ORGANISMO UNITARIO DELL AVVOCATURA ITALIANA. Rassegna stampa. 26 maggio Responsabile :Claudio Rao (tel. 06/

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1 Ufficio stampa Rassegna stampa 26 maggio 2011 Responsabile :Claudio Rao (tel. 06/

2 SOMMARIO Pag 4 CONCILIAZIONE: Invito a partecipare alla manifestazione nazionale che si terrà a Napoli il 23 giugno 2011 Pag 5 CONCILIAZIONE: Scheda di partecipazione manifestazione - Napoli, 23 giugno 2011 Pag 6 CONCILIAZIONE: I numeri del Ministero della Giustizia dimostrano il fallimento del sistema comunicato stampa OUA Pag 7 CONCILIAZIONE: Apprezzamento per la netta presa di posizione dell Anm contro la obbligatorietà della mediaconciliazione comunicato stampa OUA Pag 8 CONCILIAZIONE: OUA, bene Anm contro obbligatorietà mediazione (ansa) Pag 9 CONCILIAZIONE: OUA,bene Palamara su obbligatorietà mediaconciliazione (adnkronos) Pag 10 CONCILIAZIONE: Apprezzamento per Anm contro obbligatorietà della mediaconciliazione (agenzia parlamentare) Pag 11 CONCILIAZIONE: Mediazione obbligata: critici anche i magistrati (il denaro) Pag 12 CONCILIAZIONE: Mediazione, su casi solo 23,6% con accordo (ansa) Pag 13 CONCILIAZIONE:Polizze e affitti. La mediazione funziona nel 70% dei casi (il corriere della sera) Pag 14 CONCILIAZIONE: Alfano: mediazione obbligatoria (il sole 24 ore) Pag 15 CONCILIAZIONE: Mediazione civile solo di qualità (italia oggi) Pag 16 CONCILIAZIONE: Oltre mediazioni definite (il sole 24 ore) Pag 17 CONCILIAZIONE: L'obbligatorietà della conciliazione è intoccabile ( Pag 18 CONCILIAZIONE: Organismi di conciliazione - Programma informatico doc (italia oggi) Pag 19CONCILIAZIONE: L OUA mette a disposizione degli avvocati atti e documenti da esibire in tutte le procedure di mediaconciliazione e nei giudizi che riguardano le materie per le quali è fissata la obbligatorietà Pag 20 CONCILIAZIONE: Sette fondate questioni di incostituzionalità del D. Lgs. n. 28/2010 Pag 25 CONCILIAZIONE: Delibera OUA di richiesta sospensione procedimento Pag 26 CONCILIAZIONE: Procedimento suggerito per ridurre i riflessi negativi della mediaconciliazione obbligatoria Pag 28 CONCILIAZIONE: Disapplicazione dell obbligatorietà della mediaconciliazione Pag 32 CONVEGNI: Riforma della legge professionale e mediaconciliazione: i pericoli per l Avvocatura Bari 9 giugno 2011 Pag 33 CONVEGNI: Gli avvocati e il sistema giustizia Siracusa 2-4 giugno 2011 Pag 34 RIFORMA COSTITUZIONALE: Camera: venerdì audizioni su riforma titolo IV Costituzione (ansa) Pag 35 PROCESSO CIVILE: Semplificazione dei riti, in arrivo il decreto attuativo (italia oggi) Pag 36 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Ricorsi amministrativi più snelli (italia oggi) Pag 38 PREVIDENZA: Avvocati, più di 50 mila non iscritti alla cassa previdenziale di Marco Ubertini - Presidente Cassa forense (italia oggi) Pag 39 PREVIDENZA: Un milione di cause previdenziali Il governo prepara la corsia veloce (il corriere della sera) Pag 40 PREVIDENZA: Brevi (italia oggi) Pag 41 COMMERCIALISTI: Le scommesse dei commercialisti (il sole 24 ore) Pag 43 COMMERCIALISTI: L'abilitazione farà diventare anche revisore (il sole 24 ore) 2

3 Pag 44 PROFESSIONI: Apprendistato anche per i tirocini di Gaetano Stella - Presidente Confprofessioni (italia oggi) Pag 45 PRATICANTI AVVOCATI: Praticanti avvocati in picchiata (italia oggi) Pag 46 ANTIMAFIA: Certificati antimafia più lunghi (italia oggi) Pag 47 MINORI: Minori scomparsi: Ue rafforza impegno per contrasto fenomeno (ansa) Pag 48 CRIMINALITA : Camorra: Dell Aquila; Procura Napoli, ma se continuano tagli (ansa) Pag 49 CASSAZIONE: Lo stalking si allarga e diventa condominiale (il sole 24 ore) 3

4 AGLI AVVOCATI ITALIANI ADERITE ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE PUBBLICA A NAPOLI CON ASTENSIONE DALLE UDIENZE IL 23 GIUGNO 2011 LA BATTAGLIA DELL OUA CONTINUA: CONTRO L OBBLIGATORIETÀ DELLA MEDIACONCILIAZIONE E LA ROTTAMAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE Dopo l ordinanza del T.A.R. del Lazio del la Corte Costituzionale dovrà esaminare le sollevate questioni di incostituzionalità del decreto legislativo n. 28/2010. Siamo in attesa di ulteriori provvedimenti giudiziari di manifesta infondatezza. Per i documenti da produrre in giudizio (v. sito ) 4

5 Nuovo Palazzo di Giustizia Sala Arengario Napoli 23 giugno ore 10 Manifestazione Avvocatura contro la mediaconciliazione obbligatoria e la rottamazione della giustizia civile SCHEDA DI PARTECIPAZIONE Cognome e Nome Foro di appartenenza Indirizzo studio C.A.P. Città Provincia Tel. - Fax E - mail DATA FIRMA Cortesemente restituire alla Segreteria Organizzativa Tel Tel Fax e- mail: segreteria@oua.it 5

6 COMUNICATO STAMPA GIUSTIZIA CIVILE, OUA: I NUMERI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SULLA MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA DIMOSTRANO IL FALLIMENTO DEL SISTEMA MAURIZIO DE TILLA, OUA: UN BLUFF. MENO DI 6MILA PROCEDIMENTI MENSILI. CON UNA PREVISIONE SU UN ANNO SI ARRIVA A 72MILA CASI. IL MINISTRO ALFANO IN DODICI MESI CON LA CONCILIAZIONE CONTAVA DI SMALTIRNE CIRCA 500MILA Duro il commento di Maurizio de Tilla, presidente dell organismo di rappresentanza politica unitaria dell avvocatura-oua, sui dati sulla mediaconciliazione esposti dal ministero della Giustizia al Convegno nazionale dal titolo Mediazione: fra efficienza e competitivita, tenutosi ieri a Roma. Molto rumore per nulla attacca de Tilla - dai dati dichiarati dallo stesso Ministero della Giustizia possiamo fare un piccolo calcolo e renderci conto del bluff del Ministro Alfano: meno di 6mila procedimenti mensili (in realtà in un mese e mezzo, dal 21 marzo al 30 aprile) se questa cifra la moltiplichiamo per un anno arriviamo a 72 mila casi di cui solo il 10-15% approderà a conciliazione. Il resto confluirà nelle cause da promuovere davanti ai giudici. E secondo il ministero in dodici mesi la conciliazione avrebbe dovuto smaltire circa 500mila controversie. Non solo: sono i casi definiti e di questi solo 304 (pari al 23,6%) si è concluso con il raggiungimento di un accordo. Incredibile, un completo fallimento. Non a caso la mediaconciliazione obbligatoria in salsa italiana non esiste in nessun paese europeo. Manifestiamo seria preoccupazione per le spese ingenti che dovranno sostenere gli Ordini degli Avvocati per insediare le Camere di conciliazione (fino a mila euro) che non potranno essere in alcun modo compensati con gli introiti della mediaconciliazione ridotta al lumicino senza alcuna prospettiva. Anzi, con la probabile pronuncia di incostituzionalità da parte della Consulta e censura da parte della Corte Europea. Un azzardo, quello del Ministro, che non tiene conto dei diritti dei cittadini ad un libero accesso alla giustizia senza costi preliminari e pericolose procedure coercitive.» Roma, 26 maggio

