Sblocca Italia : tempi certi, poteri sostitutivi e responsabilità erariale, la via al consolidamento del settore

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1 ottobre 2014 laboratorio Sblocca Italia : tempi certi, poteri sostitutivi e responsabilità erariale, la via al consolidamento del settore Laboratorio Servizi Pubblici Locali Abstract Il decreto Sblocca Italia ridisegna la governance del servizio idrico integrato, introducendo tempi certi alle procedure di affidamento, poteri espropriativi in capo agli Enti di governo, procedure di commissariamento al verificarsi di ritardi e inerzie. La credibilità delle procedure è rafforzata dalla previsione di profili di responsabilità erariale in capo ai diversi livelli di governo. Ancora troppo timida è la spinta al consolidamento delle gestioni: le deroghe manifestano una tolleranza per la frammentazione esistente che rischia di depotenziare il contenuto riformatore del provvedimento. Il consolidamento avrà ancora tempi lunghi se non sarà accompagnato da incentivi all aggregazione e alla crescita dimensionale. REF Ricerche srl, Via Aurelio Saffi, 12, Milano ( Il Laboratorio è un'iniziativa sostenuta da (in ordine di adesione): ACEA, Federutility - Utilitatis, SMAT, IREN, Confcommercio - Imprese per l'italia, CO.MO.I. Group, SIBA, Acquedotto Pugliese, HERA. Gruppo di lavoro: Donato Berardi, Lucia Quaglino e Samir Traini Editing: Fulvio Bersanetti laboratorio@ref.it

2 Gli ultimi contributi del Laboratorio SPL n.23 - Fondo di Garanzia per le Opere Idriche: uno strumento per facilitare l'accesso al credito n.22 - Lo e l'inerzia delle Regioni n.21 - Appalti nelle utility: più spazio alla qualità e alle piccole e medie imprese n.20 - Investimenti : in Europa si investe tre volte tanto n.19 - Valore residuo delle opere del servizio idrico: cercasi certezze n.18 - Tariffe per gli usi industriali: le questioni in attesa di soluzione n.17 - Un azione di sistema a sostegno degli investimenti n.16 - Incentivare la qualità del servizio idrico: premi, penalità e controlli Tutti i contributi sono liberamente scaricabili previa registrazione al seguente indirizzo La missione del Laboratorio Dal 1 dicembre 2013 ha iniziato la sua attività il Laboratorio Servizi Pubblici Locali (Lab SPL), un forum di analisi e discussione che intende riunire selezionati rappresentanti del mondo dell impresa, delle istituzioni e della finanza al fine di rilanciare il dibattito sul futuro dei Servizi Pubblici Locali. Molteplici tensioni sono presenti nel panorama economico italiano, quali la crisi delle finanze pubbliche nazionali e locali, la spinta comunitaria verso la concorrenza, la riduzione del potere d acquisto delle famiglie, il rapporto tra amministratori e cittadini, la tutela dell ambiente. Per esperienza, indipendenza e qualità nella ricerca economica REF Ricerche è il luogo ideale sia per condurre il dibattito sui Servizi Pubblici Locali su binari di razionalità economica, sia per porlo in relazione con il più ampio quadro delle compatibilità e delle tendenze macroeconomiche del Paese. Donato Berardi Direttore dberardi@ref.it tel

