DE MAR- TINO alla nascita della civitas, ma è sicuramente precedente alla dominazione etrusca, perché la comunità era organizzata sulla base delle curie già prima dei Tarquinii. B) Funzioni La tradizione attesta l attribuzione ai comitia curiata di una funzione legislativa: la prima riguardava la votazione delle leges regiae presentate dal rex all assemblea popolare; la seconda riguardava l approvazione della nomina del nuovo rex, proposta dall interrex, nonché il riconoscimento, attraverso una seconda votazione (lex curiata de imperio), del supremo comando del monarca. In realtà, non c è nessuna prova che confermi la verosimiglianza di tali affermazioni. È probabile, dunque, che l assemblea delle curie abbia svolto solo una funzione di partecipazione passiva, di testimonianza e di adesione generica alle decisioni prese dagli altri organi costituzionali di Roma. Secondo una parte della dottrina, ai comitia curiata era attribuita anche una funzione giurisdizionale: si ritiene, peraltro, che questa fu introdotta in un momento successivo, dalla lex Valeria de provocatione del 300 a.c. Essa si concretizzava nella possibilità di commutare, su istanza del condannato, la pena di morte nella pena dell esilio (aqua et igni interdictio). Le tracce di una partecipazione attiva dei comitia curiata nei rapporti interprivatistici vengono rinvenute nei negozi giuridici dell adrogatio (attraverso la quale un pater familias si sottoponeva alla potestas di un altro pater) e del testamentum calatis comitiis (con cui un pater familias, privo di discendenti, nominava un erede, che gli subentrasse nel proprio patrimonio). Gli atti fondamentali della vita familiare dovevano essere compiuti davanti al popolo riunito. La convocazione dell assemblea comiziale era fatta dal rex: le curiae si riunivano nel forum, a ridosso del Campidoglio in uno spazio detto appunto «comitium». Si ricordi, infine, che nella tarda età repubblicana, i comitia curiata persero la loro funzione deliberativa, e le loro attribuzioni si limitarono a funzioni religioso-sacrali. 4. I COLLEGI SACERDOTALI I collegi sacerdotali, pur essendo estranei alla vera e propria organizzazione del governo Quiritario, ebbero notevolissimi compiti di ausilio nelle funzioni di governo. 23
4 24 Parte Prima - L età monarchica Tre furono i collegi sacerdotali di primaria importanza: pontifices; augures; duoviri sacris faciundis. Due furono i collegi minori: flamines; fetiales; esaminiamoli. A) I pontefici I pontefici sono una istituzione specificamente romana, sorta, come organo di tutela degli interessi politico-religiosi del patriziato nei confronti della monarchia. Il numero dei pontefici era, in origine, di tre (uno per ciascuna delle tribù: Ramnes, Tities, Luceres); in un secondo momento, fu portato a cinque; il collegio era presieduto dal pontifex maximus. Quali erano le funzioni attribuite al Collegio pontificale? Le competenze di tale collegio non riguardavano soltanto aspetti religiosi, ma ricomprendevano anche altre funzioni; ai pontefici, erano, infatti, riservati: il compimento dei sacrifici; la custodia dei riti supremi dello Stato (la determinazione del calendario, la fissazione delle forme degli atti e delle azioni giudiziarie per tutto il ius civile); la competenza esclusiva nell esercizio della giurisdizione e nell interpretazione del diritto pubblico e privato (ius e fas); l esercizio della giurisdizione sui magistrati del culto (sui flamini e sulle vestali). I pontefici conservavano il segreto su tutto il complesso delle tradizioni (prevalentemente giuridico-sacrali) loro affidate: il collegio pontificale era, dunque, depositario di un sapere tecnico, garantendo, in un certo senso, la memoria collettiva di Roma. Costituivano un collegio di grande importanza e il loro capo, il pontifex maximus, era detto àrbiter rerum humanorum et divinarum. I pontefici erano nominati mediante cooptàtio (cooptazione) fino a che una legge Domizia del 104 a.c. la