Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 luglio 2011, n Declaratoria d'illegittimità del licenziamento e mobbing

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 luglio 2011, n. 16252 Declaratoria d'illegittimità del licenziamento e mobbing"

Transcript

1 Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 luglio 2011, n Declaratoria d'illegittimità del licenziamento e mobbing REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido - Presidente Dott. STILE Paolo - Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere Dott. MORCAVALLO Ulpiano Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 145, presso lo studio dell'avvocato LEONE LEONELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato MESSINA GABRIELLA, giusta delega in atti; - ricorrente - contro CASA DI CURA LA M. S.P.A. (anche quale soggetto incorporante CASA DI CURA C. d. M. S.P.A. di seguito anche CDM), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato PAGNOTTA NICOLA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLETTA GATTI, FRANCESCO ROCCO DI TORREPADULA, giusta delega in atti; - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 627/2008 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/05/2008 r.g.n. 637/06 + 1; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO; udito l'avvocato MESSINA GABRIELLA; udito l'avvocato ROCCO DI TORREPADULA FRANCESCO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale in subordine rigetto; rigetto del ricorso incidentale.

2 Fatto La Corte di Appello di Milano, con sentenza pubblicata il 2 maggio 2008, confermando la decisione di prime cure, accoglieva la domanda proposta da B.F. nei confronti della Casa di Cura la M. S.p.A. avente ad oggetto la declaratoria d'illegittimità del licenziamento, intimatogli dalla predetta società, in data 17 aprile 2001, con conseguente condanna della stessa al pagamento dell'indennità di preavviso e di quella supplementare. Respingeva la Corte milanese, inoltre, e sempre confermando la sentenza di primo grado,le ulteriori domande del B. avanzate nei confronti della Casa di Cura C. d. M. S.p.A. concernenti, rispettivamente: l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con tale società con condanna di detta Casa di cura al pagamento delle relative differenze retributive ed ancora illegittimità dell'intimato licenziamento e la condanna in solido di entrambe menzionate società al risarcimento del danno da demansionamento. perdita di chance, mobbing, professionalità e ingiuriosità del licenziamento. A fondamento della decisione la Corte del merito, innanzitutto, poneva il rilievo che il licenziamento per giusta causa non risultava provato in quanto i vari fatti addebitati, o non sussistevano o erano risultati di scarso significato. Nè era stata, secondo la Corte di Appello, dimostrata la dedotta esigenza di riassetto organizzativo - ossia la soppressione del posto di lavoro occupato dal B. - finalizzata ad una più economica gestione dell'azienda. Precisava poi, la Corte milanese che la malattia, posta dal B. a fondamento della illegittima mancata sospensione dell'efficacia del licenziamento, non poteva considerarsi, in base alla documentazione agli atti, comprovata in modo univoco ed oggettivo analogamente al gravissimo danno lamentato ed al relativo nesso causale. Nè, per la Corte territoriale, poteva trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno per presunto mobbing in quanto non emergeva una condotta illecita produttiva di danno difettando un insieme di comportamenti datoriali potenzialmente offensivi perpetrati in modo sistematico e continuativo, caratterizzati dall'intento persecutorio e vessatorio di emarginare, allontanare ed escludere il B. dall'ambiente di lavoro. Escludeva, inoltre, la predetta Corte, il diritto del B. al risarcimento del danno conseguente all'allegato demansionamento in quanto le denunciate modalità non avevano trovato riscontro nell'istruttoria espletata, nè il denunciato demansionamento si era, comunque, protratto per un periodo di tempo idoneo a produrre un danno suscettibile di ristoro. Rilevava, altresì, la Corte del merito, la insussistenza, e della illegittimità della sospensione cautelare trattandosi di misura provvisoria e strumentale all'accertamento di fatti relativi alla violazione da parte del lavoratore di obblighi inerenti al rapporto di lavoro,e dell'ingiuriosità del licenziamento difettando il riscontro di espressioni oltraggiose od offensive ovvero valutazioni od apprezzamenti di carattere personale. La Corte territoriale, infine, premesso che emergeva l'autonomia organizzativa e produttiva delle due strutture sanitarie - Casa di Cura la M. e Casa di Cura C. d. M. - con conseguente impossibilità d'individuare un unico soggetto direttivo, escludeva la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la Casa di Cura C. d. M. sul rilevo che la qualificazione come autonoma, data dalle partì alla relativa prestazione, non era risultata smentita dalle concrete modalità di esecuzione del rapporto stante, come provato dall'istruttoria testimoniale, l'assenza, sia di vincolo di soggezione del B. al potere del datore di lavoro, sia di limitazione all'autonomia organizzativa e decisionale del B.. Avverso tale sentenza il B. ricorre in cassazione sulla base di cinque censure. Resiste con controricorso la società Casa di Cura la M., anche quale incorporante la società Casa di Cura C. d. M., che propone impugnazione incidentale assistita da due motivi.

