In attesa del recepimento della N.D. 2006/42/CE Pag. 5

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2 Sommario Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE Pag. 1 In attesa del recepimento della N.D. 2006/42/CE Pag. 5 Macchine Pag. 10 Le quasi macchine Pag. 17 Insieme di macchine Pag. 19 Il fascicolo Tecnico Pag. 23 Il fascicolo tecnico Pag. 26 Modifiche su macchine esistente Pag. 29 Requisiti Essenziali di sicurezza Pag. 33 Sorveglianza del mercato Pag. 78 Estratto nuova direttiva macchine Pag. 43 Relatori Maurizio Vitali direttore Tecnico AQE S.r.l. Fabrizio Capecchi Responsabile SCT-Capecchi

3 NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 1 Dove nasce la Direttiva Macchine Negli anni 50: Le risorse furono destinate in via prioritaria alla ricostruzione edilizia quindi le fabbriche furono riattivate utilizzando i vecchi macchinari esistenti Si imponeva l obbligo di elaborare un Testo Unico che regolasse la prevenzione degli infortuni sul lavoro Inizialmente il problema fu risolto dal legislatore con il DPR 547/55 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), successivamente con il DPR 303/56 (Norme generali per l'igiene del lavoro) 2 1

4 Vecchio Sistema Normativo Il fabbricante secondo l Art.7 del DPR 547/55 aveva l obbligo di produrre macchine sicure tale compito se disatteso determinava l insorgere di un reato al momento della commercializzazione. Successivamente allorchè la macchina entrava nell ambiente lavorativo non supportata da adeguata istruzione per l uso, la responsabilità del costruttore viene sempre più circoscritta e passa di fatto all utilizzatore Le macchine per essere sicure nel vecchio sistema dovevano rispondere all articolo del DPR 547/55 e allo stato dell arte dell epoca Il datore di lavoro subentra nell assunzione integrale di responsabilità sulla sicurezza delle macchine 3 Nuovo Sistema Normativo E il sistema delle Direttive di Nuovo Approccio nate intorno al allo scopo di combattere efficacemente l invasione commerciale in Europa dei prodotti provenienti dagli Stati Uniti e dal Giappone. Le Direttive Europee sono obbligatorie ma devono essere inserite negli ordinamenti legislativi degli stati membri per acquisire valore giuridico RECEPIMENTO NAZIONALE I contenuti delle Direttive vengono esplicitati dalle Norme Armonizzate, tali riferimenti non sono obbligatori ma garantiscono al costruttore che le segue la PRESUNZIONE DI CONFORMITA AI RES (Requisiti essenziali di sicurezza) 4 2

5 Sintetizzando Vecchio sistema: Macchine rivestite di Sicurezza Si utilizzano le vecchie macchine che vengono rivestite di sicurezza con l apposizione di pezze di sicurezza : dispositivi di sicurezza, ripari e protezioni, dove si ottiene una scarsa funzionalità su una macchina così abbondantemente protetta che crea fastidio Nuovo sistema: Macchine a Sicurezza Integrata La sicurezza si sposta a monte poiché deve essere integrata nella fase stessa della Progettazione Il progettista tra le tante variabili quali la scelta dei materiali, della norma, ecc. deve anche considerare anche la sicurezza che in questa fase è a costo 0 5 La Direttiva Macchine 98/37/CE Recepimento: DPR 459/96 La Direttiva Macchine è stata pubblicata per la prima volta come direttiva 89/392/CEE del 14 giugno In Italia il recepimento è stato effettuato con il D.P.R. 459 del 24 luglio 1994 entrato in vigore il 21 settembre Nel 1998 è stata pubblicata la direttiva 98/37/CE che è la ripubblicazione del testo della 89/392/CEE integrata e da altre Direttive (91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE), poiché non è stato apportato nessuna modifica o novità a quanto già disciplinato dalla legislazione esistente è stata recepita in Italia con il D.P.R. 459 del 24/07/

6 La Nuova Direttiva Macchine GUCE n L157 09/06/2006 Direttiva 2006/42/CE Entro il 29/06/2008 obbligo di Recepimento Dal 29/12/2009 applicazione OBBLIGATORIA 7 Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE* Pubblicazione: GUCE L 157/34 del 9 giugno 2006 (art.26) ATTUAZIONE Gli stati membri adottano e pubblicano Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva Anteriormente al 29 giugno 2008 Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli stati membri applicano Le suddette disposizioni A partire dal 29 dicembre 2009 (art.25) ABROGAZIONE La direttiva 98/37/CE è abrogata (con effetto dal 29 dicembre 2009) I riferimenti alla direttiva abrogata presenti in atti comunitari s intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all allegato XII * Direttiva ascensori 8 4

7 IN ATTESA DEL RECEPIMENTO DELLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 9 I contenuti della Direttiva Macchine 1. Prevede che la circolazione, la messa in esercizio, l impiego sia libera e non assoggettabile a nessun controllo preventivo da parte di nessuno Stato 2. Prevede alcune procedure di completamento di carattere amministrativo per dimostrare che i requisiti sono stati raggiunti 3. La Direttiva Macchine elenca nell ALLEGATO IV le macchine ritenute di maggiore pericolosità e quindi da assoggettare a un controllo preventivo più stringente 10 5

8 Volontarietà delle Norme L applicazione di una norma non è obbligatoria ma volontaria Chi segue nella progettazione Norme Armonizzate EN gode della PRESUNZIONE DI CONFORMITA ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) Mentre chi sceglie altre soluzioni tecniche deve dimostrare di aver raggiunto con esse un livello di sicurezza almeno equivalente a quello stabilito dalle norme Armonizzate che fissano lo STATO DELL ARTE in quel momento in materia di sicurezza. 11 Le Norme Tecniche Norme internazionali Norme Europee Norme Italiane Ente Normatore ISO Ente Normatore CEN Ente Normatore UNI IEC (Commission Electrotechnique Internationale) CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) CEI (Comitato Elettotecnico Italiano) 12 6