sostituì con la elezione popolare; occorreva, per la loro nomina, una formale cerimonia (inauguratio), compiuta da un augure. Godevano della esenzione dei tributi e dal servizio militare, e duravano in carica tutta la vita. Il pontefice massimo esercitava un intenso potere di comando sui sacerdoti di rango inferiore. B) Gli àuguri Il collegio degli àuguri aveva origini antichissime; con esso la comunità romana primitiva si interrogava sulla volontà divina al fine di regolare la vita sociale e di prendere decisioni importanti. Si poteva a tale proposito ricorrere a due sistemi: gli auguria (studi di ogni tipo di evento al fine di trarre indizi sulla volontà divina: si pensi, ad es., ad un tuono, ad
5 Capitolo Secondo - L età della monarchia ( a.c.) un fulmine a ciel sereno, ad un eclisse) e gli auspicia (presagi tratti dall osservazione del volo, del pasto e dei movimenti degli uccelli) che pur presentando molte affinità, si differenziavano in base agli individui legittimati a ricercare la volontà divina: gli àuguri nel primo caso e il rex nell altro. Quest ultimo, infatti, mediante gli auspicia si rivolgeva agli dei per essere guidato nel corso del suo operare quotidiano e nelle sue scelte. L auspicium preso dal rex sembra riguardare una situazione concreta e vicina nel tempo. Il carattere sfavorevole degli auspicia impediva di intraprendere una data azione in un dato giorno; l azione poteva, però, esser ripresa il giorno successivo; l augurium poteva invece riguardare una situazione futura ed investire un oggetto più ampio, al di là di atti determinati. Quindi tutti gli atti importanti dello Stato dovevano essere preceduti dagli àuguri o dagli auspici e non potevano essere compiuti senza il loro favore; da ciò derivava che il collegio degli àuguri godeva di una enorme autorità. Il collegio in origine era formato da 5 membri; si entrava a far parte di esso mediante cooptatio, che doveva essere resa valida dall inauguratio. Di esso potevano far parte solo persone di alto rango sociale. C) I duòviri sàcris faciùndis Si trattava di un collegio composto da due magistrati, che avevano il compito di custodire i sacri libri sibillini e di interpretarne i dettami su richiesta dei magistrati cum imperio. D) I flamines Il collegio dei flamini aveva antica origine; essi avevano il compito di provvedere all esercizio del culto per le singole divinità. Il più importante di essi era il Flamen Dialis (di Giove), il cui rango veniva subito dopo quello del re: egli aveva diritto alla sella curule e davanti ad esso si compiva la confarreatio, cioè l antico matrimonio patrizio. E) I fetiales Secondo la tradizione, il collegio dei feziali nacque insieme al re. Esso curava la cerimonia del culto di Giove Fereterius, di Giove Lapis e di Giove Terminus, ed era presieduto da un pater patratus. In particolare, i fetiales erano incaricati di provvedere ai rituali connessi con i rapporti internazionali di Roma; essi: intervenivano in caso di dichiarazione di guerra: in tal caso il pater patratus scavalcava il confine nemico, chiedendo la riparazione del torto subito da Roma (ad es. restituzione degli uomini o cose presi dal nemico). Se ciò non avveniva, dopo 33 giorni egli, pronunciata una solenne formula in segno di sfida, scagliava una lancia nel territorio nemico, dando inizio alla guerra; 25
6 26 Parte Prima - L età monarchica presiedevano al rispetto delle formalità per la stipula di trattati con cumunità straniere (ed al rispetto dei trattati stessi). Il collegio era composto da 20 sacerdoti nominati a vita, la cui designazione avveniva per cooptatio. F) Le Vestali È opportuno un breve cenno al culto di «Vesta» di competenza di un particolare collegio di sacerdotesse di elevatissimo rango: le vestali. Oltre ad alcune festività era loro compito la custodia del fuoco acceso in permanenza e dell acqua. 