CONSORZIO BRESCIANO PER LA RICERCA APPLICATA E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEL SETTORE DELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE S.R.L. IN SIGLA INN. TEC. S.R.L.

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1 STATUTO CONSORZIO BRESCIANO PER LA RICERCA APPLICATA E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEL SETTORE DELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE S.R.L. IN SIGLA INN. TEC. S.R.L. Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: BRESCIA BS PIAZZA PAOLO VI 16 Numero Rea: BS Indice... 2

2 Pag. 2 di 10 S T A T U T O Art. 1) DENOMINAZIONE E' costituita a norma dell'art ter C.C. una società consortile a responsabilità limitata con denominazione. "CONSORZIO BRESCIANO PER LA RICERCA APPLICATA E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEL SETTORE DELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE S.R.L." in sigla "INN.TEC. S.R.L." Art. 2) SEDE La società ha sede legale in Brescia. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali e potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Brescia. Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci. La società opera come società di intervento a sensi legge Regione Lombardia n. 33 del 3 luglio 1981 sull'intervento regionale per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per orientare le localizzazioni delle imprese industriali ed artigiane. Art. 3) DURATA La durata della società è fissata fino al Tale scadenza potrà essere prorogata o la società anticipatamente sciolta, previa delibera dell'assemblea assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale. In caso di proroga è riservato ai soci dissenzienti il diritto di recesso. Art. 4) SCOPO E OGGETTO SOCIALE La società ha per oggetto: - lo studio, la gestione di iniziative di ricerca applicata e sviluppo nei settori delle attività produttive e dei servizi in genere, con esclusione di qualsiasi attività riservata a professioni protette nonchè il trasferimento tecnologico tra enti di ricerca ed imprese. In particolare essa si propone: - l'acquisto di beni strumentali e tecnologie avanzate, l'acquisto di materie prime e semilavorati da destinare all'attività di ricerca; - la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione e immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati; - l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso; - la promozione dell'attività di vendita, la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'esperimento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo. - la partecipazione nei mercati nazionali ed esteri a gare ed appalti indetti da enti pubblici e privati; - lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica, di sperimentazione tecnica, di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali; - l'assistenza e la consulenza per la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi e impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei residui nelle lavorazioni degli insediamenti produttivi, nonchè l'assistenza e consulenza

3 Pag. 3 di 10 per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi; - l'assistenza e consulenza per il miglioramento ed il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie; - la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati, la gestione di centri per l' elaborazione dati contabili (forniti dai consorziati) e la gestione di altri servizi in comune; - l'acquisizione, costituzione o gestione di aree attrezzate; - promuovere e svolgere attività di ricerca applicata in settori tecnologicamente innovativi; - trasferire know-how ai soci; - assicurare ai soci servizi di survey nei settori delle tecnologie e del marketing; - garantire l'accesso ai servizi informativi di carattere tecnologico; - assicurare l'esecuzione delle commesse di ricerca affidate da soci o da aziende di enti esterni; - provvedere alla formazione di giovani ricercatori mediante l'inserimento degli stessi nelle attività di ricerca per periori limitati; - l'assistenza e la consulenza per l'ottimazione dei consumi energetici; - l'assistenza e la consulenza per la realizzazione di commesse di ricerca applicata e di studi in campo economico. Comunque ciascuna delle attività di cui ai punti precedenti è da intendersi con esclusione di ogni attività riservata a professioni protette. Essa potrà compiere, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutte le singole operazioni ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Potrà assumere partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo o connesso al proprio, a condizione che tale attività non assuma carattere prevalente rispetto all'attività della società e non venga svolta nei confronti del pubblico e quindi nei limiti e con le modalità previste dal D.Legisl. 385/93 e dalle disposizioni delle competenti autorità. Art. 5) REQUISITI DEI SOCI Possono essere soci della società Enti Pubblici Economici, Enti Pubblici Territoriali, Camere di Commercio, imprese private, individuali e collettive, Consorzi o altre forme associative di piccole imprese, anche a carattere artigianale, società finanziarie e Istituti di Credito, Enti di Ricerca, le Università e gli Istituti Scolastici ed ogni altra organizzazione o istituzione a carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale che abbia svolto o che svolga attività connesse agli scopi di cui al precedente articolo 4. Chi desidera partecipare alla società, deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. Nella stessa dovrà essere indicata l'esatta ragione sociale o denominazione e la domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) certificato d'iscrizione all'albo o alla separata sezione dell'albo delle Imprese Artigiane o al Registro Ditte; b) dichiarazione di accettazione dello statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali; c) l'indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere.

