Bollettino Anno IV - n. 6. Giugno 2009

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1 Bollettino Anno IV - n. 6 Giugno 2009

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3 (Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

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5 (Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni) Bollettino Anno IV - n. 6 Giugno 2009 Luglio 2009 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

6 ISVAP via del Quirinale, Roma tel fax

7 Indice 1. attivita provvedimentale ISVAP regolamenti ISVAP... 3 Regolamento n. 31 del 1 giugno 2009 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009) Regolamento recante la disciplina della banca dati sinistri di cui all articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n Codice delle assicurazioni private... 5 Regolamento n. 32 dell 11 giugno 2009 (G.U. n. 151 del 2 luglio 2009) Regolamento recante la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento di cui all articolo 41, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private provvedimenti riguardanti singole imprese Provvedimento n dell 11 giugno 2009 Autorizzazione di Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino, all esercizio dell attività assicurativa nei rami vita di cui all articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n Provvedimento n dell 11 giugno 2009 Autorizzazione del conferimento, mediante scorporo, di un ramo dell azienda assicurativa di Alleanza Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, e dell azienda assicurativa di Toro Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino, a favore di Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino Decadenza di Toro Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino, dall autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni Provvedimento n dell 11 giugno 2009 Fusione per incorporazione di Alleanza Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano e di Toro Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino, in Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste Provvedimento n del 12 giugno 2009 Autorizzazione a DZ BANK AG Deutsche Zendral-Genossenschaftsbank, con sede in Frankfurt am Main (Germania), ad assumere, attraverso Finassimoco S.p.A., con sede in Segrate (MI), le partecipazioni di controllo in Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni ed in Assimoco Vita S.p.A., anch esse con sede in Segrate (MI) Provvedimenti ai sensi dell art. 79, comma 3, del d.lgs 7 settembre 2005, n Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ed Alleanza Assicrazioni S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Alleanza Toro servizi assicurativi S.r.l provvedimenti sanzionatori sanzioni amministrative pecuniarie: ORDINANZE sanzioni disciplinari: RADIAZIONI - Intermediari e periti Provvedimento n. 250/PD/09 del 23 febbraio 2009 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. DI MARZO Michele Provvedimento n. 263/PD/09 del 9 Marzo 2009 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. DIOTALLEVI Sandro

8 Provvedimento n. 269/PD/09 del 26 marzo 2009 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. FLORINDI Lorenzo atti comunitari di interesse per il settore assicurativo SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL UNIONE EUROPEA pareri resi all autorita garante della concorrenza e del mercato (art. 20, comma 4, L. 287/90) Parere del 28 maggio 2009 Parere ai sensi dell art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell operazione di acquisizione da parte di Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. della società BCC Vita S.p.a altre notizie MODIFICHE STATUTARIE TRASFERIMENTO DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, conseguente all operazione di scissione, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla Nateus S.A. (già Naviga Mauretus N.V.) ad una nuova compagnia denominata Nateus N.V. e contestuale cambio di denominazione sociale della Nateus S.A. in Ethias S.A.. Trasferimento di portafoglio dalla Ethias Vie e dalla Ethias Droit Commun alla Ethias S.A CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse II

9 1. attivita provvedimentale ISVAP

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11 1.1 regolamenti ISVAP

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13 Attività provvedimentale ISVAP - Regolamenti Regolamento n. 31 del 1 giugno 2009 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009) Regolamento recante la disciplina della banca dati sinistri di cui all articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n Codice delle assicurazioni private L ISVAP VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazione ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private; VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali, adotta il seguente: REGOLAMENTO INDICE Capo I - Disposizioni di carattere generale Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) Art. 4 (Finalità della banca dati sinistri) Art. 5 (Trattamento dei dati) Capo II Banca dati sinistri Capo III Modalità di organizzazione e funzionamento della banca dati sinistri Art. 6 (Obblighi di comunicazione delle imprese) Art. 7 (Modalità e termini di comunicazione dei dati) Art. 8 (Ricevimento, convalida e registrazione dei dati) 5

14 Bollettino ISVAP giugno 2009 Capo IV - Consultazione della banca dati sinistri Art. 9 (Soggetti aventi diritto alla consultazione) Art. 10 (Organi giudiziari e pubbliche amministrazioni) Art. 11 (Imprese di assicurazione, CONSAP e UCI) Art. 12 (Modalità di consultazione da parte degli organi giudiziari e delle pubbliche amministrazioni) Art. 13 (Modalità di consultazione da parte delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell UCI) Art. 14 (Tracciatura delle consultazioni) Art. 15 (Modalità di esercizio) Capo V Diritti degli interessati Capo VI Disposizioni transitorie e finali Art. 16 (Trasferimento dei dati) Art. 17 (Modifiche al Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008) Art. 18 (Abrogazioni) Art. 19 (Pubblicazione) Art. 20 (Entrata in vigore) Elenco allegati Allegato 1 Dati relativi ai sinistri Allegato 2 Condizioni e modalità di consultazione da parte delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell UCI 6

