Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

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1 Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali Codice di autoregolamentazione dell esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attività giurisdizionali e di controllo dei magistrati della Corte dei Conti approvato dall Associazione Magistrati della Corte dei Conti il 24 maggio 2002, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 02/105 del 6 giugno 2002 e pubblicato in G.U. n. 155 del 4 luglio Art. 1 - Il diritto dell'associazione magistrati della Corte dei conti di proclamare l astensione totale o parziale dei magistrati dalle proprie funzioni è esercitato nei limiti e alle condizioni appresso indicate. Art. 2 - La partecipazione alla astensione e alle altre ipotesi di limitazione dell'attività giurisdizionale e di controllo proclamata dall'associazione è rimessa alla libera adesione di ciascun magistrato contabile. Art. 3 - La proclamazione di cui all'articolo 1 deve essere comunicata per iscritto almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'astensione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per la Funzione Pubblica con l'indicazione della relativa motivazione. Della proclamazione in questione va data comunicazione, altresì, e nel rispetto delle medesime modalità, al Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti. 1 La revoca dell'astensione potrà avvenire almeno cinque giorni prima della data prevista per l'astensione stessa 2, salvo il caso che l'associazione magistrati della Corte dei conti sia convocata dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 1 Sul contenuto degli atti di proclamazione v. delibera di orientamento della Commissione del 12 febbraio Sotto il profilo della equiparazione della sospensione o del differimento dello sciopero alla revoca, v. delibera n. 03/40 del 6 giugno V. anche la delibera n.03/45 del 12 marzo 2003, con la quale la Commissione ha deliberato che: i soggetti interessati che intendano adeguarsi all indicazione immediata ex art.13, comma, 1, lett. d), legge n.146/1990 e succ. modd. devono revocare lo sciopero, oggetto di indicazione immediata, entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione; la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione. 301

2 In caso di revoca anticipata dalle astensioni l'associazione magistrati della Corte dei conti ne darà immediata comunicazione alle autorità di cui al comma 1. Art. 4 - L'astensione totale dalle attività non può superare quattro udienze e camere di consiglio, relativamente al settore della giurisdizione, ovvero quattro adunanze, relativamente al settore del controllo, per ciascun magistrato. In nessun caso può protrarsi oltre la durata temporale massima di giorni cinque. Non potrà essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno trascorsi almeno trenta giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione. Art. 5 - Non potranno essere oggetto di astensione, per il versante della giurisdizione, i provvedimenti cautelari, per il versante del controllo, i provvedimenti da sottoporre a riscontro in via preventiva per i quali verrebbero a scadenza i relativi termini perentori di cui all art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994 n. 20; per il versante della Procura, gli atti di citazione la cui omessa emissione porterebbe al mancato rispetto del termine perentorio di cui all art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 n. 19. Art. 6 - L'Associazione magistrati della Corte dei conti, prima della proclamazione dell astensione, assicurerà la propria disponibilità alla composizione dei conflitti mediante l'adozione di procedure conciliative o di raffreddamento presso la Commissione di Garanzia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la Funzione Pubblica. 3 3 Ai sensi della delibera di orientamento n. 03/116 del 17 luglio 2003, in mancanza di espressa previsione nell ambito dell accordo in oggetto, il periodo entro il quale ai fini della proclamazione di una nuova azione di sciopero, nell ambito della stessa vertenza la procedura di raffreddamento e di conciliazione può non essere riattivata si intende fissato, salva la possibilità di fare riferimento a settori analoghi o similari, in 90 giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento. 302

