COMUNITA ROTALIANA KÖNIGSBERG CONVENZIONE. per la delega della procedura di recupero degli oneri assistenziali dai soggetti

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1 Prot. COMUNITA ROTALIANA KÖNIGSBERG CONVENZIONE per la delega della procedura di recupero degli oneri assistenziali dai soggetti portatori di handicap ricoverati presso strutture di tipo residenziale istituzionale. Tra - la COMUNITA ROTALIANA KÖNIGSBERG, con sede in Mezzocorona in via Cavalleggeri n. 19, nella persona della signora Rossi Chiara, nata a Mezzolombardo (TN) il 2 maggio 1962, in qualità di Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, qui di seguito chiamato per brevità Comunità, Partita IVA n , Codice Fiscale n ; - il COMUNE di MEZZOLOMBARDO con sede a MEZZOLOMBARDO Corso del Popolo 17, codice fiscale n rappresentato dal Sindaco pro tempore CHRISTIAN GIRARDI nato a Cles il , il quale agisce ed interviene essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del , divenuta esecutiva in data , di seguito per brevità chiamato Comune; Premesso che: - l art. 3 comma 1 della L.P n. 13 stabilisce che in attuazione del principio di sussidiarietà, la legge 13 riconosce il ruolo fondamentale dei comuni nella progettazione e nell'attuazione delle politiche sociali, esercitato in forma associata mediante le comunità di cui all'articolo 14, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

2 - l art. 8 comma 4 lett. b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 a sua volta prevede che in sede di prima applicazione del comma 3 sono trasferite ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la comunità, le funzioni amministrative riguardanti l assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali; - che tali funzioni, per quanto riguarda i soggetti ultradiciottenni con difficoltà fisiche e psichiche, si concretizzano nel pagamento a carico del fondo socio-assistenziale di una quota parte della retta di ricovero, mentre la restante parte è a carico dei Comuni già domicilio di soccorso, i quali poi provvedono a recuperare dall assistito e dalla famiglia, in tutto o in parte, la spesa sostenuta. - Le determinazioni per l esercizio delle funzioni socio - assistenziali delegate, approvate con deliberazioni della Giunta Provinciale n di data 9 ottobre 2009 e n di data 27 novembre 2009, al punto 2.10 criteri di assunzione dell onere relativo alla realizzazione degli interventi hanno stabilito che: L onere relativo alla realizzazione degli interventi è assunto dall Ente gestore di residenza dell utente, ad eccezione dei soggetti con disabilità maggiorenni, collocati in forma residenziale presso strutture di tipo istituzionale, per i quali detto onere è assunto in misura pari al 60% della retta di affido, mentre la restante parte è a carico del Comune individuato ai sensi del comma 4 dell articolo 6 della legge n. 328/2000, ovvero in misura pari all 80% della retta di affido, qualora i Comuni aderiscano al protocollo d intesa concernente i criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone disabili e di concorso alla spesa da parte degli assistiti, sottoscritto in data 31 luglio 2002 tra la Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori - 2 -

3 e adottino i conseguenti provvedimenti. - Tra le finalità dei Comuni vi è quella di concorrere al miglioramento delle condizioni di vita della propria popolazione anche attraverso sostegni di natura economica erogati in ottica perequativa e destinati a specifiche situazioni di svantaggio che impediscano la piena attuazione del principio di uguaglianza di cui all art. 3 della Costituzione. - Le spese di natura economica connesse all assistenza e più in generale alla cura dei soggetti portatori di handicap possono determinare un attenuazione del succitato principio di uguaglianza, comportando pesanti oneri a carico delle famiglie tenute alla corresponsione degli alimenti nei confronti dei soggetti disabili. A seguito di quanto sopra è stato avviato un confronto fra la Provincia e il Consorzio per l individuazione di nuovi criteri di regolazione della materia in grado di rispondere alle esigenze sopra prospettate che ha portato, in data 31 luglio 2002, alla firma di un protocollo teso in particolare a disciplinare i criteri di rivalsa da parte dei Comuni prendendo a riferimento il solo reddito dell assistito, rinviando al momento del decesso del medesimo la rivalsa sull eventuale patrimonio oggetto di successione; tale protocollo prevede inoltre la delega agli Enti gestori, previa stipula di apposita convenzione, delle attività materiali ed amministrative connesse al recupero presso l'assistito dei crediti per le spese di ricovero, nel rispetto della sussidiarietà dell'obbligazione del Comune e con evidenti benefici in termini di efficienza e speditezza dell'azione amministrativa. - Il protocollo sopracitato, sottoscritto in data , in breve prevede che: a) Il fondo socio assistenziale provinciale copre l 80% della retta di ricovero - 3 -