15 Attività provvedimentale ISVAP - Regolamenti Capo I - Disposizioni di carattere generale Art. 1 (Fonti normative) 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell articolo 120 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore : l assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; banca dati sinistri : la banca dati istituita dall articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore; CONSAP : Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. in qualità di gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada; decreto : il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private; definizione : la conclusione del procedimento di trattazione di un sinistro curato da una impresa di assicurazione per pagamento o eliminazione senza seguito; Fondo di garanzia per le vittime della strada : il fondo costituito presso la CONSAP previsto dall articolo 283 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; imprese di assicurazione italiane o imprese : le imprese aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all esercizio delle assicurazioni di cui all articolo 2 del decreto; interessati : le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni cui si riferiscono i dati personali; ISVAP : l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; sinistri : i sinistri relativi all assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia; soggetti abilitati : le persone fisiche, incaricate dalle imprese di assicurazione in ragione della connessione con l attività svolta su incarico delle stesse, abilitate a consultare i dati registrati nella banca dati sinistri; soggetti aventi diritto : gli organi giudiziari e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia e le imprese di assicurazione; UCI : Ufficio centrale italiano. 7

16 Bollettino ISVAP giugno 2009 Art. 3 (Ambito di applicazione) 1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione italiane che esercitano nel territorio della Repubblica italiana l assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, anche qualora agiscano in veste di imprese designate per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada di cui all articolo 285 del decreto. Capo II - Banca dati sinistri Art. 4 (Finalità della banca dati sinistri) 1. La banca dati sinistri raccoglie i dati relativi ai sinistri attinenti i veicoli a motore immatricolati in Italia al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore. 2. Gli organi giudiziari e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell assicurazioni obbligatoria per i veicoli a motore, le imprese di assicurazione, la CONSAP e l UCI consultano la banca dati sinistri esclusivamente in relazione alla finalità di cui al comma Per agevolare il perseguimento della finalità di cui al comma 1, l ISVAP può stipulare convenzioni-quadro con organi giudiziari e pubbliche amministrazioni di cui al comma La banca dati sinistri è organizzata in modo da consentire all ISVAP, in relazione alla finalità di cui al comma 1, di effettuare elaborazioni statistiche, ricerche, studi ed analisi dei dati, nonché la loro eventuale comunicazione o diffusione soltanto in forma anonima ed aggregata tale da non rendere identificabili gli interessati. Art. 5 (Trattamento dei dati) 1. L ISVAP è il titolare del trattamento dei dati. In tale qualità sovrintende al corretto funzionamento della banca dati sinistri e all osservanza delle disposizioni che regolano le modalità e i termini di comunicazione dei dati. I dati contenuti nella banca dati sinistri sono trattati nel rispetto dei principi di cui all articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n L ISVAP adotta le misure tecniche, logiche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee a garantire il corretto e regolare funzionamento della banca dati sinistri, nonché la riservatezza, la sicurezza e l integrità dei dati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n

17 Attività provvedimentale ISVAP - Regolamenti Capo III - Modalità di organizzazione e funzionamento della banca dati sinistri Art. 6 (Obblighi di comunicazione delle imprese) 1. I dati per l alimentazione della banca dati sinistri sono comunicati all ISVAP, dal momento del pervenimento della richiesta di risarcimento o della denuncia e fino alla definizione del sinistro, da parte: a) b) dell impresa che ha ricevuto la richiesta di risarcimento del danneggiato, nel caso di sinistri soggetti alla procedura di risarcimento diretto di cui all articolo 149 del decreto; dell impresa che ha ricevuto la denuncia di sinistro del danneggiante o, in mancanza, la richiesta di risarcimento del danneggiato, nel caso di sinistri soggetti alla procedura di risarcimento di cui all articolo 148 del decreto. 2. I dati da comunicare sono indicati nell allegato 1 e sono relativi alle seguenti categorie: a) b) c) d) e) f) g) h) i) elementi identificativi dei sinistri; elementi identificativi dei contraenti, dei proprietari e dei conducenti dei veicoli coinvolti nei sinistri; elementi identificativi dei veicoli coinvolti nei sinistri; elementi identificativi dei danneggiati dal sinistro; elementi identificativi dei professionisti incaricati in relazione al sinistro; elementi identificativi delle carrozzerie o autofficine di riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro; elementi identificativi delle Autorità, dei testimoni e dei presidi di Pronto Soccorso eventualmente intervenuti in relazione al sinistro; elementi di valutazione del danno alle cose e/o alle persone. In caso di danni alle cose: parti danneggiate; in caso di danni alle persone: sedi delle lesioni, classificate in base a zone anatomiche predeterminate o eventuale decesso; elementi identificativi dei pagamenti per danni a cose e/o persone determinati dal sinistro, ivi inclusi i beneficiari. Art. 7 (Modalità e termini di comunicazione dei dati) 1. Le imprese comunicano all ISVAP i dati relativi al sinistro secondo principi di esattezza e completezza, con le modalità tecniche stabilite dall ISVAP con provvedimento. 2. Le imprese comunicano i dati di cui all articolo 6 relativi a ciascun sinistro mediante trasmissione per via telematica, entro venti giorni dal pervenimento della richiesta di risarcimento o della denuncia. 3. Le imprese comunicano, entro il termine di venti giorni dall acquisizione, gli ulteriori dati acquisiti successivamente alla trasmissione effettuata ai sensi del comma Le imprese sono tenute ad apportare ogni rettificazione o cancellazione dei dati che si renda necessaria e a darne notizia all ISVAP entro venti giorni. 9