9 Le Norme Armonizzate si dividono in tre categorie NORME ARMONIZZATE Tipo A: criteri generali applicabili a tutte le macchine (Es. UNI EN :2005) Tipo B: prescrizioni relative ad aspetti di sicurezza Tipo C: riguardano specifiche tipologie di macchine o famiglie di macchine (Es. UNI EN 692:2006) B1: distanze di sicurezza temperature superficiali, Rumore (Es. UNI EN ISO 13857:2008) B2: dispositivi di sicurezza comando 2 mani, interblocchi, ripari (Es. UNI EN 574:1998) 13 Fasi di Progettazione Lo Studio della Macchina individua Limiti d Impiego, questo significa individuare sia: Uso Corretto Previsto a cui si mira in fase di ideazione, descritto nel Manuale d Uso Uso Scorretto Prevedibile per trascuratezza, per deliberato proposito, per una reazione istintiva 14 7

10 Aspetti fondamentali per l Accettabilità di una Macchina La Sicurezza deve essere integrata sino dalla fase iniziale di Progettazione,il Progettista deve prendere in considerazione la Sicurezza in questa fase e congiuntamente dovrà porre la propria attenzione ai quattro principali ed irrinunciabili aspetti legati all accettabilità della macchina FUNZIONALITA ERGONOMICITA SICUREZZA MANUTENIBILITA 15 Nuovo Sistema Normativo Secondo la Direttiva Macchine, la Macchina è ritenuta sicura se la sicurezza è integrata sin dalla fase di progettazione. QUINDI IL FABBRICANTE DEVE: 1. Eliminare i rischi alla fonte pensando già la macchina sicura scegliendo norme e materiali affidabili 2. Neutralizzazione dei rischi non eliminabili nella fase di progettazione mediante dispositivi di sicurezza, ripari e protezioni 3. Qualora sulla macchina pensata e realizzata sicura, integrata dai dispositivi di sicurezza o ripari necessari, permangano dei RISCHI RESIDUI, questi devono essere segnalati all utilizzatore nel Manuale d Uso 16 8

11 I contenuti della Direttiva Macchine Nella sostanza impone che le macchine: 1. Devono essere ACCETTABILMENTE SICURE 2. Devono essere costruite in base ad un progetto tecnico 3. Devono essere riconoscibili 4. Devono essere accompagnate da una assunzione di responsabilità da parte del Costruttore 5. Devono essere assoggettate a regimi che offrano maggiori garanzie di sicurezza se più pericolose 17 Campo applicazione della Direttiva Macchine 98/37/CE A) Macchine: Un insieme di pezzi o di organi di cui almeno uno mobile B) Un insieme di macchine (linee automatizzate) C) Attrezzature Intercambiabili che modifica la funzione della macchina D) Componenti di sicurezza Interblocchi per ripari, comandi a due mani, finecorsa immessi separatamente sul mercato 2006/42/CE A) Macchine B) Insieme di macchine C) Attrezzature Intercambiabili che assemblato alla M. ne modifica la funzione D) Accessori di sollevamento Imbracature E) Catene funi e cinghie F) Dispositivi Amovibili di trasmissione Meccanica G) Quasi Macchine H) Componenti di sicurezza espleta funzioni di sicurezza e sono immesse separatamente sul mercato 18 9

12 2006/42/CE alcune precisazioni Il campo di applicazione della nuova della nuova Direttiva è definito da: art.1-2 (definizioni), art.3 (direttive specifiche) art.24 (modifica della direttiva accessori). Nella Direttiva 98/37/CE i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e gli accessori di sollevamento non sono indicati nello scopo ma di fatto inclusi (i primi erano elencati nell Allegato IV, e per i secondi era prevista la marcatura CE). Catene, funi, cinghie e quasi-macchine sono nuovi prodotti inclusi nello scopo. La nuova direttiva si applica anche agli ascensori da cantiere, espressamente esclusi dalla direttiva 98/37/CE, e agli ascensori con velocità fino a 0.15 m/s (vedi art.24 e considerando 5). 19 MACCHINE 20 10

13 Cosa devo fare Fascicolo Tecnico Se costruisco una: Macchina Quasi Macchina Insieme Se modifico Una macchina Valutazione Rischi Documenti dal costruttore all utilizzatore Prima 24 Settembre 96 Dopo 24 Settembre Definizioni Macchine: Un insieme di pezzi o di organi di cui almeno uno mobile Quasi Macchine: sono destinate ad essere Incorporate o Assemblate ad altre macchine o ad altre Quasi Macchine per costituire una Macchina poiché da soli non sono in grado di garantire un applicazione ben determinata (Es. coclea senza motore o senza azionamento proprio) Insieme di macchine: macchine, apparecchi e dispositivi installati tra loro in modo da essere solidali nel funzionamento (Es.linea di imbottigliamento) 22 11

14 Categoria Macchine Macchine Non in Allegato IV In Allegato IV Quelle non specificatamente elencate in allegati IV - Seghe circolari, Seghe a lama -Macchine combinate per lavorazione legno -Ponti elevatori veicoli -Presse piegatrici a carico scarico manuale con corsa >6mm e >30mm/s ecc.. Cessa l obbligo per chi ottempera Alle norme armonizzate Di depositare il fascicolo Tecnico presso gli organismi Notoficati di certificazione 23 Macchine in Allegato IV È stata Introdotta la possibilità di operare in regime di GARANZIA DI QUALITA TOTALE (Progettazione Fabbricazione Ispezione finale - Prove) (Allegato IX) IN ALTERNATIVA ALLE ALTRE PROCEDURE 24 12

