Indice. 1. Cenni generau soggetto estero soggetto italiano controllo 63

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1 Indice PREMESSA 59 CAPITOLO I: PRESUPPOSTI SOGGETTIVI Cenni generau soggetto estero soggetto italiano controllo 63 CAPITOLO II: PRESUPPOSTO OGGETTIVO Cenni generau valore normale 65 a. 11 prezzo di libera concorrenza valore in dogana 6 7 CAPITOLO III: IL VALORENORMALE E LA CESSIONE DI BENI MA TERIALI metodo del confronto di prezzo 69 a. 11 mercato rilevante 69 b. La qualita. del prodotto 70 c. Altri requisiti 70 d. 11 valore differenziale metodo del prezzo di rivendita 72 a. 11 margine di utile metodo del costo maggiorato 7 4 a. 11 margine di utile lordo 7 4 b. Similarita. delle transazioni 7 5 c. Gli aggiustamenti 7 5 d. I costi 77 e. I problemi applicativi 77 57

2 4. I metodi alternativi 78 a. La ripartizione dei profitti globau 78 b. Comparazione dei profitti 79 c. La redditivita. del capitale investito 80 d. I margini lordi del settore economico 80 CAPITOLO IV: IL VALORENORMALE EGLI INTERESSI Interessi moratori Interessi moratori Interessi presunti La determinazione del saggio di interesse 84 a. Approccio sostanziale al concetto di "mercato del mutuante" 85 b. Altri fattori rilevanti per la comparabilit:l delle transazioni 86 c. Prestiti senza interessi 86 d. Il valore normale degli interessi nella discipuna convenzionale 86 e. Mutui concessi dalla casa-madre alla stabile organizzazione italiana 87 CAPITOLO V: CESSIONI DI BENI IMMA TERIALI 89 L Cenni generau Applicazione del principio del prezzo di Ubera concorrenza Metodologia "tecnica" di valutazione Metodologia "giuridica" di valutazione Il "vantaggio" conseguibile dal destinatario del diritto immateriale La forma del corrispettivo 92 CAPITOLO VI: I SERVIZI INTRAGRUPPO Cenni generau La funz ione di "azionista" della capogruppo Globalit:l di aleuni servizi intragruppo "Vantaggio" reale della affiliata e "funzione" della capogruppo La determinazione del "valore normale" Accordi per la ripartizione dei costi 99 58

3 Premessa Nell'ambito delle disposizioni ehe regolano la materia della determinazione dei redditi d'impresa, il quinto eomma, lett. b), dell'art. 53 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, stabilisee, eome ~ noto, ehe si eomprende, fra i rieavi, "la differenza tra il valore normale dei beni e dei servizi e i eorrispettivi delle eessioni e delle prestationi effettuate a soeietä, non aventi nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa n ~ l' oggetto prineipale, ehe eontrollano direttamente o indirettamente l' impresa o ehe sono eontrollate dalla stessa soeiet:l ehe eontrolla l' impresa". 11 seeondo eomma del sueeessivo art. 56 dispone, poi, ehe il eosto di aequisizione dei beni eeduti e dei servizi prestati dalle predette societa ~ diminuito dell' eventuale eeeedenza rispetto al valore normale. Alla stessa disposizione vengono, inoltre, assoggettati anehe i beni eeduti e i servizi prestati da soeietä non aventi nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l' oggetto prineipale per eonto delle quali l' impresa espliea attivit:l di vendita e eolloeamento di materie prime o merei o di fabbrieazione o di lavorazione di prodotti. In relazione all'ampia easistiea di applieazione della normativa n o n e h ~ all'importanza dei riflessi valutari ehe ne diseendono, sembra evidente la partieolare rilevanza ehe assumono i eriteri da seguire nella determinazione del prezzo di trasferimento dei beni e dei servizi di eui trattasi. Di qui la neeessit:l - anehe in rapporto alla presente fase di attuazione del nuovo sistema tributario ed alla esigenza di assieurare uniformitä interpretativa ed applieativa delle riehiamate disposizioni - di opportune istruzioni in materia ehe tengano adeguatamente eonto delle esperienze aequisite in altri Paesi e degli orientamenti dei vari Organismi internazionali ed in partieolare dell'organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Eeonomieo (OCSE) ehe, nel pubblieare il rapporto 16 Maggio 1979 sull'argomento, ebbe anehe a raeeomandare alle Amministrazioni fiseali degli Stati Contraenti il rispetto del prineipio della libera eoneorrenza in sede di esame e di aggiustamento dei prezzi di trasferimento. Nell'approfondimento del problema saranno esaminati dapprima i presupposti soggettivi di applieazione della normativa e, in seeondo luogo, i eriteri di determinazione del valore normale rispetto alle varie speeie di transazioni poste in essere nell'ambito internazionale. 59

4 Giova peraltro precisare ehe mentre la normativa in commento prevede la valutazione a "valore normale", attribuendo a tale metodo di determinazione valore di presunzione assoluta, nulla vieta agli uffici di far comunque ricorso, in sede di accertamento e con riferimento ad ipotesi diverse da quelle in esame, al "valore normale". In tale ipotesi, ovviamente, la presunzione dell'ufficio non poträ assumere ehe valore di presunzione relativa. 60

5 Capitolo I. Presupposti soggettivi 1. Cenni generali La portata delle disposizioni in esame ~ limitata al eampo delle eessioni di beni e delle prestazioni di servizi intereorrenti: fra una soeiet:l estera ed un'impresa italiana da essa direttamente eontrolla ta; fra una soeiet:l estera ed un' impresa italiana da essa indirettamente estera; eontrollata attraverso altra s o e i ~ t a fra una soeieti estera ed un' impresa italiana entrambe eontrollate da una terza soeiet:l estera. Rimangono, pertanto, eseluse dalla normativa, seeondo 1' intendimento del legislatore, tutti quei rapporti nei quali il eontrollo sia, eomunque, esereitato da una soeiet:l italiana sul soggetto estero; ehe hanno luogo, e i o ~, fra una soeiet:l eontrollante italiana ed un' impresa estera direttamente o indirettamente da essa eontrollata n o n e h ~ quelli posti in essere tra una soeiet:l estera ed un' impresa italiana ehe risultino entrambe eontrollate da una soeiet:l italiana. Oeeorre, quindi, ehe sia preliminarmente verificata la sussistenza o meno, nella transazione, di un soggetto estero, di un soggetto italiano, di un eontrollo di un soggetto estero su quello italiano: in maneanza di uno solo di tali presupposti sar:l eselusa la possibilit:l di applieazione della norma. 2. Il soggetto estero Il eoneetto di "soeiet:l" al quale fa riferimento il legislatore nell' indieare il soggetto estero eontrollante non deve essere inteso riduttivamente: rientrano nell'ambito di tale nozione, seeondo la prevalente interpretazione della dottrina e della giurisprudenza sulla portata delle norme civilistiehe eoneernenti le soeiet:l, anehe forme giuridiehe non espressamente previste dal nostro ordinamento. Il termine "soeiet:l" eomprende, quindi, ogni sorta di organismi soeietari giuridieamente rieonoseiuti nello Stato estero anehe se difettano del requisito della plurisoggettivit:l, quali i "Groupement d'lnteret eeonomique" franeesi, l'"arge" tedeseo oeeidentale, i "trusts" di derivazione anglosassone, gli "Stiftung", le "Anstalten" 61

