SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

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1 L espressione violenza domestica designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; con il termine genere ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini; l espressione violenza contro le donne basata sul genere designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (CENTRI ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO, CASE DI SEMIAUTONOMIA) BOZZA PER LA COSTRUZIONE DELLE LINEE GUIDA REGIONALI (Istanbul 2011)

2 Premessa La violenza di genere è un crimine e rappresenta una violazione fondamentale dei diritti umani che attraversa tutte le culture, i confini, le etnie, le classi sociali, i livelli di istruzione, di reddito, di età; ha una matrice di carattere sociale ed è una violazione del godimento della libertà individuale di tutte le donne; è una questione culturale radicata profondamente nella relazione tra donne e uomini, nelle famiglie, nei luoghi di lavoro e di studio. La violenza contro le donne ha una natura strutturale, in quanto basata sul genere, ed è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini. La violenza contro le donne non è un problema che riguarda solo le donne ma riguarda tutta la società e da tutta la società deve essere affrontata. La drammatica realtà della violenza di genere richiede una condanna assoluta da parte di tutte le Istituzioni ma soprattutto richiede la costruzione di una risposta chiara, coerente, integrata e competente che coinvolga tutti i soggetti parte della realtà nella quale viviamo. In questa cornice si inserisce l ideazione e la predisposizione del presente documento propedeutico alla definizione delle Linee Guida regionali per la gestione dei servizi per il contrasto alla violenza di genere. La mail per inviare eventuali contributi, suggerimenti ed integrazioni è: sociale@regione.lazio.it 2

3 Ricordando la Convenzione sull eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, adottata dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite, fornisce la definizione di discriminazione contro le donne e stabilisce che: discriminazione contro le donne sta ad indicare ogni distinzione o limitazione basata sul sesso, che abbia l effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo ; la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del Consiglio d Europa (Istanbul 2011) riconosce che: - la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione; - la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere; - la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini; - con l espressione violenza nei confronti delle donne si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; 3

4 il Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo stalking (2011), attraverso un percorso partecipato, partendo dal livello nazionale, per giungere al livello locale, nel rispetto delle competenze dei diversi livelli di governo,prevede il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e specifiche azioni di intervento nei settori socio-culturale, sanitario, economico, legislativo e giudiziario. Pertanto, oltre ad essere uno strumento di orientamento e supporto alla realizzazione di pratiche omogenee sul territorio nazionale, in riferimento al tema della violenza di genere, deve anche poter offrire un utile quadro di riferimento per tutti i soggetti - istituzionali e non - interessati. L'attuazione delle politiche di contrasto alla violenza sulle donne richiede, infatti, una forte sinergia tra i diversi attori coinvolti, un attivo e fecondo rapporto di collaborazione tra il Governo, le Regioni, le Province ed i Comuni; la Legge 15 Ottobre 2013, n.119, disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province ; la Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4 sul Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna, all Art.1 comma 2stabilisce che: la Regione prevede e sostiene interventi e misure volti a prevenire e a contrastare ogni forma e grado di violenza attraverso le seguenti finalità a) salvaguardare la libertà, la dignità e l'integrità di ogni donna; b) promuovere la cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere; c) promuovere le relazioni fondate sul principio di uguaglianza sostanziale e di parità di diritti tra uomini e donne tenuto conto della pari dignità e delle differenze di genere; 4

5 d) contrastare la cultura basata su relazioni di prevaricazione che supporta e legittima la violenza maschile nelle relazioni intime, nell'ambito familiare, lavorativo e sociale; e) contrastare nella comunicazione l'uso di termini, immagini, linguaggio verbale e non verbale, prassi discriminatorie, offensive e lesive della dignità della donna. Obiettivi della Rete Regionale dei Servizi per il contrasto alla violenza di genere La violenza e la discriminazione di genere non sopportano approcci settoriali e semplificatori. La loro delicatezza e il loro grado di complessità richiedono un intervento multidisciplinare, integrato e strutturato su più livelli. La Regione favorisce e promuove interventi di rete per superare la frammentazione e offrire così le risposte necessarie alle donne che subiscono violenza. La rete permette, infatti, di definire approcci, politiche e strumenti di lavoro condivisi e di elaborare informazioni dettagliate sui servizi operanti e sulle loro offerte. La Regione ritiene che la formazione degli operatori, preposti alla presa in carico delle donne che subiscono violenza, rappresenta il punto di forza della creazione di una rete antiviolenza, di cui l equipe multidisciplinare costituisce il nodo portante. L Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Lazio, in sinergia con la Cabina di Regia, prevista dall art. 3della Legge Regionale n.4 del 2014, intende attivare la Rete Regionale dei Servizi impegnati nel contrasto alla violenza di genere. La Rete Regionale dei Servizi per il contrasto alla violenza di genere è la risposta alla necessità di ideare un piano programmatico regionale per definire obiettivi, azioni e risorse, attraverso un percorso partecipato con i soggetti coinvolti nel contrasto alla violenza, partendo dal 5