15 Nuova Direttiva Macchine: Procedure di certificazione Modifiche dell Allegato IV ESCLUSI: Motori a combustione interna di macchine per lavori in sotterraneo Macchine per articoli pirotecnici INCLUSI: Unità logiche per funzioni di sicurezza Dispositivi per il rilevamento di persone Apparecchi portatili a carica esplosiva 25 Macchine in Allegato IV Se il costruttore segue le norme Armonizzate può applicare a sua scelta una delle 3 procedure di conformità previste : Il costruttore ha seguito una Norma Armonizzata Controllo interno di Fabbricazione Certificazione CE di Tipo Sistema Garanzia Qualità Totale Non è più previsto il deposito del Fascicolo Tecnico presso un Organismo Notificato 26 13

16 Macchine in Allegato IV Se la macchina non è costruita seguendo Norme Armonizzate il costruttore deve ottenere o la: Macchina non costruita secondo Norma EN Certificazione CE del Tipo Sistema Garanzia Qualità totale 27 Esame CE del Tipo Nell Allegato IX si descrive la procedura con cui l O.N. verifica e attesta che un modello rappresentativo di una macchina soddisfa i RES della Direttiva La novità più importamte è costituita dall introduzione di un periodo di 5 anni per la validità dell esame CE di Tipo, trascorso tale periodo il fabbricante deve chiedere all O.N. di riesaminare la validità dell attestato 28 14

17 Esame del Tipo (Allegato IX) L organismo notificato ha la responsabilità di assicurare che l attestato di esame CE rimanga valido e se del caso, lo ritira Informa il fabbricante di cambiamenti rilevanti che abbiano implicazioni sulla validità dell Attestato Il fabbricante ha la responsabilità di assicurare che la macchina sia conforme allo Stato dell arte 29 Garanzia Qualità Totale Una delle maggiori novità della Nuova Direttiva Macchine è l introduzione per le macchine in Allegato IV in alternativa all Esame CE di Tipo, del Sistema Garanzia Qualità Totale L Allegato X descrive la procedura in base alla quale un O.N. valuta e approva il Sistema Qualità e ne controlla l applicazione Il fabbricante deve applicare un Sistema Qualità Per la Progettazione La Fabbricazione l Ispezione Finale Collaudo 30 15

18 Macchine e Componenti di Sicurezza NON in Allegato IV Costruire il Fascicolo Tecnico compreso Manuale d Uso Compilare la Dichiarazione CE di Conformità Apporre la Marcatura CE (salvo i Componenti di Sicurezza forniti come ricambi dal costruttore della macchina) 31 La dichiarazione CE la Marcatura CE Ogni singolo esemplare della macchina deve essere accompagnato dalla dichiarazione CE di conformità La marcatura CE attesta che il prodotto risponde ai requisiti della Direttiva Macchine 32 16

19 LE QUASI MACCHINE 33 Introduzione delle Quasi Macchine Le Quasi Macchine sono unicamente destinate ad essere Incorporate o Assemblate ad altre macchine o ad altre Quasi Macchine per costituire una Macchina poiché da soli non sono in grado di garantire un applicazione ben determinata Per le Quasi macchine non complete e quindi non in grado di essere utilizzate per una applicazione specifica i RES non si applicano nel loro insieme 34 17

20 Differenze Macchina e Quasi Macchina Macchina Quasi Macchina Macchine che possono funzionare in modo indipendente Devono essere marcate CE Bisogna eseguire la dichiarazione di conformità Allegato IIA della Direttiva Redarre le Istruzioni per l uso Eseguire il fascicolo tecnico Allegato VII Nuova Direttiva Devono soddisfare i RES applicabili Macchine che non possono funzionare in modo indipendente Devono essere accompagnate dalla dichiarazione del fabbricante secondo Allegato IIB della Direttiva. Eseguire le istruzioni per l assemblaggio come indicato in Allegato VI Nuova Direttiva Eseguire il fascicolo di costruzione Allegato VII Nuova Direttiva 35 Esempio Fascicolo Costruzione Quasi macchine Dati identificativi del fabbricante Descrizione generale e dati tecnici della quasi macchina Disegni dettagliati, schemi di circuito, eventuali note di calcolo e risultati di prove tecniche Norme e requisisti essenziali di sicurezza e soluzioni applicate Istruzioni di assemblaggio della quasi macchina Nel caso di produzione di serie indicare quali sono le disposizioni interne per mantenere la conformità 36 18

21 INSIEME DI MACCHINE 37 Insieme di macchine Gli insiemi di macchine o le istallazioni complesse sono anche chiamate linee di produzione Un insieme di macchine sono: macchine, apparecchi e dispositivi installati tra loro in modo da essere solidali nel funzionamento 38 19

22 Macchine che costituiscono un insieme Macchine Dichiarazione CE (allegato II A) Quasi - Macchine Dichiarazione Fabbricante II B Macchina CE allegato IIA Macchina CE allegato IIA Macchina D.F. allegato IIB Macchina CE allegato IIA Macchina D.F. allegato IIB Macchina D.F. allegato IIB Dichiarazione CE di conformità ai sensi dell allegato II A 39 La Certificazione dell insieme La marcatura CE dell insieme dovrà essere effettuata solo sia stato dichiarato conforme alle direttive e tale compito aspetta all assemblatore dell insieme o all utilizzatore finale se questo assembla più macchine per uso proprio. E essenziale che sia identificato il fabbricante (assemblatore). L insieme deve riportare un unica dichiarazione CE di conformità (allegato IIA) in un punto rappresentativo dell insieme. Deve essere corredato da un fascicolo tecnico. Deve essere corredato di istruzioni per l uso relativo all insieme

