STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI
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- Marina Fantoni
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1 STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI Varese, 8 febbraio 2013 LA START-UP INNOVATIVA E INCUBATORE CERTIFICATO SCADENZA Gli articoli dal 25 al 32 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, hanno introdotto nel nostro ordinamento una serie di agevolazioni finalizzate a sostenere le imprese innovative (c.d. start-up innovative) e la nascita di imprese che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo delle imprese innovative (c.d. incubatori di start up innovative certificati). Tali agevolazioni si applicano sia alle società costituite dopo l entrata in vigore della suddetta legge di conversione ( ), sia a quelle già costituite a tale data a condizione, per queste ultime, che ne venga richiesta l iscrizione nell apposita sezione del Registro Imprese entro la data del L efficacia di questi incentivi è subordinata all autorizzazione della Commissione Europea. In attesa dell emanazione del decreto attuativo si illustrano nel seguito i contenuti delle agevolazioni ed i requisiti di accesso alle medesime. 1. DEFINIZIONI Con il termine start-up innovativa si definisce la società di capitali (Srl, Sapa, Spa), costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero la Società europea residente fiscalmente in Italia ed avente la sede dei propri affari ed interessi in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che rispetti i requisiti illustrati nel punto successivo. Con il termine incubatore di start-up innovative certificato si definisce la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero la Società europea residente fiscalmente in Italia che offre i servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e che rispetti tutti i requisiti illustrati nel punto successivo. 2. LA START-UP INNOVATIVA: REQUISITI Ai fini dell assunzione della qualifica di start up occorre che le società rispettino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti: 1. al momento della costituzione della società e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle azioni o delle quote rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci sia detenuto da persone fisiche; 2. la società sia di nuova costituzione o, se già in essere al , sia stata costituita e svolga attività d'impresa da non più di 48 mesi;
2 3. la società abbia la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia; 4. a partire dal secondo anno di attività, il valore della produzione annua non superi 5 milioni di euro; 5. la società non deve distribuire o aver distribuito utili; 6. la società deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 7. la società non deve essere nata da una fusione, scissione societaria od a seguito di cessione d'azienda o di ramo d'azienda operate da una società pre-esistente. Oltre a possedere, contemporaneamente, tutti i requisiti sopra esposti, la società deve avere anche almeno uno dei seguenti requisiti: 1. le spese in ricerca e sviluppo sostenute dalla società debbono essere uguali o superiori al 20% del maggiore valore fra costo della produzione e valore della produzione; 2. la società deve impiegare come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore ad 1/3 della propria forza lavoro, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un università italiana o straniera, ovvero in possesso di laurea, che abbia svolto, da almeno tre anni, un'attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici e privati, in Italia o all estero; 3. la società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale ed all'attività d'impresa. 3. LA START-UP INNOVATIVA A VOCAZIONE SOCIALE Sono previste particolari agevolazioni fiscali per le start- up innovative a vocazione sociale, cioè che operano in via esclusiva nei settori indicati dall art. 2, co. 1 del D.L. 155/2006 recante la disciplina dell impresa sociale: assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza socio- sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell ambiente e dell ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post- universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al 70 per cento da organizzazioni che esercitano un impresa sociale 4. L INCUBATORE DI START-UP INNOVATIVE CERTIFICATO: REQUISITI L incubatore di start-up innovative certificato deve avere i seguenti requisiti: a) disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere le start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature, test, verifica o ricerca;