6 livello regionale, per giungere al livello locale nel rispetto delle competenze di tutti i livelli. La Rete Regionale dei Servizi mira a: rafforzare il confronto tra la Regione Lazio, gli enti locali,le associazioni di donne, di volontariato e del Terzo Settore impegnate nel contrasto alla violenza di genere; promuovere interventi volti a rafforzare la cultura del rispetto dei diritti delle donne; fortificare la solidarietà con le donne che subiscono violenza; sensibilizzare, a tutti i livelli, sulla valorizzazione del rispetto nelle relazioni tra donne e uomini; condividere prassi e modalità di intervento al contrasto del fenomeno della violenza, garantendo una rete integrata di competenze ed energie diverse presenti su tutto il territorio regionale: istituzionali o espressioni della società civile, in grado di supportare strategie, azioni ed interventi per prevenire e contrastare la violenza di genere; costruire sinergia tra forze diverse che, pur nella propria autonomia, devono perseguire obiettivi comuni, integrando le proprie competenze; evidenziare le criticità attuali nel contrasto al fenomeno per intervenire sui punti di maggiore fragilità nella protezione delle vittime, garantendo sicurezza, protezione e reinserimento delle donne accolte dai servizi strutturati; potenziare le forme di accoglienza e sostegno alle donne che subiscono violenza ed ai loro figli. Inoltre la Regione si impegna sulla riflessione e la definizione di programmi inerenti le persone maltrattanti, come previsto all art.2 dalla Legge Regionale n.4 del

7 Le Linee Guida dei Servizi per il contrasto alla violenza di genere. Le Linee Guida dei Servizi per il contrasto alla violenza di genere sono pensate in conformità con le disposizioni della Convenzione di Istanbul e nel rispetto dell applicazione degli strumenti internazionali, nazionali e regionali in materia di contrasto alla violenza di genere e nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall ONU. Le Linee Guida rappresentano le indicazioni della Regione Lazio per la creazione della Rete Regionale dei Servizi e di tutti gli attori territoriali coinvolti nella tutela delle donne e nella costruzione del loro percorso di uscita dalla violenza. La Rete si fonda sul riconoscimento del reciproco impegno, tra i soggetti aderenti, ad incoraggiare, predisporre e realizzare prassi coordinate e condivise dirette a prevenire e combattere ogni forma di violenza di genere. Tale reciproco impegno garantisce, così, l attuazione di una risposta globale ed integrata e pone, al centro di tutte le azioni, i diritti delle donne che subiscono violenza e le misure atte alla loro tutela, coinvolgendo tutti i soggetti regionali e locali necessari, alla loro ideazione. Le Linee Guida diventano la cornice all interno della quale definire e concretizzare gli obiettivi della Rete Regionale dei Servizi per il contrasto alla violenza di genere ed attuare una serie di azioni con il fine di: diffondere una metodologia, in ottica di genere, delle modalità di contrasto alla violenza; porre al centro di ogni azione il sostegno e il rafforzamento delle donne accolte e dei loro figli; individuare modalità di accoglienza e sostegno condivise che garantiscano l uscita dalla violenza delle donne; garantire una visione dell accoglienza basata sulla competenza, in ottica di genere, delle operatrici impegnate nei servizi strutturati; 7

8 ideare un modello di rete aperto e flessibile pronto all accoglienza di nuove modalità di azione condivise ed alla ideazione di progetti di fuoriuscita dalla violenza integrati e nel rispetto della volontà della donna accolta; adottare un linguaggio comune che permetta di condividere più facilmente le azioni di contrasto ed utilizzare così una terminologia chiara con tutte le donne accolte; garantire una metodologia integrata di costruzione del progetto di fuoriuscita dalla violenza, coinvolgendo tutti i servizi che possono entrare in contatto con la donna accolta; rafforzare la protezione delle donne e dei minori, garantendo un'efficace collaborazione con le Forze dell'ordine, con i tribunali etc.; assicurare e rafforzare lo sviluppo di tutte le professionalità che possono entrare in contatto con le tematiche della violenza di genere, al fine di diffondere sempre di più la cultura dei diritti delle donne e dei minori e il rispetto tra i generi. 8