3 Sblocca Italia : tempi certi, poteri sostitutivi e responsabilità erariale, la via al consolidamento del settore I principi ispiratori Il decreto Sblocca Italia 1 è recentemente intervenuto sulla materia della governance del settore idrico apportando alcune modifiche al Codice dell Ambiente con l obiettivo di razionalizzare i livelli di governo e consolidare gli assetti gestionali. Gli obiettivi Le novità Gli obiettivi dello Sblocca Italia sono: ridisegnare la governance del settore, istituendo gli Enti di governo d ambito; i Comuni sono chiamati a partecipare obbligatoriamente a tali organismi, dotati dei poteri necessari per l assegnazione delle concessioni e per la pianificazione degli investimenti; assicurare tempi certi alle procedure e ai soggetti coinvolti nella governance del settore: il decreto individua tempi certi per l assegnazione delle nuove concessioni che gli Enti di governo d ambito dovranno rispettare pena il commissariamento da parte delle Regioni; incentivare il consolidamento delle gestioni, al fine di ridurre il numero degli operatori e raggiungere quella massa critica necessaria a sostenere un percorso di industrializzazione del settore; il riconoscimento del ruolo di AEEGSI, chiamata a definire gli schemi di convenzione tipo e i criteri per determinare il valore residuo che deve essere obbligatoriamente corrisposto all atto del subentro. I sintesi le novità sono: la promozione dell unicità della gestione (in luogo della unitarietà): si intende agevolare un processo aggregativo tra gestori, ridurne il numero e favorire un consolidamento del settore; tuttavia, la possibilità di optare per sub-affidamenti e le deroghe per mantenere in vita le gestioni salvaguardate rischiano di depotenziare la portata del provvedimento e suggeriscono l opportunità di incentivi al consolidamento in grado di innescare la necessaria spinta dal basso ; la identificazione negli Enti di governo dell ambito dei soggetti deputati alla gestione delle risorse idriche e alla pianificazione delle infrastrutture: la partecipazione agli Enti di governo d ambito diventa obbligatoria e con tempi certi; nei casi di inosservanza delle prescrizioni il provvedimento conferisce poteri sostitutivi alle Regioni e, nell eventualità di inerzia anche di queste ultime, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la previsione esplicita di profili di responsabilità erariale; AEEGSI è chiamata a definire i criteri e le modalità di valutazione del valore residuo che il gestore subentrante è obbligato a corrispondere al termine della concessione; tale materia troverà una sua specifica collocazione nell ambito della disciplina degli schemi di convezione tipo; AEEGSI è chiamata a individuare gli strumenti necessari ad assicurare il mantenimento dell equilibrio economico-finanziario della gestione. Il termine strumenti può dare adito ad alcuni dubbi interpretativi: l interpretazione più logica è quella di demandare all Autorità il compito di definire il complesso dei criteri, dei parametri e 1 D.L. 12 settembre 2014, n. 133 ottobre 2014 Pagina 3

