NUOVA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

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1 LAVORI PUBBLICI Circolare n. 52 del 12/10/2015: trasmessa per posta elettronica riportata sul sito riportata sul prossimo notiziario stampata e spedita per posta NUOVA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA Il Consiglio regionale della Lombardia, nella seduta del 29 settembre 2015, ha approvato la Legge regionale Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, attualmente in corso di pubblicazione sul BURL. L importanza e l urgenza di conoscere i contenuti della citata legge è legata alla nuova classificazione sismica per numerosi Comuni lombardi, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 14 ottobre Obbiettivo della norma è quello di superare, in un ottica di semplificazione, la vecchia normativa per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche contenuta nella L.R. n. 46/1985 e adeguare la disciplina regionale con quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con riferimento, in particolare, alla necessità di acquisire un autorizzazione preventiva all inizio dei lavori relativi agli interventi edilizi che vengono realizzati in zone a media ed elevata sismicità. L esigenza si è posta a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 182 del 2006) riguardante la legge della Regione Toscana n. 1/2005, con il quale è stata dichiarata l illegittimità costituzionale della predetta legge regionale nella parte in cui non dispone che, per gli interventi in zona sismica, non si possano iniziare lavori senza preventiva autorizzazione. Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e Provincia Via Ugo Foscolo, Brescia Tel r.a. - Fax info@ancebrescia.it pag. 1

2 Competenze dei comuni (art. 2) La nuova legge regionale stabilisce che le competenze in materia di autorizzazione e vigilanza che riguardano le costruzioni in zona sismica sono trasferite ai Comuni (singoli o tra loro associati) che le esercitano nel rispetto delle linee di indirizzo e coordinamento che saranno deliberate dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento. Ambito di applicazione (art. 5) Le nuove norme si applicano ai lavori per opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche (di fatto tutto il territorio lombardo), comprese le varianti in corso d opera influenti sulla struttura che introducono modifiche che rendono l opera, in tutto o in parte, strutturalmente diversa rispetto all originale o che comunque siano in grado di incidere sul comportamento sismico della struttura. Deposito del progetto (art. 6) La legge prevede, prima dell inizio dei lavori, l obbligo di deposito del progetto presso lo sportello unico del Comune competente per territorio, accompagnato da un asseverazione del progettista relativa al rispetto delle norme tecniche delle costruzioni e alla congruità tra progetto esecutivo, riguardante le strutture, e quello architettonico, nonché il rispetto di eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Il contenuto minimo della documentazione da presentare al Comune sarà definito con apposito provvedimento della Giunta Regionale. Nelle zone a bassa sismicità (zona 4 e zona 3), se la documentazione presentata è firmata anche dal costruttore e presenta i contenuti minimi e i requisiti stabiliti dall art. 65 del DPR 380/2001, il progetto depositato è valido agli effetti di denuncia dei lavori prevista dal medesimo articolo 65. pag. 2

3 Attestazione di deposito e responsabilità (art. 7) A seguito del deposito del progetto, lo sportello unico deve rilasciare un attestazione di avvenuto deposito. In corso d opera, il Direttore dei lavori ha l obbligo di annotare sul giornale di cantiere tutte le verifiche eseguite ai fini antisismici, nel corso dei lavori, riguardanti la staticità delle strutture. Il direttore dei lavori, il collaudatore strutturale in corso d opera e il costruttore, ciascuno per quanto di competenza, hanno l obbligo di verificare la corrispondenza del progetto alla normativa vigente e di curare che l esecuzione sia conforme alle previsioni progettuali. Autorizzazione per l inizio dei lavori (art. 8) Nelle zone ad alta sismicità (zona 2 e zona 1), non è consentito iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio comunale. Il provvedimento di autorizzazione o diniego è rilasciato entro 60 giorni dalla presentazione dell istanza, termine che può essere differito qualora il Comune richieda alla Regione un parere tecnico che deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta. Il parere tecnico della Regione deve sempre essere richiesto qualora l autorizzazione riguardi la costruzione di un opera pubblica realizzata dal Comune. La Giunta regionale con apposito provvedimento disciplinerà le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico regionale. Collaudi (art.9) Tutti i lavori sono assoggettati a collaudo statico, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dai materiali utilizzati per la costruzione. Il collaudo è effettuato da un professionista abilitato non intervenuto nella progettazione, direzione o esecuzione dell opera, né collegato in modo diretto o indiretto al costruttore. pag. 3

