CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GLOBALE ARTIGIANI. Liguria Lavora

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GLOBALE ARTIGIANI Liguria Lavora Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione c) Informativa Home Insurance deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. FASCICOLO INFORMATIVO Mod. GA14N - Ed. 07/2015 Pagina 1 di 8

2 NOTA INFORMATIVA PRODOTTO LIGURIA LAVORA ASSICURAZIONE GLOBALE ARTIGIANI La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali LIGURIA SOCIETA DI ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano, ha sede legale in Milano (MI) (Italia): Via Senigallia, 18/2; tel. (+39) Sito Internet: Impresa autorizzata all esercizio dell attività assicurativa a norma art. 65 R.D.L n. 966 (G.U n. 112). Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa In base all ultimo bilancio approvato (esercizio 2014) il patrimonio netto dell Impresa è pari ad con capitale sociale pari ad i.v. e totale delle riserve patrimoniali pari ad L indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 141,73%. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Compagnia B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato: ADDETTI Tutte le persone (titolari, soci, dipendenti, nonché tutte le persone iscritte nei libri contabili obbligatori, compresi apprendisti, personale in prova e lavoratori parasubordinati) che prestano la loro opera nell'azienda a tempo indeterminato e determinato. APPARECCHIATURE ELETTRONICHE Macchine ed apparecchi a circuiti integrati, azionati prevalentemente da correnti deboli e precisamente: sistemi di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; personal computers ed elaboratori elettronici; macchine per ufficio; fatturatrici, pese e registratori di cassa; macchine ed impianti di segnalazione e di allarme; apparecchi per telefonia e trasmissione di voce e dati. Sono esclusi, se non espressamente precisati: apparecchi portatili e quelli installati su veicoli; apparecchi di qualsiasi tipo in vendita o riparazione; portadati esterni quali schede, dischi, software. ARCHIVI Documenti, registri, disegni; microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche, per elaboratori e per calcolatori elettronici. ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Forma di copertura in cui la somma assicurata, qualora la stessa non corrisponda all'intero valore delle cose assicurate, ne costituisce il limite massimo di indennizzo, senza applicazione dell' art C.C. Pagina 2 di 8

3 ASSICURAZIONE A VALORE INTERO Forma di copertura in cui la somma assicurata corrisponde all'intero valore delle cose assicurate, con applicazione dell'art C.C. in caso di assicurazione parziale. ATTI VANDALICI E DOLOSI Atti intenzionalmente compiuti da terzi allo scopo di arrecare danno. ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO Mobilio ed arredamento, serbatoi metallici e tubazioni; cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti, archivi, modelli e simili, quadri, arazzi, statue, raccolte scientifiche. CONTENUTO Tutto quanto inerente l'attività dichiarata, anche se di proprietà di terzi, risultante dalle definizioni di Macchinario, Apparecchiature elettroniche, Attrezzature ed Arredamento, Merci. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l'assicurazione. AZIENDA Attività artigianale e/o industriale descritta in polizza, che comporta lavorazione, produzione, installazione e manutenzione di merci e manufatti, con eventuale reparto interno per la vendita (spaccio) dei beni prodotti dall'impresa. ESPLOSIONE Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. ESPLODENTI Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; c) gli esplosivi considerati tali dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. FABBRICATO La costruzione edile (intero edifico o sua porzione, compresa la pertinente quota di proprietà comune se trattasi di condominio) e tutte le opere murarie e di finitura destinate all'attività assicurata ed eventualmente ad abitazione dell'assicurato e/o del custode, ad uffici, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate (esclusa l'area); tappezzerie, tinteggiature e simili, affreschi, mosaici e decorazioni non aventi valore artistico, come pure altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o per destinazione; impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria; impianti elettrici fissi, ascensori, montacarichi, scale mobili; recinzioni fisse e cancelli anche automatici, dipendenze e pertinenze (tutti gli spazi adiacenti di pertinenza, anche se tenuti a giardino). FENOMENO ELETTRICO Corto circuito, variazioni di corrente o di tensione, correnti e scariche elettriche, arco voltaico. FRANCHIGIA La parte del danno (espressa in percentuale sulla somma assicurata od in cifra assoluta) che in caso di sinistro rimane a carico dell'assicurato. FURTO Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. IMPLOSIONE Repentino cedere di contenitori o tubazioni per difetto di pressione. INCENDIO Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. INCOMBUSTIBILI Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro per i danni direttamente subiti dall'assicurato. Pagina 3 di 8