4 degli indicatori che, adeguatamente rendicontati, sono in grado di sostanziare il mantenimento dell equilibrio economico-finanziario nel corso del tempo, con attenzione anche alle modalità di ristoro delle situazioni soggette a rischi operativi di portata eccezionale (morosità endemica). Unicità della gestione Superamento delle gestioni in economia e degli affidamenti non conformi Le numerose gestioni salvaguardate rendono il percorso assai graduale La transizione dovrà essere accompagnata con incentivi all aggregazione Verso la gestione unica? Le deroghe depotenziano la norma Una delle novità introdotte dallo Sblocca Italia è la sostituzione del concetto di unitarietà con quello di unicità tra la gestione della rete idrica ed erogazione del servizio idrico 2. Il principio è rafforzato dalla previsione che vuole che entro un anno (ossia entro il 13 settembre 2015) il gestore del servizio idrico integrato subentri agli altri gestori operanti nel medesimo ambito territoriale, al fine di raggiungere una dimensione minima non inferiore al perimetro territoriale delle province o delle città metropolitane (art. 47 comma 2bis). Si vuole pervenire in tempi celeri ad individuare un gestore affidatario che serva un perimetro minimo pari ad almeno il 25% della popolazione residente. Unitamente al superamento di tutte le situazioni non a norma, quali le gestioni in economia e gli altri affidamenti non assentiti, si prevede una deroga per i gestori diversi dall affidatario di ambito che esercitano il servizio sulla base di un affidamento conforme alla normativa a suo tempo vigente. In tali casi, il subentro è rimandato alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. In tutti quei casi in cui, a causa della elevata frammentazione delle gestioni, l affidamento al gestore unico d ambito non è possibile si prevede un meccanismo di proroga delle concessioni esistenti al fine di allinearle temporalmente a quelle dei territori limitrofi, con l obiettivo di consolidare nel più breve tempo un bacino minimo (pari al 25% della popolazione) in cui affidare il servizio idrico integrato. Come rilevato in una memoria AEEGSI 3, dal momento che la maggior parte delle gestioni attualmente in essere ricade nella casistica individuata dalla deroga, è evidente che in molte il percorso di consolidamento potrà richiedere ancora diverso tempo. In questo senso, alcune statistiche possono offrire una misura del grado di frammentazione del settore: secondo il monitoraggio AEEGSI gli operatori effettivamente censiti sforano le unità, e si stima che ve ne siano almeno altri 600 al di fuori del circuito ufficiale e sui quali la stessa AEEGSI sta effettuando ulteriori verifiche. Nelle valutazioni del Laboratorio rispetto al complesso degli ambiti territoriali ottimali sono 6 i casi in cui il meccanismo di proroga delle concessioni troverebbe applicazione per mancanza di un perimetro minimo. Il percorso, per come concepito, appare graduale, ma è anche l unico percorribile. L esperienza recente ha insegnato quanto complesse sono le scelte operate d imperio, per il con- 2 Sotto questo aspetto era già intervenuta la Corte costituzionale che con sentenza n. 307 del 20 novembre 2009 si era espressa in merito alle modifiche, ritenute illegittime dal Governo, introdotte dalla legge della regione Lombardia 18 agosto 2006, con sui si imponeva alle AATO la divisione tra i due servizi: secondo la Corte, infatti, il D.lgs. 152/2006 non prevede la possibilità di separazione della gestione della rete idrica da quella di erogazione del servizio, anche a seguito della sostituzione del principio statale della unicità gestionale con quello della unitarietà. Inoltre, la Corte aveva ritenuto di scarsa rilevanza la differenza terminologica:.è infatti evidente che parlare di «unitarietà», anziché di «unicità» delle gestioni, non vale a consentire l'opposto principio della separazione delle gestioni stesse. In altri termini, le due gestioni, quella delle reti e quella dell'erogazione, alla luce della sopravvenuta disciplina statale, potranno anche essere affidate entrambe a più soggetti coordinati e collegati fra loro, ma non potranno mai fare capo a due organizzazioni separate e distinte. Nel caso, quindi, di una gestione unitaria, è possibile, in virtù di accorpamenti, una gestione più ristretta dell ambito territoriale ottimale, per cui potranno sussistere molteplici gestori all interno dell ambito, sebbene sotto una coordinazione unitaria. 3 AEEGSI, Memoria 25 settembre /2014/I. ottobre 2014 Pagina 4