23 Dichiarazione ai sensi della Nuova Direttiva Macchine (Allegato II) Dichiarazione CE di Conformità (dichiarazione di tipo A): attesta la conformità delle macchine comprese le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene funi e cinghie, i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica Dichiarazione di Incorporazione di Quasi Macchine (dichiarazione di tipo B): è obbligatorio fornire nome e cognome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la Documentazione Tecnica pertinente, che deve essere stabilita nella Comunità Europea 41 Dichiarazione CE di conformità per le Macchine Allegato IIA Ragione sociale del fabbricante della macchina Indirizzo completo del fabbricante Ragione sociale del mandatario stabilito nella Comunità Indirizzo del mandatario stabilito nella Comunità Descrizione della macchina Marca Modello Destinazione d uso prevista Numero di matricola Anno di costruzione Altri dati identificativi della macchina L azienda firmataria della presente Dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che la macchina a cui la presente dichiarazione si riferisce è conforme alle prescrizioni - della direttiva 98/37/CE (direttiva macchine) e successive modifiche e delle disposizioni nazionali di attuazione - della direttiva 2006/95/CE (direttiva bassa tensione) e delle disposizioni nazionali di attuazione - della direttiva 2004/108/ CE (direttiva compatibilità elettromagnetica) e delle disposizioni nazionali di attuazione La macchina è inoltre conforme alle norme Luogo e data di redazione Modello di dichiarazione CE di conformità per le macchine ai sensi della direttiva 98/37/CE Nome, funzione e firma del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità

24 La dichiarazione CE di conformità secondo la direttiva 2006/42/CE Rispetto a quanto richiesto dalla direttiva 98/37/CE, la direttiva 2006/42/CE aggiunge i seguenti elementi nella dichiarazione CE di conformità: a) Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico. Si tratta di una figura introdotta dalla direttiva in maniera tale da avere un soggetto nel territorio dell Unione europea responsabile del fascicolo tecnico a cui le autorità nazionali competenti possono richiederlo in caso di necessità b) Luogo e data della dichiarazione. Anche se prassi comune non erano espressamente richiesti dalla vecchia direttiva 43 Dichiarazione del Fabbricante (macchine non destinate a funzionare in modo indipendente) Dichiarazione del Fabbricante Allegato IIB Ragione sociale del fabbricante della macchina Indirizzo completo del fabbricante Ragione sociale del mandatario stabilito nella Comunità Indirizzo del mandatario stabilito nella Comunità Descrizione della macchina Marca Modello Destinazione d uso prevista Numero di matricola Anno di costruzione Altri dati identificativi della macchina È fatto divieto della macchina oggetto della presente dichiarazione di essere messa in servizio prima che la macchina in cui sarà incorporata o con cui verrà assemblata sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della direttiva 98/37/CE e successive modifiche L azienda firmataria della presente Dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che la macchina a cui la presente dichiarazione si riferisce è conforme alle prescrizioni - della direttiva 2006/95/CE (direttiva bassa tensione) e delle disposizioni nazionali di attuazione - della direttiva 2004/108/ CE (direttiva compatibilità elettromagnetica) e delle disposizioni nazionali di attuazione La macchina è inoltre conforme alle norme.. Luogo e data di redazione Modello di dichiarazione del fabbricante ai sensi della direttiva 98/37/CE Nome, funzione e firma del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità

25 Dichiarazione di incorporazione secondo la direttiva 2006/42/CE La dichiarazione di incorporazione di quasi - macchine prevista dalla direttiva 2006/42/CE introduce elementi nuovi rispetto alla dichiarazione del fabbricante della direttiva 98/37/CE a) Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente b) Indicazione con la quale si dichiara esplicitamente quali requisiti essenziali della presente direttiva sono applicati e che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità dell allegato VII B. La direttiva chiede che vengano indicati i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati sulla quasimacchina c) Un impegno a trasmettere informazioni pertinenti sulle quasimacchine in risposta a una richiesta di adeguatamente motivata dalle autorità nazionali. Ciò lascia impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante. d) Luogo e data della dichiarazione 45 IL FASCICOLO TECNICO 46 23

26 L importanza del Fascicolo Tecnico Le direttiva 98/37/CE e 2006/42/CE impongono che la progettazione e la realizzazione della macchina ai fini della sicurezza sia documentata in modo da tener traccia del procedimento e delle soluzioni adottate. Il fascicolo tecnico deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti per 10 anni dalla data di fabbricazione, o dell ultimo esemplare immesso nel mercato se si tratta di produzione di serie. La mancata presentazione del fascicolo tecnico in seguito alla domanda delle autorità competenti può costituire un valido motivo per dubitare della conformità attribuita. 47 L importanza del Fascicolo Tecnico La modifica più significativa introdotta nella nuova Direttiva riguarda l obbligo di inserire nel F.T. la documentazione relativa alla Valutazione del Rischio come dimostrazione della procedura seguita 48 24

27 Fascicolo Tecnico Contenuti: il Fascicolo Tecnico contiene 1. Un Disegno complessivo della macchina e gli schemi dei Circuiti di Comando 2. Disegni dettagliati accompagnati dai Calcoli 3. Elenco dei RES, delle Norme, e delle altre specifiche tecniche applicate alla progettazione 4. Descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi 5. Qualsiasi certificazione o relazione tecnica ottenuta da un organismo o laboratorio competente 6. Una copia del Manuale d Uso e manutenzione e Dichiarazione CE di Conformità 49 Es. indice fascicolo tecnico Macchine Dati identificativi del fabbricante (ragione sociale) Descrizioni generali e dati tecnici della macchina Procedura per la valutazione del rischio Disegni complessivi Schemi dei circuiti di comando Note di calcolo Rapporti di prova e relazioni tecniche Procedure interne Norme e specifiche tecniche applicate Requisiti essenziali di sicurezza e soluzioni adottate Dichiarazioni Istruzioni della macchina Fotografie e altra documentazione da allegare 50 25

28 Le istruzione per l uso Anche nel nuovo testo della Direttiva Macchine le istruzioni per l uso sono trattate al punto Devono essere redatte nella lingua comunitaria ufficiale dello stato membro in cui la macchina viene immessa sul mercato e/o messa in servizio Devono essere Istruzioni originali o una traduzione delle istruzioni originali Nel caso venga consegnata una traduzione, deve essere allegata anche una copia delle istruzioni originali 51 VALUTAZIONE DEL RISCHIO NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 52 26