4 Controlli (art. 10) I controlli sulle opere sono effettuati, anche a campione, dal Comune e dalla Regione, ognuno per gli interventi di competenza. Le modalità di svolgimento dei controlli saranno disciplinati con provvedimento della Giunta regionale. In caso di violazione delle norme, si applicano le sanzioni previste dal D.P.R 380/ ) Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (art. L art 12 del provvedimento (in conformità a quanto stabilito dall art. 104 del DPR 380/2001) disciplina il procedimento di verifica dei progetti delle opere in corso di costruzione nel momento in cui per un Comune cambia la classificazione sismica a seguito di delibera regionale. L articolo in questione è particolarmente importante in quanto la Regione con DGR 21 luglio 2014 n ha stabilito la nuova classificazione sismica per numerosi Comuni lombardi, la cui entrata in vigore (salvo proroga già richiesta da ANCE Lombardia) è prevista per il prossimo 14 ottobre 2015, ai sensi della DGR 10 ottobre 2014 n La nuova legge, in particolare, prevede che coloro i quali abbiano iniziato e non ultimato un intervento prima dell entrata in vigore del provvedimento di classificazione, debbano farne denuncia allo sportello unico del Comune entro 15 giorni dall entrata in vigore del nuovo provvedimento di classificazione. Il Comune esercita le competenze previste dall art. 104 del DPR 380/2001 ed, in particolare, deve verificare la conformità del progetto alle norme tecniche delle costruzioni (DM Infrastrutture 14 gennaio 2008) e l'idoneità della parte già realizzata a resistere alle possibili azioni sismiche previste in base alla nuova zonizzazione. Se l esito della verifica è positivo, l opera può essere completata entro due anni dall entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione. Nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente, mediante modifiche al progetto, l'autorizzazione può essere rilasciata condizionatamente all'impegno del costruttore di apportare le modifiche necessarie. Qualora invece l esito della verifica fosse negativo, e non pag. 4

5 fosse possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già realizzata alla normativa tecnica vigente, il Comune deve annullare il titolo abilitativo alla costruzione ed ordinare la demolizione di quanto già costruito. La nuova Legge Regionale prevede che la verifica dell idoneità statica delle costruzioni in corso di esecuzione possa essere effettuata sulla base di una dichiarazione del progettista che attesti la capacità della struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell allegato B del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio Di tale dichiarazione si deve dare atto nel certificato di collaudo statico. Ai sensi della nuova legge regionale tutti i provvedimenti attuativi della norma in parola devono essere approvati dalla Giunta Regionale entro 90 giorni dall entrata in vigore del provvedimento. Il provvedimento è pubblicato in calce alla presente nota; non essendo ancora pubblicata sul BURL quello che appare sulla prima pagina del provvedimento non è il numero della legge, ma solo un numero progressivo assegnato dal Consiglio regionale. Oltre all esame della nuova regionale e al relativo testo si allega anche l elenco dei comuni bresciani con il relativo grado di sismicità. pag. 5

6 X LEGISLATURA ATTI: 8770 LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 93 Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche Approvata nella seduta del 29 settembre 2015 Servizio Segreteria dell Assemblea e dell Ufficio di Presidenza LCR/93 CC1