5 tenzioso che naturalmente ne discende, in ragione di diritti acquisiti. Sono valutazioni che richiamano la necessità di sostenere anche dal basso la transizione: un importante banco di prova sarà quello della prossima Legge di stabilità, ambito nel quale potranno essere individuati strumenti in grado di accompagnare il consolidamento, quali l allentamento dei vincoli del patto di stabilità e la proroga delle concessioni. Enti d ambito su scala regionale: un passaggio culturale e politico Enti di governo: rafforzati i poteri esecutivi Poteri espropriativi: possono essere esercitati o delegati ai gestori Nascono gli Enti di governo d ambito: nei casi di inerzia si configura la responsabilità erariale Lo Sblocca Italia attraverso gli Enti di governo d ambito reintroduce un soggetto, quello delle Autorità d ambito, abolite da una Legge del , che aveva assegnato le funzioni in materia di servizio idrico (e rifiuti) alle Regioni. Negli ultimi anni in molti territori si è assistito alla nascita di soggetti regionali, Autorità o Agenzie, che hanno mutuato il personale delle preesistenti Autorità provinciali e consolidato le competenze; in altri casi si è invece osservato il permanere di soggetti a livello provinciale. Laddove è avvenuto, il passaggio alla dimensione regionale è stato l occasione di un cambiamento nei modelli organizzativi e di una crescita, anche culturale, dei soggetti coinvolti, per le responsabilità crescenti affidate dalla regolazione AEEGSI e per il beneficio che l allontanamento dai territori ha offerto rispetto ai condizionamenti della politica locale. Pur tuttavia, questo nuovo assetto che è venuti definendosi mancava di un disegno comune, rimanendo a tutti gli effetti le Regioni il dominus. Questa mancanza di chiarezza aveva di fatto bloccato l avanzamento verso gestioni unitarie, mancando un soggetto con un mandato forte: in molte realtà, il percorso si è infatti arenato dietro alle resistenze degli Enti locali ad aderire. Con l istituzione degli Enti di governo d ambito il provvedimento ha posto rimedio a questo stallo manifestato la volontà di reintrodurre un livello locale di governo e rafforzando l obbligo di adesione da parte dei Comuni e di conferimento delle infrastrutture idriche: non a caso la qualifica di Enti di governo sembra suggerire un rafforzamento dei poteri esecutivi di questi soggetti (si veda il caso dei poteri espropriativi più oltre ricordati), unitamente ad una gerarchia di ruoli che vede nelle Regioni il garante primo del percorso, con poteri di commissariamento, e quindi, in seconda battuta, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell eventualità di inerzia da parte di queste ultime. Il decreto fissa infatti in 60 giorni dall entra in vigore del decreto il termine ultimo per l adesione. Superato tale termine scatta il potere sostitutivo della Regione. Nella malaugurata ipotesi che anche questa resti inerte, l AEEGSI segnala l inadempienza al Presidente del Consiglio dei ministri che nomina un commissario "ad acta", con spese e responsabilità a carico dell'ente inadempiente e l applicazione della fattispecie del danno erariale. Se l individuazione di procedure sostitutive non è certo una novità per il settore la vera innovazione è rappresentata dalla previsione della responsabilità erariale quale disincentivo a possibili comportamenti opportunistici. Lo Sblocca Italia innova alcune delle competenze già in precedenza assegnate alle ex AATO. Oltre ai compiti di decidere la modalità di affidamento del servizio, tra quelle contemplate dalla disciplina comunitaria, e di redigere le convenzioni che regolano i rapporti con i gestori, i nuovi Enti di governo assumono il ruolo di autorità espropriante per la realizzazione delle opere del servizio idrico. Il decreto prevede altresì la possibilità che l Ente di 4 Art. 2, comma 186-bis, della Legge 191/2009, introdotto dall art.1, comma 1-quinquies della Legge 42/2010. ottobre 2014 Pagina 5