4 (invece del 60%); b) Il recupero della quota rimanente (20%) viene limitato esclusivamente al soggetto portatore d handicap, escludendo dalla rivalsa tutti i famigliari; c) Il recupero deve avvenire sulla base dei criteri descritti puntualmente nel protocollo; d) La procedura di recupero della quota 20% - viene delegata dai Comuni ai rispettivi Enti gestori tramite specifica convenzione. Con deliberazione della Giunta provinciale n dd 30 dicembre 2011 è stato confermato (come già disposto dalla deliberazione 3179 del 30 dicembre 2010) che fino alla riforma del sistema delle compartecipazioni ai costi dei servizi socio-sanitari, sono confermati i contenuti del Protocollo d intesa sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti, sottoscritto in data 31 luglio 2002 dalla Provincia autonoma di Trento, dal Consorzio dei Comuni Trentini e dalla Conferenza dei Presidenti dei Comprensori, a eccezione del punto 1, ove le parole la Provincia assume a carico del Fondo socio assistenziale sono sostituite dalle parole la Provincia assume a carico del Fondo per l assistenza integrata di cui all articolo 18 della legge provinciale sulla tutela della salute ; Infine con deliberazione n. 283 del 17 febbraio 2011 la Giunta provinciale ha confermato che fino alla riforma del sistema delle compartecipazioni ai costi e ai servizi sociosanitari rimane valido quanto disposto con deliberazione della Giunta provinciale 3179 del 30 dicembre 2010; ossia i Servizi sociali del territorio (nei termini previsti dall attuazione della riforma istituzionale), continueranno a svolgere le attività amministrative legate alla determinazione della compartecipazione dell assistito, all introito della stessa reiterando quanto - 4 -

5 determinato dalla Giunta provinciale (deliberazioni provinciale n del 9 ottobre 2009 e n del 27 novembre 2009) e descritto in Documenti sociali Interventi sociali 2.15 Determinazioni per l esercizio delle funzioni socio-assistenziali dicembre 2009 nonché, per gli ospiti residenziali, dal Protocollo d Intesa del 31 luglio 2002 siglato dalla Provincia, dal Consorzio dei Comuni e dall allora Conferenza dei Presidenti dei Comprensori; Valutato opportuno richiamare ai fini della presente convenzione le sotto citate norme, in relazione alle modifiche apportate dalle medesime attraverso l istituzione della Comunità di Valle, titolari delle competenze socio assistenziali locali, alla rivisitazione delle L.P. 14/1991 Ordinamento dei servizi socio assistenziali in Provincia di Trento, attraverso la L.P. 13/2007 e l introduzione di quanto previsto dall art.21 della L.P. n.16/2010 in materia di integrazione socio sanitaria con riferimento ai servizi socio sanitari nel ambio della disabilità: - Legge Provinciale n. 3/2006 Norme in materia di governo dell autonomia del Trentino ; - Legge Provinciale n. 13/2007 Politiche sociali in provincia di Trento ; - Legge Provinciale n.16/2010 Politiche per la salute in Provincia di Trento ; Richiamate le Delibere della Giunta Provinciale: - n. 2617/2011 Direttive provinciali 2012 in materia di integrazioni socio sanitaria ; - n. 3010/2011 L.P. 16/2010 Tutela della salute in Provincia di Trento. Attuazione articolo 21 comma 3 in materia di integrazione socio-sanitaria:disciplina delle unità di valutazione multidimensionali ; - 5 -