6 (si fa richiamo, per queste ultime, alla sentenza della Corte di Cassazione 28 luglio 1977, n. 2252), ecc. Tra i soggetti esteri debbono configurarsi anche le stabili organizzazioni, non localizzate in Italia, di societ:l estere. Sebbene 1' art. 53 faccia Ietterale riferimento a "societ:l" e sembri, quindi, escludere dal suo ambito le stabili organizzazioni, deve, tuttavia, considerarsi ehe la stabile organizzazione non localizzata in Italia di una societ:l estera i:! sprovvista di autonomia giuridica distinta dalla casa-madre, sicchi:! le operazioni da essa poste in essere sono riconducibili direttamente alla societ:l dalla quale promana. 11 termine "societä" l:! riferibile, cioi:!, alle operazioni compiute dal soggetto estero indipendentemente dall' entitä (sede centrale o stabile organizzazione) ehe le ha poste in essere. N ~ tale assunto puo ritenersi contrastante con le caratteristiche di autonomia fiscale ehe, nei vari Paesi, viene generalmente riconosciuta alla stabile organizzazione, in quanto, ai fini di cui all'art. 53, occorre risalire all'effettivo soggetto controllante, non a quello apparante, mentre l'elemento determinante su cui i:! fondata l'autonomia fiscale i:! costituito esclusivamente dalla localizzazione territoriale della attivit:l esercitata. 3. Il soggetto italiano Anche il concetto di ''impresa", nella quale si identifica il soggetto passivo del controllo di cui all'articolo 53, deve essere interpretato estensivamente, nel significato piu generale di chiunque eserciti professionalmente un attivit:l economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (art c.c.). Rientrano, quindi, fra le imprese, oltre ehe i vari tipi di societ:l di capitali e di persone, anche le imprese individuali e le stabili organizzazioni di societ:l estere operanti in Italia riconosciute fiscalmente autonome dall'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n Una interpretazione restrittiva del termine "impresa", ehe comprenda soltanto le societä di capitali nella considerazione ehe trattandosi di imprese "controllate" occorra far riferimento ai soggetti sottoposti al controllo di cui all'art del codice civile, non trova supporto nell'ampia formulazione dell'art. 53 del D.P.R. 597/73 e, oltre ehe sottrarre ingiustificatamente alla speciale disciplina una notevole quantit:l di transazioni, incentiverebbe l'utilizzazione di talune forme organizzative imprenditoriali a scapito di altre facendo venir meno, cosi, il criterio di neutralit:l cui devono ispirarsi, preferibilmente, le leggi fiscali. Va anche rilevato ehe un'interpretazione limitativa del concetto di "impresa" Contrasterebbe con la stessa collocazione della normativa ehe ha trovato posto nell'ambito delle disposizioni ehe disciplinano l' imposta sul reddito delle persone fisiche. 62

7 4. 11 eontrollo In armonia eon le eonsiderazioni fatte in preeedenza relativamente alla definizione del eoneetto di "impresa" deve eseludersi ehe, agli effetti dell'applieazione degli artt. 53 e 56 del D.P.R. 597/73, il eontrollo esereitato sull' impresa sia rieondueibile nei limiti previsti dall'art del eodiee eivile per le soeiebl azionarie. Il solo fatto ehe la disposizione eivilistiea eonsideri ipotesi di mero eontrollo societario gi:l laseia intendere quanto ampia si riveli la sua insuffieienza relativamente alle fattispeeie di impresa diverse da quelle di eapitali (persone fisiehe, soeiet:l di persone, stabili organizzazioni, eee.). Una impostazione eivilistiea del eoneetto di eontrollo, oltre ehe sottrarre alle diseiplina del prezzo di trasferimento transazioni spesso pratieate nel eommereio internazionale, risentirebbe, inoltre, negativamente, della stessa diseiplina defieitaria dell'artieolo 2359 e.e.: l' ipotesi di eontrollo prevista al numero 1 dello stesso artieolo (possesso di azioni suffieienti a disporre della maggioranza), ad esempio, ~ estremamente mutevole potendo variare da assemblea ad assemblea il numero delle azioni neeessarie per eonseguire la maggioranza. In relazione ai fini perseguiti dal legislatore fiseale - ehe ben divergono da quelli del legislatore eivilistieo - il eontrollo di eui trattasi deve essere eontrassegnato da esigenze di elastieit:l e trovare eolloeazione in un eontesto eeonomieo-dinamieo, tenendo presente, e i o ~. ehe le variazioni di prezzo, nelle transazioni eommereiali trovano spesso il loro presupposto fondamentale nel potere di una parte di ineidere sull' altrui volonta. non in base al meeeanismo del mereato ma in dipendenza degli interessi di una sola delle parti eontraenti o di un gruppo. E le risultanze emergenti dalla pratiea eomprovano suffieientemente eome il eriterio di eollegamento ehe determina l'alterazione dei prezzi di trasferimento ~ eostituito, spesso, dalla influenza di un' impresa sulle deeisioni imprenditoriali dell'altra ehe va ben oltre i vineoli eontrattuali od azionari seonfinando in eonsiderazioni di fatto di earattere meramente eeonomieo. Da quanto preeede diseende ehe il eoneetto di "eontrollo" deve essere esteso ad ogni ipotesi di influenza eeonomiea potenziale o attuale desumibile dalle singole eireostanze, quali, in partieolare: a. vendita eselusiva di prodotti fabbrieati dall' altra impresa; b. impossibilit:l di funzionamento dell' impresa senza il eapitale, i prodotti e la eooperazione teeniea della altra impresa (fattispeeie eomprensiva delle joint ventures); e. diritto di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione o degli organi direttivi della soeieta.; d. membri eomuni del Consiglio di Amministrazione; e. relazioni di famiglia tra le parti; f. eoneessione di ingenti erediti o prevalente dipendenza finanziaria; g. parteeipazione da parte delle imprese a eentrali di approvvigionamento o vendita; 63