6 Ad AEEGSI i compiti di vigilanza e segnalazione: un ruolo di ANAC? Ulteriori compiti a AEEGSI: qualche perplessità governo d ambito deleghi il gestore, in tutto o in parte, all esercizio dei propri poteri espropriativi, con apposita previsione da inserirsi nella convenzione di affidamento del servizio. Si percepisce chiaramente l obiettivo di superare ogni inerzia degli enti locali (Comuni e Province) che hanno da sempre rappresentato il principale ostacolo all avvio in tempi certi dei cantieri per la costruzione delle opere idriche. Questo nuovo assetto si muove all interno di un nuovo paradigma in cui le opere del servizio idrico, una volta previste nei programmi approvati dagli Enti di governo, assumono il carattere di interventi pubblica utilità, titolo abilitativo avente natura di variante agli strumenti della pianificazione urbanistica (con l esclusione dei piani paesaggistici), e dunque di un percorso più celere per l avvio dei lavori. La certezza dei tempi è ricercata anche in materia di affidamento del servizio, prevedendo: l obbligo di adeguamento tassativo entro un anno dall entrata in vigore del decreto per tutti gli affidamenti non a norma, in cui l ente di governo non ha ancora avviato la procedura di affidamento dei servizi; l affidamento al nuovo gestore non oltre i sei mesi antecedenti la scadenza della concessione. A questo proposito giova segnalare che il decreto assegna ad AEEGSI il compito di vigilanza e di segnalazione alla Presidenza del Consiglio delle Regioni che non esercitano i propri poteri sostitutivi nei confronti degli Enti inadempienti nell assegnazione del servizio nei tempi indicati dal decreto stesso. Riguardo a queste specifiche attribuzioni la stessa AEEGSI ha precisato che tale ruolo esula dalle competenze di una Autorità indipendente che nell ordinamento ricopre un ruolo non sovraordinato a quello delle Regioni: del resto nei provvedimenti istitutivi e nelle norme che hanno demandato ad AEEGSI la regolazione del servizio idrico 5 non è possibile rinvenire un coinvolgimento nelle procedure di affidamento, che restano di competenza degli Enti di governo e, in subordine, delle Regioni. Ciò nondimeno l intendimento del Governo di incamminare il settore verso una svolta radicale sembra coerente con l attribuzione di compiti specifici di vigilanza sui tempi e gli adempimenti ad un organismo terzo: in questo senso sembra auspicabile prevedere obblighi di comunicazione alla neonata Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità di vigilanza sui contratti pubblici) che ha tra le sue attribuzioni la vigilanza sui contratti pubblici e sulle concessioni e la verifica circa la regolarità degli affidamenti, accertando che da questi non derivi un pregiudizio per l erario. Infine, merita attenzione il passaggio del decreto laddove si assegna ad AEEGSI il compito di definire i criteri di riparto della tariffa, nei casi in cui le diverse fasi del ciclo idrico siano gestite da soggetti diversi. Il punto è peculiare perché il presupposto dell attività in oggetto si pone in aperto contrasto con il principio della gestione unica, chiamando AEEGSI a disciplinare quelle stesse situazioni che il decreto stesso dichiara di voler superare (disintegrazione verticale e frammentazione territoriale), lasciando trasparire rispetto a queste ultime una certa indulgenza che rischia di depotenziare la portata stessa del provvedimento. 5 DPCM del ottobre 2014 Pagina 6

7 Quando la tariffa non basta: quali strumenti straordinari? Strumenti per il mantenimento dell equilibrio economico-finanziario Convenzioni di gestione, equilibrio economico-finanziario e valore residuo I rapporti fra Enti di governo d ambito e gestori del servizio idrico integrato dovranno essere regolati da convenzioni elaborate sulla base di schemi tipo, e relativi disciplinari, predisposti dall'aeegsi (anziché da Regioni e Province, come in precedenza) 6. In particolare, le convenzioni dovranno contenere, diversamente da quanto previsto dal Codice dell Ambiente (comma 2): la durata dell'affidamento (lettera b) che, come in precedenza, non potrà superare i 30 anni; si inserisce però la possibilità di sub-affidamento, previa approvazione espressa da parte dell'ente di governo dell'ambito; l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione (lettera c) e l individuazione degli strumenti per assicurarne il mantenimento; l'obbligo di restituire opere e impianti in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione (lettera m) allo scadere dell affidamento ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente, anche in caso di cessione anticipata. L individuazione, nelle convenzioni di gestione, degli strumenti necessari ad assicurare il mantenimento dell equilibrio economico-finanziario rappresenta un aspetto meritevole di particolare attenzione. Appare ragionevole la preoccupazione espressa da AEEGSI, secondo la quale una regolazione ottimale dovrebbe limitarsi a definire meccanismi tesi ad incentivare l efficienza delle gestioni, la cui redditività è assicurata esclusivamente per quelle che si mostrano capaci di erogare il servizio a costi efficienti 7. Al contrario, la previsione di garantire l equilibrio economico-finanziario delle gestioni in ogni condizione, e cioè indipendentemente da qualsiasi valutazione di efficienza, potrebbe penalizzare le utenze in termini di maggiori tariffe 8. Ciò nondimeno occorre tenere presente che una adeguata regolazione tariffaria non è sempre sufficiente ad assicurare la sostenibilità economica e finanziaria delle gestioni: non sono infrequenti i casi di realtà dove a causa dell elevato tasso di morosità la stessa possibilità della tariffa di assicurare il flusso di ricavi alla base dell equilibrio economicofinanziario è preclusa. In questi casi occorrerebbe dunque prevedere che le convenzioni di servizio possano contemplare strumenti straordinari per fronteggiare rischi operativi di natura eccezionale. Infine, con il terzo punto si ribadisce che le infrastrutture idriche sono di proprietà degli Enti locali e vengono affidate in concessione d'uso gratuita al gestore del servizio idrico integrato. Si ribadisce, anche al fine di dissipare i dubbi, che il gestore entrante è chiamato a saldare il valore residuo degli investimenti non ancora ammortizzati dal gestore uscente 9. 6 AEEGSI ha recentemente rinviato al settembre 2015 la chiusura del procedimento in corso sui due aspetti citati, allo scopo di tenere conto delle novità introdotte con lo Sblocca Italia 7 AEEGSI, Memoria 25 settembre /2014/I. 8 In questo senso, per AEEGSI l individuazione degli strumenti atti a eliminare il rischio di impresa potrebbe altresì comportare la trasformazione delle concessioni di gestione in contratti di appalto, in violazione delle norme comunitarie e nazionali. 9 Su questo punto si rimanda alle considerazioni espresse nel Contributo n. 19, Valore residuo delle opere del servizio idrico: cercasi certezze, Luglio ottobre 2014 Pagina 7

