Diritto privato riassunto

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1 Diritto privato riassunto istituzioni di Diritto Privato Galgano V EDIZIONE 2008 n.b. manca il paragrafo 6 del capitolo 3: I diritti della personalità (da pag. 58 a pagina 67) A cura di Olga Landi 1

2 CAPITOLO PRIMO: IL DIRITTO PRIVATO 1. IL DIRITTO DIRITTO: sistema di regole per la soluzione dei conflitti tra gli uomini (la convivenza umana è in perenne contesa, sia in famiglia che in società). FUNZIONE DEL DIRITTO: risolvere i conflitti tra gli uomini con l applicazione di regole predeterminate, proibendo l uso della violenza. Queste regole costituiscono un sistemache si rifà a un modello di equilibrio generale. I sistemi di regole mutano nel tempo e nello spazio. L ORGANIZZAZIONE GIURIDICA Per ordinare una società secondo il diritto occorre: 1) autorità che crea regole 2) autorità che le applichi Nella nostra società le autorità che creano il diritto sono: 1) STATO (parlamento e governo) autorità nazionale 2) COMUNITA EUROPEA (consiglio) autorità sovranazionale 3) REGIONI / ENTI LOCALI (consigli regionale, comunali) autorità infrastatuale Autorità che hanno il potere di applicarlo: 1) AUTORITA GIUDIZIARIA organo dello Stato 2) CORTE DI GIUSTIZIA organo della comunità europea NB: Nel sistema del COMMON LAW(sistema anglosassone) l autorità giudiziaria ha anche il potere di creare il diritto (precedente giudiziario vincolante).la differenza con la Civili Law (sistema continentale) è che si parte da fatti individuali e concreti per arrivare alla formulazione di norme generali e astratte. La complessità del sistema di diritto è dovuta a: 1) intensità dei rapporti economici 2) livello culturale 3) molteplicità degli interessi sociali 2

3 GLI ALTRI SISTEMI DI REGOLE 1) principi della MORALE distinzione tra bene e male 2) comandamenti della RELIGIONE regole di fonte sovrannaturale 3) regole del COSTUME distinzione tra corretto e scorretto Queste sistemi possono coincidere con il diritto (es. uccidere, rubare) oppure no (es. matrimonio, pagare debiti di gioco). A questi sistemi (talvolta con una forza obbligante superiore al diritto) si ubbidisce per adesione interiore; il diritto invece si distingue per il carattere di coercitività(è un sistema che impone l osservanza delle regole, attraverso azioni materiale o sanzioni). LEGITTIMAZIONE DEL DIRITTO Punto di vista formale: si legittima in forza del potereche ha l autorità che lo emana o che lo applica. Punto di vista sostanziale: si legittima con il consensoin quanto il diritto è espressione della società ed è accettato dalla maggior parte dei cittadini. Dibattito: Concezione volontaristica il diritto è espressione della volontà sovrana Concezione organicistica il diritto è un autorganizzazione spontanea della società 2. LA NORMA GIURIDICA Norma giuridica: unità elementare del sistema del diritto Ordinamento giuridico: insieme delle norme che compongono il sistema Istituto: insieme di norme tra loro coordinate (es. istituto della proprietà) La norma consiste in un comando o precetto formulato in termini: generali perché si rivolge a una serie di persona (non a una singola) astratti perché riguarda serie ipotetica di fatti (non fatti concreti) La norma è sempre precettiva(cioè contiene già di per sé un precetto, cosicché non c è bisogno di altre norme per applicarla). Solo a volte è apparentemente descrittiva. 3

4 Sentenza: provvedimento del giudice, è un comando individuale e concreto (opposto quindi alla norma) Le regole sono precostituite per due motivi: 1) assicurare uniformitàdi soluzioni 2) per il principio della certezzadel diritto il cittadino deve sapere in anticipo quali sono i fatti leciti e quelli illeciti GRADI DI GENERALITA E ASTRATTEZZA -Norme del diritto comune o diritto generale: si rivolgono a chiunque o si riferiscono a qualunque fatto (grado più alto) - Norme di diritto speciale: delimitano la serie di soggetti a cui si rivolgono o di fatti a cui si riferiscono; riguardano specifiche professioni o situazioni sociali. 3. DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO DIRITTO PRIVATO: è il diritto senza ulteriori qualificazioni, meglio detto DIRITTO COMUNE, applicabile sia nel rapporto tra privati sia in quelli dove partecipa lo Stato Istituti del diritto privato: - proprietà - contratto - responsabilità civile - impresa Tali norme si applicano sia a soggetti privati che pubblici (tranne diritto di famiglia o successione a causa di morte) DIRITTO PUBBLICO: diritto che regola l esercizio della sovranità. Si distingue dal privato perché: 1) regolasoloi rapporti ai quali partecipa lo Stato 2) in questi rapporti lo Stato è dotato di sovranità Stato di diritto: Stato che esercita la sovranità secondo le norme del diritto pubblico. Esso regola: 4

5 1) l ORGANIZZAZIONE DELLO STATO: formazione e composizione degli apparati legislativi, esecutivi e giudiziari 2) i RAPPORTI AUTORITATIVI: i rapporti dell esercizio di poteri sovrani Si articola in sotto-sistemi: DIRITTO COSTITUZIONALE: riguarda le regole fondamentali di organizzazione dello Stato (libertà e doveri del cittadino) e a quali organi spetta l esercizio delle funzioni sovrane DIRITTO AMMINISTRATIVO: riguarda compiti e attività della pubblica amministrazione DIRITTO PENALE: regola la potestà punitiva dello Stato DIRITTO PROCESSUALE: riguarda l attività dei giudici di applicare il diritto a casi concreti STATO A DIRITTO AMMINISTRATIVO l attività dell esecutivo e degli enti pubblici si svolge per atti autoritativi regolati dal diritto amministrativo (come in Italia) STATO A DIRITTO COMUNE pubblica amministrazione agisce secondo il diritto privato (come in Gran Bretagna) 4. DIRITTO OGGETTIVO E DIRITTO SOGGETTIVO Diritto in senso OGGETTIVO: insieme delle norme che prescrivono agli individui dati comportamenti prescrive obblighi e divieti. Ogni norma giuridica dispone a un possibile conflitto di interessi impedisce la realizzazione di interessi valutati come non degni di tutela. Diritto in senso SOGGETTIVO: pretesa di un soggetto ad esigere da un altro l osservanza di un dovere che una norma impone al secondo nell interesse del primo. Il rapporto regolato da una norma è detto rapporto giuridico, entro il quale si distinguono soggetto PASSIVO e soggetto ATTIVO la struttura fondamentale del rapporto giuridico è il dovere del soggetto passivo e la pretesa del soggetto attivo. Non sempre le norme di diritto oggettivo prescrivono doveri che riconoscono diritti soggettivi: sono le norme che proteggono gli interessi generali (es. imporre di pagare le tasse o vietare le riunioni armate), e il cui soggetto attivo è l intera società e quindi lo Stato o l ente pubblico. In questo tipo di rapporto giuridico al dovere del soggetto passivo si contrappone il potere sovrano o potestà di imperio (es. esigere il pagamento dei contributi). Spesso, tuttavia, le norme imposte a tutela di interessi generali della società proteggono anche l interesse particolare dei suoi singoli membri (es. l equa e razionale utilizzazione del suolo o i limiti alla facoltà di costruire). 5