9 Strutture coinvolte Le Linee Guida riguarderanno i servizi, come previsto dalla Legge Regionale n 4 del 2014, pubblici o privati, disciplinati da un autonomo regolamento interno, la cui metodologia di accoglienza è basata sulla solidarietà e sulle relazioni tra donne accolte e tra le stesse e il personale professionale e aprono un percorso partecipato per definire caratteristiche, criteri e modalità di lavoro, quali: - le tipologie delle strutture; - i requisiti della struttura ; - le figure professionali specializzate operanti all interno delle strutture; - le attività essenziali svolte all interno della struttura; - le modalità operative per quanto riguarda la definizione dei progetti di fuoriuscita dalla violenza e lavoro in rete svolto dagli operatori. Le strutture sono gestite da enti o da associazioni che hanno tra gli scopi statutari essenziali la lotta ad ogni forma di violenza contro le donne ed i minori. Queste si rivolgono a tutte le donne che hanno subito violenza o sono in pericolo di subirla e ai loro figli, senza distinzione o discriminazione alcuna (Legge Regionale 4/2014); in particolare, comprendono: Centri Antiviolenza; Case Rifugio; Case di Semiautonomia. L attività delle Strutture sopraelencate è integrata dall attività di tutti gli organismi autonomi presenti sul territorio che operano con la metodologia sopra esposta e che offrono servizi di ascolto, consulenza e sostegno alle donne che subiscono violenza e ai loro figli minori, anche in situazioni di emergenza, quali Sportelli e Case di Accoglienza in emergenza (legge regionale/2014) 9

10 Come definito dalle Linee guida WAVE - Women Against Violence in Europe, per l apertura e la gestione dei Centri Antiviolenza E necessario stabilire un sistema di Centri Antiviolenza i cui principi base e gli approcci operativi siano ideati e realizzati ad hoc per rispondere alle esigenze delle vittime di violenza di genere. Adeguata protezione e sicurezza per le donne e i minori accolti sono i primi elementi fondamentali da tenere a mente. La pianificazione degli obiettivi di un Centro Antiviolenza non può prescindere dal rinforzare e sostenere l empowerment delle donne accolte, strutturando tale accoglienza con una competenza in ottica di genere delle operatrici impegnate nel servizio strutturato. I Centri Antiviolenza, infatti, perseguono un approccio che incoraggia le donne a liberarsi dalle relazioni violente e ad emanciparsi dal controllo degli uomini. Il lavoro dei Centri Antiviolenza ha come obiettivo di porre termine alla violenza. la Legge Regionale n 4/2014 definisce i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio; di seguito, si evidenziano alcune fondamentali caratteristiche: sono strutture di primo livello, dotate di mezzi adeguati per offrire, in ottica di genere e a titolo gratuito, alle donne che hanno subito violenza, italiane e straniere, assistenza e sostegno immediato per sottrarle alle situazioni di pericolo e ricostruire le condizioni per una vita autonoma; di norma, offrono ospitalità, orientamento legale, consulenza psicologica; assistenza sociale, assistenza per intraprendere ogni tipo di azione necessaria a ricreare condizioni di vita autonoma e serena, nel rispetto della volontà della donna, supporto ai minori vittime di violenza assistita; i servizi sono gestiti da personale competente interamente femminile; le strutture garantiscono l'anonimato della donna, salvo diversa decisione della stessa; ogni Centro Antiviolenza è dotato di centralino telefonico h/24, in collegamento con il Numero Nazionale

11 La Legge Regionale prevede, peraltro, che, in ogni capoluogo di provincia, sia istituito un Centro Antiviolenza, comprensivo o collegato ad una Casa Rifugio, con caratteristiche di funzionalità e sicurezza. Nei comuni con popolazione superiore a trenta mila abitanti può essere prevista l apertura di più Centri Antiviolenza utilizzando sedi di proprietà pubblica. Il Centro Antiviolenza mantiene, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d intesa, rapporti costanti e funzionali con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, forze dell ordine, consultori familiari, servizi socio sanitari, servizi pubblici di assistenza legale e alloggio e strutture scolastiche operanti nel territorio. Inoltre, con l obiettivo di supportare le donne che subiscono violenza nel loro percorso di uscita, la Legge prevede le Case di Semiautonomia quali strutture di ospitalità temporanea, di secondo livello. Il trasferimento nelle Case di Semi Autonomia avviene per il tramite dei Centri Antiviolenza in raccordo con la rete dei servizi sociali del territorio. Tali strutture possono accogliere donne e minori che non si trovano in condizione di pericolo immediato; non hanno raggiunto al momento dell uscita dai Centri Antiviolenza la piena autonomia e necessitano pertanto di un ulteriore percorso limitato nel tempo. E auspicabile che le Strutture Antiviolenza si dotino di una Carta dei Servizi con la quale ogni Struttura assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i servizi offerti, le modalità di erogazione e gli standard di qualità previsti. Per concludere si sottolinea che è attualmente in corso un importante dibattito nell ambito della Conferenza Stato-Regioni, attraverso il quale si stanno definendo i requisiti minimi per legittimare il funzionamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio e che è intenzione della Regione Lazio aprire una riflessione sulle conclusioni definite in tale ambito. 11

12 Questo è un documento aperto: rappresenta la base della discussione nella quale tutti gli attori sociali impegnati nel contrasto alla violenza di genere devono sentirsi coinvolti È possibile inviare riflessioni, suggerimenti e proposte di integrazioni o modifiche all indirizzo di posta elettronica sociale@regione.lazio.it 12

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