PROCURA DELLA ~PUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "ENRICO REDENTI" BOLOGNA CONVENZIONE

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1 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI PROCURA DELLA ~PUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI BOLOGNA CONVENZIONE tra la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali "Enrico Redenti" dell'alma Mater Studiorum - Università di Bologna e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, dott. Roberto Alfonso, e il Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali "Enrico Redenti" dell'alma Mater Studiorum- Università di Bologna, prof. Massimo Franzoni, premesso che l'alma Mater Studiorum - Università di Bologna - in uno al Consiglio Notarile, al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Consiglio Nazionale Forense -ha istituito, con D. R n. 311, la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, il cui Regolamento prevede espressamente, in applicazione del D.M , n. 537, lo svolgimento di attività pratiche e stages da parte degli iscritti; considerato che, ai sensi dell'art. 7, commi 5 e 6, del D.M. n. 537/99 e dell'art. 449-ter. 7, comma 9, del D.R. 25/7/2001 n. 213/36, la Scuola programma lo svolgimento di stages e tirocini mediante accordi con gli uffici competenti della Amministrazione giudiziaria; rilevato che la Scuola ha richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna la disponibilità allo svolgimento delle attività sopra indicate; tenuto conto della disponibilità della Procura della Repubblica a stipulare con la Scuola per le professioni legali apposita convenzione per lo svolgimento delle attività di formazione sopra indicate; visto l'art. 37 legge n. 11/2011, in virtù del quale i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni senza oneri a carico della fmanza pubblica con le scuole di

2 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI specializzazione per le professioni legali al fme di consentire ai più meritevoli, su richiesta degli interessati e previo parere favorevole del consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di specializzazione per le professioni legali; letta la risoluzione in tema di convenzioni tra uffici giudiziari, università, ordini forensi e altri enti approvata dal CSM con deliberazione del , la quale conferma, così come già stabilito dalla delibera del , quanto previsto in ordine alla fissazione di un numero massimo di tirocinanti per ciascun magistrato, e rileva che, quanto ai criteri di selezione dei tirocinanti, finalizzati a contenere il numero dei soggetti partecipanti in misura compatibile con le caratteristiche e le finalità logistiche dell'ufficio giudiziario, l'art. 37 citato indica un solo parametro, peraltro individuato utilizzando la locuzione "più meritevoli"; rilevato ancora che la risoluzione del CSM del sottolinea l'opportunità che le convenzioni prevedano, come già indicato nelle delibere del e del , una chiara specificazione degli elementi sui quali possa fondarsi la valutazione di meritevolezza e che esse facciano riferimento in via prioritaria non solo alla votazione di laurea ma anche al piano di studi universitari e alla propensione eventualmente già manifestata ali' attività di ricerca giuridica; stipulano la seguente convenzione Art. l - Presso la Procura della Repubblica di Bologna possono svolgere attività formativa di studio e tirocinio, per ogni anno accademico e per un numero di l 00 ore, un massimo di due allievi della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali per ciascun magistrato dell'ufficio che abbia superato almeno la seconda valutazione di professionalità. Annualmente e prima dell'inizio dell'attività formativa, il Procuratore, su richiesta del Direttore della Scuola, indicherà il numero di magistrati disponibili così da poter determinare il numero massimo di allievi che potranno svolgere l'attività formativa presso la Procura della Repubblica. Art. 2- Il magistrato designato a costituire il riferimento didattico e organizzativo dell'allievo è individuato dal Procuratore della Repubblica, previo interpello, tenendo conto dell'esperienza specifica maturata nell'ambito formativo (tirocinio dei MOT, dei giudici di pace, dei laureati iscritti alle scuole di specializzazione, partecipazione a commissioni di esame di avvocato o di magistrati ordinari), delle esigenze dell'ufficio in relazione ai carichi di lavoro dei singoli magistrati e della maggiore esperienza professionale, comunque prevedendo una adeguata rotazione dell'incarico.

3 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LI: PROFESSIONI LEGALI Il magistrato designato è tenuto, prima di dare inizio all'attività formativa e al fine di consentire la sua sostituzione, a dichiarare eventuali situazioni di incompatibità con lo studio legale di eventuale appartenenza degli allievi a lui affidati. Art. 3 - Il magistrato designato è tenuto a redigere, al termine del periodo formativo, una relazione sull'attività svolta dall'allievo e a trasmetterla al Procuratore della Repubblica il quale, a sua volta, la invia alla Scuola per le professioni legali e al Consiglio giudiziario. Art. 4 - Possono essere ammessi a partecipare all'attività formativa di studio e tirocinio esclusivamente i laureati in giurisprudenza che frequentino il corso della Scuola di specializzazione per le professioni legali. Il Direttore della Scuola seleziona a tal fine coloro che, non avendo precedenti penali per delitti non colposi né carichi pendenti per i medesimi tipi di reato presso l'ufficio giudiziario stipulante, presentino la più elevata votazione di laurea, il piano di studi universitari più confacente all'attività da svolgere e una propensione, eventualmente già concretamente manifestata, all'attività di ricerca giuridica. Art. 5 - L'allievo svolge le attività di studio e quelle processuali per le quali è ammessa la sua presenza ed è tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita nell'esercizio di tale attività. Art. 6 - L'attività dell'allievo resa nelle ipotesi previste dall'articolo 37, commi 4 e 5 della legge n. 111 del2011, è prestata in regime di esclusività. Art. 7 - Sarà cura del magistrato al quale ciascun allievo è affidato curare l'attività di formazione, in applicazione all'art. 449-ter. 7, comma 9 del regolamento della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. La Scuola designa un proprio tutor. Art. 8 - La Procura della Repubblica è direttamente responsabile degli atti e delle attività compiuti dagli allievi, i quali all'inizio dell'attività formativa si impegnano al rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo. La violazione degli obblighi suddetti comporta, oltre all' eventuale responsabilità penale, l'immediata esclusione dall'attività formativa. E' fatto divieto al magistrato di affidare agli allievi compiti che non rivestano diretta valenza formativa. Art. 9 - In ambito penale, è consentita all'allievo la frequenza, accanto al pubblico ministero, alle udienze dibattimentali, ad eccezione di quelle per le quali sia stato disposto procedersi a porte chiuse; egli analizza e discute con lo stesso pubblico ministero le questioni giuridiche emergenti dagli atti in quella sede esaminati, da sottoporre alla valutazione del giudice.