8 h. parteeipazione delle imprese a eartelli o eonsorzi, in partieolare se finalizzati alla fissazione di prezzi; i. eontrollo di approvvigionamento o di sboeehi; I. serie di eontratti ehe modellino una situazione monopolistiea; m. in generale tutte le ipotesi in eui venga esereitata potenzialment.e o attualmente un' influenza sulle decisioni imprenditoriali. Passando ad aleuni easi esemplifieativi potra. aversi eontrollo: nel easo di una soeieta. italiana legata a eontratto eon una soeieta. straniera ehe fissa il prezzo di aequisto e di rivendita pratieato dalla prima e ehe, oltre a rendere eonto delle sue operazioni eommereiali, ~ tenuta a versare eonsiderevoli diritti di lieenza alla soeieta. straniera titolare del marehio; nell'ipotesi di due soeieta., una italiana e una estera eon identiea ragione soeiale, aventi per oggetto la fabbrieazione di prodotti della medesima natura, ehe utilizzano i medesimi agenti e ehe si dividono gli ordini raeeolti dai rappresentanti. Deve, tuttavia, rilevarsi ehe Ia esistenza di uno solo degli elementi di fatto sopraindieati non eonsente sempre di pervenire alla eonelusione affermativa sull' esistenza del eontrollo riehiesto dagli artieoli 53 e 56. Piu elementi, riuniti tra loro possono, inveee, sempre eostituire prova suffieiente dell' esistenza del nesso di dipendenza. In ogni easo la posizione dell' impresa eontrollante deve essere earatterizzata da elementi di stabilitä ehe rendano il vincolo abbastanza forte da eseludere un eontrollo fortuito o molto limitato nel tempo. 64

9 Capitolo li. Presupposto oggettivo 1. Cenni generali Constatata la sussistenza di tutti i presupposti soggettivi trattati in precedenza, dovr:l procedersi allo accertamento della eventuale eccedenza, rispetto al valore normale, dei corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi effettuate alle societa. cantrollanti l'impresa (e cib agli effetti di cui all'art. 53) noncm del costo di acquisizione dei beni ceduti e dei servizi prestati all' impresa dalle stesse societa. (e cib agli effetti di cui all' art. 56). L' individuazione di tale eccedenza richiede, secondo le varie specie di transazioni (cessioni di beni materiali, cessioni di beni immateriali, finanziamenti, prestazioni di servizi intragruppo), la adozione di adeguati metodi di ricerca ehe vengono, ora, dettagliatamente analizzati. 2. Il valore normale Nell' ordinamento fiscale italiano il concetto di valore normale ~ cosf definito, ai fini dell'imposizione diretta, dall'art. 9 del D.P.R. 597 del 29 settembre 1973: "Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i corrispettivi e i proventi si considerano conseguiti e gli oneri e le spese si considerano sostenuti ai fini della determinazione del reddito, e in mancanza nel tempo e nel luogo piil. prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, per quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell' impresa ehe ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di Commercio, alle tariffe professionali e ai listini di borsa, tenendo conto degli sconti d'uso. 11 concetto di valore normale cosf legislativamente definito gi:l recepisce il principio del prezzo di libera concorrenza consigliato dall'ocse per la determinazione del prezzo di trasferimento, del prezzo, c i o ehe ~, sarebbe stato pattuito per transazioni similari da imprese indipendenti. 65

10 2a. Il prezzo di libera eoneorrenza L'applieazione di tale prineipio eomporta l'adozione, in via preferenziale del metodo del eonfronto di prezzo: il prezzo del eosto o del rieavo della transazione oggetto di verifiea deve essere pari a quello pratieato in una vendita eomparabile, quanto a eondizioni e a beni oggetto del trasferimento, effettuata: i, tra imprese tra loro indipendenti (eonfronto esterno) oppure ii, tra un' impresa del gruppo e un terzo indipendente (eonfronto interno). Dal testo dell'art. 9 sueeitato si evinee giä l'adozione del eriterio del eonfronto di prezzo: tuttavia la sua formulazione, volutamente ed opportunamente generiea, non fornisee aleuna indieazione sulle modalitä di applieazione del metodo, n ~ indiea quali eriteri debbono o possono essere utilizzati sussidiariamente, in presenza di transazioni non similari e quindi non eomparabili. Nell' impossibilitä di una eomparazione fra la transazione in verifiea e quella eampione si farä rieorso al metodo del prezzo di rivendita: dal prezzo finale di rivendita del bene aequistato in preeedenza si detrae un margine normale di profitto. Esempio: una soeietä estera X vende aleuni beni alla sua affiliata italiana Y. Y non trasforma i beni aequistati e li rivende a terzi al prezzo di 100. Il valore normale della eessione dei beni venduti da X a Y sarä ealeolato dedueendo da tale prezzo di rivendita (100) le spese di distribuzione sostenute (es.: = 10) e una pereentuale adeguata a titolo di margine profitto (es.: = 5). prezzo di rivendita 100 spese di distribuzione 10 margine di utile 5 valore normale 85 In easo di inapplieabilitä del metodo sara inveee applieato quello del eosto maggiorato (eost-plus): al eosto di produzione si aggiunge un margine normale di profitto. Esempio: una soeietä estera X vende aleuni beni alla sua affiliata italiana Y. Y trasforma in parte i beni aequistati e li rivende a terzi. Il valore normale della eessione dei beni venduti da X a Y sarä ealeolato eonsiderando il eosto di produzione del bene per il venditore inelusivo dei eosti diretti e indiretti e delle spese (es.: = 80) e aggiungendovi una pereentuale adeguata a titolo di margine di utile (esempio: = 5). eosto di produzione 80 margine di utile 5 valore normale 85 66