7 COMUNICATO STAMPA GIUSTIZIA CIVILE, OUA: APPREZZAMENTO PER LA NETTA PRESA DI POSIZIONE DELL ANM CONTRO LA OBBLIGATORIETA DELLA MEDIA-CONCILIAZIONE: È LESIVA DEI DIRITTI DEI CITTADINI, LIMITA L ACCESSO ALLA GIUSTIZIA, METTE FUORI GIOCO IL RUOLO DEI GIUDICI MAURIZIO DE TILLA, OUA: DUE CONFERME. LA PRIMA CHE ANCHE LA MAGISTRATURA CONDIVIDE LE PREOCCUPAZIONI DEGLI AVVOCATI. LA SECONDA CHE IL MINISTRO ALFANO NON HA INTENZIONE DI ELIMINARE L OBBLIGATORIETÀ Dal presidente dell Anm, Luca Palamara arriva un ulteriore conferma della corretta posizione tenuta dall Oua contro l obbligatorietà della mediaconciliazione: è lesiva dei diritti dei cittadini, limita l accesso alla giustizia, mette fuori gioco il ruolo dei giudici ed è palesemente incostituzionale e contraria alla Carta Europea dei diritti fondamentali. Anche la magistratura quindi condivide le preoccupazioni dell avvocatura, come ha giustamente sottolineato lo stesso Palamara. Non siamo quindi degli oltranzisti, come qualcuno vorebbe rappresentare la nostra battaglia, ma dei portatori di un idea di giustizia da riformare nella direzione dell efficienza, della modernità, preservando, però, la vocazione pubblica e di accesso universale per i cittadini. Maurizio de Tilla, presidente dell organismo di rappresentanza politica unitaria dell avvocatura-oua, commenta così le dichiarazioni del presidente dell Associazione Nazionale Magistrati, Luca Palamara, al Convegno nazionale dal titolo Mediazione: fra efficienza e competitivita in corso a Roma, organizzato dal ministero della Giustizia. L Oua, che in questi giorni ha raccolto le delibere di appoggio alla protesta di 150 ordini (su 165) territoriali e delle associazioni forensi (il prossimo sciopero è il 23 giugno a Napoli), ha anche criticato la scelta del Guardasigilli di fare un dibattito nazionale con una platea principalmente composta dai mediatori e da società che hanno interessi economici nelle business della conciliazione. «È gravissimo che si pensi un dibattito con una platea prevalentemente amica, evitando così il confronto con chi avanza da mesi critiche e osservazioni nel merito della mediaconciliazione, chiedendo unanimemente, tra le altre questioni, l eliminazione dell obbligatorietà. Oggi è giunta anche la presa di posizione dell Anm, ma il ministro Alfano preferisce il dialogo e gli applausi dei mediatori, non il consenso di chi opera in prima linea nei tribunali tutti i giorni». Roma, 25 maggio

8 ANSA OUA, bene Anm contro obbligatorietà mediazione MA ALFANO EVITA CONFRONTO E PREFERISCE PLATEA AMICA (ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Dal presidente dell'anm, Luca Palamara arriva un'ulteriore conferma della corretta posizione tenuta dall'oua contro l'obbligatorietà della mediaconciliazione: è lesiva dei diritti dei cittadini, limita l'accesso alla giustizia, mette fuori gioco il ruolo dei giudici ed è palesemente incostituzionale e contraria alla Carta Europea dei diritti fondamentali''. Ad apprezzare le parole pronunciate dal leader del sindacato delle toghe al convegno sulla mediazione organizzato dal ministro Alfano e' il presidente dell'organismo unitario dell'avvocatura Maurizio De Tilla, che critica invece il Guardasigilli per aver scelto una ''platea prevalentemente amica'', composta ''principalmente dai mediatori e da società che hanno interessi economici nelle business della conciliazione'', ''evitando cos il confronto con chi avanza da mesi critiche e osservazioni nel merito della mediaconciliazione, chiedendo unanimemente, tra le altre questioni, l'eliminazione dell'obbligatorietà''. Nel far presente che dunque ''anche la magistratura condivide le preoccupazioni dell'avvocatura'', De Tilla osserva: ''Non siamo quindi degli oltranzisti, come qualcuno vorrebbe rappresentare la nostra battaglia, ma dei portatori di un'idea di giustizia da riformare nella direzione dell'efficienza, della modernità, preservando, però, la vocazione pubblica e di accesso universale per i cittadini". Su iniziativa dell'oua gli avvocati torneranno a scioperare il 23 giugno a Napoli contro l'obbligatorieta' della mediazione. (ANSA). FH 25-MAG-11 18:11 8

9 ADNKRONOS OUA,bene Palamara su obbligatorietà mediaconciliazione 'E' INCOSTITUZIONALE E LESIVA DEI DIRITTI DEI CITTADINI' Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - Le parole del presidente dell'associazione nazionale magistrati Luca Palamara sono "un'ulteriore conferma della nostra posizione contro l'obbligatorieta' della mediaconciliazione: e' lesiva dei diritti dei cittadini, limita l'accesso alla giustizia, mette fuori gioco il ruolo dei giudici ed e' palesemente incostituzionale e contraria alla Carta Europea dei diritti fondamentali". Cosi' Maurizio de Tilla, presidente dell'oua, organismo di rappresentanza politica unitaria dell'avvocatura, commenta le dichiarazioni di Palamara, al convegno nazionale 'Mediazione: fra efficienza e competitivita' in corso a Roma, organizzato dal ministero della Giustizia. "Anche la magistratura quindi - continua de Tilla - condivide le preoccupazioni dell'avvocatura, come ha giustamente sottolineato lo stesso Palamara. Non siamo quindi degli oltranzisti, come qualcuno vorebbe rappresentare la nostra battaglia, ma dei portatori di un'idea di giustizia da riformare, preservando pero' la vocazione pubblica e di accesso universale per i cittadini". L'Oua - prosegue la nota - ha anche criticato la scelta del Guardasigilli di fare un dibattito nazionale con una platea principalmente composta dai mediatori e da societa' che hanno interessi economici nel business della conciliazione. "E' gravissimo che si pensi un dibattito con una platea prevalentemente 'amica', evitando cosi' il confronto con chi avanza da mesi critiche e osservazioni nel merito della mediaconciliazione, chiedendo unanimemente, tra le altre questioni, l'eliminazione dell'obbligatorieta'", ha concluso il presidente dell'oua. 9