6 I diritti soggettivi includono due sottocategorie: - diritti assoluti: diritti riconosciuti a un soggetto nei confronti di tutti (es. diritto di proprietà). Essi comprendono i diritti reali (diritti assoluti sulle cose) i diritti della personalità (diritti assoluti della persona umana) - diritti relativi: diritti riconosciuti a un soggetto nei confronti di determinatepersone. Essi comprendono diritti di credito (il cui dovere correlativo è l obbligazione o debito) diritti di famiglia (il cui dovere correlativo è l obbligo) SOGGEZIONE: ricorre quando una norma espone un soggetto a subire, passivamente, le conseguenze di un atto altrui (non è né un obbligo né un divieto). La situazione attiva, correlativa ad una soggezione, si definisce come potere. Se il potere è riconosciuto dal diritto pubblico è detto potere sovrano(es. lo Stato che espropria i beni del privato nei casi previsti dalla legge). Se il potere è riconosciuto dal diritto pubblico è detto diritto potestativo (es. diritto di recesso). ONERE: comportamento che il soggetto è libero o meno di osservare, ma che deve osservare se vuole realizzare un dato risultato (es. l onere della prova: il soggetto deve provare i fatti se vuole far valere un diritto in giudizio). POTESTA : quando il diritto oggettivo attribuisce a un soggetto la protezione di interessi altrui. Non c è coincidenza tra portatore dell interesse e titolare del diritto (es. la potestà dei genitori sui figli). Non è da confondere con il potere derivato: con esso un soggetto è abilitato ad agire nell interesse altrui per: - incarico conferitogli dallo stesso interessato (rappresentanza) - provvedimento di una autorità pubblica (tutori, curatori, amministratori di sostegno) 5. FATTI GIURIDICI, ATTI GIURIDICI, NEGOZI GIURIDICI FATTO GIURIDICO: ogni accadimento, naturale o umano, al verificarsi del quale l ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico, costitutivo, modificativo e estintivo dei rapporti giuridici. Può essere un accadimento naturale(es. straripa un fiume che modifica l estensione di un campo coltivato) oppure un fatto umano (come effetto di un consapevole e volontario comportamento dell uomo). Tra i fatti umani si distinguono: 6

7 1) ATTI LECITI / ATTI ILLECITI (conformi o meno al diritto) 2) COMPORTAMENTI DISCREZIONALI / COMPORTAMENTI DOVUTI (a seconda se si è liberi di farli o meno) NB: il soggetto è esonerato dalla responsabilità per fatto illecito se incapace di intendere e di volere. ATTO GIURIDICO: atto destinato a produrre effetti giuridici. Sono una sottocategoria dei fatti giuridici perché affinché essi producano effetti non basta la capacità di intendere e di volere ma anche la capacità legale di agire. Si dividono in: 1) DICHIARAZIONI DI VOLONTA si distinguono per il ruolo che ha la volontà dell uomo. L effetto giuridico (costitutivo, modificativo o estintivo) non si ricollega solo alla volontarietà del comportamento ma anche alla volontà degli effetti: non basta che il soggetto abbia voluto il fatto, occorre che esso abbia voluto altresì l effetto 2) DICHIARAZIONI DI SCIENZA atti con i quali il soggetto dichiara di avere conoscenza di un fatto giuridico. L effetto è di provare l esistenza di fatti giuridici (es. dichiarazione del creditore di aver ricevuto il pagamento del proprio credito). NEGOZIO GIURIDICO: atto di volontà (rientra tra gli atti giuridici). E un termine estraneo al linguaggio legislativo. In Germania è una categoria legislativa; Italia, Francia e l intero mondo del Common Law ignorano il concetto di negozio giuridico (destinato ormai a scomparire). CAPITOLO SECONDO: LE FONTI DEL DIRITTO E L INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE 1. IL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO Se ne può parlare in due sensi: -Fonti di produzione: modi di formazione delle norme giuridiche -Fonti di cognizione: testi che contengono le norme che formate La legge è la principale fonte del diritto. Le fonti si dividono in due ordini: 7

8 DIRITTO NAZIONALE: basato sulla sovranità dello Stato italiano DIRITTO SOVRANAZIONALE: basato sui poteri della Comunità europea Prelegge: disposizione sulla legge in generale. Le preleggi indicano come fonti del diritto: 1) TRATTAMENTO DELLA COMUNITA EUROPEA E REGOLAMENTI COMUNITARI 2) COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI 3) LEGGI ORDINARIE DELLO STATO 4) LEGGI REGIONALI 5) REGOLAMENTI 6) USI L ordine è gerarchico e se non viene rispettato si ha l illegittimità della norma che risulta in contrasto (le leggi ordinarie non possono contrastare con le norme della Costituzione, ecc.) 1) TRATTAMENTO DELLA COMUNITA EUROPEA E REGOLAMENTI COMUNITARI: la Comunità europea rivolge direttive vincolanti agli Stati membri per la formazione di un diritto europeo uniforme (ha quindi la funzione indiretta di creare il diritto). La nostra adesione a questo ente sovrano ha comportato una limitazione della sovranità dello Stato: il giudice è tenuto a disapplicare le norme interne che risultino in contrasto con le norme comunitarie. 2) COSTITUZIONE: è la legge fondamentale della Repubblica. E una costituzione rigida, ossia per modificarla occorre un procedimento speciale, detto di revisione costituzionale così come per le leggi costituzionali leggi emanate in materia per le quali la Costituzione formula una riserva di legge costituzionale. Se una norma è in contrasto con la Costituzione è detta costituzionalmente illegittima (a giudizio della Corte costituzionale) e viene eliminata definitivamente dall ordinamento giuridico. 3) LEGGI ORDINARIE: procedimento di formazione di norme giuridiche. La maggior parte però è stata formata in epoca fascista e quindi secondo un procedimento autoritario di formazione delle leggi (che non è quello attuale). Alle leggi ordinarie sono equiparati atti del governo aventi forza di legge ordinaria: 8