5. I «MORES» ED IL «DIRITTO» Il sistema normativo del periodo monarchico si esauriva praticamente nei «mores maiourum», e tale sistema durò sino alla codificazione delle XII Tavole. I mores (usi, costumi) danno luogo ad un ordinamento non scritto: si allude quindi a quella fonte del diritto che, nella visuale moderna, corrisponde al concetto di «consuetudine». Più in particolare, i mores costituivano l elemento materiale della consuetudine, cioè un comportamento reiterato nel tempo (diuturnitas) cui mancava la consapevolezza di applicare un precetto normativo (opinio iuris ac necessitatis). Il fondamento della validità dell ordinamento basato sui mores è da riscontrarsi nella volontà divina; un fondamento teocratico, dunque, derivante dalla commistione e confusione fra religione e diritto tanto radicata nell età arcaica. Comunque, prescindendo da questi diversi orientamenti dottrinari, si può senza dubbio asserire che i mores generano il primissimo nucleo del diritto romano, il «Ius Quiritium» che designava l ordinamento giuridico vigente a Roma nel periodo arcaico. 6. GLI INIZI DELLA REPRESSIONE PUBBLICA DEI REATI Con il sovrapporsi dell organizzazione cittadina ai gruppi sociali minori, si inserisce, gradualmente e parallelamente al regime della vendetta privata, il sistema di persecuzione da parte dello Stato delle offese e dei reati. La comunità in origine intervenne raramente nella repressione di crimini, che era lasciata alla reazione degli offesi. Solo in casi particolari, quando il fatto criminoso avesse infranto in qualche modo la «pax deorum», lo Stato (cioè il rex) era tenuto a intervenire. Ed è proprio nelle «leges regiae» che si ravvisano le fonti più antiche del diritto criminale romano. Tali leggi possono essere suddivise in due gruppi: leggi che prescrivono (o vietano) il compimento di determinati atti, enunciando le sanzioni di carattere sacrale a cui il trasgressore si espone (I gruppo);
7 Capitolo Secondo - L età della monarchia ( a.c.) leggi che, per converso, regolano l esercizio della vendetta da parte di chi è ad essa legittimato dagli «usi» (II gruppo). Alle leggi rientranti nel I gruppo sono riconducibili numerosi precetti volti alla persecuzione di crimini afferenti alla sfera religiosa e di comportamenti lesivi di fondamentali rapporti (di famiglia, di vicinato etc.). In tale ambito le infrazioni di minor rilievo (scelus expiabile) comportano per il trasgressore soltanto l obbligo di un offerta, consistente nel sacrificio di un animale o di una somma di denaro a favore del culto della divinità offesa. Esistono poi delle colpe più gravi che non ammettono espiazione (scelus inexpiabile), nel senso, cioè, che lo stesso trasgressore è chiamato a rispondere addirittura con la sua persona alla divinità offesa. Riguardo alle leges regiae rientranti nel II gruppo (tese a disciplinare le conseguenze giuridiche derivanti dalla commissione di un omicidio), il motivo per il quale la sanzione connessa alla commissione del delitto si sostanzi nel diritto dei congiunti dell ucciso di uccidere l uccisore è giustificato dal fatto che, nella situazione di «impurità» derivante dal fatto di sangue, si ritiene che i congiunti della vittima non restino appagati dalla sola composizione pecuniaria. 7. LA MONARCHIA ETRUSCA Nel periodo in cui sale al potere Tarquinio Prisco, Roma è già un centro urbano in rapida espansione, oltre che snodo cruciale di comunicazione. Ciò spiega le ingenti opere pubbliche intraprese dallo stesso Tarquinio Prisco: acquedotti, fognature, lastricati delle strade, templi. Vengono introdotte nuove forme di coltivazione (quale quella dell olivo), che si affiancano alla tradizionale pastorizia e cerealicoltura. Roma, inoltre, subisce un notevole incremento territoriale oltre che demografico. Tutto ciò determina una crescente importanza di nuovi rapporti di produzione cui corrisponde una struttura sociale nuova, dove il peso della aristocrazia, senza dissolversi, viene attenuandosi e dove, soprattutto, la sua capacità di controllo dei rapporti di produzione subisce un primo arretramento. In