Sull impatto della recente Sentenza a SS.UU. della Corte di Cassazione n.24418/10 del 2 dicembre u.s. nelle cause civili e nelle consulenze tecniche.

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1 1 Sull impatto della recente Sentenza a SS.UU. della Corte di Cassazione n.24418/10 del 2 dicembre u.s. nelle cause civili e nelle consulenze tecniche. La recente sentenza su emarginata ha stabilito che: a) il divieto di anatocismo, già sancito dalle SS.UU. nel novembre , dev esser inteso quale acclarata illegittimità di qualsiasi forma di capitalizzazione 2 (anche annuale) per tutti quei rapporti di c/c stipulati ante 22 aprile Ciò afferisce sicuramente tutte le competenze capitalizzate sino al , data di entrata in vigore della Delibera CICR in tema di corretta legittima capitalizzazione trimestrale simmetrica di interessi (attivi e passivi). Per quanto attiene invece il periodo successivo al , non v è ad oggi purtroppo altrettanta uniformità nella giurisprudenza di merito. Taluni giudici ritengono che, affinché possa esser ritenuta legittima la capitalizzazione trimestrale simmetrica sia sufficiente che la banca fornisca in giudizio: 1) prova dell avvenuta pubblicazione in G.U. dell adozione da parte della banca del nuovo meccanismo di capitalizzazione trimestrale previsto dalla citata Delibera Cicr; 2) prova dell avvenuta indicazione nelle missive inviate al correntista (di solito all interno degli stessi e/c versati in atti) dell avvenuta comunicazione al cliente 1 Le stesse sezioni unite della Cassazione avevano stabilito che la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la Corte ha accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art c.c. (Cass. SS. UU. 4 novembre 2004, n ), 2 Ecco il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n del 2010: "L'interpretazione data dal Giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce solo ad interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito previsto dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, ed in particolare, a clausole: con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna." 3 I rapporti di conto corrente di cui si discuteva nella causa oggetto all attenzione delle SS.UU. avevano avuto svolgimento e chiusura in data precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, con cui è stato modificato l'art. 120 del D.Lgs, n. 385 del 1993 (Testo Unico bancario). Ad essi non era quindi applicabile la disciplina dettata dalla Delibera del 9 febbraio 2000 dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (Cicr). Pertanto, anche per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25 terzo comma del citato D.Lgs. n. 342/99, pronunciata dalla corte Costituzionale con la sentenza n. 425 del 2000, la disciplina a cui la Corte ha fatto riferimento è esclusivamente quella antecedente al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della Delibera del CICR).

2 2 dell adozione del nuovo suddetto sistema di capitalizzazione trimestrale. Altri tribunali sostengono invece che tale variazione contrattuale rientri tra quelle per le quali il T.U.B. stabilisce la necessaria espressa pattuizione tra le parti in forma scritta (la nuova capitalizzazione trimestrale simmetrica rimarrebbe pertanto illegittima in assenza di sottoscrizione del correntista per accettazione della modifica). La variazione peggiorativa per il correntista consterebbe, in detta ottica, nella circostanza che da un regime di capitalizzazione semplice degli interessi passivi (quale conseguenza dell illegittimità assoluta dell anatocismo ante 30 giugno 2000) la banca avesse unilateralmente previsto il passaggio alla capitalizzazione trimestrale degli interessi. b) l azione di ripetizione di indebito si prescrive in anni dieci dalla chiusura del rapporto; sul punto la S.C. di fatto ha solo confermato, rafforzandone le motivazioni, il precedente proprio orientamento 4. Ciò in concreto comporta che se, ad esempio, un rapporto era stato chiuso il , il correntista ha possibilità di agire per la ripetizione entro 10 anni, quindi entro il (a meno, ovviamente, di atti interruttivi); se il rapporto di c/c in esempio aveva avuto inizio nel 1980, allora potranno esser ripetute tutte quelle competenze indebitamente computate dalla banca, ma, chiarisce stavolta la S.C., con alcune specifiche limitazioni. Rammentato che il diritto alla ripetizione di un pagamento indebito (a causa di accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione del quale esso è stato eseguito: ad esempio, nullità della clausola che prevede la c.m.s., o la capitalizzazione infrannuale, oppure ancora, tassi ultralegali non correttamente pattuiti, ecc.) si prescrive in 10 anni, occorre stabilire quali siano in concreto i pagamenti indebiti prescritti 5. La S.C. del 2010 ha stavolta chiarito 6 che l annotazione in conto di ogni singola posta di interessi comporta invero solo un mero incremento del saldo a debito del correntista (oppure una riduzione del 4 La pregressa giurisprudenza della Corte aveva difatti già affermato che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute indebitamente dalla banca a titolo di interessi su di una apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi; sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (Cass. 14 maggio 2005, n e, prima, Cass. 9 aprile 1984, n. 2262). 5 dal momento in cui il pagamento ha avuto luogo sorge dunque il diritto del solvens alla ripetizione; è da quel momento che la relativa prescrizione inizia a decorrere. 6 La Corte di Cassazione con la sentenza n /2010 ha espresso il seguente principio di diritto: "Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati".

