COMUNICATO UFFICIALE N 88 DEL 18 GENNAIO DELIBERE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

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1 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE CALABRIA VIA CONTESSA CLEMENZA n CATANZARO TEL /2 - FAX Indirizzo Internet: segreteria@crcalabria.it STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 COMUNICATO UFFICIALE N 88 DEL 18 GENNAIO DELIBERE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 124/CGF (2011/2012) Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma del 4 gennaio 2012, ha adottato le seguenti decisioni: 2 COLLEGIO Prof. Mario Sanino Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dr. Giorgio Cherubini, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Federico Scalingi Componenti; Dr. Raimondo Catania Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario. 6) RICORSO DELL U.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/SOVERATO DEL (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 63 del ). La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall U.S.D. Isola Capo Rizzuto 1966 di Isola Capo Rizzuto (Crotone). Dispone addebitarsi la tassa reclamo. 2 DELIBERE DEL La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 9 gennaio 2012, ha adottato le seguenti decisioni: Collegio composto dai Sigg.ri: - Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE; - Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE; - Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE. con l assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino; in rappresentanza dell A.I.A. C.R.A., Sig.Paone Antonio. RECLAMO n.55 della Società A.S.PAGLIARELLE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 73 del (ammenda di 500,00 e DIFFIDA, obbligo di tenere indenne l arbitro dei danni subiti, se richiesti e documentati). letti gli atti ufficiali e il reclamo; OSSERVA 1.- Le sanzioni inflitte dal primo giudice appaiono congrue e adeguate alla gravità dei fatti accertati e non adeguatamente contrastati dalle argomentazioni della società ricorrente.

2 Comunicato Ufficiale N. 88 del 18 Gennaio Dal referto arbitrale risulta incontrovertibilmente che l'arbitro, mentre a fine gara raggiungeva gli spogliatoi, veniva sottoposto a minacce e ingiurie da parte di estranei e, poi, veniva colpito con un forte schiaffo al viso dall'assistente di parte della società Pagliarelle. 2.- La reclamante lamenta anche che le modalità con cui si è verificata l'aggressione all'arbitro impediscono la configurazione della responsabilità ai sensi dell'art. 14 C.G.S. (Responsabilità per fatti violenti dei sostenitori) che al n. 1 testualmente recita: Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone. Sostiene nel merito la Società reclamante che i fatti accaduti (aggressione all'arbitro mediante lancio di pietre contro la sua autovettura) avvenivano a circa Km 3 dall'impianto sportivo, nel centro di Pagliarelle. La censura alla decisione del primo giudice è infondata. Invero, per aree esterne immediatamente adiacenti all'impianto sportivo devono intendersi, non solo le aree poste in stretta contiguità con l'impianto stesso, ma anche quelle site in prossimità di esso o a esso circostanti. Tanto più quando, come nella specie, le vie per allontanarsi dall'impianto siano obbligate e i fatti avvengano all'interno del perimetro urbano di una località di modesta estensione territoriale. In ogni caso, la Società non documenta la distanza dell'impianto sportivo dal luogo dell'aggressione, mentre appare certo che tale aggressione sia da porre in diretto collegamento con gli altri comportamenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 16 gennaio 2012, ha adottato le seguenti decisioni: Collegio composto dai Sigg.ri: - Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE; - Avv. Paolo MORICA COMPONENTE; - Avv. Maurizio RODINO COMPONENTE. con l assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino; In rappresentanza dell A.I.A.-CRA : sig. Antonio Paone. RECLAMO n.47 della Società A.S.D. PIETRAFITTA CALCIO 2003 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 del (squalifica fino al dei calciatori DE LUCA Manuel, LAURITO Elio, PECORI Mario Franco, ROSSIELLO Francesco, SIJINARDI Gianluca, SIJINARDI Mauro). sentito l arbitro a chiarimenti; le sanzioni in epigrafe conseguono al contestato comportamento tenuto dai calciatori nei confronti dell arbitro che sarebbe stato oggetto di minacce e di un tentativo di aggressione multiplo. L arbitro nella seduta odierna ha confermato i fatti per come narrati nel rapporto di gara. Considera tuttavia questa Commissione non plausibile che addirittura sei contestuali tentativi di aggressione non siano andati a buon fine, per cui appare ragionevole ritenere che i calciatori si siano limitati a comportamenti offensivi e minacciosi che non volevano sfociare in aggressione fisica nei confronti del direttore di gara. Le sanzioni vanno, pertanto, rimodulate tenendo conto della derubricazione dei fatti che le hanno generate. Pertanto, in parziale accoglimento del reclamo riduce le squalifiche fino a tutto il 31 gennaio in parziale accoglimento del reclamo riduce le squalifiche irrogate ai calciatori DE LUCA Manuel, LAURITO Elio, PECORI Mario Franco, ROSSIELLO Francesco, SIJINARDI Gianluca, SIJNARDI Mauro fino a tutto il 31 GENNAIO 2012; dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società.

