Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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1 2004R0854 IT Trattandosi di un smplic strumnto di documntazion, sso non impgna la rsponsabilità dll istituzioni B C1 REGOLAMENTO (CE) N. 854/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dl 29 april 2004 ch stabilisc norm spcifich pr l'organizzazion di controlli ufficiali sui prodotti di origin animal dstinati al consumo umano (GU L 139 dl , pag. 206) Modificato da: Gazztta ufficial n. pag. data M1 Rgolamnto (CE) n. 882/2004 dl Parlamnto uropo dl Consiglio L dl 29 april 2004 M2 Rgolamnto (CE) n. 2074/2005 dlla Commission dl 5 dicmbr L M3 Rgolamnto (CE) n. 2076/2005 dlla Commission dl 5 dicmbr L M4 Rgolamnto (CE) n. 1663/2006 dlla Commission dl 6 novmbr L M5 Rgolamnto (CE) n. 1791/2006 dl Consiglio dl 20 novmbr 2006 L M6 Rgolamnto (CE) n. 1021/2008 dlla Commission dl 17 ottobr L M7 Rgolamnto (CE) n. 219/2009 dl Parlamnto uropo dl Consiglio L dll 11 marzo 2009 M8 Rgolamnto (UE) n. 505/2010 dlla Commission dl 14 giugno 2010 L M9 Rgolamnto (UE) n. 151/2011 dlla Commission dl 18 fbbraio 2011 L Rttificato da: C1 Rttifica, GU L 226 dl , pag. 83 (2010/70)

2 2004R0854 IT B REGOLAMENTO (CE) N. 854/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dl 29 april 2004 ch stabilisc norm spcifich pr l'organizzazion di controlli ufficiali sui prodotti di origin animal dstinati al consumo umano IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato ch istituisc la Comunità uropa, in particolar l'articolo 152, paragrafo 4, lttra b), vista la proposta dlla Commission ( 1 ), visto il parr dl Comitato conomico social uropo ( 2 ), prvia consultazion dl Comitato dll rgioni, dlibrando scondo la procdura di cui all'articolo 251 dl trattato ( 3 ), considrando quanto sgu: (1) Il rgolamnto (CE) n. 852/2004 dl Parlamnto uropo dl Consiglio ( 4 ) stabilisc norm gnrali in matria di igin applicabili a tutti i prodotti alimntari il rgolamnto (CE) n. 854/2004 dl Parlamnto uropo dl Consiglio ( 5 ) stabilisc norm spcifich in matria di igin pr i prodotti alimntari di origin animal. (2) Occorrono norm spcifich pr i controlli ufficiali sui prodotti di origin animal in considrazion dgli asptti spcifici connssi con tali prodotti. (3) La portata dll norm spcifich di controllo rispcchirà la portata dll norm spcifich di igin pr gli opratori commrciali prvist dal rgolamnto (CE) n. 853/2004. Tuttavia gli Stati mmbri dovrbbro anch ffttuar adguati controlli ufficiali pr applicar l norm nazionali stabilit in conformità dll articolo 1, paragrafo 4, di dtto rgolamnto. Essi potranno procdr in tal snso stndndo i principi dl prsnt rgolamnto a dtt norm nazionali. (4) I controlli ufficiali sui prodotti di origin animal dovrbbro riguardar tutti gli asptti importanti pr la tutla dlla salut pubblica, s dl caso, dlla salut dl bnssr dgli animali. Dtti controlli dovrbbro basarsi sull più rcnti informazioni prtinnti disponibili prtanto dovrbb ssr possibil adattarli via via ch si rndono disponibili nuov informazioni prtinnti. ( 1 ) GU C 262 E dl , pag ( 2 ) GU C 95 dl , pag. 22. ( 3 ) Parr dl Parlamnto uropo dl 5 giugno 2003 (non ancora pubblicato nlla Gazztta ufficial), posizion comun dl Consiglio dl 27 ottobr 2003 (GU C 48 E dl , pag. 82), posizion dl Parlamnto uropo dl 30 marzo 2004 (non ancora pubblicata nlla Gazztta ufficial) dcision dl Consiglio dl 16 april ( 4 ) Pagina 3 dlla prsnt Gazztta ufficial. ( 5 ) Pagina 22 dlla prsnt Gazztta ufficial.

3 2004R0854 IT (5) La normativa comunitaria in matria di sicurzza di prodotti alimntari dovrbb poggiar su una solida bas scintifica. A tal fin, l'autorità uropa pr la sicurzza alimntar dovrbb ssr consultata ogniqualvolta ciò sia ncssario. (6) La natura l'intnsità di controlli ufficiali dovrbbro ssr basat su una valutazion di rischi riguardanti la salut pubblica, la salut il bnssr dgli animali, s dl caso, il tipo la produttività di procssi ffttuati l'oprator dl sttor alimntar intrssato. (7) È opportuno prvdr l adguamnto di talun norm spcifich di controllo, attravrso la procdura trasparnt di cui al rgolamnto (CE) n. 852/2004 al rgolamnto (CE) n. 853/2004 al fin di consntir la flssibilità ncssaria pr rispondr all signz spcifich dgli stabilimnti ch utilizzano mtodi tradizionali, con bassa produttività o situat in rgioni soggtt a particolari vincoli gografici. La procdura dovrbb inoltr consntir la ralizzazion di progtti pilota pr sprimntar nuovi approcci ai controlli sull carni in matria di igin. Tuttavia tal flssibilità non dovrbb compromttr gli obittivi in matria di igin di prodotti alimntari. (8) I controlli ufficiali sulla produzion dll carni sono ncssari pr vrificar ch gli opratori dl sttor alimntar rispttino l norm in matria di igin, i critri gli obittivi stabiliti dalla normativa comunitaria. Dtti controlli ufficiali dovrbbro consistr in audit dll attività dgli opratori dl sttor alimntar in attività di ispzion in vrifich sui controlli ffttuati dagli opratori dl sttor alimntar. (9) Tnuto conto dll loro conoscnz spcialistich, è opportuno ch i vtrinari ufficiali ffttuino audit ispzioni di maclli, stabilimnti pr la lavorazion dlla slvaggina taluni laboratori di szionamnto. Gli Stati mmbri dovrbbro potr dcidr qual sia il prsonal più adatto pr gli audit l ispzioni di altri tipi di stabilimnti. (10) I controlli ufficiali sulla produzion di molluschi bivalvi vivi sui prodotti dlla psca sono ncssari pr controllar il risptto di critri dgli obittivi fissati dalla normativa comunitaria. I controlli ufficiali sulla produzion di molluschi bivalvi vivi dovrbbro riguardar in particolar l zon di stabulazion produzion di molluschi bivalvi nonché il prodotto final. (11) I controlli ufficiali sulla produzion di latt crudo sono ncssari pr controllar il risptto di critri dgli obittivi fissati dalla normativa comunitaria. Tali controlli ufficiali dovrbbro riguardar in particolar l azind di produzion di latt il latt crudo al momnto dlla raccolta. (12) L disposizioni dl prsnt rgolamnto non dovrbbro applicarsi sinché non siano ntrati in vigor tutti gli lmnti dlla nuova lgislazion sull igin di prodotti alimntari. È altrsì opportuno prvdr ch dbba intrcorrr almno 18 msi tra l ntrata in vigor l applicazion dll nuov norm, affinché l autorità comptnti l industri intrssat possano disporr dl tmpo ncssario pr adattarvisi.