29 Valutazione dei Rischi - Principi Generali - 1. La presenza di un pericolo su una Macchina è destinata a provocare, prima o poi, lesioni o danni alla salute 2. Ogni macchina deve essere sicura, in relazione a quanto lo stato della Tecnica rende possibile al momento della costruzione 3. Nuove produzione di una stessa Macchina devono essere via via più sicure in base all evoluzione della tecnica 4. La sicurezza di una Macchina non può essere provata solo con dati statistici, secondo i quali su di essa si sarebbero verificati un numero limitato di incidenti 53 Procedimento per la Valutazione dei Rischi Definizione dei limiti operativi del Sistema Uomo-Macchina Identificazione dei PERICOLI Identificazione dei RISCHI VALUTAZIONE DEI RISCHI RIDUZIONE DEL RISCHIO 54 27

30 La metodologia per l esecuzione del processo è descritta nella Norma UNI EN :2007 (che sostituisce la UNI EN 1050) Bisogna ricordare che in ambito antinfortunistico l abbondanza di protezioni o dispositivi di sicurezza non è sinonimo di sicurezza. La sicurezza deve essere funzionale, quindi è necessario che non ostacoli la funzionalità, anzi, che ne migliori l interazione della macchina con l uomo 55 Fattori che influenzano l entità del Rischio RISCHIO in relazione Al PERICOLO ESPOSIZIONE ai pericoli in termini di frequenza e di durata GRAVITA del DANNO conseguente all esposizione al Pericolo PROBABILITA che si verifichi l evento causa del danno IMPOSSIBILITA di porre in atto accorgimenti tecnici-umani per evitare o limitare il danno 56 28

31 Metodi per l analisi del Rischio La stima dei rischi deve prendere in considerazione tutti i rischi parziali derivati da ognuno dei pericoli identificati 1. Metodo Deduttivo: l analisi prende avvio dall evento finale (incidente) per risalire da questo alla causa 2. Metodo Induttivo: si prende come punto di partenza il Guasto EVENTO FINALE GUASTO DI UN COMPONENTE METODO DEDUTTIVO METODO INDUTTIVO CAUSA ORIGINALE EVENTI CHE NE CONSEGUONO 57 MODIFICA SU MACCHINE ESISTENTI 58 29

32 Regolamentazione macchine usate in Italia Ogni modifica Sostanziale e/o di Utilizzo apportata ad una Macchina Nuova o comunque marcata CE va a compromettere la Garanzia data del Costruttore La commercializzazione di macchine usate soggette a tali modifiche è subordinata all obbligo di Marcare CE tali Macchine Le modifiche costruttive che esulano dall ordinaria e straordinaria manutenzione sono quelle che intervengono in modo significativo sulle condizioni di Sicurezza della Macchina = aggiunta di equipaggiamenti, accessori, apparecchi, software, non esistenti in origine sulla Macchina e in grado di modificare in modo significativo la funzionalità 59 Modifiche su Macchine esistenti L intervento di Modifica su una Macchina ha lo scopo di: Adattarla:per lavorazioni diverse da quelle previste in origine dal progettista Adeguarla: sotto il profilo antinfortunistico alle leggi e norme vigenti In entrambi i casi debbono essere individuate le figure di Progettista e Esecutore delle modifiche 60 30

33 Modifiche apportate ad una Macchina M.U. che vengono messe in commercio M.U. che hanno subito modifiche non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione o variazioni non previste dal costruttore M.U. non in servizio Unione Europea se immesse nel territorio UE M.U. autoprodotta che non ha subito modifiche costruttive e non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione Devono essere assoggettate a procedura di marcatura CE Rientra nei casi del DPR 459/96 Devono essere assoggettate a procedura di marcatura CE -1 imm. Mercato Art.1 comma 3 DPR 459/96 Se vendute Devono essere assoggettate a procedura di marcatura CE -1 imm. Mercato Art.1 comma 3 DPR 459/96 61 Modifiche apportate ad una Macchina Macchine in servizio in un azienda sottoposte ad interventi ma non messe in commercio Macchine che hanno subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione o variazioni non previste dal costruttore Devono essere assoggettate a procedura di marcatura CE Rientrano nei casi DPR 459/96 Macchine già in servizio che non subiscono modifiche costruttive non rientranti nella manutenzione ordinaria o straordinaria Non rientrano nei casi del DPR 459/96 ma regolamentate dalle disposizioni riguardanti salute e sicurezza sul lavoro 62 31

34 Macchine già in servizio al 21/09/96 senza marcatura CE SI Alla macchina sono state apportate variazioni della modalità di utilizzo non previste dal costruttore? NO La macchina viene venduta, noleggiata o concessa in uso o in locazione finanziaria? NO SI SI Alla macchina sono apportate modifiche costruttive che non rientrano nella manutenzione ordinaria o straordinaria? Seguire le procedure per la marcatura CE prevista dal DPR 459/96 NO Attestare che la macchina è conforme alla normativa previgente, DPR 547/55 e al DLgs 626/94 Non occorre nulla per quanto attiene alla Direttiva Macchine 63 Dichiarazione CE di conformità per le Macchine Usate Marchio del venditore o del locatario della macchina Ragione sociale del venditore o del locatario della macchina Indirizzo completo del venditore o del locatario della macchina Descrizione della macchina Marca Modello Tipo Numero di matricola L azienda firmataria della presente Dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che la macchina a cui la presente dichiarazione si riferisce - è conforme alle prescrizioni della legislazione previgente al 21 settembre 1996, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 459 del 24 luglio 1996 (recepimento italiano della direttiva Macchine) - non ha subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione - non è stata assoggettata a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore Luogo e data di redazione Nome, funzione e firma del firmatario che ha la delega del venditore o del locatario. Modello di dichiarazione di conformità per macchine usate 64 32