4 INFIAMMABILI Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali) non classificabili "esplodenti" che rispondono alle seguenti caratteristiche: - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 C; - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 allegato V. IVASS o ISVAP è l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1 gennaio 2013 l IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all ISVAP. LASTRE Lastre piane e curve fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, esistenti nei locali dell Azienda, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese iscrizioni e decorazioni, lastre di marmo destinate a ripiani (escluse quelle per pavimentazioni e rivestimenti), insegne luminose e non, anche di materia plastica purché rigida, stabilmente ancorate o fissate al fabbricato, esclusi in ogni caso i lucernari e le lastre ed insegne aventi valore artistico od affettivo. MACCHINARIO Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti di segnalazione e comunicazione, connessioni tra le singole macchine, attrezzatura ed arredamento industriale dei depositi e delle dipendenze, escluso quanto definito come apparecchiature elettroniche. MACCHINE MORDENTI Macchine utensili i cui scarti di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 KW. MASSIMALE La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione per ogni sinistro, non correlata a dichiarazione di valore e quindi non soggetta all'assicurazione parziale di cui all'art C.C.. MERCI Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi Esplodenti, Infiammabili e Merci Speciali. MERCI SPECIALI Celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa od alveolare, scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano invece merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. POLIZZA Il documento che prova l'assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. RAPINA Impossessamento, mediante violenza o minaccia alla persona, di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene o facendosela consegnare da chi la detiene. RISARCIMENTO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro per i danni causati a terzi dall'assicurato. SCASSO Forzamento, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso. Pagina 4 di 8

5 SCOPERTO La parte del danno liquidato a termini di polizza che, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, rimane a carico dell'assicurato. SCOPPIO Repentino dirompersi o cedere di contenitori o tubazioni per eccesso o difetto di pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio. SERRAMENTI I manufatti in metallo o materiali rigidi e non forzabili, costituiti e da una parte mobile che consenta il transito di persone e di cose dall esterno all interno del fabbricato e viceversa, oppure costituiti da parti fisse, grate, inferriate e vetrate, per consentire l irraggiamento solare e la ventilazione all interno dei fabbricati. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. SOCIETÀ La Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. STAMPI E SIMILI Stampi, modelli, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. STRUTTURE PORTANTI Gli elementi costruttivi di un fabbricato che ne assicurano la stabilità, destinati ad accogliere le coperture del tetto, i tamponamenti laterali di muri e pareti o serramenti e vetrate. VALORE A NUOVO O COSTO DI RIMPIAZZO Per il fabbricato: il costo di costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso soltanto il valore dell'area, senza tenere conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni circostanza concomitante. Per macchinario, attrezzature, arredamento, apparecchiature elettroniche: il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento (relativamente all'utilizzo fatto dall'assicurato), comprese le spese di imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo nonché le imposte, comprese quelle doganali. VALORE ALLO STATO D USO La spesa necessaria per ricostruire o rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione ad età, deperimento, uso, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. VALORI Denaro, carte valori, titoli di credito in genere. VETRO ANTISFONDAMENTO Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. Rinnovo e Disdetta: il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo. * * * AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. CG8 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative: - Incendio e altri danni materiali. Garantisce il fabbricato in cui si svolge l attività e ciò che contiene contro il rischio di incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, danni elettrici ed elettronici, danni a lastre e cristalli, nonché altri numerosi eventi che comportino perdita e danneggiamento dei fabbricati e delle altre cose assicurate, secondo quanto indicato alla Sezione INCENDIO articolo IN 1; Pagina 5 di 8