4 Pag. 4 di 10 Alla domanda si dovrà allegare altresì: - copia autentica dello statuto e della delibera di adesione, assunta dall'organo sociale competente per statuto, dalla quale risultino l'indicazione del rappresentante legale e dei poteri dello stesso. Sull'ammissione dei nuovi soci delibera il Consiglio di Amministrazione. Qualora per effetto della decisione assunta si debba procedere ad un aumento del capitale sociale, gli amministratori dovranno procedere senza indugio alla convocazione di un'assemblea che deliberi in tal senso. Il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato a vantaggio dei soggetti che hanno chiesto di partecipare alla società. Se la domanda di ammissione venga accolta, il nuovo socio deve provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio e comunque prima dell'eventuale assemblea, a versare le quote sociali ed una quota di ammissione nella misura determinata all'inizio di ogni esercizio sociale da parte del Consiglio di Amministrazione in relazione al patrimonio della società. La quota di ammissione dovrà essere imputata a riserva straordinaria. In ogni caso la qualifica di socio è subordinata alla sottoscrizione di una quota del capitale sociale che non potrà comunque superare il 20% dello stesso. Nel caso in cui uno o più soci detenessero una quota di capitale sociale superiore al limite predetto, il Consiglio di Amministrazione fisserà un termine entro il quale detti soci dovranno provvedere a ridurre le quote di partecipazione nei limiti statutari. Art. 6) CAPITALE SOCIALE Il capitale sociale è stabilito in Euro ,00(novecentodiciottomilaquattrocentonovantatre virgola zero). La società potrà richiedere ai soci fondi con l'obbligo di rimborso nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme di legge vigenti e dalle disposizioni delle competenti autorità. Le quote sono trasferibili per causa di morte. Per atto tra vivi le quote, prima di essere liberamente trasferibili dovranno essere offerte in prelazione agli altri soci, in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta. Sono liberi i trasferimenti di quote sociali tra società appartenenti allo stesso gruppo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Chi intende cedere tutto o parte della propria quota, dovrà darne preavviso, mediante lettera raccomandata con a.r. al Presidente del consiglio di Amministrazione indicando, oltre l'entità della quota che intende trasferire, il prezzo richiesto ed ogni altra eventuale condizione inerente al trasferimento. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà dare avviso del trasferimento proposto a ciascun socio mediante lettera raccomandata con a.r., con l'indicazione di tutti gli elementi relativi, ivi compreso il calcolo della parte della quota sulla quale il destinatario può esercitare il diritto di prelazione, ricavando i dati dalle scritturazioni del libro soci riguardanti il potenziale venditore ed il destinatario della comunicazione. Entro trenta giorni dalla ricezione della lettera d'informazione, ciascun socio

5 Pag. 5 di 10 dovrà comunicare al Presidente del consiglio di Amministrazione se intende esercitare il diritto di prelazione, e se accetta il prezzo di vendita e le altre condizioni eventualmente indicate. Qualora ci sia divergenza tra le parti in merito al prezzo di cessione ed alle condizioni di vendita, le parti potranno rivederle di comune accordo, in difetto il prezzo e le condizioni di vendita saranno determinate da un Collegio di Arbitratori nominato e funzionante secondo le modalità previste per il Collegio Arbitrale di cui si dirà più avanti nel presente statuto. Le quote di partecipazione non possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno od in garanzia, salvo deliberazione favorevole dei due terzi del consiglio di Amministrazione. In ogni caso le quote di partecipazione degli Enti pubblici non potranno superare complessivamente il 49% del capitale sociale Art. 7) FONDO CONSORTILE Il fondo consortile è costituito da eventuali eccedenze di bilancio, dalla riserva ordinaria e straordinaria, dai versamenti dei soci a tale scopo destinati, da proventi e da qualsiasi altro bene, comunque ed a qualunque altro titolo pervenuto alla società. Per la durata della società non è consentito ai soci chiedere la divisione del fondo ed i creditori particolari dei soci non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo, sino a liquidazione della società. Per le obbligazioni assunte dagli organi sociali per conto dei singoli soci rispondono solamente questi ultimi in maniera solidale con il fondo consortile. Qualora il fondo consortile dovesse subire delle perdite l'assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci stabilendo le modalità ed i termini. Non possono essere distribuiti utili od avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate neppure in caso di scioglimento della società. Art. 8) ESERCIZIO SOCIALE L'attività della società è organizzata sulla base di programmi di attività. L'esercizio finanziario ha termine il 31 dicembre di ciascun anno. Art. 9) ASSEMBLEA DEI SOCI L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci in regola con i versamenti; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. Ciascun socio interviene all'assemblea tramite la persona a cui è stata attribuita la rappresentanza legale. E' tuttavia consentito ai soci di farsi rappresentare in assemblea da altra persona a cui il rappresentante legale abbia conferito per iscritto apposita delega. Si osservano in ogni caso le preclusioni di cui all'articolo 2372 C.C. Spetta al Presidente verificare la sussistenza del diritto di intervento all'assemblea, anche per delega e la validità delle stesse. Art. 10) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA L'assemblea è convocata dal Presidente presso la sede della società o in altro luogo quando questi lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di un numero di soci

