Tutela del lavoro estero in Italia

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1 Tutela del lavoro estero in Italia La globalizzazione e la crisi economica cambiano continuamente i rapporti nel mondo del lavoro. Una parte consistente di imprenditori si sono trasferiti all estero, per continuare l attività con società miste, prima all Est, ora in Asia. Verso l estero sono interessati anche lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, per lo più specializzati. A fronte di questo scenario negativo andrà registrata l ipotesi che dei lavoratori italiani vadano all estero, siano assunti da imprese italiane, comunitarie o extracomunitarie, le quali a loro volta stipulano dei contratti di appalto e distaccano detto personale in Italia. Ci si pone quindi il problema di conoscere se questi nuovi contratti possono o meno esser attivati regolarmente in Italia. Le fonti e le pregiudiziali Lo studio delle problematiche della tutela del lavoro estero in Italia presuppone la conoscenza della normativa relativa, in particolare europea, nonché quella internazionale extraeuropea e nazionale. Sono poi rilevanti le eventuali convenzioni stipulate in materia di lavoro fra gli Stati ed utile guida sono altresì le direttive della comunità europea, le circolari ministeriali e degli Istituti assicuratori nonché l esame della giurisprudenza europea e nazionale che ha deciso su casi concreti. Sul tema bisogna esaminare in via pregiudiziale se il contratto d appalto (art c.c.) stipulato fra l impresa comunitaria o extracomunitaria con l impresa italiana, sia conforme alla legge italiana o meno. Si tenga presente che in occasione di accertamenti ispettivi, in molti verbali si sostiene che i contratti d appalto stipulati fra imprese locali sono fasulli perché in realtà si tratta di fornitura di manodopera che non hanno l autorizzazione ministeriale prevista.

2 Analogo problema si pone in via pregiudiziale sui contratti d appalto con imprese estere. Andrà detto che in questi casi è anche necessaria la distinzione fra imprese estere comunitarie e imprese estere extracomunitarie. Per queste ultime, se l appalto è con una ditta italiana per l esecuzione di un opera in Italia è necessario seguire la procedura di cui all art. 27 della legge Bossi-Fini. Si pone poi l ulteriore problema della sicurezza del lavoro sul posto dove vengono impiegati i lavoratori provenienti dall impresa estera. La legislazione italiana prevede una tutela dei lavoratori che non ha riscontri a livello mondiale. Il Testo Unico, previsto dal decreto legislativo n. 81/2008, rappresenta infatti una normativa all avanguardia che sarebbe quanto mai interessante fosse recepita da tutti gli altri Stati del mondo. Il principio della territorialità della prestazione negli Stati comunitari In materia di distacco di lavoratori nell ambito europeo vale il principio della territorialità, cioè dell obbligo di versare i contributi previdenziali per i lavoratori di qualsiasi nazionalità nel territorio dove essi prestano la loro attività. Le ditte comunitarie che distaccano lavoratori in Italia devono chiedere all Inps la relativa autorizzazione, compilando il modello E101. Solo dopo aver ottenuto detta autorizzazione i lavoratori interessati possono essere assicurati nel paese di provenienza e per essi nessun obbligo contributivo sussiste in Italia. Se invece non è stata attivata la procedura del modello E101 oppure è scaduta l autorizzazione al distacco, l obbligo assicurativo dovrà essere assolto in Italia secondo il principio territoriale dell obbligo assicurativo. In quest ultimo caso, la ditta comunitaria dovrà aprire un unità produttiva alla Camera di Commercio competente ed aprire una posizione assicurativa all Inps ed all Inail.

3 In pratica le ditte comunitarie dovranno osservare tutte le norme previste dalla legge (esclusa la tutela previdenziale) per le imprese nazionali e subire probabilmente degli accessi ispettivi. La disciplina degli appalti ed i relativi rischi Nell organizzazione della propria attività l impresa alle volte si pone il problema della necessità di affidare ad altra impresa l esecuzione di opere o servizi (art c.c.). In questi casi l imprenditore può scegliere fra l appalto con un impresa nazionale oppure con un impresa estera. Nell ipotesi che ricorra ad un impresa estera bisogna distinguere se l appalto viene stipulato con un impresa comunitaria o con una extracomunitaria. In tutti e tre i casi l appalto stipulato può essere oggetto di contestazioni, anche perché la rigida normativa vigente non sempre tiene conto della realtà del mercato. Appalti con ditte nazionali La tradizionale contestazione che viene fatta dagli organi di vigilanza in sede di accertamenti, in primis dalla Guardia di Finanza, è quella centrata sul fatto che detti contratti in realtà sono invece simulati e nascondono dei contratti di somministrazione di manodopera forniti da imprese non autorizzate. Le conseguenze sono che, a carico dei responsabili, vengono contestati degli illeciti penali, fiscali, amministrativi e civili. Al responsabile della ditta viene invece contestato il solo illecito penale dell intermediazione di manodopera (noto come ipotesi di caporalato). In tema di regolarità degli appalti, l ultima sentenza della Cassazione, n , del così recita: In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l utilizzo da parte dell appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall appaltante, dà luogo al cosiddetto pseudo-appalto, fattispecie vietata dall art. 1, comma 1, della legge n. 1369/1960, solo quando

