AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI di NUORO S.P.A. STATUTO. Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO ART.1: DENOMINAZIONE

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1 AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI di NUORO S.P.A. STATUTO Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO ART.1: DENOMINAZIONE 1. Ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 8 agosto 2000 n. 267 è costituita, per iniziativa del Comune e della Provincia di Nuoro, a seguito di trasformazione dell'azienda Trasporti Pubblici di Nuoro, una società per azioni a capitale interamente pubblico con la denominazione «Azienda Trasporti Pubblici di Nuoro S.p.A.» che ha per oggetto lo svolgimento delle attività di pubblico servizio. 2. L'Azienda Trasporti Pubblici di Nuoro S.p.A. viene indicata, in forma abbreviata, con la sigla «A.T.P. S.p.A.». ART. 2: SEDE SOCIALE 1. La Società ha sede nella città di Nuoro, all indirizzo risultante dall apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile e dell art bis, comma 2 del codice civile. 2. L'Assemblea dei soci potrà istituire o sopprimere, con osservanza delle disposizioni vigenti, succursali, agenzie, sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze. 1

2 ART. 3: DURATA 1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci. ART. 4: OGGETTO SOCIALE 1. La Società ha per oggetto la gestione diretta del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano effettuato con qualunque mezzo; l esercizio di eventuali prolungamenti e derivazioni nonché di coincidenze e interdipendenze con quelli di zone limitrofe; lo svolgimento di servizio e/o attività commerciali comunque connessi con il trasporto pubblico che garantisca la migliore utilizzazione dei mezzi e degli impianti quali: 1) servizio di noleggio; 2) servizio ed attività di rimozione autovetture; 3) impianto e gestione di parcheggi; 4) impianto e gestione di autostazioni e servizi complementari; 5) servizio di trasporto scolastico; 6) servizio di trasporto disabili; 7) servizi di pubblicità sui mezzi e sugli impianti fissi; 8) manutenzione e riparazione di automezzi; 9) esecuzione e manutenzione segnaletica orizzontale e verticale e impianti semaforici urbani. 2

3 2. Lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra, di progettazione, costruzione e manutenzione di impianti e mezzi, ricerca, programmazione e promozione; lo svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidiaria a quella di istituto. Titolo II CAPITALE SOCIALE, AZIONI ED OBBLIGAZIONI ART. 5: CAPITALE SOCIALE 1 Il Capitale Sociale è di Euro ,00 (centoventimila), rappresentato da n azioni nominative del valore nominale di Euro 12,00 (dodici virgola zero zero) ciascuna. 2 La quota di partecipazione del Comune di Nuoro nella società, che è a totale capitale pubblico, non potrà mai essere inferiore al 55% del capitale sociale, la partecipazione della Provincia di Nuoro non potrà mai essere inferiore al 25% e complessivamente la quota di partecipazione di altri Enti Pubblici Territoriali potrà essere pari al 20%. Non sarà valido, nei confronti della società, il passaggio delle azioni che porti la partecipazione del Comune di Nuoro e degli anzidetti Enti al disotto di tali limiti. 3 I conferimenti, nel rispetto delle norme di legge, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro ex art del Codice Civile. 4. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da 3

4 quelli delle preesistenti azioni. Le azioni sono riservate in opzione agli azionisti in proporzione al capitale posseduto. La parte di aumento che risultasse non optata, potrà essere collocata, presso Enti Pubblici Territoriali, a cura dell'organo Amministrativo. ART. 6: AZIONI ED OBBLIGAZIONI 1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. 2. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto. Anche in caso di pegno sulle azioni il diritto di voto spetta al socio. La Società non ha obbligo di emettere titoli azionari. Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti dal Presidente. 3. Il Capitale Sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. 4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei modi ritenuti più convenienti. Le facoltà degli amministratori previste dall'art del Codice Civile sono fatte salve soltanto se esercitate a favore di Enti Pubblici Territoriali. 5. A carico dei soci in ritardo nel versamento dell'importo relativo alle azioni sottoscritte e non interamente pagate, decorrerà l'interesse nella misura legale maggiorato di 5 4