9 - i decreti-legge perdono efficacia se entro sessanta giorni il governo non li ha convertiti in legge - i decreti legislativi emanati per delega del parlamento 4) LEGGI REGIONALI: sono l autonomia che la Costituzione riconosce alle regioni 5) REGOLAMENTI: fonte normativa sottordinata alla legge: non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge. La loro legittimità è giudicata dal giudice ordinario. Si dividono in: -regolamenti governativi di esecuzione emanati per regolare, nei dettagli, materie già regolate dalla legge -regolamenti governativi indipendenti emanati per regolare materie non regolate da nessuna legge. 6) USI O CONSUETUDINI: fonte non scritta e non statuale di produzione di norme giuridiche. Consistono nella pratica uniforme e costante di dati comportamenti, seguita con la convinzione che quei comportamenti siano giuridicamente obbligatori (es. il segreto bancario). 2. EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO Leggi e regolamenti entrano in vigore solo dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale per essere conoscibili da chiunque l ignoranza della legge non scusa. Cessazione della loro efficacia: 1) per abrogazione espressa disposizione di una legge successiva referendum popolare sentenza di illegittimità costituzionale 2) perabrogazione tacita incompatibilità con una nuova disposizione di legge per una nuova legge che regola la materia NB: La legge non ha effetto retroattivo: non dispone per l avvenire. 3. INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE L interpretazione della legge è un operazione preliminare, compiuta da chi applica la legge, che stabilisce: 1) qual è la norma generale e astratta da ricondurre a un caso particolare e concreto 9

10 2) qual è il significato da attribuire alle norme La legge si applica se si attribuisce un senso reso palese da: - INTERPRETAZIONE LETTERALE: la legge va interpretata alla lettera si rende impossibile attribuirle un senso liberamente, imponendo al giudice di attenersi strettamente alla legge di Stato e vietandogli di creare il diritto. - INTERPRETAZIONE TELEOLOGICA: l intenzione del legislatore l interpretazione deve essere il più possibile aderente al senso letterale delle parole e, al tempo stesso, il più corrispondente all intenzione del legislatore. L interpretazione teleologica può dar luogo a: - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA: si attribuisce alle parole un significato più ampio di quello letterale -INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA: si attribuisce alle parole un significato più ristretto di quello comune, giudicato più aderente all intenzione del legislatore. L ANALOGIA Ogni ordinamento giuridico presenta il carattere della completezza: non può ammettere lacune e deve dare soluzione ad ogni possibile conflitto. Se ciò non fosse possibile si provvede all applicazione analogica del diritto: il conflitto si risolve con casi simili e materie analogiche. Quindi in mancanza di una precisa norma di legge, il giudice non può creare la regola liberamente. APPLICAZIONE DIRETTA: applicazione di una norma di legge ad un caso da essa previsto APPLICAZIONE ANALOGICA: applicazione di una norma di legge ad un caso analogo a quello da essa previsto. LIMITI DELL APPLICAZIONE ANALOGICA Non possono essere applicate a casi simili le norme penali e le norme eccezionali. Nel caso in cui non si trovi neanche una norma analogica il giudice deve decidere secondo i principi generali dell ordinamento giuridico dello Stato (principi non scritti). 4. IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO Con quale diritto regolare i rapporti tra cittadini di Stati diversi? Con quale diritto regolare i rapporti che cittadini stranieri costituiscono sul territorio di un altro Stato? IL RINVIO ALLA LEGGE STRANIERA Il principio della statualità del diritto non comporta, necessariamente, che sul territorio di ciascuno Stato si applichi sempre e soltanto il diritto di quello Stato. Ciascuno Stato può autonomamente stabilire che a certi rapporti si applichi il diritto prodotto da altri Stati. 10

11 Questo accade grazie a una norma di diritto statuale che rinvia, per la regolazione di certi rapporti, al diritto di altri Stati. Il rinvio non è una rinuncia alla sovranità, bensì espressione stessa di sovranità dello Stato. Questa materia è regolata da una serie di norme dette norme di diritto internazionale privato che stabiliscono quando il giudice italiano deve applicare il diritto italiano e quando il diritto di altri Stati. Possono nascere però dei conflitti quando ciascuno Stato pretende che venga applicato il proprio diritto. LA LEGGE NAZIONALE criterio per il quale il giudice italiano applica il diritto italiano o il diritto straniero che si tratti di regolari rapporti relativi a cittadini italiani o stranieri. LEGGE DEL LUOGO per la proprietà e altri diritti reali su cose mobili o immobili vale la legge del luogo nel quale le cose si trovano. TRATTAMENTO DELLO STRANIERO Lo straniero è sempre sottoposto agli obblighi previstidalla legge italiana, ma è ammesso a fruire dei diritti civili riconosciuti dall ordinamento italiano solo a condizione di reciprocità: cioè solo se la sua legge nazionale ha norme di diritto internazionale privato che consentono allo straniero di fruire dei diritti civili da essa riconosciuti ai propri cittadini (es. lo straniero può avere delle proprietà in Italia, protette dal diritto italiano, solo se il suo Stato di appartenenza consente al cittadino italiano di avere proprietà sul suo territorio). NB: Questo principio non si applica sui diritti inviolabili dell uomo. ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE Norma secondo la quale il diritto straniero non è applicabile in Italia se i suoi effetti sono contrari all ordine pubblico. CONOSCENZA DEL DIRITTO STRANIERO Il giudice è tenuto a conoscere non solo il diritto nazionale ma anche quello straniero (iurianovit curia) e, nel caso in cui non si reperisca la norma straniera applicabile, applicherà la legge italiana. CAPITOLO TRE: LE PERSONE 1. CONDIZIONE GIURIDICA DELLA PERSONA: CAPACITA GIURIDICA, NOME E SEDE CAPACITA GIURIDICA: attitudine dell uomo ad essere titolare di diritti e doveri. Questa attitudine si acquista al momento della nascita e perdura sino al momento della morte. 11