11 3. Il valore in dogana Il problema della determinazione del prezzo di trasferimento relativo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra imprese legate da vincoli di dipendenza ai fini della determinazione del reddito, ~. per taluni aspetti, molto simile a quello ehe si pone alla Amministrazione doganale nell'ambito di applicazione della definizione del valore in dogana di cui al Regolamento del Consiglio CEE 28 maggio 1980, n Sebbene anche per la determinazione del valore in dogana sia applicabile il principio della libera concorrenza, l' Amministrazione doganale e quella delle Imposte Dirette pervengono, perö, sovente, a conclusioni diverse relativamente al valore dello stesso bene, Ciö, prevalentemente, in dipendenza del differente momento impositivo, in quanto l'amministrazione delle dogane valuta le merci all'atto della loro importazione mentre la Amministrazione delle Imposte Dirette considera il valore del bene all'atto del suo trasferimento in proprieta. Quanta precede non esclude, ovviamente, ehe la Amministrazione delle Imposte Dirette, pur non essendovi vincolata, tenga conto del valore definito agli effetti doganali per valutare il prezzo di trasferimento di cui agli artt. 53 e 56, L' adozione del principio del prezzo di piena concorrenza richiede un' analisi specifica delle sue condizioni di applicazione in relazione alle circastanze soggettive ed oggettive ehe caratterizzano la transazione oggetto di verifica. In particolare devono esaminarsi: a. le modalitä di applicazione del metodo del confronto di prezzo; b. i casi e le condizioni in cui l' Amministrazione e/ o il contribuente possono discostarsi dal metodo del confronto di prezzo per applicare metodi alternativi; c. le modalitä di applicazione dei metodi alternativi: il prezzo di rivendita e il cast-plus; d. quale dei due metodi alternativi deve essere prescelto, e a quali condizioni e in quali circostanze; e. quali eventuali ulteriori metodi alternativi possono essere applicati. 67

12 Capitolo III. 11 valore normale e la cessione di beni materiali 1, Il metodo del eonfronto di prezzo In base a tale criterio la eongruitä della transazione viene accertata confrontando il prezzo in verifica eon quello ehe verrebbe praticato per transazioni comparabili tra imprese indipendenti (confronto esterno), ovvero tra una delle imprese ehe effettuano la transazione e un' impresa indipendente (eonfronto interno). La seelta del criterio della comparazione interna ~ preferibile in quanto lo stesso art. 9 del D.P.R. 597/73 aeeorda la preferenza al confronto interno (''listini o tariffe dell' impresa ehe ha fornito i beni o servizi'') mentre il eonfronto esterno ha earattere sussidiario (" e, in mancanza alle mercuriali e ai listini delle Camere di Commercio"... ). Inoltre, la eomparazione interna rende piil. prohabile il riscontro di transazioni similari. Il rieorso alla comparazione esterna obbliga, poi, 1' Amministrazione alla rieerca di dati oggettivi ehe, nell'ipotesi in cui il mercato rilevante sia quello estero, dä luogo a notevoli difficoltä. la. Il mereato rilevante Considerata 1' esigenza ehe la transazione eomparabile presenti tutte le earatteristiche di quella oggetto di esame da parte della Amministrazione, il prineipio della identit:l delle transazioni dovra. in primo luogo osservarsi relativamente alla scelta del mercato rilevante e c i del o ~ mercato nel quale devono essere rieereate transazioni comparabili a quelle in verifica. La vendita di prodotti identiei a prezzi differenti potra, infatti, essere giustifieata dalla differente localizzazione della impresa destinataria. Inoltre, aparte i fattori meramente eompetitivi, il valore di cessione puo essere influenzato da regolamentazioni sui prezzi disposte dalle autoritä. governative dello Stato di residenza del destinatario delle merei, da differenze tra le leggi nazionali in materia di marketing, da fluttuazioni dei tassi di cambio, dai costi di distribuzione locali, eee. 69

13 Ne eonsegue ehe, per garantire l' identitä delle transazioni eonfrontate, in linea di prineipio il mereato rilevante deve essere (in ispeeie per le vendite di beni materiali) quello del destinatario dei beni oggetto della transazione. Peraltro, il riferimento ai prezzi determinati dall'amministrazione fiseale dello Stato estero in operazioni eomparabili pub risultare di valido ausilio; naturalmente, perb, esso non e da eonsiderarsi vineolante, speeie in ipotesi in eui la determinazione del prezzo di trasferimento venga effettuata eon rieorso a metodi forfettari aneorehe aeeettati dal eontribuente. La seelta di un mereato piuttosto ehe di un altro (interno anziehe estero o vieeversa) in base alla sola eonsiderazione del livello dei prezzi piil. eonveniente per l' Amministrazione non e aceettabile in eonsiderazione dell'inevitabile doppia tassazione ehe ne eonseguirebbe. Quando il mereato estero e quello rilevante ma quello italiano presenta earatteristiehe similari (ipotesi possibile ma diffieilmente verifieabile) il riferimento al mereato italiano sar:l eonsiderato preferibile. lb. La qualitä del prodotto Sempre al fine di eonsentire il eontrollo di prezzo, i beni oggetto delle due transazioni da eomparare devono avere le medesime earatteristiehe in quanto a qualitä. Cib riguarda non solo 1' identitä fisiea dei prodotti ma anehe il loro aspetto esteriore qualora esso possa ineidere sulle differenze di prezzo. le. Altri requisiti Oltre al mereato rilevante ed alla qualit:l del prodotto dovr:l aversi riguardo, ai fini dell'applieazione del metodo del eonfronto di prezzo, ad altri elementi quali: a. trasporto; b. imballaggio; e. pubblieitä; d. eommereializzazione; e. garanzia; f. tassi di eambio (fatturazioni in valute diverse); g. eondizioni generali di vendita; h. vendita aeeompagnata da diritti immateriali; i. tempo della vendita; l. vendite promozionali; m. seonti sulla quantitä. 70

14 1d. 11 valore differenziale In determinati easi le differenti earatteristiehe delle due transazioni (quella in verifiea e quella eampione) sono suseettibili di quantifieazione e, quindi, potra. ugualmente farsi rieorso al metodo del eonfronto di prezzo. Ciö si verifiea, ovviamente, in quelle fattispeeie in eui l' elemento differenziale ~ faeilmente quantifieabile. Esemplifieativamente: - eondizioni di trasporto (CIF o FOB); - diritti doganali e prelievi all' importazione; - termini di pagamento delle merei. Si ponga il easo, ad esempio, di una transazione eampione ehe a differenza di quella oggetto di verifiea sia stata eontrattata FOB a n z i e h ~ CIF (e, quindi, eon spese di trasporto e di assieurazione a earieo del destinatario), ehe abbia sopportato diritti doganali, ehe sia stata sottoposta a termini di pagamento ehe abbiano eomportato la eorresponsione di interessi. 11 ealeolo del valore differenziale puö, eosl, riassumersi: - prezzo al distributore aggiustamenti: - diritti doganali, eee. - assieurazione - trasporto - interessi in relazione ai termini di eonsegna totale aggiustamenti prezzo aggiustato della transazione prezzo della transazione eampione prezzo effeti della transazione in verifiea Si ponga il easo di due transazioni aventi ad oggetto beni identiei quanto a eontenuto, dimensioni, eondizioni di vendita, eee. per le quali l' elemento differenziale sia eostituito da un involuero differente. La mera sottrazione della differenza di valore tra i due involueri puö non riportare le due transazioni a similarita.. L' imballaggio puö essere, infatti, motivo di riehiamo per il eonsumatore disposto a pagare di piu per le earatteristiehe di presentazione del prodotto; puo favorire trasporti a lunga distanza in quanto, ad esempio; ne allunga il periodo di eonservazione, eonsentendo il raggiungimento di mereati piu lontani eon minore ineidenza delle perdite sulle unita. deteriorate. 71