5 punti, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà di cui al comma 4 che precede. 6. In sede di aumento del Capitale Sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni possedute. 7. Il diritto di opzione spetta anche ai possessori di obbligazioni convertibili in azioni. 8. Il diritto di opzione, ai sensi e con le modalità di cui all'art del Codice Civile, può essere escluso o limitato qualora l'interesse della società lo esiga. Il diritto di opzione deve essere esercitato entro il termine di 3 mesi. In caso di mancato esercizio di detto diritto nel termine stabilito, le azioni e i relativi diritti di opzione possono essere trasferiti ad altri Enti Pubblici Territoriali. 9. La società potrà emettere obbligazioni anche convertibili in azioni, al portatore o nominative, ai sensi dell'art del Codice Civile, demandandosi alla Assemblea dei Soci la deliberazione in materia, la fissazione delle modalità di collocamento, estinzione e conversione delle obbligazioni stesse e gli adempimenti previsti dall art del Codice Civile per le modificazioni statutarie. 10. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione. 5

6 ART. 7: QUALITÀ DI AZIONISTA 1. La qualità di azionista costituisce di per sé adesione allo Statuto, all'atto Costitutivo ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità. 2. La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nel libro dei soci, che dovrà essere effettuata a cura degli Amministratori a seguito dell accertamento della regolarità dei versamenti. ART. 8: VINCOLI SULLE AZIONI 1. Il pegno, il pignoramento, l'assegnazione e i vincoli reali sulle azioni sono regolati dalle norme del Codice Civile. ART. 9: TRASFERIMENTI E PRELAZIONE 1. Il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci. 2. Il trasferimento delle azioni nominative potrà essere effettuato non prima che sia trascorso un anno dalla data di costituzione della società. Il socio che, a qualsiasi titolo, intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni ad altri Enti Pubblici Territoriali della Provincia di Nuoro, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di Capitale Sociale, dovrà preventivamente dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, con 6

7 lettera raccomandata A.R. da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando la denominazione degli Enti Pubblici Territoriali disposti all'acquisto nonchè le condizioni di vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione scritta a tutti i soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta di vendita. 3. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, dovranno farlo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a mezzo di lettera raccomandata A.R., indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, contenente la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute. 4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. 5. Le azioni per le quali nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione sono liberamente cedibili ad Enti Pubblici Territoriali della Provincia di Nuoro, purché a con- 7

8 dizioni non inferiori a quelle indicate dall'offerta. ART. 10: CONSENSO AL TRASFERIMENTO 1. Il trasferimento delle azioni, non produce effetti nei confronti della Società, se non previo consenso e gradimento dell'assemblea ordinaria, che dovrà esprimersi entro tre mesi. In assenza di gradimento il socio cedente potrà recedere dalla società. 2. Il sopraccitato consenso dovrà essere comunque negato nel caso in cui: a) il cessionario delle azioni si trovi attualmente o possa trovarsi, direttamente o indirettamente, in posizione di conflitto di interessi con la Società; b) il cessionario rivesta qualità tali che la sua presenza nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per la società stessa. In questo caso, dovranno essere espressamente indicate le ragioni del pregiudizio. ART. 11: FINANZIAMENTO DEI SOCI 1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. 2. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme 8

9 potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera Assembleare. 3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art Cod.Civ. Titolo III ORGANI DELLA SOCIETA' ASSEMBLEA ART. 12: ASSEMBLEA DEI SOCI 1. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, fatte salve le disposizioni di legge. I rappresentanti legali dei soci, in seno all'assemblea ordinaria, partecipano alla discussione e votazione senza ulteriore e preliminare specifico mandato, su tutti gli argomenti di competenza dell'assemblea. 2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (Art del Codice Civile), qualora particolari esigenze lo richiedano. 9