4 2004R0854 IT (13) L misur ncssari pr l'attuazion dl prsnt rgolamnto sono adottat scondo la dcision 1999/468/CE dl Consiglio, dl 28 giugno 1999, rcant modalità pr l'srcizio dll comptnz di scuzion confrit alla Commission ( 1 ), HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Campo di applicazion 1. Il prsnt rgolamnto stabilisc norm spcifich pr l'organizzazion di controlli ufficiali sui prodotti di origin animal. M1 1 bis. Il prsnt rgolamnto si applica ad intgrazion dl rgolamnto (CE) n. 882/2004 dl Parlamnto uropo dl Consiglio, dl 29 april 2004, rlativo ai controlli ufficiali intsi a vrificar la conformità alla normativa in matria di mangimi di alimnti all norm sulla salut sul bnssr dgli animali ( 2 ). 2. Esso si applica soltanto pr l attività l prson all quali si applica il rgolamnto (CE) n. 853/ L'scuzion di controlli ufficiali ai snsi dl prsnt rgolamnto lascia imprgiudicata la rsponsabilità lgal, in via principal, dgli opratori dl sttor alimntar pr la sicurzza di prodotti alimntari, com prvisto dal rgolamnto (CE) n. 178/2002 dl Parlamnto uropo dl Consiglio, dl 28 gnnaio 2002, ch stabilisc i principi i rquisiti gnrali dlla lgislazion alimntar, istituisc l'autorità uropa pr la sicurzza alimntar fissa procdur nl campo dlla sicurzza alimntar ( 3 ) la rsponsabilità civil o pnal risultant dalla violazion di loro obblighi. Articolo 2 Dfinizioni 1. Ai fini dl prsnt rgolamnto si intnd pr: M1 c) «autorità comptnt»: l'autorità cntral di uno Stato mmbro rsponsabil pr ffttuar controlli vtrinari o qualsiasi autorità cui sia stata dlgata tal comptnza; ( 1 ) GU L 184 dl , pag. 23. ( 2 ) GU L 165 dl , pag. 1. ( 3 ) GU L 31 dll' , pag. 1. Rgolamnto modificato dal rgolamnto (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 dl , pag. 4).

5 2004R0854 IT M1 f) «vtrinario ufficial»: vtrinario qualificato, ai snsi dl prsnt rgolamnto, ad assumr tal funzion nominato dall'autorità comptnt; g) «vtrinario autorizzato»: vtrinario dsignato dall'autorità comptnt ad ffttuar controlli spcifici pr suo conto su imprs; h) «assistnt spcializzato ufficial»: prsona qualificata, ai snsi dl prsnt rgolamnto, ad assumr tal funzion, nominata dall'autorità comptnt oprant sotto l'autorità rsponsabilità di un vtrinario ufficial; i) «bollo sanitario»: bollo indicant, quando applicato, ch sono stati ffttuati controlli ufficiali in conformità dl prsnt rgolamnto. 2. S dl caso si applicano anch l dfinizioni di cui ai sgunti rgolamnti: a) rgolamnto (CE) n. 178/2002; b) l dfinizioni di «sottoprodotti di origin animal», «TSE» (ncfalopatia spongiform trasmissibil), «matrial spcifico a rischio» stabilit nl rgolamnto (CE) n. 1774/2002 dl Parlamnto uropo dl Consiglio, dl 3 ottobr 2002, rcant norm sanitari rlativ ai sottoprodotti di origin animal non dstinati al consumo umano ( 1 ); M1 b bis) rgolamnto (CE) n. 882/2004; c) rgolamnto (CE) n. 852/2004; salvo la dfinizion di autorità comptnt; d) rgolamnto (CE) n. 853/2004. CAPO II CONTROLLI UFFICIALI IN RELAZIONE AGLI STABILIMENTI COMUNITARI M1 Articolo 3 Riconoscimnto dgli stabilimnti 1. L autorità comptnti riconoscono gli stabilimnti nl momnto all condizioni spcificat all'articolo 31, paragrafo 2, dl rgolamnto (CE) n. 882/ Pr l navi officina l navi conglatrici battnti bandira dgli Stati mmbri, i priodi massimi di tr o si msi applicabili al riconoscimnto condizionato dgli altri stabilimnti possono ssr, s ncssario prolungati. Tuttavia il riconoscimnto condizionato non può suprar in total 12 msi. L ispzioni di tali navi sono ffttuat com spcificato all'allgato III. ( 1 ) GU L 273 dl , pag. 1. Rgolamnto modificato da ultimo dal rgolamnto (CE) n. 813/2003 dlla Commission (GU L 117 dl , pag. 22).

6 2004R0854 IT L'autorità comptnt attribuisc ad ogni stabilimnto riconosciuto, comprsi qulli ai quali è stato concsso un riconoscimnto condizionato, un numro di riconoscimnto al qual possono ssr aggiunti codici indicanti i tipi di prodotti di origin animal fabbricati. Nl caso di mrcati all'ingrosso il numro di riconoscimnto può ssr intgrato da un numro scondario indicant l unità o i gruppi di unità ch vndono o fabbricano i prodotti di origin animal. 4. M1 c) Nl caso di mrcati all'ingrosso, l'autorità comptnt può rvocar o sospndr il riconoscimnto pr talun unità o gruppi di unità. 5. I paragrafi da 1 a 3 si applicano sia: a) agli stabilimnti ch iniziano a commrcializzar prodotti di origin animal alla data dll applicazion dl prsnt rgolamnto o succssivamnt; sia b) agli stabilimnti ch già commrcializzano prodotti di origin animal ma risptto ai quali non vi ra prcdntmnt signza di riconoscimnto. In qust ultimo caso, la visita in loco dll autorità comptnt, richista a titolo dl paragrafo 1 è ffttuata il più rapidamnt possibil. Il paragrafo 4 si applica anch a stabilimnti riconosciuti ch commrcializzano prodotti di origin animal in conformità dlla lgislazion comunitaria immdiatamnt prima dll'applicazion dl prsnt rgolamnto. M1 Articolo 4 Principi gnrali di controlli ufficiali in rlazion a tutti i prodotti di origin animal ch rintrano nl campo di applicazion dl rgolamnto 1. Gli Stati mmbri si adoprano affinché gli opratori dl sttor alimntar forniscano tutta l'assistnza ncssaria pr consntir ch i controlli ufficiali ffttuati dall'autorità comptnt possano svolgrsi in modo fficac. Garantiranno in particolar: l'accsso a difici, stabilimnti, impianti altr infrastruttur, l'accsso alla documntazion ai rgistri richisti a titolo dl prsnt rgolamnto oppur ritnuti dall'autorità comptnt ncssari pr valutar la situazion. 2. L'autorità comptnt ffttua controlli ufficiali pr vrificar il risptto da part dgli opratori dl sttor alimntar di rquisiti prvisti: a) dal rgolamnto (CE) n. 852/2004; b) dal rgolamnto (CE) n. 853/2004; c) dal rgolamnto (CE) n. 1774/2002.