6 - Furto e rapina. Garantisce i Beni (arredamento, attrezzature, macchinari, merci e valori) contenuti nei locali ove si svolge l attività contro il rischio di furto e rapina, secondo quanto indicato alla Sezione FURTO art.fu1; - Responsabilità civile. Garantisce l Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose in relazione allo svolgimento dell attività assicurata e a numerose altre ipotesi, secondo quanto indicato alla SEZIONE RESONSABILITA CIVILE RC1 ; AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all interno delle singole SEZIONI. AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno, con o senza minimi in Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all interno delle suddette Sezioni e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza. Esempio di Franchigia: danno ai Beni assicurati pari a Euro 500,00, Franchigia pari a Euro 200,00, indennizzo corrisposto: Euro 300,00. Esempio di Scoperto senza minimo in Euro: danno ai Beni assicurati pari a Euro 500,00, Scoperto 20%, indennizzo corrisposto: Euro 400,00. Esempio di Scoperto con minimo in Euro: danno ai Beni assicurati pari a Euro 500,00, Scoperto 20% minimo Euro 200,00, indennizzo corrisposto: Euro 300,00. Esempio di Limite di Indennizzo o di Somma Assicurata a Primo Rischio Assoluto Il danno ai Beni assicurati stimato in sede di perizia è pari a ,00 ; Limite di indennizzo previsto in polizza ,00 : Indennizzo Corrisposto = ,00 Esempio di Massimale Massimale per danni cagionati a terzi: ,00 ; Massimale indicato in polizza ,00 : Importo dovuto dalla Società a titolo di risarcimento: ,00. Nella garanzia Incendio e altri danni materiali può trovare applicazione la regola proporzionale di cui all art Codice Civile in caso di assicurazione parziale dei Beni, con conseguente riduzione dell indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto al paragrafo NC10 ASSICURAZIONE PARZIALE DEROGA ALLA PROPORZIONALE della suddetta SEZIONE. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. CG 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell art del codice civile. E altresì possibile comunicare l avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli artt. CG5 e CG6 delle Condizioni Generali di Assicurazione. A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione di rischio una variazione dell attività svolta dall Assicurato rispetto a quella dichiarata in polizza che comporti una maggiore o minore pericolosità della stessa per danni cagionabili ad altri (garanzia Responsabilità civile ) e/o ai Beni assicurati (garanzia Incendio e altri danni materiali ). Nel caso di aggravamento di rischio per la Sezione INCENDIO si dichiara in polizza l attività di Ferramenta, escluse vernici per poi variarla in Colorificio. Nel caso di diminuzione di rischio per la sezione Responsabilità Civile, si dichiara l attività di Pasticceria con produzione propria per poi variarla in Pasticceria con sola rivendita. Pagina 6 di 8

7 6. Premi La periodicità di pagamento del premio è annuale. Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall art. 47 del Regolamento Isvap n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge ed attivati presso l intermediario. Il Premio - se superiore a Euro 100,00 annuali - può essere frazionato in rate semestrali (con aumento del 2% sul Premio annuo lordo) o in rate quadrimestrali (con aumento del 2,5% sul Premio annuo lordo), a condizione che l importo di ciascuna rata sia superiore a Euro 50,0. L eventuale frazionamento è indicato nella scheda di Polizza. Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall' art. 47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l' intermediario. AVVERTENZE: Qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto, l intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi. Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in scheda di Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (art. 1899, 1 comma, del codice civile). 7. Rivalse AVVERTENZA: Relativamente agli indennizzi pagati la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall art del codice civile. La Società rinuncia però all esercizio di tale diritto nelle ipotesi e alle condizioni illustrate al punto IN9 della SEZIONE INCENDIO. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all art. CG7 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899, 1 comma, del codice civile). 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. L Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell art c.c Legge applicabile al contratto Ai sensi dell'art. 180 del Decreto Legislativo n. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia. È la facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. 11. Regime fiscale Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata nella scheda di Polizza. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società o all intermediario entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Le spese per la valutazione e l accertamento ricerca dei danni di cui alle sezioni INCENDIO e FURTO sono a carico della Società ed eventualmente ripartite, in caso di ricorso a Periti di parte, secondo quanto previsto all art. NC 7 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO delle Condizioni generali di polizza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto alla sezione Norme comuni delle condizioni di assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, dell effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a: LIGURIA Società di Assicurazioni Spa - Ufficio Reclami Via Senigallia, 18/ MILANO (MI) Telefax: E.Mail: ufficio.reclami@liguriassicurazioni.it Oppure utilizzando l apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito Pagina 7 di 8

8 Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale Roma, telefono I reclami indirizzati per iscritto all IVASS, anche utilizzando l apposito modello reperibile sul sito internet dell IVASS e della Società, contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l accertamento dell osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all IVASS. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione. 14. ARBITRATO Per la soluzione di controversie nascenti dal contratto, la polizza prevede la possibilità di demandare la decisione a un collegio arbitrale secondo la procedura stabilita al punto NC7 delle Condizioni Comuni, fermo restando il diritto dell Assicurato di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Dr. Giorgio Marchegiani Pagina 8 di 8

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