10 AGENZIA PARLAMENTARE Apprezzamento per Anm contro obbligatorietà della mediaconciliazione (AGENPARL) - Roma, 25 mag - Dal presidente dell Anm, Luca Palamara arriva un ulteriore conferma della corretta posizione tenuta dall Oua contro l obbligatorietà della mediaconciliazione: è lesiva dei diritti dei cittadini, limita l accesso alla giustizia, mette fuori gioco il ruolo dei giudici ed è palesemente incostituzionale e contraria alla Carta Europea dei diritti fondamentali. Anche la magistratura quindi condivide le preoccupazioni dell avvocatura, come ha giustamente sottolineato lo stesso Palamara. Non siamo quindi degli oltranzisti, come qualcuno vorebbe rappresentare la nostra battaglia, ma dei portatori di un idea di giustizia da riformare nella direzione dell efficienza, della modernità, preservando, però, la vocazione pubblica e di accesso universale per i cittadini. Maurizio de Tilla, presidente dell organismo di rappresentanza politica unitaria dell avvocatura-oua, commenta così le dichiarazioni del presidente dell Associazione Nazionale Magistrati, Luca Palamara, al Convegno nazionale dal titolo Mediazione: fra efficienza e competitivita in corso a Roma, organizzato dal ministero della Giustizia. L Oua, che in questi giorni ha raccolto le delibere di appoggio alla protesta di 150 ordini (su 165) territoriali e delle associazioni forensi (il prossimo sciopero è il 23 giugno a Napoli), ha anche criticato la scelta del Guardasigilli di fare un dibattito nazionale con una platea principalmente composta dai mediatori e da società che hanno interessi economici nelle business della conciliazione. "È gravissimo che si pensi un dibattito con una platea prevalentemente amica, evitando così il confronto con chi avanza da mesi critiche e osservazioni nel merito della mediaconciliazione, chiedendo unanimemente, tra le altre questioni, l eliminazione dell obbligatorietà. Oggi è giunta anche la presa di posizione dell Anm, ma il ministro Alfano preferisce il dialogo e gli applausi dei mediatori, non il consenso di chi opera in prima linea nei tribunali tutti i giorni". 10

11 IL DENARO Mediazione obbligata: critici anche i magistrati La mobilitazione dell Organismo unitario dell avvocatura (Oua) contro l obbligatorietà della mediazione civile, incassa l appoggio dai vertici dell associazione magistrati. Dal presidente dell Anm, Luca Palamara, arriva si legge in una nota dell Oua un ulteriore conferma della corretta posizione tenuta dall Oua contro l obbligatorietà della mediaconciliazione: è lesiva dei diritti dei cittadini, limita l accesso alla giustizia, mette fuori gioco il ruolo dei giudici ed è palesemente incostituzionale e contraria alla Carta Europea dei diritti fondamentali. Anche la magistratura dunque sembra condividere le preoccupazioni dell avvocatura. Non siamo quindi degli oltranzisti, come qualcuno vorebbe rappresentare la nostra battaglia afferma Maurizio de Tilla, presidente dell Organismo unitario ma dei portatori di un idea di giustizia da riformare nella direzione dell efficienza, della modernità, preservando, però, la vocazione pubblica e di accesso universale per i cittadini. La dichiarazione di de Tilla segue le affermazioni del presidente dell Associazione nazionale magistrati, Luca Palamara, al convegno nazionale dal titolo Mediazione: fra efficienza e competitivita, organizzato ieri a Roma dal ministero della Giustizia. L Oua, che in questi giorni ha raccolto le delibere di appoggio alla protesta di 150 ordini (su 165) territoriali e delle associazioni forensi (il prossimo sciopero è il 23 giugno a Napoli), a questo proposito critica la scelta del Guardasigilli di organizzare un dibattito nazionale con una platea principalmente composta dai mediatori e da società che hanno interessi economici nelle business della conciliazione. È gravissimo dice de Tilla che si progetti un dibattito con una platea prevalentemente amica, evitando così il confronto con chi avanza da mesi critiche e osservazioni nel merito della mediaconciliazione, chiedendo unanimemente, tra le altre questioni, l eliminazione dell obbligatorietà. Oggi è giunta anche la presa di posizione dell Anm, ma il ministro Angelino Alfano forse preferisce il plauso dei mediatori, non il consenso di chi opera in prima linea nei tribunali tutti i giorni. R.D. 11

12 ANSA Mediazione, su casi solo 23,6% con accordo PRIMO MESE BILANCIO MINISTERO:REDING,BENE ITALIA SU DIRETTIVA UE ROMA, 25 MAG - A due mesi dall'entrata in vigore dell'obbligatorieta' della mediazione civile, sono i casi definiti dal 21 marzo al 30 aprile scorsi e di questi solo 304 (pari al 23,6%) si e' concluso con il raggiungimento di un accordo. Tale dato in apparenza non positivo - rilevato dall'ufficio statistica del ministero della Giustizia e presentato nel corso del convegno sulla mediazione, che ha visto la partecipazione del ministro della Giustizia Angelino Alfano - risente dell'alto numero di mancate adesioni della controparte, mentre quando le parti accettano di sedersi attorno a un tavolo per confrontarsi con la facilitazione di un mediatore, allora il tasso di successo sale ad un confortante 70,91%. Sempre nello stesso periodo i casi di mediazione civile pendente sono stati stimati in 4.558, mentre il 73,28% delle parti hanno deciso di farsi assistere da un proprio legale di fiducia sebbene ad oggi la norma non ne preveda l'obbligatorieta'. In vigore dal 21 marzo scorso, la mediazione civile e' obbligatoria, prima di portare la causa in tribunale, per una serie di liti: contratti di locazione, eredita', diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, affitti di aziende, spazi di famiglia e diritti reali. Su condominio e danni da incidenti stradali l'obbligatorieta' entrera' in vigore tra un anno. Il 60% dei mediatori che aderiscono ai 351 organismi riconosciuti dal ministero della Giustizia - sempre secondo la ricerca - sono avvocati, mentre il 9% commercialisti. Il valore delle liti non e' solo di natura bagatellare ma arriva mediamente a circa euro, mentre la natura delle controversie trattate in questo primo mese di avvio della conciliazione ha riguardato nel 20,7% i diritti reali e nel 19% i contratti assicurativi. Viviane Reding, vicepresidente e commissario alla Giustizia della Commissione Europea, in un videomessaggio trasmesso in apertura del convegno si e' congratulata con l'italia per il fatto di aver scelto di applicare le previsioni della direttiva europea sulla mediazione non solo alle controversie transfrontaliere ma anche a quelle domestiche: 'approvo pienamente questa decisione perche' credo sia la strada maestra', l'italia ha pertanto agito 'a pieno beneficio dei cittadini e delle imprese'. Secondo una recente ricerca del 'Doing business in', il rapporto della Banca mondiale sull'efficienza della giustizia civile nel quale l'italia figura al 157/o posto su 183 Paesi, e' notevole il risparmio di tempi e costi con la mediazione rispetto all'ipotesi di ricorrere direttamente al tribunale. In Italia, ad esempio, basterebbe che la mediazione avesse successo solo nel 4% dei casi per produrre risparmi di tempo. Per ottenere anche risparmi sui costi basterebbe sempre in Italia un tasso di successo del 28%. Il ministero della Giustizia tenendo conto dell'arretrato di circa 5,6 milioni di cause civili, ha calcolato che con la mediazione si potrebbero quasi dimezzare le pendenze portandole a poco piu' di tre milioni in cinque anni. La previsione e' infatti che nei primi 12 mesi andranno a mediazione tra e controversie, che diventeranno circa 600/ con l'introduzione delle materie di condomino e del risarcimento danni da circolazione. 12