12 Il già concepito non ancora nato è privo di capacità giuridica: la legge gli riserva dei diritti subordinati all evento della nascita (se ciò non avviene questi perdono di efficacia). NOME: ogni persona è identificata da un nome che consta del nome in senso stretto, o prenome, e del cognome. Il cognome, se il figlio è legittimo, è quello del padre, altrimenti risulta essere figlio di ignoti e il cognome è deciso dall ufficiale di stato civile. Se invece il figlio illegittimo è riconosciuto prende il cognome del genitore che lo ha riconosciuto o, se riconosciuto da entrambi, il cognome del padre. Il maggiorenne può cambiare sia nome che prenome. DOMICILIO: luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari. RESIDENZA: luogo di dimora abituale della persona. DIMORA: luogo in cui la persona attualmente soggiorna (es. seconda casa, camera in affitto). SOGGIORNO: luogo in cui la persona alloggia occasionalmente o momentaneamente (es. albergo). ASSENZA E MORTE PRESUNTA Se una persona scompare dal luogo del suo ultimo domicilio e non se ne hanno più notizie sorge il problema di provvedere alla conservazione del suo patrimonio. I presunti successori possono chiedere la nomina di un curatore. Trascorsi due anni il tribunale dichiara l assenza della persona e i successori acquistano il possesso temporaneo dei beni: li amministrano e fanno proprie le rendite ma non possono alienarli, ipotecarli o darli in pegno. Se l assente ritorna gli saranno restituiti i beni ma non le rendite. Se trascorrono dieci anni il tribunale dichiara la morte presunta, che produce gli stessi effetti della morte naturale: si apre la successione ereditaria e gli eredi ne hanno la piena disponibilità. Se il presunto morto ricompare gli saranno restituiti i beni ma nello stato in cui si trovano. 2. LA CAPACITA DI AGIRE: I MINORI, GLI INTERDETTI E GLI INABILITATI CAPACITA DI AGIRE: attitudine del soggetto a compiere atti giuridici, si consegue con il raggiungimento della maggiore età. Alcuni atti sono consentiti al minore sedicenne: contrarre matrimonio, riconoscere il figlio naturale. Il minore acquista diritti solo per mezzo dei genitori (poiché sottoposto alla potestà dei genitori) o di un tutore. Al genitore o tutore spetta la legale rappresentanza del minore: amministrano i suoi beni e compiono atti giuridici in suo nome, validi solo per gli atti che non abbiano carattere strettamente personale (es. matrimonio o iscrizione a un partito politico). 12

13 EMANCIPATO: il sedicenne che contrae matrimonio acquista piena capacità di agire per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l assistenza e il consenso di un curatore. INTERDETTO: il maggiorenne, essendo in condizione di abituale infermità mentale, è privato della capacità di agire. Viene perciò nominato un tutore che ha gli stessi poteri di rappresentanza legale del minore. INABILITATO: maggiorenne in uno stato di infermità mentale non talmente graveda giustificare la totale privazione della capacità di agire, ad es. i prodighi (coloro che sperperano il proprio patrimonio), o coloro che abitualmente abusano di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti. La sua posizione corrisponde a quella del minorenne emancipato. E quindi nominato un curatore. Recentemente è stata introdotta la figura dell amministratore di sostegno: subentra quando il maggiorenne è impossibilitato a provvedere ai propri interessi a causa di qualsiasi infermità, anche non mentale, o da una menomazione, anche solo fisica. Il decreto deve indicare quali atti l amministratore può compiere in nome del beneficiario e quali può compiere solo con l assistenza del primo. Il beneficiario conserva comunque la capacità di agire. 3. LA PERSONA FISICA E LA PERSONA GIURIDICA Per il codice civile, l uomo è una persona fisica; alle organizzazioni collettive (enti pubblici, associazioni, fondazioni) si dà il nome di persone giuridiche. Le norme che fanno riferimento al proprietario, al creditore o al debitore sono riferibili sia alle persone fisiche che giuridiche (ad esclusione dei rapporti di famiglia e delle successioni per causa di morte che possono instaurarsi solo tra persone fisiche). Anche se le organizzazioni collettive sono formate da essere esseri umani, il diritto considera le persone giuridiche come un soggetto a sé stante, ulteriore alle persone fisiche che compongono l organizzazione. La persona giuridica ha quindi capacità giuridica che le permette di essere titolare di propri diritti e propri doveri. La persona giuridica ha anche la capacità di agire: compie atti giuridici per mezzo delle persone fisiche che agiscono come suoi organi. Dibattito dell Ottocento: Teoria della finzione le persone giuridiche sono soggetti artificiali, pure creazioni del diritto Teoria della realtà le persone giuridiche sono organismi sociali dotati di una propria volontà e portatori di un proprio interesse. Conclusione di oggi: 13

14 Teoria linguistica la persona giuridica è un immagine del parlare figurato, giustificata dal fatto che le norme che regolano le organizzazioni collettive sono analoghe a quelle che regolano i rapporti tra persone fisiche. 4. CLASSIFICAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE: ENTI PUBBLICI E PRIVATI Le persone giuridiche si dividono in: - persone giuridiche pubbliche enti pubblici - persone giuridiche private enti privati ENTE PUBBLICO: ente il cui compito è destinato a soddisfare i pubblici interessi, ossia gli interessi generali della comunità. Si distinguono: - enti pubblici territoriali Stato, regioni, province e comuni, sono enti esponenziali di una data comunità. Hanno la doppia capacità, di diritto pubblico (potere sovrano ed emanare atti autoritativi) e diritto privato (capacità giuridica e capacità di agire). - enti pubblici con compiti specifici università, enti di previdenza - enti pubblici economici hanno come oggetto principale un attività economica - enti strumentali dello Stato svolgono attività proprie dello Stato. Hanno solo la capacità di diritto privato. 5. CONTINUA: ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI Le persone giuridiche private sono le organizzazioni collettive che si dividono in: - volontarie si aderisce per libera volontà (es. associazioni e società) - necessarie si aderisce indipendentemente dalla propria volontà (gli enti pubblici territoriali o la famiglia) SOCIETA : organizzazione collettiva volontaria con lo scopo della divisione degli utili realizzati con l esercizio di un attività economica. ASSOCIAZIONE: organizzazione collettiva volontaria attraverso la quale vengono perseguiti scopi superindividuali di natura ideale, non economica (es. partiti politici, sindacati). L associazione si costituisce per contratto e agisce per mezzo dei propri organi: - associati organo sovrano - amministratori organo esecutivo 14