3 3 saldo a credito) ma non costituisce sic et simpliciter un pagamento avente natura solutoria. Allorquando il saldo di c/c dovesse presentare una situazione di oltre fido, ovvero di scoperto 7 (cioè: saldo negativo in assenza di fido), i successivi versamenti che il correntista andasse ad effettuare per il rientro nei limiti del fido (c.d. ripristino della provvista ) ovvero, in caso di assenza di fido, per rientrare dallo scoperto, integrerebbero la fattispecie di pagamenti aventi natura solutoria 8. Ovviamente non l intero ammontare di tale rimessa avrebbe natura solutoria, bensì solo quella parte del versamento utile al rientro dell extra fido (ovvero dello scoperto). Preliminarmente occorre evidenziare come, allo stato, risulti oggettivamente difficile poter prevedere interpretazioni univoche da parte della giurisprudenza di merito o della dottrina. Tanto per cominciare, la prescrizione viene eccepita dalla difesa della banca convenuta; la caratteristica processuale della prescrizione (che è una modalità di estinzione dei diritti) è costituita dal fatto che il computo del decorso del termine di prescrizione non può essere rilevato d ufficio, ma ex art.2938 c.c. va fatto valere dalla parte interessata mediante una scelta positiva, che si manifesta per l appunto con l eccezione. La strategia processuale favorevole alla banca dunque consisterà nel sostenere il carattere «solutorio» delle annotazioni sul conto del cliente, aventi ad oggetto interessi anatocistici. Solo così infatti la prescrizione può decorrere dalle singole operazioni di capitalizzazione trimestrale, ravvisandosi in esse altrettanti pagamenti (in tal senso la lettura a contrariis della sentenza delle SS.UU. del 2010). A sommesso avviso dello scrivente ricadrebbe in capo alla medesima difesa anche l onere di dimostrare, indicandoli puntualmente, quali siano stati i pagamenti aventi natura solutoria prescritti e sui quali, cioè, non è più possibile che il correntista avversario possa ottenere la ripetizione di competenze indebite. Ritengo che detta impostazione possa trovare autorevole fondamento nel seguente orientamento di legittimità in tema di revocatoria fallimentare 9 : "alla curatela fallimentare spetta la dimostrazione della sussistenza della 7 Trattasi del c.d. fido di fatto, ovvero la tolleranza che la banca accorda allo scoperto di conto del correntista, onorando comunque gli assegni dallo stesso tratti, nonostante la mancanza di fondi su quel conto. In tal caso il conto è perciò scoperto, sicché le annotazioni degli interessi anatocistici, indebitamente eseguite sul conto del cliente, hanno tutti sempre natura solutoria. 8 In altri termini, dev essersi manifestata, con il pagamento, l'esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens). 9 La pronuncia capostipite dell insegnamento relativo all abrogata disciplina della revocatoria fallimentare è così motivata: i versamenti in conto corrente bancario hanno natura di pagamenti e sono, quindi, revocabili a norma dell art. 67, 2º comma, l. fall. soltanto nell ipotesi di conto scoperto (quando cioè la banca abbia anticipato somme oltre i limiti del fido), mentre nell ipotesi di conto corrente munito di provvista costituita da un apertura di credito (c.d. conto passivo ) non è configurabile, durante lo svolgimento del conto, un credito esigibile della banca verso il correntista e

