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1 Mestre, 5/9/2012 Prot.n 2012/ Direzione Attività e Produzioni Culturali Servizio Cittadinanza delle Donne e Culture delle Differenze Alla cortese attenzione del Presidente della Quinta Commissione Consiliare Leonardo Padrin Regione del Veneto Centro Antiviolenza La Dirigente Dott.ssa Angela Fiorella La Responsabile Dott.ssa Gabriela Camozzi Oggetto: PDL N.261/2012 NORME PER L ISTITUZIONE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA e PDL N.263/2012 INTERVENTI REGIONALI PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE E LA VIOLENZA DOMESTICA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO INTERVENTI REGIONALI PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE E LA VIOLENZA DOMESTICA: Osservazioni del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia. Premessa Il istituisce in forma sperimentale nel 1994 un servizio denominato Centro Antiviolenza all interno della casa madre rappresentata dal Centro Donna. Il Centro viene successivamente confermato come Servizio del Comune di Venezia a partire dal 1995 implementando nel tempo la propria offerta di risorse alle donne che subiscono violenze e maltrattamenti ed è tuttora attivo. 1

2 E una manifesta esigenza delle donne del veneziano e delle operatrici del Centro Donna che pongono all attenzione delle amministratrici e degli amministratori locali l esigenza di riconoscere l entità del fenomeno della violenza di genere e di offrire uno spazio di ascolto e accoglienza per le donne che subiscono maltrattamenti e violenza. Era ed è dedicato alle donne che cercano sostegno in un progetto di uscita dalla violenza e trova la propria collocazione fisica in uno spazio culturale (la biblioteca di genere) che è anche spazio fisico di aggregazione dei gruppi di donne del territorio. E il primo e per lungo tempo l unico esempio in Italia di Centro Antiviolenza istituzionale. A quasi vent anni dalla sua fondazione il Centro riconferma la sua identità di luogo di accoglienza di donne che desiderano condividere progetti di uscita dalla violenza all interno di una cornice di promozione di una cultura di genere. Le donne che hanno attraversato la soglia del Centro sono ad oggi più di e quelle fra loro che hanno trovato ospitalità temporanea presso le case del Centro (o presso altre case individuate ad hoc in un progetto condiviso con le operatrici) sono più di settanta (insieme a un ottantina di minori loro figli). Si tratta di donne che necessitavano di allontanarsi dalla propria dimora abituale, quasi sempre per sottrarsi a situazioni di grave rischio, spesso causate da violenza all interno di dinamiche relazionali di coppia, ben descritte nell indagine sulla violenza contro le donne realizzata dall ISTAT nel L indagine, che ha rappresentato uno spartiacque per chi si occupa del fenomeno della violenza di genere, continua ad avvalorare i dati locali sulla violenza contro le donne: la violenza è perpetrata nella maggior parte dei casi all interno di una relazione di coppia fra le (in)sicure mura domestiche e le donne che vi si trovano invischiate arrivano talvolta a livelli di rischio elevati. In quei casi è necessario che la donna possa tutelarsi, prima che la relazione violenta degeneri irreparabilmente. Per questo motivo il Centro di Venezia ha deciso di dotarsi da subito di Case ad indirizzo segreto e nell aprile del 1995 la Casa ha ospitato la prima donna veneziana con un progetto che le offrisse ospitalità temporanea sicura e segreta come base per un progetto di uscita dalla violenza. Per lungo tempo il Centro di Venezia è stato l unico Centro Antiviolenza in regione dotato di case ad indirizzo segreto dedicate alle donne con progetti di uscita da situazioni di violenza e ad oggi dispone di dieci posti letto pensati per le donne e per i loro figli minori. Nel tempo il progetto di contrasto alla violenza si è sviluppato dando origine ad una organizzazione complessa capace di dare maggiore forza ai progetti individuali di ogni singola donna ma anche di incidere maggiormente in termini di sensibilizzazione del territorio poiché la violenza contro le donne è innanzitutto una questione culturale e va affrontata anche con coerenti strumenti di prevenzione della violenza e di promozione del rispetto dei diritti umani di genere. Nascono così nel tempo altri dispositivi volti a: - informare le donne delle opportunità esistenti nel veneziano di uscita dalla violenza (Punto di Ascolto presso gli Ospedali) - creare Reti fra i soggetti locali che si occupano di contrasto alla violenza di genere - potenziare i progetti individuali di uscita dalla violenza e di empowerment della donna anche attraverso il supporto offerto dallo Sportello Donna al Lavoro - rafforzare i raccordi con le scuole per la promozione di progetti di riconoscimento e contrasto della violenza attraverso il coinvolgimento diretto delle/degli studenti in interventi di consapevolezza e cambiamento. 2