18 Bollettino ISVAP giugno Le imprese assumono adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza, la sicurezza e l integrità dei dati e delle comunicazioni in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n Art. 8 (Ricevimento, convalida e registrazione dei dati) 1. Il processo di gestione della banca dati sinistri si articola nelle seguenti fasi ed attività: a) b) c) ricevimento delle comunicazioni; convalida e registrazione dei dati; consultazione da parte dei soggetti abilitati. 2. Al ricevimento dei dati l ISVAP verifica che gli stessi siano stati comunicati secondo le modalità previste dal provvedimento di cui all articolo 7, comma 1 e in caso di esito positivo provvede alla loro convalida entro quindici giorni. 3. Qualora i dati trasmessi non superino la verifica di cui al comma 2, l ISVAP ne dà informativa alle imprese di assicurazione, affinché provvedano ad una nuova comunicazione con le necessarie integrazioni o correzioni entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta. 4. I dati sono registrati nella banca dati sinistri per cinque anni dalla data di definizione di ciascun sinistro. 5. Decorso il termine di cui al comma 4, i dati relativi a ciascun sinistro definito sono riversati su altro supporto informatico gestito dall ISVAP. L ISVAP comunica i dati esclusivamente per esigenze di giustizia penale o a seguito di esercizio dei diritti degli interessati ai sensi dell articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n Trascorsi cinque anni dal riversamento dei dati di cui al comma 5, i dati che permettono di identificare le persone fisiche e giuridiche coinvolte a vario titolo nei sinistri vengono cancellati; i restanti dati vengono conservati su altro supporto informatico in forma anonima e non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati. 7. L ISVAP può diffondere i dati a scopi statistici ed in forma aggregata per le finalità di cui all articolo 135, comma 1, del decreto con tecniche che non permettono di identificare anche indirettamente gli interessati. Capo IV - Consultazione della banca dati sinistri Art. 9 (Soggetti aventi diritto alla consultazione) 1. Gli organi giudiziari e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, le imprese di assicurazione, la CONSAP e l UCI consultano la banca dati sinistri per esclusive finalità di prevenzione, accertamento e repressione di reati o comportamenti fraudolenti. 2. La consultazione della banca dati sinistri e il trattamento delle informazioni acquisite è limitato ai dati pertinenti e non eccedenti rispetto al perseguimento delle finalità di cui al comma 1. 10

19 Attività provvedimentale ISVAP - Regolamenti 3. Le imprese di assicurazione, la CONSAP e l UCI consultano la banca dati sinistri mediante i soggetti abilitati di cui all articolo 11, comma 2. Art. 10 (Organi giudiziari e pubbliche amministrazioni) 1. Le modalità tecniche di consultazione della banca dati sinistri da parte degli organi giudiziari e delle pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore sono stabilite mediante specifici accordi con l ISVAP, anche nell ambito delle convenzioniquadro di cui all articolo 4, comma 3. Art. 11 (Imprese di assicurazione, CONSAP e UCI) 1. La consultazione della banca dati sinistri è effettuata nell ambito di richieste o procedimenti di liquidazione di sinistri all esame delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell UCI ed è finalizzata alla verifica della situazione storica collegata al caso in esame. 2. Le imprese, la CONSAP e l UCI comunicano all ISVAP gli estremi identificativi dei soggetti per i quali, in ragione della connessione con l attività svolta su loro incarico, intendono richiedere l abilitazione alla consultazione della banca dati sinistri, con l indicazione dei relativi requisiti e secondo le modalità previste nell allegato 2. L ISVAP rilascia o nega l abilitazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo la procedura di cui all allegato 2, fornendo per ciascuno dei soggetti abilitati un distinto codice identificativo. 3. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a segnalare entro cinque giorni all ISVAP la perdita dei requisiti che legittimano la consultazione da parte dei soggetti abilitati. 4. Salvi comunque gli obblighi e la responsabilità delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell UCI, i responsabili e il personale delle strutture e degli uffici mediante i quali è effettuata la consultazione sono obbligati a mantenere il segreto sugli elementi informativi acquisiti e sono personalmente responsabili per la violazione degli obblighi di riservatezza derivanti dal trattamento delle informazioni acquisite tramite consultazione della banca dati sinistri e dalla loro utilizzazione o divulgazione a terzi per finalità non consentite dalla legge o comunque estranee alle finalità per le quali la banca dati sinistri è stata istituita. Art. 12 (Modalità di consultazione da parte degli organi giudiziari e delle pubbliche amministrazioni) 1. Gli organi giudiziari e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore consultano la banca dati sinistri in base alle seguenti chiavi di ricerca utilizzate anche contestualmente: a) b) c) cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale di persone fisiche; ragione/denominazione sociale e partita IVA di persone giuridiche; targhe dei veicoli. 11