35 Obblighi per chi le Macchine le costruisce per uso proprio La Marcatura CE è necessaria ai fini dell immissione sul mercato (vendita, concessione in uso, locazione ) di una Macchina nell UE All art1 comma 3 del DPR 459/96 si definiscono altresì immessi: la Macchina o il componente di Sicurezza messi a disposizione dopo aver subito Modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione Al comma 7 dell art. 4 si estende tale obbligo a chiunque assembli Macchine o parti di macchina o componenti di sicurezza o costruisca la Macchina o il Componente di Sicurezza per Uso Proprio Se ne deduce che l Utente autocostruttore di Macchine o Installatore su di esse dei dispositivi di Sicurezza è tenuto ad espletare tutte le procedure previste dalla Direttiva: Fascicolo Tecnico, Manuale d uso e manutenzioni, redazione della Dichiarazione di Conformità, ed apposizione della Marcatura 65 Requisiti essenziali di sicurezza 66 33

36 Requisiti principali per Dispositivi di protezione con funzioni di arresto Dispositivo di protezione con funzioni di arresto della macchina Pone la Macchina in condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile Ha la priorità sugli arresti funzionali Nel caso di problemi funzionali o di riavviamento, va studiata la combinazione con arresti funzionali 67 Requisiti particolari richiesti all Arresto di Emergenza Arresto di emergenza agente su macchine a più stazioni o su più macchine In presenza di più macchine coordinate l arresto deve coinvolgere tutte le parti che determinano rischi Su macchine complesse può limitarsi a porre in sicurezza solo la zona relativa a quel A.E. Con più zone ponibili in sicurezza, non si deve trasferire il pericolo dalla zona dell A.E. alle altre 68 34

37 Ben visibile Azionabile in modo agevole Prevale su qualsiasi altro comando Identificabile rispetto agli altri comandi Ad aggancio meccanico, ripristinabile solo in loco, con azione manuale Non introduce ulteriori pericoli Posizionato in tutti i punti dove può servire Dotato di contatto ad apertura positiva Non causa intrappolamenti di persone Raggiungibile con facilità L apertura del contatto deve avvenire che si realizzi l aggancio meccanico Pone la macchina in condizioni di sicurezza Azionabile con una sola manovra manuale Una segnalazione indica lo stato di macchina ferma in seguito all azionamento dell arresto d emergenza Non impedisce il funzionamento di eventuali apparecchiature condizionanti la sicurezza Equipaggiabile con blocco a chiave Il riarmo non deve comportare un nuovo avviamento - Caratteristiche del dispositivo per l arresto d emergenza - 69 Modalità di funzionamento a sicurezze sospese Comando di selezione della modalità sottoposto ad un blocco a chiave o a un codice d accesso (password) Esclusione del comando automatico (vale a dire impartito direttamente da sensori o consecuzioni logiche) Padronanza assoluta, da parte dell operatore che si espone al pericolo degli elementi su cui agisce, esclusione quindi degli altri posti di comando ad eccezione dell arresto d emergenza Comandi manuali ad azione mantenuta sui pulsanti o sui selettori con ritorno a molla Inibizione del comando diretto da parte dei sensori (fine corsa, sensori di prossimità, fotocellule) Funzionamento in condizioni di sicurezza migliorata delle parti mobili pericolose: velocità ridotta, a forza ridotta, a intermittenza 70 35

38 Ripari: la forma protettiva più ricorrente CLASSIFICAZIONE DEI RIPARI MECCANICI: Riparo fisso: è mantenuto in posizione in modo permanente mediante saldatura o con elementi di fissaggio, viti e bulloni.. Che per essere rimossi richiedono l uso di un utensile Riparo mobile: collegato meccanicamente alla struttura fissa della macchina con cerniere o guide scorrevoli Riparo regolabile: può essere di tipo fisso o mobile, la regolazione si effettua sull interi riparo o su una sua parte Riparo interbloccato: è associato ad un interblocco che impedisce lo svolgimento delle funzioni pericolose fino a che il riparo non è completamente chiuso Riparo interbloccato con bloccaggio riparo: è associato ad un dispositivo di interblocco che impedisce lo svolgimento delle funzioni pericolose a riparo non completamente chiuso e ad un ulteriore dispositivo di bloccaggio che lo mantiene chiuso forzatamente fino a che permane il pericolo 71 RIPARO INTERBLOCCATO INTERAZIONE CON FUNZ. DEGLI ELEMENTI PERICOLOSI AVVIAMENTO ELEMENTI PERICOLSI MODALITA DI FUNZ. A SICUREZZE SOSPESE DISPOSITIVO DI INTERBLOCCO DISPOSITIVO DI BLOCCO CONDIZIONI NORMALI RIPARO CON COMANDO DELL AVVIAMENTO MODALITA DISINSERITA MODALITA INSERITA A Gli elementi pericolosi segregati dal riparo funzionano solo quando questo è chiuso B Oltre l opzione A è impedita l apertura del riparo se gli elementi pericolosi non sono sicuramente fermi C La chiusura del riparo consente l avviamento dei elementi pericolosi, ma non ne comanda l avvio D La chiusura del riparo comanda automaticamente l avvio degli elementi pericolosi E A scelta, le opzioni: A B C D F Il funz. dei elementi pericolosi, ancorchè ridotto è reso indipendente dallo stato in cui si trova Il riparo - Opzioni attuabili sui ripari mobili di protezione

39 Protezione di una Macchina Soluzioni attuabili per la protezione antinfortunistica di una macchina RIPARO RIPARO: più dispositivo di sicurezza DISPOSITIVO DI SICUREZZA DISPOSITIVO DETERRENTE ED OSTACOLANTE Fisso Regolabile Mobile Interbloccato Interbloccato con bloccaggio del riparo Comando az. mant. Comando a 2 mani Dispositivo sensibile Dispositivo limitatore Ostacolo fisico per ridurre l accesso senza impedirlo totalmente 73 Impegna entrambe le mani dell operatore durante la fase pericolosa del ciclo Nessun altro che non sia l operatore di cui si impegnano entrambe le mani può esporsi al pericolo Il segnale in uscita viene mantenuto fino a che permangono entrambi i segnali di ingresso La forma e la dislocazione degli attuatori ne impediscono l azionamento accidentale Gli attuatori non devono costituire con altre parti alcun punto di schiacciamento La forma degli attuatori e/o la loro collocazione e/o l interposizione tra essi di opportuni ostacoli ne impediscono l azionamento con una sola mano o un solo braccio o una mano e una parte impropria del corpo Il segnale in uscita è considerato e identificato come segnale singolo Il rilascio di uno o entrambi gli attuatori determina l interruzione del segnala in uscita Gli attuatori non devono essere di colore rosso Urti, cadute o vibrazioni non devono causare l emissione del segnale in uscita - Caratteristiche comuni a tutti i tipi di comando a due mani