3 Organizzazione del Centro Antiviolenza Numero Verde 1522 Rete dei Servizi Antiviolenza della Città di Venezia Ospedale Civile di Mestre Sportello Donne al Lavoro Case ad indirizzo segreto Centro Antiviolenza Accoglienza Progetto Sensibilizzazione Scuole Punto di Ascolto SOS Violenza presso il Pronto Soccorso Ospedale Civile di Venezia Steps organizzativi Il istituisce il Centro Donna (biblioteca + sala gruppi) 1994 avvio del progetto Centro Antiviolenza (operatrici di accoglienza + avvocate) 1995 apertura della prima casa ad indirizzo segreto progetto casa aperta 1999 istituzione della Rete Territoriale dei servizi di Contrasto alla violenza sulle donne 1999 avvio del progetto Punto di Ascolto SOS Violenza presso i Pronto Soccorso 2001 avvio del progetto Sportello Donne al Lavoro 2006 Venezia diventa territorio pilota per il numero verde avvio dei progetti di sensibilizzazione nelle scuole superiori 2009 apertura della seconda casa ad indirizzo segreto A tutt oggi il Centro continua a rappresentare un punto di riferimento importantissimo per le donne e i servizi del territorio provinciale e regionale, visto che più del 45% delle donne che si rivolgono a Venezia sono residenti in altri Comuni e Province venete. Ed è proprio per l elevata diffusione del fenomeno e per la disarmonica distribuzione regionale di risorse dedicate al contrasto della violenza sulle donne che il saluta con particolare interesse il Progetto di Legge in oggetto. Il Progetto di Legge 261 e 263 La bibliografia nazionale ed internazionale sul fenomeno della violenza esistente e l esperienza maturata in quasi 20anni di attività del Centro di Venezia confermano la necessità di un coordinamento regionale sugli interventi di contrasto alla violenza di genere che armonizzi e sostenga gli interventi locali. E dimostrato infatti che ove più é forte e matura la rete (rete fra servizi con competenze diverse e rete regionale dei centri antiviolenza), maggiori sono le probabilità di successo dei progetti di uscita dalla violenza e più efficaci sono gli interventi di ogni singolo soggetto attivo contro la violenza. Rileviamo la positività del Progetto di Legge che va a colmare un vuoto legislativo importante creando le basi per una armonizzazione e finanziamento degli interventi contro la violenza sulle donne nel territorio regionale. Auspichiamo che la naturale evoluzione di questo processo a tutela delle donne che subiscono violenza e di liberazione dalla violenza (parafrasando una precedente campagna regionale) sia l istituzione di un coordinamento regionale di tutti i Centri Antiviolenza pubblici e del privato sociale esistenti in Veneto Di seguito proponiamo alcune osservazioni, come da richiesta della Regione Veneto. 3