15 FONDAZIONE: stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di natura ideale (assistenziale, culturale, scientifica). Differenze dalla associazione: 1) la fondazione si costituisce tramite atto unilaterale: si producono effettivi giuridici testamento: l atto di fondazione diventa efficace per la sola volontà del fondatore solo al momento della successione 2) la fondazione ha un solo organo, formato dagli amministratori che sono vincolati, nell amministrazione dei beni, al perseguimento dello scopo assegnato dal fondatore (solo l autorità pubblica può modificare la destinazione del patrimonio). ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Le associazioni non riconosciute non sono riconosciute come persone giuridiche o perché non l hanno chiesto (come ad es. partiti e sindacati) o perché non hanno ottenuto il riconoscimento a causa di un patrimonio sufficiente. In teoria se un associazione non è una persona giuridica significa che non è un soggetto autonomo di diritto ma in realtà non è così: la condizione giuridica della associazioni non riconosciute è parificata a quella della associazioni riconosciute (compresa la qualità di soggetti di diritto), ad eccezione di ulteriori e specifiche prerogative. La differenze tra associazioni riconosciute e non sta nella posizione degli amministratori: nelle associazioni non riconosciute sono personalmente responsabili delle obbligazioni assunte in nome dell associazione qualora il fondo comune non basti a soddisfare i diritti dei creditori: nelle associazioni riconosciute risponde verso i creditori solo l associazione con il suo patrimonio. COMITATO: organizzazione nella quali i fondi destinati ad uno specifico scopo di pubblica utilità (pronto soccorso, beneficienza) sono raccolti da una pluralità di promotori che rispondono illimitatamente per le obbligazioni assunte. 6. I DIRITTI DELLA PERSONALITA I diritti della personalità (o dell uomo o della persona umana) si dicono solo trovati dal diritto, cioè esistono indipendentemente da ogni diritto oggettivo che li riconosca 15

16 CAPITOLO QUARTO: I BENI E LA PROPRIETA 1. I BENI BENE: attitudine delle cose a soddisfare i bisogni umani. BENE DI CONSUMO: bene che soddisfa direttamente i bisogni umani. BENE PRODUTTIVO (o mezzo di produzione): bene che soddisfa indirettamente i bisogni umani, perché crea altri beni a loro volta destinati a soddisfare i bisogni umani. COSE COMUNI A TUTTI: ciò che la natura offre in quantità superiore ai bisogni dell uomo (es. sole, aria, acqua, vento). Non appartengono a nessuno perché nessuno ha interesse a stabilire con esse un rapporto di appartenenza. Per i beni non comuni a tutti (es. suole, giacimenti di minerali) il rapporto tra uomo e le cose è impari in quanto la loroutilizzazione da parte di alcuni implica l esclusione degli altri. Il rapporto tra uomo e cose si trasforma dunque in un rapporto tra uomini che costituisce un conflitto che mira all appropriazione delle risorse. Il diritto si occupa delle cose solo se costituiscono materia di conflitto tra gli uomini per il codice civile sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti, cioè le cose che l uomo aspira a fare proprie escludendo gli altri dal loro utilizzo (quindi non sono beni, giuridicamente, le cose comuni a tutti). Le energie naturale, per il diritto, sono beni se hanno un valore economico, cioè se per procurarsele si è disposti a pagare una somma di denaro che ne rappresenti il valore economico (es. energia elettrica, energia atomica). Ogni sistema giuridico: 16

17 1) riconosce il diritto di proprietà, ossia il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo 2) determina i modi acquisto della proprietà, regolando i conflitti tra gli uomini per l appropriazione delle cose con il divieto dell uso della forza 3) pone limiti alla proprietà e impone obblighi al proprietario 4) fonda la categoria dei beni pubblici. Sono beni di utilità generale e vengono sottratti ad ogni possibile appropriazione da parte dei singoli perché appartenenti alla società nel suo insieme, cioè allo Stato che il ha il compito di: - consentirne il disciplinato uso da parte di tutti (condizione giuridica dei beni rientranti nel demanio naturale, es. spiaggia, porti, fiumi, laghi) - utilizzarli in modo da volgerli a vantaggio di tutti (condizione giuridica dei beni che formano il patrimonio indisponibile dello Stato) PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO: foreste, miniere, cave, fauna selvatica. I beni del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione. BENI DEMANIALI: oltre al demanio naturale, comprende le cose immobili di valore storico, archeologico o artistico e le cose mobili inserite in musei, biblioteche. I beni demaniali sono inalienabili, non si può acquistare la proprietà. Entrambe le categorie rappresentano cose fuori commercio. BENI DISPONIBILI DELLO STATO: beni che lo Stato acquista in forza della sua capacità di diritto privato e sui quali esercita il comune diritto di proprietà. Differenza tra beni pubblici e cose comuni a tutti entrambi sono destinati all uso di tutti ma la differenza sta nella limitatezza dei beni pubblici che comporta la loro attribuzione allo Stato, cui spetta di garantire il disciplinato uso di tutti. 2. I DIRITTI SULLE COSE: LA PROPRIETA E GLI ALTRI DIRITTI REALI I diritti sulle cose sono detti diritti reali. Nel nostro sistema giuridico sono sette: - diritto di PROPRIETA - diritto di SUPERFICIE - diritto di ENFITEUSI - diritto di USUFRUTTO - diritto di USO - diritto di ABITAZIONE - diritto di SERVITU 17