40 Immissione sul mercato e messa in servizio Immissione sul mercato: prima messa a disposizione, all interno della U.E. a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi macchina a fini di Utilizzazione o Distribuzione Messa in Servizio: primo Utilizzo, conforme alla sua destinazione, all interno della U.E., di una macchina Queste definizioni non erano formalizzate nella vecchia Direttiva ma erano desumibili dal suo contesto Bisognerà attendere il Nuovo Decreto di Recepimento della nuova direttiva per capire se le modifiche costruttive di macchine esistenti non rientranti nell Ordinaria e Straordinaria manutenzione, continueranno a costituire una nuova immissione sul Mercato 75 Obblighi per il Fabbricante o suo Mandatario per l immissione sul Mercato di Macchine 1. Accertare che la macchina soddisfi i RES dell Allegato I ** 2. Accertare che il Fascicolo Tecnico sia disponibile 3. Fornire il Manuale d uso e Manutenzione 4. Espletare le Procedure di Valutazione della Conformità ai sensi dell Articolo Redigere la Dichiarazione di Conformità ai sensi dell Allegato II 6. Apporre la Marcatura CE ai sensi dell Articolo

41 Allegato I **Struttura immutata Principi generali 1. Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 2. RES supplementari per talune categorie di macchine 3. RES per mobilità delle macchine 4. RES per operazioni di sollevamento 5. RES per macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori sotterranei 6. RES per pericoli dovuti al sollevamento di persone 77 SORVEGLIANZA DEL MERCATO 78 39

42 Sorveglianza del Mercato Gli Stati membri devono istituire o nominare le Autorità Competenti per il Controllo del Mercato e cioè per il controllo della Conformità delle macchine informando la Commissione Europea e gli altri Stati membri La sorveglianza del mercato è il Controllo di nuova generazione con cui si garantisce l applicazione corretta ed uniforme della Direttiva con cui si stabilisce che la macchina effettivamente è stata Progettata rispettando la Direttiva Europea 79 I poteri delle Autorità Statali La Direttiva Macchine è una direttiva di prodotto e riguarda l intera vita lavorativa di una macchina in particolare la sua fase di commercializzazione e di immissione sul mercato La commercializzazione e l immissione sul mercato è sotto la giurisdizione del Ministero dello Sviluppo Economico La D.M. si occupa di tutte le fasi: progettazione, costruzione, trasporto, immissione sul mercato,impiego, manutenzione e dismissione, tuttavia si applica nella sola fase di commercializzazione Il Ministero dello Sviluppo Economico può provvedere al RITIRO DAL MERCATO ma non può sequestrare una macchina in uso Dal momento in cui la macchina inizia il suo impiego ricade sotto la responsabilità del Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute Tali Ministeri hanno l obbligo di accertare e neutralizzare il rischio sul luogo di lavoro, quindi possono sequestrare la macchina dal suo impiego ma non possono ritirarla dal mercato Il Ministero dell Interno segnalerà la potenziale pericolosità alla U.E

43 Sorveglianza del Mercato Direttiva 98/37/CE FASE 1 Vigilanza Segnalazione ORGANISMO VIGILANZA TERRITORIALE FASE 2 Preanalisi FASE 3 Accertamento Preanalisi del Comitato Interministeriale MSE MLPS ISPESL REGIONI Segnalazione completa Accertamento Tecnico ISPESL Segnalazione incompleta Segnalazione esaustiva Segnalazione esemplare unico Segnalazione non pertinente MSE richiede integrazione dati Invia Fascicolo Tecnico Produzione conforme MSE ARCHIVIA Unico esemplare Controdeduzioni? Produzione non conforme NO NO Costruttore non trasmette FT MSE richiede azioni correttive Il costruttore intraprende azioni correttive? SI Produzione RESA conforme MSE richiede adeguamento macchine già sul mercato Registro Informatico ISPESL FASE 4 Verifica Verifica del Comitato Interm. MSE MLPS ISPESL REGIONI SI Accertamento conforme? Non risponde MSE inizia procedure ritiro dal mercato FASE 5 Controllo MLPS controlla interventi adeguamento 81 Sorveglianza del Mercato Direttiva 2006/42/CE REGIONE / ASL / ARPA Postazione lavoro remota INTERNET Accertamento non conformità Comunicazione Azioni correttive provvedimenti M.S.E Postazione lavoro remota INTERNET Comunicazione dei provvedimenti Richiesta di accertamento tecnico ISPESL M.L.P.S Postazione lavoro remota Accertamento tecnico della non conformità Postazione lavoro remota COMMISSIONE EUROPEA Comunicazione Azioni Correttive/Provvedimenti Non conformità azioni correttive Comunicazione dei provvedimenti Ritiro + Clausola di salvaguardia INTERNET Banca Dati ISPESL INAL Collabora con Amministratore e Gestione Banca Dati 82 41

44 Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e la Sorveglianza del Mercato Articolo 70 Requisiti di sicurezza 4. Qualora gli organi di vigilanza, nell espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della Direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate: 83 a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione; b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell articolo