4 Osservazioni sull articolato Articoli del testo unificato Osservazioni In grassetto: proposta di modifica In corsivo: le motivazioni a supporto delle proposte Art. 1 Principi. 1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi costituzionali, le leggi vigenti, le risoluzioni OMS, le risoluzioni e i programmi dell Unione europea, riconosce che ogni forma di violenza di genere costituisce la negazione del diritto all inviolabilità, alla libertà e alla dignità della persona. 2. Ai fini della presente legge per violenza di genere si intende qualunque atto di violenza contro le donne che produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata 3. Ai fini della presente legge per violenza domestica si intende ogni forma di violenza fisica, psicologica o sessuale che riguarda tanto soggetti che hanno, hanno avuto o si propongono di avere una relazione intima di coppia, quanto soggetti che all interno di un nucleo familiare più o meno allargato hanno relazioni di carattere parentale o affettivo. 4. Alle vittime di violenza di cui ai commi 2 e 3 è assicurato sostegno per consentire di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell anonimato 3. Ai fini della presente legge per violenza domestica si intende ogni forma di violenza fisica, psicologica, economica e sessuale che riguarda tanto soggetti che hanno, hanno avuto o si propongono di avere una relazione intima di coppia, quanto soggetti che all interno di un nucleo familiare più o meno allargato hanno relazioni di carattere parentale o affettivo. La violenza di genere e domestica in particolare, viene espressa nelle seguenti quattro forme, spesso associate fra loro: violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica. La violenza economica rappresenta una forma di violenza invisibile ma allo stesso tempo molto potente, poiché capace di vincolare fortemente la vittima all autore di violenza attraverso meccanismi di controllo e di limitazione economica molto variegati, umilianti e deprivanti. L autore di violenza può agire violenza economica attraverso (ad esempio) il controllo dello scontrino della spesa, la sottrazione dello stipendio, la consegna alla donna (che non abbia entrate proprie di denaro) di somme insufficienti per acquistare alimenti e altri generi per la famiglia, il divieto di trovarsi una collocazione lavorativa (affinché non abbia entrate proprie che la rendano economicamente autonoma dall autore di violenza), eccetera. La deprivazione economica è uno fra i fattori che maggiormente incidono sulla 4

5 possibilità della donna di uscire dalla spirale di violenza, tanto che i progetti di uscita dalla violenza prevedono come requisito essenziale proprio il supporto alla donna affinché possa uscire dal giogo della violenza economica e possa ri-costruire la propria vita anche su basi di autonomia e opzioni di carattere economico. Altra conditio sine qua non per uscire dalla violenza è la possibilità/necessità di nominare la violenza ( ciò che non ha un nome non esiste ) Suggeriamo dunque che anche la violenza economica venga enucleata nelle tipologie di violenze citate. Art. 2 - Finalità. 1. Al fine di assicurare la necessaria tutela e il recupero di una condizione di vita normale, la Regione del Veneto, in collaborazione con enti locali, associazioni ed istituzioni favorisce l attivazione di centri antiviolenza, centri di accoglienza o case rifugio per vittime di violenza, sole o con figli minori. Proponiamo di sostituire la citazione in grassetto (vittime di violenza) con il testo seguente: donne che subiscono violenze, maltrattamenti e atti persecutori, nel rispetto delle diverse fattispecie normative identificate dalla legge italiana (leggi sulla violenza, sui maltrattamenti, sugli atti persecutori). Art. 3 - Interventi regionali. 1. In attuazione di quanto previsto agli articoli 1 e 2, la Regione promuove: a) la realizzazione e il miglioramento strutturale, da parte di enti locali singoli o associati, in eventuale partenariato o convenzione con soggetti del privato sociale, che perseguono le finalità di cui alla presente legge, di centri antiviolenza, di centri di accoglienza o case rifugio destinate ad ospitare le donne, sole o con figli minori, vittime di violenza, persecuzione e maltrattamento; b) attività di sostegno agli enti locali e alle aziende ULSS per la creazione, l implementazione e la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne vittime di violenza; c) l individuazione di strumenti e strategie interistituzionali atti a garantire il necessario coordinamento e le sinergie fra gli enti pubblici e fra questi e gli organismi sociali delle comunità locali, in special modo attraverso il coinvolgimento degli enti locali, delle forze dell ordine, delle prefetture, del sistema sanitario regionale, della magistratura; d) la formazione degli operatori che nei diversi ambiti istituzionali svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere e domestica e al sostegno delle vittime; e) la realizzazione di attività di monitoraggio e studio dei fenomeni e la individuazione di proposte per mettere in atto misure efficaci di contrasto nonché di specifiche attività di 1. In attuazione di quanto previsto agli articoli 1 e 2, la Regione promuove: a) la realizzazione e il miglioramento strutturale, da parte di enti locali singoli o associati, in eventuale partenariato o convenzione con soggetti del privato sociale, che perseguono le finalità di cui alla presente legge, di centri antiviolenza, di centri di accoglienza o case rifugio nella misura di 1 posto letto ogni abitanti destinate ad ospitare le donne, sole o con figli minori, vittime di violenza, persecuzione e maltrattamento Sulla base della incidenza del fenomeno della violenza di genere, l Unione Europea raccomanda che vi sia una dotazione di posti letto per donne che subiscono violenza nella misura di un posto letto ogni abitanti (Consiglio d Europa, 1997). 5