18 Per studiare il diritto di proprietà si deve scomporre in ciascuno dei suoi elementi: Il diritto (a) di godere e (b) di disporre della cosa (c) in modo pieno ed (d) esclusivo, (e) entro i limiti e (f) con l osservanza degli obblighi stabiliti dall ordinamento giuridico. Gli elementi a) e b) sono facoltà che spettano al proprietario: a) FACOLTÀ DI GODERE DELLE COSE Facoltà di utilizzare la cosa:il proprietario può usarla o non usarla, decidere come usarla, trasformarla e distruggerla. Per le cose fruttiere la facoltà di godimento include il diritto di fare propri i frutti della cosa, sia naturali che civili. b) FACOLTA DI DISPORRE DELLE COSE Facoltà di vendere o non vendere la cosa, di donarla, di lasciarla per testamento, di costituire sulla cosa diritti reali minori a favore di altri, ecc. Il proprietario ha anche la facoltà di costituire su di essa garanzie reali (ipoteca o pegno) per garantire l adempimento di un debito. Gli elementi c) e d) indicano i caratteri riconosciuti alle facoltà di godere e disporre della cosa: c) PIENEZZA DEL DIRITTO DI PROPRIETA Il proprietario può godere e disporre delle cose in modo pieno: può farne tutto ciò che non sia espressamente vietato. Il proprietario gode di facoltà illimitate: può godere e disporre della cosa a proprio piacimento. Se sulla cosa vengono costituiti diritti reali minori, che limitano fortemente la facoltà di godimento del proprietario, non si parla più di piena proprietà ma di nuda proprietà. d) ESCLUSIVITA DEL DIRITTO DI PROPRIETA il proprietario può escludere chiunque altro dal godimento e dalla disposizione della cosa. La pretesa del proprietario è protetta, contro chiunque la violi, dall autorità giudiziaria. Gli elementi e) e f) costituiscono dei correttivi ai caratteri di pienezza ed esclusività. Con essi si ricerca un punto di equilibrio tra l interesse del proprietario e l interesse dell intera collettività. e) LIMITI ALLA FACOLTA DI GODERE E DI DISPORRE Un limite è rappresentato dal divieto di atti di emulazione: il proprietario non può giovarsi della sua cosa per compiere atti che non abbiano altro scopo se non quello di nuocere o recare molestia ad altri. Riguardo alla proprietà dei suoli, la facoltà di godimento è limitata da piani regolatori che stabiliscono quali aree del territorio comunale sono destinate all agricoltura, quali ad 18

19 insediamenti industriali o commerciali, ecc. In questo caso l interesse generale ad un uso equilibrato del suolo prevale sull interesse particolare del singolo proprietario. f) OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO Il proprietario di terreni ha l obbligo di provvedere alla loro coltivazione in quanto la terra è una risorsa fondamentale il cui sfruttamento corrisponde all interesse generale. Le terre incolte possono essere assegnate per la coltivazione a chi ne faccia richiesta. Il proprietario ha inoltre l obbligo di consentire l accesso al suolo: - al vicino che abbia necessità di entrarvi per eseguire opere sul proprio fondo - a chi voglia riprendere la cosa propria che vi si trovi accidentalmente (es. il pallone) 3. LE COSE OGGETTO DI DIRITTI: LA CLASSIFICAZIONE DEI BENI Il codice civile regola soltanto i beni in senso giuridico (siano sotto il nome di cosa o di bene). BENE IN PATRIMONIO: bene di proprietà di qualcuno. BENE DI NESSUNO: bene senza proprietario, pur potendolo avere (es. i pesci nel mare). BENE IMMOBILE: suolo, sorgenti, corsi d acqua e tutto ciò che è incorporato al suolo sia naturalmente (es. alberi) sia artificialmente (es. costruzioni). Il suolo oggetto di proprietà è detto fondo: fondo rustico suoli destinati all agricoltura fondo urbano suolo edificabile per insediamenti industriali o commerciali BENE MOBILE: tutti i beni che non sono considerati beni immobili, come il denaro (bene mobile per eccellenza), le energie naturali, i prodotti del suolo che diventano mobili nel momento della separazione (i frutti degli alberi). La distinzione tra bene mobile e immobile è molto importante per la legge di circolazione dei beni (norme che regolano il passaggio dei beni da un proprietario a un altro): - i beni MOBILI circolano in modo rapido, passano da un proprietario all altro con regole molto semplici per favorire al massimo la circolazione della ricchezza (vale il principio dell economia liberale per il quale tanto più la ricchezza circola tanto più contribuisce alla formazione di nuova ricchezza) - i beni IMMOBILI invece circolano in modo meno rapido, la circolazione ha forme più complesse in quanto il proprietario ha un interesse maggiore a conservare la proprietà. 19

20 BENI IN POSIZIONE INTERMEDIA: beni mobili iscritti ai pubblici registri, la loro legge di circolazione ha analogie con quella degli immobili ma sono sottoposti alle norme proprie dei beni mobili (es. autoveicoli, navi e aeromobili). UNIVERSALITA DI COSE: più cose mobili se appartengono a un medesimo proprietario ed hanno una destinazione unitaria (es. collezione di quadri, un gregge). La loro condizione giuridica tende ad essere assimilata a quella degli immobili. PERTINENZE: cose, mobili o immobili, destinate durevolmente al servizio o ad ornamento di un altra cosa, mobile o immobile (es. scialuppe di salvataggio, arredo di un albergo, garage di una villa). Il rapporto pertinenziale stabilito tra più cose influisce sulla circolazione delle pertinenze: gli atti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze (vendo la nave e anche le scialuppe), che possono comunque formare oggetto di atti separati (vendo le scialuppe senza vendere la nave). Il rapporto pertinenziale può essere costituito solo dal proprietario della cosa principale può accadere che il proprietario trasferisca la cosa principale compresa di pertinenze che non gli appartengono e così l acquirente acquista anche le pertinenze a meno che egli non fosse in mala fede, cioè sapesse al momento dell acquisto che le pertinenze non appartenevano al venditore. RAPPORTO DI CONNESSIONE: più cose vengono unite tra loro in modo da formare un unica cosa. COSA COMPOSTA: unico bene formato dal montaggio di una pluralità di beni (es. l automobile). Ciascuna delle cose che formano la cosa composta non può essere separata dalle altre senza che la cosa composta perda la propria identità (un automobile senza ruote cessa di essere un automobile, invece un automobile senza radio è pur sempre un automobile). ALTRE CLASSIFICAZIONI DEI BENI: -cose fungibili e cose infungibili le cose fungibili (beni di genere) appartengono a un genere all interno del quale ogni bene è indifferentemente sostituibile con un altro (es. banconote, copie di un libro, oggetti prodotti in serie) e sono prese in considerazione in base a peso, numero o misura; le cose infungibili (beni di specie), invece, esistono in un unico esemplare o hanno propri caratteri distintivi (qualunque immobile) e sono prese in considerazione in base alla loro identità - cose consumabili e cose inconsumabili le cose consumabili si estinguono per l uso (alimenti, carburante); le cose inconsumabili consentono un uso ripetuto nel tempo, anche se l uso può deteriorarli (automobili, indumenti) 4. LA PROPRIETA FONDIARIA 20