3 Diritto I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l'impugnazione della stessa sentenza. Con il primo motivo di censura il ricorrente principale, deducendo vizio di motivazione, conclude che la sentenza sul punto che ha deciso di non riconoscere il trattamento di malattia per il periodo della durata della stessa, va cassata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per non aver tenuto conto dei documenti prodotti e dedotti tutti in atti, omettendo non solo il richiamo agli stessi, ma conseguentemente ogni critica sugli stessi atta a sostenere la decisione con la motivazione dedotta, riconoscendo, in contrario senso, ampiamente provato lo stato eziologico di malattia nel suddetto periodo. Pregiudizialmente va rilevato che il motivo ancorchè non contenga, secondo quanto prescritto dall'art. 366 bis c.p.c., per il caso di denunzia di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, una specifica sintesi riassuntiva, omologa al quesito di diritto ( cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 n e Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 2063), può tuttavia ritenersi ammissibile consentendo, nella parte conclusiva - come sopra riportata - l'individuazione del fatto controverso. La critica, però, è infondata. Va premesso che per costante giurisprudenza il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti, in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (cfr. ex plurimis per tutte: Cass. 6 marzo 2008 n. 6064). E nella stessa ottica i giudici di legittimità hanno, altresì, precisato che nel caso in cui nel ricorso per cassazione venga prospettato come vizio di motivazione della sentenza una insufficiente spiegazione logica relativa all'apprezzamento, operato dal giudice di merito, di un fatto principale della controversia, il ricorrente non può limitarsi a prospettare una possibilità o anche una probabilità di una spiegazione logica alternativa, essendo invece necessario che tale spiegazione logica alternativa del fatto appaia come l'unica possibile (cfr. in tali sensi: Cass. 12 febbraio 2008 n e 27 luglio 2008 n ). Sulla base di tali principi va osservato che non può trovare ingresso in questa sede la censura con la quale si addebita alla Corte del merito di avere fatto cattivo governo della documentazione acquisita agli atti risolvendosi siffatta critica nella mera prospettazione di un diversa e più favorevole interpretazione della documentazione stessa. Nè sul punto la motivazione impugnata è inadeguata ovvero incoerente atteso che la predetta Corte, in base alla mancanza di elementi atti a comprovare l'effettività della diagnosi -tanto sul rilievo che