7 2 Art. 1 (Oggetto) 1. La presente legge reca disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Art. 2 (Trasferimento di funzioni) 1. Sono trasferite ai comuni, singoli o associati, le funzioni della Regione di cui agli articoli 61, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del d.p.r. 380/ Per le opere ricadenti nel territorio di più comuni, nel caso in cui le funzioni di cui al comma 1 non siano svolte dagli stessi comuni in forma associata, le medesime funzioni sono esercitate dalla Regione. 3. Per le opere di cui al comma 2, le funzioni sono esercitate dalla forma associativa, se dotata di personalità giuridica, o secondo quanto previsto dalla convenzione con i comuni interessati. Art. 3 (Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento) 1. La Giunta regionale definisce le linee di indirizzo e coordinamento per l esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica e può a tal fine avvalersi, senza oneri a carico del bilancio regionale, della collaborazione degli ordini, delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche. 2. La Giunta regionale promuove lo sviluppo di un sistema informativo integrato per consentire la gestione informatica delle pratiche sismiche in coordinamento con la rete degli sportelli unici per l edilizia e le strutture comunali e regionali competenti in materia sismica e urbanistica. Art. 4 (Struttura organizzativa e attività istruttoria) 1. La Giunta regionale individua la struttura tecnica regionale competente a svolgere le funzioni di cui alla presente legge ivi comprese le attività di coordinamento e supporto ai comuni per l esercizio delle rispettive funzioni e definisce il relativo fabbisogno di personale nel rispetto della disciplina vigente in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro. 2. Per lo svolgimento delle attività istruttorie relative all esercizio delle funzioni di cui all articolo 2, comma 2, e all articolo 8, comma 4, la Regione può avvalersi di una commissione, composta da esperti in materia, anche esterni alla pubblica amministrazione, qualora tali professionalità non siano rinvenibili nei ruoli dell amministrazione, istituita e disciplinata con deliberazione della Giunta regionale, che indica, in particolare, il numero degli esperti esterni, comunque non superiore a sei, la procedura a evidenza pubblica per la loro individuazione, la durata dell incarico e il compenso.

8 3 Art. 5 (Ambito di applicazione) 1. Rientrano nell ambito di applicazione della presente legge i lavori di cui all articolo 93, comma 1, del d.p.r. 380/2001 relativi a opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell articolo 83, commi 2 e 3, del d.p.r, 380/2001, comprese le varianti in corso d opera influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa. Art. 6 (Deposito del progetto) 1. Fatto salvo quanto previsto dall articolo 93 del d.p.r. 380/2001: a) chiunque intenda procedere alla realizzazione dei lavori di cui all articolo 5, è tenuto a depositare presso lo sportello unico del comune competente per territorio, prima dell inizio dei lavori stessi, la documentazione relativa al progetto in formato elettronico in base al sistema informativo di cui all articolo 3, comma 2; b) il progetto di cui alla lettera a) è accompagnato da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica; c) il contenuto minimo della documentazione di cui alla lettera a) e dell istanza di cui all articolo 8, comma 2, è definito con il provvedimento di cui all articolo 13, comma Nelle località sismiche, a eccezione di quelle a bassa sismicità, indicate ai sensi dell'articolo 83 del d.p.r. 380/2001, lo sportello unico, entro cinque giorni dal ricevimento dell istanza, provvede a trasmettere copia della stessa, corredata degli allegati, agli uffici competenti all esercizio delle funzioni autorizzatorie di cui all articolo La gestione informatica del deposito del progetto e della relativa trasmissione all ufficio competente avviene tenuto conto di quanto previsto dall articolo 3, comma Fatto salvo quanto previsto dall articolo 8, il deposito di cui al comma 1 è valido agli effetti della denuncia dei lavori di cui all articolo 65 del d.p.r. 380/2001, se reca la sottoscrizione anche del costruttore e purché la documentazione presentata abbia i contenuti e i requisiti previsti dallo stesso articolo 65. Art. 7 (Attestazione di deposito e responsabilità) 1. All atto del deposito della documentazione di cui all articolo 6, comma 1, lo sportello unico rilascia al depositante l attestazione dell avvenuto deposito. 2. Per consentire l adeguato svolgimento delle funzioni di vigilanza, il direttore dei lavori deve annotare sul giornale di cantiere tutte le verifiche eseguite, ai fini antisismici, nel corso dei lavori, attinenti alla staticità delle strutture.