questa emergente realtà è agevole rendersi conto di come si aprano degli spazi reali sottratti al controllo delle aristocrazie gentilizie. In questo quadro maturano le condizioni per l affermarsi di una forza sociale che tende a sottrarsi all egemonia patrizia: la «plebe». Anche l ampliamento del numero dei senatori risulta significativo. L immissione di 100 o 150 nuovi patres appare radicalmente antitetica rispetto alle precedenti forme di arruolamento e contribuisce all emersione di un nuovo gruppo sociale: le «minores gentes». Il senato subì una diminuzione della sua autorità. Cambiarono anche i rapporti tra rex e senatus, ed, in particolare, la rilevanza del potere consultivo di quest ultimo. La delegabilità ad organi costituzionali della sovranità fu sottratta al senato, in quanto la sovranità stessa era interamente ricompresa nell «Imperium» regio. 27
8 28 Parte Prima - L età monarchica Va infine precisato che, contemporaneamente a questo esautoramento di potere, al senato continuarono ad essere attribuite le tre funzioni: l Interregnum (garanzia per la continuità degli auspicia); l Auctoritas (ratifica delle deliberazioni); il Ius Belli et Pacis (titolarità del diritto di concludere i «foedera» cioè i patti internazionali). 8. Segue: L ORDINAMENTO CENTURIATO A) Origine Sin dall epoca latino-sabina, la difesa di Roma rappresentava il dovere primario di ogni cittadino. L organizzazione politica e quella militare erano strettamente connesse: le curiae fungevano da distretti di leva, dovendo fornire un contingente fisso di uomini. La nuova organizzazione militare della fase etrusco-latina fu strutturata sulla base della falange oplitica, nella quale la fanteria aveva un ruolo predominante rispetto alla cavalleria, ed il valore personale dei soldati era annullato dall impiego di armature bronzee. L exercitus continuò ad essere articolato in centuriae (da ciò era detto centuriatus), ma la distribuzione dei soldati all interno di ciascuna di esse era attuata, diversamente che nella fase precedente, sulla base del censo, ossia in base alla ricchezza della familia (in particolare, di quella proprio iure). B) La struttura dell ordinamento centuriato Si deve al re Servio Tullio la ripartizione della cittadinanza in base alla ricchezza (censo). La riforma serviana era incentrata sull istituzione del censo, in virtù del quale la popolazione venne divisa in 5 classi a seconda del patrimonio di ciascuno, calcolato in sesterzi o più verosimilmente in assi: per la I classe; per la II classe; per la III classe; per la IV classe; per la V classe. In questo modo gli oneri militari, sia in pace che in guerra, non furono più addossati in misura uguale ad ognuno, ma ripartiti in base alla condizione economica di ciascuno. Ogni classe fu divisa a sua volta in un certo numero di centuriae (gruppi che dovevano fornire in guerra 100 uomini): alla cavalleria, composta da patrizi (equites), spettavano 18 centurie, 6 delle quali con il nome di sex suffragia;
9 Capitolo Secondo - L età della monarchia ( a.c.) alla fanteria, composta da soli plebei (pedites), spettavano le rimanenti 170 centurie, che erano a loro volta ripartite in cinque classi in cui ciascuna aveva centurie di seniores (uomini dai 45 ai 60 anni) e di iuniores (18 a 44 anni). La prima classe aveva nel complesso 80 centurie, la seconda, la terza e la quarta 20 ciascuna, la quinta in totale ne aveva 30. Tutta la restante popolazione (proletari), che rimaneva fuori dal sistema perché priva di censo (capite censi, cioè censiti non per i loro beni, ma per capi) era divisa in cinque centurie composte da: tubicìnes (trombettieri); cornìcines (suonatori di flauto); fabri aerari e fabri tignari che erano ausiliari e si limitavano a fornire supporti tecnici ai reparti di soldati; accensi, forse registrati al termine del censo, ed aggregati all ultima classe. Le prime due venivano aggregate alla V classe; i fabri, invece, furono aggregati alla I classe. In