4 i certificati del medico curante si limitavano a riportare quanto riferito dal paziente senza dar conto di accertamenti medici o valutazioni scientifiche mentre la CTU disposta in sede penale escludeva la malattia, ritiene non dimostrato, in modo univoco ed oggettivo, lo stato patologico denunciato. Nè, e vale la pena di rimarcarlo, il ricorrente principale, pur allegando la mancata valutazione di documentazione varia - perizie di parte, esami e testi -,trascrive nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza, il testo di siffatti documenti impedendo, conseguentemente, a questa Corte ogni valutazione al riguardo. E' infatti ius receptum nella giurisprudenza della Cassazione che nel caso in cui, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'incongruità o l'illogicità della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisìvità della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti, di delibare la decisività della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti (per tutte Cass. 19 maggio 2006 n ). Con la seconda censura il ricorrente principale allega carente e/o omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in punto di mancato riconoscimento della domanda di accertamento del mobbing. La censura è, come eccepito dalla resistente, inammissibile per violazione dell'art. 366 bis c.p.c.. Non può ritenersi, infatti, soddisfi la prescrizione di cui all'art. 366 bis c.p.c. la mera indicazione del fatto su cui si appunta la critica concernente il vizio di motivazione, atteso che, oltre al mero fatto, il ricorrente deve specificare,come innanzi sottolineato, in una sintesi riassuntiva simile al quesito di diritto, le ragioni che rendono, in caso d'insufficienza, inidonea la motivazione a giustificare la decisione, in caso di omissione, decisivo il difetto di motivazione e in caso di contraddittorietà, non coerente la motivazione (cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n cit., Cass. S.U. 18 giugno 2008 n cit. e Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n cit.). Nella specie il ricorrente principale omette del tutto la specificazione di cui si è detto e conseguentemente la censura è inammissibile. Con il terzo motivo il ricorrente principale, denuncia violazione degli artt. 2087, 2043, 2059 c.c., art. 32 Cost., D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138, 139, artt. 1 e 2 Cost. " per aver la Corte considerato il mobbing subito dal ricorrente non sussistente, perchè non provato, anzi è risultato provato documentalmente il contrario e, in quanto rientrante in una categoria di danno atipica non sorretto da una normativa specifica e da norme specifiche sulla tutela del lavoratore, che anzi dichiara assente, la cui sussistenza si ravviserebbe sostanzialmente nel solo caso di dolo specifico ovvero di comportamento volontariamente vessatorio ed intenzionale, non presenti nella specie". Il motivo è inammissibile. Invero non risulta rispettato il dettato di cui all'art. 366 bis c.p.c. difettando la formulazione del prescritto quesito di diritto. Inoltre pur a voler ritenere articolato nella rubrica del motivo - come sopra trascritto - il quesito in parola lo stesso va ritenuto inammissibile in quanto il quesito, non solo si risolve nella contestazione di accertamento di fatto - assumendosi l'erroneità della acclarata insussistenza del mobbing - che come tale non è denunciabile con la violazione di norma di diritto, ma con il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 ma prescinde del tutto, anche, dalla indicazione della ratio cui il giudice del merito si sarebbe dovuto attenere nella applicazione delle denunciate norme di diritto, ed in base alla quale la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata.