7 2004R0854 IT I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 comprndono: a) audit di buon prassi iginich procdur basat su HACCP; b) i controlli ufficiali di cui agli articoli da 5 a 8; c) qualsiasi compito di audit spcificato ngli allgati dl prsnt rgolamnto. 4. Gli audit di buon prassi iginich vrificano il costant risptto dll procdur dgli opratori dl sttor alimntar pr quanto riguarda almno: a) controlli sull informazion in matria di catna alimntar; b) conczion manutnzion di locali dll attrzzatur; c) igin proprativa, oprativa postoprativa; d) igin prsonal; ) formazion in matria di igin procdur di lavoro; f) lotta contro i parassiti; g) qualità dll acqu; h) controllo dlla tmpratura; i) controlli sui prodotti alimntari ch ntrano d scono dallo stabilimnto la documntazion di accompagnamnto. 5. Audit con procdur basat su HACCP vrificano ch gli opratori dl sttor alimntar applichino dtt procdur in prmannza corrttamnt, provvdndo in particolar ad assicurar ch l procdur forniscano l garanzi spcificat nlla szion II dll allgato II dl rgolamnto (CE) n. 853/2004. In particolar ssi dtrminranno s l procdur garantiscono, nlla misura dl possibil, ch i prodotti di origin animal: a) sono conformi ai critri microbiologici stabiliti a titolo dlla normativa comunitaria; b) sono conformi alla normativa comunitaria su rsidui, contaminanti sostanz proibit; c) non prsntano pricoli fisici quali corpi strani. Allorquando, in conformità dll articolo 5 dl rgolamnto (CE) n. 852/2004 un oprator dl sttor alimntar utilizza procdur contnut in manuali pr l applicazion di principi HACCP anziché stabilir su procdur propri, l'audit dovrà comprndr il corrtto uso di dtti manuali. 6. La vrifica di conformità con i rquisiti dl rgolamnto (CE) n. 853/2004 pr quanto riguarda l applicazion dlla bollatura di idntificazion si ffttua in tutti gli stabilimnti approvati in conformità di dtto rgolamnto, oltr alla vrifica di conformità con altr signz in matria di tracciabilità. 7. Nl caso di maclli, cntri di lavorazion dlla slvaggina laboratori di szionamnto ch commrcializzano carni frsch, un vtrinario ufficial ffttua i compiti di audit di cui ai paragrafi 3 4.

8 2004R0854 IT Nllo svolgr compiti di audit, l autorità comptnti prndono particolar cura di: a) dtrminar s il prsonal l attività dl prsonal nllo stabilimnto in tutt l fasi dl procsso di produzion soddisfano i prtinnti rquisiti di rgolamnti di cui al paragrafo 1, lttr a) b). Pr facilitar l'audit, l autorità comptnti possono ffttuar prov di rndimnto att ad accrtar ch il rndimnto dl prsonal soddisfi dtrminati paramtri; b) vrificar i prtinnti dati dll oprator dl sttor alimntar; c) prlvar campioni pr analisi di laboratorio ogniqualvolta ciò sia ncssario; d) documntar lmnti prsi in considrazion i risultati dll'audit. 9. La natura l intnsità di compiti di audit pr i singoli stabilimnti dipnd dal rischio valutato. A tal fin, l autorità comptnt valuta rgolarmnt: a) rischi pr la salut pubblica, s dl caso, animal; b) nl caso di maclli, asptti rlativi al bnssr dgli animali; c) il tipo la produttività di procssi ffttuati; d) i dati prcdnti rlativi all oprator dl sttor alimntar pr quanto riguarda la conformità alla lgislazion alimntar. Articolo 5 Carni frsch Gli Stati mmbri assicurano ch i controlli ufficiali sull carni frsch vngano ffttuati in conformità dll allgato I. 1. Il vtrinario ufficial svolg compiti ispttivi ni maclli ch commrcializzano carni frsch, ni cntri di lavorazion dlla slvaggina ni laboratori di szionamnto in conformità di rquisiti gnrali dlla szion I, capo II, dll allgato I di rquisiti spcifici dlla szion IV, in particolar pr quanto riguarda: a) l informazioni sulla catna alimntar; b) l'spzion ant mortm; c) il bnssr dgli animali; d) l'ispzion post mortm; ) il matrial spcifico a rischio; f) l prov di laboratorio.

9 2004R0854 IT La bollatura sanitaria dll carcass di ungulati domstici, mammifri di slvaggina di allvamnto divrsi dai lagomorfi, slvaggina in librtà di gross dimnsioni nonché dll mzz carcass, di quarti di tagli ottnuti szionando l mzz carcass in tr pzzi è ffttuata ni maclli ni cntri di lavorazion dlla slvaggina, conformmnt alla szion I, capo III, dll'allgato I. L bollatur sanitari sono applicat dal vtrinario ufficial o sotto la sua rsponsabilità, qualora i controlli ufficiali non abbiano individuato mancanz tali da rndr la carn inadatta al consumo umano. 3. Dopo l scuzion di controlli di cui ai punti 1 2, il vtrinario ufficial prnd appropriat misur, com prvisto dall allgato I, szion II, in particolar pr quanto riguarda: a) la comunicazion di risultati dll ispzion; b) dcisioni concrnnti l informazion sulla catna alimntar; c) dcisioni concrnnti gli animali vivi; d) dcisioni concrnnti il bnssr dgli animali; ) dcisioni concrnnti la carn. 4. Gli assistnti spcializzati ufficiali possono assistr il vtrinario ufficial con controlli ufficiali ffttuati in conformità dll szioni I II dll allgato I, com spcificato nlla szion III, capo I. In tal caso, ssi oprano qual part di una squadra indipndnt. 5. a) Gli Stati mmbri provvdono a dotarsi di prsonal ufficial in numro sufficint a ffttuar i controlli ufficiali di cui all allgato I con la frqunza spcificata nlla szion III, capo II. b) Si sgu un impostazion basata sui rischi pr valutar il numro di prsonal ufficial ch dv ssr prsnt sulla lina di macllazion in ogni dtrminato macllo. Il numro di prsonal ufficial coinvolto è stabilito dall'autorità comptnt d è sufficint pr soddisfar tutt l signz dl prsnt rgolamnto. 6. a) Gli Stati mmbri possono autorizzar il prsonal di maclli a coadiuvar ni controlli ufficiali svolgndo taluni compiti spcifici, sotto la suprvision dl vtrinario ufficial, in rlazion alla produzion dll carni di pollam di lagomorfi, conformmnt all'allgato I, szion III, capo III, part A. In tal caso, ssi provvdono affinché il prsonal ch svolg dtti compiti: i) sia qualificato sgua una formazion, in conformità di dtt disposizioni; ii) opri in manira indipndnt dal prsonal di produzion; iii) rifrisca qualsiasi mancanza al vtrinario ufficial. b) Gli Stati mmbri possono inoltr autorizzar il prsonal di maclli a svolgr compiti spcifici di campionamnto di prova conformmnt all'allgato I, szion III, capo III, part B.