6 carattere informativo, culturale, educativo e formativo da svolgere in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e di ricerca, gli enti locali, e i soggetti del privato sociale per prevenire e contrastare la violenza di genere e domestica attraverso l educazione alla pari dignità delle persone e l educazione alla legalità. 2. Nel finanziare lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 la Regione persegue l obiettivo di consolidare ed estendere la rete territoriale istituzionale dei soggetti e dei servizi, favorendo la messa in comune di informazioni, buone pratiche ed esperienze formative attraverso la stipula di accordi tra istituzioni, servizi e soggetti del privato sociale con specifica competenza, per realizzare il massimo delle sinergie a livello territoriale e per assicurare una efficace azione di prevenzione e contrasto delle varie tipologie di violenza di genere e di violenza domestica Per migliorare i processi di programmazione integrata e partecipata nei diversi ambiti del territorio regionale veneto, si prevede l introduzione dell area di intervento denominata: donne (che subiscono violenza, maltrattamenti, stalking) nei prossimi Piani di Zona dei Servizi Sociali. Art.4 omissis Art. 5 Costituzione Centri di accoglienza o case rifugio. 1. I Centri di accoglienza o case rifugio sono strutture pubbliche o private, anche eventualmente gestite in partenariato con i soggetti Per realizzare efficacemente quanto previsto al comma 2 dell Art.3 è necessario che nei Piani di Zona dei Servizi Sociali della regione Veneto venga introdotta la seguente area di intervento: donne (che subiscono violenza, maltrattamenti, stalking), accanto alle altre 7 già previste (famiglia, anziani, disabilità, dipendenze, salute mentale, marginalità e inclusione sociale, immigrazione). Questa richiesta è già stata presentata in regione anche dall Amministrazione Provinciale di Venezia all interno del progetto intitolato: Winnet8. Tra l altro, sono molte le regioni italiane che da tempo hanno introdotto tale area di intervento, coerentemente con la diffusione e la gravità del fenomeno della violenza sulle donne che in Italia miete una vittima ogni 2-3 giorni: ogni 2-3 giorni infatti una donna viene uccisa in Italia per mano del proprio partner o ex partner. 6

7 del privato sociale che perseguono le finalità di cui alla presente legge, in grado di offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza di genere e domestica e ai loro figli minori, nell ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale, che deve inoltre assicurare un sostegno per consentire loro di ripristinare la propria autonoma individualità, nel pieno rispetto della riservatezza e dell anonimato. 2. Possono ricorrere alle case rifugio le donne vittime di violenza di genere e domestica, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza. Le case assicurano l anonimato della persona salvo diversa decisione della persona stessa. I servizi sono gratuiti, anche per chi non risiede nel comune in cui è ubicata la struttura e per le vittime straniere. Le case garantiscono l accoglienza delle ospiti 24 ore su 24 per l intero arco dell anno e per un periodo definito. 3. Le Case rifugio possono essere promosse da: a) enti locali singoli o associati; b) associazioni operanti in Regione che abbiamo maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne; c) di concerto dai soggetti di cui alle lettere a) e b), d intesa o in forma consorziata. 4. Le Case rifugio hanno la finalità di: a) accogliere e sostenere donne in condizione di disagio per causa di violenza o maltrattamenti assieme ai loro figli minori; b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne vittime di gravi maltrattamenti; c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio. 2. Possono ricorrere alle case rifugio le donne vittime di violenza di genere e domestica, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza. Le case assicurano l anonimato della persona salvo diversa decisione della persona stessa. I servizi sono gratuiti, anche per chi non risiede nel comune in cui è ubicata la struttura e per le vittime straniere. Le case garantiscono la permanenza delle ospiti 24 ore su 24 per l intero arco dell anno e per un periodo definito. Il termine accoglienza ha un significato fondante per i Centri Antiviolenza e ha a che fare con le pratiche di relazione (come l ascolto attivo, il dare credibilità alla donna, il rispetto dei tempi e delle decisioni, l offrire spazi di decantazione, eccetera) messe in atto dalle operatrici dei Centri Antiviolenza e che costituiscono la base di un progetto di uscita dalla violenza. Il comma 2 dell art. 5 fa invece riferimento alla permanenza della donna nella Casa Rifugio intesa come presenza residenziale 24h/24. Sempre relativamente al comma 2: cosa si intende per indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza? Possono essere inserite donne senza regolare permesso di soggiorno? In caso affermativo (come auspicato affinché tutte le donne che subiscono violenza possano fruire delle medesime risorse), quale progettualità è possibile prevedere in casi simili? Il solo permesso di soggiorno per giustizia pone vincoli importanti ad un progetto di acquisizione di autonomia e sgancio dai Centri (non può essere trasformato in altro Permesso di soggiorno e non può essere trasformato in permesso di soggiorno per lavoro). Comma 5. L accesso alle Case rifugio avviene per Comma 5. L accesso alle Case rifugio avviene 7