5 Questa Corte ha affermato che, a norma dell'art. 366 bis c.p.c., non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto non comprenda l'indicazione, sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo con la conseguenza che la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. SU 30 settembre 2008 n e Cass. 19 febbraio 2009 n. 4044). Con la quarta e quinta censura si denuncia vizio di motivazione con riferimento rispettivamente al mancato riconoscimento del demansionamento ed alla natura dirigenziale - subordinata - del rapporto di lavoro intercorso con la Casa di Cura C. d. M.. Le censure sono inammissibili mancando, ex art. 366 bis c.p.c., la indicazione del fatto controverso nel senso indicato in precedenza e cioè una sintesi riassuntiva, omologa al quesito di diritto, nella quale vengono precisate le ragioni che rendono, in caso d'insufficienza, inidonea la motivazione a giustificare la decisione, in caso di omissione, decisivo il difetto di motivazione e in caso di contraddittorietà, non coerente la motivazione. Con il primo motivo del ricorso incidentale la società, deducendo vizio di motivazione e violazione dell'art c.c. e artt. 30 e 33 CCNL Dirigenti di commercio, pone il seguente quesito: "se incorre in violazione dell'art c.c. e dell'art. 33 CCNL dirigenti commercio e in omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il giudice del merito che - nel valutare la sussistenza della giusta causa ovvero del giustificato motivo soggettivo di licenziamento di un dirigente apicale - dopo aver negato la consumazione, da parte della società datrice di lavoro, in danno di un proprio dirigente " apicale", di condotte finalizzate alla dequalificazione ed emarginazione dello stesso (mobbing) e aver ritenuto in parte pretestuose e in parte veniali n. 5 contestazioni di addebiti, formulati dalla società al proprio dirigente, trascurando di considerare risultanze istruttorie in parte opposte- ometta di considerare quale elemento costitutivo della gravità della condotta del dirigente apicale o quanto meno quale elemento confermativo della non venialità della condotta del dirigente apicale una precedente comunicazione dello stesso dirigente apicale, contenente una esplicita accusa di dequalificazione e di emarginazione contro il proprio datore di lavoro, ritenuta dal giudice del merito infondata". Il motivo è inammissibile. Infatti secondo giurisprudenza di legittimità è inammissibile come già ricordato, il motivo di ricorso nel cui contesto trovino formulazione, al tempo stesso, censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, ciò costituendo una negazione della regola di chiarezza posta dall'art bis c.p.c. (nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione) giacchè si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione (V. Cass. 11 aprile 2008 n e Cass. 23 luglio 2008 n cui acide, nello stesso senso, Cass 29 febbraio 2008 n 5471) Nella specie vi è appunto, la contemporanea deduzione di violazione di legge e vizi di motivazione che si conclude con la formulazione di un solo quesito. Nè vi è in relazione ai singoli motivi articolazione di una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all'altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un

6 difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto ( Cass. S.U. 31 marzo 2009 n. 7770). D'altro canto anche a voler considerare il motivo in esame come limitato, alla stregua del formulato quesito, alla deduzione del vizio di motivazione, difettando per la violazione di legge la indicazione della regola iuris che non sarebbe stata rispettata dal giudice del merito e di quella che avrebbe dovuto essere applicata,il motivo è parimente inammissibile non essendo trascritta, nel ricorso, in violazione del richiamato principio di autosufficienza, la comunicazione del lavoratore della quale la società ricorrente incidentale denuncia la mancata valutazione. Con la seconda censura del ricorso incidentale la società, denunciando vizio di motivazione e violazione dell'art c.c., della L. n. 108 del 1990, art. 2 e della L. n. 604 del 1966, art. 3 nonchè artt. 30 e 33 CCNL dirigenti di commercio, pone il seguente quesito: "se incorre in violazione dell'art c.c., della L. n. 108 del 1980, art. 2; della L. n. 604 del 1966, art. 3 e degli artt. 30 e 33 CNL dirigenti commerciali nonchè in vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il giudice del merito che nell'ipotesi di licenziamento di dirigente "apicale" di azienda commerciale, per soppressione del posto di lavoro per ragioni economiche di riduzione dei costi, ritiene insussistente il motivo oggettivo di licenziamento, per risultare, la chiusura in perdita dell'esercizio, solo dopo l'applicazione delle imposte, per essere stati deliberati compensi agli amministratori, non riferiti alla società datrice di lavoro ma nell'ambito di una logica di gruppo, e per non rivestire carattere strutturale la situazione economica sfavorevole, omettendo di valutare, ai fini della legittimità del recesso le risultanze passive di bilancio dell'esercizio, in corso alla data del licenziamento, non potute esattamente valutare dal datore di lavoro, per non essere stato il bilancio definitivo di tale esercizio ancora formato alla data del recesso". La censura è, come la precedente, inammissibile per contenere la contemporanea deduzione di censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione. Valgono al riguardo i rilievi di cui al primo motivo del ricorso incidentale. Nè, e vale la pena di sottolinearlo, risulta trascritto nel ricorso, il bilancio di cui si deduce l'omessa considerazione, o quanto meno gli elementi essenziali dello stesso, con l'indicazione dei profitti e delle perdite. In conclusione il ricorso principale va rigettato e quello incidentale dichiarato inammissibile. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte riuniti i ricorsi rigetta quello principale e dichiara inammissibile ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,