3 COMMISSIONE DI GARANZIA DELL ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Deliberazione: 02/105 Valutazione del codice di autoregolamentazione dell Associazione Magistrati della Corte dei Conti (pos ) (Seduta del ) LA COMMISSIONE su proposta dei Proff. Ghezzi, Santoni e Pinelli, ha adottato all'unanimità la seguente delibera. PREMESSO 1. che con nota del 24 maggio 2002 sottoscritta dal suo Presidente e dal Suo Segretario Generale, l'associazione Magistrati della Corte dei Conti, ha trasmesso una proposta di "codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attività giurisdizionali e di controllo dei Magistrati della Corte dei Conti"; 2. che il codice in questione contiene essenzialmente: - l indicazione di un preavviso di almeno 10 giorni con il quale la proclamazione e l indicazione della relativa motivazione devono essere comunicate alla Presidenza del Consiglio ed al Ministro per la Funzione Pubblica (art. 3, comma 1); - la fissazione del termine di almeno 5 giorni prima per la comunicazione, alle Autorità menzionate, dell eventuale revoca dell astensione, salvo il caso di convocazione della Associazione Magistrati della Corte dei Conti presso la Commissione di Garanzia o presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 3, commi 2 e 3); - la predeterminazione di un limite di durata dell astensione dall attività, che non può superare quattro udienze e camere di consiglio, relativamente al settore della giurisdizione, ovvero 4 adunanze, relativamente al settore di controllo, per ciascun magistrato ; in nessun caso prosegue l art. 4 comma 1 (l astensione) può protrarsi oltre la durata massima di giorni 5 ; - la disciplina dell intervallo tra i periodi di astensione, che non potranno essere di nuovo proclamati se non saranno trascorsi almeno 30 giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione. L esplicita affermazione che non potranno essere oggetto di astensione, per il versante della giurisdizione, i provvedimenti cautelari; per il versante del controllo, i provvedimenti da sottoporre a riscontro in via preventiva, per i quali verrebbero a scadenza i relativi termini perentori, di cui all art. 3 comma 2 della legge 14 gennaio 1994 n. 20; per il versante della Procura gli atti di citazione la cui omessa emissione porterebbe al mancato rispetto del termine perentorio di cui all art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 n. 19 ; 303

4 - l assicurazione altresì della disponibilità dell Associazione Magistrati della Corte dei Conti alla composizione del conflitto mediante l attuazione, prima della proclamazione dell astensione, di procedure conciliative o di raffreddamento presso la Commissione di garanzia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o il Ministero della Funzione Pubblica ; 3. che la Commissione con lettera prot. n del 30 maggio 2002 ha inviato il testo del Codice di autoregolamentazione in parola, ai sensi dell art. 13, lett. a) della l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti (l. n. 281/1998), invitandole a fornire il parere di loro competenza entro sette giorni; 4. che alla richiesta di parere di cui al punto che precede non è stata data risposta; CONSIDERATO 1. che la l. n. 146/1990, all art. 1.2, lett. a) individua l amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione" come un servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima; 2. che le prescrizioni della legge appena richiamate si riferiscono chiaramente anche ai soggetti chiamati a svolgere a titolo professionale od onorario funzioni giudiziarie sia come giudici (ordinari o speciali) che come addetti agli uffici del Pubblico Ministero (presso giudici ordinari o speciali); 3. che lo strumento più appropriato in riferimento ai titolari delle funzioni ora menzionate appare, allo stato, quello del codice di autoregolamentazione; 4. che, con riferimento alle prestazioni indispensabili, individuate all art. 5 del codice in esame, la Commissione apprezza l esenzione dalle astensioni collettive in esame, per il versante della giurisdizione, dei provvedimenti cautelari; per il versante del controllo, dei provvedimenti da sottoporre a controllo preventivo per i quali verrebbero a scadenza dei termini perentori; per il versante dell attività requirente, gli atti di citazione la cui omessa emissione porterebbe al mancato rispetto del termine posto per la produzione delle deduzioni e degli eventuali documenti da parte del presunto responsabile di danno all erario; 5. che, inoltre, ai fini tanto della proclamazione, quanto della revoca giustificata, per quanto riguarda le Autorità destinatarie sia da intendersi incluso anche, specificatamente, il Dipartimento della Funzione Pubblica"; 6. che, infine, con riferimento all art. 6, laddove è prevista la possibilità di esperire le procedure di conciliazione anche presso la Commissione di garanzia, si rileva l ultroneità di tale previsione rispetto allo schema di disciplina delle procedure 304

5 di conciliazione e raffreddamento disposto dall art. 2, comma 2 della legge 146/1990, come modificato dalla l. n. 83/2000; 7. che, pertanto, la Commissione, pur esprimendo il proprio positivo apprezzamento per la volontà manifestata dall Associazione di sperimentare forme di composizione del conflitto presso la Commissione stessa, tuttavia, rileva la propria incompetenza relativamente alla suddetta materia; 8. che in ogni caso il codice in esame si pone, per i profili più rilevanti, in linea con le regole della legge n. 146/1990 e con gli orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della Commissione; VALUTA IDONEO il codice di autoregolamentazione, con i chiarimenti e le precisazioni contenuti nei precedenti considerato; DISPONE la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro della Funzione Pubblica, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Superiore della Magistratura Militare, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, al comitato di Intermagistratura, all'associazione Nazionale Magistrati Amministrativi (A.N.M.A), all'associazione Nazionale Magistrati, all Organismo unitario dell Avvocatura Italiana e all Unione Camere Penali Italiane. DISPONE INOLTRE la pubblicazione del codice di autoregolamentazione, anche nel suo testo coordinato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 305

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