6 - n. 399/2012 Atto di indirizzo e coordinamento delle attività socio assistenziali di livello locale e criteri e modalità d esercizio delle funzioni socio assistenziali per l anno 2012 ; - n. 1255/2012 Tutela della salute in Provincia di Trento Attuazione art. 21 comma 2 in materia di integrazione socio sanitaria: linee di indirizzo per l istituzione dei punti unici provinciali di accesso ; - n. 106/2013 L.P. n. 16/2010 Tutela della salute in Provincia di Trento,art.21. Servizi socio sanitari nell ambito della disabilità,salute mentale e dipendenze:direttive 2013; - n di data , avente per oggetto: Atto di indirizzo e coordinamento: finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale e criteri e modalità d esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l anno 2013 ; - vista la delibera del Consiglio comunale n. 55 dd con la quale si sono approvate le modifiche agli articoli 4, comma 4, ed art. 8 del Regolamento per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi famigliari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell articolo 6 della Legge n. 328/2000, tutto ciò premesso, tra le parti come sopra individuate si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Oggetto 1. Sono delegate alla Comunità tutte le procedure connesse al recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di - 6 -

7 handicap di cui al Regolamento per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi famigliari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della L. 328/00, approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data , divenuta esecutiva in data La Comunità osserverà nell'esercizio dell'attività delegata le disposizioni contenute nel regolamento citato, allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale, sostituendosi al Comune fuorchè nei casi di cui all'articolo 3 comma 1 lettera e), articolo 3 comma 2, articolo 4 comma 2, articolo 6 comma 2 e articolo 8 comma 3. Art. 2 Durata 1. La durata della presente convenzione viene stabilita per tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. 2. Qualora entro lo scadere del termine di validità della presente convenzione non sopravvenga disdetta, da notificarsi all'altra parte con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di naturale scadenza, il presente accordo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno sino ad un massimo di ulteriori otto. Art. 3 Rapporti finanziari 1. La Comunità anticipa all'istituto di ricovero e cura tutti gli oneri relativi all'assistito, secondo la di seguito precisata ripartizione: a) l'80% della spesa viene coperto dal Fondo Socio Sanitario della Provincia Autonoma di Trento; - 7 -

8 b) il residuo 20 % viene anticipato dalla Comunità per conto dell'obbligato e presso di lui recuperato, secondo i criteri previsti dall'allegato regolamento; c) qualora la Comunità non possa recuperare in capo all'assistito, per insufficiente disponibilità, l'intero onere di competenza (20%), la stesso addebiterà in via sussidiaria al Comune già domicilio di soccorso l'importo non riscosso; d) al decesso del soggetto assistito la Comunità recupererà per conto del Comune gli importi da questo anticipati e non recuperati negli anni precedenti, maggiorati degli interessi legali, provvedendo al relativo successivo versamento nella casse dell'ente delegante. 2. Il Comune si obbliga a rimborsare alla Comunità le spese legali, previamente autorizzate, effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività delegata. 3. Gli atti aventi valenza contabile ricevuti dalla Comunità, così come gli eventuali successivi aggiornamenti, dovranno essere tempestivamente notificati al Comune onde consentire l'imputazione di spesa sul pertinente intervento di bilancio. Art. 4 Forme di consultazione 1. La Comunità comunica al Comune, periodicamente, lo stato di attuazione della disciplina prevista dalla presente convenzione. Art. 5 Norme in materia di pubblicità 1. Le parti trasmettono copia della presente convenzione, debitamente sottoscritta al Consorzio dei Comuni Trentini e al competente Servizio della Provincia - 8 -

9 Autonoma di Trento. Art. 6 Arbitrato 1. Al fine di risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere nell'esecuzione e/o interpretazione della presente Convenzione, le parti si impegnano a ricercare in tutti i modi una soluzione bonaria. 2. Nel caso ciò non risulti possibile, le parti devolveranno la risoluzione delle controversie ad un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte e da uno scelto di comune accordo. Art. 7 Registrazione La presente Convenzione, essendo stipulata tra enti, è esente da bollo ai sensi del D.P.R , n. 642 ed è soggetta a registrazione solo in caso d uso. Mezzocorona, IL SINDACO del Comune di MEZZOLOMBARDO Christian Girardi IL RESPONSABILE del Servizio Socio Assistenziale Chiara Rossi O:\Attività Sociali\Disabili\Allegato alla delibera per la convenzione per spese disabili.doc - 9 -

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