45 ESTRATTO NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 1 La Nuova Direttiva Macchine 29 Giugno 2006 entra in vigore senza alcun effetto immediato e diretto per le imprese Nell intervallo di tempo compreso tra il 29/06/2006 e il 29/12/2009 (data a partire dalla quale si applica la Nuova Direttiva Macchine) non esiste un vuoto normativo La Direttiva 98/37/CE resta applicabile fino al momento in cui diviene applicabile la Direttiva 2006/42/CE cioè il 29/12/2009, dopo tale data la Direttiva 98/37/CE viene ABROGATA Il campo di applicazione è stato riscritto per chiarire una serie di punti che erano stati oggetto di interpretazioni disomogenee 2 1

46 Allegato XII tavola di concordanza 3 Campo di applicazione 98/37/CE A) Macchine: Un insieme di pezzi o di organi di cui almeno uno mobile B) Un insieme di macchine (linee automatizzate) C) Attrezzature Intercambiabili che modifica la funzione della macchina D) Componenti di sicurezza Interblocchi per ripari, comandi a due mani, finecorsa immessi separatamente sul mercato 2006/42/CE A) Macchine B) Insieme di macchine C) Attrezzature Intercambiabili che assemblato alla M. ne modifica la funzione D) Accessori di sollevamento Imbracature E) Catene funi e cinghie F) Dispositivi Amovibili di trasmissione Meccanica G) Quasi Macchine H) Componenti di sicurezza espleta funzioni di sicurezza e sono immesse separatamente sul mercato 4 2

47 Art. 1 Campo di applicazione e definizione la Direttiva si applica a : 98/37/CE A) Macchine: Un insieme di pezzi o di organi di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, ed eventualmente con azionatori, con circuiti di comando e di potenza, ecc.., connessi solidamente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento e il condizionamento, di un materiale; Un insieme di macchine e di apparecchi che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale; Sono esclusi dal campo di applicazione dalla presente direttiva: Le macchine la cui unica fonte di energia sia la forza Umana diretta, fatto salvo il caso di una macchina utilizzata per il sollevamento di carichi Un attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina immessa sul mercato per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o utensile 2006/42/CE A) Macchine: Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per una applicazione ben determinata Insieme al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento e di movimento. Insieme pronto per esser installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione. Insieme di macchine o quasi macchine (lettera g) che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale. Insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, Destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta. B) Attrezzature intercambiabili: Dispositivo assemblato alla macchina dall operatore stesso Al fine di modificare la funzione o apportare un nuova funzione 5 Art. 1 Campo di applicazione e definizione la Direttiva si applica a : 98/37/CE B) Componenti di sicurezza immessi sul mercato separatamente Un componente purché non sia un attrezzatura intercambiabile, che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o il cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte. Allegato I, al punto 4,3.2, prevede già che ogni accessorio di sollevamento debba recare i seguenti marchi: Identificazione del fabbricante Identificazione del materiale (classe internazionale) Quando questa informazione è necessaria per la compatibilità dimensionale Identificazione del carico massimo di utilizzazione Marcatura CE Non figurano però esplicitamente atri obblighi, come ad esempio quello di predisporre un fascicolo tecnico. Allegato I, al punto prevede che ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento che non faccia parte di un insieme deve cercare: Un attestazione contenente le indicazioni previste dalla Norma armonizzata o Una marcatura comprendente il riferimento del fabbricante e l identificazione dell attestazione. Non è prevista la marcatura CE 2006/42/CE C) Componenti di sicurezza immessi sul mercato separatamente Componente destinato ad espletare una funzione di sicurezza immesso sul mercato separatamente, il cui guasto mette a repentaglio la sicurezza delle persone e che non è indispensabile per lo scopo per cui è stato progettata o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti. L Allegato V contiene un elenco indicativo dei componenti di sicurezza che può essere aggiornato dalla Commissione. D) Accessori di sollevamento Componenti o attrezzature non collegate alle macchine per Il sollevamento, che consentono la presa del carico, Disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente. Anche le Imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento. E) Catene, funi e cinghie Catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento. 6 3

48 ALLEGATO V Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di art. 2, lettera C) 7 Art. 1 Campo di applicazione e definizione la Direttiva si applica a : 98/37/CE Il punto 14 dell art. IV stabilisce che per i dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto dell art. I Occorre applicare la procedura di valutazione della conformità previste dall art.8 par. 2 lettere b) e c) (che prevedono l intervento a vario titolo di un ON) 2006/42/CE F) Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica Componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest ultima. Allorché sono immessi sul mercato muniti di ripari, vanno considerati come un prodotto. Macchine destinate ad essere incorporate (art.4 par.2 comma1) Possono essere commercializzate macchine destinate, Per dichiarazione di cui all art. II punto B), del fabbricante, Ad essere incorporate in una macchina o ad essere assemblate con altre macchine onde costituire una Macchina alla quale si applica la DM, salvo il caso in cui Esse possano funzionare in modo indipendente G) Quasi-macchine Insieme che costituiscono quasi una macchina ma che da soli non sono in grado di garantire un applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva 8 4

49 Campo di applicazione a) Macchine b) Attrezzature intercambiabili c) Componenti di sicurezza d) Accessori di sollevamento e) Catene, funi, cinghie f) Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica Macchine g) Quasi macchine 9 Riformulazione delle esclusioni dal campo di applicazione e) I seguenti mezzi di trasporto: Trattori agricoli e forestali oggetto della direttiva 2003/37/CE, escluse le macchine installate su tali veicoli. Veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 Febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Escluse le macchine installate su tali veicoli. Veicoli oggetto della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 Marzo 2002 relativa all omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote. Escluse le macchine installate su tali veicoli. Veicoli a motore esclusivamente da competizione, mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine su tali veicoli. Le categorie di prodotti, di cui viene fornito un elenco dettagliato, appartenenti al campo di applicazione della Direttiva Bassa Tensione k) I prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, purché siano oggetto della direttiva 72/23/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinate ad esse adoperato entro taluni limiti di tensione: Elettrodomestici destinati a uso domestico Apparecchiature audio e video Apparecchiature nel settore delle tecnologie dell informazione Macchine ordinarie da ufficio Apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione Motori elettrici 10 5

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