4 4 rimessa, della sua effettuazione nel periodo sospetto e della scientia decoctionis dell'imprenditore poi fallito da parte della banca, mentre questa ultima ha, a sua volta, l'onere di provare, per escludere la natura solutoria del versamento, sia l'esistenza alla data di effettuazione di esso, di un contratto di apertura di credito, sia l'esatto ammontare dell'affidamento accordato al correntista alla medesima data (Cass n.1672). L onere probatorio relativo alla configurazione solutoria delle operazioni in questione dunque spetterebbe alla banca similmente a quanto, a parti invertite, toccava al curatore nel pregresso regime della revocatoria fallimentare. C è però da dire che tale orientamento giurisprudenziale aveva incontrato diverse critiche in dottrina; ad esempio, con l articolo L'onere della prova nella revocatoria delle rimesse su conto corrente bancario, in Fallimento 1995, 63 segg., l avv. Giorgio Tarzia aveva argomentato che, dal momento che non poteva a priori presumersi né che una rimessa fosse "solutoria" né che fosse "ripristinatoria", non si poteva accollare alla banca convenuta l onere di superare la presunzione, provando che la rimessa aveva una natura diversa da quella presunta; per questa dottrina, "la dimostrazione del compimento, da parte del correntista poi fallito, di un atto revocabile (cioè del fatto posto a base della domanda giudiziale) (dovrebbe) consiste(re) nella dimostrazione che vi è stata una rimessa solutoria (e non semplicemente una rimessa) perché solo così è possibile la sua equiparazione ai "pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili", e quindi l'applicazione dell'art. 67, comma 2 L.F. In coerenza con tale dottrina oggi è il parere apparso su Il Sole 24 Ore il a firma dell avv. Edoardo Staunovo-Polacco (proprio dello Studio Tarzia & Associati di Milano) sulla sentenza della SS.UU.: ( ) conseguenza di questo nuovo orientamento, dal punto di vista processuale, è che le consulenze tecniche dovranno, anzitutto, accertare se il conto abbia operato con o senza apertura di credito, e nel primo caso se e quando sia avvenuto il superamento del limite dell'apertura di credito: si tratta, in sostanza, dell'indagine che già le consulenze tecniche effettuavano ai fini della revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario (nel regime ante riforma), ma stavolta per individuare le operazioni prescritte e quelle non prescritte. Inoltre, le difficoltà i versamenti, consistendo in semplici operazioni contabili di accreditamento dirette a ripristinare la provvista, non hanno funzione solutoria e non sono, perciò, suscettibili di revocatoria, eccettuati i casi di specifica imputazione a titolo di pagamento e quelli in cui la banca abbia anticipatamente chiuso il conto in pareggio recuperando in proprio favore, con prelievo dalla provvista del correntista, una somma pari al fido utilizzato da quest ultimo (Cass., sez. I, 18 ottobre 1982, n. 5413, BBTC, 1983, II, 8). L orientamento interpretativo inaugurato da Cass. n. 5413/1982 è rimasto immutato fino alla riscrittura dell art. 67 l. fall. (dovuta all art. 2, 2º co., lett. a), d. l. 14 marzo 2005, n. 35, competitività, convertito con modificazioni in l. 14 maggio 2005, n. 80), nonostante le critiche allo stesso mosse dalla dottrina.