4 tale conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l apporto dell appaltatore. Andrà evidenziato comunque che se l appalto è regolare, a carico dell appaltante sussiste l onere della solidarietà e l obbligo del coordinamento in materia di sicurezza del lavoro, (nell ipotesi che l appalto sia eseguito all interno della stessa azienda). L appalto con una impresa comunitaria L appalto di una ditta italiana con un impresa comunitaria è regolato dalla legge con una procedura particolare. I lavoratori neo comunitari (vedi ad esempio Slovenia), distaccati in Italia in relazione ad un contratto d appalto (analogamente a quanto stabilito per i lavoratori italiani distaccati nei paesi neocomunitari) che siano in possesso del modello E101 rilasciato da parte dell autorità competente, continuano ad essere assicurati nel paese di provenienza e per essi nessun obbligo contributivo sussiste fin quando non siano trascorsi 12 mesi dall inizio del distacco. Se non è stata o non sarà attivata la procedura del modello E101, ovvero in caso di superamento del periodo di distacco in esso autorizzato, l obbligo assicurativo dovrà essere assolto in Italia secondo il principio di territorialità. L appalto di un opera con un impresa extracomunitaria Come abbiamo già scritto la globalizzazione ha in questi anni contribuito anche alla circolazione nel territorio nazionale di lavoratori esteri dipendenti di imprese extracomunitarie che hanno stipulato appalti per l esecuzione di opere con ditte o committenti italiani. In questi casi bisogna distinguere in via preliminare fra imprese estere provenienti dai paesi extra UE parzialmente convenzionati e quelle di paesi extra UE non convenzionati. L ipotesi di un contratto d appalto di impresa extracomunitaria in

5 Italia Una ditta extracomunitaria potrebbe stipulare con una ditta nazionale un contratto d appalto osservando però una procedura diversa dagli appalti con imprese della comunità europea. In questi casi bisognerà avere un apposita autorizzazione dall Ufficio della provincia competente e rispettare quanto previsto dall articolo 27 della Legge Bossi-Fini, lettera i, che riguarda testualmente i lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all estero, nel rispetto delle disposizioni dell articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n e delle norme internazionali e comunitarie. Le perplessità del Ministero del Lavoro Sulla possibilità della stipula di contratti di appalto fra imprese italiane ed extracomunitarie il Ministero del Lavoro ha più volte espresso delle perplessità dando le seguenti direttive agli ispettori: 1) tenere fermo il requisito già previsto dalla preesistente disciplina che prevede che le richieste di autorizzazione al lavoro devono essere relative a lavoratori stranieri con qualifiche specializzate. Tale requisito potrà essere ritenuto non vincolante, solo nell ipotesi in cui si individui una diversa regolamentazione mediante accordi bilaterali; 2) verificare l esistenza della ditta estera e la dipendenza dalla medesima dei lavoratori stranieri per i quali viene richiesta l autorizzazione al lavoro, sulla base dell esame di idonea documentazione prodotta a tal fine dall azienda italiana richiedente;

6 3) verificare la corrispondenza tra le qualifiche possedute dagli stranieri e l attività oggetto del contratto d appalto; 4) acquisire anche il parere della rappresentanza sindacale dell azienda richiedente e delle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello provinciale nel settore interessato. Ai lavoratori stranieri distaccati sono garantite le condizioni di lavoro previste dall art. 3 del D.Lgs n. 72/00 e qualora non esistano convenzioni in materia di sicurezza sociale con il paese straniero da cui provengono i lavoratori interessati, gli stessi e le aziende italiane datrici di lavoro sono assoggettati a tutta la legislazione vigente in Italia in materia previdenziale e assicurativa. Ipotesi di contestazione del contratto d appalto con imprese extracomunitarie Gravi si presentano le ipotesi di contestazioni nel caso che l appalto con impresa extracomunitaria sia valutato simulato dagli organi di vigilanza (vedi GdF, Ispettori del lavoro, ecc.). In questi casi, all aggiunta dell ipotesi di responsabilità già sopra indicati per appalti simulati con imprese comunitarie vanno aggiunte le violazioni alla Legge Bossi-Fini. I lavoratori interessati extracomunitari vengono espulsi dal territorio nazionale e con provvedimento attivato dalla Questura. Gli illeciti penali vengono contestati ai legali delle due ditte interessate ma anche alle volte ad altre persone per concorso (vedi caporalato) e favoreggiamento nella consumazione del reato. Il classico capo di imputazione, nel quale alle volte vengono coinvolti anche professionisti, è quello punito con la reclusione (con un ipotesi di provvedimento di detenzione preventiva degli indiziati), con il seguente capo d imputazione: Per i reati dagli art. 81 cpv e cp, 110 cp, 12 co. 3, 3 bis lett.

7 a) e c-bis) del D.Lgs n. 286/1998, per aver compiuto, in concorso con più soggetti, al fine di trarne profitto, anche indiretto, atti diretti a procurare l ingresso e la permanenza nel territorio dello Stato di numero lavoratori extracomunitari clandestini in quanto privi dei requisiti atti all ingresso per motivi di lavoro. Oltre al procedimento penale principale vanno registrate anche le conseguenti pesanti contestazioni in tema di illeciti fiscali (di IRPEF, IVA, IRAP), di illeciti amministrativi (vedi contratto di lavoro individuale, prospetti paga, ecc.) e di illeciti civili in tema di contributi INPS e premi INAIL. Contestazioni che impegnano gli incolpati con diversi Uffici pubblici. Riflessioni finali Andrà infine ricordato che sia nei contratti di appalto con imprese comunitarie, sia in quelli con imprese extracomunitarie, sussiste sempre il rischio che, nel corso di un accertamento ispettivo, i verbalizzanti sostengano che si tratti di contratti simulati che in realtà sono contratti di lavoro. In buona sostanza anche questi contratti devono, per essere regolari, avere per oggetto l esecuzione di un opera o di un servizio e l appaltante deve avere una struttura organizzativa da imprenditore e non da caporale ovvero da fornitore di manodopera di un impresa priva dell autorizzazione ministeriale per attivare contratti di somministrazione di lavoro. Claudio Milocco (consulente del lavoro)

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