totale, le centurie erano 193. Ogni centuria non rappresentava solo un distretto di leva per il reclutamento dei milites; nel comizio, quale assemblea con funzioni deliberative, le centurie rappresentavano, infatti, altrettante unità votanti. Il sistema di votazione per centurie assicurava, in realtà, un maggiore peso politico ai cittadini più abbienti; tale privilegio derivava dall accorpamento di un gran numero di centurie nella prima classe e in quella dei cavalieri (rispettivamente 80 e 18), numero che rappresentava già di per sé la maggioranza assoluta dei voti espressi dall assemblea (98 su 193), tanto che spesso non era necessario chiamare alla votazione la seconda classe. Probabilmente di epoca serviana era il census, periodico controllo della popolazione connesso ad esigenze militari ed effettuato nel Campo Marzio. Ai fini delle operazioni di leva per l inquadramento dei cittadini nelle varie classi, era necessario effettuare una valutazione dei singoli patrimoni familiari, dal momento che l articolazione della comunità in diverse classi era determinata in funzione di precisi parametri di ricchezza. Ben si comprende allora come, data la complessità e la delicatezza delle operazioni, si rese necessaria la creazione di un apposita magistratura, la censura. C) Funzioni e significato politico e storico della costituzione centuriata L ordinamento centuriato, in realtà, ripropose la stessa organizzazione tipica del periodo precedente, sotto nuove «vesti», cambiando soltanto l elemento di discriminazione tra ceti previlegiati e ceti subordinati: in origine, la situazione di predominio era collegata all appartenenza ad una delle originarie gentes patrizie; con la riforma serviana, il discrimine venne incentrato sul censo, cioè sulla ricchezza economica e sulla proprietà terriera, facendo rientrare tra le classi previlegiate anche quei plebei che si erano ingentemente arricchiti con l esercizio di attività commerciali. 29
10 30 D) Il periodo della riforma Parte Prima - L età monarchica Non risulta con certezza fino a quando l ordinamento centuriato abbia svolto le sue originarie funzioni militari, ma è certo che la sua trasformazione in organo politico è una conseguenza del fatto che l assemblea centuriata era «l assemblea degli armati», chiamati, proprio in quanto tali, a partecipare alla vita politica della civitas (FREZZA). La trasformazione politica, da ritenere avvenuta in età repubblicana, fu dovuta: all ampliarsi del territorio; alle continue mobilitazioni dell esercito; al sorgere di problemi diversi da quelli iniziali di difesa militare. 9. LE TRIBÙ TERRITORIALI Un altra importante riforma attribuita a Servio Tullio è quella consistente nella sostituzione delle tre antiche tribù create da Romolo (Ramnes, Tities, Luceres) con nuove e più numerose tribù, determinate in base a criteri di carattere territoriale per assolvere il compito di inquadrare in modo organico ed esauriente tutti i cittadini. Due furono le funzioni principali della tribù: costruire un distretto di leva; assicurare la riscossione dei tributi a favore dello Stato da parte dei «tribuni aerari». Il valore riscosso veniva commisurato al valore delle proprietà dei singoli cittadini. Glossario Fas: termine, ricollegantesi al concetto di fàtum che indicava ciò che era lecito e giusto in base alla volontà divina. I rapporti tra fas e iùs subirono una profonda trasformazione storica: in età arcaica il fas indicava propriamente il diritto divino, visto in netta contrapposizione e prevalenza rispetto al diritto umano; in seguito al fas venne sostanzialmente affiancato il concetto di ius al fine di accentuare l imprescindibile fondamento etico-religioso della norma. Iùs: nella sua accezione soggettiva, il termine indicava la facoltà di agire in base ad una norma; nel suo significato oggettivo, invece, designava un complesso di regole comportamentali di carattere consuetudinario.
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