9 4 3. Il direttore dei lavori, il collaudatore strutturale in corso d opera e l impresa esecutrice hanno l obbligo, ciascuno per quanto di propria competenza, di verificare la rispondenza del progetto alla normativa vigente e di curare che l esecuzione delle opere sia conforme alle previsioni progettuali. Art. 8 (Autorizzazione per l'inizio dei lavori) 1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, a eccezione di quelle a bassa sismicità indicate ai sensi dell'articolo 83 del d.p.r. 380/2001, non è consentito iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione sismica del competente ufficio. 2. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego è rilasciato entro sessanta giorni dalla presentazione dell istanza, fermi restando i tempi necessari per l acquisizione del parere di cui al comma La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all articolo 13, comma 1, stabilisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo. 4. I comuni o loro forme associative, ai fini del rilascio dell autorizzazione di cui al comma 1, possono richiedere un parere tecnico alla Regione, da rilasciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, nei casi e con le modalità stabilite con la deliberazione di cui all articolo 13, comma Il parere tecnico di cui al comma 4 è sempre richiesto per le opere pubbliche realizzate dal comune. 6. Avverso il provvedimento di autorizzazione o il mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2 è ammesso ricorso al comune, o, nei casi in cui l opera ricada nel territorio di più comuni, al Presidente della Regione ai sensi dell articolo 94, comma 3, del d.p.r. 380/2001. Art. 9 (Collaudi) 1. I lavori di cui all'articolo 5, comma 1, sono assoggettati a collaudo statico, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato. Il certificato di collaudo tiene luogo dell attestato di rispondenza dell'opera previsto dall'articolo 62 del d.p.r. 380/ Il collaudo è effettuato da un professionista abilitato secondo la normativa vigente, non intervenuto nella progettazione, direzione o esecuzione dell'opera, né collegato in modo diretto o indiretto al costruttore. Art. 10 (Controlli) 1. Ferme restando le funzioni di vigilanza previste dall articolo 103 del d.p.r. 380/2001, il comune e la Regione, ognuno per gli interventi di competenza, effettuano i controlli sulle opere e sulle costruzioni anche secondo metodi a campione.

10 5 2. In caso di scostamento dal parere reso ai sensi dell articolo 8, comma 5, il comune, entro dieci giorni dal rilascio dell autorizzazione, ne informa la Regione. 3. La Regione può in ogni caso effettuare controlli sugli interventi autorizzati dai comuni. 4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all articolo 13, comma 1, disciplina i termini e le modalità di svolgimento dei controlli di cui al presente articolo. Art. 11 (Repressione delle violazioni) 1. I processi verbali di cui all articolo 96 del d.p.r. 380/2001 sono trasmessi al comune per l adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 97, 99 e 100 del d.p.r. 380/ Per le opere ricadenti nel territorio di più comuni, nel caso in cui le funzioni di cui al comma 1 non siano svolte dagli stessi in forma associata, i processi verbali sono trasmessi alla Regione per l adozione dei relativi provvedimenti. Art. 12 (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione) 1. La classificazione delle zone sismiche, ai sensi della normativa vigente, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale che entra in vigore centoventi giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL). Contestualmente alla pubblicazione, la deliberazione è trasmessa ai comuni il cui territorio è ricompreso nelle zone sismiche assoggettate a nuova classificazione, per la pubblicazione all albo per almeno quindici giorni consecutivi. Dell avvenuta pubblicazione è data notizia con avviso sul sito istituzionale della Regione, fermi restando gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). 2. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato e non ancora ultimato una costruzione prima dell entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento stesso, allo sportello unico per l edilizia, che provvede a trasmetterla agli uffici competenti. 3. Il comune esercita le competenze di cui all articolo 104 del d.p.r. 380/2001, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo Per le opere ricadenti nel territorio di più comuni, nel caso in cui le funzioni di cui all articolo 2 non siano svolte dagli stessi comuni in forma associata, le competenze di cui al comma 3 sono esercitate dalla Regione. 5. L accertamento, ai sensi dell articolo 104, comma 2, del d.p.r. 380/2001, da parte degli enti di cui ai commi 3 e 4, dell idoneità statica delle costruzioni, in corso d esecuzione alla data di entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione, può essere effettuato sulla base della dichiarazione del progettista, depositata presso i suddetti enti, che attesti la capacità della struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell allegato B al decreto

