STUDIO UBOLDI. G.E.P.S. S.a.s. Giugno 2013 newsletter n 06

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1 STUDIO UBOLDI Giugno 2013 newsletter n 06 info@geps.it G.E.P.S. S.a.s. OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DEL SOCIO AMMINISTRATORE (INPS, - Circolare n. 78 del Corte di Cassazione, Sez. Civile, sentenza n del ) In considerazione del notevole contenzioso in materia, ed alla luce dell evoluzione giurisprudenziale e dei recenti interventi legislativi, l INPS ha ritenuto utile ricordare il regime contributivo applicabile ai soggetti che si trovino ad esercitare contemporaneamente un attività da cui percepiscono redditi assoggettabili alla gestione separata (es: Amministratori di Società) ed altra attività imprenditoriale che comporta obbligo di iscrizione alla gestione commercianti o artigiani. In particolare, è previsto che, qualora un soggetto eserciti contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, lo stesso sia tenuto ad iscriversi nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale dedichi la propria opera professionale in misura prevalente. L Istituto ha da sempre ritenuto che per attività autonome, soggette a comparazione in termini di prevalenza, devono intendersi solo quelle che abbiano natura imprenditoriale con la conseguente esclusione delle attività autonome svolte in forma non imprenditoriale e che rientrano nell obbligo di iscrizione alla Gestione Separata (es: Amministratori di Società) ed ha assoggettato il socio amministratore ad imposizione contributiva in entrambe le gestioni previdenziali. In tale contesto normativo di non facile interpretazione e di orientamenti giurisprudenziali non univoci, è intervenuto il legislatore con una norma di interpretazione autentica (L. 122/2010) disponendo che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all assicurazione prevista per l attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell Inps. Restano, pertanto, esclusi dall applicazione i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l iscrizione alla gestione separata. Essendo la norma in una disposizione di interpretazione autentica con valenza retroattiva, essa può essere applicata a tutti i rapporti previdenziali attivi ed ai periodi contributivi ancora recuperabili entro i termini prescrizionali. Pertanto, nell ipotesi in cui un soggetto eserciti contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla Gestione separata ed un attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti o artigiani, ai fini di tale ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore. A mero titolo esemplificativo può ritenersi abituale un attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni, come è nel caso della gestione immobiliare, oppure un attività necessaria all interno del processo aziendale anche se non costituisce lo scopo aziendale, quale quella di predisposizione della documentazione necessaria alla vendita. In considerazione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali che hanno preceduto la disposizione normativa in parola, l Istituto ritiene ravvisabili i presupposti per la riduzione alla misura degli interessi legali delle sanzioni civili per i casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi. 1

2 Tale riduzione non è riferibile alle fattispecie già definite (coperte da sentenze passate in giudicato oppure per le quali vi è stato un pagamento senza riserva di ripetizione) e sarà applicata, a richiesta del soggetto interessato, solamente per i periodi contributivi la cui scadenza di versamento si colloca entro il 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della sopraccitata L. 122/10). Sul punto è altresì intervenuta la Corte di Cassazione precisando che: L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 613/1966, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli. Quindi il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di srl che abbia come oggetto un esercizio commerciale e non nella fattispecie in cui l attività commerciale sia affittata ad altri e ci si limiti alla mera riscossione dei canoni. ASPI - INDENNITÀ IN UN'UNICA SOLUZIONE PER INTRAPRENDERE LAVORO AUTONOMO E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 2013 il Decreto InterMinisteriale 29 marzo 2013 con il quale il Ministro del Lavoro ha dato piena applicazione all art. 2, comma 19, della legge n. 92/2012 che consente la liquidazione in un unica soluzione delle mensilità di ASpI o mini ASpI (non riscosse) al fine di intraprendere un attività di lavoro autonomo. Il provvedimento ricalca, a grandi linee, quello sull anticipazione dell indennità di mobilità, postulato dall art. 7 della legge n. 223/1991. L INPS è stato delegato a gestire tutta l operazione, per cui si attende una circolare esplicativa che disciplinerà, in via telematica, l accesso al beneficio. L interessato dovrà fornire una descrizione dell attività autonoma che vorrà iniziare, con produzione (o rinvio) alla documentazione necessaria: tutte le istanze (da presentare entro 60 giorni dalla data di inizio dell attività o dell associazione in cooperativa) avranno un numero di protocollo informatico e progressivo. L incentivo è riconosciuto anche per associazione di lavoro in cooperativa: per quest ultima occorrerà l iscrizione nel registro delle società presso il Tribunale competente per territorio ed all Albo nazionale degli Enti cooperativi. La somma liquidata, in quest ultimo caso, va ad incremento del capitale sociale della cooperativa. Il lavoratore che, prima che sia terminato l arco temporale di erogazione dell ASpI (ad esempio, gli otto mesi di riferimento) sia assunto con rapporto di lavoro subordinato è tenuto a restituire la somma che è stata erogata ed è tenuto ad informare l Istituto della sua nuova posizione entro 10 giorni. 2