5 5 probatorie sui fidi ed il rigore dell'interpretazione giurisprudenziale che per decenni ha afflitto le banche, nel vasto contenzioso delle revocatorie fallimentari, ai fini del problema della decorrenza della prescrizione sulla ripetizione di indebito viene ora ribaltato: sarà il correntista a dover provare ora l'esistenza e la persistenza di un apertura di credito a suo favore, il mancato superamento del massimale, ecc., se vuole estendere la propria domanda di ripetizione di indebito oltre il decennio a ritroso dalla data della notifica della citazione. Inutile dire che la futura giurisprudenza non lesinerà altalenanti e contraddittorie pronunce, anche perché la materia presenta anche altri spunti di confronto : uno su tutti, si pensi alle passate controverse decisioni, in tema di revocatorie fallimentari, a proposito della distinzione possibile tra fido ed aperture di credito, per tutte le conseguenze che ne derivavano allorquando si doveva analizzare un rapporto che presentava, oltre all apertura di credito per cassa, anche altre forme di fido per c.d. castelletto di sconto ( fido per smobilizzo crediti, fido per anticipi import o export, fido per crediti di firma, ecc.). Si passa ora ad analizzare le possibili diverse conseguenze sull approccio tecnico contabile del C.T. Laddove l analisi tecnico-contabile finalizzata all individuazione dei c.d. pagamenti solutori fosse preceduta dall eliminazione dal c/c oggetto di contenzioso dell effetto dell anatocismo, è evidente che la ricostruzione dell estratto di conto corrente sarebbe tale da ridurre sensibilmente (in proporzione con la durata del rapporto) le nuove competenze passive accertate, di conseguenza riducendo l esposizione media effettiva del correntista in guisa che risulterebbe meno probabile, dopo tali rettifiche, ravvisare ancora situazioni di extra fido. Le suesposte conseguenze risulterebbero amplificate qualora il C.T. incaricato dovesse preliminarmente ridurre (oltre alla capitalizzazione) gli addebiti per c.m.s. e/o quelli per tassi ultralegali, frutto di carenza di corrette esplicite pattuizioni; è facilmente intuibile la portata dell abbattimento di competenze passive e la riduzione delle esposizioni (così ricostruite) che tali correttivi apporterebbero. Le situazioni di extra fido (ove mai rilevabili nella fotografia storica degli estratti conto bancari) di fatto così scomparirebbero del tutto, rendendo impossibile l individuazione di pagamenti aventi carattere solutorio prescritti. L Avv. Tanza (noto esponente dell associazione di utenti bancari Adusbef ) ha difatti già pubblicato nella rivista on line Diritto.it un articolo nel quale, tra l altro, così puntualmente argomenta: Il secondo principio (della sentenza a SS.UU.) impone una conseguenza inconfutabile: tutti i saldi (trimestrali e non) risultanti dagli estratti conto redatti dalle banche (relativi a rapporti di apercredito sorti anteriormente al 22 aprile 2000) sono errati, se non altro per contenere illegittimi interessi anatocistici. Pertanto il

6 6 saldo da considerare per definire un versamento solutorio o non solutorio non è quello rinvenibile dagli e/c bancari, ma è quello ricalcolato, ovvero il saldo depurato dalle competenze bancarie illegittimamente addebitate dalla banca, giorno per giorno, nel corso del rapporto. Queste competenze, com è noto, possono essere costituite dagli interessi ultralegali illegittimi (ad es. perché determinati secondo gli usi di piazza o in altri modi indeterminati ed indeterminabili), dalle valute fittizie, dalle commissioni sul massimo scoperto trimestrale, dalle spese forfetarie e sulla capitalizzazione composta. Ciò comporta che, a seguito della determinazione in CTU del saldo ricalcolato (adoperando i quesiti depurativi delle illegittime competenze bancarie utilizzati dalla Magistratura), saranno veramente eccezionali i versamenti effettuati dal correntista che potranno andare a coprire lo scoperto eccedente i limiti dell'affidamento, avendo, quindi, valenza solutoria. Nella quasi totalità dei casi, l utente che ottiene un apercredito con scoperto in conto non supera l affidamento concesso dall istituto di credito nel primo trimestre o in quelli immediatamente successivi, anche perché il c.d. ultrafido è una facilitazione concessa dalla banca per periodi limitatissimi e per importi assolutamente irrisori. E notorio che, in sede di riclassificazione del conto corrente epurato dalle illegittime competenze bancarie, dopo i primi trimestri, i saldi debitori risultanti dagli e/c si riducano sensibilmente, trimestre dopo trimestre, la debitoria fino a raggiungere saldi addirittura creditori: Una volta esclusa la validità della clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, soltanto la produzione degli estratti consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca, semprechè la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla capitalizzazione degli interessi non dovuti. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 01 marzo 2007, n. 4853). Insomma il conto scoperto (cioè il conto passivo extrafido) deve essere quello che supera la soglia dell affidamento dopo che è stato depurato da anatocismo ed altre competenze illegittime derivanti da nullità originarie. Il dies a quo della prescrizione decennale, quindi, decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il saldo ricalcolato (e non certo l errato saldo bancario); con l effetto che quella quota di versamento sarà imputabile alla parte di competenze bancarie legittime. Anche sul punto testè analizzato si assisterà assai probabilmente (come è sino ad oggi avvenuto in tema di contenzioso bancario) ad un fiorire di variegate interpretazioni giurisprudenziali e, già nell immediato, a quesiti a CTU assai diversi a seconda del Tribunale adito (quando non anche all interno del medesimo ufficio giudiziario, a seconda della

7 7 sezione civile investita del ruolo). Ancora. Come noto, v è giurisprudenza di merito 10 che, pur avendo da tempo riconosciuto il divieto di anatocismo come l impossibilità di operare alcuna forma di capitalizzazione (gli interessi si possono liquidare trimestralmente ma mai capitalizzare prima della chiusura del conto, tenendo quindi distinti nelle ricostruzioni di CTU saldo capitale da saldo interessi ), contestualmente aveva previsto che le rimesse volta per volta successive a ciascuna liquidazione trimestrale di interessi dovevano esser comunque imputate dapprima in conto interessi e, solo dopo il soddisfacimento di questi, alla quota capitale, ex art.1194 c.c.. 10 Si segnalano, tra le tante pronunce in tal senso, due recenti sentenze del Tribunale di Catania (sezione quarta civile, G.U. Currò, n.3657/2006 e, stessa sezione, G.U. Fichera, n.3260/2007) ed una della Corte di Appello di Catania (sezione prima civile, n.1101/2006), le quali hanno chiarito quanto d appresso sintetizzato. Premesso che, in materia di capitalizzazione (interessi anatocistici), v è sicuramente stato un deciso revirement della Corte regolatrice dal 1999 in avanti, sino a giungere alla nota pronuncia a S.U. del novembre 2004, i magistrati di Catania espongono di condividere l iter argomentativo seguìto dalla S.C. e così riassunto: a) solo gli usi normativi possono consentire una deroga al divieto di anatocismo sancito dall art.1283 c.c.; b) non può riconoscersi efficacia di fonti di diritto obiettivo alle norme bancarie uniformi in materia di conto corrente e servizi connessi predisposte dall ABI (per la prima volta con effetto dall ), le quali quindi si concretizzano in mere prassi negoziali; c) la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio iuris ac necessitatis (cfr. Cass. Civ. sez. III, 30 marzo 1999 n.3096, in motivazione); peraltro ciò trova conferma nel fatto che nel contratto di c/c si sia avvertita l esigenza di inserire l anatocismo sotto forma di capitalizzazione trimestrale degli interessi, giacché non sarebbe stato necessario prevederne l espressa menzione ove lo stesso anatocismo trovasse radice in un uso normativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 11 novembre 1999 n.12507). Tanto premesso, come detto, i giudici catanesi, hanno dichiarato la nullità assoluta della clausola prevista dalle condizioni generali che sanciva la capitalizzazione trimestrale, ma, al contempo, hanno anche osservato quanto segue. Se è pur vero che la clausola (art.6 co.2 N.U.B.) deve ritenersi affetta da nullità, vero è anche che la detta clausola nelle sue due articolazioni segnalate (commi 2 e 3) mantiene una sua rilevanza giuridica ai fini della ricostruzione della comune volontà negoziale delle parti, con particolare riferimento alla debenza degli interessi dovuti dal correntista sulle somme messegli a disposizione dalla banca. Non può infatti seriamente dubitarsi del fatto che gli interessi in questione risultino dovuti a cadenza trimestrale, in forza della chiusura contabile del conto prevista per l appunto alla fine di ogni trimestre. Il fatto che la clausola non possa ritenersi operante ai fini della capitalizzazione trimestrale non toglie che essa valga in ogni caso ad individuare la debenza degli interessi alla fine di ogni trimestre. Secondo il Tribunale e la Corte d Appello di Catania, non esiste nel sistema alcuna norma che precluda alle parti di prevedere una scadenza trimestrale della obbligazione da interessi per la messa a disposizione di somme di denaro da parte della banca. Siffatta scadenza trimestrale risulta emergere dalla chiusura contabile con pari cadenza del conto. Nel contratto di conto corrente con apertura di credito il correntista usufruisce di una certa somma di denaro messagli a disposizione dalla banca, sicché è ovvio che gli interessi maturati in relazione a tale disponibilità vanno ricompresi tra quelli cc.dd. corrispettivi o compensativi, ovverosia dovuti per il semplice godimento del capitale. Le rimesse attive effettuate dal correntista devono essere comunque imputate prima agli interessi contabilizzati periodicamente nel corso del rapporto e poi al capitale.