21 Il fondo (rustico o urbano) è delimitato nello spazio: - in senso orizzontale è il carattere geometrico che segna i confini dell area - in senso verticale la proprietà estende al sottosuolo (e a tutto ciò che esso contiene) e allo spazio sovrastante (si possono innalzare costruzioni) Il criterio che identifica il limite della proprietà in senso verticale è di natura economica, infatti il proprietario non ha un diritto illimitato: la proprietà si estende sin dove il proprietario può dimostrare di avere un interesse ad esercitare il suo diritto esclusivo. Oltre questo limite il sottosuolo e lo spazio aereo sono cose comuni a tutti (es. volo aereo o scavi per galleria). I confini del fondo segnano, in senso orizzontale, il limite entro il quale ciascun proprietario esercita la facoltà di godimento insita nel suo diritto di proprietà. NORMA SULLO STILLICIDIO: il proprietario deve costruire i tetti in modo che le acque piovane scolino sul suo terreno e non su quello del vicino. Il proprietario deve, inoltre, astenersi dal compiere sul proprio fondo o nel sottosuolo opere che possano recare danno al vicino. Alla facoltà di godimento di ciascun proprietario fondiario sono imposti limiti atti a conciliare il godimento del suo fondo con il godimento del fondo confinante. 5. LE DISTANZE LEGALI Esistono norme che limitano la facoltà di godimento, imponendo di rispettare determinate distanze minime nel costruire edifici, scavare pozzi, piantare alberi: 1) costruzioni: se non sono unite almeno tre metri (salvo regolamenti locali), distanza minima affinché le costruzioni vicine non si tolgano aria e luce e pregiudichino la loro sicurezza. PREVENZIONE TEMPORALE: risulta favorito, tra i due confinanti, quello che costruisce per primo egli può costruire a meno di un metro e mezzo dal confine o sul confine stesso o avanzarlo per costruire in appoggio al muro del vicino (pagando metà del valore del muro) o in aderenza (pagando il valore del suolo occupato) o per innestare un capo del proprio muro (pagando un indennità per l innesto). Se il secondo viola le distanze legali il primo può esigere la riduzione in pristino (demolizione della parte che eccede). Talvolta i regolamenti comunali prescrivono le distanze non tra le costruzioni ma dal confine, annullando il principio di prevenzione temporale. Prescrivono inoltre limiti massimi di altezza e volume delle costruzioni poste nell interesse generale ad un razionale ed equilibrato uso del territorio. 2) pozzi, cisterne e tubi almeno due metri dal confine; fossi distanza dal confine uguale alla loro profondità 21

22 3) alberi di alto fusto (tronco superiore ai tre metri di altezza) almeno tre metri gli altri alberi un metro e mezzo viti e siepi mezzo metro Il vicino può comunque recidere i rami che superano il confine. LUCI: aperture nel muro che non consentono di affacciarsi sul fondo del vicino. VEDUTE: aperture che consentono di affacciarvisi Per le luci non sono previste distanze minime dal confine ma devono essere: - munite di inferriate e grate fisse - collocate ad una altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento (due metri se sono ai piani superiori) Le vedute invece devono essere aperte a una distanza di almeno un metro e mezzo dal confine. Il vicino che abbia il diritto di costruire in aderenza può accecare le luci ma non può chiudere le vedute. 7. LE IMMISSIONI Esistono criteri legali di regolazione nel caso di immissioni, da un fondo all altro, di sostanze inquinanti, vibrazioni, ecc. (es. fumo, calore, rumori) in quanto il godimento di un proprietario interferisce con il godimento del vicino. Il criterio legale per risolvere il conflitto è quello della normale tollerabilità: non si possono impedire le propagazioni o immissioni provenienti dal fondo vicino se queste non superano la capacità di sopportazione dell uomo di media tolleranza. In caso contrario il vicino può richiedere l applicazione di dispositivi anti-rumore, anti-inquinamento o la cessazione dell attività (è chiaramente un criterio di favore per le attività produttive). Le propagazioni nocive sono prese in considerazione dal codice civile solo come rapporto tra proprietari ma poiché possono pregiudicare anche il diritto alla salute, che spetta a tutti, sotto questo aspetto assume rilievo il codice penale, che punisce i delitti colposi contro la salute pubblica (es. inquinamento atmosferico, inquinamento delle acque). 9. LE AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA Il diritto di proprietà gode di protezione giurisdizionale: il proprietario può agire in giudizio nei confronti di chiunque violi il suo diritto. ATTORE: chi agisce in giudizio (e propone un AZIONE) CONVENUTO: persona contro la quale l azione è proposta Le azionipetitorie azioni a difesa del diritto di proprietà, sono: 22