11 6 del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni). Della dichiarazione si dà atto nel certificato di collaudo statico. 6. La Giunta regionale adotta linee guida al fine di uniformare le modalità di accertamento di cui al comma Nelle more dell entrata in vigore della nuova classificazione sismica, nei comuni riclassificati devono essere progettate in conformità alle norme tecniche vigenti per la nuova zona sia le costruzioni di cui all articolo 104 del d.p.r. 380/2001, i cui progetti delle strutture sono depositati dopo la pubblicazione del provvedimento di riclassificazione, sia le opere pubbliche di cui non sia stata approvata la progettazione esecutiva prima della medesima pubblicazione. 8. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, in riferimento alla data di entrata in vigore della nuova classificazione sismica, si intendono: a) iniziate le costruzioni per le quali sia già stata acquisita l attestazione di avvenuto deposito di cui all articolo 7, comma 1, o, nei casi previsti, sia già stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione di cui all articolo 8, comma 1; b) ultimate le costruzioni per le quali sia già stata depositata la comunicazione di completamento delle opere strutturali presso gli uffici competenti nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell articolo 13, comma 1. Art. 13 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL), definisce: a) le modalità per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni, delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2; b) le linee di indirizzo e coordinamento di cui all articolo 3, comma 1; c) le modalità di attuazione delle iniziative di cui all articolo 3, comma 2; d) le modalità e i criteri per l individuazione delle varianti di cui all articolo 5, comma 1; e) il contenuto minimo della documentazione e dell istanza di cui all articolo 6, comma 1, lettera c); f) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all articolo 8, comma 1; g) i casi e le modalità per la richiesta del parere tecnico alla Regione di cui all articolo 8, comma 4; h) i termini e le modalità di svolgimento dei controlli di cui all articolo 10; i) le linee guida di cui all articolo 12, comma 6, e i casi e le modalità di cui al comma 8, lettera b), del medesimo articolo. 2. Con decreto del dirigente regionale competente in materia di sistemi informativi, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL), è indicata la data di effettiva operatività del sistema informativo di cui all articolo 3, comma 2. Fino a dodici mesi successivi alla suddetta data, è consentito il deposito della documentazione di cui all articolo 6, anche in formato cartaceo. 3. Sono fatti salvi la disciplina e il termine di entrata in vigore della nuova classificazione delle zone sismiche stabiliti dalla Giunta regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge. 4. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le disposizioni di cui al d.p.r. 380/2001 e al decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008.

12 7 Art. 14 (Norma finanziaria) 1. Alle spese per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo integrato finalizzato alla gestione informatica delle pratiche sismiche, di cui all articolo 3, comma 2, quantificate in ,00 euro annui per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo, programma 08 Statistica e sistemi informativi - Titolo 1 Spese correnti, dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e Alle spese per il personale necessario allo svolgimento delle funzioni di cui all articolo 4, comma 1, si fa fronte con le risorse finanziarie, quantificate in ,00 euro annui, allocate alla missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo, programma 10 Risorse umane, dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2015 e successivi. 3. Alle spese derivanti dall applicazione dell articolo 4, comma 2, previste nel limite massimo di ,00 euro annui, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo, programma 01 Organi istituzionali, dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2015 e successivi. Art. 15 (Abrogazioni e disposizioni di prima applicazione) 1. Alla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all articolo 13, comma 1, è abrogata la legge regionale 24 maggio 1985, n. 46 (Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali). La l.r. 46/1985 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla medesima data fino alla loro conclusione, fatta eccezione per quanto previsto dagli articoli 10 e 12, commi da 1 a 7, della presente legge. 2. Si intendono in corso i procedimenti per i quali, prima della data di cui al comma 1, sia stato depositato il progetto esecutivo delle strutture a norma di legge. 3. Sono abrogati i commi da 111 a 113 dell articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)).