8 il tramite dei centri antiviolenza, dei pronto soccorso degli ospedali, dei servizi sociali dei Comuni delle forze dell ordine, secondo le valutazioni ed i pareri espressi dall equipe di accoglienza. su richiesta della donna e su segnalazione dei pronto soccorso degli ospedali, dei servizi sociali dei Comuni, delle forze dell ordine, e di altri servizi del territorio e secondo le valutazioni ed i pareri espressi dall equipe di accoglienza della Casa Rifugio o del Centro Antiviolenza che gestisce la Casa Rifugio. Le donne che subiscono violenza giungono al Centro talvolta in autonomia e talvolta su segnalazione di altri servizi e l ingresso nella Casa Rifugio viene valutato dall équipe del Centro Antiviolenza. A questo proposito occorre differenziare le due funzioni di segnalazione e valutazione. Art. 6 - Tavolo di coordinamento regionale contro la violenza di genere e la violenza domestica. 1. Presso la Giunta regionale è istituito il Tavolo di coordinamento regionale contro la violenza di genere e la violenza domestica composto da: a) l assessore alle Pari Opportunità o suo delegato, che lo presiede; b) l assessore ai Servizi Sociali o suo delegato; c) il direttore generale alla sanità e al sociale o suo delegato; d) la presidente della commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62 Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna ; e) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di promozione dei Diritti Umani e Pari Opportunità, o suo delegato; f) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di edilizia a finalità collettive, o suo delegato; g) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, o suo delegato; h) due componenti con esperienza di pronto soccorso e medicina di base, designati dal coordinamento dei direttori generali delle aziende sanitarie e delle aziende ULSS del Veneto; i) sette rappresentanti di associazioni competenti in riferimento alle finalità di cui alla presente legge, uno per provincia, designati dalla Giunta regionale in deroga alle disposizioni della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi e successive modificazioni; l) due componenti designati dall ANCI del Veneto; l) bis: un componente di ogni ente locale che 8

9 m) un componente designato dalle Prefetture del Veneto; n) tre componenti designati dalle Forze dell Ordine operanti nel Veneto rispettivamente dalla Polizia di Stato, dall Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza; o) un componente designato dalla Corte d Appello di Venezia. 2. I componenti di cui alle lettere m), n), o), del comma 1 sono nominati dalla Giunta regionale previa intesa con le competenti autorità statali. 3. I componenti durano in carica 5 anni. La partecipazione dei componenti al Tavolo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese per i componenti di cui alla lettera i). 4. Entro centoventi giorni dall entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento del Tavolo, sentite le competenti commissioni consiliari che si esprimono entro quarantacinque giorni dalla richiesta; trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. 5. Il Tavolo svolge i seguenti compiti: a) formula annualmente proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni ed interventi di cui alla presente legge; b) svolge attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, e si raccorda con gli enti pubblici, le associazioni, gli enti privati e le aziende ULSS che adottino progetti o sviluppino iniziative a sostegno delle finalità della presente legge; c) promuove e coordina il monitoraggio e le analisi dei casi e delle tipologie di violenza di genere e domestica avvenuti nel territorio e la loro elaborazione al fine di individuare le aree a maggiore rischio; d) promuove e coordina il monitoraggio delle iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e domestica e di sostegno alle vittime ivi comprese le strutture di accoglienza ed i centri di riferimento attivi nel territorio; e) mantiene gli opportuni collegamenti con la rete nazionale antiviolenza del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. abbia istituito un Servizio denominato Centro Antiviolenza e un componente di ogni ente locale che gestisce una o più Case Rifugio. Il tavolo di coordinamento regionale potrebbe avvalersi e conseguentemente trarre vantaggio anche della competente presenza di rappresentanti di Servizi Pubblici che da anni hanno istituito e gestiscono direttamente Centri Antiviolenza e Case Rifugio. Come abbiamo evidenziato in premessa, in taluni casi l esperienza maturata costituisce una eccellenza nel panorama nazionale, poiché, ad eccezione della regione Veneto, nessun altra regione italiana può annoverare fra le proprie risorse territoriali (a contrasto della violenza di genere e domestica) un Centro Antiviolenza istituzionale, istituito e gestito interamente e senza soluzione di continuità dall Ente Locale, con un esperienza di 18 anni, con più di donne accolte e più di 70 donne ospitate nelle case Rifugio. E dunque di fondamentale importanza che il tavolo di coordinamento venga arricchito del valore aggiunto rappresentato dai rappresentanti di Enti locali che gestiscono direttamente il servizio Centro Antiviolenza e le Case Rifugio. Art.7 omissis Art.8 omissis Art.9 omissis Art Gratuità. 1. I servizi dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza sono gratuiti. 2. Il soggiorno nelle Case di accoglienza per le donne ed i loro figli minori è gratuito fino ad un massimo di centoventi giorni, salvo diverse previsioni e necessità Ultimo periodo del comma 2 dell Art.10: 9