23 1) l azione di rivendicazione spetta a chi si dichiara proprietario di una cosa della quale altri abbia il possesso o la detenzione. Mira ad ottenere dal giudice l accertamento del diritto di proprietà e la condanna del possessore alla restituzione della cosa. L azione di rivendicazione è resa alquanto ardua dal fatto che l attore deve dare la prova, spesso non facile, del proprio diritto di proprietà. Questa azione presuppone che il proprietario non abbia altro titolo per ottenere la restituzione della cosa. 2) l azione negatoria spetta al proprietario contro chi pretende di avere diritti reali minori sulla cosa (usufrutto, servitù, ecc.). Mira ad ottenere dal giudice l inesistenza del diritto altrui e l ordine, al convenuto, di cessare eventuali molestie sulla proprietà. L attore si limiterà a dare la prova del proprio diritto di proprietà, mentre al convenuto spetta l onere di provare l esistenza del suo preteso diritto sulla cosa. 3) l azione di regolamento dei confini spetta a ciascuno dei proprietari immobiliari confinanti quando è incerto il confine che separa i due fondi. Mira alla determinazione del confine e per l accertamento è ammesso qualsiasi mezzo di prova. Il diritto di proprietà non si prescrive, permane in capo al suo titolare (e agli eredi) anche se per decenni non viene esercitato. La proprietà si perde per non uso solo se al non uso del diritto da parte del proprietario corrisponde il possesso della cosa prolungato nel tempo da parte di altri che ne diventa proprietario (usucapione). CAPITOLO QUINTO: IL POSSESSO 1. CONCETTO DI POSSESSO Proprietà e possesso sono, giuridicamente, situazioni diverse. PROPRIETA : situazione di diritto si è titolari del diritto POSSESSO: situazione di fatto si esercita il diritto In genere proprietario e possessore coincidono, ma non sempre (es. in caso di furto). Il possesso ha una protezione giuridica autonoma, cioè separata dalla protezione del diritto di proprietà. POSSESSO PIENO: possesso corrispondente al diritto di proprietà. POSSESSO MINORE: possesso corrispondente ad altri diritti reali o alla comproprietà. 23

24 DETENZIONE: avere la cosa nella propria materiale disponibilità (es. guidare un automezzo, coltivare un fondo). Per essere possessore occorre l animo o l intenzione di possedere, cioè senza riconoscere in altri il proprietario (e quindi non pagando affitto, noleggi, ecc.). Si può detenere la cosa: - nel proprio interesse (es. auto a noleggio, casa in affitto) - nell interesse altrui, cioè per ragioni di servizio (es. detenzione di strumenti di lavoro) Si può possedere la cosa: - direttamente detenendo la cosa con l animo di considerarla propria - indirettamente per mezzo di altri che ne abbia la detenzione (riscuotendo affitto, ecc.) Vige una presunzione: chi esercita il potere di fatto sulla cosa, cioè ne è materiale detentore, si presume possessore, salvo che non si provi che egli ha cominciato ad esercitarlo come semplice detentore. L interversione del possesso (il mutamento della detenzione in possesso) può verificarsi in due casi: 1) quando il titolo per il quale si ha la materiale disponibilità della cosa venga mutato per cause provenienti da terzi 2) quando il detentore faccia opposizione contro il possessore, cioè si vanta apertamente proprietario della cosa e faccia notare al possessore che intende tenere la cosa propria o con esplicita dichiarazione (opposizione espressa) o con atti concreti (opposizione tacita) La protezione giuridica del possesso prescinde dallo stato di buona o mala fede: - mala fede chi sa di possedere la cosa altrui (il ladro, possessore di mala fede, è protetto giuridicamente) - buona fede chi possiede la cosa ignorando di ledere il diritto altrui; il possessore di buona fede, però, fruisce di protezione giuridica maggiore. Lo stato di buona fede è escluso dalla colpa grave: è in mala fede chi, pur ignorando l altruità della cosa, poteva venirne a conoscenza usando un minimo di diligenza (es. acquisto a un prezzo eccessivamente basso). Presunzione di legge: il possessore si presume in buona fede, salvo prova contraria. Per considerare il possesso in buona fede basta che il possessore sia originariamente in buona fede anche se successivamente diviene di mala fede. 24

25 Presunzioni per la prova di durata del possesso: 1) chi prova di essere possessore attuale e anche in tempo remoto si presume abbia posseduto anche nel tempo intermedio 2) chi prova il possesso attuale e il titolo in forza del quale possiede si presume abbia posseduto dalla data del titolo SUCCESSIONE DEL POSSESSO: l erede continua il possesso del defunto conservandone l originaria qualificazione (se il possesso del defunto era in buona fede resta tale quello dell erede, anche se fosse in mala fede). ACCESSIONE DEL POSSESSO: il successore può sommare, se gli giova, al proprio possesso quello dell alienante (non gli giova se l alienante era possessore di mala fede). 2. DIRITTI DEL POSSESSORE NELLA RESTITUZIONE AL PROPRIETARIO Se il possessore deve restituire la cosa al proprietario ma nel frattempo la cosa ha prodotto frutti, a chi spettano i frutti? In teoria spetterebbero al proprietario ma ciò appare ingiusto nei confronti del possessore di buona fede, che ha utilizzato la cosa nella convinzione di esserne il proprietario. Perciò l art distingue: - possessore di buona fede fa propri i frutti - possessore di mala fede deve restituire i frutti Ogni possessore, anche di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie. Solo il possessore di buona fede ha, inoltre, il diritto a un indennità pari al maggior valore che la cosa ha conseguito per effetto dei miglioramenti apportati. Al possessore spetta il diritto di ritenzione: rifiutarsi di restituire la cosa sin quando il proprietario non gli abbia corrisposto le indennità dovute. 3. LE AZIONI POSSESSORIE Le azioni possessorie azioni a difesa del possesso, sono: - azione di reintegrazione o di spoglio spetta al possessore che sia stato violentemente o clandestinamente spossessato della cosa sia mobile che immobile. Consente al possessore spogliato di ottenere la reintegrazione del possesso con la restituzione della cosa. Può essere citata entro un anno. Questa azione è data a qualsiasipossessore, indipendentemente dalla durata del suo possesso. - azione di manutenzione riguarda solo i beni immobili. Spetta al possessore: 1) che sia stato molestato nel possesso della cosa 2) che abbia subito uno spoglio non violento o clandestino 25

26 Mira ad ottenere un provvedimento che ordini la cessazione delle molestie o la restituzione della cosa. Può essere esercitata entro un anno. Questa azione è data solo se il possesso dura da oltre un anno. 4. LE AZIONI DI NUNCIAZIONE Sono azioni che spettano sia al possessore, sia al proprietario non possessore, sia al titolare di un altro diritto reale. Hanno la funzione di prevenire un danno che minaccia la cosa. Sono: 1) denuncia di nuova opera è la denuncia di una nuova opera, intrapresa da altri, per la quale si teme posso arrecare danno alla propria cosa (es. il vicino non rispetta le distanze legali) 2) denuncia di danno temuto è la denuncia di un danno grave e imminente che si teme possa nuocere alla propria cosa, derivante da cosa altrui (es. la casa del vicino sta per crollare, travolgendo il proprio edificio) CAPITOLO SESTO: I MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA 1. ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO E A TITOLO DERIVATIVO 26

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