15 2. Il metodo del prezzo di rivendita Quando la transazione oggetto di verifiea impedisee, per le sue earatteristiehe, il rieorso al eonfronto di prezzo, il metodo del prezzo di rivendita potra. eostituire un valido sistema alternativo. Seeondo tale metodo il valore normale equivale al prezzo al quale la meree, ehe ~ stata aequistata da un venditore "eollegato", ~ rivenduta ad una impresa indipendente, diminuito di un margine di utile lordo. Il eriterio del prezzo di rivendita potra. rivelarsi utile nei easi in eui l'aequirente/rivenditore provvede alla sola eommereializzazione dei beni aequistati. Il suo utilizzo sara. da ritenersi, inveee, seonsigliabile quando, prima della rivendita, i beni subiseono una trasformazione, oppure sono ineorporati in un prodotto piü eomplesso ehe alteri la loro identit:l impedendo la distinzione tra il valore dell'artieolo finale e quello dei suoi eomponenti. A differenza di quanto previsto per il eonfronto di prezzo, il eriterio del prezzo di rivendita non tiene direttamente eonto della transazione oggetto di verifiea ma eonsidera inizialmente la eessione del bene effettuata dallo aequirente/rivenditore. Tuttavia, in aleuni easi, il bene ceduto non ~ oggetto di rivendita o viene eeduto ad altra impresa faeente parte del medesimo gruppo o, eomunque, legata alle prime due da vineoli di dipendenza. Per poter addivenire anehe in tali fattispeeie, alla applieazione del metodo di rivendita potrebbe assumersi, eome dato iniziale, il prezzo di una rivendita effettuata da parti indipendenti e relativa a prodotti similari a quelli oggetto della eessione in verifiea. Dal prezzo di rivendita si detrarrebbe, poi, un margine di utile lordo pervenendo, eosl, al prezzo di trasferimento "normale". 2a. Il margine di utile Dal prezzo di rivendita, eome sopra determinato, deve, sueeessivamente detrarsi un margine di utile lordo. Tale utile eorrisponde ad un margine espresso pereentualmente in relazione al prezzo di rivendita ed inelusivo delle spese e di un utile netto rieavato dal rivenditore. Esso potr:l essere ealeolato eonsiderando il margine di utile rieavato dall'aequirente/rivenditore in rivendite eomparabili a terzi indipendenti di beni similari precedentemente acquistati da imprese indipendenti, oppure considerando il margine di utile rieavato da terzi indipendenti mediante la rivendita comparabile di beni similari. Per la determinazione del margine di utile lordo dovr:l, cosl, ricerearsi una rivendita similare. Nel valutare la similarit:l delle transazioni dovranno tenersi presenti i seguenti fattori: 72

16 a. tipo di prodotto oggetto della rivendita; b. funzioni esercitate dal rivenditore in relzione al bene oggetto di rivendita; c. effetto di funzioni particulari sul prezzo di rivendita (quale la incorporazione di diritti immateriali); d, mercato geografico in cui le funzioni sono svolte anche in relazione alle politiche commerciali dell'impresa. La individuazione delle funzioni esercitate dal rivenditore in relazione al bene oggetto di successiva cessione consente di ricavare per ciascuna funzione un margine di utile equivalente a quello conseguito in una rivendita similare. Si potra avere il caso in cui saranno svolte funzioni assimilabili a quelle di uno spedizioniere cosl come, in altre ipotesi, l'acquirente/ rivenditore assumera gli oneri relativi alla pubblicita, al marketing, ecc. In alcune fattispecie l'acquirente/rivenditore assumera funzioni economicamente poco significanti limitandosi, ad esempio, a ricevere od emettere fatture quando la consegna dei beni acquistati ~ effettuata direttamente dalla casa-madre estera al terzo. In tali ipotesi il margine di utile sarä molto ridotto a meno ehe non sia provato dal rivenditore l' onere di spese e funzioni aggiuntive relative ad esempio ad indagini di mercato tali da accrescere il "valore aggiunto" al prodotto e, conseguentemente, il margine di utile lordo, In ogni caso, "l'analisi funzionale" deve mirare alla determinazione delle funzioni economicamente rilevanti eseguite in connessione ai beni oggetto della transazione. Un approccio cosl sostanzialistico va ben al di la. di quanto possono rilevare i libri contabili dell' impresa e consente di pervenire all'accertamento della realitä del "valore aggiunto" prescindendo dalla forma della transazione per coglierne, invece, il valore ed il significato economico e commerciale. L' analisi "funzionale" surriferita dovrä essere inquadrata nella struttura logica del tipo di contratto dal quale discende la cessione dei beni oggetto di verifica. Tale esigenza ~ ancora piil. acuta considerando ehe l'applicazione del metodo del prezzo di rivendita ~ particolarmente opportuna nelle ipotesi di distribuzione di beni, Sovente, i contratti di distribuzione comportano per l'acquirente/ rivenditore l'onere, imposto contrattualmente, di garantire servizi ante-vendita e post-vendita tramite una rete di intermediari altamente qualificati in ispecie quando i prodotti commercializzati sono potenzialmente pericolosi o quanto la loro efficienza dipende da una accurata e regolare manutenzione. In altre ipotesi il negozio prevede una clausola di esclusiva. 11 valore di tale diritto dipenderä dalla sua portata territoriale e dalla piil. o meno alta competitivitä di prodotti sostituibili. Analagamente altri diritti, rinunce od oneri, previsti contrattualmente, sono suscettibili di incidere sensibilmente sul margine di utile conseguito dal rivenditore. 73