13 IL CORRIERE DELLA SERA Polizze e affitti. La mediazione funziona nel 70% dei casi Quasi fossero «exit poll», emergono i primi dati ufficiali sulla mediazione civile, calcolati a un mese dall entrata in vigore della legge. Numeri che vanno interpretati come fossero proiezioni: da Rialzo ad aprile si sono registrate mediazioni, numero destinato progressivamente a crescere fino a superare le 30 mila al mese entro mano L occasione per dirama,e s!ime e dati statistici l ha offerto dibattito sulla mediazione civile svoltosi ieri a Roma con la partecipazione del ministro della Giustizia Angelino Alfano. Dai dati emerge anche che chi si siede al tavolo della conciliazione, nel 70 per cento dei casi raggiunge un accordo. Ma, com era prevedibile, c è ancora diffidenza nel nuovo sistema e al tavolo si siede solo il 35 dei cittadini coinvolti in una controversia. Contratti assicurativi, di locazione e diritti di proprietà sono le controversie che più di altre hanno scelto la mediazione. Inoltre il 73% di chi partecipa a una conciliazione si presenta con un avvocata Un dato, questo, moto importante perché lo stesso ministro Mano ha annunciato ieri la disponibilità a <<risolvere alcune criticità della mediazione>>,: l assistenza tecnica degli avvocati durante la mediazione, l individuazione di un criterio di distribuzione territoriale delle controversie da mediare, i criteri di indipendenza dei mediatori e degli organismi di conciliazione. Correttivi individuati in accordo tra ministero, Consiglio nazionale forense e Ordini professionali, al punto da indurre Alfano a previsioni ottimistiche: «Raggiungeremo presto l accordo definitivo e presenteremo il decreto entro l estate». Resta però ancora un pesante macigno a ostacolare la via dell accordo: quell obbligatorietà a cui nessuna delle due parti vuole rinunciare. Isidoro Trovato 13

14 IL SOLE 24 ORE Alfano: mediazione obbligatoria Assistenza legale in ogni fase della procedura - Al 30 aprile ricevute 5mila domande «Sull'obbligatorietà nessuna marcia indietro». Ma gli organismi di mediazione sono avvisati: «non saranno guardati con occhi distratti né benevoli, saremo attentissimi al rispetto delle regole e alla qualità del servizio». Con queste parole il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, nel suo intervento al convegno-dibattito sulla mediazione di ieri a Roma, chiude la querelle sulla obbligatorietà. E agli avvocati, rappresentati da Guido Alpa, presidente del Cnf, conferma la validità dell'accordo raggiunto: dunque ok all'assistenza del legale in ogni fase della procedura conciliativa e totale apertura al contributo dell'avvocatura nel piano straordinario di smaltimento dell'arretrato civile. Continua così l'attacco a tutto campo del Guardasigilli alle pendenze nelle aule giudiziarie, e se il prossimo passo legislativo sarà compiuto nel consiglio dei ministri, in programma martedì, con il decreto legislativo sul riordino dei riti (che ha la stessa origine di quello sulla mediazione, vale a dire la legge 69/09 di riforma del processo civile), Alfano ha pure sottolineato che qualcosa andrà fatto sul contenzioso previdenziale. Nel corso dell'assemblea del Cndcec (anche questa si è tenuta ieri nella capitale; si vedano i servizi a pagina 8), il ministro ha infatti annunciato che sta lavorando con il presidente dell'inps, Antonio Mastrapasqua, per definire i confini dell'arretrato - circa il 20% del totale delle cause pendenti - e come intervenire. L'appuntamento sulla mediazione ha fornito poi l'occasione per fare un primo bilancio. Innanzitutto l'identikit del mediatore: molti commercialisti (9%) e un 5% di laureati in giurisprudenza, ma il grosso è composto da avvocati (60 per cento). E poi i numeri, evidentemente ancora bassi in termini assoluti, ma la rilevazione effettuata dall'ufficio statistica di Via Arenula permette di arrivare a qualche conclusione. Tra il 21 marzo e il 30 aprile scorsi, gli organismi accreditati hanno ricevuto poco piú di 5mila domande di mediazione alle quali bisogna aggiungere le oltre 800 che giacevano sui loro tavoli come procedure facoltative. Proiettando questi dati sull'anno intero, fino a marzo 2012, cioè alla vigilia dell'entrata in vigore della seconda e più corposa tranche di obbligatorietà, le procedure dovrebbero riguardare grosso modo 280mila liti. Numeri destinati a crescere quando l'obbligo si allargherà alle controversie condominiali e a quelle sui risarcimenti in seguito a sinistri stradali. È probabile, a quel punto, che si torni a quelle che erano le previsioni originarie del ministero: più o meno un milione di liti nel meccanismo della conciliazione. Ma con quale sorte? Quanti fascicoli effettivamente saranno sottratti al circuito giudiziario ordinario perché troveranno soluzione nella mediazione? I primi segnali, senza dubbio, non sono incoraggianti. Nei primi 40 giorni sono state infatti definite oltre mediazioni, neanche un quarto delle quali andate a buon fine. Quindi, in oltre il 75% dei casi, la mediazione non ha minimamente scalfito nelle controparti la volontà di vedersela dal giudice. C'è però un altro dato sul quale è bene riflettere: nella maggior parte dei casi, il fallimento della mediazione è dipeso non dal mancato accordo, ma dalla mancata adesione della controparte. Il mediatore, dunque, non ha potuto neanche mettere i contendenti l'uno di fronte all'altro. Ma a circoscrivere il fenomeno alle sole mediazioni effettivamente svolte, quando cioè la controparte ha aderito, il tasso di successo sale al 71 per cento. Dunque, quando il mediatore è messo all'opera i risultati si vedono. 14

15 ITALIA OGGI Il guardasigilli Alfano impone il massimo rispetto delle regole da parte dei soggetti abilitati Mediazione civile solo di qualità Pugno duro della Giustizia verso chi commette irregolarità Sì alla mediazione civile, ma di qualità. Il ministero della Giustizia fissa i paletti applicativi sulla riforma entrata in vigore lo scorso 21 marzo. «Non avremo uno sguardo distratto sulla questione e non saremo affatto benevoli nei controlli affinché ci sia il massimo rispetto delle regole da parte degli organismi abilitati», ha affermato il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, nel corso del convegno «Mediazione: fra efficienza e competitività», organizzato ieri a Roma dal dicastero di via Arenula. Il ministro ha così messo in guardia tutti gli organismi che si occupano di conciliazione puntando forte su qualità e trasparenza. «Chi fa imbrogli», ha sottolineato Alfano, «li compie a danno dell'intero istituto, minandone la credibilità. Una credibilità che solo i mediatori potranno misurare nel concreto». Il Guardasigilli ha, inoltre, ribadito, che l'obbligatorietà della mediazione civile resta un punto fermo della strategia del governo per il funzionamento della giustizia civile: «L'obbligo c'è e rimane, per poter consolidare quest'idea nella società, ed incrementare, così, i casi di mediazione volontaria». E proprio il tema dell'obbligatorietà è stato il punto forte della tavola rotonda che ha preceduto l'intervento del ministro. La platea dei mediatori si è fortemente animata con l'intervento del presidente del consiglio nazionale forense, Guido Alpa, che ha ribadito la contrarietà del Cnf dinanzi al tema obbligatorietà. «Il Cnf sta studiando altre soluzioni, come la negoziazione partecipata e il contributo dell'avvocatura allo smaltimento dell'arretrato, per rilanciare l'efficienza della giustizia», ha affermato Alpa. Il dialogo proseguirà, ma per ora le posizioni restano molto distanti l'una dall'altra. Al dibattito ha partecipato anche il presidente dell'associazione nazionale magistrati, Luca Palamara, che ha riconosciuto le potenzialità della mediazione come strumento di deflazione, ma ha evidenziato la necessità di alcune azioni preliminari: «Prima di tutto andrebbero eliminate dai tribunali tutte le cause inutili, bisognerebbe investire maggiormente sulle risorse umane e informatizzare l'attività». Palamara ha, poi, manifestato qualche criticità sul tema dell'obbligatorietà; ma tra i temi toccati, grande attenzione, secondo il presidente di Anm, andrebbe posta sulla formazione del mediatore. Una tematica quella della preparazione che sta a cuore un po' a tutti; infatti, anche Ivan Lo Bello, presidente di Confindustria Sicilia, ha posto l'attenzione su quanto la lentezza della giustizia civile possa influenzare anche gli investimenti delle aziende estere nel nostro paese. «Occorre sperimentare il nuovo sistema», ha affermato Lo Bello, ribadendo, inoltre, la necessità dell'obbligatorietà. Ma il presidente degli industriali siciliani, ha rivolto un appello generale a tutte le categorie interessate dalla riforma, sottolineando che quanto prima «occorre che tutti escano dalla piccola dimensione corporativa». Antonello Di Lella 15