8 Allegato 1 D.L. 12 settembre 2014 n. 133 Misure urgenti per l apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive c.d. Sblocca Italia Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Testo coordinato con le modifiche apportate dall articolo 7 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 Parte III Le parole l Autorità d Ambito al singolare o plurale, ove ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: l ente di governo dell ambito al singolare o plurale. Art. 147 Art. 147 Organizzazione territoriale del servizio idrico Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato integrato 1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) unita' del bacino idrografico o del sub bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonche' della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; b) ((unitarieta' della gestione)) e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici. 1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Gli enti locali partecipano obbligatoriamente all ente di governo dell ambito individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all art. 143, comma 1. 1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell ambito individuati ai sensi del comma precedente entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione esercita, previa diffida all ente locale ad adempiere entro il termine di 30 giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell art. 172, comma 4. identici b) unicità della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni; identica 2-bis. Qualora l ambito territoriale ottimale coincida con l intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all utenza, è consentito l affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Art. 149 bis Affidamento del servizio 1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicita' della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. 2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuita' del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. ottobre 2014 Pagina 8

9 Art. 150 Scelta della forma di gestione e procedure di Affidamento 1. L'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unitarietà della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n L'Autorità d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia. 3. La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera c), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5, lettera b), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché il socio privato sia stato scelto, prima dell'affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma I soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto dall'articolo 148, comma 5. Art. 151 Rapporti tra autorita' d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato 1. I rapporti fra Autorita' d'ambito e gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni predisposte dall'autorita' d'ambito. 2. A tal fine, le regioni e le province autonome adottano convenzioni tipo, con relativi disciplinari, che devono prevedere in particolare: a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni; c) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; d) il livello di efficienza e di affidabilita' del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; e) i criteri e le modalita' di applicazione delle tariffe determinate dall'autorita' d'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze; f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti; g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi; h) le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165; i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'autorita' d'ambito ha facolta' di disporre durante tutto il periodo di affidamento; l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'autorita' d'ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarita' nell'erogazione del servizio, nonche' l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarita', in conformita' con le prescrizioni dell'autorita' medesima; Articolo abrogato Art. 151 Rapporti tra autorita' d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato 1. Il rapporto tra l ente di governo dell ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall ente di governo dell ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall Autorità per l energia elettrica, il gas ed il servizio idrico in relazione a quanto previsto dall art. 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare: a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; b) la durata dell affidamento, non superiore a trenta anni, e la possibilità di subaffidamento solo previa approvazione espressa da parte dell ente di governo dell ambito ; c) l obbligo del raggiungimento e gli strumenti di mantenimento dell equilibrio economico e finanziario della gestione identiche ottobre 2014 Pagina 9

