INTERROGAZIONE INADEMPIENZE IPES COMPLESSO DEMANIALE EX CASA ROSSA RISERVATO ALLE FF.OO.

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1 Al Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano Dr. Thomas Widmann S E D E INTERROGAZIONE INADEMPIENZE IPES COMPLESSO DEMANIALE EX CASA ROSSA RISERVATO ALLE FF.OO. In relazione al complesso demaniale denominato Ex Casa Rossa, ubicato a Bolzano in via Roma n /A 99/B e 99/C, edificato ai sensi della legge 6 marzo 1976 n. 52, composto da n. 50 appartamenti riservati al personale della Pubblica Sicurezza, dell Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, si premette quanto segue. Con Legge 6 marzo 1976, n. 52, fu autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per la costruzione, a cura degli istituti autonomi per le case popolari, di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale appartenente alle FF.OO.. Ai sensi dell art. 5 del medesimo testo di legge, per la Provincia di Bolzano (ma al tempo stesso anche per la Provincia di Trento), fu disposta, invece, la concessione di tali alloggi, di proprietà dello Stato. Le disposizioni emanate successivamente alla predetta legge n. 52 (in particolar modo la Legge 24 dicembre 1993, n. 560) hanno però progressivamente ricondotto gli appartamenti de quibus nella disciplina dell edilizia residenziale pubblica, senza operare alcuna distinzione per quelli realizzati sia nella nostra Provincia sia nella Provincia di Trento, tant è vero che non sono più oggetto di concessione amministrativa e gli inquilini di Bolzano corrispondono un canone di locazione all IPES.

2 Dal primo gennaio 2012, la gestione amministrativa e contabile dell intero complesso demaniale è stata trasferita dall Agenzia del Demanio Filiale Trentino Alto Adige nelle mani dell Istituto per l edilizia sociale dell Alto Adige. Poiché, però, tale iter è stato caratterizzato sin dall inizio, e lo è tuttora, da vizi di natura formale e sostanziale, sia sotto il profilo civilistico che fiscale, considerevoli e reiterate inadempienze da parte di codesto Istituto, stanno causando un forte disagio economico e sociale agli inquilini residenti, appartenenti alle FF.OO.. Si evidenziano, al riguardo, i seguenti passaggi: a) Dicembre 2011: l Agenzia del Demanio Filiale Trentino Alto Adige inoltra una missiva agli inquilini, comunicando il passaggio della gestione amministrativacontabile degli appartamenti all IPES, con effetto , e la decadenza di tutti i contratti posti in essere con il Demanio, sulla base di un Protocollo d intesa con il quale l Ipes assume la competenza per la stipula dei nuovi contratti di locazione e la determinazione dei relativi canoni. b) Gennaio 2012: l IPES, non procede alla stipula e alla registrazione dei nuovi contratti di locazione ma invita gli inquilini a far fronte al pagamento dei canoni mensili. c) Aprile 2012: un inquilino, appartenente all Arma dei Carabinieri, in quiescenza, con contratto di concessione stipulato nel 2007 e valido fino al mese di aprile 2013, con relativa imposta di registro assolta fino a tale data (contratto che il Demanio, unilateralmente, ha deciso di far decadere, esattamente come tutti gli altri contratti, con effetto , in virtù dell entrata in vigore del citato Protocollo d intesa con l IPES), matura, dopo 5 anni di permanenza all interno dell abitazione, a seguito delle disposizioni previste dall art. 1 della citata Legge n. 560/93, il diritto di riscatto di tale unità immobiliare e presenta, di conseguenza, apposita istanza, senza però ricevere alcuna risposta dagli Enti competenti. In merito al menzionato diritto di riscatto, mette conto osservare come la questione sollevata sia stata affrontata e risolta, sin dalla emanazione della citata legge 560, sia dalla Avvocatura Generale dello Stato, con parere n del , sia dal Ministero del Tesoro-Ufficio Legislativo con lettera n.595 del L organo legale, nel condividere l avviso espresso dal Ministero dell Interno, ha sottolineato che gli alloggi realizzati per le Forze di Polizia ai sensi della legge 6 marzo 1976, n.52, - indipendentemente dall avere o meno natura di alloggi di servizio secondo il significato proprio del termine ( )- sono ora da considerare alloggi di edilizia residenziale pubblica e come tali cedibili in proprietà ai sensi della legge 24 dic.1993 n.560. Dunque è indubbia la decadenza di qualsivoglia interpretazione tesa ad escludere gli alloggi in argomento dal novero di quelli non suscettibili di riscatto. Un diritto che gli inquilini hanno più volte legittimamente manifestato all Agenzia del Demanio Filiale Trentino Alto Adige, all IPES e al Commissariato del Governo, ma che sino ad oggi è stato negato. d) Gennaio 2012 Giugno 2013: periodo non coperto da contratto di locazione IPES. Gli inquilini, pur essendo inspiegabilmente senza contratto, continuano a corrispondere i canoni di locazione mensili richiesti dall IPES. e) Giugno 2013: a causa dell inadempienza contrattuale da parte dell IPES, dopo 18 mesi di attesa, alcuni inquilini appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza (tra cui uno in congedo, colpito anch egli da un illegittimo provvedimento di sfratto) e l inquilino ex appartenente all Arma dei Carabinieri (già menzionato al punto