17 In eerti easi tali impegni o eoneessioni sono addirittura oggetto di un eorrispettivo previsto eontrattualmente. Tra gli altri elementi suseettibili di ineidere sulla pereentuale di utile del rivenditore possono rieordarsi: a. sistema di seonti eumulativi in relazione alla quantitä di beni eosl da favorire la eoneentrazione della domanda del mereato loeale; b. impegno a non produrre e distribuire beni di natura analoga a quella delle merei oggetto della distribuzione; e. impegno ad aequistare quantitä minime o assortimenti eompleti di prodotti; d. obbligo di mantenere magazzini di distribuzione loealizzati anehe al di fuori della zona eontrattuale. Va, altresl, rieordato ehe aleune funzioni relative alla rivendita potranno essere esereitate da un terzo indipendente non dando luogo ad un effettivo margine di utile. E' questo il easo, ad esempio, in eui il trasporto delle merci ~ affidato ad una impresa indipendente mentre viene svolto direttamente dal rivenditore nella rivendita eampione. La eomparazione delle due rivendite per rieavare il margine di utile da detrarre dal prezzo di rivendita poträ essere utilmente mantenuta effettuando i debiti aggiustamenti. Nell' esempio sueeitato il prezzo di rivendita della transazione eomparata sara. diminuito di un margine di eosto (trasporto) ma non del relativo profitto ehe nella rivendita del soggetto "eollegato" ~ pertinenza dell' impresa ehe ha assunto il trasporto dei beni. di 3, Il metodo del eosto maggiorato Con tale metodo il prezzo di trasferimento ~ determinato, in alternativa a quello di rivendita, dal eosto di produzione aumentato di un margine di utile lordo. 3a. Il margine di utile lordo Il margine di utile lordo ~ produzione per una pereentuale. Esso pub essere rieavato: determinato multiplieando il eosto di a. eomparando il margine di utile della transazione in verifiea eon quello rieavato dalla stessa impresa in vendite a terzi di prodotti similari sullo stesso mereato e eon funzioni identiehe a quelle della eessione oggetto di valutazione; b, in assenza di vendite a terzi il margine di utile sara. eguale a quello rieavato da terzi indipendenti impegnati in vendite similari eon. uguali funzioni; e. in assenza di vendite similari tra terzi indipendenti potra. farsi rieorso ad una eomparazione delle funzioni esereitate dal produttore eon quelle esereitate da terzi. 74

18 3b. Similaritä delle transazioni Relativameute al requisito della similaritä ehe deve sussistere nella transazione eampione ai fini della determinazione dell'utile lordo, valgono gli stessi fattori indieati per il metodo del prezzo di rivendita e e i o ~ : a. tipo del prodotto; b, funzioni esereitate dal produttore; e. effetto sul prezzo di funzioni partieolari; d, mereato geografieo. 3e. Gli aggiustamenti Il costo di produzione puo essere aggiustato quando la transazione comparabile presenta funzioni in parte diverse o aggiuntive. Esempio transazione transazione Costo industriale in verifica campione di produzione sl sl Spese di ricerca e sviluppo sl sl Spese commerciali no s1 Spese amministrative e generali aziendali sl sl Oneri finanziari sl sl Nel caso suindicato, la transazione in verifica non deve eomprendere le spese commereiali p e r e h ~ la funzione distributiva non viene svolta dalla soeieta. controllata italiana ma dalla soeieta. eontrollante estera ehe acquista il prodotto dall' impresa italiana. Qualora il margine lordo sia pari al 20% del eosto totale, il valore normaledel prezzo di trasferimento ~ Costo industriale di il seguente: transazione transazione in verifiea campione produzione Spese di rieerca e sviluppo Spese commereiali 30 75

19 Spese amministrative generali aziendali Oneri finanziari Margine lordo 2 O% ~ ~ l ~ g La transazione campione presenta un valore di 192, mentre il valore del prezzo di trasferimento della transazione in verifica deve essere 156. Nell' ipotesi in cui la transazione in verifica presenti una funzione aggiuntiva rispetto a quella campione dovra operarsi nel modo seguente: Costo industriale transazione transazione in verifica campione di produzione sl sl Spese di ricerca e sviluppo sl no Spese commerciali sl no Spese amministrative e generali aziendali sl sl Oneri finanziari sl sl Qualora il margine lordo sia pari al 10% del costo totale, il valore normaledel prezzo di trasferimento ~ il seguente: Costo industriale di produzione Spese di ricerca e sviluppo Spese commerciali Spese amministrative e generali aziendali Oneri finanziari transazione in verifica transazione campione

20 Margine lordo 1 Oo/c La transazione campione presenta un valore di 374, mentre il valore normaledel prezzo di trasferimento della transazione in verifica deve essere d. I costi Nella determinazione dei costi sostenuti dal produttore l'amministrazione potr:l: a. basarsi sul sistema adottato dall'impresa; b. effettuare delle modifiche a tale sistema; c. utilizzare un sistema completamente diverso da quello impiegato dall' impresa. I sistemi di determinazione dei costi utilizzati dalle imprese variano anche in relazione al tipo di bene oggetto di produzione. Tra le formule piu ricorrenti vanno segnalati: a. costi standard: costo prevedibile di assorbimento di tutti gli oneri in base ad ipotetici livelli di produzione e capacit:l di rendimento degli impianti;, b. costi marginali: valore differenziale del costo totale in relazione all'aumento unitario della produzione; c. costo di produzione pieno: costo reale di produzione inclusivo degli oneri diretti (materie prime, manodopera, ecc.) ed indiretti (spese industriali, commerciali, generali, di direzione, di ricerca e sviluppo, oneri finanz iari). Solo quest' ultimo, tra i sistemi succitati, puö ritenersi praticabile e soddisfacente. 3e. I problemi applicativi La complessitll e la natura delle valutazioni da effettuare secondo il metodo del cost-plus non ne consiglia la metodica applicazione nei casi di vendite da parte di controllante estera a controllata italiana. Una corretta applicazione del metodo implica, infatti, la conoscenza dei sistemi di costo, delle funzioni svolte e dei corrispettivi margini di utile praticati nello Stato estero. Ciö comporta talvolta, una obiettiva difficoltll nell' ottenere le specifiche informazioni dall'amministrazione fiscale estera o p e r c h ~ con lo Stato interessato non e in piena attuazione lo scambio di informazioni nel particolare settore, ovvero p e r la c h predetta ~ Amministrazione estera si trova nella effettiva impossibilitll di 77