6 Pag. 6 di 10 rappresentanti almeno un quinto del capitale sociale o negli altri casi previsti dalla legge. L'avviso di convocazione deve essere fatto con lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza; nell'avviso deve essere riportato il luogo, la data, e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonchè gli argomenti all'ordine del giorno. L'assemblea è tuttavia valida anche quando non sia convocata come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza degli amministratori in carica e dei Sindaci effettivi, se nominati. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea provvederà ad eleggere il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario, semprechè il verbale non debba essere redatto da un Notaio. Il verbale dell'assemblea è sottoscritto dal Presidente della stessa e dal Segretario. Art. 11) ASSEMBLEA DEI SOCI L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2364, secondo comma C.C.. L'assemblea provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione, impartisce le direttive generali di azione della società, delibera su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dal presente statuto o dalle leggi vigenti in materia. L'assemblea è validamente costituita e delibera in prima convocazione con voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale, mentre in seconda convocazione essa delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno del capitale sociale rappresentato dai soci presenti. Sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto, sulla proroga, sull'eventuale scioglimento anticipato della società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri e su qualsiasi altro argomento per il quale lo statuto preveda una maggioranza qualificata, l'assemblea è validamente costituita e delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la metà più uno del capitale sociale. Art. 12) VERBALE ASSEMBLEA Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare il luogo, la data e l'ora dell assemblea, l'ordine del giorno e, anche in allegato, l identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all ordine del giorno.

7 Pag. 7 di 10 Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente atto costitutivo deve essere redatto da un notaio. Art. 13) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di ventuno membri, nominati dall'assemblea, dura in carica tre anni e può essere revocato, anche prima della scadenza, dall'assemblea con votazione motivata e con la maggioranza qualificata rappresentante i due terzi del capitale sociale. L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. Gli amministratori di nomina pubblica non possono in ogni caso superare il 49% del Consiglio di Amministrazione. In caso di dimissioni di un membro esso è sostituito in base al criterio di cooptazione ex art c.c. Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli amministratori non sono vincolati al divieto di concorrenza. Art. 14) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi della società. Il Consiglio di Amministrazione predispone: - entro il 30 novembre di ciascun anno, il programma delle attività da realizzare nel successivo esercizio finanziario, accompagnato da una relazione tecnico-scientifica sugli obbiettivi da conseguire e dal piano delle attività nel pieno rispetto della funzione di indirizzo, strategia e controllo esercitata dagli Enti pubblici consorziati; - entro il 31 marzo di ciascun anno, il bilancio consuntivo delle attività svolte nell'esercizio finanziario precedente, accompagnato da una relazione tecnico scientifica sui risultati conseguiti. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Tecnico Scientifico ed istituisce inoltre, Comitati o Commissioni per problemi specifici il cui coordinamento è affidato ad un membro del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in via ordinaria con preavviso di almeno otto giorni con lettera raccomandata a.r. o, in caso d'urgenza, in via straordinaria, con telefax o telegramma o telex da riceversi almeno due giorni prima della data fissata per la convocazione. La convocazione sarà comunque sempre accompagnata dall'ordine del giorno. In caso di impedimento o assenza del Presidente, la convocazione in via straordinaria è effettuata dal membro più anziano, che presiede il Consiglio stesso. Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno o lo dovrà convocare ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica e può conferire ad uno o più dei suoi componenti deleghe e responsabilità. Art. 15) PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE E DIRETTORE Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, un Presidente ed un Vice Presidente.