3 b) disporre di attrezzature adeguate all attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso a banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; c) essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione; d) avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; e) avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative; f) essere in possesso di un adeguata e comprovata esperienza nell attività di sostegno a start-up innovative. 5. ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE Ai fini di poter godere dei benefici previsti dalla normativa in oggetto, la start-up innovativa e l incubatore di start up innovative certificato debbono richiedere l iscrizione in apposita sezione del Registro Imprese, autocertificando il possesso di tutti i requisiti (v. All. 2). L iscrizione delle società che sono incubatori di start up innovative certificati non risulta tuttavia attualmente effettuabile in quanto occorre attendere l emanazione di un ulteriore Decreto del Ministero dello Sviluppo economico che ne completi le disposizioni attuative. Successivamente all iscrizione nell apposita sezione speciale del Registro imprese, le start up innovative e gli incubatori certificati devono attestare ogni anno la permanenza dei requisiti, entro 30 giorni dall approvazione del bilancio d esercizio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell esercizio. 6. AGEVOLAZIONI I benefici previsti dall art. 26 del D.L. 179/201 a favore delle start up innovative e degli incubatori di start up innovative certificati si suddividono in quattro categorie: a) Deroghe al diritto societario in caso di riduzione del capitale della start up di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al secondo esercizio successivo (anziché al primo esercizio successivo come ordinariamente stabilito dall art. 2446, co. II, c.c. ed art bis, co. IV); nel caso di riduzione del capitale sociale della start up al di sotto del minimo legale, è consentito all assemblea dei soci disporre il rinvio alla chiusura dell esercizio successivo la deliberazione di riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale (così come previsto dall art c.c. ed art ter c.c.); la start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata in deroga a quanto previsto dall art. 2468, co. I, II e III, c.c. e dall art. 2474, dall art. 2479, dall art. art bis può: 1. creare categorie di quote di partecipazione fornite di diritti differenti;
4 2. creare categorie di quote di partecipazione anche prive del diritto di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione o limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative; 3. offrire al pubblico le quote di partecipazione; 4. derogare al divieto di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni nel caso in cui dette operazioni siano realizzate in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori o componenti dell organo amministrativo, prestatori d opera e servizi anche di natura professionale; 5. prevedere l emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi con esclusione del voto nelle decisioni dei soci a seguito di un apporto prestato da parte di soci o terzi, anche d opera o servizi. b) Esenzione dal pagamento dei diritti camerali L iscrizione della start-up innovativa e dell incubatore certificato nell apposita sezione del Registro delle Imprese è esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria. Per la durata dell agevolazione la start-up innovativa e l incubatore certificato sono altresì esenti dal pagamento del diritto camerale annuale. c) Detassazione della remunerazione dei dipendenti/collaboratori tramite strumenti finanziari Il reddito di lavoro derivante dall assegnazione agli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi della start up (o dell incubatore) di strumenti finanziari della start up stessa (o dall incubatore) non concorre alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, ai fini sia fiscali sia contributivi. L agevolazione opera a condizione che gli strumenti finanziari o i diritti non vengano riacquistati dalla start-up innovativa (o dall incubatore) con cui i soggetti beneficiari intrattengono il proprio rapporto di lavoro o collaborazione o da qualsiasi altro soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa (o dall incubatore). d) Credito d imposta per l assunzione di personale altamente qualificato Sono previste alcune semplificazioni per l accesso al credito d imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati di cui all art. 24 del D. L. 22 giugno 2012, n. 83 (credito d imposta del 35% col limite massimo annuo per impresa di euro ,00 ) da parte delle start up innovative e dell incubatore certificato: non è richiesta la certificazione della documentazione da parte di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili di cui ai commi VIII, IX e X dell art. 24 del D. L. 22 giugno 2012, n. 83; il credito d imposta è concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese (fatte salve le imprese rientranti nelle zone terremotate del maggio 2012);