3 Comunicato Ufficiale N. 88 del 18 Gennaio RECLAMO n. 60 della Società A.S. PALUDI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distr. di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.18 del (squalifica del calciatore LUZZI Sandro fino al , squalifica del calciatore RUSSO Francesco Marcello per DUE gare, squalifica del calciatore AMBROSANO Benito fino al , squalifica dell allenatore BARATTO Vincenzo fino al , inibizione del dirigente SALATINO Salvatore fino al , ammenda di 400,00, tenere indenne l arbitro da eventuali danni e spese se richieste). in via preliminare, l inammissibilità del reclamo proposto per la squalifica per due gare del calciatore Russo Francesco Marcello, non essendo impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara, ai sensi dell art.45, comma 3, lett. a), del C.G.S.; che dal rapporto dell arbitro, con relativo supplemento, della gara Scala Coeli Paludi dell , risulta quanto qui di seguito indicato: - al 40 del II tempo, veniva espulso per doppia ammonizione il calciatore Luzzi Sandro (A.S. Paludi), il quale, nel rientrare negli spogliatoi, rivolgeva al direttore di gara frasi minacciose; - al 45 del II tempo, il calciatore Ambrosano Benito, della medesima società, veniva espulso per avere rivolto dalla panchina al direttore di gara una frase offensiva; lo stesso calciatore, dopo avere ricevuto la notifica del provvedimento di espulsione, entrava in campo togliendosi la maglietta e tentava di aggredire il direttore di gara, non riuscendovi per il tempestivo intervento dei compagni di squadra che provvedevano a trattenerlo; - a fine gara, mentre si accingeva ad uscire dall impianto sportivo con la propria auto accompagnato da un Carabiniere e da un Vigile Urbano, il direttore di gara veniva avvicinato da una quindicina di giocatori e dirigenti del Paludi che lo offendevano e lo minacciavano. Quindi, si allontanava scortato dalle forze dell ordine e, durante il tragitto, veniva affiancato da alcune auto occupate da calciatori e dirigenti dell A.S. Paludi che continuavano ad insultarlo e minacciarlo. Alla guida di una delle autovetture il direttore di gara riconosceva l allenatore dell A.S. Paludi, Baratta Vincenzo. Dopo una sosta di circa quindici minuti ad un incrocio, su consiglio delle forze dell ordine, con l intento di far defluire le automobili in questione, il direttore di gara e la sua scorta riprendevano la corsa, ma, dopo aver percorso circa cinque chilometri, il suddetto ufficiale di gara notava nuovamente le auto di cui sopra (ed, in particolare, quella guidata dal Baratta), che procedevano ad andatura lentissima col chiaro scopo di attendere il sopraggiungere dell autovettura del direttore di gara. Su invito dei Carabinieri, l arbitro si fermava per una ventina di minuti circa per consentire a tali auto di guadagnare strada, trascorsi i quali l arbitro veniva lasciato dalla scorta, proseguendo il viaggio di ritorno da solo. Giunto a pochi chilometri da Mirto, il direttore di gara notava di essere inseguito da almeno tre delle auto con i calciatori del Paludi che gli lampeggiavano e lo superavano, per poi rallentare col chiaro intento di frenarne la corsa. Una delle auto affiancava in corsa l autovettura dell arbitro e dal finestrino anteriore destro, il calciatore dell A.S. Paludi, Luzzi Sandro, riconosciuto dal direttore di gara e già citato in precedenza, colpiva con un violento pugno la carrozzeria dell auto dell arbitro; la stessa auto tentava, in tre occasioni, con manovre molto pericolose ed azzardate, come quella di procedere zigzagando, di fare uscire di strada l autovettura del direttore di gara, costringendo quest ultima a procedere ad una velocità molto elevata, a causa della quale sbandava leggermente, uscendo dalla carreggiata stradale ed invadendo il terrapieno sulla parte destra; tale circostanza provocava la deformazione del cerchio della ruota destra, a seguito della quale l automobile cominciava a vibrare vistosamente. L inseguimento durava fino a Rossano, laddove l arbitro si rifugiava nella locale Caserma dei Carabinieri, precedentemente già allertata dallo stesso. Solo intorno alle 18,15, l ufficiale di gara in questione poteva far ritorno a casa, dopo l avvenuta verbalizzazione di quanto accaduto alle forze dell ordine. Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti testé riportati, assumeva le seguenti decisioni nei confronti della società A.S. Paludi (cfr. C.U. n.18 del 14/12/2011 della Delegazione Distrettuale di Rossano): squalifica del calciatore Luzzi Sandro fino al 10 ottobre 2012; squalifica del calciatore Ambrosano Benito fino al 07 marzo 2012; squalifica dell allenatore Baratta Vincenzo fino al 30 giugno 2012; inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell art.19 del CGS al dirigente accompagnatore, Salatino Salvatore, fino al ; ammenda di 400,00 alla società A.S. Paludi per responsabilità oggettiva; tenere indenne l arbitro da eventuali danni e spese se richieste. La reclamante nega il verificarsi di tutti i fatti riportati nel rapporto arbitrale, sia quelli avvenuti in campo che quelli successivi, sostenendo addirittura che gli stessi sarebbero frutto della fantasia e cattiveria del direttore di gara, che avrebbe agito con molta premeditazione nei confronti della società in questione. Dalle argomentazioni svolte nel reclamo non emergono, però, elementi tali da poter confutare il referto arbitrale che costituisce prova assoluta e privilegiata (ai sensi dell art.35, comma 1.1, del C.G.S.) e che non offre spazio a censure di sorta, delineando in maniera chiara, precisa e circostanziata i fatti verificatisi. Così come non può essere accolta la richiesta di ridurre le sanzioni che appaiono congrue ed adeguate alla gravità dei fatti verificatisi. dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui s impugna la squalifica del calciatore RUSSO Francesco Marcello; rigetta nel resto e dispone incamerasi la tassa.

4 Comunicato Ufficiale N. 88 del 18 Gennaio RECLAMO n.61 della Società A.S.D. FAGNANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.14 del (punizione sportiva della perdita della gara ASD Fagnano USD Santa Maria del Cedro dell 11 dicembre 2011, squalifiche: calciatore LISCO Massimo fino al , PALERMO Giampaolo fino al , inibizione dirigente accompagnatore BELLOMUSTO Pompeo Pino fino al , ammenda di 500,00). sentita la reclamante; TO che, nella odierna seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara di cui in epigrafe per la seduta del 6 febbraio 2012; rimanda ogni decisione all'esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 6 FEBBRAIO RECLAMO n. 62 della Società A.S.D. CLUB SCARCELLI 1988 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.15 del (inibizione del dirigente TROTTA Piero fino al 22 GENNAIO 2012, squalifica del calciatore LOURO Ricky per QUATTRO gare, squalifica del calciatore TROTTA Valerio per QUATTRO gare). che dal rapporto dell arbitro della gara Pol. Popily 2005 A.S.D. Club Scarcelli 1988 del 17/12/2011, risulta che: -al 28 del II tempo, il calciatore Trotta Valerio (A.S.D. Club Scarcelli 1988) veniva espulso per avere proferito espressioni offensive e minacciose nei confronti dell arbitro; lo stesso calciatore, al termine della gara, si avvicinava al suddetto ufficiale di gara, continuando ad offenderlo e a minacciarlo; -al termine dell incontro, il calciatore della medesima società, Louro Ricky teneva un comportamento offensivo e gravemente minaccioso nei confronti del direttore di gara, incitando gli altri compagni a protestare contro il suddetto ufficiale di gara; -mentre si accingeva a raggiungere la propria autovettura, il direttore di gara veniva avvicinato dal dirigente accompagnatore della società reclamante, Trotta Piero, che lo invitava a non scrivere nulla di tutto quello che era accaduto a fine gara ed, inoltre, a togliere l espulsione del calciatore della propria squadra. Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione a quanto sopra, adottava i seguenti provvedimenti (cfr. C.U. n.15 del 22/12/2011 della Delegazione Provinciale di Cosenza): inibizione a carico del dirigente Trotta Piero a svolgere ogni attività fino al 22/01/2012; squalifica del calciatore Louro Ricky per quattro gare effettive; squalifica del calciatore Trotta Valerio per quattro gare effettive. La reclamante contesta il referto del direttore di gara, argomentando, in sintesi, che: - il dirigente Trotta Piero si sarebbe avvicinato all arbitro, a fine gara, solo per chiedergli scusa del casino successo e, soprattutto, per fargli notare che era incorso in errore nell espellere il calciatore Trotta Valerio; - il calciatore Trotta Valerio, in campo, non si sarebbe assolutamente reso responsabile del comportamento indicato nel rapporto arbitrale e, a fine gara, si sarebbe avvicinato al direttore di gara solamente per chiedergli, urlando, spiegazioni sull espulsione comminatagli nel corso della gara; - il calciatore Louro Ricky avrebbe detto a fine gara cose sbagliate, in generale, non rivolgendosi, tuttavia, all arbitro. Si rileva che le ragioni esposte sono oggettivamente insufficienti a confutare il resoconto dei fatti riportati nel rapporto arbitrale, in modo chiaro e puntuale, tenuto conto, in particolare, che detto rapporto ha valore di prova assoluta e privilegiata, ai sensi dell art.35, comma 1.1, del C.G.S., così come non può essere accolta la richiesta di una riduzione delle sanzioni che appaiono, invece, congrue ed adeguate alla natura, all entità ed alle modalità dei fatti ascritti ai suddetti tesserati; rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

5 Comunicato Ufficiale N. 88 del 18 Gennaio RECLAMO n.63 della A.S.D. CICALESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del (squalifica dell allenatore PARROTTA Salvatore fino al 30 APRILE 2012). che dal rapporto dell arbitro (con relativo supplemento) della gara A.S.D. Cicalese F.C. Feroleto Antico 1978 del 18/12/2011, risulta che, al 47 del II tempo, l allenatore della società A.S.D. Cicalese, Parrotta Salvatore, entrava indebitamente sul terreno di gioco e si avvicinava all arbitro con atteggiamento aggressivo, venendo trattenuto dal capitano della propria squadra; il Parrotta rivolgeva offese al direttore di gara sia prima che dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco dall arbitro. Il Giudice di prime cure, in riferimento ai fatti succitati, ha squalificato l allenatore in questione fino al 30/04/2012 (cfr. C.U. n.30 del 22/12/2011 della Delegazione Provinciale di Catanzaro). La reclamante contesta la ricostruzione dei fatti operata dall arbitro, sostenendo che lo stesso avrebbe travisato i fatti in quanto il Parrotta avrebbe protestato nei confronti dei dirigenti della squadra avversaria e non verso il direttore di gara. Tuttavia, le ragioni esposte sono oggettivamente insufficienti a confutare il resoconto dei fatti riportati nel rapporto arbitrale, tenuto conto, in particolare, che detto rapporto ha valore di prova assoluta e privilegiata, ai sensi dell art.35, comma 1.1, del C.G.S.. Appare conforme a giustizia, invece, operare una riduzione della sanzione inflitta in I grado, dovendosi ricondurre il comportamento del Parrotta ad un atto di aggressione verbale nei confronti del direttore di gara; in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica all allenatore PARROTTA Salvatore fino a tutto il 29 FEBBRAIO 2012 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante. RECLAMO n.64 della Società REAL SAN MAURO MARCHESATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.17 SGS del (ammenda di 150,00, inibizione fino al Dirigente accompagnatore RASPA Michele). la reclamante impugna le sanzioni irrogate dal giudice di primo grado, per avere il proprio dirigente accompagnatore consentito la partecipazione alla gara San Francesco Real San Mauro Marchesato del a soggetto diverso (Lucia Francesco) dal calciatore indicato in distinta come Macrì Giuseppe. La reclamante nega recisamente che il fatto sia avvenuto ed in particolare che il Raspa lo abbia ammesso a fine gara all arbitro della gara. I fatti non possono essere assolutamente negati, tuttavia tenuto conto del comportamento collaborativo del Raspa, si ritiene equo rimodulare la sanzione della squalifica inflitta allo stesso riducendola a tutto il 30 settembre Il reclamo è da rigettare nel resto. riduce l inibizione fino a tutto il 30 SETTEMBRE 2012 nei confronti del dirigente RASPA Michele; rigetta il reclamo nel resto; dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società. IL SEGRETARIO Emanuele Daniele IL PRESIDENTE Saverio Mirarchi PUBBLICATO ED AFFISSO ALL ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 18 GENNAIO 2012

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