8 Pag. 8 di 10 Il Presidente ha la legale rappresentanza della società. Il Presidente viene espressamente autorizzato a: - presentare nelle opportune sedi offerte di ricerca e richieste di finanziamento relative ai programmi di attività della società; fare tutto quanto ritenuto utile e necessario al conseguimento del fine sociale. In caso di assenza ed impedimenti del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore. Il Direttore partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore partecipa alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico, dirige e coordina tutto quanto necessario per la realizzazione delle attività delle società. Il Direttore redige in tempo utile per quanto previsto dall'art. 11, il progetto di bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e predispone inoltre le relazioni di cui all'art. 11 di concerto con il Comitato Tecnico Scientifico. Art. 16) COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale, nominato dall'assemblea è composto da tre Sindaci Effettivi e due supplenti e dura in carica un triennio. Il Collegio Sindacale ha i compiti previsti dall'art e seguenti del Codice Civile ed esercita il controllo contabile. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art II e III comma C.C. Il Collegio Sindacale è composto da Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia, ed esercita anche il controllo contabile, salvo il caso in cui la nomina del revisore contabile si renda obbligatoria per legge. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Art. 17) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da membri che durano in carica tre anni e sono nominati dal Consiglio di Amminsitrazione. Il Comitato è organo di consultivo del Consiglio di Amministrazione, è suo compito formulare indicazioni sulle linee di attività del Consorzio nonchè suggerimenti per la conduzione tecnico scientifica delle stesse. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato. Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore del Consorzio. Art. 18) REGOLAMENTO INTERNO Sulla base dei criteri stabiliti dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione redige uno o più regolamenti interni che comprendono le norme per la determinazione delle quote o dei contributi degli associati, le sanzioni per le inadempienze, le norme per regolamentare i rapporti con il personale e quant'altro ritenuto utile o necessario per il buon funzionamento della società. Art. 19) RECESSO Il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, giustificandone il motivo, con

9 Pag. 9 di 10 preavviso di almeno tre mesi. Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile, è ammesso il recesso per giusta causa. Spetta al Consiglio di Amministrazione nel caso di recesso per giusta causa constatare se ricorrono i motivi che legittimino il recesso e provvedere in conseguenza nell'interesse della società. Art. 20) ESCLUSIONE L'esclusione di un socio è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, nonchè per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per una condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. La dichiarazione del fallimento è immediatamente operante agli effetti dell'esclusione. Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività della società, per decisione del Consiglio di Amminsitrazione, il quale deve contestualmente convocare l'assemblea perchè deliberi in merito. L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare del socio escluso. Detta comunicazione deve essere fatta dal Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata nei dieci giorni liberi successivi alla delibera. Tale deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio Arbitrale di cui all'art. 24 del presente statuto. L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione. Trascorsi trenta giorni senza che la deliberazione sia stata impugnata, essa diviene immediatamente operante. Art. 21) TRASFERIMENTO DI AZIENDA In caso di trasferimento di azienda per atto tra vivi, il rapporto sociale continua con il nuovo titolare dell'azienda a condizione che il Consiglio di Amministrazione ne approvi l'ammissione alla società. Se, al verificarsi del trasferimento di azienda, sussiste una giusta causa, il Consiglio di Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'avvenuto trasferimento potrà deliberare l'esclusione dell'acquirente della società. Art. 22) LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA Fuori dai casi di cui all'art C.C., l'esclusione o il recesso non comporteranno il rimborso delle quote di partecipazione che verranno assegnate al fondo consortile. Art. 23) RIDUZIONE DEL NUMERO MINIMO DEI SOCI Nel caso in cui, per le previste dai precedenti articoli 17, 18 e 19, il numero dei soci sia sceso al di sotto del numero minimo di cinque, la società si scioglierà salvo che nel termine di novanta giorni tale numero sia ricostituito mediante l'inserimento di nuovi soci in possesso dei requisiti prescritti ovvero l'assemblea deliberi la riduzione, entro lo stesso termine di novanta giorni del numero minimo dei soci.

10 Pag. 10di 10 Art. 24) COLLEGIO ARBITRALE Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti, anche non soci e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società. Il Collegio deciderà come arbitro rituale entro 90 giorni dalla nomina. Le spese dell arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. Art. 25) SCIOGLIMENTO La società si scioglie nei casi previsti dall art.2484 C.C.. Lo scioglimento anticipato della società è deliberato dalla assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo. Verificandosi una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilirà: - il numero dei liquidatori e, in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio; - i poteri dei liquidatori; - la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; - i compensi loro spettanti; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, gli stessi possono compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione con deliberazione dell assemblea dei soci presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto, sia in prima che in seconda convocazione.

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