16 IL SOLE 24 ORE 16

17 L'obbligatorietà della conciliazione è intoccabile Alfano manda in visibilio l'assemblea dei Commercialisti. Alpa (Cnf): va bene la presenza degli avvocati ma fermo il no all'obbligatorietà "Faremo sì che rimanga l'obbligatorietà' della mediazione civile perché senza obbligatorietà ne verrebbe meno il presupposto essenziale". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, intervenendo all'assemblea 2011 dei Dottori commercialisti che si è aperta a Roma. "Dopo due mesi di funzionamento del sistema della mediazione, tutti si sono affidati all'assistenza di Avvocati -ha aggiunto il ministro- mi sembra giusto quindi mantenere gli Avvocati protagonisti di una mediazione civile che mantenga la sua obbligatorietà". La contrarietà dell'avvocatura all'obbligatorietà della mediazione civile è stata ribadita dal presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa. Alpa ha plaudito all'apertura del ministro della Giustizia, Alfano, sulla necessità che sia presente un avvocato nell' ambito dei procedimenti di conciliazione obbligatoria. Ma, ha aggiunto, 'bisogna migliorare il testo in modo che l'efficienza del sistema coincida anche con la difesa dei diritti'. Il Cnf ha chiesto più volte, inutilmente, che il mediatore fosse una figura giuridica, così come ha sollecitato la sospensione dell'obbligatorieta' in attesa che in proposito si pronunci la Corte costituzionale. 'Siamo in una fase di incertezza' ha fatto notare Alpa, ricordando tuttavia che per tentare di migliorare il sistema in vigore dallo scorso marzo è stata istituita una cabina di regia al ministero della Giustizia, per un maggior coinvolgimento dell'avvocatura stessa. 17

18 ITALIA OGGI Organismi di conciliazione Programma informatico doc Al via il programma informatico per la gestione degli organismi forensi di conciliazione. Dal 1 giugno, infatti, concluso il periodo di sperimentazione che ha coinvolto quattro organismi, sarà a disposizione degli ordini il programma gestionale messo a punto dal Consiglio nazionale forense. Lo ha comunicato lo stesso Cnf con una circolare (n. 11-C-2011), dove ha dato le istruzioni per accedere al servizio. Il programma è un'applicazione web che fa riferimento al sito Internet mentre l'organismo potrà accedere al suo particolare gestionale dal sottodominio I sottodomini saranno volta per volta attivati con il nome della città in cui ha sede l'ordine da cui l'organismo promana (per esempio: Per fare richiesta del programma bisogna inviare una e- mail al seguente indirizzo: gestionalemediazione@consiglionazionaleforense.it. I dati necessari per l'attivazione sono: anagrafica degli avvocati dell'ordine; nome, cognome, codice fiscale e indirizzo del personale segreteria da abilitare; dati anagrafici di eventuali mediatori/avvocati da attivare subito; dati di configurazione dell'organismo; dati di riferimento dell'organismo da riportare per legge a piè delle pagine web. L'organismo deve fornire inoltre le seguenti informazioni: se il cittadino va abilitato; la percentuale delle spese di mediazione corrisposta al mediatore; la percentuale di aumento delle spese di mediazione in caso di esito positivo; se i 40 euro di spese di avvio del procedimento sono da ritenersi Iva inclusa; la percentuale dell'anticipo delle spese di mediazione che l'istante deve versare al momento della presentazione della domanda; l'importo base previsto per le spese di mediazione. Il Cnf ha organizzato infine una serie di incontri formativi rivolti agli organismi di conciliazione. La prima tornata si è svolta il 23 e il 24 maggio scorsi ed era riservata ai soli organismi che entrano in funzione entro il 30 giugno prossimo, poiché dal 1 luglio sarà rilasciata la versione 2.0 del programma gestionale. Gabriele Ventura 18

19 LA MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA È INCOSTITUZIONALE E CONTRASTA CON L ART. 47 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL UNIONE EUROPEA L OUA mette a disposizione degli avvocati atti e documenti da esibire in tutte le procedure di mediaconciliazione e nei giudizi che riguardano le materie per le quali è fissata la obbligatorietà: 1. Ordinanza TAR Lazio del 12 aprile 2011 che ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale sollevando questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5 e 16 del d.lgs. n. 28/2010, in relazione agli artt. 24 e 27 della Costituzione. 2. Documento OUA che solleva sette questioni di incostituzionalità del d.l. 28/ Parere rilasciato all OUA dal prof. avv. Aldo Angelo Dolmetta che estende le questioni di incostituzionalità agli artt. 3, comma 1, 25 e 102, comma 1, Cost. 4. Documento-delibera OUA che, facendo propria la delibera adottata dal Consiglio dell Ordine di Firenze, denuncia il contrasto della obbligatorietà della mediaconciliazione con l art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea. (I quattro documenti sono scaricabili dal sito Messaggio a tutti gli avvocati Sollevate questioni di incostituzionalità in tutte le cause che riguardano le materie obbligatorie della mediaconciliazione e, nel contempo, proponete davanti al giudice istanza di disapplicazione dell art. 5, comma secondo, del decreto legislativo 28/2010. Il Segretario (avv. Fiorella Ceriotti) Il Presidente (avv. Maurizio de Tilla) 19