4 SCUOLA DI SPECIALIZZAZION E PER LE PROFESSION l LEGALI Per la individuazione dei compiti che gli allievi possono svolgere nel corso dell'attività formativa si fa riferimento alla delibera dell così come richiamata al punto 4lett. b) della risoluzione del , in quanto applicabile al settore penale 1 L'attività formativa non può comunque concernere l'esame di atti giudiziari o l'assistenza alle attività giudiziarie coperti da segreto ovvero riservati in forza di norme processuali. Il magistrato affidatario individua i documenti cui gli allievi della Scuola potranno accedere, garantendo ogni forma di tutela della privacy, adottando le cautele necessarie e tenendo conto dei vincoli che alla pubblicizzazione degli atti giudiziari derivano dalla legge n. 675/1996 in materia di tutela della privacy, e dei limiti di efficacia delle specifiche deroghe previste dagli artt. 4, comma l, lett. d), 7, comma 5-ter, lett. o), 21, comma 4, lett. a), e 27 della medesima legge. E' comunque esclusa la frequenza delle camere di consiglio del procedimento penale. Art. l O - La Procura della Repubblica ha facoltà di interrompere l'esecuzione del percorso formativo per il venir meno del rapporto fiduciario fra il magistrato affidatario e l'allievo della Scuola a seguito del mancato rispetto degli obblighi assunti da quest'ultimo ovvero per la sua verificata inidoneità, ovvero ancora per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario e per l'emersione, nella fase di attuazione della convenzione, di un pregiudizio per l'indipendenza ed imparzialità degli uffici o della lesione della credibilità della funzione giudiziaria e dell'immagine e prestigio dell'ordine giudiziario. 1 A titolo meramente esemplificativo si indicano le attività di formazione che l'allievo può svolgere in virtù di quanto indicato nella deliberazione adottata dal CSM il 19 luglio 2007: partecipazione alle udienze dibattimentali pubbliche; ricerche giurisprudenziali e dottrinali; formazione e aggiornamento dell'archivio informatizzato dei prowedimenti emessi; cura delle banche dati e dei supporti informativi; formazione e gestione informatica del fascicolo del pubblico ministero per l'udienza dibattimentale; eventuale attivazione di uno "sportello unico" e di un ufficio di prima accoglienza dove fornire informazioni minime ma indispensabili per l'utenza (localizzazione degli uffici, modalità di presentazione di denunce, querele e atti vari); verifica che la segreteria del PM abbia trasmesso il fascicolo per l'udienza dibattimentale a cui il pubblico ministero deve partecipare e che siano state tempestivamente e correttamente effettuate le citazioni dei testi; riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo per il dibattimento e del fascicolo del pubblico ministero; collaborazione con il pubblico ministero per la preparazione dell'udienza dibattimentale, studiando i fascicoli e relazionando sulle questioni da trattare; collaborazione con il pubblico ministero per la preparazione, all'esito della discussione in dibattimento, di una scheda in cui è sintetizzato il contenuto del contraddittorio e sono messi a fuoco in modo sistematico le questioni preliminari e quelle in fatto e in diritto che il processo pone; studio e collaborazione con il pubblico ministero per la preparazione dello schema della requisitoria da pronunciare a dibattimento; ricerche, anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione dell'ufficio, di giurisprudenza e dottrina funzionale alla soluzione delle questioni; approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e particolarmente complesse; redazione di scheda sintetica sulla posizione della dottrina e della giurisprudenza in ordine alla questione giuridica esaminata; collaborazione nella gestione e nell'aggiornamento dell'archivio di dottrina e di giurisprudenza personale del magistrato.

5 f"""\.r n"'"_,..,.,,. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 'ENRICO REDENTI" Art Sarà cura dell'università di Bologna provvedere alla copertura assicurativa degli allievi della Scuola. Art Tutte le attività formative di studio, di tirocinio e di stages si intendono rese dai magistrati a titolo completamente gratuito non avendo essi diritto a compensi o a rimborsi di alcun genere. Art La convenzione è stipulata senza oneri a carico della fmanza pubblica. Art La convenzione ha durata annuale e si intende rinnovata per uguale durata qualora una delle parti non comunichi disdetta a mezzo raccomandata a. r. almeno tre mesi prima della scadenza. Art La convenzione avrà esecuzione dopo la deliberazione di presa d'atto del CSM, previo parere del Consiglio giudiziario reso sulla scorta dei criteri fissati dalle circolari in vigore e dalla risoluzione del sopra richiamata. Bologna, JJ l ~ ~ 1-o ( ":> Il Procuratore della Repubblica Roberto Alfonso ~ ~ Il Direitore della Scuola Prof. Massi~ ranzoni ;1

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