13 ISTAT Provincia Comune Zona Sismica AgMax BS ACQUAFREDDA 3 0, BS ADRO 3 0, BS AGNOSINE 2 0, BS ALFIANELLO 3 0, BS ANFO 3 0, BS ANGOLO TERME 3 0, BS ARTOGNE 3 0, BS AZZANO MELLA 3 0, BS BAGNOLO MELLA 3 0, BS BAGOLINO 3 0, BS BARBARIGA 3 0, BS BARGHE 2 0, BS BASSANO BRESCIANO 3 0, BS BEDIZZOLE 2 0, BS BERLINGO 3 0, BS BERZO DEMO 3 0, BS BERZO INFERIORE 3 0, BS BIENNO 3 0, BS BIONE 3 0, BS BORGO SAN GIACOMO 3 0, BS BORGOSATOLLO 2 0, BS BORNO 3 0, BS BOTTICINO 2 0, BS BOVEGNO 3 0, BS BOVEZZO 3 0, BS BRANDICO 3 0, BS BRAONE 3 0, BS BRENO 3 0, BS BRESCIA 2 0, BS BRIONE 3 0, BS CAINO 2 0, BS CALCINATO 2 0, BS CALVAGESE DELLA RIVIERA 2 0, BS CALVISANO 3 0, BS CAPO DI PONTE 3 0, BS CAPOVALLE 2 0, BS CAPRIANO DEL COLLE 3 0, BS CAPRIOLO 3 0, BS CARPENEDOLO 3 0, BS CASTEGNATO 3 0, BS CASTEL MELLA 3 0, BS CASTELCOVATI 3 0, BS CASTENEDOLO 2 0, BS CASTO 3 0, BS CASTREZZATO 3 0, BS CAZZAGO SAN MARTINO 3 0, BS CEDEGOLO 3 0, BS CELLATICA 3 0,147091

14 BS CERVENO 3 0, BS CETO 3 0, BS CEVO 3 0, BS CHIARI 3 0, BS CIGOLE 3 0, BS CIMBERGO 3 0, BS CIVIDATE CAMUNO 3 0, BS COCCAGLIO 3 0, BS COLLEBEATO 3 0, BS COLLIO 3 0, BS COLOGNE 3 0, BS COMEZZANO CIZZAGO 3 0, BS CONCESIO 3 0, BS CORTE FRANCA 3 0, BS CORTENO GOLGI 3 0, BS CORZANO 3 0, BS DARFO BOARIO TERME 3 0, BS DELLO 3 0, BS DESENZANO DEL GARDA 2 0, BS EDOLO 3 0, BS ERBUSCO 3 0, BS ESINE 3 0, BS FIESSE 3 0, BS FLERO 3 0, BS GAMBARA 3 0, BS GARDONE RIVIERA 2 0, BS GARDONE VALTROMPIA 3 0, BS GARGNANO 2 0, BS GAVARDO 2 0, BS GHEDI 2 0, BS GIANICO 3 0, BS GOTTOLENGO 3 0, BS GUSSAGO 3 0, BS IDRO 2 0, BS INCUDINE 3 0, BS IRMA 3 0, BS ISEO 3 0, BS ISORELLA 3 0, BS LAVENONE 3 0, BS LENO 3 0, BS LIMONE SUL GARDA 3 0, BS LODRINO 3 0, BS LOGRATO 3 0, BS LONATO DEL GARDA 2 0, BS LONGHENA 3 0, BS LOSINE 3 0, BS LOZIO 3 0, BS LUMEZZANE 3 0, BS MACLODIO 3 0, BS MAGASA 3 0,149805