20 Bollettino ISVAP giugno La consultazione può avvenire secondo le seguenti modalità: a) b) batch, che permette l acquisizione via file delle informazioni di cui al comma 3; on line, che permette l immediata visualizzazione e stampa delle informazioni di cui al comma Con la consultazione batch la banca dati sinistri fornisce, in riscontro all inoltro via file di una lista di targhe, di codici fiscali e di partite IVA, un file contenente il numero di ricorrenze presenti per ciascuna targa, codice fiscale o partita IVA immessa. 4. Con la consultazione on line la banca dati sinistri fornisce evidenza del numero dei sinistri nei quali risultino coinvolti il nominativo (identificato dal codice fiscale o dalla partita IVA) e la targa del veicolo sui quali è stata effettuata l interrogazione. La banca dati sinistri fornisce altresì per ciascuno dei suddetti sinistri le informazioni relative a: a) b) c) d) e) f) g) data e luogo del sinistro; targhe dei veicoli coinvolti; denominazione delle imprese coinvolte; ubicazione del danno alle cose; presenza e tipo della lesione in caso di danno alla persona; pagamenti per danni a cose e/o persone determinati dal sinistro; nominativi (identificati dal codice fiscale o dalla partita IVA) dei soggetti a vario titolo coinvolti ed i rispettivi ruoli, come individuati ai sensi dell articolo 6, comma 2, lettere b), d) e), f), g) e i). Art. 13 (Modalità di consultazione da parte delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell UCI) 1. Le imprese di assicurazione, la CONSAP e l UCI consultano la banca dati sinistri in base alle seguenti chiavi di ricerca, utilizzate anche contestualmente: a) b) c) cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale di persone fisiche; ragione/denominazione sociale e partita IVA di persone giuridiche; targhe dei veicoli. 2. I soggetti abilitati di cui all articolo 11, comma 2 avviano la consultazione della banca dati sinistri indicando il numero di sinistro in relazione al quale richiedono la consultazione. 3. La consultazione può avvenire secondo le seguenti modalità: a) b) batch, che permette l acquisizione via file delle informazioni di cui al comma 4; on line, che permette l immediata visualizzazione e stampa delle informazioni di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al comma 6, al ricorrere delle condizioni previste dallo stesso comma. 4. Con la consultazione batch la banca dati sinistri fornisce, in riscontro all inoltro via file di una lista di targhe, di codici fiscali e di partite IVA, un file contenente il numero di ricorrenze presenti per ciascuna targa, codice fiscale e partita IVA immessa. 12

21 Attività provvedimentale ISVAP - Regolamenti 5. Con la consultazione on line la banca dati sinistri fornisce evidenza del numero dei sinistri nei quali risultino coinvolti il nominativo (identificato dal codice fiscale o dalla partita IVA) o la targa del veicolo sui quali è stata effettuata l interrogazione. 6. Con la consultazione on line la banca dati sinistri è altresì in grado di fornire, per ciascuno dei suddetti sinistri, le informazioni relative a: a) b) c) d) e) data e luogo del sinistro; targhe dei veicoli coinvolti; ubicazione del danno alle cose; presenza e tipo della lesione in caso di danno alla persona; nominativi (identificati dal codice fiscale o dalla partita IVA) dei soggetti a vario titolo coinvolti ed i rispettivi ruoli, come individuati ai sensi dell articolo 6, comma 2, lettere b), d) e), f), g) e i). 7. La consultazione dei dati di cui al comma 6 è consentita ai soggetti abilitati di cui all articolo 11, comma 2 in presenza di parametri di significatività, indicatori di possibili fenomeni fraudolenti, individuati e periodicamente aggiornati con provvedimento dall ISVAP sulla base dell esperienza maturata nel sistema. Al di fuori dei suddetti parametri, qualora dal fascicolo di sinistro emergano elementi significativi sotto il profilo della potenziale esistenza di comportamenti fraudolenti, i soggetti abilitati possono comunque consultare le informazioni attivando una apposita funzionalità, tracciata dal sistema informatico. Art. 14 (Tracciatura delle consultazioni) 1. Ogni consultazione della banca dati sinistri da parte delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell UCI, è registrata e memorizzata dall ISVAP con l indicazione del codice identificativo del soggetto che ha effettuato la consultazione, della data e dell ora della consultazione, delle chiavi di ricerca, del numero di sinistro e dei dati consultati. 2. L ISVAP esegue controlli sulle consultazioni effettuate dai soggetti abilitati, anche attraverso verifiche periodiche o a campione. 3. In caso di consultazione irregolare, l ISVAP sospende o revoca l abilitazione del soggetto che ha operato la consultazione secondo le modalità previste nell allegato Ferme le responsabilità personali per la consultazione illegittima della banca dati sinistri, l ISVAP può sospendere le abilitazioni alla consultazione rilasciate all impresa di assicurazione, alla CONSAP e all UCI nel caso in cui sia configurabile una corresponsabilità degli stessi per omesso controllo o per disfunzioni organizzative tali da aver consentito la sistematica reiterazione della violazione, anche commessa da parte di distinti soggetti abilitati. 13