10 2004R0854 IT Gli Stati mmbri provvdono a ch i vtrinari ufficiali gli assistnti spcializzati ufficiali abbiano l qualifich siano formati conformmnt all'allgato I, szion III, capo IV. Articolo 6 Molluschi bivalvi vivi Gli Stati mmbri assicurano ch la produzion la commrcializzazion di molluschi bivalvi vivi, chinodrmi vivi, tunicati vivi gastropodi marini vivi siano sottopost a controlli ufficiali com dscritto all'allgato II. Articolo 7 Prodotti dlla psca Gli Stati mmbri assicurano ch i controlli ufficiali sui prodotti dlla psca siano ffttuati conformmnt all'allgato IV. Articolo 8 Latt crudo prodotti lattiri Gli Stati mmbri assicurano ch i controlli ufficiali sul latt crudo sui prodotti lattiri siano ffttuati in conformità dll allgato IV. M1 CAPO III M1 PROCEDURE DI IMPORTAZIONE Articolo 10 Pr garantir l'applicazion uniform di principi dll condizioni stabiliti all'articolo 11 dl rgolamnto (CE) n. 178/2002 dl titolo VI, capo II, dl rgolamnto (CE) n. 882/2004 si applicano l procdur dscritt nl prsnt capitolo. Articolo 11 Elnchi di pasi trzi o parti di pasi trzi dai quali sono consntit l importazioni di dtrminati prodotti di origin animal 1. I prodotti di origin animal sono importati da un pas trzo, o da una part di un pas trzo, ch figura in un lnco compilato aggiornato scondo la procdura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. M1 2. Un pas trzo figura in tal lnco solo s vi è stato ffttuato un controllo comunitario il qual dimostri ch la sua autorità comptnt fornisc garanzi adguat com prvisto all'articolo 48, paragrafo 3, dl rgolamnto (CE) n. 882/2004. Tuttavia, un pas trzo può figurar in siffatto lnco snza ch sia stato ffttuato alcun controllo comunitario s:

11 2004R0854 IT M1 a) il rischio dtrminato in conformità dll'articolo 46, paragrafo 3, lttra a), dl rgolamnto (CE) n. 882/2004 non è tal da giustificarlo; b) al momnto di dcidr di aggiungr un particolar pas trzo ad un lnco, a norma dl paragrafo 1, si dtrmina ch altr informazioni indicano ch l'autorità comptnt fornisc l ncssari garanzi. M1 3. Gli lnchi compilati in conformità dl prsnt articolo possono ssr combinati con altri lnchi compilati a fini di salut pubblica salut dgli animali. 4. Nl compilar o aggiornar gli lnchi si tin conto in particolar di critri lncati nll articolo 46 nll articolo 48, paragrafo 3, dl rgolamnto (CE) n. 882/2004. Si tin inoltr conto di quanto sgu: a) la lgislazion dl pas trzo concrnnt: i) i prodotti di origin animal; ii) l'uso di mdicinali vtrinari, comprs l norm riguardanti il divito o l'autorizzazion dl loro impigo, la loro distribuzion la loro commrcializzazion l rlativ norm amministrativ di controllo; iii) la prparazion la somministrazion di mangimi, comprs l procdur pr l'uso di additivi pr la prparazion l'impigo di mangimi mdicati, nonché la qualità iginica sia dll matri prim utilizzat pr la prparazion di mangimi sia dl prodotto final; M1 i) condizioni sanitari di produzion, lavorazion, manipolazion, magazzinaggio spdizion ffttivamnt applicat ai prodotti di origin animal dstinati alla Comunità; j) sprinza acquisita in matria di commrcializzazion dl prodotto provnint dal pas trzo risultati di controlli ffttuati sull importazioni; k) risultati di controlli comunitari sguiti nl pas trzo soprattutto risultati dlla valutazion dll autorità comptnti l'azion ch l autorità comptnti hanno intraprso alla luc dll vntuali raccomandazioni rivolt loro a sguito di un controllo comunitario; l) sistnza, applicazion comunicazion di un programma approvato di controllo dll zoonosi; m) sistnza, applicazion comunicazion di un programma approvato di controllo di rsidui.

12 2004R0854 IT La Commission provvd a mttr a disposizion dl pubblico la vrsion aggiornata di tutti gli lnchi compilati o aggiornati conformmnt al prsnt articolo. Articolo 12 Elnchi dgli stabilimnti dai quali è consntito importar prodotti spcifici di origin animal 1. I prodotti di origin animal possono ssr importati nlla Comunità solo s sono stati spditi dagli ottnuti o prparati ngli stabilimnti ch figurano ngli lnchi compilati aggiornati conformmnt al prsnt articolo, salvo: a) quando, caso pr caso, si dcid, in conformità dlla procdura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, ch l garanzi ch un dtrminato pas trzo fornisc risptto a importazioni di dtrminati prodotti di origin animal sono tali ch la procdura di cui all'articolo 16 non è ncssaria ai fini dll'accrtamnto dlla conformità ai rquisiti di cui al paragrafo 2; b) ni casi spcificati all'allgato V. Inoltr l carni frsch, l carni macinat, l prparazioni di carni, i prodotti a bas di carni sparat mccanicamnt (MSM) possono ssr importati nlla Comunità solo s sono stati fabbricati con carni ottnut da maclli laboratori di szionamnto insriti in lnchi compilati d aggiornati a norma dl prsnt articolo o in stabilimnti comunitari riconosciuti. 2. Uno stabilimnto può ssr insrito in un siffatto lnco solo s l'autorità comptnt dl pas trzo di origin garantisc ch: a) lo stabilimnto, insim a qualsiasi stabilimnto ch lavora matri prim di origin animal utilizzat pr la lavorazion di prodotti di origin animal intrssati, soddisfa i prtinnti rquisiti comunitari, in particolar qulli dl rgolamnto (CE) 853/2004, oppur i rquisiti dtrminati quali quivalnti ai suddtti rquisiti all'atto dlla dcision di insrir il pas trzo in qustion nl prtinnt lnco, in conformità dll'articolo 11; b) un srvizio ispttivo ufficial nl pas trzo sorvglia gli stabilimnti, s dl caso, mtt a disposizion dlla Commission tutt l informazioni prtinnti sugli stabilimnti ch forniscono matri prim; c) ssa dispon ffttivamnt dl potr di frmar l sportazioni dgli stabilimnti vrso la Comunità qualora qusti non soddisfino i rquisiti di cui alla lttra a). 3. L autorità comptnti di pasi trzi ch figurano ngli lnchi compilati aggiornati in conformità dll'articolo 11 garantiscono ch gli lnchi dgli stabilimnti di cui al paragrafo 1 siano compilati, aggiornati comunicati alla Commission.