3 sub.c)), vista l inerzia dell Ente, e tenuto conto soprattutto delle palesi irregolarità e violazioni commesse dall Istituto sia ai fini civilistici sia fiscali, decidono di regolarizzare la loro posizione giuridica di conduttori degli appartamenti demaniali, presso l Agenzia delle Entrate di Bolzano, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 23/2011, evitando in tal modo ulteriori sanzioni nei loro confronti; sanzioni che, però, a seguito della denuncia del contratto verbale di locazione ed affitto di beni mobili, hanno dovuto comunque versare all Erario per colpa dell IPES! Tale denuncia è stata prontamente comunicata dagli inquilini al Centro Servizi all inquilinato IPES di via Milano ma, fino ad oggi, l Ente non solo non è stato in grado di fornire in merito alcuna risposta scritta agli interessati ma, cosa ancor più grave, non ha provveduto al rimborso, a loro favore, dell intero ammontare delle sanzioni versate per il periodo non coperto da contratto di locazione, esattamente dall a giugno 2013, nonché del 50% delle imposte di registro versate sul nuovo contratto di locazione della durata di 4 anni + 4 (con scadenza nel 2021), in virtù di quanto previsto all art.8 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 e all art. 57, comma 1 del D.P.R , n. 131 (cd. principio generale del pagamento solidale). f) Luglio 2013: sulla base di quanto indicato al punto precedente, gli inquilini che si sono autodenunciati, iniziano a versare all IPES, a titolo di canone mensile di locazione, quanto di conseguenza determinato dall Agenzia delle Entrate di Bolzano, anziché quanto illegittimamente preteso dall IPES. Tutto ciò mentre tutti gli altri inquilini residenti nel medesimo complesso demaniale rimangono in stand-by, nella speranza (dall !) di ricevere qualche indicazione da parte dell Ipes. g) Luglio - Ottobre 2013: ai due inquilini in congedo, viene contestato l utilizzo sine titulo dell appartamento demaniale - pur essendo gli stessi in possesso di regolare contratto stipulato presso l Agenzia delle Entrate di Bolzano - e comunicato lo sfratto mediante due diverse procedure. All ex carabiniere mediante regolare notifica dell atto, mentre all ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza con una mera raccomandata. Occorre, qui, far presente la seguente disparità di trattamento (un accanimento? perché?) tra il personale in congedo residente a Bolzano e il personale in congedo residente a Trento. In Frazione Ravina di Trento, alla via Filari Longhi, sono ubicati n. 47 appartamenti demaniali, realizzati per gli appartenenti alle FF.OO. con le stesse risorse stanziate ex Legge 52/76 e soggetti all applicazione della medesima disciplina normativa di cui alla Legge 560/93, ma gli inquilini, tutti in quiescenza già dal 1984, ad eccezione di uno ancora in servizio nella Guardia di Finanza di Trento, continuano a permanere nelle rispettive unità immobiliari senza aver mai ricevuto un avviso di fratto esecutivo. Addirittura, causa decesso di un inquilino titolare dell appartamento, senza soluzione di continuità, risulta che la locazione sia stata garantita ai suoi familiari! h) Nell ultimo trimestre del 2013, a seguito delle autodenunce presso l Agenzia delle Entrate di Bolzano, l IPES invita frettolosamente (chissà perché) tutti gli inquilini alla sottoscrizione di un contratto di locazione e non di concessione (come qualcuno vorrebbe sostenere, al fine di impedire il legittimo diritto di riscatto degli appartamenti a favore del personale interessato e di non ostacolare le procedure di sfratto in corso), con decorrenza della locazione , quindi retroattiva, per tentare di sanare, con molta probabilità, ogni inadempienza commessa sin dalle origini (omessa predisposizione dei contratti di locazione ed omesso versamento delle imposte di registro nonché delle relative sanzioni). Allo stato attuale, risulta la seguente situazione: inquilini che hanno sottoscritto il nuovo contratto proposto dall IPES, non scevro di norme inapplicabili; inquilini