22 Bollettino ISVAP giugno 2009 Capo V Diritti degli interessati Art. 15 (Modalità di esercizio) 1. Gli interessati possono esercitare presso l ISVAP il diritto di accesso ai dati personali contenuti nella banca dati sinistri ai sensi dell articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n Capo VI - Disposizioni transitorie e finali Art. 16 (Trasferimento dei dati) 1. I dati che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono presenti nella banca dati sinistri istituita con l articolo 2, comma 5-quater del decreto legge 28 marzo 2000 n. 70, convertito con legge 26 maggio 2000, n. 137 e successive modifiche, operativa dal 1 gennaio 2001, sono trasferiti nella banca dati sinistri di cui all articolo 135 del decreto. Art. 17 (Modifiche al Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008) 1. Nel foglio Altre informazioni del modello di denuncia di sinistro di cui all allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008, le parole richieste ai sensi dell art. 135 D.lgs. n. 209 del Codice delle assicurazioni private sono sostituite dalle parole: richieste ai sensi dell art. 135 D.lgs. 7 settembre 2005, n Codice delle assicurazioni private per l alimentazione della banca dati sinistri istituita presso l ISVAP per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore della assicurazione r.c.auto. Art. 18 (Abrogazioni) 1. Sono abrogati, secondo i termini stabiliti dall articolo 20: a) b) c) d) e) f) il provvedimento ISVAP n del 21 dicembre 2000; il provvedimento ISVAP n del 15 marzo 2002; il provvedimento ISVAP n del 10 marzo 2003; l articolo 5 del provvedimento ISVAP n del 21 dicembre 2006; la circolare ISVAP n. 444 del 7 maggio 2001; la circolare ISVAP n. 505 del 23 maggio

23 Attività provvedimentale ISVAP - Regolamenti Art. 19 (Pubblicazione) 1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell ISVAP. Art. 20 (Entrata in vigore) 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, 7, 8, commi 2 e 3, 12, 13 e 17 entrano in vigore decorsi diciotto mesi dalla data di cui al comma 1. Il Presidente (Giancarlo Giannini) (Gli allegati sono disponibili sul sito internet dell Autorità all indirizzo regolamenti) 15

24 Bollettino ISVAP giugno 2009 Regolamento n. 32 dell 11 giugno 2009 (G.U. n. 151 del 2 luglio 2009) Regolamento recante la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento di cui all articolo 41, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private. L ISVAP VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria adotta il seguente Regolamento INDICE Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) Titolo I - Disposizioni di carattere generale Titolo II - Indici ammissibili e modalità di indicizzazione Art. 4 (Indici azionari ammissibili) Art. 5 (Altri valori di riferimento ammissibili) Art. 6 (Modalità di indicizzazione) Titolo III - Sicurezza e negoziabilità degli attivi a copertura delle riserve tecniche Art. 7 (Attivi a copertura delle riserve tecniche) Art. 8 (Rischio di concentrazione) Titolo IV - Rischio demografico e margine di solvibilità richiesto Art. 9 (Rischio demografico) Art. 10 (Margine di solvibilità) 16

25 Attività provvedimentale ISVAP - Regolamenti Titolo V - Modifiche regolamentari Art. 11 (Modifiche all articolo 54 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008) Art. 12 (Modifiche all articolo 12 della circolare ISVAP n. 551/D dell1 marzo 2005) Art. 13 (Modifiche all articolo 2, comma 1, lett. n), del Regolamento ISVAP n.19 del 14 marzo 2008) Titolo VI - Disposizioni per contratti unit linked Art. 14 (Contratti unit linked collegati a OICR con prestazioni indicizzate) Titolo VII - Disposizioni finali Art. 15 (Abrogazioni) Art. 16 (Pubblicazione) Art. 17 (Entrata in vigore) 17

26 Bollettino ISVAP giugno 2009 Titolo I Disposizioni di carattere generale Art. 1 (Fonti normative) 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2 e 41, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) contratto index linked : il contratto di assicurazione sulla vita di cui all articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in cui le prestazioni sono direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento; b) decreto : il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private; c) imprese o imprese di assicurazione : le imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato Terzo; d) ISVAP : l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; e) mercato regolamentato : un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell intermediazione finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti all OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell intermediazione finanziaria; f) organo amministrativo : il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all articolo 2409 octies del codice civile, il consiglio di gestione; g) rischio di performance : uno dei profili di cui si compone il rischio di investimento, come definito dal Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, derivante dal rilascio al contraente di una garanzia minima di conservazione del capitale o di interesse: è il rischio che il valore degli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche non sia tale da consentire la conservazione o la rivalutazione del capitale fino all ammontare minimo garantito; h) rischio di base : uno dei profili di cui si compone il rischio di investimento, come definito dal Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, derivante dal rilascio al contraente di una garanzia di adeguamento del capitale in funzione dell andamento di un indice azionario o di un altro valore di riferimento: è il rischio che gli attivi destinati a copertura, seppur gestiti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, non consentano di replicare l andamento del valore dell indice azionario o del diverso valore di riferimento 18