13 2004R0854 IT a) La Commission trasmtt ai punti di contatto dsignati dagli Stati mmbri a tal fin rgolari notifich in mrito agli lnchi nuovi o aggiornati inviatil dall autorità comptnti di pasi trzi intrssati in conformità dl paragrafo 3. b) S ntro vnti giorni dalla notifica da part dlla Commission nssuno Stato mmbro sollva obizioni all'lnco nuovo o modificato, l importazioni provninti dagli stabilimnti ch figurano nll'lnco sono autorizzat dici giorni lavorativi dopo la data alla qual la Commission l'ha rso accssibil al pubblico. c) La Commission, qualora almno uno Stato mmbro formuli ossrvazioni scritt, o qualora ssa ritnga ncssario apportar una modifica ad un lnco alla luc di informazioni prtinnti quali rlazioni di ispzion dlla Comunità o una notifica nll'ambito dl sistma di allarm rapido, n informa gli Stati mmbri mtt la qustion all'ordin dl giorno dlla riunion succssiva dlla szion comptnt dl comitato prmannt pr la catna alimntar la salut dgli animali, affinché si pronunci, s dl caso, scondo la procdura di cui all'articolo 19, paragrafo La Commission provvd a mttr a disposizion dl pubblico la vrsion aggiornata di tutti gli lnchi. Articolo 13 Molluschi bivalvi vivi, chinodrmi, tunicati gastropodi marini 1. Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 1, lttra b), i molluschi bivalvi vivi, gli chinodrmi, i tunicati i gastropodi marini provngono da zon di produzion di pasi trzi insrit ngli lnchi compilati aggiornati conformmnt all'articolo Il rquisito di cui al paragrafo 1 non si applica ai pttinidi raccolti fuori dll zon di produzion classificat. Tuttavia i controlli ufficiali in rlazion ai pttinidi sono ffttuati conformmnt all'allgato II, capo III. 3. a) Prima di compilar gli lnchi di cui al paragrafo 1, si tin particolar conto dll garanzi ch l'autorità comptnt dl pas trzo può fornir in mrito all'ossrvanza di rquisiti di cui al prsnt rgolamnto pr quanto riguarda la classificazion il controllo dll zon di produzion. b) Vin ffttuato un controllo comunitario in loco prima dlla compilazion di tali lnchi a mno ch: i) il rischio dtrminato in conformità dll'articolo 18, punto 8 non sia tal da giustificarla; ii) si dtrmini, al momnto di dcidr di aggiungr una particolar zona di produzion ad un lnco in conformità dl paragrafo 1, ch altr informazioni indicano ch l'autorità comptnt fornisc l ncssari garanzi.

14 2004R0854 IT La Commission provvd a mttr a disposizion dl pubblico la vrsion aggiornata di tutti gli lnchi compilati o aggiornati conformmnt al prsnt articolo. Articolo 14 Documnti 1. All'atto dll'importazion nlla Comunità ciascuna partita di prodotti di origin animal è accompagnata da un documnto conform ai rquisiti di cui all'allgato VI. 2. Il documnto attsta ch il prodotto soddisfa: a) I rquisiti pr sso fissati in bas al rgolamnto (CE) 852/2004 al rgolamnto (CE) 853/2004 o disposizioni quivalnti a tali rquisiti; M1 b) L vntuali condizioni spcifich di importazion fissat a norma dll'articolo 48 dl rgolamnto (CE) n. 882/ I documnti possono includr i dttagli richisti ai snsi di altra normativa comunitaria in matria di salut pubblica salut dgli animali. 4. Esnzioni dal paragrafo 1 possono ssr stabilit scondo la procdura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, qualora sia possibil ottnr l garanzi di cui al paragrafo 2 dl prsnt articolo in altro modo. Articolo 15 Disposizioni spciali pr i prodotti dlla psca 1. L procdur stabilit nl prsnt capo non si applicano ai prodotti dlla psca frschi sbarcati nlla Comunità dirttamnt da un pschrccio ch batt bandira di un pas trzo. I controlli ufficiali concrnnti tali prodotti dlla psca si ffttuano in conformità dll'allgato III. 2. a) I prodotti dlla psca importati da una nav officina o da una nav frigorifro ch batt bandira di un pas trzo dvono provnir da navi ch figurano in un lnco compilato aggiornato scondo la procdura di cui all'articolo 12, paragrafo 4. b) Tuttavia, in droga all'articolo 12, paragrafo 2, lttra b), una nav può ssr inclusa in un lnco siffatto anch: i) sulla bas di una comunicazion congiunta dll'autorità comptnt dl pas trzo dl qual la nav batt bandira dll'autorità comptnt di un altro pas trzo, alla qual la prcdnt autorità comptnt abbia dlgato la rsponsabilità dll'ispzion dlla nav in qustion, a condizion ch: il pas trzo in qustion figuri nll'lnco di pasi trzi, compilato conformmnt all'articolo 11, dal qual sono autorizzat l importazioni di prodotti dlla psca,

15 2004R0854 IT tutti i prodotti dlla psca provninti dalla nav intrssata dstinati a ssr commrcializzati nlla Comunità siano sbarcati dirttamnt in qul pas trzo, l'autorità comptnt dl suddtto pas trzo abbia ispzionato la nav dichiari ch ssa soddisfa i rquisiti comunitari, l'autorità comptnt dl pas trzo in qustion dichiari ch procdrà priodicamnt a ispzioni dlla nav pr garantir ch ssa continua a soddisfar i rquisiti comunitari; oppur ii) sulla bas di una comunicazion congiunta dll'autorità comptnt dl pas trzo dl qual la nav batt bandira dll'autorità comptnt di uno Stato mmbro, alla qual la prcdnt autorità comptnt abbia dlgato la rsponsabilità dll'ispzion dlla nav in qustion, a condizion ch: tutti i prodotti dlla psca provninti dalla nav intrssata dstinati a ssr commrcializzati nlla Comunità siano sbarcati dirttamnt in qullo Stato mmbro, l'autorità comptnt di tal Stato abbia ispzionato la nav dichiari ch ssa soddisfa i rquisiti comunitari, l'autorità comptnt dllo Stato mmbro in qustion abbia dichiarato ch procdrà priodicamnt a ispzioni dlla nav pr garantir ch ssa continua a soddisfar i rquisiti comunitari. c) La Commission provvd a mttr a disposizion dl pubblico la vrsion aggiornata di tutti gli lnchi compilati o aggiornati conformmnt al prsnt articolo. 3. Quando i prodotti dlla psca sono importati dirttamnt da un pschrccio o da una nav frigorifro, un documnto firmato dal comandant può sostituir il documnto prscritto a norma dll'articolo L norm di applicazion particolarggiat dl prsnt articolo possono ssr fissat scondo la procdura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. CAPO IV M7 DISPOSIZIONI FINALI Articolo 16 Misur transitori di portata gnral ints a modificar lmnti non ssnziali dl prsnt rgolamnto anch compltandolo con nuovi lmnti non ssnziali, in particolar ultriori spcificazioni di rquisiti stabiliti nl prsnt rgolamnto, sono adottat scondo la procdura di rgolamntazion con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