8 8 In quest ultima ottica appare difficile inquadrare agilmente il concetto di conto extra fido, giacché non si riuscirebbe a comprendere (quantomeno in modo certo ed univoco) se la valutazione debba focalizzarsi sul solo saldo in linea capitale, oppure su quello cumulato capitale + interessi e, ad ogni buon conto, se la ricognizione tesa ad individuare le rimesse solutorie debba esser comunque sempre posposta alla preventiva depurazione dell effetto anatocistico. Infine. Nel concreto, il consulente tecnico incaricato di apportare i correttivi richiesti dai quesiti del giudice, dovrà metter a punto un adeguato algoritmo matematico in grado di recepire l espunzione delle rimesse prescritte dalla rielaborazione del c/c; ciò non si presenta di immediata facile soluzione, giacché d ora in poi non si tratta più di valutare un arco temporale, ovvero stabilire a partire da quale data decorra la prescrizione, bensì si dovrà individuare ed espungere ciascuna singola rimessa solutoria. Sino ad oggi tutti i metodi di calcolo operavano sostanzialmente articolando su tre fasi: I) preliminare eliminazione in toto di ogni addebito di competenze trimestrali, per il solo periodo non prescritto, con conseguente ricostruzione del rapporto in linea capitale 11 ; II) individuazione dei nuovi numeri (debitori o creditori) con ricostruzione del nuovo estratto scalare; III) ricalcolo dei nuovi interessi, spese e c.m.s. in base ai parametri indicati caso per caso dal quesito del giudice. D ora in poi, come detto, la prescrizione non afferirà più un determinato arco temporale, bensì solo taluni singoli episodi, da individuarsi -secondo le puntuali indicazioni della S.C. su menzionate- nel periodo precedente il decennio anteriore all introduzione del giudizio. Quindi nell elaborazione di C.T., per la fase I) di cui sopra, consisterà nella preliminare eliminazione di quella parte di competenze passive (interessi, penali, cms) che la banca ha addebitato (nel periodo precedente il decennio anteriore all introduzione del giudizio) in regime di oltre fido (ovvero di scoperto per assenza di fido) e per le quali il correntista ha fatto seguire (nell immediato) un versamento connotabile come pagamento avente natura solutoria. Se dunque, come nella maggior parte dei casi, si analizzeranno conti correnti frequentemente movimentati, non vi sarà di norma una significativa distanza temporale tra la 11 In altri termini, detta prima scrematura permetteva di mettere a nudo le sole movimentazioni di conto dare/avere legate ad operazioni diverse dall addebito o accredito di competenze bancarie.

9 9 liquidazione delle competenze oltre fido ed il successivo pagamento avente natura solutoria ; in tal caso il C.T. si potrà limitare, come oggi, ad eliminare nella fase I) i vecchi interessi e competenze passive (ma solo quelli entro-fido, cioè non prescritti). Assai diverso sarà invece l approccio nel caso di rapporti per nulla o poco movimentati, sui quali si sono annotati solo addebiti di competenze (anche oltre fido ), senza alcun versamento solutorio, quantomeno nell immediatezza della liquidazione trimestrale. Ebbene in questo ultimo caso l algoritmo matematico dovrà esser assai più raffinato e sensibile per poter riuscire a cogliere esattamente il momento del pagamento prescritto, ben distante dalla data-valuta dell addebito delle competenze maturate oltre fido (riportato nell estratto scalare). Queste nuove (e, francamente, del tutto impreviste ed imprevedibili) esigenze di accertamento tecnico-contabile rendono inattendibili i risultati forniti dei programmi di calcolo attualmente esistenti sul mercato; il sistema di ricostruzione contabile assomiglia così sempre più un abito su misura, necessariamente diverso caso per caso. Emergeranno così (finalmente) le carenze qualitative di quelle C.T. elaborate mercè l utilizzo di programmi standardizzati e/o da soggetti (spesso consulenti improvvisati) privi delle fondamentali conoscenze tecnico-giuridiche, raramente in possesso di abilitazione all esercizio della Professione. Roma, 21 dicembre 2010 dott. Daniele Anzelmo dottore commercialista postmaster@studioanzelmo.it I contenuti e i pareri espressi sono da considerarsi opinioni personali dell autore che non impegnano pertanto coloro che intendono pubblicarlo. L elaborazione del testo, anche se curata con la dovuta scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori ed inesattezze dell autore. Roma, 21 dicembre 2010 dott. Daniele Anzelmo

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