20 SETTE FONDATE QUESTIONI DI INCOSTITUZIONALITÀ DEL D.LG. 28/10 SULLA MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA 1. Violazione degli artt. 76 e 77 Cost. La obbligatorietà della mediaconciliazione viola la Costituzione, tanto più perché collegata alla mancata previsione di necessità dell assistenza dell avvocato. Anzitutto va chiarito che il legislatore delegante in conformità alla prescrizione impartita dalla Direttiva Europea aveva stabilito che dovesse essere introdotto un meccanismo di conciliazione, ma non ne aveva affatto previsto la obbligatorietà, né aveva consentito che essa potesse essere considerata condizione dì procedibilità della domanda giudiziaria. Il d.lgs. 28/10 è, quindi, viziato per eccesso di delega, in quanto appare evidente che una condizione di procedibilità di una domanda giudiziaria, ex art. 24 Cost., può essere introdotta esclusivamente dal legislatore, e quindi il Governo avrebbe potuto farlo soltanto se ne fosse stato autorizzato dalla legge di delega. Si ha così la palese violazione degli artt. 76 e 77 Cost. per contrasto tra la legge delega e il decreto legislativo. Va, in proposito, osservato che l art. 60 della legge 69/09 (legge delega) al terzo comma lett. a) prescrive che nell esercizio della delega il Governo si attenga, tra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo... a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l accesso alla giustizia. Orbene, in aperto contrasto con la prescrizione della legge delega, l art. 5 del d.lgs. 28/10 configura il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di fatto precludendo l immediato accesso alla giustizia. Il d.lgs. 28/10, concependo il procedimento di mediazione quale propedeutico alla domanda giudiziale, rischia di compromettere l effettività della stessa tutela giudiziale. Non può argomentarsi, in senso contrario, che la mediazione di cui all art. 5 del d.lgs. 28/10 non preclude l accesso alla giustizia, poiché attivato il procedimento di mediazione e trascorsi i quattro mesi di cui all art. 6, l accesso alla giustizia è possibile, e la condizione di procedibilità della domanda è assolta. Ed infatti, che dopo il procedimento di mediazione la parte possa adire il giudice è circostanza del tutto evidente, e certamente non v era bisogno che la legge ricordasse una ovvietà del genere, poiché nel nostro sistema è impensabile che, dopo una condizione di procedibilità, non si possa procedere, ovvero non si dia alla parte il diritto della tutela giurisdizionale. Pertanto, se l art. 60 della l. 69/09 aveva stabilito che la mediazione doveva darsi senza precludere l accesso alla giustizia, essa, evidentemente, non faceva riferimento alla possibilità della parte di adire il giudice dopo la mediazione, cosa scontata e ovvia, ma faceva riferimento alla necessità che la mediazione non condizionasse il diritto di azione, e quindi non fosse costruita come condizione di procedibilità. Né può argomentarsi che il problema non sussiste per la brevità del termine di quattro mesi, cosicché la condizione di procedibilità dell art. 5 sarebbe compensata dal termine breve fissato nell art. 6. Ciò, infatti, non può sostenersi perché il termine breve di quattro mesi era già stato fissato dalla legge delega, e precisamente nella lettera q) dell art. 60, la quale, al tempo stesso, però, voleva che il procedimento di mediazione si desse comunque senza precludere l accesso alla giustizia. Dunque, la legge delega voleva sia che il procedimento di mediazione non durasse più di quattro mesi, sia che il procedimento di mediazione non precludesse l accesso alla giustizia. L argomento della brevità del termine non può quindi essere utilizzato per escludere l eccesso di delega, poiché, al contrario, il d.lgs. 28/10, mantenendo il termine già fissato nella lettera q) dell art. 60 della l. 69/09, non ha però rispettato la medesima disposizione di legge nella parte in cui escludeva che il procedimento potesse costituire condizione di procedibilità della domanda, ovvero fosse in grado di precludere, per tutta la sua durata, l accesso al giudice. Nel rispetto dell art. 60 della legge delega 69/09, l obbligatorietà del procedimento di mediazione in tutte le ipotesi dell art. 5 del d.lgs. 28/10 non poteva dunque darsi. L art. 5 del d.lgs. 28/10, in contrasto con l art. 60 della l. 69/09, è pertanto incostituzionale per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. 20

21 2. Violazione degli artt. 24, 76 e 77 Cost. Il d.lgs. 28/10, all art. 16 e nell intero capo terzo intitolato organismi di mediazione, disattende palesemente la previsione della delega. Non vi è, infatti, traccia, di qualsivoglia criterio o parametro volto a selezionare gli organismi deputati alla mediazione in base a criteri di professionalità ed indipendenza. L art. 16, infatti, si limita a stabilire che qualunque ente pubblico o privato che dia garanzie di serietà ed efficienza sia abilitato a costituire un organismo di mediazione. Con ciò disattendendo la previsione della delega ove circoscrive lo svolgimento dell attività di mediazione esclusivamente in capo ad organismi professionali ed indipendenti e dunque attuando, al di là delle previsioni della stessa legge delega, una sorta di liberalizzazione nella costituzione e abilitazione degli organismi di mediazione. Entrambe le previsioni del d.lgs. 28/10, tanto l art. 5 quanto l art. 16, si pongono, pertanto, in aperto contrasto con le previsioni della legge delega. Quando invece, alla stregua dell univoco orientamento della giurisprudenza costituzionale, il potere di riempimento dai legislatore delegato, per quanto ampio possa essere, non può mai assurgere a principio o a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega (Corte Costituzionale 12 ottobre 2007 n. 340). Nel caso della mediaconciliazione, utilizzando i parametri di controllo della conformità della norma delegata alla norma delegante univocamente indicati dalla stessa giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 44/2008, 71/08, 98/08, 230/10) emerge, infatti, l incoerenza delle previsioni degli artt. 5 e 16 del d.lgs. 28/10 con la previsione dell art. 60 l. 69/09. Ad avviso della giurisprudenza costituzionale il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge delega ed i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano, che costituiscono non solo base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l interpretazione della loro portata. Orbene la previsione di cui all art. 60 della l. 69/09, in aderenza agli impulsi dell ordinamento comunitario ed in particolare alle previsioni della direttive 2008/52/CE, era orientata a garantire l introduzione di sistemi alternativi e celeri di tutela delle posizioni giuridiche integranti diritti disponibili nonché la qualità della mediazione attraverso l individuazione di organismi professionali ed indipendenti. Tutto ciò è ben lungi dall essere realizzato ove si consideri la portata ed il tenore di previsioni, qual è quella dell art. 5 del d.lgs. 28/10 volta ad appesantire il procedimento di tutela delle posizioni dei singoli, attraverso l introduzione obbligatoria di un procedimento non alternativo e facoltativo, ma obbligatorio e propedeutico all accesso alla giustizia; nonché quella dell art. 16 del medesimo decreto volta ad escludere dai criteri di selezione degli organismi di mediazione qualsivoglia parametro di professionalità ed indipendenza, quali parametri invero indicati dalla legge delega. L effetto di entrambe le previsioni è la violazione della delega e lo snaturamento della funzione che il legislatore delegante aveva attribuito al procedimento di mediazione ed agli organismi professionali ed indipendenti deputati alla mediazione. Tutto ciò in palese violazione dei principi costituzionali che sorreggono la disciplina della legislazione delegata ed ancor più, sul piano sostanziale, la violazione degli artt. 76 e 77 e del principio del diritto di difesa di cui all art. 24 della Costituzione. 3. Violazione dell art. 24 Cost. Si deve prendere atto che la mediazione di cui al d.lgs. 28/10 ha un costo, e lo ha anche nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, visto che lo stesso art. 16, 40 comma del d.m. 10 ottobre 2010 n. 180 espressamente prevede che detto costo deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all art. 5, comma 1, del d.lgs.. Si eccepisce, al riguardo, che la mediazione può essere obbligatoria, oppure onerosa, ma non le due cose insieme, poiché se la mediazione, come nel nostro caso, è tanto obbligatoria quanto onerosa, allora è incostituzionale. Sembra evidente, infatti, che il legislatore possa prevedere la mediazione come scelta libera e cosciente della 21