16 2004R0854 IT M7 Altr misur d'applicazion o transitori possono ssr adottat scondo la procdura di rgolamntazion di cui all'articolo 19, paragrafo 2. M7 Articolo 17 Modifica adattamnto dgli allgati 1. La Commission può modificar o intgrar gli allgati I, II, III, IV, V VI pr tnr conto di progrssi scintifici tcnici. Tali misur ints a modificar lmnti non ssnziali dl prsnt rgolamnto anch compltandolo sono adottat scondo la procdura di rgolamntazion con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo La Commission può concdr drogh agli allgati I, II, III, IV, V VI, purché ss non prgiudichino il consguimnto dgli obittivi dl prsnt rgolamnto. Tali misur ints a modificar lmnti non ssnziali dl prsnt rgolamnto compltandolo sono adottat scondo la procdura di rgolamntazion con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo Gli Stati mmbri possono, snza compromttr il consguimnto dgli obittivi dl prsnt rgolamnto, adottar, a norma di paragrafi da 4 a 7, misur nazionali pr adattar i rquisiti di cui all'allgato I. 4. L misur nazionali di cui al paragrafo 3: a) prsguano l'obittivo di: i) favorir la proscuzion dll'utilizzo di mtodi tradizionali in tutt l fasi dlla produzion, trasformazion o distribuzion di prodotti alimntari; o ii) vnir incontro all signz dll imprs dl sttor alimntar con bassa produzion situat in rgioni soggtt a particolari vincoli gografici; oppur iii) consntir la ralizzazion di progtti pilota pr sprimntar nuovi approcci ai controlli sull carni in matria di igin. b) riguardano in particolar i sgunti lmnti dll'allgato I: i) l'informazion sulla catna alimntar; ii) la prsnza dll'autorità comptnt ngli stabilimnti. 5. Lo Stato mmbro ch dsidri adottar l misur nazionali di cui al paragrafo 3, invia notifica alla Commission agli altri Stati mmbri. Ciascuna notifica dv: a) fornir una dscrizion particolarggiata di rquisiti ch lo Stato mmbro in qustion ritin ncssario adattar la natura dll'adattamnto dsidrato; b) dscrivr gli stabilimnti intrssati;

17 2004R0854 IT c) sporr l motivazioni dll'adattamnto, fornndo anch, s dl caso, una sintsi dll'analisi dl rischio ffttuata indicando l misur vntuali da prndr affinché l'adattamnto non prgiudichi gli obittivi dl prsnt rgolamnto; d) fornir ogni altra informazion prtinnt. 6. A dcorrr dal ricvimnto dlla notifica di cui al paragrafo 5, gli altri Stati mmbri dispongono di tr msi pr inviar ossrvazioni scritt alla Commission. La Commission può, qualora ricva ossrvazioni scritt da part di uno o più Stati mmbri, dv consultar gli Stati mmbri nll'ambito dl comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1. La Commission può dcidr, scondo la procdura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, s l misur prvist possono ssr attuat prvi, s ncssari, gli opportuni mndamnti. S dl caso, la Commission può proporr misur di applicazion gnral conformmnt ai paragrafi 1 o 2 di tal articolo. 7. Uno Stato mmbro può adottar misur nazionali pr adattar i rquisiti di cui all'allgato I soltanto: a) in ottmpranza a una dcision adottata conformmnt al paragrafo 6; b) qualora, un ms dopo la scadnza dl priodo di cui al paragrafo 6, la Commission non abbia comunicato agli Stati mmbri di avr ricvuto ossrvazioni scritt o di avr intnzion di proporr l'adozion di una dcision conformmnt al paragrafo Quando uno Stato mmbro adotta misur nazionali di attuazion di un progtto pilota pr sprimntar nuovi approcci ai controlli sull carni in matria di igin conformmnt ai paragrafi da 3 a 7, sso comunica i risultati alla Commission non appna qusti sono disponibili. La Commission samina l'opportunità di proporr misur di applicazion gnral conformmnt al paragrafo 1. Articolo 18 Dcisioni spcifich M7 Fatta salva l'applicazion gnral dll'articolo 16 dll'articolo 17, paragrafo 1, possono ssr fissat misur di attuazion scondo la procdura di rgolamntazion di cui all'articolo 19, paragrafo 2, adottat modifich dgli allgati I, II, III, IV, V o VI, quali misur ints a modificar lmnti non ssnziali dl prsnt rgolamnto, scondo la procdura di rgolamntazion con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3, pr spcificar: 1. l prov pr valutar l prstazioni dgli opratori dl sttor alimntar dl loro prsonal; 2. il mtodo di comunicazion di risultati dll ispzioni; 3. i critri pr dtrminar quando, sulla bas di un'analisi dl rischio, non è ncssaria la prsnza prmannt dl vtrinario ufficial ni maclli stabilimnti di manipolazion dlla slvaggina durant l'ispzion ant mortm post mortm;

18 2004R0854 IT l norm riguardanti il contnuto dll prov pr vtrinari ufficiali assistnti spcializzati ufficiali; 5. i critri microbiologici pr il controllo dl procsso in rlazion all'igin ngli stabilimnti; 6. l procdur altrnativ, l prov sirologich o altr prov di laboratorio ch forniscano garanzi almno quivalnti all procdur spcifich di ispzion post mortm dscritt nll'allgato I, szion IV, ch prtanto possono sostituirl, qualora l'autorità comptnt dcida in tal snso; 7. l circostanz ch non rndono ncssari alcun dll procdur spcifich di ispzion post mortm dscritt nll'allgato I, szion IV, in funzion dll'azinda, dlla rgion o dl pas d'origin in bas ai principi dll'analisi dl rischio; 8. l norm pr l prov di laboratorio; 9. il trattamnto a frddo da applicar all carni in rlazion alla cisticrcosi trichinosi; 10. l condizioni all quali l azind l rgioni possono ssr crtificat com ufficialmnt indnni da cisticrco trichin; 11. i mtodi da sguir nll'sam rlativo all condizioni di cui all'allgato I, szion IV, capitolo IX; 12. pr i suini da ingrasso, i critri pr l condizioni di stabulazion controllata i sistmi di produzion intgrata; 13. i critri pr la classificazion dll zon di produzion di stabulazion pr i molluschi bivalvi vivi in collaborazion con il laboratorio comunitario di rifrimnto prtinnt, comprsi: a) i valori limit i mtodi di analisi pr l biotossin marin; b) l procdur pr l analisi virologich l rlativ norm virologich, c) i piani di campionamnto nonché i mtodi l tollranz analitich da applicar pr accrtar il risptto di critri; 14. i critri organolttici dlla frschzza pr la valutazion di prodotti dlla psca; 15. i limiti analitici, i mtodi di analisi i piani di campionamnto pr i controlli ufficiali sui prodotti dlla psca richisti conformmnt all'allgato III, incluso in rlazion ai parassiti ai contaminanti ambintali; 16. il mtodo con cui la Commission compilrà gli lnchi di pasi trzi dgli stabilimnti ni pasi trzi, accssibili al pubblico ai snsi dgli articoli 11, 12, M1

19 2004R0854 IT Articolo 19 Procdura dl comitato prmannt 1. La Commission è assistita dal comitato prmannt pr la catna alimntar la salut dgli animali istituito dall'articolo 58 dl rgolamnto (CE) n. 178/ Ni casi in cui è fatto rifrimnto al prsnt paragrafo, si applicano gli articoli 5 7 dlla dcision 1999/468/CE, tnndo conto dll disposizioni dll'articolo 8 dlla stssa. Il priodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, dlla dcision 1999/468/CE è fissato a tr msi. M7 3. Ni casi in cui è fatto rifrimnto al prsnt paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, l'articolo 7 dlla dcision 1999/468/CE, tnndo conto dll disposizioni dll'articolo 8 dlla stssa. Articolo 20 Consultazion dll'autorità uropa pr la sicurzza alimntar La Commission consulta l'autorità uropa pr la sicurzza alimntar sull matri ch rintrano nl campo di applicazion dl prsnt rgolamnto qualora ncssario, in particolar: 1. prima di proporr di modificar i rquisiti spcifici concrnnti l procdur di ispzion post mortm stabilit nlla szion IV dll'allgato I; 2. prima di proporr di modificar l disposizioni dll'allgato I, szion IV, capitolo X, sull carni di animali ni quali l'ispzion post mortm ha rivlato lsioni ch indicano infzion da brucllosi o tubrcolosi; 3. prima di proporr l misur di attuazion rlativamnt all articolo 18, punti da 5 a 15. Articolo 21 Rlazion al Parlamnto uropo al Consiglio 1. Entro 20 maggio 2009 la Commission prsnta al Parlamnto uropo al Consiglio una rlazion ch valuti l'sprinza acquisita nl quadro dll'applicazion dl prsnt rgolamnto. 2. La Commission, s dl caso, corrda dll prtinnti propost la suddtta rlazion. Articolo 22 Entrata in vigor Il prsnt rgolamnto ntra in vigor il vntsimo giorno succssivo alla pubblicazion nlla Gazztta ufficial dll Union uropa. Esso è applicabil diciotto msi dopo la data in cui sono ntrati in vigor tutti i sgunti atti:

20 2004R0854 IT a) rgolamnto (CE) n. 852/2004; b) rgolamnto (CE) n. 853/2004; c) dirttiva 2004/41/CE dl Parlamnto uropo dl Consiglio, dl 21 april 2004, ch abroga alcun dirttiv rcanti norm sull'igin di prodotti alimntari l disposizioni sanitari pr la produzion la commrcializzazion di dtrminati prodotti di origin animal dstinati al consumo umano ( 1 ). Tuttavia, sso non è applicabil antriormnt al 1 o gnnaio Il prsnt rgolamnto è obbligatorio in tutti i suoi lmnti dirttamnt applicabil in ciascuno dgli Stati mmbri. ( 1 ) GU L 157 dl , pag. 33.

21 2004R0854 IT ALLEGATO I CARNI FRESCHE SEZIONE I: COMPITI DEL VETERINARIO UFFICIALE CAPO I: COMPITI DI AUDIT 1. Oltr ai rquisiti gnrali di cui all'articolo 4, paragrafo 4, concrnnti gli audit rlativi all buon prassi iginich, il vtrinario ufficial vrifica la costant ossrvanza dll procdur dll'oprator dl sttor alimntar pr quanto riguarda qualsiasi raccolta, trasporto, magazzinaggio, manipolazion, lavorazion utilizzo o smaltimnto di sottoprodotti di origin animal, comprsi i matriali spcifici a rischio, di cui l'oprator dl sttor alimntar è rsponsabil. 2. Oltr ai rquisiti gnrali di cui all'articolo 4, paragrafo 5, rlativi agli audit di principi basati sull'haccp, il vtrinario ufficial si accrta ch l procdur dll'oprator garantiscano, nlla misura dl possibil, ch l carni: a) non prsntino anomali o altrazioni fisiopatologich; b) non prsntino contaminazion fcal o di altro tipo; c) non contngano matriali spcifici a rischio, trann quando prvisto in virtù dlla normativa comunitaria siano stat prodott in conformità dlla normativa comunitaria riguardant l TSE. CAPO II: COMPITI ISPETTIVI Il vtrinario ufficial, nll'scuzion di compiti ispttivi in conformità dl prsnt capitolo, tin conto di risultati di compiti di audit svolti scondo l'articolo 4 il capo I dl prsnt allgato. S dl caso il vtrinario ufficial si rgola di consgunza nll'indirizzar i compiti ispttivi. A. Informazioni sulla catna alimntar 1. Il vtrinario ufficial controlla d analizza l informazioni prtinnti tratt dai rgistri tnuti prsso l'azinda di provninza dgli animali dstinati alla macllazion tin conto di risultati documntati di tali controlli d analisi nll'ffttuar l ispzioni ant post mortm. 2. Nll'sguir i propri compiti ispttivi, il vtrinario ufficial tin conto di crtificati ufficiali ch accompagnano gli animali dll vntuali dichiarazioni fatt dai vtrinari ch ffttuano i controlli a livllo dlla produzion primaria, comprsi i vtrinari ufficiali qulli autorizzati. 3. Quando gli opratori dl sttor alimntar adottano nlla catna alimntar misur aggiuntiv pr garantir la sicurzza dgli alimnti mdiant sistmi intgrati, sistmi privati di controllo, crtificazioni confrit da una trza part indipndnt o altri sistmi, quando tali misur sono documntat gli animali sottoposti a tali mccanismi sono chiaramnt idntificabili, il vtrinario ufficial può tnrn conto nll'spltar i compiti ispttivi nl vrificar l procdur basat sull'haccp. B. Ispzion ant mortm 1. Fatto salvo quanto prvisto ai punti 4 5: a) il vtrinario ufficial ffttua un'ispzion ant mortm di tutti gli animali prima dlla macllazion; b) l'ispzion ant mortm ha luogo ntro 24 or dall'arrivo al macllo mno di 24 or prima dlla macllazion. Inoltr, il vtrinario ufficial può richidr un'ispzion in qualunqu momnto.

22 2004R0854 IT L'ispzion ant mortm dv in particolar prmttr di accrtar, riguardo al singolo animal controllato; vntuali sgni: a) ch il bnssr dgli animali è stato compromsso; oppur b) di condizioni ch potrbbro riprcuotrsi ngativamnt sulla salut umana o dgli animali, prstando particolar attnzion all'individuazion dll zoonosi, dll malatti di cui all'lnco A o, laddov opportuno, dll'lnco B dll'ufficio intrnazional dll pizoozi (UIE). 3. Il vtrinario ufficial, oltr all'ispzion ant mortm ordinaria sgu un'ispzion clinica di tutti gli animali ch l'oprator dl sttor alimntar o un assistnt spcializzato ufficial hanno vntualmnt scartato. 4. In caso di macllazion d'mrgnza fuori dal macllo nl caso di slvaggina cacciata, il vtrinario ufficial prsso il macllo o lo stabilimnto di manipolazion dlla slvaggina samina la dichiarazion di accompagnamnto dlla carcassa dll'animal rilasciata rispttivamnt dal vtrinario o dalla prsona formata in conformità dl rgolamnto (CE) n. 853/ Ni casi prvisti nlla szion III, capo 2, o nlla szion IV, l'ispzion ant mortm può ssr ffttuata nll'azinda di provninza. In tali casi, il vtrinario ufficial prsso il macllo dv ffttuar l'ispzion ant mortm soltanto quando nlla misura spcificati. C. Bnssr dgli animali Il vtrinario ufficial vrifica la conformità all prtinnti norm comunitari nazionali rlativ al bnssr dgli animali, com l norm rlativ alla protzion dgli animali al momnto dlla macllazion durant il trasporto. D. Ispzion post mortm 1. Immdiatamnt dopo la macllazion la carcassa l frattagli ch l'accompagnano sono sottopost a un'ispzion post mortm. Tutt l suprfici strn dvono ssr saminat; a tal scopo potrbbro ssr ncssari una manipolazion minima dlla carcassa dll frattagli o spciali attrzzatur tcnich. Occorr prstar un'attnzion particolar all'individuazion dll zoonosi, dll malatti di cui all'lnco A, laddov opportuno, all'lnco B dll'uie. La vlocità dlla catna di macllazion il numro di mmbri dl prsonal ispttivo prsnt sono tali da consntir un'ispzion adguata. 2. Sono ffttuati ultriori sami, com la palpazion l'incision di parti dlla carcassa dll frattagli, prov di laboratorio ov ciò sia ritnuto ncssario: a) pr giungr a una diagnosi dfinitiva; oppur b) pr individuar la prsnza di: i) una malattia dgli animali; ii) agnti contaminanti a livlli supriori a qulli stabiliti in virtù dlla normativa comunitaria; iii) una non conformità risptto ai critri microbiologici; oppur iv) altri fattori ch potrbbro richidr ch l carni siano dichiarat non idon al consumo umano o ch siano impost rstrizioni all'utilizzazion dll stss; in particolar nl caso di animali sottoposti a macllazion d'mrgnza.