5 l istanza per il conseguimento del credito d imposta è redatta in forma semplificata secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dello sviluppo economico. Alle start-up innovative ed agli incubatori certificati spetta il suddetto credito d imposta anche per i prestatori di opera e servizi titolari di partita iva. e) Agevolazioni fiscali all investimento in start-up innovative Le persone fisiche che negli anni 2013, 2014 e 2015, investono nel capitale sociale di start up innovative avranno diritto ad una detrazione fiscale irpef del 19% della somma investita (25% per le start up operanti in ambito sociale o energetico). L investimento massimo detraibile non può tuttavia eccedere la somma di euro per ogni periodo d imposta e deve essere mantenuto per almeno 2 anni; l importo non detraibile nell anno di riferimento può essere riportato negli anni successivi ma non oltre il terzo anno. Le persone giuridiche che nei periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, investono nel capitale di start up innovative avranno diritto ad una deduzione ires del 20% delle somme investite (27% per le start up operanti in ambito sociale o energetico). L investimento massimo deducibile non può tuttavia eccedere la somma di euro in ciascun periodo d imposta e deve essere mantenuto per almeno 2 anni; un ulteriore limite a tale deduzione è dato dal fatto che comunque la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell assemblea ordinaria deve essere posseduto da persone fisiche (v. punto 2. 1). Alla start up innovativa è inoltre consentito raccogliere capitali di rischio mediante l istituzione di un apposito portale on line attraverso il quale offrire al pubblico la sottoscrizione di propri strumenti finanziari. Le start-up innovative e gli incubatori certificati potranno inoltre beneficiare dell intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, gratuitamente, secondo criteri e modalità semplificati che verranno determinati dal Ministero dello Sviluppo economico. Le start-up innovative saranno inoltre destinatarie dei servizi messi a disposizione dall ICE Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane - e dal Desk Italia Sportello unico attrazione e investimenti esteri -, beneficiando così dell attività di assistenza normativa, societaria, fiscale, immobiliare e creditizia prestata da tali enti. In particolare l ICE provvederà non solo ad individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali ove ospitare gratuitamente le start-up innovative, ma svilupperà iniziative volte a favorire l incontro delle imprese con potenziali investitori. f) Composizione e gestione della crisi dell impresa start-up innovativa Nei primi 4 anni dalla data di costituzione ed a condizione che siano mantenuti tutti i requisiti previsti per la qualifica di start up, la start-up innovativa non può essere soggetta procedure concorsuali con l eccezione dei procedimenti di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio previsti dal Capo II della L. 27 gennaio 2012, n. 3. g) Deroga alla disciplina delle società di comodo ed in perdita sistemica
6 Per le start up innovative è prevista la disapplicazione della disciplina in materia di società di comodo (art. 30 L. 724/94) e delle società in perdita sistemica (art. 2, co. 36 decies 36 duodecies D.L. 138/2011) h) Agevolazioni in materia di rapporti di lavoro subordinato Il D.L. 179/2012 delinea una disciplina speciale dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle start up, caratterizzata dalla semplificazione e dalla riduzione degli oneri a favore della flessibilità e da deroghe in termini di durata massima e di successione di più contratti a termine. Sono previste inoltre particolari modalità di determinazione della retribuzione (composta da una parte fissa e da una parte variabile, legata alla produttività) da corrispondere ai lavoratori (a termine e non). Le suddette agevolazioni spettano solo nei primi 4 anni di attività della start up o per il più limitato periodo per le start up già esistenti. 7. DURATA DELLA DISCIPLINA DI FAVORE La disciplina di favore prevista per le start up innovative di nuova costituzione può essere fruita per 4 anni dalla data di costituzione. Per le start up già costituite alla data di entrata in vigore del decreto ( ), invece, il periodo di applicazione delle disciplina varia a seconda dell anzianità della società. In particolare: se la start up innovativa è stata costituita entro i 2 anni precedenti, la disciplina troverà applicazione per un periodo di 4 anni dalla data di entrata in vigore del decreto; se la società è stata costituita entro i 3 anni precedenti, la disciplina troverà applicazione per un periodo di 3 anni dalla data di entrata in vigore del decreto; se la società è stata costituita entro i 4 anni precedenti, la disciplina troverà applicazione per un periodo di 2 anni dalla data di entrata in vigore del decreto. Rimaniamo a disposizione per ogni approfondimento e porgiamo i più cordiali saluti. Studio Castelli Professionisti Associati Allegato: Fac simile dichiarazione del possesso dei requisiti di start up innovativa.
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