3 LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA CHIAMATA DI LAVORO INTERMITTENTE Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, ha pubblicato - sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno il Decreto InterMinisteriale 27 marzo 2013 con le modalità di comunicazione della chiamata di lavoro intermittente. Viene adottato il modello di comunicazione «UNI-Intermittente» da compilarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici. Il modello «UNI-Intermittente» deve contenere i seguenti dati obbligatori: - dati identificativi del lavoratore, - dati identificativi del datore di lavoro, - la data di inizio e fine della prestazione lavorativa cui la chiamata si riferisce. Il modello deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: a) via all'indirizzo di posta elettronica certificata intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it; b) per il tramite del servizio informatico reso disponibile sul portale cliclavoro ( c) SMS contenente almeno il codice fiscale del lavoratore. Tale modalità è utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione. Le nuove modalità comunicative entreranno in vigore il 3 luglio I COLLABORATORI FAMILIARI NELL'ARTIGIANATO, COMMERCIO E AGRICOLTURA Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato, in data 10 giugno 2013, la lettera circolare n /2013 con le indicazioni, ai propri ispettori, relativamente ai collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura. In particolare, gli ispettori dovranno considerare le prestazioni rese dai pensionati, parenti o affini dell'imprenditore, quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali da non richiedere né l'iscrizione nella Gestione assicurativa di competenza, né da ricondurre alla fattispecie della subordinazione. Analoga conclusione può adottarsi nell'ipotesi di prestazioni svolge dal familiare impiego full time presso altro datore di lavoro, considerato il residuale e limitato tempo a disposizione per poter espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l'azienda del familiare. In detti ultimi casi, la collaborazione del familiare si considera "presuntivamente" di natura occasionale. VOUCHER PER SERVIZI DI ASILO NIDO (INPS, Messaggio n del ) L INPS ha fornito le istruzioni operative relativamente al bando al quale le strutture che erogano servizi per l infanzia potranno partecipare, nel periodo dal 31 maggio al 5 luglio, al fine di accreditarsi ed essere successivamente in grado di erogare i propri servizi alle madri che ne facciano richiesta permettendo loro di usufruire del contributo mensile di. 300 previsto dalla Riforma Fornero (sul punto vedasi quanto contenuto nella precedente comunicazione di aprile). COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. Il TFR accantonato al 31 dicembre 2012 va rivalutato per i lavoratori che hanno cessato il loro rapporto tra il 15 maggio ed il 14 giugno 2012, del 0, %. 3