23 2004R0854 IT Ai fini dll'ispzion post mortm, il vtrinario ufficial dispon ch l carcass di solipdi domstici, di bovini di tà suprior ai si msi di suini domstici di tà suprior all quattro sttiman siano tagliat a mtà longitudinalmnt lungo la colonna vrtbral. S ciò risulta ncssario pr l'ispzion, il vtrinario ufficial può inoltr disporr il taglio longitudinal di qualunqu tsta o carcassa. Tuttavia, pr tnr conto di particolari abitudini alimntari, dl progrsso tcnologico o di situazioni sanitari spcifich, l'autorità comptnt può autorizzar la prsntazion all'ispzion di carcass non tagliat a mtà di solipdi domstici, bovini di tà suprior ai si msi suini domstici di tà suprior all quattro sttiman. 4. Durant l'ispzion dvono ssr adottat prcauzioni pr garantir ch la contaminazion dlla carn dovuta a oprazioni com la palpazion, il szionamnto o l'incision sia ridotta al minimo. 5. S dv ssr sguita una macllazion di mrgnza, prima di ssr dichiarata idona pr il consumo umano la carcassa è sottoposta quanto prima possibil a un'ispzion post mortm dll carni a norma di punti da 1 a 4. E. Matriali spcifici a rischio altri sottoprodotti animali In conformità dll spcifich norm comunitari in matria di matriali spcifici a rischio altri sottoprodotti animali, il vtrinario ufficial controlla l oprazioni di rimozion, sparazion, s dl caso, marcatura di dtti prodotti. Il vtrinario ufficial si accrta ch l'oprator dl sttor alimntar prnda tutt l misur ncssari pr vitar di contaminar l carni con matriali spcifici a rischio durant la macllazion (comprso lo stordimnto) pr la rimozion di matriali spcifici a rischio. F. Prov di laboratorio 1. Il vtrinario ufficial assicura ch il campionamnto sia ffttuato ch i campioni siano adguatamnt idntificati, manipolati, inviati al laboratorio idono ai fini: a) dl monitoraggio dl controllo dll zoonosi dgli agnti zoonotici; b) di prov spcifich di laboratorio pr la diagnosi dll TSE, conformmnt al rgolamnto (CE) n. 999/2001 dl Parlamnto uropo dl Consiglio ( 1 ); c) dlla rilvazion di sostanz o prodotti non autorizzati dl controllo dll sostanz rgolamntat, in particolar nl contsto di piani nazionali sui rsidui di cui alla dirttiva 96/23/CE ( 2 ); d) dll'individuazion dll malatti di cui all'lnco A, laddov opportuno, di cui all'lnco B dll'uie. 2. Il vtrinario ufficial assicura inoltr ch siano ffttuat l altr prov di laboratorio ncssari. CAPO III: BOLLATURA SANITARIA 1. Il vtrinario ufficial sovrintnd alla bollatura sanitaria ai bolli utilizzati. 2. Il vtrinario ufficial assicura in particolar: ( 1 ) GU L 147 dl , pag. 1. Rgolamnto modificato da ultimo dal rgolamnto (CE) n. 2245/2003 dlla Commission (GU L 333 dl , pag. 28). ( 2 ) GU L 125 dl , pag. 10. Dirttiva modificata dal rgolamnto (CE) n. 806/2003 (GU L 122 dl , pag. 1).

24 2004R0854 IT a) ch il bollo sanitario sia apposto soltanto s l'animal (ungulati domstici, mammifri slvatici d'allvamnto divrsi dai lagomorfi, slvaggina in librtà di gross dimnsioni) è stato sottoposto a ispzion ant mortm post mortm in conformità dl prsnt rgolamnto non vi sono motivi pr dichiarar l carni non idon al consumo umano. Tuttavia il bollo sanitario può ssr apposto prima di risultati dll'sam dlla trichinosi, s il vtrinario ufficial è crto ch la carn dll'animal intrssato sarà commrcializzata soltanto in caso di risultati soddisfacnti; b) la bollatura sanitaria sia ffttuata sulla suprfici strna dlla carcassa, mdiant un bollo imprsso con l'inchiostro o a fuoco, in modo tal ch s l carcass sono tagliat in mzz carcass o quarti o l mzz carcass sono tagliat in tr parti, un bollo sanitario sia apposto su ciascuna di ss. 3. Il bollo sanitario dv'ssr un bollo oval di almno 6,5 cm di larghzza pr 4,5 cm di altzza rcant l sgunti informazioni in carattri prfttamnt lggibili: a) il bollo dv indicar il nom dl pas in cui lo stabilimnto è situato, ch può ssr scritto pr intro in lttr maiuscol o indicato con un codic a du lttr in conformità dlla prtinnt norma ISO. Nl caso dgli Stati mmbri, tuttavia, i codici sono: M2 BE, M5 BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, M5 RO, SI, SK, FI, SE UK. b) il bollo dv indicar il numro di riconoscimnto dl macllo; M6 c) s apposto in un macllo situato all intrno dlla Comunità, il marchio dv ssr di forma oval rcar l abbrviazion CE, EB, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK o WE. Tali abbrviazioni non dvono rintrar ni marchi apposti su prodotti importati nlla Comunità da imprs situat all strno dlla Comunità. 4. L'altzza dv ssr pari ad almno 0,8 cm pr l lttr ad almno 1 cm pr l cifr. L dimnsioni i carattri dl bollo possono ssr ridotti nl caso di agnlli, caprtti porcllini. 5. I colori utilizzati pr la bollatura sanitaria dvono ssr autorizzati in conformità dll norm comunitari sull'impigo di sostanz coloranti ni prodotti alimntari. 6. Il bollo sanitario può comprndr anch un'indicazion dl vtrinario ufficial ch ha ffttuato l'ispzion sanitaria dll carni. M3 7. L carni dgli animali ch sono stati sottoposti a macllazion di mrgnza al di fuori dl macllo dvono rcar un bollo sanitario spcial, ch non può ssr confuso né con il bollo sanitario prvisto nl prsnt capitolo né col marchio di idntificazion prvisto all'allgato II, szion I, dl rgolamnto (CE) 853/ L carni di slvaggina slvatica non scuoiata non possono rcar un bollo sanitario a mno ch, dopo la scuoiatura in uno stabilimnto pr la manipolazion dlla slvaggina siano stat sottopost ad ispzion post mortm dichiarat idon al consumo umano. 9. Il prsnt capo si applica fatt salv l norm in matria di salut dgli animali concrnnti la bollatura sanitaria.

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