27 Attività provvedimentale ISVAP - Regolamenti i) e quindi di far fronte alle prestazioni assicurate variabili in funzione di tale andamento; rischio di controparte : uno dei profili di cui si compone il rischio di investimento, come definito dal Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, connesso alla qualità dell ente emittente o della controparte degli strumenti finanziari, inclusi quelli derivati, destinati a copertura delle riserve tecniche dei contratti di cui trattasi: è il rischio che l ente emittente o la controparte non adempia ai propri obblighi contrattuali. Art. 3 (Ambito di applicazione) 1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana ed alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo. 2. Il presente Regolamento non si applica ai contratti con prestazioni indicizzate al costo della vita stipulati in base a tariffe approvate in epoca anteriore dell entrata in vigore del decreto Legislativo n. 174 del 17 marzo Le imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato membro ed ammesse ad operare sul territorio della Repubblica italiana sono tenute ad osservare le disposizioni di cui al Titolo II e al Titolo VI. Titolo II Indici ammissibili e modalità di indicizzazione Art. 4 (Indici azionari ammissibili) 1. Gli indici azionari a cui possono essere collegate le prestazioni o i valori di riscatto relativi ai contratti index linked soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni: a) b) c) d) e) f) sono costruiti su azioni, negoziate su mercati regolamentati liquidi ed attivi di uno Stato appartenente all OCSE; sono pubblici, comunemente utilizzati dalla comunità finanziaria e replicabili; sono caratterizzati da una adeguata diversificazione, in termini di numerosità e composizione relativa, delle azioni sottostanti; sono calcolati con cadenza giornaliera da soggetti terzi, indipendenti rispetto alle imprese di assicurazione e agli emittenti le azioni su cui sono costruiti; sono calcolati in base a criteri di determinazione oggettivi e predefiniti, resi disponibili agli interessati, che disciplinano anche le modalità di sostituzione o eliminazione di alcune delle azioni su cui sono costruiti; sono pubblicati su quotidiani di diffusione nazionale con cadenza giornaliera. 2. Ai fini del comma 1, lettera c), un indice si considera adeguatamente diversificato qualora la relativa composizione è tale che le oscillazioni dei prezzi o le transazioni riguardanti una componente dell indice non influenzano indebitamente il rendimento dell intero indice. 19

28 Bollettino ISVAP giugno 2009 Art. 5 (Altri valori di riferimento ammissibili) 1. Gli altri valori di riferimento a cui possono essere collegate le prestazioni o i valori di riscatto relativi ai contratti index linked sono rappresentati esclusivamente da: a) b) indici obbligazionari; indici sull inflazione. 2. Gli indici obbligazionari di cui al comma 1, lettera a) soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni: a) b) c) d) e) f) sono costruiti su obbligazioni negoziate su mercati regolamentati liquidi ed attivi e soddisfano comunque i requisiti di cui all articolo 7, comma 2, fatta eccezione per la lettera b); sono pubblici, comunemente utilizzati dalla comunità finanziaria e replicabili; sono caratterizzati da una adeguata diversificazione, in termini di numerosità e composizione relativa, delle obbligazioni sottostanti; sono calcolati con cadenza giornaliera da soggetti terzi, indipendenti rispetto alle imprese di assicurazione e agli emittenti le obbligazioni su cui sono costruiti; sono calcolati in base a criteri di determinazione oggettivi e predefiniti, resi disponibili agli interessati, che disciplinano anche le modalità di sostituzione o eliminazione di alcune delle obbligazioni su cui sono costruiti; sono pubblicati su quotidiani di diffusione nazionale con cadenza giornaliera. 3. Ai fini del comma 2, lettera c), un indice si considera adeguatamente diversificato qualora la relativa composizione è tale che le oscillazioni dei prezzi o le transazioni riguardanti una componente dell indice non influenzano indebitamente il rendimento dell intero indice. 4. Gli indici sull inflazione di cui al comma 1, lettera b), soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni: a) b) c) d) sono comunemente utilizzati dalla comunità finanziaria; sono calcolati periodicamente da enti o organismi statistici pubblici, nazionali e sovranazionali; è chiaramente definita nelle condizioni di polizza la configurazione dell indice; sono utilizzati a copertura delle relative riserve tecniche attivi aventi indicizzazione, durata, flussi finanziari, profili di liquidabilità e caratteristiche coerenti con i corrispondenti impegni contrattuali. A tali attivi si applicano le disposizioni sul merito di credito dell ente emittente previste all articolo Le prestazioni e i valori di riscatto non possono comunque in alcun modo essere collegati, direttamente o indirettamente, a indici o altri valori di riferimento relativi a merci, variabili climatiche, operazioni di cartolarizzazione effettuate anche in maniera sintetica, ovvero a derivati del credito. 20