Dettagli

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Sentenza 11 dicembre 2013, n. 27651 Integrale Lavoro ed occupazione - licenziamento - individuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA

Dettagli

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 22029 Anno 2015 Presidente: STILE PAOLO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 28/10/2015 SENTENZA sul ricorso 17310-2010 proposto da: CANDIDO GIORGIO C.F. CNDGRG62H01D969A,

Dettagli

Nota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE

Nota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE Nota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; Pm (conforme) Destro. LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 19259 Anno 2013 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: FILABOZZI ANTONIO Data pubblicazione: 20/08/2013 SENTENZA sul ricorso 1859-2011 proposto da: CAZZOLA CARLO CZZCRL46A14D969V,

Dettagli

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,

Dettagli

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dettagli

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 24 aprile 2014, n. 9301

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 24 aprile 2014, n. 9301 Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 24 aprile 2014, n. 9301 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott.

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 17434 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 02/09/2015 SENTENZA sul ricorso 4419-2014 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

Suprema Corte di Cassazione. Sezione III. sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889

Suprema Corte di Cassazione. Sezione III. sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889 REPUBBLICA ITALIANA Suprema Corte di Cassazione Sezione III sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri

Dettagli

Con una pronuncia resa dalla sezione lavoro il 25 ottobre 2011, la Corte di Cassazione

Con una pronuncia resa dalla sezione lavoro il 25 ottobre 2011, la Corte di Cassazione LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA, CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE E GRADUAZIONE DELLA SANZIONE, nota a Cass. sez. lavoro n. 22129 del 25 ottobre 2011 di MATTEO BARIZZA Con una pronuncia resa dalla sezione

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 21 Anno 2016 Presidente: VENUTI PIETRO Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 04/01/2016 SENTENZA sul ricorso 10020-2014 proposto da: FRATELLI CASALEGNO S.R.L. P.I. 06762430012,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Consigliere -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Consigliere - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCESCO FELICETTI - Presidente - Oggetto DIRITTI

Dettagli

LAVORO ED OCCUPAZIONE - MOBBING

LAVORO ED OCCUPAZIONE - MOBBING Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 28 settembre 2011, n. 19823 Integrale LAVORO ED OCCUPAZIONE - MOBBING REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ESENTE DA REGISTRAZIONE Al SENSI DEL D.P.R. 26/411956 N. 131 TAB. ALL. B. - N.5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA 2221. 1 5 Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 03 02 2014 N 2261

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 03 02 2014 N 2261 CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 03 02 2014 N 2261 Imposta di registro acquisto prima casa acquisto avvenuto a seguito di sentenza sostitutiva di contratto non concluso ex art. 2932 C.C. agevolazioni richiesta

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da

Dettagli

Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica

Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 363 09.12.2014 Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica Equitalia deve dimostrare che il plico raccomandato conteneva la cartella esattoriale

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di

Dettagli

Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria

Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Svolgimento del processo - La C.T.P. di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla s.r.l. G.M. avverso avvisi

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA Ud. 18/10/12 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 14094/2008 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.

REPUBBLICA ITALIANA Ud. 18/10/12 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 14094/2008 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill. REPUBBLICA ITALIANA Ud. 18/10/12 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 14094/2008 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE RENZIS Alessandro - Presidente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa

Dettagli

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione

Dettagli

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 maggio 2013, n. 12232

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 maggio 2013, n. 12232 CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 maggio 2013, n. 12232 Licenziamento per giusta causa - Addebito disciplinare - Minaccia a un collega - Mancanza del ricorso a vie di fatto e di grave perturbamento - Recesso

Dettagli

APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.

APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. CASS. CIV., SEZ. III, 11 GIUGNO 2012, N. 9432. Ai fini della ammissibilità dell'appello per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

SEZIONI UNITE CIVILI ORDINANZA. ZIERNHOLD CHRISTIAN, OCCELLO MASSIMO, elettivamente. domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo

SEZIONI UNITE CIVILI ORDINANZA. ZIERNHOLD CHRISTIAN, OCCELLO MASSIMO, elettivamente. domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo 1 3201-14 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Regolamento di giurisdizione Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI Dott.

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 12 03 2014 N 5691

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 12 03 2014 N 5691 CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 12 03 2014 N 5691 Agevolazioni fiscali benefici per l acquisto della prima casa abitazione non di lusso secondo i parametri di cui al D.M. 2/8/1969 disposizione dell art. 10

Dettagli

contro nei confronti di

contro nei confronti di N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 2917 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 13/02/2015 SENTENZA sul ricorso 5632-2010 proposto da: AIPA SPA in persona del Presidente

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 16952 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Data pubblicazione: 19/08/2015 SENTENZA sul ricorso n. 16812/09 proposto da: La Dolce Arte S.n.c.

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE AULA 'A' F. d t C V. r 04354. _d MAR. 2015 c. 4.45 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 305742011 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dettagli

Cassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2011, n. 16311 - Delega di funzione ed autonoma capacità di spesa

Cassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2011, n. 16311 - Delega di funzione ed autonoma capacità di spesa 1 di 5 26/09/2011 11.11 Cassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2011, n. 16311 - Delega di funzione ed autonoma capacità di spesa Giovedì 12 Maggio 2011 13:40 Cassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2011, n.

Dettagli

MASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 4 Dicembre 2014, n 25682 (Pres. F. Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Controversia di lavoro

MASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 4 Dicembre 2014, n 25682 (Pres. F. Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Controversia di lavoro MASSIME LAVORO Corte di Cassazione Sez. Lav. 4 Dicembre 2014, n 25682 (Pres. F. Roselli; Rel. A. Manna) Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Controversia di lavoro Copia atti aziendali Licenziamento

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE kiò REPUBBLICA ITALIANA _ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 783 44 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Domenico Chindemi Presidente Dott. Liana Zoso

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 gennaio 2015, n. 344

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 gennaio 2015, n. 344 CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 gennaio 2015, n. 344 Svolgimento del processo La Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento

Dettagli

Sentenza n. 1506 del 27 settembre 2004.

Sentenza n. 1506 del 27 settembre 2004. Sentenza n. 1506 del 27 settembre 2004. Pubblica udienza del 22 settembre 2004. Presidente: dott. Luigi Ranalli. Relatore: dott. Luigi Ranalli. Titoletto: PUBBLICO DIPENDENTE CONTRATTUALIZZATO PERSONALE

Dettagli

Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero

Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero A cura di CDL Roberto Cristofaro Lo speciale rito Fornero è istituito dalla riforma del lavoro per l utilizzo nelle controversie relative

Dettagli

MOBBING E COMPORTO: DANNO PROFESSIONALE, BIOLOGICO ED ESISTENZIALE commento e testo sentenza Cass. 4261/2012 Matteo BARIZZA

MOBBING E COMPORTO: DANNO PROFESSIONALE, BIOLOGICO ED ESISTENZIALE commento e testo sentenza Cass. 4261/2012 Matteo BARIZZA MOBBING E COMPORTO: DANNO PROFESSIONALE, BIOLOGICO ED ESISTENZIALE commento e testo sentenza Cass. 4261/2012 Matteo BARIZZA P&D.IT Il fatto. Il lavoratore era stato licenziato per il superamento del periodo

Dettagli

SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011

SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011 SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011 Gli indici della natura subordinata del rapporto di lavoro Relazione dell Avv. Paolo Valla * * * Traccia dei casi da trattare Controversia

Dettagli

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it «IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo

Dettagli

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Sentenza 15 settembre 2014 n. 19400 Integrale Lavoro e occupazione - Licenziamento individuale - Periodo di comporto - Superamento Tempestivita - Valutazione -

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068 CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068 Immobili classa mento atto di classamento motivazione caratteristiche Immobili classa mento atto di classamento comproprietari litisconsorzio necessario

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 4574 Anno 2015 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 06/03/2015 SENTENZA sul ricorso iscritto proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

La correttezza dell assunto pronunciato dal Gup di Milano, viene ribadita

La correttezza dell assunto pronunciato dal Gup di Milano, viene ribadita 1 La Cassazione chiarisce le conseguenze penali della sottrazione agli obblighi di mantenimento (cd. assegno) e l'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge n. 54/2006. Corte di Cassazione, Sezione

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 2 Num. 8824 Anno 2015 Presidente: BUCCIANTE ETTORE Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 30/04/2015 SENTENZA sul ricorso 23330-2009 proposto da: PASCUCCI EMANUELA PSCMNL58S44H501F,

Dettagli

Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale

Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI sentenza 24 novembre 2015 n. 5324 (sull insussistenza dell obbligo per il Comune di eseguire in via amministrativa

Dettagli

UDIENZA 5.11.2008 SENTENZA N. 1153 REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UDIENZA 5.11.2008 SENTENZA N. 1153 REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La carta da macero che presenta in modo evidente una rilevante quantità di impurità, superiori alla misura dell'1% prescritto dalla normativa vigente in materia (D.M. 05/02/98 Allegato 1 n. 1) costituisce

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 17433 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 02/09/2015 SENTENZA sul ricorso 30301-2011 proposto da: VASQUEZ SANTOS DAYELIN C.F. VZQDLN75T70Z504W,

Dettagli

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Sentenza del 1 agosto 2014 n. 17538 Integrale LAVORO ED OCCUPAZIONE - LICENZIAMENTO - COMPORTO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2005 Comune di Sarroch Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I - Disposizioni Generali Articolo

Dettagli

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011 Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011 Presidente: dott. Paolo Vittoria; Relatore Consigliere: dott.ssa Roberta Vivaldi IL TERMINE BREVE PER IMPUGNARE DECORRE SOLO

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010

Commissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010 ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 01/04/2010 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/29248-commissione-tributaria-provinciale-di-ennasezione-terza-sent-n-140-del-2010 Autore: sentenza Commissione Tributaria

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 07 ottobre 2013, n. 22791

CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 07 ottobre 2013, n. 22791 CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 07 ottobre 2013, n. 22791 Lavoro Licenziamento per giusta causa Contrasto con i più basilari principi di correttezza e buona fede nell esecuzione del contratto di lavoro Svolgimento

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 13-11-2014, n. 24258 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE

Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 13-11-2014, n. 24258 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 13-11-2014, n. 24258 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) N. 02447/2011REG.PROV.COLL. N. 01392/2011 REG.RIC. N. 01391/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la

Dettagli

DIFFERENTE TUTELA PER ORFANI E INVALIDI IN CASO DI LICENZIAMENTO RIDUZIONE PERSONALE sente.cass. 30 ottobre 2012, n. 18645 commento e testo

DIFFERENTE TUTELA PER ORFANI E INVALIDI IN CASO DI LICENZIAMENTO RIDUZIONE PERSONALE sente.cass. 30 ottobre 2012, n. 18645 commento e testo DIFFERENTE TUTELA PER ORFANI E INVALIDI IN CASO DI LICENZIAMENTO RIDUZIONE PERSONALE sente.cass. 30 ottobre 2012, n. 18645 commento e testo Colaci.it Si richiama la sentenza della Corte di Cassazione sotto

Dettagli

Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria

Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria Cassazione penale, sez. V, sentenza 13/03/2015 n 29828 Pubblicato il 11/09/2015 La Cassazione conferma che è obbligo del

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2366-2008 proposto da: M. F. elettivamente domiciliato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente N. 07519/2015 REG.PROV.COLL. N. 10759/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA. sentenza. contro. Svolgimento del processo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA. sentenza. contro. Svolgimento del processo 1 Cass.Civ., sezione quinta, sentenza n.12514 del 22.05.2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA ha pronunciato la seguente: sul ricorso n.