21 ottenere dati specifici dall' impresa controllante estera: le legislazioni di aleuni Paesi non consentono, infatti, al Fisco di obbligare il contribuente a fornire informazioni da utilizzare per accertamenti fiscali operati da uno Stato estero. 4. I metodi alternativi L' applicazione dei metodi "base" (confronto di prezzo, prezzo di rivendita, cast-plus) pui:> comunque, in determinate fattispecie, non trovare un facile riscontro nella applicazione della disciplina sul prezzo di trasferimento sia per ragioni dovute alla frequente inesistenza di transazioni comparabili, sia per la impossibilita, anch' essa assai frequente, di un confronto attendibile tra la cessione in verifica ed un' altra conclusa tra imprese indipendenti. Nell' esaminare i tre criteri "base" di determinazione del prezzo di trasferimento si ~. tuttavia, evidenziata la possibilita di ovviare, parzialmente, al problema della incomparabilita mediante appositi aggiustamenti tra due cessioni diverse (quella in verifica e quella campione) quantificando gli elementi differenziali in relazione alle funzioni esercitate e operando, successivamente, il confronto tra le due transazioni. Anche l'adozione di questo correttivo non ~. perb, sufficiente per risolvere tutti i problemi applicativi di determinazione del "valore" della cessione da parte della Amministrazione finanziaria. Si appalesa, cosl, 1' opportunita di esaminare altri metodi suscettibili di utilizzazione pratica nella ipotesi di inadeguatezza dei criteri "base". 4a. La ripartizione dei profitti globali Tale metodo consiste nella ripartizione dell'utile derivante da una vendita o da una serie di vendite effettuate tra le due imprese collegate. Gli utili sono, cosl, ripartiti proporzionalmente ai costi sopportati dalle due entita. L'adozione di tale metodo n o consigliabile, n ~ sia per l'elevato grado di relativita ed arbitrarieta ehe ne pub conseguire, sia in quanto non tiene conto delle condizioni del mercato e della situazione economica dell'impresa, sia ancora p e r implicherebbe c h ~ l'abbandono del principio, recepito anche nel diritto interno, dell'autonomia giuridicofiscale delle singole imprese per aderire, invece, al principio della "unita fiscale" secondo cui, ai fini della determinazione del reddito, dovrebbe prendersi in considerazione l'entita economica globalmente considerata delle imprese collegate. Potrebbe farsi ricorso a tale metodo solo qualora in forza di convenzioni internazionali un puntuale coordinamento con 1' Amministrazione fiscale dello Stato estero interessato consentisse una equa 78

22 ripartizione dei profitti globali tra le due entita le eui transazioni sono oggetto di verifiea. 4b. Comparazione dei profitti Seeondo tale eriterio i profitti globali dell' impresa vengono eomparati eon quelli eonseguiti da un'altra entita operante nello stesso settore eeonomieo. La eomparazione si effettua determinando il saggio di profitto lordo di eiaseuna impresa espresso in termini pereentuali in relazione alla eifra di affari delle vendite o ai eosti di esereizio sopportati. A parte ogni eonsiderazione di earattere eontabile relativa alle formule applieabili per la determinazione del saggio pereentuale, formule ehe possono variare in relazione al settore di attivita. eeonomiea in eui operano le imprese poste a eonfronto, ~ opportuno puntualizzare i eriteri ehe devono indirizzare 1' Amministrazione finanziaria nella utilizzazione del metodo della eomparazione dei profitti: a. la eomparazione dovrebbe avere ad oggetto eselusivamente gli utili realizzati attraverso la vendita dei beni oggetto di verifiea e non essere estesa ai profitti globali dell' impresa, eosl da evitare effetti distorsivi. E'noto, infatti, ehe in aleuni settori eeonomiei (ad esempio quello farmaeeutieo) gli utili di una impresa sono eonseguiti mediante la vendita di una serie limitata di prodotti ehe eompensano le perdite subite nella produzione o eommereializzazione di altri; b. la eomparazione dovrebbe tenere eonto del settore speeifieo in eui opera l'impresa verifieata. Il eonfronto eon piü imprese ( a n z i e h ~ eon una soltanto) sarebbe ovviamente preferibile; e. la eomparazione dovrebbe aver riguardo anehe ai profitti realizzati da imprese situate in altri Paesi, Tale analisi potrebbe essere effettuata dall' Amministrazione utilizzando sia i poteri di aeeertamento di eui al diritto interno ehe lo seambio di informazioni eon le Autorita. eompetenti di altri Stati diseiplinato dalle disposizioni eonvenzionali; d. la eomparazione dovrebbe essere estesa a piü di un esereizio fiseale eosl da poter apprezzare 1' ineidenza delle fluttuazioni eieliehe ehe earatterizzano eiaseun settore eeonomieo; e. le imprese oggetto di eonfronto dovrebbero presentare, per quanto possibile, earatteristiehe dimensionali e di struttura analoghe a quelle dell'impresa le eui transazioni sono oggetto di verifiea; f. la eomparazione dovrebbe esaminare, analitieamente, le singole funzioni svolte dalle imprese (distribuzione, pubblieita., eee.) ehe talvolta sono delegate all'aequirente/distributore. I eriteri ora indieati sono, ovviamente, esemplifieativi. In relazione, poi, alle diffieolta. di aeeertare autonomamente i 79

23 vari fattori della eomparazione, assumera. rilevanza l'analisi della eonsistenza delle eontestazioni mosse dal eontribuente alla adeguatezza del metodo seelto dall'amministrazione: ~ ovvio ehe due imprese presenteranno sempre fattori differenziali ma non tutti giustifieano l'abbandono del metodo della eomparazione dei profitti. In ogni easo i risultati della eomparazione eostituirebbero utili indieazioni ai fini dell'approfondimento della rieerea del valore normale. 4e. La redditivita del eapitale investito Il metodo eonsiste nella determinazione del profitto realizzato dalla impresa, espresso pereentualmente, in relazione al eapitale investito preseindendo, quindi, da ogni riferimento ai eosti di produzione o alle vendite. Il problema di piu diffieile soluzione attiene alla fissazione del saggio di rendita del eapitale. Diffieilmente, infatti, le imprese ripartiseono gli utili totali tra le loro varie attivita in relazione al eapitale investito in eiaseun tipo di operazioni. Ovviamente, i saggi variano in relazione ai risehi sopportati dalla impresa ed al settore eeonomieo eonsiderato. Il metodo in esame ~. pero, poeo eonsigliabile per la sua notevole approssimazione e per la sua arbitrarieta.. 4d. I margini lordi del settore eeonomieo I margini lordi di profitto ealeolati per settore eeonomieo possono eostituire un valido elemento indieatore. La pereentuale di profitto lordo (X) puo essere variamente ealeolata. L f 1 X _ rieavi - eosti a ormu a -.. r1eav1 signifieativi. potrebbe fornire dati abbastanza I metodi sopra evidenziati sono quelli piu frequentemente adottati nella prassi di aleuni Paesi. Ogni altro metodo alternativo potr:l essere preso in eonsiderazione p u r siano e h ~ rispettati i prineipi posti a base del prezzo di libera eoneorrenza ehe sono influenzati, eome noto, dagli effetti distorsivi sia dei vari mereati nazionali ehe dalle singole politiehe imprenditoriali. In pratiea, nella maggior parte dei easi, la utilizzazione di tali metodi tendera, ad aeeertare 1' utile "normale" piuttosto ehe la 80