10 m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione; n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative; o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile; p) le modalita' di rendicontazione delle attivita' del gestore. 3. Sulla base della convenzione di cui al comma 2, l'autorita' d'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati di gara. Ove la regione o la provincia autonoma non abbiano provveduto all'adozione delle convenzioni e dei disciplinari tipo di cui al comma 2, l'autorita' predispone lo schema sulla base della normativa vigente. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformita' alle previsioni di cui al comma Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonche' il programma temporale e finanziario di esecuzione. 5. L'affidamento del servizio e' subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio. 6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione. 7. L'affidatario del servizio idrico integrato, previo consenso dell'autorita' d'ambito, puo' gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale. 8. Le societa' concessionarie del servizio idrico integrato, nonche' le societa' miste costituite a seguito dell'individuazione del socio privato mediante gara europea affidatarie del servizio medesimo, possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facolta' di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al dieci per cento e' offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio. Art. 153 Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato 1. Le infrastrutture idriche di proprieta' degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. 2. Le immobilizzazioni, le attivita' e le passivita' relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione; nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente. 3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l ente di governo dell ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall Autorità per l energia elettrica, il gas ed il servizio idrico. Comma abrogato Art. 153 Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato 1. Le infrastrutture idriche di proprieta' degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale. 2. Le immobilizzazioni, le attivita' e le passivita' relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore e' tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. ottobre 2014 Pagina 10

11 Art. 156 Riscossione della tariffa 1. La tariffa e' riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa e' riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione. 2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione. ((3. La riscossione volontaria della tariffa puo' essere effettuata con le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa puo' altresi' essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica.)) Art. 172 Gestioni esistenti 1. Le Autorita' d'ambito che alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto abbiano gia' provveduto alla redazione del piano d'ambito, senza aver scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenute, nei sei mesi decorrenti da tale data, a deliberare i predetti provvedimenti. 2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'autorita' d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto della parte terza del presente decreto, entro i sessanta giorni antecedenti tale scadenza. 3. Qualora l'autorita' d'ambito non provveda agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, la regione, entro trenta giorni, esercita, dandone comunicazione al ((Ministro dell'ambiente e ART. 156 Riscossione della tariffa 1. La tariffa e' riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa e' riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione in base a quanto stabilito dall Autorità per l energia elettrica, il gas ed il servizio idrico. 2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo dell Autorità per l energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione. Art. 158 bis Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell autorità esproprianti 1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi,ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti. 2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. 3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorita' espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo puo' delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. Art. 172 Gestioni esistenti 1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano gia' provveduto alla redazione del Piano d'ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente. 2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicita' della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformita' alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. 3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicita' della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo ottobre 2014 Pagina 11

12 della tutela del territorio e del mare)) e all'autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta", le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che avvia entro trenta giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali. Qualora il commissario regionale non provveda nei termini cosi' stabiliti, spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento. 4. Qualora gli enti locali non aderiscano alle Autorita' d'ambito ai sensi dell'articolo 148 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, la regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni e dandone comunicazione all'autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta", le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. 5. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni in essere ai sensi del comma 2, i beni e gli impianti delle imprese gia' concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalita' previsti dalla convenzione. 6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unita' di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), sentite le regioni, le province e gli enti interessati. AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI ART. 124 (criteri generali) dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 150-bis alla scadenza di una o piu' gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico cosi' individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformita' alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel piu' breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. 4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini cosi' stabiliti, l'autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilita' erariale. 5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalita' previsti dalla convenzione. ottobre 2014 Pagina 12

13 AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI ART. 124 (criteri generali) 1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. (omissis) 6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio. 6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se gia' in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia all'unione europea, ovvero al potenziamento funzionale,alla ristrutturazione o alla dismissione. ottobre 2014 Pagina 13

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