15 BS MAIRANO 3 0, BS MALEGNO 3 0, BS MALONNO 3 0, BS MANERBA DEL GARDA 2 0, BS MANERBIO 3 0, BS MARCHENO 3 0, BS MARMENTINO 3 0, BS MARONE 3 0, BS MAZZANO 2 0, BS MILZANO 3 0, BS MONIGA DEL GARDA 2 0, BS MONNO 3 0, BS MONTE ISOLA 3 0, BS MONTICELLI BRUSATI 3 0, BS MONTICHIARI 2 0, BS MONTIRONE 3 0, BS MURA 3 0, BS MUSCOLINE 2 0, BS NAVE 2 0, BS NIARDO 3 0, BS NUVOLENTO 2 0, BS NUVOLERA 2 0, BS ODOLO 2 0, BS OFFLAGA 3 0, BS OME 3 0, BS ONO SAN PIETRO 3 0, BS ORZINUOVI 3 0, BS ORZIVECCHI 3 0, BS OSPITALETTO 3 0, BS OSSIMO 3 0, BS PADENGHE SUL FARDA 2 0, BS PADERNO FRANCIACORTA 3 0, BS PAISCO LOVENO 3 0, BS PAITONE 2 0, BS PALAZZOLO SULL'OGLIO 3 0, BS PARATICO 3 0, BS PASPARDO 3 0, BS PASSIRANO 3 0, BS PAVONE DEL MELLA 3 0, BS PERTICA ALTA 3 0, BS PERTICA BASSA 3 0, BS PEZZAZE 3 0, BS PIAN CAMUNO 3 0, BS PIANCOGNO 3 0, BS PISOGNE 3 0, BS POLAVENO 3 0, BS POLPENAZZE DEL GARDA 2 0, BS POMPIANO 3 0, BS PONCARALE 3 0, BS PONTE DI LEGNO 3 0,067914

16 BS PONTEVICO 3 0, BS PONTOGLIO 3 0, BS POZZOLENGO 2 0, BS PRALBOINO 3 0, BS PRESEGLIE 2 0, BS PRESTINE 3 0, BS PREVALLE 2 0, BS PROVAGLIO D'ISEO 3 0, BS PROVAGLIO VAL SABBIA 2 0, BS PUEGNAGO DEL GARDA 2 0, BS QUINZANO D'OGLIO 3 0, BS REMEDELLO 3 0, BS REZZATO 2 0, BS ROCCAFRANCA 3 0, BS RODENGO 3 0, BS ROE` VOLCIANO 2 0, BS RONCADELLE 3 0, BS ROVATO 3 0, BS RUDIANO 3 0, BS SABBIO CHIESE 2 0, BS SALEMARASINO 3 0, BS SALO` 2 0, BS SAN FELICE DEL BENACO 2 0, BS SAN GERVASIO BRESCIANO 3 0, BS SAN PAOLO 3 0, BS SAN ZENO NAVIGLIO 3 0, BS SAREZZO 3 0, BS SAVIORE DELL'ADAMELLO 3 0, BS SELLERO 3 0, BS SENIGA 3 0, BS SERLE 2 0, BS SIRMIONE 2 0, BS SOIANO DEL LAGO 2 0, BS SONICO 3 0, BS SULZANO 3 0, BS TAVERNOLE SUL MELLA 3 0, BS TEMU` 3 0, BS TIGNALE 2 0, BS TORBOLE CASAGLIA 3 0, BS TOSCOLANO MADERNO 2 0, BS TRAVAGLIATO 3 0, BS TREMOSINE 2 0, BS TRENZANO 3 0, BS TREVISO BRESCIANO 2 0, BS URAGO D'OGLIO 3 0, BS VALLIO TERME 2 0, BS VALVESTINO 2 0, BS VEROLANUOVA 3 0, BS VEROLAVECCHIA 3 0, BS VESTONE 2 0,150046

17 BS VEZZA D'OGLIO 3 0, BS VILLA CARCINA 3 0, BS VILLACHIARA 3 0, BS VILLANUOVA SUL CLISI 2 0, BS VIONE 3 0, BS VISANO 3 0, BS VOBARNO 2 0, BS ZONE 3 0,128964

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