22 parte, e in questi casi, quindi, anche prevedere che, chi la scelga, debba pagare il servizio; oppure il legislatore può subordinare l esercizio della funzione giurisdizionale ad un previo adempimento, se questo è razionale e funzionale ad un miglioramento del servizio giustizia, ed in questo senso, come è avvenuto con l art. 410 c.p.c., può anche prevedere un tentativo obbligatorio di conciliazione, ma senza costi. Se viceversa il tentativo obbligatorio di conciliazione ha un costo, e questo costo non è meramente simbolico, come avviene con l art. 16 d.m. 180/10, allora, nella sostanza, il sistema subordina l esercizio della funzione giurisdizionale al pagamento di una somma di denaro. Il Governo, quindi, non si è limitato ad imporre una condizione di procedibilità che non era stata consentita, ma ha anche stabilito che i relativi costi dovessero cedere (quanto meno in via di anticipazione) a carico del cittadino, il quale vedrà così gravemente ostacolato quell accesso alla Giustizia che la Costituzione garantisce a tutti. Chi di noi, al cospetto di una vertenza di entità economica modesta, non sarà costretto a rinunziarvi, per evitare di dover anticipare, nell ordine: la indennità dovuta al conciliatore; il compenso all ausiliare tecnico di quest ultimo, se necessario; il contributo unificato. E poiché il nostro sistema non può subordinare l accesso al giudice al pagamento di una somma di denaro, la media-conciliazione è in contrasto con i nostri valori costituzionali, e in violazione dell art. 24 Cost. Ciò è affermato anche alla luce degli orientamenti che la Corte costituzionale ha già avuto su questi temi. Sostanzialmente, il legislatore può pretendere versamenti per la funzione giurisdizionale civile solo se questi sono riconducibili a tributi giudiziari o a cauzioni volti a garantire l adempimento dell obbligazione dedotta in giudizio. In tutti gli altri casi, e fin da Corte costituzionale 29 novembre 1960 n. 67, lo Stato non può pretendere versamento di somme per adempiere al suo primo e fondamentale dovere di rendere giustizia. E l imposizione del pagamento di una somma di denaro per l esercizio di un diritto in sede giurisdizionale, quale oggi si realizza con la media-conciliazione in forza del combinato disposto dell art. 5 d.lgs. 28/10 e art. 16 d.m. 180/10, si pone pertanto in contrasto con tutti i parametri di costituzionalità per come già definitivi in precedenti decisioni dalla Corte costituzionale, in quanto: a) si tratta di un esborso che non può essere ricondotto né al tributo giudiziario, né alla cauzione; b) si tratta di un esborso che non può considerarsi di modestissima, e nemmeno di modesta, entità; e) si tratta di un esborso che non va allo Stato, bensì ad un organismo, che potrebbe addirittura avere natura privata; d) e si tratta infine di un esborso che nemmeno può considerarsi razionalmente collegato alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione, poiché questi esborsi, di nuovo, sono da rinvenire solo nelle cauzioni e nei tributi giudiziari, non in altre cause di pagamento, e perché un esborso che non va allo Stato ma ad un organismo, anche di natura privata, non può mai avere queste caratteristiche. 4. Violazione art. 24 Cost. (Segue) Il legislatore delegante nulla aveva detto circa la necessità di una difesa tecnica nel corso del procedimento di mediazione; tuttavia, aveva avuto cura di evitare che il suo svolgimento potesse avere ripercussioni di sorta sulla decisione di merito del processo: nella legge di delega, il rifiuto della proposta formulata dal mediatore, e poi ritenuta equa dal Giudice, poteva influire sul governo delle spese, ma non mai sull esito della lite. Nel fare uso del potere delegatogli, invece, il Governo, all art. 8 del decreto legislativo 28/20 10, ha introdotto la previsione secondo cui dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell art. 116 secondo comma del codice di procedura civile. In buona sostanza, una scelta che la parte potrà fare senza l ausilio di un difensore partecipare oppure no al procedimento di conciliazione potrà condizionare in misura determinante l esito del successivo processo; è noto, infatti, che il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti può costituire, ai sensi dell art. 116 c.p.c., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito (così, tra le tante, Cass. 20 giugno 2007 n ). Ne risulta evidente la violazione del diritto di difesa di cui all art. 24 della Costituzione, diritto che, come è noto, è la potestà effettiva della assistenza tecnica e professionale in qualsiasi fase del processo e quindi anche in quelle fasi prodromiche dal cui svolgimento è possibile desumere argomenti di prova, nonché l eccesso di delega ex art. 22

23 76 Cost. avendo il legislatore delegato introdotto una possibilità di acquisire elementi di prova pur in assenza di difesa tecnica che il Delegante non aveva permesso mai. La mancata previsione della obbligatorietà della presenza dei difensori rileva anche sotto un diverso e forse addirittura più pregnante profilo. Quell assistenza tecnica, quale che sia il valore della controversia, non è obbligatoria, ma non è neppure vietata: è facoltativa. Il che sta a significare che, chi è in grado di pagarseli, potrà farsi rappresentare da fior di avvocati, consulenti di parte esperti, professionisti di grido, e chi è povero no: dovrà arrangiarsi da solo, perché, non essendo obbligatoria la presenza di un avvocato, non sarà possibile ricorrere al patrocinio a spese dello Stato. Una anziana pensionata ultraottantenne, e munita del diploma di licenza elementare, se non sarà in grado di anticipare (oltre a quelli per il mediatore) i compensi per un avvocato, potrà trovarsi di fronte un battaglione di agguerriti specialisti, ma dovrà discutere da sola una proposta di conciliazione in una controversia avente ad oggetto (citiamo a mò di esempio) i tango-bond, o un altro sofisticato prodotto finanziario. 5. Violazione degli artt. 24, 76 e 77 Cost. Un forte contrasto del d.lgs. 28/10 con la legge delega si ha per ciò che riguarda i riflessi del diniego all accoglimento della proposta del mediatore, sull iter del successivo giudizio e segnatamente sulla disciplina delle spese di lite. Il fatto che alla parte vincitrice del giudizio che non abbia accettato una proposta conciliativa che sia venuta a coincidere con il contenuto della decisione giudiziaria, debbano essere accollate le spese di lite proprie e della controparte, oltre al pagamento di un importo pari al contributo unificato e alle spese di mediazione, costituisce infatti un evidente deterrente forzato dal ricorrere alla tutela giudiziaria ed accettare l esito della mediazione. Ciò in quanto di fronte alla proposta del mediatore, la parte quasi sicuramente preferirà non rischiare, finendo per accettare ob torto collo la soluzione stragiudiziale segnalatagli, anche se non ne è convinta appieno ed anche se può ritenerla ingiusta, piuttosto che ricorrere alla tutela giudiziaria che avrebbe potuto offrirgli un risultato anche migliore. È questo il punto su cui si giocano ulteriori dubbi di costituzionalità per eccesso di delega con riferimento alla già riferita lett. a) dell art. 60 della l. n. 69 del 2009, che aveva posto come preciso criterio direttivo quello per cui l attuazione della mediazione non dovesse in alcun caso precludere il ricorso alla tutela giudiziaria. Preclusione che invece può aversi nel caso della proposta conciliativa, che sfacciatamente dissuada psicologicamente la parte dal ricorso al giudizio al quale ha diritto e che potrebbe garantirgli anche un migliore risultato. Si noti che la parte potrà trovarsi di fronte anche a proposte che a causa di una possibile impreparazione tecnica del mediatore potranno rivelarsi erronee o squilibrate, anche inconsapevolmente, a favore di uno dei soggetti della lite. Eppure, pur nella probabile infondatezza di tali proposte, la parte di fronte allo spettro delle pesanti conseguenze sulle spese, può precludersi il ricorso a quella che è l unica strada naturale e garantistica per la composizione delle liti, data appunto dalla tutela giurisdizionale. 6. Violazione dell art. 3 Cost. La media-conciliazione rompe altresì il trattamento paritario nel processo tra attore e convenuto. Ciò già avviene con il d.lgs. 28/10, che prevede la condizione di procedibilità ex art. 5 per la domanda principale e non per la domanda riconvenzionale, ma oggi, più gravemente, avviene con l art. 16 d.m. 180/10, concernente i criteri di determinazione delle indennità. Tale disposizione, infatti, divide le indennità del procedimento di mediazione tra spese di avvio del procedimento e spese di mediazione. Le spese di avvio del procedimento sono dovute da ciascuna parte ma sono versate dall istante al momento del deposito della domanda (2 comma). Parimenti le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Dunque, il decreto ministeriale espressamente prevede che la parte convenuta possa non aderire al procedimento. Cosicché, ai sensi dell art. 3 Cost.: a) o si ritiene che anche l attore possa non aderire al procedimento, e quindi possa versare la sola spesa di avvio del procedimento ai fui dell art. 5 del d.lgs. 28/10 con contestuale 23