4 AGEVOLAZIONI ALL ASSUNZIONE (Ministero del Lavoro, Decreti del e del INPS, Messaggio n del ) E in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro che riconosce un beneficio per i datori di lavoro che assumano (anche con contratto di somministrazione) lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione dell attività da parte di datori di lavoro con meno di 15 dipendenti. Il beneficio di. 190 mensili (ridotto in proporzione in caso di part-time) viene riconosciuto per massimo 12 mensilità in caso di assunzione a tempo indeterminato e per 6 mensilità in caso di assunzione a tempo determinato, rientra nel regime del de minimis ed è limitato ad una valore massimo di spesa pari a 20 milioni di Euro. Per poter usufruire del beneficio il datore di lavoro deve: - garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore dei lavoratori assunti; - inoltrare apposita domanda all INPS entro 30 giorni dall entrata in vigore del decreto secondo le modalità che l INPS andrà a definire. L agevolazione sarà riconosciuta nei limiti delle risorse disponibili e sarà autorizzato secondo l ordine cronologico di presentazione dell istanza. Il Ministero del Lavoro è altresì intervenuto individuando i lavoratori c.d. svantaggiati ai sensi della normativa comunitaria: - coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa in forma subordinata con contratto della durata di almeno 6 mesi oppure abbinano svolta attività di lavoro autonomo o parasubordinato dal quale sia derivato un reddito inferiore al minimo annuale escluso da imposizione fiscale; - coloro che non abbiano conseguito un titolo di studi di istruzione secondaria superiore; - coloro che operino in un settore economico in cui sia presente un tasso di disparità uomo-donna superiore al 25% rispetto al tasso medio di disparità uomo-donna in tutti i settori economici italiani. Infine, l INPS ha illustrato le modalità operative di fruizione, da parte delle aziende autorizzate, del beneficio per l assunzione di uomini under 30 e donne di qualsiasi età a sensi del Decreto del Ministero del Lavoro del 5 ottobre INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI (Corte di Cassazione, Sez. Civile, sentenze nn del , 7390 del , 7400 del , 8486 del , del , del , del , del ) Analogamente a quanto fatto negli scorsi mesi, proseguiamo con la disamina degli interventi della Corte di Cassazione in tema di gestione del rapporto di lavoro. In particolare, vale la pena evidenziare le seguenti massime che si riportano pressoché integralmente: CONCORRENZA PER IL LAVORATORE AUTONOMO : E' vero che la legge non impone al lavoratore autonomo ed al lavoratore parasubordinato un dovere di fedeltà, ma è altrettanto vero che il dovere di correttezza della parte in un rapporto obbligatorio e il dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto vietano alla parte di un rapporto collaborativo di servirsene per nuocere all'altra, sì che l'obbligo di astenersi dalla concorrenza è da considerarsi come elemento connaturale ogni rapporto di collaborazione economica. Ciò trova dimostrazione, per il rapporto di agenzia, nel diritto di esclusiva e dal dovere di lealtà e buona fede imposto all'agente nonché dal divieto di concorrenza gravante sul socio della società in nome collettivo, o del socio accomandatario e, più in generale, nelle regole di correttezza e lealtà previste dall art C.C. 4

5 Il divieto di concorrenza nel rapporto di lavoro parasubordinato rientra nella previsione dell art C.C., che sancisce, testualmente: "Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni". RIFIUTO DI RITIRARE LA LETTERA DI LICENZIAMENTO: fermo restando che grava sul datore di lavoro la prova della comminazione per iscritto del licenziamento, tuttavia la consegna a mani e il rifiuto del lavoratore di sottoscrivere per ricevuta ben possono formare oggetto di prova testimoniale. RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO PER INFORTUNI SUL LAVORO: deve rilevarsi che le norme sulla prevenzione degli infortuni, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. Il datore di lavoro è, pertanto, responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente. In particolare non assume effetto esimente il concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta comporta, invece, l'esonero totale da responsabilità quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. La responsabilità del datore, come delineata dall'ampio contenuto della norma di cui all art C.C., non può essere dilatata fino a comprendere ogni ipotesi di danno verificatosi a carico dei dipendenti in conseguenza di eventi criminosi non addebitabili a colpa al datore di lavoro, giacché, altrimenti, sarebbe ipotizzabile una sorta di responsabilità oggettiva basata sul presupposto che qualsiasi rischio, anche imprevedibile, possa essere evitato. Ne consegue che l art C.C. configura la responsabilità del datore di lavoro in quanto collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale ovvero suggeriti dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento. SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI: per la c.d. promozione automatica alle mansione i superiori ex art c.c., il lavoratore è tenuto a provare in giudizio non soltanto l effettiva assegnazione in sostituzione di un altro lavoratore assente non avente diritto alla conservazione del posto, ma anche l effettivo svolgimento. DIRIGENTE E DANNO BIOLOGICO PER ECCESSO DI LAVORO: non sussiste una responsabilità del datore di lavoro ex art c.c. per danno biologico, nel caso in cui un dirigente lavori, volontariamente, oltre il consentito per molto tempo. La Suprema Corte ha escluso la responsabilità ex art c.c. chiarendo che il dirigente ha piena autonomia di organizzazione del proprio lavoro e dei ritmi ed orari. LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO E MOBBING: è illegittimo il licenziamento del dipendente per il superamento del periodo di comporto se la malattia (frequenti stati depressivi, ansie e crisi di panico) è dipeso dal mobbing subìto all'interno dell azienda. MALATTIA PROFESSIONALE E INFORTUNIO: ai fini del calcolo del periodo di comporto, non rientrano i periodi di assenza per malattia professionale o per infortunio. La Suprema Corte ha evidenziato come "la disposizione che prevede un limite massimo di conservazione del posto in caso di assenza per infermità e, nel contempo, il diritto alla retribuzione, fino a guarigione nel caso di infortunio, va interpretata nel senso che, ai fini del calcolo del periodo di comporto, superato il quale il datore può recedere dal rapporto vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale atteso che non possono porsi a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subito a causa dell attività lavorativa espletata. 5

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