29 Attività provvedimentale ISVAP - Regolamenti Art. 6 (Modalità di indicizzazione) 1. Le modalità di indicizzazione agli indici azionari e agli altri valori di riferimento di cui agli articoli 4 e 5 devono essere semplici e soddisfare il requisito di agevole comprensibilità da parte del contraente. 2. Il profilo di rischio assunto attraverso l indicizzazione deve poter essere replicabile dall impresa attraverso una gestione finanziaria che utilizzi solo posizioni d investimento in acquisto non derivate. 3. In ogni caso la modalità di indicizzazione non può determinare un rischio per i contraenti superiore a quello che può essere assunto dall impresa ai sensi della normativa in materia di copertura delle riserve tecniche. Titolo III Sicurezza e negoziabilità degli attivi a copertura delle riserve tecniche Art. 7 (Attivi a copertura delle riserve tecniche) 1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti index linked sono rappresentati, con la massima approssimazione possibile, dalle quote rappresentanti l indice azionario o l altro valore di riferimento di cui agli articoli 4 e 5 oppure da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa l indice azionario o l altro valore di riferimento. 2. Qualora la copertura delle riserve tecniche avvenga mediante l impiego di titoli strutturati sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: a) b) c) d) sono emessi o garantiti da Stati appartenenti all OCSE, da enti locali o da enti pubblici di Stati dello Spazio Economico Europeo o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, ovvero da soggetti residenti in Stati appartenenti all OCSE, sottoposti a vigilanza prudenziale a fini di stabilità su base individuale ai sensi della normativa nazionale vigente o dell equivalente regolamentazione dello Stato estero; agli Stati, enti o soggetti di cui alla lettera a) è attribuita, all emissione e durante tutta la durata contrattuale, da almeno due primarie agenzie di rating una classe almeno pari a quella contrassegnata dal simbolo A- o equivalenti, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine; il requisito è rispettato anche nel caso in cui la classe sia stata attribuita da una sola primaria agenzia di rating, a condizione che nessun altra abbia attribuito una valutazione inferiore; sono negoziati su mercati regolamentati liquidi e attivi; non contengono clausole di subordinazione che attribuiscano all attivo un grado inferiore nei pagamenti rispetto ad altri creditori. 3. Qualora la copertura delle riserve tecniche avvenga mediante la combinazione di titoli obbligazionari e di strumenti finanziari derivati, al titolo obbligazionario si applicano i requisiti 21

30 Bollettino ISVAP giugno 2009 di cui al comma 2, fatta eccezione, con riferimento alla lettera a), all assoggettamento a vigilanza prudenziale dell ente emittente, e agli strumenti finanziari derivati le disposizioni di cui al provvedimento ISVAP del 19 luglio 1996 n. 297 e successive modifiche e integrazioni. Il requisito di rating minimo di cui al comma 2, lettera b), non si applica nel caso di titoli obbligazionari emessi da soggetti residenti in Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo sottoposti a vigilanza prudenziale a fini di stabilità su base individuale, a condizione che esistano accordi di collaborazione sullo scambio di informazioni tra l ISVAP e l autorità di vigilanza competente. 4. Le condizioni di cui al comma 2, lettera c), sono derogabili qualora il rischio di performance sia a carico dell impresa. In questi casi le imprese concludono accordi con l emittente, o con altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) che consentano alle imprese di disporre della liquidità necessaria per assolvere agli impegni nei confronti dei contraenti anche in corso di contratto senza necessità di ricorrere a mezzi propri. Copia degli accordi è conservata presso l impresa. 5. Le condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano nel caso in cui le imprese attuino una politica di replicazione diretta degli impegni assunti mediante l acquisto delle quote rappresentanti gli indici azionari o gli altri valori di riferimento cui sono collegate le prestazioni o i valori di riscatto relativi ai contratti. Restano ferme le disposizioni dettate dall ISVAP ai sensi dell articolo 38, comma 2, del decreto. Art. 8 (Rischio di concentrazione) 1. Il limite di esposizione, per singolo emittente, del complesso degli investimenti destinati a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti index linked non può superare il 10% del totale delle riserve tecniche relative a tali contratti; l esposizione massima per gruppo, ivi incluso il gruppo di appartenenza dell impresa di assicurazione, non può superare il 20%. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla quota di portafoglio riferita ai contratti per i quali le imprese attuano una politica di replicazione diretta degli impegni assunti mediante l acquisto delle quote rappresentanti gli indici azionari o gli altri valori di riferimento cui sono collegate le prestazioni o i valori di riscatto relativi ai contratti. 3. Non rientrano nei limiti di esposizione di cui al comma 1, gli investimenti in titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti all OCSE, da enti locali o da enti pubblici di Stati dello Spazio Economico Europeo o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri. 4. L organo amministrativo può prevedere per limitati periodi di tempo, in considerazione dell attività dell impresa e del graduale sviluppo del portafoglio, limiti di concentrazione superiori a quelli previsti al comma 1. Le motivazioni ed il periodo di tempo entro il quale l impresa intende ricondurre l esposizione entro il limiti fissati al comma 1 sono indicati in una specifica delibera, da trasmettere all ISVAP entro 15 giorni dalla relativa adozione. 22