24 eongruitä del prezzo di trasferimento. 11 metodo "alternativo" si ravviserä utile: a. sussidiariamente, quando: i. nella verifiea della eorretta applieazione dei tre metodi base insorgano ineertezze; ii. oeeorra enueleare 1' elemento differenziale tra due transazioni suseettibili di eomparazione ai fini dell'applieazione di uno dei tre metodi prineipali; b. alternativamente, nella assoluta impossibilit:l di applieazione dei tre metodi base. Va posto in rilievo, da ultimo, 1' opportunitä di eui giä si ~ fatto eenno, ehe, nell'adozione dei metodi alternativi, siano adequatamente soppesati tutti gli elementi ehe potranno essere indieati dagli stessi eontribuenti in relazione alla struttura delle imprese ed alle caratteristiche peculiari del settore economico nel quale esse operano. 81

25 Capitolo IV. 11 valore normale e gli interessi 1. Interessi su finanziamenti Gli interessi derivanti da operazioni di finanziamento concluse da imprese italiane con societä cantrollanti estere rientrano nella disciplina del prezzo di trasferimentö di cui agli artt. 53 e 56 del D.P.R. 29 settembre 1973, n Ciö non ~ dubbio relativamente ai ricavi in quanto il terzo comma dell'art. 53, lettera c, nel disciplinare il momento del conseguimento dei corrispettivi richiama espressamente il contratto di mutuo. Qualehe perplessitä, invece, potrebbe sussistere relativamente ai costi in relazione al disposto del primo comma dell'art. 56: ''I costi relativi alla acquisizione dei beni e dei servizi dai quali traggono origine i ricavi comprendono i corrispettivi e gli oneri accessori di diretta imputazione esclusi gli interessi passivi". Ogni dubbio, in propostio, viene perö a cadere qualora si consideri quanto ~ stato precisato da questo Ministero con circolare 2 febbraio 1976, n. 3/9/010. In sostanza, data l'impossibilitä di determinare l'effettiva inerenza ai singoli cespiti, viene regolamentata, dall'art. 58, la detraibilitä degli interessi senza perö precludere la possibilitä dell' Amministrazione finanziaria di valutare, come per qualsiasi altro costo, la loro congruitä sulla base dell'art. 56, ultimo comma, quando ne ricorrano i presupposti soggettivi di applicazione. 2. Interessi moratori Come ~ noto, gli interessi moratori costituiscono "prestazioni accessorie" rispetto ad una prestazione principale. Anche a voler negare la loro ricomprensione tra "i corrispettivi di prestazioni" l'esame della loro congruitä non puö sfuggire, comunque, all'amministrazione finanziaria al momento della rettifica del valore della prestazione principale (es.: cessione die beni materiali) dalla quale essi traggono origine. Relativameute al riconoscimento della loro congruitä, appare, poi, giustificato un atteggiamento di cautela da parte della Amministrazione neue ipotesi in cui il soggetto italiano (generalmente 83

26 affiliate di societa. estere) ne invoehi la detraibilita, in quanto le relazioni partieolari tra i soggetti della transazione devono far ritenere diffieilmente ipotizzabile la applieazione di interessi moratori alle transazioni effettuate da imprese eollegate. Qualara se ne rieonosea la eongruita., per la determinazione del valore normale ei si potra, eomunque, riferire ai eriteri fissati dalle normali pratiehe eommereiali. 3. Interessi presunti Il seeondo eomma dell'art. 43 del D.P.R. 597/73 stabilisee ehe "per i eapitali dati a mutuo si presume il diritto agli interessi nella misura stabilita dall'art del eodiee eivile, salvo prova eontraria, anehe se dal titolo gli interessi non risultano eonvenuti o risultano eonvenuti in misura inferiore". E' da ritenere ehe tale presunzione sulla misura dell' interesse stabilita dal predetto artieolo 43 non sia limitativa in presenza delle fattispeeie di eui agli artt. 53 e 56 essendo per esse prevista, espressamente, dagli stessi artieoli, la speeiale diseiplina del "valore normale". 4. La determinazione del saggio d' inter esse Anehe in materia di finanziamenti deve essere osservato il prineipio del prezzo di libera eoneorrenza: il saggio di interesse della transazione in verifiea sara, e i o ~, determinato eonsiderando quello pattuito o ehe sarebbe stato pattuito per un mutuo similare eontratto da imprese indipendenti. Le eonsiderazioni di eomparabilita. tra le due transazioni potranno avere un ruolo determinante. Si ponga il easo, ad esempio, di un finanziamento eoneesso dalla eontrollante estera A alla sua affiliata italiana B. La seelta della transazione eampione (eomparabile) presenta aleune diffieolta.. In proposito ei si trover:l di fronte all'alternativa: a. assumere eome eampione un mutuo eoneesso ad un'impresa italiana da un' impresa indipendente loealizzata nello Stato di residenza del mutuante (eriterio del "mutuatario"); b. assumere eome eampione un mutuo eontratto tra imprese italiane sul mereato italiano (eriterio del "mutuante"). L'alternativa si riduee alla determinazione del mereato "rilevante" e e i o ~ se debba eonsiderarsi "normale" il saggio d'interesse ehe la impresa italiana avrebbe pagato sul mereato interno o, piuttosto, quello eorrente sul mereato del mutuante. In preeedenza ~ stato rilevato ehe, in aderenza al prineipio di libera eoneorrenza, per garantire 1' identita. delle transazioni eonfrontate, in linea generale il mereato rilevante deve essere (in 84

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