10 3. L'Assemblea è altresì convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. 4. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. ART. 13: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA 1. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale fissata ai sensi dell art.2 o in luogo diverso, purché nel territorio della Provincia di Nuoro, da indicarsi nell'avviso di convocazione, che deve essere inviato a tutti i soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza (Art.2366, comma 3 del Codice Civile). L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. 2. La seconda convocazione dell'assemblea non potrà essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima. 3. L'Assemblea è validamente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di con- 10

11 trollo (art.2366, comma 4 Codice Civile). ART. 14: DOMICILIO 1. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. ART. 15: PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 1. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, con osservanza del disposto e dei limiti dell'art del Codice Civile. 2. Spetta al Presidente dell'assemblea ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe scritte. ART. 16: PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA 1. L'Assemblea è presieduta dal Sindaco pro tempore del Comune di Nuoro. In caso di sua assenza o impedimento da un Presidente pro tempore eletto dall'assemblea a maggioranza semplice. 2. L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, salvo il caso in cui il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio. 3. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea nonché la sua idoneità a deliberare e ne dirige la discussione e le operazioni di voto, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito Libro dei Verbali 11

12 delle Assemblee. 4. Le votazioni nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si svolgeranno nei modi di legge. 5. Ogni socio ha diritto di esprimere nell'assemblea un voto per ogni azione posseduta. ART. 17: COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI 1. Per la costituzione e la validità delle deliberazioni relative alle Assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge. 2. Per la costituzione e la validità delle deliberazioni relative alle Assemblee straordinarie, tanto in prima quanto in seconda convocazione, occorrerà la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 76% del Capitale Sociale. ART. 18: POTERI DELL'ASSEMBLEA 1. L'Assemblea ordinaria esercita le funzioni deliberative previste dalla legge ed in particolare: a) approva il bilancio; b) determina i compensi degli amministratori e dei sindaci; c) delibera le azioni di responsabilità sociale contro gli Amministratori e contro i Sindaci; d) delibera gli indirizzi generali per la gestione della Società e lo sviluppo dei servizi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per il perseguimento delle finalità sociali; 12

13 e) delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame dagli Amministratori ed in particolare, esprime pareri sull'assunzione di nuove attività o servizi connessi a quelli oggetto della Società oppure sulla dismissione di attività o servizi già esercitati, ferme restando le competenze in caso di modificazioni dell'oggetto sociale. f) l'assemblea ordinaria delibera su rilevanti spese che impegnino la Società per più esercizi successivi, sugli acquisti e le alienazioni immobiliari; g) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge. 2. L'Assemblea straordinaria esercita le funzioni deliberative previste dalla legge quali: a) la modifica dello statuto; b) l'emissione delle obbligazioni; c) la nomina dei liquidatori e quant'altro previsto dalla legge. 3. I poteri di cui al presente articolo sono esercitati in conformità all art. 28 del presente Statuto. AMMINISTRAZIONE ART. 19: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri compreso il Presidente. I primi Amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto Costitutivo e durano in carica per il periodo che 13

14 in esso sarà stabilito. 2 Gli Enti Pubblici Territoriali titolari di azioni, hanno diritto, ai sensi dell'art del Codice Civile e della legge n.81 del 25 marzo 1993 e successive modificazioni e integrazioni, di procedere alla nomina diretta ed alla revoca degli Amministratori, compreso il Presidente, in misura proporzionale all'entità della propria partecipazione azionaria. 3 I Consiglieri durano in carica tre anni e comunque fino all approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e possono essere rieletti. 4 Il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'assemblea dei soci e resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'assemblea stessa. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. 5 E' fatta salva la possibilità di revoca dell'amministratore in ogni momento, salvo risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa. Gli Amministratori nominati direttamente dagli Enti Pubblici Territoriali potranno essere revocati solo dai rispettivi Enti. Costituisce giusta causa di revoca la promulgazione di leggi che limitino la composizione e la durata in carica degli organi amministrativi. 6 Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per dimissioni o 14