31 Attività provvedimentale ISVAP - Regolamenti Titolo IV Rischio demografico e margine di solvibilità richiesto Art. 9 (Rischio demografico) 1. I contratti classificati nel ramo III di cui all articolo 2, comma 1, del decreto, sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell impresa a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico. 2. Le imprese nella determinazione delle coperture assicurative in caso di decesso tengono conto, ai fini del rispetto del principio di cui al comma 1, dell ammontare del premio versato dal contraente. Art. 10 (Margine di solvibilità) 1. Nel caso in cui le imprese attuino una politica di replicazione diretta degli impegni assunti mediante l acquisto delle quote rappresentanti gli indici azionari o gli altri valori di riferimento cui sono collegate le prestazioni o i valori di riscatto, ed a condizione che l impresa sia dotata di un sistema di misurazione e gestione dei rischi adeguato alla tecnica di copertura degli impegni assunti e in grado di ridurre al minimo il rischio di base, il margine di solvibilità è calcolato in misura ridotta secondo quanto previsto dall articolo 4, comma 1, lettera e), punti 2, 3 e 4 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo Nel caso in cui, in conseguenza degli impegni assunti, le imprese assumano esclusivamente il rischio di controparte e l esposizione degli investimenti, per singolo emittente o gruppo, non superi il 3% del complesso delle riserve tecniche relative ai contratti index linked, ad esclusione delle riserve tecniche dei contratti per i quali l impresa attua una politica di replicazione diretta degli impegni assunti, il margine di solvibilità è calcolato in misura ridotta, secondo quanto previsto dall articolo 4, comma 1, lettera e), punti 2, 3 e 4 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008; la base di calcolo cui è commisurato il margine di solvibilità richiesto è individuata nella quota di riserve tecniche corrispondenti agli attivi che rispettano tale condizione. Titolo V Modifiche regolamentari Art. 11 (Modifiche all articolo 54 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008) 1. All articolo 54 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 4. In ogni caso nella determinazione delle riserve tecniche l impresa tiene conto di ogni fattore di rischio che possa influire sul grado di sicurezza e negoziabilità degli attivi e costituisce un accantonamento a fronte del rischio di credito e di liquidità. 23

32 Bollettino ISVAP giugno Ai fini del comma 4 il tasso di interesse da utilizzare nelle valutazioni deve essere ridotto per tener conto di un margine prudenziale che rappresenti la compensazione per il rischio di credito e di liquidità degli attivi a copertura rispetto ad un analogo attivo privo di rischio.. Art. 12 (Modifiche all articolo 12 della circolare ISVAP n. 551/D del 1 marzo 2005) 1. All articolo 12 della circolare ISVAP n. 551/D del 1 marzo 2005, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2.bis. Relativamente ai contratti index linked emessi successivamente all entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell 11 giugno 2009 in materia di contratti index linked le imprese pubblicano giornalmente, almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito internet, i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato nozionale di 100 euro. I valori sono aggiornati con cadenze coerenti con la valorizzazione prevista in polizza e comunque almeno settimanalmente.. Art. 13 (Modifiche all articolo 2, comma 1, lettera n), del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008) 1. All articolo 2, comma 1, lettera n) del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 le parole: comprende almeno i sono sostituite dalle parole: comprende almeno uno dei. Titolo VI Disposizioni per contratti unit linked Art. 14 (Contratti unit linked collegati a OICR con prestazioni indicizzate) 1. Alle imprese non è consentito collegare le prestazioni dei contratti di cui all articolo 41 comma 1 del decreto ad OICR indicizzati in base ad algoritmi che non rispondano alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento per i contratti index linked. Titolo VII Disposizioni finali Art. 15 (Abrogazioni) 1. Sono abrogati secondo i termini di cui all articolo 17: a) b) la circolare ISVAP n. 451 del 24 luglio 2001; la circolare ISVAP n. 332 del 25 maggio 1998; 24

33 Attività provvedimentale ISVAP - Regolamenti c) d) gli articoli 25 e 31 della circolare ISVAP n. 551 del 1 marzo 2005; la circolare ISVAP n. 507 del 10 giugno Art. 16 (Pubblicazione) 1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito dell ISVAP. Art. 17 (Entrata in vigore) 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il presente Regolamento entra in vigore il 1 novembre Le disposizioni sui limiti di concentrazione di cui all articolo 8 entrano in vigore a partire dal 1 gennaio Gli attivi a copertura dei contratti index linked stipulati prima dell entrata in vigore del presente Regolamento non sono considerati nel calcolo dei limiti di concentrazione, fino a quando l impresa non emette nuovi contratti ai sensi ed agli effetti del presente Regolamento. Il Presidente (Giancarlo Giannini) 25

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35 1.2 provvedimenti riguardanti singole imprese

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37 Attività provvedimentale ISVAP - Provvedimenti riguardanti singole imprese Provvedimento n dell 11 giugno 2009 Autorizzazione di Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino, all esercizio dell attività assicurativa nei rami vita di cui all articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n L ISVAP VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative; VISTO il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici; VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private e le successive disposizioni modificative e integrative; VISTO il regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 recante le procedure di accesso all attività assicurativa e l albo delle imprese di assicurazione; VISTA l istanza del 26 marzo 2009 con la quale Alleanza Toro S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l attività assicurativa nei rami vita di cui all articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 29 maggio 2009; CONSIDERATO che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Alleanza Toro S.p.A. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell ISVAP, nella seduta dell 11 giugno 2009, ha espresso parere favorevole in ordine all accoglimento della citata istanza; 29

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