4 che hanno deciso di non sottoscriverlo e, pertanto, sono tuttora senza contratto; infine coloro che si sono autodenunciati e che, essendo in possesso del contratto regolarizzato presso l Agenzia delle Entrate, non riconoscono la validità del nuovo contratto IPES e, quindi, versano a tale Istituto quanto correttamente determinato dall Ente statale. i) Nel contempo, l IPES, oltre a non voler riconoscere la legittimità delle denunce citate, con tutto quel che ne consegue (applicazione dei canoni determinati dall Agenzia delle Entrate, rimborso del 100% sanzioni e della metà delle imposte di registro versate dagli inquilini sino al 2017), determina inspiegabilmente il canone di locazione mensile inerente le seconde autorimesse ed i secondi posti auto, ai sensi dell'art. 7 della L.P , n. 13, nonostante quanto previsto dall'art. 94, comma 1 della medesima legge, che così recita:"le abitazioni dell'ipes, della Provincia, dei comuni e degli enti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, realizzati totalmente o parzialmente con fondi dello Stato o della Provincia, vengono assegnate secondo le disposizioni di questo capo." Si rammenta al riguardo che: 1. l'agenzia del Demanio è un ente pubblico economico; 2. l'intero immobile demaniale di via Roma, riservato al personale della Pubblica Sicurezza, dell'arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza è stato edificato con fondi dello Stato, ai sensi della legge 6 marzo 1976 n I canoni di locazione degli appartamenti a favore delle FF.OO., di proprietà demaniale erano regolati dalla Legge 6 marzo 1976, n. 52. Detta legge prevedeva, ai fini della determinazione del canone da applicarsi, l emanazione a cura del Ministero dei Lavori Pubblici, di una norma che ne individuasse i criteri. Fin dall origine, nelle more, su conforme parere dell allora Associazione Nazionale Istituti Autonomi Case Popolari (ora Federcasa), è stato applicato il canone calcolato ai sensi degli artt. 22 e 23 Legge n. 513 e D.P.R n Con delibera CIPE dd. 13 marzo 1995 sono quindi stati ridefiniti i criteri di determinazione dei canoni in sede nazionale, stabiliti dal CER nella seduta del L ITEA di Trento, per i citati 47 appartamenti demaniali di Ravina di Trento, applicava nel 2012 un canone di locazione composto dai seguenti due importi: quota a) 5,005 (canone di locazione) a vano + quota b) 9,646 (spese generali, di amministrazione e manutenzione a vano. Risulta inspiegabile, dunque, la disparità di trattamento tra gli inquilini residenti nella Provincia di Trento e quelli residenti nella nostra Provincia, penalizzati fortemente dall adozione di procedure IPES irregolari. Si impone, quindi, un urgente assunzione di iniziativa da parte dell amministrazione provinciale. per sapere: SI INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE E/O L ASSESSORE COMPETENTE 1. per quale motivo, l IPES non ha predisposto a far data dall i contratti di locazione relativi agli appartamenti in questione;

5 2. a che titolo l IPES incassa i canoni di locazione, visto e considerato che gli appartamenti sono di proprietà del Demanio; 3. perché l IPES non ha mai fornito riscontro alle comunicazioni inoltrate dagli inquilini; 4. per quale ragione l IPES non ha ancora provveduto al rimborso delle sanzioni e delle imposte di registro versate da coloro che si sono autodenunciati presso l Agenzia delle Entrate di Bolzano, nonché all adeguamento dei canoni di locazione mensili sulla base di quanto determinato da quest ultima; 5. tenuto conto di quanto previsto dall'art. 94, comma 1 della L.P , n. 13, perché l IPES determina illegittimamente i canoni di locazione mensili inerenti le seconde autorimesse ed i secondi posti auto, ai sensi dell'art. 7 della medesima legge provinciale; 6. perché l IPES non adotta le stesse modalità (corrette e più favorevoli) di determinazione dei canoni di locazione degli appartamenti e garages dell ITEA di Trento; 7. perché a fronte delle varie diffide extragiudiziali e messe in mora inoltrate da vari inquilini, l IPES non solo non ha mai fornito alcuna risposta ma continua imperterrita ad inviare fatture con importi errati; 8. se e sulla base di quali disposizioni normative l IPES non ritiene valide le denunce dei contratti verbali di locazione ed affitto di alcuni inquilini, presentate all Agenzia delle Entrate di Bolzano, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 23/2011; 9. perché in questi ultimi mesi a cavallo tra il 2013 e il 2014, l IPES ha deciso di far sottoscrivere i nuovi contratti ma con effetto retroattivo primo gennaio 2012; 10. come mai i nuovi contratti IPES, proposti tra l altro in diverse forme e contenuti, non sono stati inoltrati anche agli inquilini in quiescenza; 11. se e quali misure l amministrazione intenda adottare per far cessare le inadempienze da parte dell IPES e per favorire, da un lato, la revoca degli illegittimi provvedimenti di sfratto avviati nei confronti del personale in quiescenza e, dall altro, il riscatto degli appartamenti, a favore del personale interessato della Pubblica Sicurezza, dell Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, in virtù di quanto previsto dalla richiamata Legge 560/93 e in un ottica di spending review allargata, che prevede la vendita degli asset pubblici. Si chiede risposta scritta. Bolzano, 14 febbraio 2014 Il cons.re prov.le Paul Köllensperger

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