Dettagli

Il gravame è fondato.

Il gravame è fondato. Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,

Dettagli

SENTENZA N. 355 ANNO 2005

SENTENZA N. 355 ANNO 2005 SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. LOREDANA NAllICONE - Rel. Consigliere - SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. LOREDANA NAllICONE - Rel. Consigliere - SENTENZA -691 14 115 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Opposizione a dichiarazione di fallimento.

Dettagli

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche Centro Studi e Documentazione 00187 ROMA Via Piave 61 sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it tel. 06/42000358 06/42010899 fax. 06/42010628 Segreteria

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE III SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE III SEZIONE PENALE CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 6 FEBBRAIO 2008, N. 5804: le attività di cernita e adeguamento volumetrico della carta da macero e sostanze simili, poste in essere dalle ditte fornitrici

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 08564/2015 REG.PROV.COLL. N. 07947/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. 23064/2012 commento e testo Andrea Belotti P&D.IT Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo appartamento

Dettagli

1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE

1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE CIRCOLARE N. 55/E Roma, 22 novembre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Agevolazioni ai fini dell imposta di registro e ipotecaria per l acquisto di fondi rustici da parte di cooperative

Dettagli

Anche il promotore finanziario è soggetto a fallimento Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 18.12.2012 n 23384 commento e testo

Anche il promotore finanziario è soggetto a fallimento Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 18.12.2012 n 23384 commento e testo Anche il promotore finanziario è soggetto a fallimento Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 18.12.2012 n 23384 commento e testo (Leonardo Serra) Altalex.it Con l'ordinanza 18 dicembre 2012, n. 23383 la

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 8841/1985 proposto

Dettagli

OGGETTO: Consulenza giuridica Imposta regionale sulle attività produttive Deduzioni IRAP Cuneo fiscale Richiesta parere

OGGETTO: Consulenza giuridica Imposta regionale sulle attività produttive Deduzioni IRAP Cuneo fiscale Richiesta parere RISOLUZIONE N. 235/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 giugno 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica Imposta regionale sulle attività produttive Deduzioni IRAP Cuneo fiscale Richiesta parere

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. N. 00866/2014REG.PROV.COLL. N. 09003/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi

Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi lexform.it II.1 IL VECCHIO E IL NUOVO ARTICOLO 18 S.L.. In quali casi si applica il nuovo procedimento giudiziario specifico? In

Dettagli

RECLAMO E MEDIAZIONE FISCALE

RECLAMO E MEDIAZIONE FISCALE RECLAMO E MEDIAZIONE FISCALE RECLAMO E MEDIAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO Convegno X Settimana nazionale della Conciliazione 2013 Rilancio degli strumenti di giustizia alternativa Panoramica sugli strumenti

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato

Dettagli

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4; R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 18416 Anno 2013 Presidente: STILE PAOLO Relatore: VENUTI PIETRO Data pubblicazione: 01/08/2013 SENTENZA sul ricorso 19852-2011 proposto da: CASONI ALESSANDRO, GIANNETTI LUIGI,

Dettagli

udito il P.M. in persona del Sos t itut o Pr o c ur at ore Generale Dott. GIULIO ROMANO che - c o n t r o r i c o r r e n t e -

udito il P.M. in persona del Sos t itut o Pr o c ur at ore Generale Dott. GIULIO ROMANO che - c o n t r o r i c o r r e n t e - M R e d i f e n d e, g i u s t a d e l e g a i n a t t i ; - c o n t r o r i c o r r e n t e - avverso la sentenza n. 303/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/11/2009 R.G.N. 9290/2006;

Dettagli