15 per qualsiasi causa, venga a mancare uno degli Amministratori nominati da uno degli Enti Pubblici Territoriali, ai sensi dell'art del Codice Civile, lo stesso Ente deve, entro 60 (sessanta) giorni procedere alla sua sostituzione. 7 Tutti gli Amministratori dimissionari restano in carica fino alla ricostituzione dell'intero Consiglio. 8 Qualora venga a cessare la maggioranza degli Amministratori in carica, anche gli altri decadono e gli Enti Pubblici Territoriali, dovranno procedere entro 30 (trenta) giorni alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. 9 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni, da assumersi con la maggioranza assoluta dei consiglieri, concernenti l attuazione degli indirizzi deliberati dall Assemblea nonché il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. ART. 20: INCOMPATIBILITÀ 1. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere o di Assessore di un Comune socio o con le omologhe cariche di altri Enti Pubblici soci, e con le situazioni previste dall'art del Codice Civile. 2. All'atto dell'accettazione scritta della nomina, il Consigliere dovrà dichiarare che non sussistano motivi di ine- 15

16 leggibilità e di incompatibilità nell'assunzione dell'incarico. ART.21: POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nell ambito degli indirizzi preventivamente fissati dall Assemblea dei soci, a cui dovrà uniformare la propria condotta amministrativa. 2 Il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre alla deliberazione dell'assemblea dei soci ogni altro atto di rilievo essenziale per l'attività della Società. 3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un Amministratore Delegato. 4 All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita. 5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti. 6 Compete al Consiglio di Amministrazione approvare il regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte dei dirigenti e di altri dipendenti. 7 Il Consiglio designa un proprio Segretario anche al di fuori dei suoi componenti. 16

17 ART. 22: RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma, nella sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o dai sindaci, con specifica indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. 2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato comunque ogni mese, per esaminare l'andamento della Società. 3. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R. o raccomandata a mano o telefax o posta elettronica, recapitata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio dei Consiglieri e dei Sindaci; nei casi di urgenza è convocata via telefax, telegramma o posta elettronica « », da spedirsi almeno un giorno prima. 4. La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata nei modi predetti, quando siano presenti tutti gli Amministratori nonché i Sindaci effettivi. 5. In caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni il Consigliere decade dall'incarico ed è sostituito ai sensi del presente Statuto. 6. Per la validità della riunione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza as- 17

18 soluta dei presenti. 7. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. ART. 23 VERBALE DELLE RIUNIONI 1. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, da annotarsi sul relativo libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. ART. 24 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Il Presidente ha la rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte a terzi e in giudizio nonché l'uso della firma sociale. Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni, impugnative e istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio. Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione. 2. Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per i singoli atti anche a persone estranee alla società. 3. In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al componente più anziano di età. 18

19 ART. 25:DIRETTORE GENERALE 1. Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 21 comma 5 del presente Statuto, può nominare un Direttore Generale, tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali della persona prescelta nella gestione di imprese industriali e di servizi. La durata dell'incarico ed il relativo compenso sono determinati nell'atto di nomina. 2. Il Direttore Generale esercita i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio medesimo. ART. 26: COLLEGIO SINDACALE 1. Gli Enti Pubblici Territoriali titolari del Capitale Sociale in misura proporzionale eleggono un Collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, salvo le incompatibilità di legge. 2. I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. 3. Il Comune di Nuoro ha diritto a procedere alla nomina diretta di un numero di sindaci, comunque non superiore a due effettivi e uno supplente, tra i quali il Presidente, proporzionale all entità della propria partecipazione. 4. Per quanto riguarda i restanti Sindaci ancora da eleggere, 19