10 documentate dal personale responsabile. Qualora si trovino in disagiate condizioni economiche vengono affidati ai servizi sociali del territorio di appartenenza. Art.11 omissis Qualora si trovino in disagiate condizioni economiche vengono supportate economicamente dai servizi sociali del territorio di appartenenza. I servizi sociali adotteranno criteri di valutazione dei redditi coerenti con la situazione reddituale propria della donna. Il Comune di residenza della donna che subisce violenza è competente relativamente all erogazione di eventuali contributi economici per quelle donne che non abbiano sufficienti mezzi di sussistenza; l erogazione di sussidi economici non rientra invece nelle prerogative dei Centri Antiviolenza che richiedono la collaborazione per quanto di competenza dei servizi sociali di residenza, cui spetta l eventuale sostegno economico a supporto della buona riuscita del progetto di uscita dalla violenza. Poiché il termine affidamento ha un significato giuridico del tutto particolare, proponiamo di sostituire l ultimo periodo del comma 2 dell Art.10 con il testo di cui sopra. Aggiungiamo che, siccome il computo dei redditi per l erogazione del contributo si fonda sul modello ISEE e tale modello ricomprende i redditi di tutto il nucleo (marito compreso), la donna potrebbe trovarsi nel paradosso di non poter dimostrare la propria situazione di disagio economico quando non differenziabile dal marito. Si propone dunque di raccomandare ai servizi sociali degli enti locali la dovuta discrezionalità nella valutazione delle richieste di supporto economico da parte di donne che subiscono violenza, motivata dalle peculiari dinamiche ed espressioni della violenza di genere. Si propone di implementare come sopra il comma 2. Art Cumulabilità dei finanziamenti. 1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime. 2. La convenzione di cui all articolo 8, prevede le forme da adottare per garantire la regolarità delle erogazioni e la continuità del servizio. Il comma 2 dell art.12 cita il termine convenzione con riferimento all art.8 ove però tale termine non compare. Il termine convenzione è invece citato nel titolo dell art. 9. Si tratta probabilmente di un refuso qual è la formulazione corretta dell art.12? Art.13 omissis Art.14 omissis 10

11 Art.15 omissis Conclusioni Le operatrici del Centro Antiviolenza di Venezia che hanno collaborato alla stesura delle Osservazioni contenute in questo documento confidano che queste riflessioni, frutto di esperienze e competenze messe a disposizioni quotidianamente delle donne che si rivolgono al Centro, possano davvero costituire una risorsa per la commissione cui spetta la stesura di una legge regionale contro la violenza di genere e domestica che attendevamo da molti anni e che ora finalmente potrà regolamentare, armonizzare e (in parte) finanziare gli interventi locali di contrasto della violenza sulle donne. Grazie. La Responsabile Dott.ssa Gabriela Camozzi 11

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