24 dichiarazione di non voler avvalersi del servizio; b) oppure il sistema è in violazione del principio d eguaglianza, consentendo solo alla parte convenuta di non aderire al procedimento, ma non alla parte attrice, che si vedrebbe ob torto collo obbligata al procedimento di mediazione per poter far valere in giudizio un suo diritto. L istituto della media-conciliazione di cui all art. 5 del d.lgs. 28/10, in combinato disposto con l art. 16 d.m. 180/10, in questi termini, non viola così solo l art. 24 Cost. (per essere, al tempo stesso, obbligatoria e onerosa), ma viola anche l art. 3 Cost., perché pone su piani diversi, e tratta diversamente, la parte attrice rispetto a quella convenuta. Né, contro questo argomento, si può sostenere che la diversità di trattamento dipende dalla diversità delle pretese, perché è l attore che vuoi adire il giudice, non il convenuto. Un rilievo del genere può esser fatto solo da chi veda nell attore un rompiscatole da arginare e non la parte che ha subito un torto e chiede giustizia. Adire il giudice è un diritto costituzionale, e chi intende farlo non deve subire pregiudizi rispetto alle altre parti processuali, che possono essere proprio quelle che hanno causato l insorgere della lite per una violazione di legge. Altrimenti il sistema, oltre ad infrangere il trattamento paritario delle parti in giudizio, rischia altresì di compromettere seriamente l elementare dovere del rispetto delle obbligazioni, con gravi ripercussioni non solo sul diritto, ma anche sull economia. 7. Violazione degli artt. 24, 76 e 77 Cost. Un settimo aspetto di incostituzionalità attiene all organizzazione interna degli organismi di conciliazione, anche per come definiti con l art. 4 del d.m. 180/10. Ed infatti, nel momento in cui la procedura di mediazione è resa obbligatoria alfine di far valere in giudizio un diritto, e nel momento in cui le attività del mediatore interferiscono con l esercizio della funzione giurisdizionale, in quanto i verbali di conciliazioni costituiscono titolo esecutivo (art. 12, d.lgs. 28/10), le proposte di conciliazione hanno conseguenze sulla liquidazione delle spese del giudizio (art. 13, d.lgs. 28/10), nonché la mancata partecipazione al procedimento di mediazione può rilevare ex art. 116, 2 comma c.p.c. (art. 8, d.lgs. 28/10), va da sé che il procedimento ha funzione pubblica, e deve pertanto rispondere ai requisiti di buon andamento e di imparzialità di cui all art. 97 Cost., soprattutto quando l organismo è ente pubblico. Ora, niente di questo si trova nell art. 4 del d.m. 180/10, che usa talune espressione elastiche, e fissa blandi criteri di professionalità dei mediatori, ma niente più, senza prescrivere come doverose le condizioni minime di trasparenza, eguaglianza e imparzialità dovute all esercizio di una funzione pubblica. In particolare il decreto ministeriale doveva prevedere criteri oggettivi circa l assegnazione delle pratiche fra i vari mediatori dell organismo, nonché criteri oggettivi circa il reclutamento degli aspiranti mediatori presso gli organismi costituiti da enti pubblici. Soprattutto, sotto il primo aspetto, l assegnazione della pratica al singolo mediatore all interno dell organismo andava fissata con criteri oggettivi, analoghi, seppur in forma semplificata, a quelli che sussistono nei tribunali con il sistema c.d. tabellare, visto che, come detto, l attività del mediatore interferisce con la giurisdizione. Il dm. 180/10 è rimasto viceversa silente sul punto, lasciando così la questione alla discrezionalità dell organismo, che la regolerà in base al proprio statuto. In questo modo si potranno avere statuti che prevedranno l assegnazione delle pratiche su designazione discrezionale del presidente, oppure di un garante, singolo o collegiale, o di altro soggetto, all uopo istituito. L art. 5 d.lgs. 28/10, in combinato disposto con l art. 4 del d.m. 180/10, si pone pertanto in contrasto con l art. 97 Cost., visto che l assenza di un meccanismo oggettivo e predeterminato per l assegnazione delle pratiche rischia di compromettere l indipendenza e la terzietà del mediatore, attribuendo un potere gestionale inammissibile all organismo. È la violazione dell art. 97 Cost. si evidenzia come fondata ove solo si considera che l attività del mediatore interferisce come detto con quella giurisdizionale, e quindi ha la necessità di essere esercitata alla luce di detti criteri di trasparenza, indipendenza e imparzialità. 24

25 L Assemblea dell OUA PRESO ATTO dell ordinanza emessa dal TAR Lazio del 12/4/2011, nel procedimento n /2010, promosso dall OUA, con cui vengono rimesse alla Corte Costituzionale le questioni di legittimità costituzionale della norme introdotte dal D.Lgs. 28/2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione; INVITA il Governo a sospendere in via d urgenza, fino alla pronuncia della Corte Costituzionale, l efficacia del D.Lgs. medesimo, nella parte in cui prevede l obbligatorietà del procedimento di mediazione, al fine di evitare la paralisi della giustizia civile e i notevoli costi a danno dei cittadini; RILEVATO inoltre che, con circolare dell 11/4/2011, il Ministero ha formulato un interpretazione del D.Lgs. 28/2010, nonché del regolamento di attuazione, arbitraria e vessatoria per i cittadini, finalizzata a costringere gli stessi al pagamento degli oneri della procedura di mediazione, anche in caso di mancato espletamento della medesima, comprimendo ulteriormente il diritto costituzionalmente garantito di accesso alla Giustizia; RICHIAMATO il proprio protocollo procedimentale già divulgato, INVITA gli Organismi di mediazione istituiti ed istituendi dai COA ad adottare regolamenti aderenti alle direttive indicate dall OUA e in particolare ai principi: 1) facoltà delle parti, compreso il proponente, a non aderire al procedimento senza con ciò essere obbligate al pagamento di costi ulteriori rispetto a quello iniziale di. 40,00; 2) divieto per il mediatore di formulare la proposta senza l esplicito consenso congiunto di tutte le parti; 3) rilascio da parte della Segreteria dell Organismo del certificato di conclusione della procedura anche nel caso in cui una sola delle parti non intenda aderire alla procedura. INVITA di conseguenza gli Organismi medesimi a disattendere la circolare suddetta. Roma il 13 Aprile 2011 Il Segretario Avv. Fiorella Ceriotti Il Presidente Avv. Maurizio de Tilla 25

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