20 si applicheranno le procedure di cui all art. 19 del presente Statuto. 5. Il Collegio Sindacale ed i suoi membri assumono i doveri, sono investiti dei poteri, sono assoggettati alle cause di incompatibilità ed ai requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia. 6. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art del Codice Civile. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato da almeno due membri del Collegio. 7. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell incarico e sono rieleggibili. 8. Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di cui agli artt. dal 2397 al 2408 del Codice Civile. 9. Ai Sindaci spetterà un compenso annuale determinato secondo quanto stabilito dalle tariffe professionali dei Dottori Commercialisti. ART. 27: CONTROLLO CONTABILE 1. Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una Società di revisione nominato dagli Enti 20

21 Pubblici Territoriali titolari del Capitale Sociale. 2. Il controllo contabile potrà essere esercitato dal Collegio Sindacale ai sensi dell art bis del Codice Civile. ART. 28: CONTROLLO ANALOGO E STRUTTURALE 1. Gli Enti Pubblici titolari del Capitale Sociale esercitano sulla società partecipata un attività di indirizzo e controllo autonomo sui principali atti di programmazione e sulle attività fondamentali di straordinaria amministrazione, con particolare riferimento alla: a) approvazione dei documenti di programmazione e del piano industriale; b) approvazione delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e degli atti fondamentali della gestione (bilancio, relazione programmatica, piano degli investimenti, piano di sviluppo) 2. Inoltre esercitano un controllo strutturale di carattere finanziario e gestionale e sul perseguimento degli o- biettivi di interesse pubblico con particolare riferimento alla: a) verifica della congruità degli schemi tipo di contratti di servizio; b) verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo 21

22 dell efficacia, dell efficienza e dell economicità. Titolo IV BILANCIO SOCIALE E UTILI ART. 29: ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO 1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 Gennaio e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla formazione del bilancio di esercizio. 3. Il bilancio di esercizio, corredato dai documenti previsti dalla legge, sarà trasmesso ai Sindaci almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'assemblea dei soci, alla cui approvazione sarà sottoposto. ART. 30: RIPARTIZIONE DEGLI UTILI 1. Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue: a) il 5% (cinque per cento) a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (Art del Codice Civile); b) riserva facoltativa nella misura che verrà stabilita dall'assemblea; c) la somma residua sarà ripartita fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. 2. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'assemblea. 22

23 3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della società. Titolo V SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' E NORME FINALI ART. 31: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 1. Nel caso di scioglimento della Società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione di uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi. 2. Competerà all'assemblea dei soci indicare le modalità di gestione dei servizi affidati alla Società durante la fase di liquidazione. ART. 32: CLAUSOLA ARBITRALE 1. Le controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Statuto, sarà sottoposta al giudizio di un Collegio Arbitrale, fatta eccezione delle materie riservate inderogabilmente dalla legge alla cognizione del Giudice Ordinario o a quella esclusiva del Giudice Amministrativo. 2. Ciascuna delle parti nomina un arbitro. Il Presidente, è nominato dai due arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Nuoro, il quale nominerà anche l'arbitro alla cui nomina non abbia provveduto la parte spettante. 23

24 3. Il Collegio Arbitrale, prima di assumere l'incarico definitivo, dovrà comunicare i propri compensi e spese, con riserva di ogni altra determinazione da parte di coloro che intendevano adire a tale procedura. 4. Il Collegio Arbitrale decide secondo criteri di diritto. ART. 33: INFORMAZIONE DEI SOCI 1. Gli Enti Locali soci e in particolare i componenti gli organi di Governo di questi possono ottenere direttamente informazioni sugli atti sociali. Questi hanno diritto all accesso di tutti gli atti relativi al coordinamento e all indirizzo assunti dalla Società e anche a quelli inerenti la gestione dei Servizi Pubblici affidati. ART. 34: FORO COMPETENTE 1. Per qualsivoglia controversia il Foro competente è il Tribunale di Nuoro. ART. 35: DISPOSIZIONI FINALI 1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizione in materia contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia di società per azioni con prevalente e totale partecipazione pubblica. F.to Certifico io sottoscritto Dottor, Notaio 24

25 in Nuoro, che la presente copia in pagine è conforme all'originale, per uso Nuoro, 25

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